<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220746720230201153653002" descrizione="riassegnata - accesso doc - inammissibile" gruppo="20220746720230201153653002" modifica="2/28/2023 4:19:12 PM" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Algobrain S.r.l." versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="07467"/><fascicolo anno="2023" n="03636"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.3:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220746720230201153653002.xml</file><wordfile>20220746720230201153653002.docm</wordfile><ricorso NRG="202207467">202207467\202207467.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\400 Alfonso Graziano\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Alfonso Graziano</firma><data>26/02/2023 02:44:03</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Chiara Cavallari</firma><data>01/02/2023 15:57:12</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>06/03/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Alfonso Graziano,	Presidente FF</h:div><h:div>Chiara Cavallari,	Referendario, Estensore</h:div><h:div>Luca Biffaro,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- l'ostensione dei documenti richiesti con l'istanza di accesso agli atti del 2.5.2022 (all. 1) presentata da Algobrain s.r.l. nei confronti di R.F.I. s.p.a.; </h:div><h:div>- nonché l'annullamento del provvedimento di diniego del 1° giugno 2022 (all. 2) sulla istanza di accesso del 2 maggio 2022 di Algobrain s.r.l. (all. 1);</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 7467 del 2022, proposto da </h:div><h:div>Algobrain S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carolina Fiata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Rete Ferroviaria Italiana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Roma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Generale Costruzioni Ferroviarie S.p.A., non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Rete Ferroviaria Italiana;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 la dott.ssa Chiara Cavallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Con ricorso ex art. 116 c.p.a. la società in epigrafe individuata ha impugnato il diniego opposto da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), odierna parte resistente, in merito all’istanza di accesso presentata dalla medesima ricorrente volta all’acquisizione dei documenti, ivi specificamente indicati, concernenti il rapporto di subappalto con riguardo al contratto inerente alla “<corsivo>realizzazione di un sistema automatico integrato per la gestione di sensori, ventilazione, segnaletica luminosa e messaggistica variabile per Kiss&amp;Ride</corsivo>”, costituente applicazione della convenzione di accordo quadro oggetto di affidamento tramite apposita procedura di gara indetta da RFI.</h:div><h:div>1.1. Parte ricorrente dichiara in via preliminare di aver stipulato in data 11 dicembre 2018 due contratti qualificabili in termini di “subappalto” con il soggetto individuato come affidatario all’esito della relativa procedura di gara bandita da RFI.</h:div><h:div>Riferisce, inoltre, che l’intimata Stazione appaltante avrebbe sospeso le concordate installazioni del sistema di sicurezza, costituenti esecuzione delle prestazioni dedotte nei suddetti contratti di subappalto e oggetto di interlocuzione tra la ricorrente medesima e la stessa Stazione appaltante ai fini della relativa esecuzione.</h:div><h:div>In proposito, rappresenta che risulta allo stato pendente un giudizio in sede civile originato dai fatti indicati, instaurato su iniziativa della stessa ricorrente, nel cui contesto la convenuta RFI si sarebbe difesa sostenendo l’inesistenza di tali contratti di subappalto.</h:div><h:div>Espone altresì di aver rivolto a RFI in data 1 luglio 2021 una istanza di accesso per ragioni difensive, volta all’acquisizione di una serie di documenti inerenti ai rapporti tra la medesima Stazione appaltante e la società affidataria (controinteressata) nell’ambito dell’esecuzione del subappalto, alla quale non è stato dato alcun riscontro.</h:div><h:div>Espone, inoltre, di aver proposto istanza di esibizione documentale (ex art. 210 c.p.c.) nell’ambito del pendente giudizio civile, oggetto di reiezione da parte del Tribunale.</h:div><h:div>Riferisce, infine, di aver successivamente presentato a RFI una nuova istanza di accesso agli atti per motivi difensivi, avente ad oggetto ulteriori documenti.</h:div><h:div>2. A fronte del diniego opposto, la società ha proposto ricorso ex art. 116, co. 1, c.p.a., articolando un unico motivo di doglianza volto a prospettare l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere.</h:div><h:div>2.1. Da un lato, deduce il carattere difensivo dell’accesso in relazione al giudizio pendente tra le medesime parti in sede civile, sostenendo l’esistenza nel caso di specie di un interesse diretto, concreto ed attuale all’ostensione della documentazione richiesta in quanto collegata ai rapporti intercorrenti tra la ricorrente stessa, la resistente RFI e la società controinteressata (affidataria) nell’esecuzione dei contratti di cui la stessa ricorrente è parte (nella sua dichiarata qualità di subappaltatrice).</h:div><h:div>2.2. Dall’altro, prospetta il diverso contenuto della nuova istanza di accesso – oggetto di diniego censurato nella presente sede – rispetto alla precedente richiesta, in quanto riguardante documenti ulteriori (che non trovano corrispondenza nell’originaria richiesta) ovvero la cui conoscenza è stata acquisita successivamente (nel contesto del pendente giudizio civile).</h:div><h:div>3. Si è costituita in giudizio Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), depositando memoria recante l’articolazione delle ragioni a supporto della dedotta inammissibilità e/o irricevibilità del ricorso nonché della sostenuta infondatezza delle censure proposte, unitamente alla relativa documentazione.</h:div><h:div>3.1. La società evocata in qualità di controinteressata non si è costituita in giudizio.</h:div><h:div>4. Parte ricorrente ha depositato successiva memoria; la resistente ha prodotto documentazione.</h:div><h:div>5. Alla camera di consiglio del 25 gennaio 2023, fissata per effetto della riassegnazione disposta con decreto del Presidente f.f. della Terza Sezione n. 11/2023, la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Il proposto ricorso è inammissibile per un duplice ordine di ragioni, nel prosieguo illustrate.</h:div><h:div>2. Al riguardo, giova premettere una breve ricostruzione fattuale della vicenda in esame.</h:div><h:div>2.1. Dagli atti del giudizio emerge, come altresì evidenziato nella parte in fatto del proposto ricorso, che con nota del 30 giugno 2021 la società odierna ricorrente aveva presentato nei confronti di RFI istanza di accesso documentale “ai sensi della l. 241/90 e del d.lgs. 33/2013 e del d.lgs. 97/2016 nonché dell’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016” (cfr. documento n. 8 allegato all’atto di costituzione di RFI, depositato in data 21 settembre 2022), deducendo la propria qualità di parte contraente con riguardo a due contratti qualificati in termini di “subappalto” stipulati con la società risultata affidataria all’esito della procedura di gara indetta da RFI relativamente all’accordo quadro n. 397/2017 (lotto n. 7) avente ad oggetto la “<corsivo>progettazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione degli impianti di alimentazione</corsivo>”, sulla cui base la medesima Stazione appaltante aveva concluso con l’impresa afffidataria un contratto di appalto relativo alla “<corsivo>realizzazione di un sistema automatico integrato per la gestione di sensori, ventilazione, segnaletica luminosa e messaggistica variabile per Kiss&amp;Ride</corsivo>”.</h:div><h:div>La documentazione richiesta riguardava, in particolare, quella relativa agli indicati contratti di subappalto, nello specifico individuata ai punti A-E dell’istanza di accesso presentata, sostanzialmente riconducibile agli atti e documenti riguardanti la partecipazione all’espletata procedura di gara da parte della società risultata aggiudicataria, nonché gli accordi e le comunicazioni intercorse tra RFI e la stessa aggiudicataria nella successiva fase esecutiva del contratto di appalto, anche con riferimento ai contratti di subappalto asseritamente conclusi con la ricorrente medesima.</h:div><h:div>A supporto della pretesa conoscitiva avanzata, la società ricorrente adduceva l’esigenza di difendersi nell’ambito del giudizio dalla medesima instaurato in sede civile avverso RFI per ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito in conseguenza della sospensione dei lavori oggetto dei predetti contratti di subappalto (cfr. il citato documento n. 8 depositato dalla parte resistente).</h:div><h:div>2.2. A fronte della suddetta istanza di accesso, l’Ente intimato non forniva riscontro; avverso il silenzio-diniego formatosi ex art. 25, comma 4, L. n. 241/1990 non veniva proposta alcuna impugnativa da parte della società ricorrente.</h:div><h:div>2.3. Con successiva nota del 2 maggio 2022, la società ricorrente presentava una ulteriore istanza di accesso nei confronti di RFI, sulla base degli stessi parametri normativi invocati nella precedente richiesta e alla luce delle medesime ragioni difensive ivi indicate, con riguardo alla documentazione inerente ai succitati contratti di subappalto, come specificamente individuata ai punti A-I della predetta istanza (cfr. documento n. 1 allegato all’atto di costituzione di RFI).</h:div><h:div>Rispetto al tenore della precedente richiesta documentale, l’istanza avanzata mostrava un oggetto più ampio.</h:div><h:div>2.3.1. Da un lato, riproponeva sostanzialmente l’originario contenuto della prima domanda di accesso (cfr. la menzionata nota del 2 maggio 2022, punti B, E, F).</h:div><h:div>2.3.2. Dall’altro, introduceva la richiesta di ulteriori documenti specificamente individuati (cfr. punti A, C, D, G, H, I, della nota medesima), riconducibili essenzialmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto (ovvero, in caso di inesistenza del predetto documento, alle intercorse comunicazioni tra RFI e la società affidataria in merito alla risoluzione del contratto e alla denuncia per subappalto irregolare ex art. art. 21 L. n. 646/1982), nonché alla consegna del progetto relativo al contratto di appalto e alla successiva autorizzazione al pagamento in favore della società affidataria. </h:div><h:div>2.4. A fronte della seconda istanza di accesso presentata, con la comunicazione di diniego del 1° giugno 2022 – oggetto di impugnazione tramite il proposto ricorso ex art. 116, co. 1, c.p.a. – l’Ente intimato opponeva in primo luogo l’intervenuta decadenza dall’impugnativa amministrativa e dal diritto di reiterare analoga istanza di accesso, deducendo in proposito l’omessa contestazione del silenzio-diniego formatosi sull’originaria richiesta trasmessa a mezzo PEC in data 1° luglio 2021, prospettando la corrispondenza di contenuti e di motivazione con riguardo alla successiva istanza del 2 maggio 2022, nonché l’assenza di circostanze sopravvenute rispetto ai fatti rappresentati nella richiesta originaria; contestava, inoltre, l’assunta esistenza di un interesse concreto e attuale alla suddetta acquisizione documentale, sostenendo l’omessa dimostrazione circa il dichiarato rapporto di subappalto asseritamente intercorrente tra le parti, nonché assumendo il carattere generico ed esplorativo dell’istanza medesima (cfr. documento n. 2 unito al ricorso).</h:div><h:div>3. Ciò premesso, il ricorso risulta innanzitutto inammissibile per quanto concerne le doglianze inerenti alla parte della richiesta ostensiva coincidente sul piano dell’oggetto documentale con la precedente istanza di accesso avanzata dalla medesima ricorrente in data 1° luglio 2021, attesa la mancata impugnazione – nel termine all’uopo previsto (ex art. 116, co. 1, c.p.a.) – del silenzio-diniego formatosi sull’originaria istanza di accesso ai sensi dell’art. 25, comma 4, L. n. 241/1990.</h:div><h:div>3.1. Al riguardo, il Collegio ritiene di dover richiamare il consolidato orientamento maturato nell’ambito della giurisprudenza amministrativa in merito alla reiterabilità dell’istanza di accesso nell’ipotesi di omessa impugnazione (nel prescritto termine) dell’originario provvedimento di diniego ovvero del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza medesima ex art. 25, comma 4, L. n. 241/1990.</h:div><h:div>In proposito, relativamente alle controversie in materia di accesso è stato affermato (cfr. ex multis, da ultimo, Cons. Stato, sez. V, sent. 2 marzo 2021, n. 1779) che <corsivo>“… la mancata impugnazione del diniego nel termine non consente la reiterabilità dell’istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego laddove a questo debba riconoscersi carattere meramente confermativo del primo (Cons. Stato, Ad. plen., 20 aprile 2006, n. 7). E’ stato altresì precisato che non si ha diniego meramente confermativo allorchè la successiva istanza di accesso sia fondata su fatti nuovi e su di una diversa prospettazione della legittimazione all’accesso (Cons. Stato, V, 6 novembre 2017, n. 5099)</corsivo>” (in termini analoghi, cfr. altresì Cons. Stato, sez. VI, sent. 29 maggio 2020, n. 3392).</h:div><h:div>Come evidenziato nell’ambito di un precedente pronunciamento reso da questo Tribunale relativamente ad una fattispecie analoga, <corsivo>“… Il disposto legislativo di riferimento (art. 25, commi 5 e 4, L. 241/1990) - che, rispettivamente, fissa il termine di trenta giorni (evidentemente decorrente dalla conoscenza del provvedimento di diniego o dalla formazione del silenzio significativo) per la proposizione dei ricorsi e qualifica in termini di diniego il silenzio serbato sull’accesso - pone un termine all’esercizio dell’azione giudiziaria da ritenere necessariamente posto a pena di decadenza, a meno di non volerne sostenere l’assoluta irrilevanza. Soprattutto ed ai fini che qui rilevano, il carattere decadenziale del termine comporta che la mancata impugnazione del diniego, per un verso, non consente la reiterabilità dell’istanza (e la conseguente impugnazione del successivo diniego laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo, laddove non sussistano fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell’originaria istanza o anche a fronte di una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante, cioè della posizione legittimante all’accesso) …</corsivo>” (in tal senso, cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 9 marzo 2022, n. 2739, che sul punto riprende espressamente TAR Campania, Napoli, sez. VI, sent. 10 luglio 2020, n. 2990).</h:div><h:div>3.2. Ciò posto, alla luce della complessiva vicenda fattuale in rilievo – come sopra delineata nei suoi tratti essenziali, in base al contenuto degli atti di causa e della documentazione depositata in giudizio – emerge che l’istanza di accesso reiterata dalla società ricorrente in data 2 maggio 2022, per la parte avente ad oggetto la medesima documentazione richiesta tramite l’originaria istanza avanzata il 1° luglio 2021 (in specie, coincidente con gli atti individuati ai punti B, E, F, della suddetta richiesta del 2 maggio 2022), non contiene la deduzione di fatti nuovi (sopravvenuti ovvero la cui conoscenza sia stata acquisita successivamente in capo al soggetto istante) né riporta una diversa prospettazione della legittimazione addotta a fondamento della richiesta documentale.</h:div><h:div>Entrambe le istanze di accesso, infatti, risultano formulate dalla ricorrente nell’affermata qualità di contraente subappaltatore – rispetto al contratto di appalto stipulato con l’Ente intimato dalla società risultata affidataria in applicazione dell’accordo quadro n. 397/2017 (lotto n. 7) stipulato all’esito della procedura di gara indetta dall’Ente medesimo – e al dichiarato scopo di esercitare il proprio diritto di difesa nell’ambito del giudizio pendente in sede civile tra le parti medesime, instaurato dalla ricorrente stessa avverso l’Ente intimato.</h:div><h:div>3.3. Ne consegue – alla luce dell’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato e in accoglimento dell’eccezione sul punto formulata dalla parte resistente nella memoria difensiva depositata – che il proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. avverso il provvedimento di diniego adottato da RFI in data 1° giugno 2022 va ritenuto inammissibile, per quanto concerne le doglianze articolate sulla base dell’invocata pretesa ostensiva per la parte relativa agli atti individuati ai punti B, E, F, della suddetta richiesta del 2 maggio 2022, integrante reiterazione dell’originaria istanza di accesso.</h:div><h:div>4. Il ricorso proposto risulta altresì inammissibile per la restante parte, riferita alle doglianze formulate sulla base dell’invocata pretesa ostensiva ex Legge n. 241/1990 con riguardo agli ulteriori documenti – non coincidenti con quelli indicati nella richiesta originaria –puntualmente individuati nella successiva istanza di accesso del 2 maggio 2022 oggetto di diniego espresso da parte dell’Ente intimato.</h:div><h:div>4.1. In proposito, come riportato nelle motivazioni articolate a sostegno del diniego assunto con il gravato provvedimento, non risulta fornita alcuna dimostrazione della qualità di “subappaltatore” affermata dalla società ricorrente nell’istanza di accesso avanzata (e nell’ambito del proposto ricorso), espressamente addotta dalla medesima società istante a fondamento della dichiarata legittimazione integrante la “<corsivo>situazione giuridicamente tutelata</corsivo>” – “<corsivo>collegata</corsivo>” alla documentazione richiesta –  sottostante al dedotto “interesse concreto e attuale” all’ostensione ex art. 22 L. n. 241/1990.</h:div><h:div>L’affermata qualità di subappaltatore, infatti, per quanto emerge dagli atti di causa e dalla documentazione depositata nell’ambito del presente giudizio, da un lato risulta espressamente negata da RFI – oltre ad apparire oggetto di controversia nell’ambito del pendente giudizio civile tra le medesime parti (invocato dalla stessa società istante a giustificazione delle addotte esigenze difensive) – dall’altro non appare supportata nella presente sede da un principio minimo di prova. </h:div><h:div>4.2. Ne discende l’insussistenza nel caso di specie di un “<corsivo>interesse concreto, diretto ed attuale</corsivo>” a norma dell’art. 22, comma 1, lettera b), L. n. 241/1990.</h:div><h:div>5. Infine, per quanto concerne l’evocato istituto dell’accesso civico – meramente richiamato all’interno della rubrica indicante l’oggetto dell’istanza di accesso presentata, laddove appaiono riportati i corrispondenti parametri normativi di riferimento – va osservato che nell’ambito del proposto ricorso non risultano formulate specifiche doglianze al riguardo.</h:div><h:div>Per completezza espositiva può comunque rilevarsi che, nell’affrontare analoga questione, la Sezione ha avuto occasione di affermare in una precedente pronuncia l’inapplicabilità dell’istituto in parola alla medesima parte resistente (in tal senso, cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 26 aprile 2022, n. 5006).</h:div><h:div>6. In conclusione, per le ragioni esposte il ricorso risulta inammissibile.</h:div><h:div>7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura definita in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.</h:div><h:div>Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente RFI, che liquida forfetariamente in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="25/01/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Chiara Cavallari</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>