<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220447220220916031851333" descrizione="Annullamento del diniego parziale di accesso atti numerazione LCN - Accoglimento + spese" gruppo="20220447220220916031851333" modifica="9/21/2022 3:40:45 PM" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Rete 8 S.r.l." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="04472"/><fascicolo anno="2022" n="12129"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.4B:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220447220220916031851333.xml</file><wordfile>20220447220220916031851333.docm</wordfile><ricorso NRG="202204472">202204472\202204472.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1056 Antonio Andolfi\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Luca Biffaro</firma><data>21/09/2022 15:40:45</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>23/09/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Quarta Bis)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Antonio Andolfi,	Presidente FF</h:div><h:div>Luca De Gennaro,	Consigliere</h:div><h:div>Luca Biffaro,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento <corsivo>in parte qua</corsivo></h:div><h:div>- della nota prot. n. 23757 dell’8 aprile 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico di accoglimento parziale dell’istanza di accesso trasmessa dalla ricorrente a mezzo pec in data 15 marzo 2022;</h:div><h:div>- della nota di trasmissione prot. n. 23860 dell’11 aprile 2022, avente ad oggetto “<corsivo>Invio documenti - istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss. legge 7 agosto 1990 n. 241formulata dalla Rete 8 s.r.l. con nota PEC del 15 marzo 2022 …</corsivo>”;</h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto;</h:div><h:div>nonché per la declaratoria dell’ordine alle Amministrazioni interessate di esibire in giudizio i documenti richiesti dall’istante con la predetta istanza nella loro integrità. Con espressa riserva di chiedere il risarcimento del danno ingiusto spettante ad esso ricorrente, in virtù dell’art. 30 del D.Lgs. 104/2010 e successive modifiche ed integrazioni.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 4472 del 2022, proposto da Rete 8 S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandra Rulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio del dottor Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, 30;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, 12;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Auditel S.r.l., European Broadcasting Company S.r.l., Teleregione S.r.l., Editoriale Vibrata S.r.l., Witel S.r.l., Gruppo Air S.r.l., Mediasix S.r.l., Abruzzia S.r.l. e Radio Tele Molise S.r.l., non costituiti in giudizio; </h:div><h:div>TLT Molise S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Ruta, Margherita Zezza e Massimo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio legale dell’avvocato Massimo Romano in Campobasso, via F. Crispi, 4;</h:div><h:div>Canale Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall’avvocato Romolo Portinari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico, di TLT Molise S.r.l. e di Canale Italia S.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. La società ricorrente esponeva che il resistente Ministero dello Sviluppo Economico, con bando del 24 gennaio 2022, aveva indetto una procedura per l’attribuzione della numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre ai fornitori di servizi di media audiovisivi operanti in ambito locale dell’Area tecnica n. 13 – Abruzzo e Molise (cfr. doc. 2 della produzione di parte ricorrente).</h:div><h:div>1.1. La società ricorrente partecipava a tale procedura con domande trasmesse in data 7 febbraio 2022 in relazione ad entrambi i marchi di cui è titolare, ossia Rete 8 e Rete 8 Sport (cfr. doc. 3 della produzione di parte ricorrente).</h:div><h:div>1.2. Il Ministero resistente, in data 8 marzo 2022, pubblicava sul proprio sito <corsivo>Internet</corsivo> la graduatoria provvisoria e successivamente, in data 9 marzo 2022, procedeva alla pubblicazione della graduatoria definitiva (cfr. doc. 5 della produzione di parte ricorrente). In tale graduatoria, in particolare, la società ricorrente si collocava al primo posto con riguardo al marchio Rete 8 e al dodicesimo posto con riferimento al marchio Rete 8 Sport. In ordine a tale ultimo marchio, tuttavia, riusciva a conseguire la numerazione “LCN75” grazie alla rinuncia espressa della società collocata all’undicesimo posto, ossia la controinteressata TLT Molise S.r.l.</h:div><h:div>1.3. La società ricorrente, inoltre, esponeva di aver formulato, in data 15 marzo 2022, istanza di accesso ai sensi dell’art. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di acquisire copia: <corsivo>a)</corsivo> delle domande di partecipazione, con i relativi allegati, presentate dai soggetti collocati nella graduatoria finale in posizione poziore rispetto a quella di Rete 8 S.r.l.; <corsivo>b)</corsivo> dei verbali di valutazione e di attribuzione del punteggio ai soggetti collocati dalla seconda alla undicesima posizione; <corsivo>c)</corsivo> di ogni altro documento prodromico, correlato e/o connesso a quelli richiesti (cfr. doc. 6 della produzione di parte ricorrente). Va ulteriormente dato atto del fatto che la predetta istanza ostensiva era stata motivata dalla società ricorrente nel modo seguente “<corsivo>La scrivente ha tuttavia interesse a verificare che l’assegnazione dei punteggi ad opera di codesto Spett.le Ministero sia avvenuta attraverso il vaglio di dati rispondenti al vero e comunque nel rispetto delle regole fissate nel bando, ben potendo l’istante conseguire – in caso di errori e/o inesattezze – una posizione in graduatoria senz’altro superiore a quella attualmente ricoperta. A fronte di ciò, nell’ottica di apprestare i dovuti rimedi per tutelare giudizialmente i propri interessi, sono indubbiamente attuali e concrete, ai sensi degli artt. 22 e 24, comma 7, della L. n. 241/1990, le esigenze difensive che giustificano la presente istanza</corsivo> […]” (cfr. doc. 6 della produzione di parte ricorrente).</h:div><h:div>1.4. Il Ministero resistente, in data 17 marzo 2022, notificava ai controinteressati la suddetta istanza di accesso, chiedendo di presentare, nel termine di dieci giorni, eventuali istanze motivate di opposizione, con l’indicazione dei documenti o delle parti di essi da sottrarre all’accesso qualora sussistessero ragioni di riservatezza o di segretezza (cfr. doc. 7 della produzione di parte ricorrente).</h:div><h:div>1.5. Il Ministero dello Sviluppo Economico, in data 8 aprile 2022, comunicava alla società ricorrente il parziale accoglimento della suddetta istanza ostensiva. In particolare, il Ministero resistente rappresentava che Radio TeleMolise S.r.l., European Broadcasting Company S.r.l., Mediasix S.r.l., Editoriale Vibrata S.r.l. e Gruppo Air S.r.l., avevano presentato motivata opposizione all’istanza di accesso di Rete 8 S.r.l. Più in dettaglio, tale Ministero specificava che: <corsivo>a)</corsivo> i dati personali dei dipendenti e dei giornalisti erano stati oscurati, non essendo suscettibili di essere ostesi ai sensi della normativa sulla <corsivo>privacy</corsivo>; <corsivo>b)</corsivo> “<corsivo>all’articolo 5, comma 3 del Bando LCN è indicato che ‘restano ferme ai fini della presente procedura ed in particolare per l’attribuzione dei punteggi di cui agli artt. 6 e 7 del presente Bando, le dichiarazioni relative ai dipendenti, ai giornalisti ed ai mesi di rilevamento Auditel, già rese dai soggetti di cui all’art. 2, in sede di presentazione della domanda di partecipazione al Bando FSMA per l’assegnazione della capacità trasmissiva nell’area tecnica n. 13 – Abruzzo e Molise’</corsivo>”; <corsivo>c)</corsivo> per il punteggio da attribuire ai dati Auditel si era avvalso del supporto della stessa società Auditel che elabora tale tipologia di dati; <corsivo>d)</corsivo> che tra i documenti allegati alla domanda di partecipazione alla procedura in questione, quelli relativi alla “<corsivo>autodichiarazione palinsesto</corsivo>” e alla “<corsivo>documentazione storicità marchio</corsivo>” non risultano ostensibili in quanto costituenti segreti tecnici e commerciali, esclusi dall’accesso ai sensi dell’art. 5-<corsivo>bis</corsivo>, comma 2, lett. <corsivo>c)</corsivo>, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (cfr. doc. 10 della produzione di parte ricorrente).</h:div><h:div>1.5.1. Il Ministero resistente, dunque, sottraeva all’accesso parte delle informazioni contenute nelle domande di partecipazione delle società controinteressate, i dati identificativi dei dipendenti e giornalisti contenuti nei rispettivi elenchi allegati alle domande, i dati Auditel, la “<corsivo>autodichiarazione palinsesto</corsivo>” e la “<corsivo>documentazione storicità marchio</corsivo>”.</h:div><h:div>2. Rete 8 S.r.l. – dopo aver già presentato ricorso avverso gli atti della procedura bandita dal Ministero dello Sviluppo Economico per l’attribuzione della numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre ai fornitori di servizi di media audiovisivi operanti in ambito locale dell’Area tecnica n. 13 – Abruzzo e Molise, chiedendone l’annullamento – insorgeva (anche) avverso il provvedimento con il quale il predetto Ministero accoglieva solo parzialmente l’istanza ostensiva per cui è causa, mediante la proposizione di un autonomo ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a.</h:div><h:div>2.1. In particolare, la società ricorrente con il proposto gravame articolava tre motivi di ricorso al fine di contestare la legittimità del predetto provvedimento ministeriale per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili e ne chiedeva l’annullamento parziale, nei limiti dell’interesse azionato, l’accertamento del proprio diritto ad accedere alla documentazione non ostesa, nonché la condanna del Ministero resistente all’esibizione in giudizio dei documenti per i quali l’accesso era stato negato.</h:div><h:div>2.2. Si costituivano in giudizio il Ministero dello Sviluppo Economico e le controinteressate TLT Molise S.r.l. e Canale Italia S.r.l.</h:div><h:div>2.3. In particolare, il Ministero resistente, con la memoria depositata in data 20 giugno 2022, per quel che concerne i mezzi di gravame articolati da Rete 8 S.r.l. avverso il provvedimento di accoglimento parziale dell’istanza di accesso in questione, eccepiva l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del gravame. Più in dettaglio, il predetto Ministero riteneva legittimo il proprio operato sulla scorta del fatto che le informazioni relative ai dati di palinsesto e ai dati riservati dei dipendenti afferissero al <corsivo>know-how</corsivo> delle imprese controinteressate e, per questo, non fossero suscettibili di essere ostese. Con riguardo ai dati auditel, eccepiva che gli stessi non erano stati ostesi in quanto non formati in un documento amministrativo e comunque non detenuti dal Ministero, bensì da una società terza; in ogni caso, tali documenti risulterebbero autonomamente consultabili sul sito istituzionale di Auditel alla voce “Ascolti”. Infine, con riferimento alla documentazione relativa alla storicità del marchio, il Ministero resistente eccepiva il carattere esplorativo della richiesta ostensiva, in quanto non sorretta dalla deduzione di “<corsivo>apparenti ed apprezzabili incongruenze relative all’utilizzo del parametro, ben possibile attesa la precisa indicazione dei criteri, indicati in FAQ e seguiti dall’Amministrazione</corsivo>”.</h:div><h:div>2.4. La società Canale Italia a r.l., con la propria memoria di costituzione del 16 giugno 2022, eccepiva l’inammissibilità del ricorso <corsivo>ex</corsivo> art. 116 c.p.a. proposto da Rete 8 S.r.l., in quanto la società ricorrente non avrebbe indicato di essere titolare di un interesse qualificato e differenziato alla conoscenza dei documenti oggetto della pretesa ostensiva in esame, né avrebbe indicato quali aspetti dell’attività del Ministero avesse, in ipotesi, intenzione di censurare in giudizio, limitandosi ad affermare di voler ottenere una numerazione c.d. “LCN” più favorevole. Pertanto, secondo la prospettazione della società controinteressata, l’iniziativa ostensiva intrapresa da parte della società ricorrente presenterebbe un carattere meramente esplorativo, essendo tesa ad operare un inammissibile controllo generalizzato dell’attività all’uopo svolta dall’amministrazione ministeriale.</h:div><h:div>2.5. Rete 8 S.r.l., in vista della camera di consiglio del 12 luglio 2022, depositava una memoria difensiva con la quale controdeduceva alle eccezioni sollevate dal Ministero dello Sviluppo Economico e da Canale Italia S.r.l., insistendo per l’accoglimento del gravame proposto avverso il provvedimento di accoglimento parziale della propria istanza di accesso.</h:div><h:div>2.6. Alla camera di consiglio del 12 luglio 2022 la causa veniva discussa e poi trattenuta in decisione.</h:div><h:div>3. Il Collegio, in via preliminare, ritiene che l’eccezione di inammissibilità del presente gravame per carenza di interesse della società ricorrente, sollevata dal Ministero resistente e dalla società controinteressata Canale Italia a r.l., non sia favorevole di positiva considerazione e vada disattesa.</h:div><h:div>3.1. In linea generale si evidenzia che, in materia di accesso documentale, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. <corsivo>b)</corsivo>, della legge n. 241/1990, per interessati si intendono tutti i soggetti che abbiano un “<corsivo>interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso</corsivo>”. La giurisprudenza amministrativa ha sul punto chiarito che “<corsivo>La disciplina dell’accesso agli atti amministrativi, infatti, non condiziona l’esercizio del relativo diritto alla titolarità di una posizione giuridica tutelata in modo pieno, quale il diritto soggettivo</corsivo> […] <corsivo>essendo sufficiente il collegamento con una situazione giuridicamente riconosciuta anche in misura attenuata. La giurisprudenza afferma, infatti, che la legittimazione all’accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l’autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all’impugnativa dell’atto (Consiglio di Stato, sezione VI, 09 marzo 2011, n. 1492)</corsivo>” (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., sent. n. 7 del 24 aprile 2012). Tale orientamento è stato ribadito a più riprese anche dalla giurisprudenza successiva, che a riguardo ha affermato che “<corsivo>Deve escludersi che la titolarità del diritto d’accesso risieda soltanto in una situazione funzionale all’esercizio di un interesse giuridicamente protetto suscettibile di tutela giurisdizionale: la richiesta di accesso, pur non potendo configurarsi quale forma di preventivo e generalizzato controllo dell’intera attività dell’Amministrazione, si può basare su un interesse anche non funzionalmente connesso ad un’immediata tutela in via giudiziale, purché concreto ed attuale (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 11 giugno 2012, n. 3398, nonché Consiglio di Stato, Ad. Plen. 24 aprile 2012, n. 7). In altri termini, la nozione di «interesse giuridicamente rilevante», che fonda il diritto di accesso, è più ampia rispetto a quella di «interesse all’impugnazione»</corsivo>” (cfr., <corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. Stato, sez. V, sent. n. 1370 del 17 marzo 2015).</h:div><h:div>3.1.1. Dunque, grazie all’istituto dell’accesso documentale l’ordinamento consente agli interessati di richiedere l’ostensione dei documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, ogniqualvolta le informazioni in essi contenute costituiscano, anche solo in astratto, un mezzo utile per la tutela dell’interesse giuridicamente rilevante che sorregge l’iniziativa ostensiva (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 1339 del 2014). Con riguardo all’accesso documentale, pertanto, viene a configurarsi un nesso di strumentalità in senso ampio tra la documentazione oggetto della pretesa ostensiva e la salvaguardia della sottostante situazione giuridica legittimante.</h:div><h:div>3.2. Per quel che concerne, invece, l’accesso documentale c.d. difensivo il nesso di strumentalità dinanzi richiamato assume una diversa e più restrittiva connotazione. Tale istituto è disciplinato dall’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, il cui primo capoverso stabilisce che “<corsivo>Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici</corsivo>”. Con riguardo all’esegesi dell’art. 24 della legge n. 241/1990, la giurisprudenza amministrativa ha, anche di recente, affermato che “<corsivo>Nel suo ultimo comma, invece, l’art. 24 cit. enuclea un’autonoma funzione dell’accesso, diversa da quella per l’innanzi disciplinata, e la costruisce tecnicamente come una ‘eccezione’ rispetto all’elenco delle esclusioni dal diritto di accesso che danno la rubrica all’articolo in parola.</corsivo> […] <corsivo>L’utilizzo dell’avverbio «comunque» denota la volontà del legislatore di non ‘appiattire’ l’istituto dell’accesso amministrativo sulla sola prospettiva della partecipazione, dell’imparzialità e della trasparenza, e corrobora la tesi che esistano, all’interno della fattispecie giuridica generale dell’accesso, due anime che vi convivono, dando luogo a due fattispecie particolari, di cui una (e cioè quella relativa all’accesso cd. difensivo) può addirittura operare quale eccezione al catalogo di esclusioni previste per l’altra (e cioè, l’accesso partecipativo), salvi gli opportuni temperamenti in sede di bilanciamento in concreto dei contrapposti interessi (v. Cons. Stato, Sez. VI, ord. 7 febbraio 2014, n. 600).</corsivo> […]” (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., n. 19 del 25 settembre 2020).</h:div><h:div>3.3. Con specifico riferimento al nesso di strumentalità che deve sussistere tra il diritto di accesso e la situazione giuridica “finale” controversa (alla quale sono correlate le pretese astrattamente azionabili in giudizio dal soggetto che intraprende l’iniziativa di <corsivo>disclosure</corsivo>), l’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 richiede che l’accesso debba essere necessario o strettamente indispensabile (a seconda della tipologia di dati di cui si chiede l’ostensione) “<corsivo>per curare o difendere i propri interessi giuridici</corsivo>”. In proposito, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che tale rafforzato nesso di strumentalità sussiste se l’ostensione dei documenti richiesti – valutata sulla scorta di un giudizio prognostico <corsivo>ex ante</corsivo> – costituisca il tramite per acquisire gli elementi di prova inerenti alla fattispecie costitutiva della situazione giuridica finale (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., n. 19 del 25 settembre 2020).</h:div><h:div>3.4. Il Collegio ritiene, in applicazione degli orientamenti giurisprudenziali sin qui richiamati, che nel caso di specie sussista l’interesse difensivo della ricorrente Rete 8 S.r.l. ad accedere alla documentazione richiesta al Ministero dello Sviluppo Economico. Se è vero, infatti, che la giurisprudenza non richiede, ai fini del riconoscimento della situazione legittimante, il requisito dell’attuale pendenza di un giudizio (su tale aspetto si richiama nuovamente l’arresto dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 19 del 25 settembre 2020), nella fattispecie in questione rileva comunque la circostanza per cui la società ricorrente abbia già intrapreso una specifica azione giudiziaria per tutelare le proprie situazioni giuridiche soggettive ritenute ingiustificatamente incise dall’operato del Ministero dello Sviluppo Economico. L’attuale pendenza di una lite costituisce, ad avviso del Collegio, un elemento utile per valutare la concretezza e l’attualità dell’interesse che legittima alla richiesta di accesso.</h:div><h:div>3.5. In particolare, la sussistenza di un nesso di strumentalità necessaria si evince, nella fattispecie in esame, dalle censure articolate da Rete 8 S.r.l. avverso gli atti della procedura per l’attribuzione della numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre ai fornitori di servizi di media audiovisivi operanti in ambito locale dell’Area tecnica n. 13 – Abruzzo e Molise. Già alla luce delle censure formulate dalla società ricorrente avverso gli atti gravati dinanzi a questo Tribunale – tese a contestare la legittimità dell’attribuzione dei punteggi assegnati ai singoli operatori economici partecipanti alla predetta procedura – emerge come la conoscenza delle informazioni contenute nei documenti richiesti e non ostesi, risulti effettivamente necessaria per assicurare piena tutela giudiziale alla situazione giuridica finale correlata alla procedura ministeriale in questione. In tal senso, peraltro, depone anche il contenuto e la motivazione a sostegno dell’istanza di accesso formulata dalla società ricorrente, in quanto dalla stessa emerge la stretta corrispondenza tra interesse legittimante, situazione giuridica azionata e documentazione richiesta.</h:div><h:div>3.6. Il Collegio ritiene che la valutazione sin qui svolta sia sufficiente a dimostrare la sussistenza dell’interesse legittimante richiesto dall’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 in capo a Rete 8 S.r.l. in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, “<corsivo>la valutazione in ordine al legame tra finalità dichiarata e documento richiesto – quale presupposto di ammissibilità della pretesa ostensiva – va effettuata in astratto, senza apprezzamenti sull’eventuale infondatezza o inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti in questione, potrebbe proporre, risultando sufficiente che la documentazione richiesta costituisca mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante, non dovendo rappresentare uno strumento di prova diretta della lesione di tale interesse (in termini, cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, sent. 13 gennaio 2012, n. 116)</corsivo>” (cfr. TAR Lazio, sez. III, sent. n. 213 dell’11 gennaio 2022).</h:div><h:div>Il Collegio ritiene, dunque, che l’interesse che legittima l’iniziativa ostensiva della società ricorrente, oltre ad essere concreto e attuale, presenti un effettivo carattere difensivo in ragione della sussistenza di quel necessario legame tra interesse dedotto, situazione giuridica azionata e documentazione richiesta, richiesto dal dettato normativo per come interpretato dalla giurisprudenza amministrativa. Nella fattispecie in questione, contrariamente a quanto eccepito dalle altre parti costituite, l’istanza di accesso di Rete 8 S.r.l. non presenta un indebito carattere emulativo, in quanto essa è rivolta alla tutela di interessi giuridici già azionati in giudizio, potendo quindi escludersi che la stessa sia tesa ad operare un indebito e inammissibile controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione ministeriale.</h:div><h:div>4. Passando all’esame del merito del ricorso proposto da Rete 8 S.r.l., il Collegio ritiene che lo stesso sia fondato e, dunque, meriti accoglimento per le ragioni di seguito esposte.</h:div><h:div>4.1. Nel caso di specie, come evidenziato in precedenza, alla luce del contenuto della richiesta di accesso, nonché delle censure articolate da Rete 8 S.r.l. nel ricorso proposto avverso gli atti della procedura ministeriale in questione, emerge la sussistenza di quel nesso di necessaria corrispondenza già richiamato in precedenza: la documentazione richiesta e non ostesa, infatti, risulta necessaria alla tutela della situazione giuridica dedotta in giudizio e deve essere resa accessibile dal Ministero dello Sviluppo Economico nei termini di seguito indicati.</h:div><h:div>4.2. Il Collegio, a riguardo, intende richiamare quanto affermato dalla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che, con decisione del 2 aprile 2020, n. 10, ha statuito che “<corsivo>il giudizio in materia di accesso, pur seguendo lo schema impugnatorio, non ha sostanzialmente natura impugnatoria, ma è rivolto all’accertamento della sussistenza o meno del diritto dell’istante all’accesso medesimo e, in tal senso, è dunque un ‘giudizio sul rapporto’, come del resto si evince dall’art. 116, comma 4, del d. lgs. n. 104 del 2010, secondo cui il giudice, sussistendone i presupposti, ordina l’esibizione dei documenti richiesti</corsivo>”. Nella presente fattispecie, dunque, viene in rilievo un’azione di condanna incentrata sulla spettanza o meno della richiesta di esibizione dei documenti oggetto dell’istanza ostensiva della società ricorrente.</h:div><h:div>4.3. Nel caso di specie, l’istanza di esibizione dei documenti formulata da Rete 8 S.r.l. risulta meritevole di accoglimento in quanto le informazioni di cui si chiede l’ostensione sono state utilizzate dall’amministrazione resistente per l’attribuzione dei punteggi ai singoli operatori partecipanti alla procedura in questione e, dunque, hanno assunto rilievo ai fini della collocazione degli stessi all’interno della graduatoria finale, dalla quale dipende il conseguimento del bene finale della vita che la società ricorrente intende ottenere (ossia l’attribuzione di una numerazione migliore in relazione al marchio Rete 8 Sport) e per il quale è stata intrapresa l’iniziativa giudiziale, alla quale ha poi fatto seguito la proposizione del presente ricorso <corsivo>ex</corsivo> art. 116 c.p.a.</h:div><h:div>4.3.1. Più in particolare, posto che la società ricorrente ha già contestato, con la proposizione della domanda di annullamento degli atti della procedura ministeriale di cui si tratta, la legittimità dell’assegnazione del punteggio con riferimento ai criteri previsti dall’art. 6 del bando, l’ostensione dei documenti non resi accessibili dal Ministero resistente risulta necessaria ai fini della tutela della situazione giuridica soggettiva finale dedotta in giudizio. Infatti, l’art. 6, comma 2, del bando, individua, quale criterio di attribuzione del punteggio, la qualità della programmazione, da valutare in base ai piani editoriali e ai dipendenti impiegati in forza di specifici indicatori, rispetto ai quali assume rilievo la conoscenza dei dati inerenti al numero di dipendenti, al numero di giornalisti, nonché ai programmi che formano il palinsesto degli operatori economici concorrenti. Infatti, Rete 8 S.r.l., in assenza dei dati personali dei dipendenti degli operatori collocati in posizione poziore nella graduatoria finale non potrebbe compiutamente vagliare (e, di conseguenza, censurare) la legittimità – peraltro già contestata sotto altri profili – dell’operato del Ministero dello Sviluppo Economico nell’attribuzione dei punteggi. Giova all’uopo rilevare che, alla luce degli specifici criteri previsti dal bando e degli indicatori che ne determinano la concreta applicazione, il mancato accesso alla documentazione richiesta preclude alla società ricorrente di verificare in concreto se la determinazione della reale misura dell’impiego del personale, anche rispetto ai contenuti autoprodotti dalle varie emittenti, sia stata correttamente calcolata e, di conseguenza, se il punteggio attribuito ai singoli operatori sia legittimo oppur no.</h:div><h:div>4.3.2. Analoghe considerazioni possono svolgersi con riguardo ai criteri di attribuzione di cui all’art. 6, comma 3, del bando, individuati nelle “<corsivo>preferenze degli utenti</corsivo>” e nel “<corsivo>radicamento sul territorio</corsivo>”, la cui concreta applicazione è determinata sulla base di indicatori inerenti agli ascolti e alla durata della diffusione del marchio/palinsesto. Anche con riguardo a tali criteri, la conoscenza dei documenti non ostesi relativi ai dati auditel e alla dichiarazione di storicità del marchio risulta necessaria ai fini della tutela della situazione giuridica finale dedotta in giudizio; solo la conoscenza integrale delle informazioni contenute nei documenti non ostesi consentirebbe alla società ricorrente di verificare la legittimità dell’operato del Ministero resistente. Invero, l’attribuzione del punteggio con riferimento ai criteri di cui all’art. 6, comma 3, del bando, passa dallo svolgimento di operazioni, anche matematiche (ad esempio, attraverso il calcolo di medie ponderate), che richiedono la conoscenza integrale dei dati forniti dagli operatori partecipanti alla procedura evidenziale. Con specifico riferimento ai dati auditel, l’ostensione di tali informazioni sarà dovuta solo nella misura in cui le stesse non siano pubblicamente fruibili nel medesimo, integrale, formato utilizzato dal Ministero resistente nell’ambito della procedura evidenziale di assegnazione delle numerazioni automatiche dei canali del servizio televisivo digitale terrestre per l’area tecnica Abruzzo e Molise.</h:div><h:div>4.4. Il Collegio, tuttavia, in ragione del fatto che il Ministero resistente ha posto a base dell’impugnato provvedimento ragioni inerenti alla sussistenza di segreti tecnici e commerciali, ritiene che ove le informazioni da ostendere presentino, in tutto o in parte, una tale effettiva connotazione, si debba provvedere all’oscuramento dei dati oggetto di privativa industriale. Il Ministero dovrà, dunque, operare tale valutazione alla luce della specifica tipologia e consistenza delle informazioni, nonché di quanto motivatamente dichiarato dalle società controinteressate. Infatti, il pieno esercizio del diritto di accesso non può essere impedito da ragioni generiche di riservatezza industriale o commerciale, ma solo in presenza di specifiche informazioni di carattere segreto – da valutare alla luce di quanto disposto dall’art. 98 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, recante “Codice della proprietà industriale” – ovvero riservato, ove comunque afferenti al <corsivo>know-how</corsivo> aziendale, secondo la comprovata e motivata opposizione all’accesso sollevata dai controinteressati. Anche in tal caso, tuttavia, spetta all’amministrazione che detiene i documenti oggetto di istanze di <corsivo>disclosure</corsivo> svolgere i necessari accertamenti, operando un vaglio critico sulla fondatezza e attendibilità delle dichiarazioni rese dai controinteressati alla luce del contenuto della documentazione da ostendere (cfr., in argomento, Cons. Stato, sez. V, sent. n. 4220 del 1° luglio 2020; Cons. Stato, sez. V, sent. n. 64 del 7 gennaio 2020). Nell’operare siffatto accertamento, inoltre, si evidenzia che l’amministrazione ministeriale non debba appiattirsi acriticamente sulla posizione espressa dai controinteressati, gravando su di essa l’obbligo di vagliare criticamente le dichiarazioni rese al fine di stabilire se effettivamente sussistano ragioni di riservatezza o segretezza tali da precludere, in tutto o in parte, la <corsivo>disclosure</corsivo> dei documenti richiesti. La eventuale mancata ostensione di talune informazioni, pertanto, potrà considerarsi giustificata solo laddove dall’analisi della documentazione richiesta e dalle motivate e comprovate dichiarazioni dei controinteressati risulti accertato, da parte del Ministero resistente, che le stesse presentino una effettiva connotazione di segretezza, abbiano valore economico e siano oggetto di misure di protezione ragionevolmente idonee a preservarne il carattere segreto, in applicazione dei criteri all’uopo stabiliti dal Codice della proprietà industriale.</h:div><h:div>4.5. Il Collegio ritiene, in ogni caso, che la pretesa ostensiva azionata con il presente giudizio non possa trovare accoglimento con riguardo alla <corsivo>disclosure</corsivo> dei documenti in relazione ai quali il Ministero resistente ha attribuito agli operatori economici concorrenti un punteggio pari a zero, in quanto con riguardo agli stessi Rete 8 S.r.l. non potrebbe trarre alcuna concreta utilità ai fini della tutela giudiziale dei propri interessi. La pretesa ostensiva in esame, inoltre, neppure risulta suscettibile di essere accolta con riferimento alla documentazione della controinteressata TLT Molise S.r.l. laddove effettivamente risulti – con onere di svolgere tale accertamento in capo al resistente Ministero – che tale società abbia espressamente rinunciato alla numerazione “LCN 75”, che risulterebbe essere stata conseguita da Rete 8 S.r.l. in relazione al marchio Rete 8 Sport; ove ciò non consti, il Ministero dello Sviluppo Economico dovrà rendere accessibile anche la documentazione presentata da TLT Molise S.r.l. nei medesimi termini e con gli stessi limiti innanzi indicati.</h:div><h:div>5. In definitiva, il ricorso merita accoglimento e, per l’effetto, si dispone l’annullamento <corsivo>in parte qua</corsivo>, nei limiti dell’interesse azionato dalla parte ricorrente, dell’impugnato provvedimento di accoglimento parziale dell’istanza di accesso in esame, con dichiarazione del diritto di Rete 8 S.r.l. di accedere ai documenti richiesti e non ostesi. Si dispone, inoltre, la condanna del Ministero dello Sviluppo Economico ad esibire tale documentazione, con la sola eventuale esclusione delle informazioni in ordine alle quali si ritengano motivatamente sussistenti comprovate ragioni di esclusione nei limiti sopra indicati. L’accesso dovrà essere consentito entro il termine di trenta (30) giorni dalla comunicazione della presente decisione, ovvero dalla sua notificazione se antecedente.</h:div><h:div>6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento di accoglimento parziale dell’istanza di accesso formulata da Rete 8 S.r.l., con conseguente obbligo per il Ministero dello Sviluppo Economico di consentire l’accesso ai documenti non ostesi nei termini di cui in motivazione, entro il termine di trenta (30) giorni dalla comunicazione della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se antecedente.</h:div><h:div>Condanna il Ministero dello Sviluppo Economico al pagamento delle spese di lite in favore di Rete 8 S.r.l., che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="12/07/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott.ssa Eleonora Cioffi</h:div><h:div>Luca Biffaro</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>