<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220547720250122174623893" descrizione="Agcm - pcs - ingannevolezza - insussistenza - mancata induzione in errore - accoglie" gruppo="20220547720250122174623893" modifica="11/02/2025 16:46:05" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Sky Italia S.r.l." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="05477"/><fascicolo anno="2025" n="03407"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220547720250122174623893.xml</file><wordfile>20220547720250122174623893.docm</wordfile><ricorso NRG="202205477">202205477\202205477.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1051 Francesca Petrucciani\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Matthias Viggiano</firma><data>11/02/2025 16:46:05</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>17/02/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Francesca Petrucciani,	Presidente FF</h:div><h:div>Angelo Fanizza,	Consigliere</h:div><h:div>Matthias Viggiano,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>del provvedimento reso dall’Agcm in data 1° marzo 2022 all’esito del procedimento PS12073 – Sky / Promozione Calcio recante accertamento di una violazione del codice del consumo e irrogazione della sanzione pecuniaria di € 1.000.000,00 nei confronti di Sky Italia s.r.l. e notificato in data 11 marzo 2022, nonché di ogni altro atto preordinato, conseguente e comunque connesso, ivi compreso – ove occorra – l’atto di avvio dell’istruttoria in data 11 giugno 2021, nonché le delibere di proroga del termine del procedimento del 4 novembre 2021 e 21 dicembre 2021.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 5477 del 2022, proposto da </h:div><h:div>Sky Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Emilio de Giorgi, Stefania Casini e Marco Valerio Lupoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Autorità garante della concorrenza e del mercato, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Tim s.p.a., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Minervini, Marco Cappai e Emanuela Foschini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. Vittorio Minervini in Roma, via Emilio de’ Cavalieri, n. 7;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché di Tim s.p.a.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2025 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. La società Sky Italia ricorre avverso il provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) che, ravvisata la commissione di una pratica commerciale ingannevole ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (cod. cons.), irrogava una sanzione amministrativa pecuniaria.</h:div><h:div>2. Segnatamente, secondo l’Agcm, il professionista avrebbe diffuso informazioni ingannevoli ai proprî abbonati all’offerta Sky calcio con riguardo ai contenuti fruibili per la stagione calcistica 2021-2022 ed inerenti all’aggiudicazione dei diritti di trasmissione degli eventi calcistici (in particolare quelli della serie A) che costituiscono – come è noto – il fulcro di tale pacchetto.</h:div><h:div>3. Si costituiva in resistenza l’Autorità.</h:div><h:div>4. Del pari si costituiva in giudizio Tim, operatore concorrente nonché autore di una serie di segnalazioni all’Agcm ed interventore nel procedimento istruttorio.</h:div><h:div>5. Le parti depositavano documenti e memorie in vista della pubblica udienza dell’8 gennaio 2025, all’esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.</h:div><h:div>6. Conclusa l’esposizione dello svolgimento del processo appare opportuno descrivere il fatto illecito censurato dall’Autorità.</h:div><h:div>7. In particolare, nei primi giorni di maggio 2021 Sky ha diffuso su <corsivo>internet</corsivo> un «<corsivo>messaggio per tutti gli abbonati Sky</corsivo>» nel quale ha rappresentato come «<corsivo>il costo di Sky calcio si azzera dal 1° luglio al 30 settembre</corsivo>» precisando come «<corsivo>siamo consapevoli che la situazione legata all’assegnazione dei diritti della serie A per il triennio 2021-2024, al momento, rimane di grande incertezza</corsivo>» e ribadendo che «<corsivo>dal 1° luglio al 30 settembre il costo di Sky calcio si azzera, e verrà dunque dedotto dal vostro canone mensile, senza che dobbiate fare nulla, neanche una telefonata</corsivo> […] <corsivo>non appena la situazione di incertezza si sarà definitivamente risolta forniremo tempestivamente le informazioni relative a tutte le competizioni che comporranno il pacchetto Sky calcio, e se vorrete comunque abbandonarlo, potrete farlo senza costi, anche se avete promozioni attive con le modalità e i tempi che avremo cura di comunicare, senza che dobbiate fare nulla</corsivo>». Nella medesima pagina <corsivo>web</corsivo>, inoltre, è stato pubblicato un video insistente sullo «<corsivo>stato di incertezza</corsivo>» (che avrebbe caratterizzato l’aggiudicazione dei diritti televisivi 2021-2024 della serie A), nonché sul fatto che, nelle more, il consumatore non avrebbe dovuto «<corsivo>fare nulla, neanche una telefonata</corsivo>», potendo beneficiare della promozione riservatagli da Sky come enfatizzato dal <corsivo>claim</corsivo> «<corsivo>a voi non resta che godervi lo spettacolo nella vostra casa, la casa del grande sport</corsivo>».</h:div><h:div>8. In aggiunta, nel medesimo periodo la società ha contattato i proprî abbonati mediante sms del seguente tenore: «<corsivo>Nell’incertezza sui diritti serie A 21/24 per te il costo di Sky si azzera dall’1/7 al 30/9. Rilassati e goditi l’estate con Sky.it/infocalcio</corsivo> […] <corsivo>se non riusciremo ad offrirti il solito pacchetto Sky calcio e volessi comunque lasciarci, potrai farlo senza costi</corsivo>». Simile il contenuto di alcune <corsivo>mail</corsivo> trasmesse ai clienti: «<corsivo>Per te quest’estate il costo di Sky calcio si azzera</corsivo> […] <corsivo>ti abbiamo scritto due settimane fa per darti un aggiornamento in merito all’assegnazione dei diritti della serie A per il triennio 2021-2024. Al momento, il contesto rimane di grande incertezza ed abbiamo cosí pensato ad alcune iniziative per garantire, nel frattempo, la tua soddisfazione </corsivo>[…] <corsivo>quest’estate rilassati e goditi il meglio di Sky</corsivo> […]<corsivo> non appena la situazione di incertezza si sarà definitivamente risolta </corsivo>[…]».</h:div><h:div>9. Orbene, in data 14 maggio 2021 (ossia dopo la diffusione delle informazioni sopra trascritte) la situazione d’incertezza è cessata, atteso che Sky è divenuta aggiudicataria del pacchetto 2 concernente il diritto di trasmettere tre partite in coesclusiva per ogni giornata calcistica: contestualmente, la ricorrente ha anche rinunciato a coltivare l’impugnazione giurisdizionale (dinanzi al giudice ordinario) avverso l’assegnazione disposta in favore di Dazn. Da tale momento il professionista ha mutato la propria politica comunicativa mediante la diffusione, alla generalità del pubblico, dei seguenti messaggi: «<corsivo>La serie A Tim 2021-24 con 3 partite su 10 ogni giornata, il match del sabato alle 20.45, della domenica alle 12.30 e del lunedí alle 20.45. La serie Bkt 2021-24 con tutte le 380 partite stagionali, oltre a playoff e playout. Una selezione di partite di Premier league per la stagione 2021-2022, di Bundesliga per le stagioni 2021-2025, di Ligue1 per le stagioni 2021-2024. Tutte le partite di Uefa Euro 2020 anche in 4K HDR</corsivo>». È seguita poi una compagna promozionale denominata «<corsivo>Liberi di scegliere. Sky ripone massima cura e attenzione verso la propria clientela. Prima dell’avvio del campionato di serie A stagione 2021/22, sarà nostra cura inviarti apposita comunicazione per informarti su modalità e tempi con cui sarai libero di lasciarci o togliere Sky calcio senza costi, nonché fornire ogni altra relativa informativa anche su questo sito</corsivo>», unita anche alla diramazione di un comunicato stampa (che appare opportuno trascrivere): «<corsivo>Diritti tv serie A 2021/2024. Sky si aggiudica 3 partite a giornata. Sky ha acquisito per il triennio 2021/2024 i diritti in co-esclusiva di tre partite di serie A per ogni giornata. Dalla prossima stagione trasmetterà quindi i match del sabato alle 20.45, della domenica alle 12.30 e del lunedí alle 20.45. Nel triennio 2021/2024, Sky e Now offriranno un ampio numero di partite a stagione di calcio nazionale e internazionale, con 114 partite di serie A, tutte le partite del campionato di serie B, più di 400 match di Uefa Champions league, Uefa Europa league e Uefa Europa conference league, insieme a tre grandi campionati internazionali come la Ligue 1, la Bundesliga e la Premier league per la prossima stagione. Senza dimenticare il resto del grande sport in diretta, con motori, basket, tennis, rugby, golf e molto altro. Una programmazione con tanti eventi da non perdere, a partire dalle prossime due finali di Uefa Europa league e Uefa Champions league (26 e 29 maggio) e dai prossimi europei di calcio con tutte le 51 partite live su Sky (dall’11 giugno all’11 luglio). Sky continuerà nei prossimi mesi ad arricchire di nuovi contenuti la sua offerta e a proporre un’ampia scelta di sport in Italia con la passione e la qualità editoriale e tecnologica che da sempre fanno la differenza per i nostri abbonati</corsivo>». Poi, dal 23 giugno 2021 (ossia dopo l’avvio del procedimento istruttorio dell’Agcm che aveva altresí paventato un intervento inibitorio ai sensi dell’art. 27, comma 3 cod. cons.) Sky ha iniziato, completandola il 1° luglio 2021, una campagna informativa rivolta individualmente ai proprî abbonati in relazione al pacchetto Sky calcio, contenente informazioni specifiche e dettagliate sulle caratteristiche dell’offerta.</h:div><h:div>10. Descritta la vicenda fattuale, va rilevato come, secondo la valutazione dell’Agcm, le informazioni sarebbero ingannevoli ai sensi dell’art. 21 cod. cons.: difatti, non sarebbe stata sussistente la riferita situazione d’incertezza, atteso che sin dal 26 marzo 2021 (data dell’aggiudicazione dei pacchetti 1 e 3 a Dazn) Sky era consapevole di non poter offrire ai proprî abbonati sette partite della giornata calcistica di serie A, come nelle precedenti stagioni. Inoltre, prospettando la ridetta incertezza, il consumatore medio avrebbe «<corsivo>potuto facilmente cadere nell’errore di ritenere che Sky sarebbe stata in grado di garantire anche per il successivo campionato la visione della maggior parte delle partite</corsivo>»: di tal guisa, il cliente Sky sarebbe stato indotto «<corsivo>a mantenere il pacchetto in essere, nella prospettiva di poter usufruire della scontistica promessa per i mesi estivi ma anche, successivamente, di poter recedere senza penali</corsivo>».</h:div><h:div>11. Terminata anche l’esposizione della vicenda fattuale, può passarsi allo scrutinio delle censure spiegate con il gravame.</h:div><h:div>12. Con il primo motivo si evidenzia come l’Agcm avrebbe confuso l’aggiudicazione dei diritti tv con la possibilità di offrire ai clienti la visione degli incontri calcistici: difatti, ben potrebbe intercorrere un accordo commerciale tra aggiudicatario e terze imprese in forza del quale il primo concede il diritto di trasmettere le partite di calcio. In aggiunta, la situazione inerente all’aggiudicazione dei diritti tv per la stagione calcistica 2021-2022 non si sarebbe cristallizzata in data 26 marzo 2021, atteso che in assenza dell’assegnazione del pacchetto 2 (intervenuta il 14 maggio 2021) il provvedimento avrebbe perso efficacia ai sensi del c.d. decreto Melandri (ossia l’art. 9, comma 4 d.lgs. 9 gennaio 2008, n. 9 che prevede la c.d. <corsivo>no single buyer rule</corsivo>): circostanza che confermerebbe, una volta di piú, la situazione d’incertezza. Inoltre, considerando i varî messaggi in maniera globale (e non atomistica) sarebbe chiara l’assenza di decettività degli stessi.</h:div><h:div>13. Tramite la seconda doglianza, invece, viene rappresentata l’assenza di distorsione del comportamento del consumatore atteso che costui, ove interessato agli incontri calcistici, avrebbe comunque avuto la possibilità di recedere senza costi dal pacchetto Sky calcio.</h:div><h:div>14. Per mezzo del terzo mezzo d’impugnazione, poi, si evidenzia come l’Agcm non abbia indicato quale sarebbe stato il comportamento diligente richiesto dal professionista: d’altronde, i messaggi trasmessi e contestati dall’Autorità sono conseguenza del patrimonio conoscitivo della società che solo in data 9 giugno 2021, a seguito del diniego di Dazn di concludere un accordo con Sky, avrebbe avuto la certezza di non poter trasmettere piú di tre incontri per giornata calcistica.</h:div><h:div>15. I tre motivi, da trattare unitariamente in quanto connessi da un punto di vista logico-giuridico, sono complessivamente fondati.</h:div><h:div>16. In primo luogo, va precisato come l’Agcm abbia contestato al professionista una pratica commerciale <corsivo>ingannevole</corsivo>, vietata dall’art. 21 cod. cons.: pertanto, la condotta – per essere qualificata illecita – deve indurre (o essere idonea ad indurre) il consumatore medio verso una scelta commerciale che non avrebbe altrimenti tenuto, in forza della diffusione di informazioni false oppure veritiere, ma tali da indurre comunque in errore il destinatario.</h:div><h:div>17. Partendo proprio da quest’ultimo elemento, va osservato come il rilievo dell’Agcm circa la consapevolezza della non rispondenza al vero delle comunicazioni non sia condivisibile.</h:div><h:div>18. Difatti, nel momento della diffusione ai singoli consumatori delle comunicazioni contestate (2-6 maggio 2021) la situazione fattuale non era definita come sostenuto dall’Autorità e dalla controinteressata: invero, osservando oggettivamente il quadro complessivo relativo all’aggiudicazione dei diritti tv a partire dalla stagione 2021/2022 emerge nitidamente la precarietà dell’assegnazione in favore di Dazn, che rischiava di decadere nell’ipotesi di mancanza di acquirenti per il pacchetto 2 (ai sensi del già citato art. 9, comma 4 decreto Melandri). In merito a ciò, va osservato come non si tratti di un fatto di <corsivo>giustizia privata</corsivo> (come sostenuto da Tim), bensí di un’affermazione basata su un ragionamento inferenziale coerente con le leggi dell’ordinamento giuridico: pertanto, può escludersi la non rispondenza al vero delle informazioni diffuse.</h:div><h:div>19. Viepiú, quanto all’idoneità delle informazioni ad indurre in errore i consumatori, va rilevato che l’Autorità evidenzi come il «<corsivo>tifoso di calcio, in mancanza di informazioni chiare in relazione ai contenuti dell’offerta e in particolare alle novità riguardanti il numero di partite disponibili, sarebbe potuto facilmente cadere nell’errore di ritenere che Sky sarebbe stata in grado di garantire anche per il successivo campionato la visione della maggior parte delle partite</corsivo>» (punto n. 39 provvedimento): nondimeno, una simile deduzione appare apodittica, atteso che i messaggi trasmessi da Sky evidenziavano unicamente una situazione d’incertezza (senza rappresentare quindi la possibilità di poter offrire i medesimi contenuti per la successiva stagione sportiva), nonché l’impegno del professionista ad ampliare l’offerta di contenuti calcistici, rinviando ad ulteriori futuri avvisi.</h:div><h:div>20. La successiva comunicazione commerciale, diffusa in maniera generalizzata (ossia con comunicati stampa, pubblicazioni sul proprio sito <corsivo>et similia</corsivo>), chiariva come Sky si fosse aggiudicata il pacchetto 2 per la trasmissione dei diritti tv e che quindi <corsivo>non </corsivo>avrebbe potuto offrire i medesimi contenuti della precedente stagione calcistica: anche tale comunicazione non può considerarsi contenente informazioni non veritiere, poiché il professionista si è limitato a rappresentare al pubblico la possibilità di trasmettere 3 partite su 10 per ogni giornata calcistica, aggiungendo sempre di essere al lavoro per ampliare l’offerta.</h:div><h:div>21. A tal proposito, l’argomentazione impiegata dall’Agcm per giustificare l’ingannevolezza della pratica, ossia il non aver comunicato individualmente ai proprî abbonati la cessazione della situazione di incertezza a far data dal 14 maggio 2021, non appare in grado di integrare gli estremi della pratica vietata: difatti, da un lato, l’omissione veniva sanata dopo pochi giorni (a partire dal 23 giugno 2021, come riconosciuto dalla stessa Autorità) e, dall’altro, non risulta esser stata idonea ad incidere sulle scelte del consumatore.</h:div><h:div>22. Su quest’ultimo punto, infatti, va rilevato come proprio il consumatore medio indicato dall’Agcm (ossia il tifoso di calcio) sebbene non possa presumersi che sia particolarmente attento alle vicende inerenti all’aggiudicazione dei diritti di trasmissione tv degli incontri (in termini, v. la descrizione offerta da Cons. Stato, sez. VI, 17 maggio 2024, n. 4402, nondimeno riferita ad una diversa comunicazione commerciale, idonea a traviare il consumatore), non appare essere stato indotto in errore dalla comunicazione individuale: anzi, va assunto che l’abbonato al pacchetto calcio di Sky, proprio grazie ai messaggi recapitatigli personalmente (quelli del 2-6 maggio 2021), era, da un lato, allertato della possibilità di variazioni nei contenuti e, dall’altro, tranquillizzato circa la non necessità di attivazione immediata per la ricerca delle informazioni per la scelta commerciale, atteso il rinvio a successivi avvisi da parte del professionista. Conseguentemente, il consumatore medio poteva continuare a mantenere senza costi ulteriori il proprio abbonamento sino a settembre 2021 sapendo di poter recedere senza l’applicazione delle penali, sia immediatamente, sia nell’ipotesi di variazione essenziale dell’offerta calcistica: in altre parole, il professionista ha semplicemente «concesso» gratuitamente del tempo al proprio cliente per decidere quale scelta consumeristica effettuare.</h:div><h:div>23. Per giunta, a partire dal 23 giugno 2021, come già detto, la società ricorrente ha provveduto a comunicare individualmente ai singoli consumatori i contenuti dell’offerta per la successiva stagione calcistica. A tal proposito, l’argomento esposto dalla controinteressata secondo cui Sky si sarebbe attivata solo in ragione dell’avvio del procedimento dell’Agcm è suggestivo, ma non decisivo nel dimostrare l’illiceità della pratica: invero, si è già esposto come le comunicazioni individuali non potessero considerarsi ingannevoli. In aggiunta, va rilevato come gli avvisi indirizzati ai singoli clienti siano stati recapitati 14 giorni dopo la conclusione delle trattative con Dazn per la sub-licenza dei diritti di trasmissione (9 giugno 2021): prima di tale data, effettivamente, Sky non avrebbe potuto procedere ad una completa campagna informativa individuale (quella generale, invece, era già stata avviata il 14 maggio 2021), atteso che avrebbe potuto ottenere dall’impresa assegnataria i diritti televisivi.</h:div><h:div>24. Peraltro, va rilevato come nella comunicazione di avvio del procedimento, l’Agcm aveva contestato anche l’applicazione di penali per il recesso in manifesto contrasto con quanto comunicato nei messaggi di inizio maggio: orbene, l’istruttoria ha dimostrato l’insussistenza di tale pratica che costituiva il fulcro attorno al quale era argomentata la necessità di un intervento cautelare, circostanza ulteriore che consente di superare la tesi di Tim secondo cui solo l’intervento dell’Agcm avrebbe evitato un pregiudizio ai consumatori.</h:div><h:div>25. Alla luce di quanto sinora esposto, quindi, appare essere integrato il requisito della diligenza professionale richiesta dall’art. 18, comma 1, lett. h) cod. cons.: essa, come è noto, in àmbito consumeristico rappresenta la misura della correttezza dell’operato del professionista in senso complessivo, ossia anche oltre il singolo rapporto negoziale (sul punto v. Cons. Stato, sez. VI, 4 luglio 2018, n. 4110), dovendo il professionista, nel rapporto con la controparte, tenere una condotta sempre improntata al rispetto dei principî di buona fede, correttezza e lealtà (in tal senso v. art. 39 cod. cons.) di guisa da garantire i diritti fondamentali dei consumatori (art. 2 cod. cons.).</h:div><h:div>26. Invero, è evidente che la società abbia avviato una campagna promozionale finalizzata ad acquisire (o mantenere) clienti: tuttavia, le modalità impiegate non appaiono integrare gli estremi della pratica ingannevole per le ragioni già esposte. D’altro canto, nessun pregiudizio appare essere stato patito dai consumatori: a tal proposito, è opportuno rammentare come le pratiche commerciali scorrette siano <corsivo>illeciti di pericolo</corsivo>, relativamente ai quali non è necessaria l’effettiva lesione del bene giuridico protetto dalla norma (Cons. Stato, sez. VI, 10 gennaio 2022, n. 161; similmente, nella giurisprudenza europea è stata reputata illecita anche una pratica che coinvolgeva un singolo consumatore v. Corte giust. Ue, sez. I, 16 aprile 2015, causa C-388/13), essendo l’offesa già integrata dall’esposizione al rischio di un pregiudizio, secondo una valutazione di prognosi postuma (Cons. Stato, sez. VI, 12 gennaio 2022, n. 203).</h:div><h:div>27. Orbene, nel caso in esame, l’Autorità non ha minimamente evidenziato come la diffusione della messaggistica abbia potuto incidere sulle scelte dei consumatori: d’altro canto, neppure è contestato dall’Agcm che la promozione proposta (ossia l’azzeramento dell’abbonamento nel periodo estivo) abbia sortito l’effetto di «agganciare» o «trattenere» illecitamente il consumatore, come invece sottolineato dalla controinteressata nella discussione orale imperniata sulla scarsa mobilità degli utenti delle <corsivo>pay-tv</corsivo>. </h:div><h:div>28. Si aggiunga che in considerazione del fatto che al consumatore era sempre lasciata la possibilità di recedere senza costi, il postergare l’uscita dall’abbonamento risulta essere condotta – sostanzialmente – inoffensiva, ossia che non mette neppure in pericolo la libera scelta consumeristica. Peraltro, si tratta di una circostanza esposta anche nel provvedimento (v. punto n. 40), ove si evidenzia come il mantenimento del pacchetto in essere (in forza della scontistica estiva) è bilanciato dalla possibilità di poter recedere senza penali.</h:div><h:div>29. Pertanto, i primi tre motivi di ricorso vanno accolti nei termini appena illustrati con conseguente annullamento del provvedimento gravato.</h:div><h:div>30. L’accoglimento delle censure rende superflua l’analisi del motivo proposto in via subordinata che può quindi dirsi assorbito.</h:div><h:div>31. La peculiarità della vicenda giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="08/01/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Daniela De Angelis</h:div><h:div>Matthias Viggiano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>