<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220494020230214203906604" descrizione="Agcm - accoglimento impegni Fibercop - impugnabilità - discrezionalità - rigetta" gruppo="20220494020230214203906604" modifica="13/04/2023 18:13:02" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="04940"/><fascicolo anno="2023" n="06456"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220494020230214203906604.xml</file><wordfile>20220494020230214203906604.docm</wordfile><ricorso NRG="202204940">202204940\202204940.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\664 Antonino Savo Amodio\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Antonino Savo Amodio</firma><data>12/04/2023 08:39:52</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Matthias Viggiano</firma><data>19/03/2023 01:07:06</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>14/04/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Antonino Savo Amodio,	Presidente</h:div><h:div>Francesca Petrucciani,	Consigliere</h:div><h:div>Matthias Viggiano,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>del provvedimento n. 30002, adottato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato ad esito del procedimento n. I850 – Accordi Fibercop, nell’adunanza del 15 febbraio 2022, notificato alla ricorrente il 24 febbraio 2022, con cui è stato chiuso il procedimento rendendo obbligatori per Tim, Fibercop, Fasteweb, Tiscali, Kkr e Bidco gli impegni da ciascuna di esse presentati ed allegati al provvedimento, nonché per l’annullamento di ogni eventuale atto presupposto del provvedimento, o connesso o consequenziale al medesimo, ancorché non conosciuto, tra cui, in particolare: i provvedimenti dell’Agcm con cui i termini di presentazione degli impegni sono stati prorogati; il provvedimento n. 29807/2021, di pubblicazione degli impegni; il provvedimento 29948/2021, di proroga del termine di conclusione del procedimento e, comunque, ogni altro atto istruttorio richiamato nel provvedimento n. 30002.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 4940 del 2022, proposto da </h:div><h:div>Open Fiber s.p.a., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Tommaso Salonico, Luisa Torchia e Nicolle Purificati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. Luisa Torchia in Roma, viale Bruno Buozzi; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Autorità garante della concorrenza e del mercato, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Teemo Bidco sàrl, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio Pinnarò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Fibercop s.p.a., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco d’Ostuni, Gianluca Faella, Marco Zotta e Natalia Latronico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Wind Tre s.p.a., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall’avv. Marcello Clarich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio legale in Roma, viale Liegi, n. 32; </h:div><h:div>Tim s.p.a., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Siragusa, G. Cesare Rizza ed Elio Maciariello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Fastweb s.p.a., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Elisabetta Pistis e Stefano Calabretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div><h:div>Kkr inc. e Tiscali Italia s.p.a., non costituiti in giudizio;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, Teemo Bidco s.à.r.l., di Fibercop s.p.a., di Wind Tre s.p.a., Tim s.p.a. e di Fastweb s.p.a;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. La società Open Fiber impugnava il provvedimento per mezzo del quale l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) rendeva obbligatori – ai sensi dell’art. 14-<corsivo>ter</corsivo> l. 10 ottobre 1990, n. 287 – gli impegni presentati dalle società controinteressate, chiudendo cosí senza irrogazione di sanzione l’istruttoria aperta per l’accertamento dell’eventuale anticoncorrenzialità dei c.d. <corsivo>accordi Fibercop</corsivo> (procedimento I850)</h:div><h:div>2. Si costituiva in resistenza l’Autorità, chiedendo il rigetto del ricorso. Similmente, si costituivano in giudizio alcune delle società interessate dal procedimento istruttorio, ossia Fibercop, Tim, Fastweb e Teemo Bidco; inoltre, si costituiva anche Wind Tre cui il ricorso introduttivo era stato notificato.</h:div><h:div>3. All’impugnazione era unita istanza di sospensione cautelare degli atti gravati che, chiamata alla camera di consiglio del 1° giugno 2022, veniva accolta solo ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.</h:div><h:div>4. Le parti si scambiavano memorie e repliche in vista della pubblica udienza del 25 gennaio 2023, all’esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.</h:div><h:div>5. Esaurita l’esposizione dello sviluppo del processo, appare opportuno illustrare la vicenda fattuale.</h:div><h:div>5.1. In data 31 agosto 2020, Tim rendeva pubblici gli accordi per la costituzione, unitamente al fondo Kkr (controllante la società Teemo Bidco) e Fastweb, della società Fibercop, cui conferire la rete secondaria di Tim nonché l’intero capitale sociale di Flash Fiber (società costituita tra Tim e Fastweb per la realizzazione della rete in fibra ottica c.d. <corsivo>secondaria</corsivo> in 29 città italiane ed oggetto del distinto procedimento <corsivo>antitrust </corsivo>I799). Senza andare nel dettaglio delle singole pattuizioni che componevano l’operazione commerciale, va solo precisato che Fibercop veniva descritta sia come società che avrebbe offerto servizî di accesso all’ingrosso alla rete secondaria a tutti gli operatori di mercato, sia come veicolo per effettuare un progetto di co-investimento ai sensi dell’art. 76 dir. Ue 11 dicembre 2018, n. 1972 (il c.d. codice europeo delle comunicazioni elettroniche, in breve c.e.c.e.) per sviluppare ulteriori reti secondarie in fibra ottica ove non ancora presenti. Appare opportuno precisare che la rete c.d. <corsivo>secondaria</corsivo> costituisce il tratto infrastrutturale che connette la centrale di distribuzione in strada (il c.d. <corsivo>armadietto</corsivo> o <corsivo>cabinet</corsivo>) all’unità immobiliare dell’utente finale; viceversa, la rete c.d. <corsivo>primaria</corsivo> rappresenta la tratta che congiunge la centrale con l’armadietto.</h:div><h:div>5.2. Il successivo 15 dicembre 2020, l’Agcm avviava il procedimento istruttorio osservando i pericoli per la concorrenza sia nel mercato dei servizî di accesso all’ingrosso alla rete fissa a banda larga e ultra-larga sia in quello dei servizî di telecomunicazioni al dettaglio. Anche in questo caso risulta opportuno precisare come il primo mercato sia quello in cui operano gli altri operatori di telecomunicazioni (<corsivo>other licensed operators</corsivo>, in breve Olo, come Tiscali o Iliad) che debbono acquistare il diritto di utilizzare la rete (primaria e secondaria) al fine di fornire all’utente finale (nel secondo mercato rilevante) il servizio di connessione <corsivo>internet</corsivo>. L’Autorità evidenziava, poi, come Tim fosse l’unico operatore verticalmente integrato, detenendo una quota di circa il 90% nel primo mercato e superiore al 40% nel secondo, notando altresí come la sua partecipazione in Fibercop potesse determinare una riduzione della contendibilità della domanda all’ingrosso (e, <corsivo>a fortiori</corsivo>, degli investimenti), nonché una conseguente compressione della concorrenza nel mercato al dettaglio.</h:div><h:div>5.3. In particolare, l’Agcm, nell’atto di avvio, rappresentava come le pattuizioni contrattuali avrebbero potuto ridurre la contendibilità della domanda nel mercato all’ingrosso, in ragione di minimi garantiti estremamente elevati nonché per via di alcune clausole di preferenza del fornitore in favore di Fibercop. Inoltre, tali circostanze potrebbero disincentivare gli investimenti di terze imprese in nuove infrastrutture in fibra, con la conseguente riduzione della concorrenza nel mercato dei servizî di accesso all’ingrosso e, a cascata, in quello al dettaglio.</h:div><h:div>5.4. Nondimeno, durante il procedimento istruttorio, le parti presentavano una lunga serie di impegni, ampiamente analizzati dall’Autorità che, infine, li accoglieva, rendendoli obbligatori e cosí chiudendo l’istruttoria senza l’accertamento dell’illecita intesa.</h:div><h:div>6. Avverso quest’ultimo provvedimento, insorge la società concorrente Open Fiber (operatore economico attivo unicamente nel mercato all’ingrosso, essendo specializzato nella posa della fibra ottica fino all’appartamento del cliente finale che deve rivolgersi ad un Olo per fruire del servizio di connessione <corsivo>internet</corsivo>), con quattro motivi di ricorso.</h:div><h:div>6.1. A mezzo della prima doglianza viene denunciata la violazione del termine trimestrale di cui all’art. 14-<corsivo>ter</corsivo> l. 287 cit., atteso che gli impegni venivano presentati dalle società controinteressate dopo circa 8 mesi dall’avvio del procedimento istruttorio.</h:div><h:div>6.2. Con la seconda censura si rappresenta l’impossibilità pratica di attuare pienamente e tempestivamente gli impegni presentati, in particolare il piano di co-investimento, stante la non definitività dello stesso, ancora non approvato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom).</h:div><h:div>6.3. Con il terzo motivo (ripartito in una serie ulteriore di sotto-censure) si come gli impegni non sarebbero in grado di rimuovere i profili di lesività alla concorrenza indicati nell’atto di avvio del procedimento. In particolare, viene rappresentata la scarsità della motivazione sull’idoneità degli impegni (solo tre pagine) che non terrebbe conto delle prevedibili evoluzioni del mercato; in aggiunta, l’Agcm non avrebbe correttamente valutato l’offerta di co-investimento, né comparato gli impegni con lo scenario controfattuale dato dalla loro assenza, la cui puntaule analisi evidenzierebbe la rilevante compressione della domanda contendibile.</h:div><h:div>6.4. Infine, con l’ultima ragione d’impugnazione viene evidenziata l’illegittimità del provvedimento per contraddittorietà delle conclusioni rispetto ai precedenti impegni assunti da Tim e Fastweb nel procedimento Flash Fiber (I799).</h:div><h:div>7. Il ricorso non è fondato.</h:div><h:div>8. Preliminarmente, appare opportuno evidenziare come quello impugnato sia un provvedimento che definiva in maniera peculiare il procedimento istruttorio, atteso che l’Autorità non procedeva all’accertamento dell’anticoncorrenzialità dell’intesa, né irrogava sanzioni pecuniarie o inibiva una determinata operazione commerciale, bensí rendeva obbligatori alcuni impegni spontaneamente presentati dalle parti, reputando gli stessi sufficienti per mantenere il mercato in una situazione di concorrenza. Tale tipologia di decisione, a differenza di quelle adottate all’esito di un «ordinario» procedimento istruttorio, è assai meno stabile, potendo l’Autorità nuovamente intervenire se la situazione empirica dovesse evolversi in senso anticoncorrenziale (v. art. 14-<corsivo>ter</corsivo>, comma 3, l. 287 cit.).</h:div><h:div>8.1. Quanto esposto rende evidente come il sindacato del giudice amministrativo si declini in maniera differente rispetto all’ordinario giudizio su un atto dell’Autorità. La ragione non si rinviene nella minore conoscibilità dei fatti, bensí nella differente natura del provvedimento gravato: invero, mentre nei casi di sanzione per intesa anticoncorrenziale la verifica giurisdizionale si incentra su un fatto passato, nel caso di accoglimento degli impegni, risultando l’atto amministrativo orientato in chiave prospettica verso il futuro, appare evidente la sussistenza di maggior margine di opinabilità (leggasi discrezionalità) nell’apprezzamento e nella valutazione dell’evoluzione di un fenomeno non ancora concluso. In ogni caso, l’inevitabile fallacia della prognosi dell’Autorità appare compensata dalla possibilità (ricordata al paragrafo precedente) di riapertura del procedimento. </h:div><h:div>8.2. Risultando pacifico che la possibilità di sindacare il provvedimento impugnato sia inversamente proporzionale all’ampiezza della discrezionalità riconosciuta all’Agcm, deve precisarsi come l’analisi dei motivi di ricorso debba seguire la direttrice tracciata nei due paragrafi precedenti, limitando la verifica all’assenza di vizî formali o logici di manifesta evidenza.</h:div><h:div>9. Ciò chiarito, il primo motivo risulta palesemente infondato.</h:div><h:div>9.1. Difatti, il termine per presentare gli impegni di cui all’art. 14-<corsivo>ter</corsivo> l. 287 cit. non ha natura perentoria (v. Tar Lazio, sez. I, 3 marzo 2020, n. 2760), essendo uno strumento per conseguire in maniera non conflittuale l’interesse pubblico alla corretta definizione degli assetti concorrenziali del mercato. In ogni caso, va rilevato come l’Autorità, in accoglimento delle tempestive istanze delle imprese, prorogava il termine per la presentazione degli impegni, fugando qualsiasi dubbio circa il rispetto delle tempistiche. Sulla motivazione delle citate proroghe, va rilevato come nel sub-procedimento di valutazione l’Agcm goda di amplissima discrezionalità, con la conseguenza che legittima appare la proroga concessa facendo riferimento unicamente all’istanza presentata dall’impresa (cfr. punto 3 del. Agcm 6 settembre 2012, n. 23863).</h:div><h:div>9.2. Quanto ai termini di conclusione del procedimento di valutazione degli impegni, va osservato come non si riscontrano violazioni che determinino l’illegittimità del provvedimento: da un lato, si riscontra il rispetto del termine di 45 giorni individuato dal punto 10 del. Agcm 23863 cit. per la pubblicazione degli impegni (invero, tra il 6 agosto ed il 13 settembre 2021 decorrono solamente 38 giorni); dall’altro, deve precisarsi come la mancata conclusione del procedimento nei tre mesi indicati dal punto 13 del. Agcm 23863 cit. sia giustificata dall’oggettiva complessità dell’istruttoria che giustifica la proroga (del 14 dicembre 2021) sino al 15 febbraio 2022.</h:div><h:div>10. Anche la seconda doglianza risulta infondata.</h:div><h:div>10.1. Invero, gli elementi allegati dalla parte ricorrente non consentono di affermare la sussistenza di vizî in grado di infirmare la legittimità del provvedimento. Difatti, come si è già osservato, il giudizio prognostico dell’Autorità sconta un margine fisiologico di opinabilità che non può essere sindacato da questo giudice, salvo le ipotesi di travisamento di fatto ovvero di valutazioni palesemente illogiche o contraddittorie: circostanze non riscontrabili nel caso in esame.</h:div><h:div>10.2. Esemplificativamente, la non definitività del progetto di co-investimento (ancora al vaglio dell’Agcom) non determina <corsivo>ex se</corsivo> la carenza di attualità degli impegni, atteso che la valutazione operata dall’Agcm è differente rispetto quella dell’Autorità di regolazione del settore, investendo il giudizio della prima il complessivo assetto di mercato e non solo la singola operazione tecnica di co-investimento: in altre parole, il progetto potrebbe ottenere l’approvazione dell’Agcom, ma risultare al contempo lesivo della concorrenza e come tale censurabile dall’Agcm. </h:div><h:div>Tale rilievo consente di evidenziare ulteriormente come non sia necessaria la cristallizzazione definitiva del progetto di co-investimento, atteso che la verifica dell’Agcm si estende oltre la peculiare operazione tecnica coinvolgendo anche la concorrenza sulla rete già esistente (v. § 108 provvedimento): in tale prospettiva, correttamente l’Agcm valutava anche le conseguenze sul mercato del conferimento a Fibercop della rete di Flash Fiber, nonostante questa fosse stata «<corsivo>esclusa</corsivo>» dall’offerta di co-investimento. Appare di immediata evidenza, infatti, come nella verifica <corsivo>antitrust</corsivo> rientrino anche le reti di comunicazione già esistenti nel mercato rilevante, mentre ciò non può esser oggetto della valutazione tecnica dell’Agcom atteso che la direttiva europea qualifica come co-investimento solo quei progetti consistenti nella «<corsivo>realizzazione di una nuova rete ad altissima capacità che consista di elementi in fibra ottica fino ai locali degli utenti finali</corsivo>» (v. art. 76 c.e.c.e.).</h:div><h:div>10.3. Quanto esposto, tuttavia, non esclude l’interrelazione tra i due procedimenti e tra i relativi impegni presentati dinanzi ad entrambe le Autorità. Di conseguenza, al fine di garantire la complessiva coerenza dell’ordinamento, le due Autorità adoperano forme di coordinamento, rappresentate, nel caso di specie, da una richiesta di parere dell’Agcm all’Agcom: quest’ultima valutava gli impegni presentati nel procedimento I850 come «<corsivo>idonei a valorizzare le componenti di efficienza dell’accordo di co-investimento, tra le quali rientra anche il potenziale miglioramento della concorrenza infrastrutturale nei mercati delle telecomunicazioni su rete fissa, e capaci di rimuovere le problematiche di natura concorrenziale</corsivo>». A fronte della trascritta chiarissima valutazione dell’Autorità di settore, appare infondata la censura dedotta dalla parte ricorrente.</h:div><h:div>10.4. Infine, i singoli impegni, resi obbligatori per le società, non risultano generici, incerti o indefiniti (come sostenuto dall’esponente), bensí pienamente conformi alla disciplina regolamentare. Difatti, le imprese si obbligavano a dei comportamenti futuri puntualmente indicati nel provvedimento: tale tecnica di provvedere non appare di per sé illegittima, non essendo necessario che gli impegni si strutturino inevitabilmente in obblighi negativi, potendo le imprese assumere anche doveri positivi, il cui successivo rispetto deve essere verificato dall’Autorità.</h:div><h:div>11. Passando alla terza doglianza, va rilevato che con essa si punta al <corsivo>noyau dur</corsivo> del provvedimento, sostenendone l’illegittimità: nondimeno, nemmeno tale censura può essere accolta.</h:div><h:div>11.1. In primo luogo, non può considerarsi viziato l’atto solo in ragione dell’esiguità delle parole dedicate all’analisi degli impegni, risultando il provvedimento lineare e puntuale nella motivazione: d’altronde, la sintesi puntuale è il miglior indice di un’approfondita conoscenza dei fatti.</h:div><h:div>11.2. Neppure condivisibile risulta la doglianza concernente la mancata comparazione con lo scenario controfattuale (rilevante ai sensi della Comunicazione della Commissione europea delle Linee direttrici sull’applicabilità dell’art. 101 Tfue). Difatti, il giudizio dell’Autorità sugli impegni è orientato a definire un assetto di mercato senza pregiudizio per la competizione tra imprese (v. § 140 provvedimento), mentre le Linee direttrici citate concernono la diversa ipotesi di accordo pacificamente anticoncorrenziale, ma i cui effetti ulteriori possono compensare tale <corsivo>vulnus</corsivo> al mercato. Similmente, non può condividersi la lamentata carenza motivazionale del provvedimento, stante l’enunciazione completa delle ragioni che inducevano l’Autorità a reputare superare le criticità evidenziate nell’atto di avvio: la sintetica esposizione delle conseguenze sul mercato dell’adozione degli impegni appare logica e coerente, senza evidenziare contraddittorietà palesi rispetto all’interesse pubblico rappresentato dalla necessità di «<corsivo>assicurare una crescente pressione concorrenziale sia statica che dinamica</corsivo>».</h:div><h:div>11.3. Passando alle singole sottocensure spiegate nell’impugnazione, va rilevato come la preferenza di una concorrenza infrastrutturale rispetto ad un’operazione di co-investimento costituisca enunciazione astratta che parte ricorrente fonda su un’indagine conoscitiva congiunta di Agcm e Agcom del 2014 (procedimento IC48). Nondimeno, tale asserzione va riconsiderata alla luce, da un lato, della concreta realtà italiana (v. § 123 provvedimento) e, dall’altro, della successiva direttiva contenente il già citato c.e.c.e.: in particolare, quanto a quest’ultimo, deve sottolinearsi come in nessun passaggio (neppure nei «<corsivo>considerando</corsivo>») vengano imposte restrizioni ai progetti di co-investimento, risultando gli stessi anzi incentivati quali strumenti utili per promuovere una concorrenza sostenibile a lungo termine. Conseguentemente, l’aver considerato compatibile con il mercato concorrenziale gli accordi Fibercop, cosí come modificati a seguito degli impegni, costituisce una valutazione discrezionale che non appare palesemente irragionevole.</h:div><h:div>11.4. Similmente, la doglianza circa la corretta qualificazione dell’offerta Tim quale progetto di co-investimento fuoriesce dalla competenza dell’Autorità: come già evidenziato in precedenza, la valutazione dell’Agcm concerne gli accordi Fibercop, mentre la correttezza tecnica del co-investimento è di spettanza dell’Agcom. Quest’ultima, pur non avendo ancora completato l’<corsivo>iter</corsivo> regolamentare, ha espresso il proprio parere nel procedimento, condividendo il giudizio dell’Agcm, sicché è evidente l’assenza della denunciata contraddittorietà tra procedimenti: similmente, va osservato come correttamente l’Autorità <corsivo>antitrust</corsivo> concludeva l’istruttoria pur in assenza del completamento dell’attività dell’Agcom, non essendo i due procedimenti in rapporto di presupposizione.</h:div><h:div>11.5. Tornando alla mancata considerazione dello scenario controfattuale, va osservato, inoltre, come alcune argomentazioni della parte ricorrente appaiano capziose: ad esempio, la circostanza che gli accordi Fibercop prevedano la creazione della nuova rete in fibra in una serie di Comuni oggetto di un analogo piano d’investimenti Open Fiber. Orbene, tralasciando la questione delle tempistiche (parte controinteressata evidenzia la posteriorità del programma di Open Fiber), non si comprende per quale ragione la realizzazione di un’infrastruttura da parte della società ricorrente debba essere preferibile, da un punto di vista concorrenziale, alla realizzazione della rete da parte di Tim: anzi, proprio la prospettata duplicità degli investimenti dovrebbe spingere ambedue le imprese a realizzare nel piú breve tempo possibile le reti, con evidenti beneficî sia per gli Olo (che avrebbero a disposizioni due infrastrutture in competizione), sia per gli utenti finali.</h:div><h:div>11.6. In relazione alla natura unilaterale del progetto di co-investimento, va osservato come i rischi paventati dalla ricorrente (in ragione del sostanziale monopolio di Tim sulla rete <corsivo>primaria</corsivo>, con conseguente necessità per gli Olo di acquistare i servizî su questa rete) siano già stati ampiamente affrontati dall’Autorità nell’atto gravato (v. §§ 114 ss. provvedimento): in particolare, l’Agcm evidenziava come la rimodulazione degli impegni fosse in grado di superare i pericoli anticoncorrenziali, attesa l’ampia varietà di offerte di acquisto di accessi attivi e passivi, anche per minime capacità e senza obblighi eccessivamente gravosi. Anche su questo punto, pertanto, il giudizio discrezionale non appare caratterizzato da contraddittorietà o illogicità: d’altronde, neppure la parte ricorrente evidenzia simili vizî, limitandosi a dedurre una (insussistente) omissione motivazionale.</h:div><h:div>11.7. Quanto alla riduzione della domanda contendibile in ragione della vincolatività dell’offerta che legherebbe gli Olo a Fibercop (in particolare per via dei volumi minimi da acquistare e delle clausole di preferenza), appare legittima la valutazione dell’Agcm che sul punto ha reputato gli impegni idonei ad eliminare i rischi per la concorrenza: in particolare, la riduzione dal 10% all’8% dei minimi garantiti si è unita ad una significativa limitazione geografica (un solo Comune, ovvero una porzione sub-comunale di almeno 50.000 abitanti), con la conseguenza che, proiettando il vincolo sull’intero mercato rilevante, gli obblighi di acquisto sono in realtà ben inferiori al ricordato 8%. Pertanto, i timori dedotti da Open Fiber circa la riduzione della contendibilità della domanda al 10% del totale del mercato (residuo dato dalla differenza rispetto alla somma delle quote di mercato di Tim, Fastweb, Vodafone e Wind) risultano palesemente infondati: in primo luogo, va osservato come i due Olo indicati in ricorso (Vodafone e Wind) non sarebbero tenuti ad utilizzare esclusivamente la rete Fibercop, potendo acquistare il servizio in relazione alle necessità volta per volta emergenti (es. solo per alcune aree in cui non vi sono ulteriori reti). In aggiunta, deve precisarsi come la quota di mercato al dettaglio di Fastweb e Tim comprenda anche utenti finali la cui domanda viene soddisfatta mediante l’infrastruttura Open Fiber: sul punto, infatti, va rammentato come in alcune zone del Paese quest’ultimo operatore sia monopolista, con la conseguenza che anche Tim deve acquistare i servizî di reti all’ingrosso per poter fornire una connessione in fibra ottica che giunga sino all’appartamento del cliente finale.</h:div><h:div>11.8. L’esposizione che precede, inoltre, consente di evidenziare l’infondatezza della doglianza circa l’anticoncorrenzialità degli accordi riguardanti Fastweb: difatti, gli impegni presentati, da un lato, hanno ridotto i minimi garantiti di acquisto al di sotto della base clienti ipotizzata negli anni a venire, con la conseguenza che una parte ulteriore di domanda di Fastweb risulta contendibile anche per Open Fiber; in aggiunta, quanto alla censurata clausola di preferenza, essa è stata espunta dalla versione finale degli impegni e sostituita con un obbligo di acquisto minimo garantito, necessario per conferire certezza e stabilità al progetto di co-investimento di Fibercop. Si tratta, evidentemente, di valutazioni che rispondono ad una razionalità economica che l’Agcm valutava coerentemente con la necessità di evitare restrizioni eccessive nella gara concorrenziale tra imprese.</h:div><h:div>11.9. Anche la doglianza sulla struttura incrementale delle tariffe non appare fondata: invero, disincentivare l’acquisto del servizio oltre una certa soglia dei minimi garanti costituisce condotta economicamente razionale, atteso che responsabilizza il co-investitore ad aderire per la quota necessaria, evitando fenomeni <corsivo>lato sensu</corsivo> di <corsivo>free riding</corsivo>, rappresentati dalla possibilità di utilizzare a prezzi assai favorevoli la rete senza sopportarne i relativi costi di infrastrutturazione. Pertanto, logica è la valutazione dell’Autorità che, alla luce dell’innalzamento delle «<corsivo>soglie di tolleranza</corsivo>», reputava tale impegno decisivo per garantire la concorrenza.</h:div><h:div>11.10. Identico ragionamento vale per l’aumento delle tariffe per le adesioni temporalmente successive: appare di solare evidenza, infatti, che nel formulare l’offerta si riconosca un certo <corsivo>favor</corsivo> per il co-investimento iniziale, di guisa da attirare gli eventuali operatori interessati, bilanciando il minor costo con il maggior rischio dell’operazione industriale.</h:div><h:div>12. Infine, sull’ultima censura va osservato che gli impegni numeri 4 e 5 assunti da Tim e Fastweb nel procedimento I799 (accordi Flash Fiber) non appaiono contraddetti dalle nuove pattuizioni confezionate nel provvedimento all’odierno esame.</h:div><h:div>12.1. In particolare, sull’impegno n. 4 (obbligo di liquidare Flash Fiber entro il 2035, ovvero una volta recuperato l’investimento), va osservato come correttamente l’Agcm non ravvisasse alcuna violazione: essendo cessata l’operatività di Flash Fiber, ormai fusa per incorporazione in Fibercop, ne consegue che – sebbene non si sia proceduto formalmente alla liquidazione dell’ente – deve considerarsi ormai conseguito lo scopo per il quale l’impegno era stato preso.</h:div><h:div>12.1. Similmente, l’Autorità chiariva che l’impegno n. 5 (obbligo a servirsi dell’infrastruttura di Flash Fiber soltanto per le quantità minime indicate nel <corsivo>business plan</corsivo> e tali da coprire meno del 25-45% dei clienti delle 29 città) veniva mantenuto fermo anche dopo la cessazione di Flash Fiber, essendosi Fastweb impegnata a rispettare tale precedente decisione (v. § 127): ne discende l’insussistenza della dedotta violazione dell’impegno.</h:div><h:div>13. Alla luce della complessiva infondatezza di tutte le censure sollevate dalla parte ricorrente, il ricorso è definitivamente respinto.</h:div><h:div>14. Le spese seguono la soccombenza nei riguardi dell’Autorità, mentre possono essere compensate nei confronti delle altre parti in giudizio. </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore dell’Autorità resistente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.000,00 e compensa le spese nei rapporti con le altre parti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="25/01/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Daniela De Angelis</h:div><h:div>Matthias Viggiano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>