<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220534920250818122402507" descrizione="" gruppo="20220534920250818122402507" modifica="26/08/2025 17:13:11" stato="2" tipo="16" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="05349"/><fascicolo anno="2025" n="15869"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.2Q:ordinanza.collegiale:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>16</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220534920250818122402507.xml</file><wordfile>20220534920250818122402507.docm</wordfile><ricorso NRG="202205349">202205349\202205349.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1081 Angelo Fanizza\</rilascio><tipologia>Ordinanza collegiale</tipologia><firmaPresidente><firma>Angelo Fanizza</firma><data>25/08/2025 16:23:29</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giovanni Caputi</firma><data>24/08/2025 23:53:06</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>28/08/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Seconda Quater)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Angelo Fanizza,	Presidente FF</h:div><h:div>Nino Dello Preite,	Primo Referendario</h:div><h:div>Giovanni Caputi,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del Decreto del 2.4.2021 del Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio IV, prot. DG-ABAP|02/04/2021|DECRETO 258, con cui è stato disposto l'acquisto coattivo all'esportazione del dipinto di Francesco Trevisani (1656-1746) noto come “<corsivo>Ritratto del pittore Claudio Francesco Beaumont</corsivo>”, e di ogni altro atto presupposto, implicito, conseguente e connesso, ivi espressamente inclusi, per quanto occorrer possa, la nota del Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio IV – CIRCOLAZIONE del 2.4.2021, prot. MIC|DG-ABAP_SERV_IV_UO1|02/04/2021|0011123-P, la nota del 31.3.2021 del Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano, Ufficio Esportazione, prot. 3609 SABAP MI, e la nota del 23.3.2021 del Ministero della Cultura, Musei Reali Torino, prot. MIBACT|MIBACT_MR-TO|23/03/2021|0000726-P, nonché del D.M. MIBACT 17.5.2018, n. 246, art. 7, comma V; e di ogni altro atto ad essi presupposto, implicito, conseguente e connesso</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 5349 del 2022, proposto da James Barry Fine Art Limited, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Antonio Marchesi, Marco Sgroi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marco Sgroi in Piacenza, via Giordani 15/F; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero della Cultura, Musei Reali di Torino, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, dei Musei Reali di Torino e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano;</h:div><h:div>Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 luglio 2025 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>1<corsivo>. PROFILI ESSENZIALI DELLA CONTROVERSIA.</corsivo></h:div><h:div>1.1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio la ricorrente espone di essere una società di diritto Irlandese con sede a Dublino (Irlanda) che, in data 19.11.2020, partecipava, presso la casa d’aste tedesca Van Ham Kunstauktionen GmbH, con sede a Colonia (DE), alla vendita all’asta di una serie di oggetti di interesse artistico. In tale contesto essa si aggiudicava un dipinto realizzato da Francesco Trevisani, risalente al XVIII sec., noto come “<corsivo>Ritratto di Claudio Francesco Beaumont</corsivo>”.</h:div><h:div>Successivamente all’acquisto, il dipinto veniva trasferito temporaneamente in Italia al fine precipuo di effettuare, da parte di tecnici specializzati, un esame diagnostico propedeutico ad un suo eventuale restauro.</h:div><h:div>Concluse tali operazioni, la ricorrente intendeva trasferire l’opera presso la propria sede in Irlanda, a tal fine conferendo l’incarico ad una società italiana operante nel ramo delle spedizioni internazionali.</h:div><h:div>La società incaricata del trasporto, in data 8 febbraio 2021, dopo che il dipinto era stato liberamente introdotto nello Stato come previsto per le opere di valore inferiore ad € 13.500,00, presentava all’Ufficio Esportazione di Milano – come disposto dalla legge – apposita dichiarazione per l’uscita di oggetti d’arte eseguiti da più di settant’anni e del predetto valore inferiore ad € 13.500,00, allegando la documentazione all’uopo richiesta.</h:div><h:div>1.2. Tuttavia, il Ministero, in persona del Direttore Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, su proposta dei Musei Reali di Torino resa con nota del 23.3.2021, rispondeva alle richieste dell’Ufficio Esportazione di Milano disponendo con decreto l’acquisizione coattiva, ai sensi dell’art. 70 del Codice dei beni culturali di cui al D.lgs. n. 42/2004 s.m.i. (<corsivo>infra</corsivo> “Codice”), del predetto dipinto di proprietà della ricorrente.</h:div><h:div>1.3. Avverso tale provvedimento viene proposta l’impugnazione di cui in epigrafe, notificata in data 2.4.2021.</h:div><h:div>Il ricorso veniva inizialmente depositato al TAR Lombardia che però, con ordinanza collegiale n. 894/2022, dichiarava la propria incompetenza territoriale, rilevando che la presente controversia afferirebbe all’impugnazione di un atto statale, promanante dal Ministro dei Beni Culturali e del Turismo, di natura regolamentare ed avente effetti diretti non limitati al territorio della Regione Lombardia. Pertanto, al lume dell’art. 13, commi 1, 3 e 4 bis del c.p.a., veniva affermata la competenza del TAR Lazio, innanzi al quale la causa è stata riassunta nei termini.</h:div><h:div>1.4. All’udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>1.5. Preliminarmente deve darsi atto che il Collegio, come dato avviso in udienza senza eccezioni formulate dalle parti ad essa presenti ed in particolare senza opposizione della ricorrente, ha ritenuto di acquisire alla presente causa l’intero fascicolo degli atti e documenti depositati al TAR Lombardia, Milano, nel giudizio n.r.g. 890/2021 sia dalla ricorrente sia dall’Amministrazione.</h:div><h:div>In effetti, l’Amministrazione ha omesso di depositare nel giudizio presso lo scrivente Tribunale alcuni degli atti presentati invece presso il TAR dichiaratosi territorialmente incompetente: circostanza di cui il Collegio ha preso conoscenza mediante l’esame delle ultime memorie depositate dalla ricorrente. Ma l’art. 13, comma 4, c.p.a., prevede che in caso di riassunzione a seguito di dichiarazione di incompetenza territoriale il processo “<corsivo>continua davanti al nuovo giudice</corsivo>”, sicché deve ritenersi quantomeno consentito al giudice competente l’acquisizione dei menzionati atti, tanto più in assenza di opposizione delle parti.</h:div><h:div>1.6. Premesso quanto sopra, il ricorso è parzialmente infondato e, pertanto, da respingere con riguardo al secondo motivo di ricorso, afferente alla presunta sussistenza di alcune illegittimità procedimentali che vizierebbero gli atti impugnati, ed a parte del terzo motivo, come da separata sentenza parziale in cui vengono motivate le ragioni della menzionata reiezione; mentre, in riferimento al primo ed a parte del terzo dei motivi di ricorso, il Collegio ritiene di dover sollevare due questioni di legittimità costituzionale, nei sensi di cui appresso.</h:div><h:div>2. <corsivo>LE QUESTIONI DI COSTITUZIONALITA’ E LA RELATIVA NON MANIFESTA INFONDATEZZA.</corsivo></h:div><h:div>2.1. Il primo motivo di ricorso denunzia: “<corsivo>Violazione e falsa applicazione degli articoli 65, 68 e 70 D. L.vo 22 gennaio 2004, n. 42. Violazione e falsa applicazione del Decreto del Ministero della Cultura n. 246/2018. Violazione e falsa applicazione della L. 124/2017, con particolare ma non esclusivo riguardo all’art. 1, comma 176. Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 Cost. Violazione di legge. Eccesso di potere per falsa ed errata interpretazione ed applicazione di norme di legge, per errore sui presupposti. Illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà</corsivo>.”.</h:div><h:div>Con tale mezzo di gravame la ricorrente ha sostanzialmente contestato la legittimità dell’acquisizione coattiva del menzionato dipinto perché si tratterebbe di opera “sotto soglia” ossia di valore inferiore a 13.500 euro, che la speciale normativa escluderebbe ai fini dell’esercizio del potere di acquisizione coattiva da parte dell’Amministrazione.</h:div><h:div>Il Collegio è dell’avviso che tale doglianza sia fondata ma nutre dubbi sulla legittimità costituzionale degli articoli 65, 68 e 70 del Codice che costituiscono la base normativa del rilievo in questione.</h:div><h:div>Nello specifico, alla stregua del richiamato art. 70, rubricato “<corsivo>Acquisto coattivo</corsivo>”: “<corsivo>1. Entro il termine indicato all’articolo 68, comma 3, l’ufficio di esportazione, qualora non abbia già provveduto al rilascio o al diniego dell'attestato di libera circolazione, può proporre al Ministero l’acquisto coattivo della cosa per la quale è richiesto l’attestato di libera circolazione, dandone contestuale comunicazione alla regione e all’interessato, al quale dichiara altresì che l’oggetto gravato dalla proposta di acquisto resta in custodia presso l’ufficio medesimo fino alla conclusione del relativo procedimento. In tal caso il termine per il rilascio dell’attestato è prorogato di sessanta giorni.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>2. Il Ministero ha la facoltà di acquistare la cosa per il valore indicato nella denuncia. Il provvedimento di acquisto è notificato all’interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia. Fino a quando non sia intervenuta la notifica del provvedimento di acquisto, l’interessato può rinunciare all’uscita dell’oggetto e provvedere al ritiro del medesimo.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>3. Qualora il Ministero non intenda procedere all’acquisto, ne dà comunicazione, entro sessanta giorni dalla denuncia, alla regione nel cui territorio si trova l’ufficio di esportazione proponente. La regione ha facoltà di acquistare la cosa nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 62, commi 2 e 3. Il relativo provvedimento è notificato all’interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia.”.</corsivo></h:div><h:div>Pertanto, conformemente all’appena citato articolo, che è la base giuridica su cui il Ministero ha esercitato il proprio potere, possono essere oggetto di una proposta di acquisto coattivo i beni per i quali è richiesto l’attestato di libera circolazione.</h:div><h:div>Tale attestato è disciplinato dall’art. 68 del Codice che, al comma 1, rinvia all’articolo 65, comma 3, sempre della sopra menzionata fonte normativa.</h:div><h:div>Il predetto art. 65, comma 3, prevede, per quanto qui interessa, che: “<corsivo>Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, è soggetta ad autorizzazione, secondo le modalità stabilite nella presente sezione e nella sezione II di questo Capo, l’uscita definitiva dal territorio della Repubblica: a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all’allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore ad euro 13.500;</corsivo>”.</h:div><h:div>Quindi, deve concludersi che le opere di valore inferiore a 13.500 euro, come quella di cui alla presente causa, non rientrerebbero nell’ambito di applicazione del predetto art. 70, come in effetti ha dedotto la ricorrente.</h:div><h:div>2.2. Il Collegio – come si è sopra preannunciato – reputa che, nella specie, siano violati alcuni, fondamentali, precetti costituzionali sottesi alle citate disposizioni codicistiche (oltre che dei connessi commi 4 e 4 bis dell’art. 65 del Codice di cui si dirà meglio <corsivo>infra</corsivo>) in particolare con riguardo agli artt. 3, comma 1, 9, commi 1 e 2, 97, comma 2, Cost..</h:div><h:div>Quanto all’art. 3 Cost., deve notarsi che alcune tipologie di beni non contemplano l’esenzione “sotto soglia” sopra ricordata, in particolare, facendo riferimento all’art. 65, comma 3, si tratta: “<corsivo>b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>c) delle cose rientranti nelle categorie di cui all'articolo 11, comma 1, lettere f), g) ed h), a chiunque appartengano</corsivo>.”. </h:div><h:div>Si prospetta, pertanto, una disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe, sia sotto il profilo oggettivo della differente tipologia di beni di interesse culturale, sia sotto il profilo soggettivo avuto riguardo ai relativi possessori, detentori, proprietari, operatori economici del settore: una disparità che, ad avviso del Collegio, non pare trovare ragionevole motivazione, in sintonìa con il quadro di tutela complessiva che è proprio della disciplina dei beni culturali; né il Ministero, negli atti di causa, ha giustificato, sotto il profilo dell’adeguatezza e della proporzionalità, la predetta disciplina legislativa, sostenendo, piuttosto, con argomento che non sembra persuasivo, anche per quanto appresso di preciserà, che la citata disposizione legislativa non prevedrebbe delle soglie-limite.</h:div><h:div>Con riguardo all’art. 9, commi 1 e 2, Cost., appare evidente che l’individuazione di un valore “sotto soglia” affievolisce la promozione e la tutela del patrimonio culturale nazionale, consentendo la più agevole circolazione privata dei beni in parola.</h:div><h:div>In riferimento all’art. 97, comma 2, Cost., deve rilevarsi come non risulti rispettato dal <corsivo>corpus</corsivo> normativo precedentemente riassunto il principio del buon andamento, nel senso delineato tra l’altro nella sentenza della Corte costituzionale n. 132 del 2024, e, con specifico riferimento ai beni culturali, nella sentenza n. 88 del 2025: pronunce che veicolato e riaffermano l’esigenza che l’Amministrazione persegua il risultato della piena tutela dell’interesse pubblico, seguendo criteri di economicità ed efficacia, nel bilanciamento di tutti gli altri interessi costituzionali ed unionali.</h:div><h:div>Difatti, risulta irragionevolmente inibito il potere discrezionale dell’Amministrazione di individuare elementi che giustifichino l’imposizione di una particolare tutela, finanche quella di acquisizione coattiva, anche di beni di valore relativamente o presuntivamente modesto.</h:div><h:div>Non dubita il Collegio che, in linea generale ed astratta, l’individuazione in via legislativa di soglie <corsivo>de minimis </corsivo>possa risultare funzionale alla migliore selezione degli interventi dell’Amministrazione e, in tal modo, favorire l’affermazione di un assetto definito del regime di circolazione dei beni stessi e, comunque, fermo restando il caso di eccezionale interesse ex art. 65, comma 4 bis, del Codice. </h:div><h:div>Così come il Collegio ben considera il principio per il quale gli interessi ed i valori costituzionali devono essere sempre bilanciati tra di loro.</h:div><h:div>Nondimeno, occorre notare che la fissazione di un presunto valore economico o di mercato per consentire, o meno, l’intervento acquisitorio, nella materia che occupa, appare manifestamente aleatorio ed irrazionale.</h:div><h:div>Invero, e la considerazione vale anche al fine di confermare i dubbi già sollevati con riguardo agli artt. 3 e 9 Cost., il valore venale di un bene non riflette necessariamente quello culturale e può facilmente risultare mutevole ed anzi volatile nel tempo, perché anche in un breve periodo un autore o un artista può risultare più o meno apprezzato o rilevante, così come può dipendere dai soggetti interessati in un determinato contesto, oppure dagli eventi storici contingenti.</h:div><h:div>Inoltre, l’acquisto di un bene in sede di asta, come nel caso di specie, nella perfetta buona fede e correttezza di tutti i soggetti protagonisti, può condizionare il conferimento allo stesso di un determinato valore venale, che però potrebbe non essere condivisibile dal punto di vista dell’interesse pubblico alla tutela del patrimonio culturale o in un altro contesto commerciale.</h:div><h:div>In altre parole, le valutazioni discrezionali dell’Amministrazione in materia paiono necessitare di una portata prospettica o comunque di vedute ampie e scevre da preconcetti e condizionamenti normativi aprioristici, e le condizioni del mercato privato potrebbero facilmente risultare opache, per cui l’individuazione di una rigida soglia di valore <corsivo>de minimis</corsivo> non sembra risultare in linea con gli artt. 3, comma 1, 9, commi 1 e 2, 97, comma 2, Cost..</h:div><h:div>Per giunta l’obiettivo di semplificare l’azione amministrativa appare comunque vanificato (almeno parzialmente) dalla circostanza per cui, in ogni caso, il titolare del bene “sotto soglia”, per esportarlo, deve notificare l’intendimento all’Amministrazione con dichiarazione ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, sicché appaiono persistere non trascurabili oneri procedimentali sia a carico dell’Amministrazione sia a carico del privato.</h:div><h:div>2.3. Va soggiunto che, in un caso parzialmente analogo, in cui la parte ricorrente aveva fatto opposizione all’acquisizione coattiva rinunciando all’uscita dell’opera, ed il procedimento era stato poi avviato come dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante dell’opera, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera a), nonché degli artt. 13 e 14 del Codice, oltre che dell’art. 7, comma 3, D.M. n. 246/2018, il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale con ordinanza collegiale n. 363/2025.</h:div><h:div>Ad avviso della Sezione rimettente: “<corsivo>il comma 4-bis dell’art. 65 del d.lgs. n. 42 del 2004, nella sua formulazione letterale, preclude all’amministrazione la possibilità di avviare il procedimento ex art. 13 del d.lgs. n. 42 del 2004 (e, quindi, per ciò che più interessa nell’ottica della tutela dell’integrità del patrimonio storico-artistico della Nazione, di impedire l’uscita dell’opera dal territorio della Repubblica facendo scattare il divieto di cui al comma 1 dell’art. 65) per ragione diversa da quella dell’eccezionale interesse ogni qual volta, venendo in rilievo opere di cui al precedente comma 4 (cioè “cose di cui all’articolo 11, comma 1, lettera d)” ovvero, come nel caso che occupa, “cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500, fatta eccezione per le cose di cui all’allegato A, lettera B, numero 1”), sia applicabile (ed avviato) il procedimento semplificato di cui al primo periodo dello stesso comma 4-bis dell’art. 65 del d.lgs. n. 42 del 2004 (id est la presentazione di una dichiarazione ai sensi del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in luogo del previo rilascio di autorizzazione all’uscita dal territorio della Repubblica).”.</corsivo></h:div><h:div>Il contrasto rilevato nella citata ordinanza del Consiglio di Stato, in relazione a norme del Codice che seguono la stessa <corsivo>ratio</corsivo> rispetto a quelle qui in considerazione, riguarda anche esso, <corsivo>mutatis mutandis</corsivo>, gli artt. 3, comma 1, 9, commi 1 e 2, 97, comma 2, Cost., e non risulta al momento attuale che il caso sia stato deciso.</h:div><h:div>Come visto, alla stessa stregua, nella presente fattispecie deve sollevarsi il medesimo dubbio di costituzionalità della normativa applicabile.</h:div><h:div>2.4. Il terzo motivo di ricorso denunzia: “<corsivo>Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e ss., 7 e ss. della L. 7.8.1990, n. 241. Violazione e falsa applicazione del D. L.vo 42/2994, con particolare ma non esclusivo riguardo agli artt. 65, commi IV e IV-bis, 10, 14, 70 e 72. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41, 42 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione della L. 124/2017, con particolare ma non esclusivo riguardo all’art. 1, comma 176. Violazione e falsa applicazione della circolare n. 13/2019 “Atto di indirizzo, ai sensi dell’art. 2, I comma, secondo periodo, D.M. 44/2016 emanato dal Direttore generale Archeologia belle arti e paesaggio del Ministero della Cultura”. Violazione di legge ed eccesso di potere per violazione dei termini iniziale e finale del procedimento. Difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Violazione dei principi generali in materia di buon andamento dell’amministrazione, di procedimento amministrativo, di tutela dell’affidamento dei destinatari dei provvedimenti.”.</corsivo></h:div><h:div>In particolare, il mezzo di gravame in questione – oltre che una serie di argomenti a sostegno del primo motivo e/o del secondo nonché finalizzati a confutare che, nel caso di specie, l’Amministrazione possa attivare il procedimento di notifica ex art. 14 del Codice – ha inteso evidenziare la peculiarità del caso in cui, come nel presente giudizio, venga in considerazione la riesportazione di un bene già proveniente dall’estero.</h:div><h:div>In tali circostanze, ai sensi del combinato disposto dell’art. 72 del Codice (che disciplina l’importazione temporanea, individuandone altresì l’ambito di applicabilità) e dell’art. 173 del Regio Decreto 363/1913, vigente all’epoca dei fatti, il bene oggetto di causa dovrebbe, nell’impostazione ricorsuale, sfuggire a qualsiasi vincolo.</h:div><h:div>Tuttavia, il regime previsto dalle menzionate norme, nel caso di specie, non ha potuto trovare applicazione in quanto, per effetto della riforma apportata al Codice nel 2017, che tra l’altro ha previsto la ricordata categoria dei beni “sotto soglia”, l’art. 72 fa rinvio all’art. 65, comma 3, del Codice, che però, come ampiamente veduto, esclude ora dal suo ambito precettivo le cose di valore inferiore a 13.500 euro, che non sono più soggette ad “autorizzazione”.</h:div><h:div>In altri termini, non è più possibile effettuare, e infatti la ricorrente non ha effettuato, la dichiarazione di importazione del bene oggetto di causa, per cui non è stato ottenuto il relativo certificato dell’Ufficio di esportazione, con la conseguenza che il bene stesso, al contrario di beni di valore anche superiore che siano stati previamente “dichiarati” in sede di importazione, non è rimasto assoggettato ad un regime di esenzione da interventi acquisitivi o comunque tutelativi.</h:div><h:div>Anche tale motivo di ricorso appare al Collegio meritevole di accoglimento, ma a ciò osta la disciplina positiva, alla cui stregua il regime dei beni “sotto soglia” non beneficia delle previsioni di cui al combinato disposto degli artt. 72 del Codice e 173 del Regio Decreto 363/1913, che <corsivo>de iure</corsivo> e <corsivo>de facto</corsivo> diventano non applicabili per tali cose.</h:div><h:div>La ricorrente ha dedotto, a tal riguardo, la violazione dei principi costituzionali in materia di eguaglianza, tutela della proprietà privata, libertà economica, libera circolazione delle merci, imparzialità della pubblica amministrazione (artt. 3, 41, 42 e 97 Cost.).</h:div><h:div>Il Collegio condivide tale postulazione nei sensi che seguono.</h:div><h:div>Per ciò che concerne l’art. 3 Cost., evidente risulta la disparità di trattamento che viene a determinarsi in relazione ai beni importati di valore superiore alla soglia, i quali appaiono beneficiare di una esenzione rispetto agli interventi di tutela statale qualora siano stati oggetto di dichiarazione di importazione.</h:div><h:div>Si tratta di una previsione normativa, all’evidenza, discriminatoria, palesemente irragionevole ed anzi paradossale.</h:div><h:div>Anche con riguardo agli artt. 41 e 42 Cost. il Collegio rinviene una seria criticità, perché il sacrificio imposto alla iniziativa economica privata ed alla proprietà risulta sproporzionato rispetto al necessario, dovendosi considerare che verrebbero ostacolati gli scambi culturali e commerciali oltre che le attività di restauro, valorizzazione e conservazione dei beni di valore culturale.</h:div><h:div>La normativa, peraltro, risulta di dubbia compatibilità unionale in considerazione del rilievo che le regole di libera circolazione (in sintesi) ostano a misure nazionali che impongano restrizioni sproporzionate agli scambi nel mercato interno, il che rileva in sede interpretativa dell’art. 41 Cost. e più in generale sotto il profilo dell’esegesi sistematica e conforme ai principi europei degli artt. 41 e 42.</h:div><h:div>Nel caso di specie, facendo riferimento ai tre parametri in cui si articola il giudizio di proporzionalità nell’ottica unionale, potrebbe dubitarsi, da un lato, della “idoneità” della misura a conseguire l’interesse pubblico di tutela del patrimonio nazionale, perché gli operatori privati saranno indotti, semplicemente, non far transitare il bene in Italia, e, dall’altro lato, della “necessità” della misura, perché con mezzi meno restrittivi, quali obblighi di messa a disposizione temporale, assistiti eventualmente da idonee garanzie, potrebbe ottenersi lo stesso risultato.</h:div><h:div>Non pare rispettato neppure il parametro della “adeguatezza”, nel senso che il sacrificio per l’interesse privato e ancor di più per quello della libera circolazione appare “assoluto” nel caso in cui l’Amministrazione, peraltro senza la preventiva indicazione di criteri che ne garantiscano l’imparzialità, decida di sottoporre un bene “sotto soglia” in transito a interventi acquisitivi ex art. 70 del Codice, ovvero, in caso di opposizione, ad interventi finalizzati all’apposizione di vincoli a seguito della dichiarazione di particolare interesse di cui all’art. 14 del Codice.</h:div><h:div>In ogni caso, non essendo stato formulato un motivo di doglianza specifico in relazione alle norme dell’Unione, il Collegio non può procedere oltre nell’analisi della questione, né può disapplicare d’ufficio la normativa ritenuta divergente rispetto ai menzionati principi. </h:div><h:div>Come già accennato, dunque, le considerazioni che precedono valgono solo ai limitati fini della corretta interpretazione delle norme costituzionali invocate e come conferma sotto il profilo sistematico della legittimità della normativa che dispone uno “scudo” da interventi tutori per le opere “in transito”, almeno se provenienti da paesi UE, oltre che come conferma della manifesta irragionevolezza dell’esclusione da tale beneficio dei beni c.d. “sotto soglia”, come invece appare previsto dalle norme applicabili.</h:div><h:div>Appaiono dunque sussistere i presupposti per ritenere la misura in esame in contrasto con gli artt. 41 e 42 Cost., sotto il profilo dello sproporzionato sacrificio della libera circolazione (elemento essenziale della libera iniziativa economica) e della proprietà, nonché con l’art. 97 Cost. sotto il profilo della irragionevolezza di un intervento pubblico nel contesto in parola (fatto salvo eventualmente il caso di bene culturale di “eccezionale” valore).</h:div><h:div>Gli artt. 41 e 42 Cost., peraltro, secondo parte della dottrina, si ricollegano anche all’art. 2 Cost., ritenendosi l’autonomia negoziale uno dei diritti inviolabili dell'uomo “come singolo”, ferma ovviamente la solidarietà ed il bilanciamento con gli altri diritti ed interessi di pari valore.<corsivo/></h:div><h:div>3.<corsivo> LA RILEVANZA DELLE QUESTIONI SOLLEVATE.</corsivo></h:div><h:div>Per ciò che concerne la rilevanza della prima questione (<corsivo>i.e.</corsivo> illegittimità costituzionale della previsione di un limite di valore per l’intervento acquisitivo) il Collegio ritiene che l’accoglimento o il rigetto del primo motivo di ricorso dipenda direttamente ed immediatamente dall’esito della stessa.</h:div><h:div>Se le disposizioni di cui all’art. 70, 68 e 65 del Codice, nella parte in cui prevedono una soglia di valore pari a 13.500 euro per l’intervento dell’Amministrazione, fossero dichiarate conformi alla Costituzione, il primo motivo dovrebbe essere accolto; viceversa, ove fossero dichiarate incostituzionali, il motivo andrebbe respinto.</h:div><h:div>La seconda questione (<corsivo>i.e.</corsivo> illegittimità costituzionale della assenza di esenzione per le opere “sotto soglia” che risultino “in transito”), invece, incide (in parte sul primo motivo, ma soprattutto) sul terzo motivo di ricorso che risulta intrinsecamente condizionato dall’esito della stessa. Se l’art. 72, e/o l’art. 65, del Codice fossero dichiarati conformi a Costituzione, il motivo andrebbe respinto; mentre, in caso di declaratoria di illegittimità, il motivo dovrebbe essere accolto.</h:div><h:div>3.1. Le due questioni appaiono al Collegio entrambe autonome, dirimenti e comunque strettamente intrecciate.</h:div><h:div>Il quadro normativo appare chiaro e non suscettibile di interpretazione che lo allinei ai valori costituzionali.</h:div><h:div>Difatti, a seguito della riforma del Codice operata nel 2017, i beni c.d. “sotto soglia” non sono soggetti agli interventi di cui all’art. 70 del Codice.</h:div><h:div>Sicché, in caso di dichiarazione di incostituzionalità delle norme di cui alla prima questione, riespandendosi il potere di intervento dell’Amministrazione, appare evidente che permarrebbe l’interesse della ricorrente allo scrutinio della seconda questione, nel senso che dovrebbe essere valutata la necessità di prevedere una esenzione per i beni importati a prescindere dal fatto che siano “sotto soglia”.</h:div><h:div>Qualora invece le norme di cui alla prima questione fossero ritenute conformi a Costituzione, e quindi i beni “sotto soglia” esenti da interventi ai sensi del ripetuto art. 70, nonostante il conseguente accoglimento del primo motivo di ricorso, rimarrebbero in campo altri generi di interventi da parte dell’Amministrazione, in particolare l’apposizione del vincolo a seguito della dichiarazione di particolare interesse di cui all’art. 14 del Codice, ed ai sensi dei commi 4 e 4 bis dell’art. 65 del Codice, per cui il Collegio, in armonia con i principi costituzionale di ragionevole durata del processo e di completezza e pienezza della tutela giurisdizionale, dovrebbe comunque pronunziarsi sul terzo motivo, ossia sulla seconda questione di costituzionalità, e/o eventualmente affrontarlo ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a..</h:div><h:div>In altre parole, solo con il definitivo chiarimento in ordine alla totale esenzione dei beni importati rispetto ad interventi dell’Amministrazione sarebbe soddisfatto per intero l’interesse fatto ritualmente valere dalla ricorrente.</h:div><h:div>Pertanto, a prescindere dall’esito della delibazione relativa alla prima questione, ritiene il Collegio che sia necessaria anche una pronunzia di costituzionalità (positiva o negativa) in riferimento alla seconda questione.</h:div><h:div>Oltretutto, la criticità fondamentale risiede nel rinvio, sia dell’art. 70 (indirettamente) sia dell’art. 72 (direttamente) all’art. 65, comma 3, del Codice, che prevede la ripetuta esenzione dei beni “sotto soglia” dall’applicazione di alcune norme del Codice.</h:div><h:div>Naturalmente, solo a seguito della valutazione nel merito (positiva, negativa o interpretativa) della compatibilità costituzionale dell’art. 70 e dell’art. 65, comma 3, del Codice sarà possibile comprendere <corsivo>funditus</corsivo> il rapporto esatto tra le due questioni poste nella presente ordinanza, che allo stato, come detto, risultano inestricabilmente intrecciate e rilevanti.</h:div><h:div>Sempre in ordine alla rilevanza, deve dirsi che le norme recate dai commi 4 e 4 bis dell’art. 65 del Codice dettano disposizioni procedimentali che non incidono necessariamente sulla possibilità, o meno, per l’Amministrazione di agire ai sensi del ripetuto art. 70, e per il ricorrente di invocare l’esenzione di cui all’art. 72 del Codice. Tuttavia, anche per consentire un intervento della Corte costituzionale il più possibile risolutivo e completo, anche i commi 4 e 4 bis dell’art. 65 del Codice vengono fatti oggetto della presente questione.</h:div><h:div>In particolare, il regime procedurale, di autorizzazione o di notifica dell’esportazione, è potenzialmente neutro rispetto al cuore delle questioni poste nella presente ordinanza, nel senso che l’intervento acquisitivo senza limiti, e la esenzione senza limiti per i beni importati, ossia la disciplina che il Collegio ritiene conforme a Costituzione, potrebbe realizzarsi mercé l’uno o l’altro dei modelli di azione pubblica, ma ovviamente con il necessario coordinamento normativo alla luce delle valutazioni che verranno espresse dalla Corte. Al tempo stesso, però, non può escludersi che un intervento sui commi 4 e 4 bis dell’art. 65 del Codice possa risultare risolutivo, in linea con quanto sostenuto nella citata ordinanza del Consiglio di Stato cui si rinvia per maggior chiarezza e ragioni di sintesi.</h:div><h:div>3.2. Ritiene altresì il Collegio che non vi siano margini per un’interpretazione conforme alla Costituzione delle norme menzionate.</h:div><h:div>In particolare, non possono essere accolte le tesi difensive della parte resistente, volte a sostenere, attraverso un <corsivo>excursus</corsivo> della novella apportata nel 2017 al <corsivo>corpus</corsivo> normativo in discorso, che la disposizione di cui all’art. 70 del Codice possa essere letta in modo conforme a Costituzione, nel senso di consentire gli interventi di acquisto coattivo anche in relazione ai beni “sotto soglia”.</h:div><h:div>Tale ricostruzione non trova alcun riscontro nel tenore letterale della norma, che risulta chiaro ed univoco, facendo espresso riferimento al concetto di “<corsivo>cosa per la quale è richiesto l’attestato di libera circolazione</corsivo>” che, in virtù del rinvio (indiretto) all’art. 65, comma 3, del Codice, radicalmente esclude i beni “sotto soglia” dal suo campo di applicazione.</h:div><h:div>Allo stesso modo, l’art. 72 fa riferimento (diretto stavolta), ai fini dell’esenzione per i beni importati, all’art. 65, comma 3, del Codice, che, come detto, radicalmente esclude i beni “sotto soglia” dal suo campo di applicazione.</h:div><h:div>Un’interpretazione diversa si risolverebbe in una totale manipolazione del dato testuale non consentita al giudice comune, confermandosi così la necessità della rimessione alla Corte costituzionale.</h:div><h:div>Del resto, come in parte già notato, la più volte menzionata novella del 2017 appare coerente quanto alla “intenzione del Legislatore”, nel senso che i beni “sotto soglia” non sono soggetti agli interventi tutori di maggior rilievo e quindi non vi è nemmeno bisogno di prevedere specificamente in ordine al caso in cui essi siano stati importati. Come in parte già chiarito, il coordinamento dell’art. 72 con il novellato art. 65, comma 3, del Codice, rimane difettoso (nel senso che la prima norma appare concedere una esenzione maggiore ai beni “sopra soglia” rispetto a quella che risulta applicabile ai beni “sotto soglia”, comprendendo quella di cui all’art. 14 del Codice), ma non per questo può predicarsi la tesi erariale per cui il Legislatore del 2017 avrebbe apportato solo (ed esclusivamente) modifiche procedimentali al regime dei beni “sotto soglia”, rimanendo però intoccato il regime di tutela.</h:div><h:div>Come già osservato, i commi 4 e 4 bis dell’art. 65 del Codice dettano disposizioni procedimentali che non incidono necessariamente sulla possibilità, o meno, per l’Amministrazione di agire ai sensi del ripetuto art. 70, e per la ricorrente di invocare l’esenzione di cui all’art. 72 del Codice.</h:div><h:div>In altri termini, teoricamente, potrebbe anche estendersi il regime basato sulla notifica rispetto a quello basato sull’autorizzazione, ma, dal punto di vista sostanziale, dovrebbe consentirsi, per un verso, l’intervento dell’Amministrazione anche in relazione ai beni “sotto soglia” e, per altro verso, l’invocazione da parte del privato dell’esenzione riguardante i beni “in transito” (a prescindere dalla soglia e con le eventuali eccezioni straordinarie ritenute opportune).</h:div><h:div>3.3. Vale infine chiarire che non paiono offrire elementi utili ai fini che occupano altre disposizioni del Codice (<corsivo>e.g.</corsivo> l’eventuale opposizione alla acquisizione implica comunque l’assoluto sacrificio del diritto all’esportazione, anche UE, oltre ad altre misure conformative) nonché le disposizioni di cui al D.M. MIBACT 17.5.2018, n. 246, il quale, da un lato, è stato ritualmente impugnato, dall’altro lato, non sembra trarre tutte le conseguenze necessarie dalla riforma del 2017. In ogni caso, tale atto generale deve risultare conforme alle norme di legge, se rispettose della Costituzione, oppure essere annullato rientrando nella cognizione di questo Tribunale, che potrà affrontare le relative problematiche (solo) a seguito della pronunzia della Consulta.</h:div><h:div>3.4. In definitiva, neppure calando le norme di cui sopra si è detto nel contesto della “<corsivo>legalità costituzionale</corsivo>” sembra possibile circoscriverne l’effetto in maniera che la stessa sia rispettata.</h:div><h:div>Risultando peraltro non formulati motivi di doglianza relativi al diritto dell’Unione, deve quindi ritenersi necessario un intervento caducatorio e/o emendativo che non rientra nella competenza a <corsivo>ius dicere </corsivo>di questo Tribunale ma in quella della Corte costituzionale.</h:div><h:div>4. <corsivo>CONCLUSIONI.</corsivo></h:div><h:div>Riservata ogni ulteriore statuizione di merito all’esito dell’incidente di costituzionalità, previo respingimento del secondo motivo di ricorso e di parte del terzo, non definitivamente pronunciandosi sul primo e su parte del terzo motivo del ricorso:</h:div><h:div>- va disposta l’acquisizione dell’intero fascicolo degli atti e documenti depositati al TAR Lombardia, Milano, nel giudizio n.r.g. 890/2021;</h:div><h:div>- vanno dichiarate rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale indicate in motivazione, riguardanti, la prima, gli artt. 70, 68 e 65, comma 3, lett. a) secondo periodo, nonché commi 4 e 4 bis, del D.lgs. n. 42 del 2004, per contrasto con gli artt. 3, comma 1, 9 commi 1 e 2, 97, comma 2, Cost.; la seconda gli artt. 72 e 65, comma 3, lett. a) secondo periodo, nonché commi 4 e 4 bis, del D.lgs. n. 42 del 2004, per contrasto con gli artt. 2, 3, 41, 42 e 97 Cost.;</h:div><h:div>- va sospeso, ai sensi dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 il presente giudizio previa trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione del suindicato incidente di costituzionalità.</h:div><h:div>La decisione sulle spese di lite è del pari riservata all’esito del giudizio di costituzionalità in sede di statuizione di merito.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) non definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto:</h:div><h:div>- dispone l’acquisizione dell’intero fascicolo degli atti e documenti depositati al TAR Lombardia, Milano, nel giudizio n.r.g. 890/2021;</h:div><h:div>- dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, indicate in motivazione riguardanti, la prima, gli artt. 70, 68 e 65, comma 3, lett. a) secondo periodo, nonché commi 4 e 4 bis, del D.lgs. n. 42 del 2004, per contrasto con gli artt. 3, comma 1, 9 commi 1 e 2, 97, comma 2, Cost.; la seconda gli artt. 72 e 65, comma 3, lett. a) secondo periodo, nonché comma 4 e 4 bis, del D.lgs. n. 42 del 2004, per contrasto con gli artt. 2, 3, 41, 42 e 97 Cost.;</h:div><h:div>- sospende, per l’effetto, ai sensi dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il presente giudizio previa trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione del suindicato incidente di costituzionalità;</h:div><h:div>- rinvia ogni ulteriore statuizione di merito all’esito del giudizio incidentale promosso con la presente pronuncia;</h:div><h:div>- ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;</h:div><h:div>- spese riservate al definitivo.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="11/07/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Giovanni Caputi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>