<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20220847320251001085150232" id="20220847320251001085150232" modello="3" modifica="01/10/2025 09:45:36" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="08473"/><fascicolo anno="2025" n="17035"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1T:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220847320251001085150232.xml</file><wordfile>20220847320251001085150232.docm</wordfile><ricorso NRG="202208473">202208473\202208473.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\796 Orazio Ciliberti\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Caterina Luperto</firma><data>01/10/2025 09:43:11</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>03/10/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima Ter)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Orazio Ciliberti,	Presidente FF</h:div><h:div>Caterina Luperto,	Referendario, Estensore</h:div><h:div>Costanza Cappelli,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- del provvedimento Cat. -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 4 giugno 2022, con il quale il Questore di Frosinone ha revocato a -OMISSIS- la licenza di porto di fucile per uso caccia nr. -OMISSIS- rilasciata in data 17 giugno 2016 dal Commissariato di P.S. di Fiuggi (FR);</h:div><h:div>- di tutti gli atti e i provvedimenti coordinati, connessi, conseguenti o presupposti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 8473 del 2022, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato Alessio Paolucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessio Paolucci in Roma, via Tuscolana 1256; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno, Questura di Frosinone, non costituiti in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'art. 87, comma 4-<corsivo>bis</corsivo>, cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 settembre 2025 la dott.ssa Caterina Luperto e udito per il ricorrente il difensore, come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con ricorso proposto come in rito, il sig. -OMISSIS- chiede annullarsi il provvedimento Cat. -OMISSIS-, con cui il Questore di Frosinone ha disposto la revoca della sua licenza di porto di fucile per uso caccia.</h:div><h:div>Il provvedimento di revoca è fondato sul deferimento da parte del Comando Stazione Carabinieri di Paliano (FR) del sig. -OMISSIS- all’Autorità Giudiziaria per omessa custodia delle armi <corsivo>ex </corsivo>art. 20 <corsivo>bis </corsivo>della Legge 18 aprile 1975, n. 110, dal momento che lo stesso “<corsivo>trovandosi a Milano per una breve vacanza, non aveva portato con sé le chiavi dell’armadio blindato ove custodiva le proprie armi tanto che il figlio convivente minorenne, rimasto a Paliano, una volta trovate le chiavi ed aver aperto l’armadio blindato, s’impossessava di una pistola per poi portarla, unitamente ad un coetaneo, in luogo pubblico; successivamente i due ragazzi venivano controllati da una pattuglia dei Carabinieri di Anagni (FR) che provvedevano a contestare loro la violazione del reato di cui all’art. 699 c.p.</corsivo>”.</h:div><h:div>Con comunicazione -OMISSIS-, il Questore di Frosinone avvertiva il ricorrente dell’avvio del procedimento di revoca della licenza di porto di fucile, segnalando che “<corsivo>tale atto trae origine dalla segnalazione del Comando Stazione Carabinieri di Paliano (FR) dalla quale emerge che in data 07.03.2022 Lei è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per violazione dell’art. 20 bis L. 110/1975 in quanto, trovandosi a Milano per una breve vacanza, non aveva portato con sé le chiavi dell'armadio blindato ove custodiva le proprie armi. Il figlio convivente minorenne rimasto a casa, una volta trovate le chiavi e aver aperto l'armadio, s'impossessava di una pistola per poi portarla unitamente ad un coetaneo in luogo pubblico. Successivamente i due ragazzi venivano controllati da una pattuglia dei Carabinieri di Anagni che provvedevano a contestare loro la violazione del reato di cui all'art. 699 c.p. Di conseguenza tutte le armi e le munizioni in Suo possesso venivano sottoposte a sequestro amministrativo e la licenza in argomento ritirata</corsivo>” e ritenendo che “<corsivo>le summenzionate circostanze incidano negativamente sui requisiti soggettivi della buona condotta e dell'affidabilità nel non abusare delle armi espressamente richiesti dagli art. 11 e 43 del T.U.L.P.S.</corsivo>”.</h:div><h:div>Il ricorrente presentava le proprie osservazioni, ritenute non sufficienti dall’Autorità di Pubblica Sicurezza, che nel provvedimento di revoca replicava alle stesse segnalando che “<corsivo>le giustificazioni non appaiono concludenti, atteso che il semplice fatto che il minore si sia impossessato della pistola del padre per poi portarla in un luogo pubblico unitamente ad un amico è di per sé indice rilevatore che il genitore NON abbia adottato tutte le cautele necessarie nella custodia delle armi, per impedire che il figlio minorenne se ne impossessasse</corsivo>” e ritenendo, quindi, le evidenze istruttorie rilevate sufficienti a fondare la prognosi di pericolo di abuso e delle armi.</h:div><h:div>Il Ministero dell’Interno e la Questura di Frosinone non si sono costituiti in giudizio.</h:div><h:div>Alla udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 26 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>Con un primo motivo di diritto, il ricorrente deduce i vizi di “<corsivo>difetto di motivazione – travisamento dei fatti</corsivo>”, lamentando che il giudizio prognostico di pericolo di abuso delle armi condotto dall’Autorità di Pubblica Sicurezza sarebbe fondato su presupposti errati. Espone, infatti, di essersi recato fuori Roma per accertamenti sanitari e di aver affidato il figlio minorenne alla zia materna, alla quale lasciava le chiavi dell’appartamento, ma solo per il caso in cui fosse stato strettamente necessario accedervi; e che il minore si sarebbe impossessato delle chiavi dell’appartamento, all’interno del quale è riuscito a rinvenire le chiavi della fuciliera (custodite in una piccola cassaforte) e a prendere l’arma. Sostiene, quindi, di aver adottato quattro diversi livelli di protezione delle proprie armi, segnatamente “<corsivo>1) consegnando le chiavi di casa solo alla cognata con le prescrizioni sopra riportate; 2) chiudendo la fuciliera a chiave; 3) chiudendo le chiavi della fuciliera in un’altra cassaforte a combinazione; 4) chiudendo la propria abitazione</corsivo>”.</h:div><h:div>Con un secondo motivo di diritto deduce “<corsivo>eccesso di potere ex art. 21 octies l. 241/90 in relazione alle figure sintomatiche del difetto di proporzionalità, ingiustizia manifesta, travisamento del fatto, contraddittorietà ed illogicità del provvedimento</corsivo>”, lamentando il fatto che l’Autorità di Pubblica Sicurezza avrebbe omesso di effettuare la prognosi di pericolo di abuso delle armi necessaria a fondare il provvedimento di revoca gravato. </h:div><h:div>Con memoria del 15 luglio 2025, il ricorrente insiste per l’illegittimità del provvedimento di revoca, producendo peraltro la sentenza del Tribunale di Frosinone -OMISSIS- che lo assolve dal reato di cui all’art. 20 <corsivo>bis </corsivo>della Legge 18 aprile 1975, n. 110 “<corsivo>perché il fatto non sussiste</corsivo>”.</h:div><h:div>A giudizio del Collegio il ricorso è infondato, per le ragioni che innanzi si illustrano.</h:div><h:div>Giova preliminarmente delineare il quadro normativo di riferimento.</h:div><h:div>La materia del rilascio del porto d’armi è disciplinata dagli articoli 11 e 43 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.</h:div><h:div>In tale materia il Legislatore ha affidato all’Autorità di Pubblica Sicurezza la formulazione di un giudizio di natura prognostica in ordine alla possibilità di abuso delle armi, da svolgersi con riguardo alla condotta e all’affidamento che il soggetto richiedente può dare (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 7 dicembre 2023, n. 10618).</h:div><h:div>Il potere di rilasciare le licenze per porto d’armi costituisce una deroga al divieto sancito dall’art. 699 cod. pen. e dall’art. 4, comma 1, della Legge 18 aprile 1975 n. 110.</h:div><h:div>La regola generale è, pertanto, il divieto di detenzione delle armi, al quale l’autorizzazione di polizia può derogare in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito dell’Autorità di Pubblica Sicurezza prevenire (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I<corsivo> ter</corsivo>, 22 settembre 2023, n. 14137).</h:div><h:div>La Corte Costituzionale, sin dalla sentenza del 16 dicembre 1993, n. 440, ha affermato che il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, una eccezione al normale divieto di portare le armi, che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse.</h:div><h:div>Sempre la Corte Costituzionale ha precisato che dalla eccezionale permissività del porto d’armi e dai rigidi criteri restrittivi regolatori della materia deriva che il controllo dell’autorità amministrativa deve essere più penetrante rispetto al controllo che la stessa autorità è tenuta ad effettuare con riguardo a provvedimenti permissivi di tipo diverso, talora volti a rimuovere ostacoli a situazioni giuridiche soggettive di cui sono titolari i richiedenti (cfr. Corte Costituzionale,16 dicembre 1993, n. 440).</h:div><h:div>Proprio in ragione dell’inesistenza, nell’ordinamento costituzionale italiano, di un diritto di portare armi, la Corte Costituzionale ha aggiunto, nella sentenza 20 marzo 2019, n. 109, che «<corsivo>deve riconoscersi in linea di principio un ampio margine di discrezionalità in capo al legislatore nella regolamentazione dei presupposti in presenza dei quali può essere concessa al privato la relativa licenza, nell’ambito di bilanciamenti che – entro il limite della non manifesta irragionevolezza – mirino a contemperare l’interesse dei soggetti che richiedono la licenza di porto d’armi per motivi giudicati leciti dall’ordinamento e il dovere costituzionale di tutelare, da parte dello Stato, la sicurezza e l’incolumità pubblica: beni, questi ultimi, che una diffusione incontrollata di armi presso i privati potrebbe porre in grave pericolo, e che pertanto il legislatore ben può decidere di tutelare anche attraverso la previsione di requisiti soggettivi di affidabilità particolarmente rigorosi per chi intenda chiedere la licenza di portare armi</corsivo>».</h:div><h:div>La giurisprudenza, riprendendo i principi espressi dalla Corte Costituzionale, è consolidata nel ritenere che il porto d’armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, rappresentando un’eccezione al normale divieto di detenere armi e potendo essere riconosciuto soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l’ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività (cfr. <corsivo>ex multis </corsivo>Consiglio di Stato, Sez. III, 13 aprile 2023, n. 3738).</h:div><h:div>Il giudizio che compie l’Autorità di Pubblica Sicurezza è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, che presuppone una analisi comparativa dell’interesse pubblico primario, degli interessi pubblici secondari, nonché degli interessi dei privati, oltre che un giudizio di completa affidabilità del soggetto istante basato su rigorosi parametri tecnici (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I Stralcio, 10 novembre 2023, n. 16800).</h:div><h:div>Nello specifico settore delle armi, tale valutazione comparativa si connota in modo peculiare rispetto al giudizio che tradizionalmente l’Amministrazione compie nell’adottare provvedimenti permissivi di tipo diverso. La peculiarità deriva dal fatto che, stante l’assenza di un diritto assoluto al porto d’armi, nella valutazione comparativa degli interessi coinvolti assume carattere prevalente, nella scelta selettiva dell’Amministrazione, quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all’incolumità delle persone, rispetto a quello del privato, tanto più nei casi di impiego dell’arma per attività di diporto o sportiva (cfr. <corsivo>ex multis </corsivo>Consiglio di Stato, Sez. III, 13 aprile 2023, n. 3738).</h:div><h:div>L’apprezzamento discrezionale rimesso all’Autorità di Pubblica Sicurezza involge soprattutto il giudizio di affidabilità del soggetto che detiene o aspira a ottenere il porto d’armi, da condursi attraverso un giudizio prognostico <corsivo>ex ante </corsivo>in concreto, fondato su criteri di tipo probabilistico da cui inferire la probabilità che in una prospettiva diacronica tale abuso non si realizzi. </h:div><h:div>Il giudizio di affidabilità sul corretto uso delle armi involge anche i profili inerenti gli obblighi di loro custodia da parte di chi è già titolare di licenza di porto d’armi, finalizzati evidentemente ad evitare che terzi soggetti, per i quali l’Autorità di Pubblica Sicurezza non ha condotto alcuna prognosi di affidabilità, vengano in possesso e, in tesi, utilizzino indebitamente le armi.</h:div><h:div>Ed infatti, il giudizio di natura prognostica con cui l’Amministrazione valuta l’affidabilità del richiedente il porto d’armi attiene non solo agli aspetti subiettivi legati alla personalità, allo stile e alla condotta di vita da cui potersi inferire un pericolo di abuso delle armi, ma involge anche gli aspetti strettamente oggettivi legati a specifici episodi rivelatori del grado di diligenza con cui il titolare della licenza attende alla custodia delle armi per le quali è stato autorizzato il porto.</h:div><h:div>Si tratta, evidentemente, di valutazioni che attengono a piani differenti ma che, in egual misura, sono finalizzate ad evitare un abuso delle armi, nel primo caso da parte dello stesso richiedente (ove ritenuto, secondo una prognosi inferenziale di tipo soggettivo, non affidabile), nel secondo caso da parte di terzi soggetti che potrebbero venire in possesso delle armi mal custodite da parte del soggetto titolare di licenza.</h:div><h:div>L’incauta custodia delle armi, quindi, è elemento valutabile <corsivo>ex se </corsivo>dal Questore in sede di richiesta di rilascio/rinnovo del titolo (sempreché non sussista una precedente valutazione discrezionale già autonomamente operata dal Prefetto ai fini dell’eventuale divieto di detenzione delle armi), a prescindere dal giudizio complessivo di tipo soggettivo sulla personalità del richiedente, in ragione del pericolo suscettibile di essere arrecato alla pubblica incolumità da armi non adeguatamente custodite dai titolari di licenza di porto d’armi.</h:div><h:div>Ed è proprio nell’ottica dell’anticipazione della tutela alla mera soglia del pericolo di abuso delle armi che il Legislatore, con l’art. 20 <corsivo>bis </corsivo>della Legge 18 aprile 1975 n. 110, ha introdotto il reato di omessa custodia di armi, fattispecie di mera condotta e di pericolo che si perfeziona per il solo fatto che l'agente non abbia adottato le cautele necessarie, sulla base di circostanze da lui conosciute o conoscibili con l'ordinaria diligenza, indipendentemente dal fatto che una delle persone indicate dalla norma incriminatrice - minori, soggetti incapaci, inesperti o tossicodipendenti - sia giunta a impossessarsi dell'arma o delle munizioni (cfr. Cassazione penale sez. I, 7 maggio 2019, n. 29849).</h:div><h:div>Alla luce delle suesposte coordinate ermeneutiche, ritiene il Collegio che la prognosi inferenziale compiuta dalla Questura di Frosinone resista al vaglio di questo Giudice.</h:div><h:div>Dall’informativa redatta dal Comando Stazione Carabinieri di Paliano (FR) emerge che il ricorrente in data 7 marzo 2022 è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per violazione dell'art. 20 <corsivo>bis</corsivo> della Legge 18 aprile 1975 n. 110 in quanto, recatosi a Milano, non aveva portato con sé le chiavi dell'armadio blindato ove custodiva le proprie armi e il figlio convivente minorenne, rimasto a casa, aveva trovato le chiavi, aveva aperto l’armadio e si era impossessato di una pistola, per poi portarla unitamente ad un coetaneo in un luogo pubblico, ove veniva fermato da una pattuglia dei Carabinieri di Anagni e denunciato per il reato di cui all’art. 699 cod. pen.</h:div><h:div>Orbene, quello che rileva in questa sede è il fatto oggettivo e non contestato che il ricorrente si sia allontanato dalla propria abitazione senza portare con sé le chiavi dell’armadio blindato in cui deteneva le armi, chiavi che rimanevano nell’appartamento e, pertanto, ben potevano essere rivenute da soggetti diversi dal titolare della licenza di porto d’armi. È irrilevante la circostanza che il minore fosse stato affidato alla zia materna e che si sia introdotto nell’appartamento senza autorizzazione della stessa, dal momento che quello che rileva, ai fini della valutazione della condotta di omessa custodia, è il fatto che il ricorrente, pur avendo custodito le armi in un armadio blindato, abbia comunque lasciato le chiavi di detto armadio nell’appartamento, così di fatto elidendo quell’obbligo di custodia necessario al fine di evitare il pericolo di utilizzo delle armi da parte di soggetti diversi dal titolare della licenza. Giova peraltro precisare che la valutazione condotta dall’Autorità di Pubblica Sicurezza si fonda sull’analisi del fatto storico nella sua dimensione oggettiva, a prescindere dal disvalore penale dello stesso. </h:div><h:div>In ogni caso, osserva il Collegio, la sentenza di assoluzione è successiva all’adozione del provvedimento impugnato quindi non idonea a scalfire la legittimità della revoca, potendo, se del caso, essere invocata dal ricorrente per chiedere all’Autorità di Pubblica Sicurezza il riesame del provvedimento.</h:div><h:div>Per quanto sopra precisato e argomentato, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.</h:div><h:div>Spese di lite irripetibili, stante la mancata costituzione delle intimate Amministrazioni.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima <corsivo>Ter</corsivo>), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</h:div><h:div>Spese irripetibili.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="26/09/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Caterina Luperto</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>