<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220366820230406174529406" descrizione="" gruppo="20220366820230406174529406" modifica="06/04/2023 18:09:41" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="03668"/><fascicolo anno="2023" n="06034"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.3Q:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220366820230406174529406.xml</file><wordfile>20220366820230406174529406.docm</wordfile><ricorso NRG="202203668">202203668\202203668.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Roma\Sezione 3Q\2022\202203668\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Maria Cristina Quiligotti</firma><data>06/04/2023 18:09:41</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Maria Cristina Quiligotti</firma><data>06/04/2023 18:09:41</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>07/04/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Terza Quater)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Maria Cristina Quiligotti,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Claudia Lattanzi,	Consigliere</h:div><h:div>Roberto Vitanza,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>-della determinazione dirigenziale n. 383 dell'11.02.2022 (all. 1) con la quale la ASL Roma 2 ha preso atto ed approvato i verbali della commissione tecnica relativa alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. n. 76/2020, convertito con L. 120/2020, per l'affidamento del servizio di sostegno alla persona articolato in numero sei lotti distinti e indipendenti della durata di 12 mesi da espletarsi presso le UU.OO.CC CSM D4, D5, D6, D7, D8 e D9, nonché i verbali della commissione tecnica dell'8.09.2021 (n.1) del 22.09.2021 (n.2) e del 6.10.2021 (n. 3) e di tutti gli atti, pareri, valutazioni e schede della Commissione anche se non conosciuti con il quale si è proceduto all'affidamento del lotto 1 al  RTI Collegamenti scs – il Mosaico scs – Manser cooperativa scs</h:div><h:div>-del  procedimento di verifica della congruità dell'offerta presentata dal RTI Collegamenti scs – il Mosaico scs – Manser cooperativa scs ed in particolare la nota  193926 del 7.10.2021 (all. 2) con la quale venivano richiesti all'aggiudicatario i giustificativi dell'offerta presentata in sede di gara e della nota del 11.11.2021 prot. 219562 (all.3) nella parte in cui non rilevava quanto di seguito si dirà nel corso dei motivi;</h:div><h:div>- del procedimento di annullamento in autotutela dell'esclusione disposta con la nota del 11.11.2021 prot. 219562 ed in particolare della nota prot. 230633/2021 del 26.11.2021 (all. 4), della nota prot. 606/202 del 3.01.2022 (all. 5) e della nota 14837/2022 del 21.01.2022 (all.6) nonché tutta la corrispondenza intercorsa, anche se non conosciuta all'esito delle quali il RUP ha ritenuto di sciogliere la riserva e dichiarare congrua, sostenibile e realizzabile l'offerta del RTI aggiudicatario. Il tutto in relazione e limitatamente all'affidamento del lotto 1 CIG 854719479D;</h:div><h:div>Di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale anche se non conosciuto;</h:div><h:div>Per il riconoscimento</h:div><h:div>del diritto del ricorrente alla aggiudicazione della gara per l'affidamento del lotto 1 del servizio di sostegno alla persona articolato in numero sei lotti distinti e indipendenti della durata di 12 mesi da espletarsi presso le UU.OO.CC CSM D4, D5, D6, D7, D8 e D9,</h:div><h:div>nonché</h:div><h:div>per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a.; </h:div><h:div>nonché in via subordinata</h:div><h:div>per la condanna al risarcimento del danno subito dalla ricorrente per responsabilità della P.A. che si quantifica nella misura dell'utile oltre ai danni da perdita di chance e per danno curriculare e di immagine per il quale si chiede in via istruttoria volersi disporre idonea CTU per la determinazione</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3668 del 2022, proposto da </h:div><h:div>Nuove Risposte Coop. Soc. Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Giangiacomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Azienda Sanitaria Locale Roma 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Micheli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Filippo Meda 35; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Collegamenti Società Cooperativa Sociale in proprio ed in Qualità di Mandataria Rti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Adami, Alessandra Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pietro Adami in Roma, corso D'Italia 97; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Collegamenti Società Cooperativa Sociale in proprio ed in Qualità di Mandataria Rti e di Azienda Sanitaria Locale Roma 2;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2022 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Questi i fatti di causa.</h:div><h:div>Con deliberazione n. 77 del 13.01.2021 la ASL Roma 2 ha indetto la procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 (“<corsivo>decreto semplificazioni</corsivo>”), convertito con L. 120/2020, per l’affidamento del servizio di sostegno alla persona per pazienti con problematiche psichiatriche complesse che necessitano di affiancamento e supporto articolato in numero sei lotti distinti e indipendenti della durata di 12 mesi da espletarsi presso le UU.OO.CC CSM D4, D5, D6, D7, D8 e D9 per un importo complessivo di euro 708.337,98 (IVA esclusa), di cui euro 168.957,14 relativo al lotto 1 qui di interesse.</h:div><h:div>Hanno partecipato al predetto lotto 1 il RTI Collegamenti scs – il Mosaico scs – Manser cooperativa scs e la cooperativa Nuove Risposte.</h:div><h:div>All’esito della valutazione delle offerte tecniche, è stato attribuito il punteggio di 70/70 al RTI Collegamenti scs – il Mosaico scs – Manser cooperativa scs, e di 64,72/70 alla cooperativa Nuove Risposte.</h:div><h:div>All’esito della valutazione delle offerte economiche, è stato attribuito il punteggio di 30 al RTI Collegamenti scs – il Mosaico scs – Manser cooperativa scs che ha offerto il prezzo di euro 141.160,98, e di 27,60 a Nuove Risposte che ha offerto il prezzo di euro 153.435,61.</h:div><h:div>Ritenuta l’offerta del RTI anomala ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, la Commissione ha proceduto a chiedere chiarimenti alla concorrente.</h:div><h:div>Esaminate le giustificazioni pervenute, il RUP, con nota dell’11.11.2021, ha dichiarato l’incongruità dell’offerta l’esclusione del RTI.</h:div><h:div>Quindi, con nota del 17 novembre 2021, la prima classificata ha proposto “<corsivo>istanza di autotutela</corsivo>”, chiedendo alla Stazione Appaltante di rivalutare i propri giustificativi così come riformulati, riferendo che i precedenti erano frutto di un errore poiché era stato inviato un documento di lavorazione intermedio con dei refusi e non quello conclusivo.</h:div><h:div>Il RUP, con nota del 26.11.2021, ha accolto la predetta istanza, rappresentando, però, che sebbene “<corsivo>codesto operatore economico abbia allineato le voci di costo rispetto a quanto riportato nell’offerta economica rendendo congrui i costi relativi al personale rispetto il monte ore garantito e ai CCNL di riferimento, nei nuovi giustificativi viene riportato che le spese generali sono pari a zero</corsivo>”, riaprendo il procedimento di verifica chiedendo ulteriori giustificazioni.</h:div><h:div>All’esito dell’ulteriore istruttoria, con nota del 22 gennaio 2022 il RUP ha ritenuto congrue le giustificazioni presentate dal RTI.</h:div><h:div>In data 14 febbraio 2022, la determinazione 328 del 11.02.2022 - con la quale la Stazione Appaltante ha approvato i verbali della commissione tecnica relativa alla procedura negoziata in esame ed ha aggiudicato, tra gli altri, il lotto 1 al RTI Collegamenti Scs - Il Mosaico S.C.S - Manser Cooperativa Scs- è stata pubblicata sul sito web istituzionale della ASL Roma 2, ed il successivo 16 febbraio è stata comunicata a mezzo pec alla Nuove Risposte coop. Sociale.</h:div><h:div>In data 23 febbraio 2022 la soc. coop. ha inoltrato richiesta di accesso agli atti, soddisfatta in data 22 marzo 2022.</h:div><h:div>Con il ricorso in esame, notificato in data primo aprile 2022, l’odierna esponente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione degli effetti, degli atti indicati in epigrafe ed in particolare della predetta determinazione dirigenziale n. 383 dell’11.02.2022, del procedimento di verifica della congruità dell’offerta presentata dal RTI e del procedimento di annullamento in autotutela dell’esclusione disposta con la nota del dell’11 novembre 2021. Ha chiesto, altresì. Il riconoscimento del diritto all’aggiudicazione della gara in esame, la declaratoria di inefficacia del contratto ove stipulato e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento di tutti i danni subiti.</h:div><h:div>A sostegno della propria domanda, articola i motivi di diritto sintetizzati come segue:</h:div><h:div>- Violazione degli articoli 95 e 97 del D.Lgs. n. 50/2016, erronea valutazione delle giustificazioni, violazione del principio di immodificabilità dell’offerta economica, anomalia costi della manodopera. Deduce in particolare che nulla è stato previsto né per spese generali e costi di gestione e né a titolo di utile nell’offerta economica dell’aggiudicataria. Afferma che: “<corsivo>Se è vero, quindi, che piccole modifiche delle giustificazione delle voci di costo sono possibili, sussiste il divieto di ‘modifica dell’offerta nel suo ammontare’ e di ‘allocare diversamente voci di costo nella sola fase delle giustificazioni’, cosa questa invece posta in essere dal RTI aggiudicatario spostando dalla voce costo della manodopera alla voce spese generali ed utili aziendali consistenti voci di costo, dimostrando, altresì, di non aver indicato nell’offerta, come richiesto dall’art. 95, comma 10 del Dlgs 50/2016 ‘i propri costi della manodopera’ ma una cifra più alta comprensiva anche di altre voc</corsivo>i”;</h:div><h:div>- Violazione dell’art. 97 d.lgs n. 50/2016; violazione della legge n. 241/90, violazione del contraddittorio. In particolare, la stazione appaltante avrebbe disposto la revoca in autotutela in mancanza dei presupposti di legge, non sussistendo né l’interesse pubblico, né alcuna valida motivazione per l’accoglimento, e senza informare il controinteressato dell’istanza di autotutela presentata dal RTI Collegamenti +2 in modo da poter fornire le proprie controdeduzione non tenendo, quindi, in nessun conto i suoi interessi;</h:div><h:div>- Eccesso di potere, difetto di motivazione, violazione del Dlgs 50/2016, violazione della lex specialis di gara, difetto di motivazione.</h:div><h:div>Nei verbali allegati alla determinazione, non si darebbe in alcun modo atto delle operazioni di gara, ma solo del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo progetto, senza alcuna indicazione dei punteggi ottenuti nei singoli criteri e sub criteri. Anche all’esito dell’accesso alcun documento attestante i punteggi assegnati dai singoli commissari o quantomeno ad ogni singolo criterio e sub criterio sarebbe stato posto a conoscenza della odierna ricorrente che non sarebbe in grado oggi di svolgere il controllo sulla valutazione tecnica del progetto alla quale la pubblicazione dei verbali è deputata;</h:div><h:div>- Violazione dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016: Il RTI nulla avrebbe comunicato in merito alla volontà di ricorrere al sub appalto. Dalla documentazione prodotta in sede di giustificativi si ricaverebbe che tutto il personale indicato dal RTI per lo svolgimento delle attività oggetto della gara è rappresentato da lavoratori autonomi “<corsivo>a partita IVA</corsivo>” quindi soggetti non legati a nessuno membro dell’ATI da un contratto di lavoro.</h:div><h:div>Si è costituita l’ASL eccependo in via preliminare l’irricevibilità e/o inammissibilità del ricorso per tardività della notifica, atteso che la determinazione n. 328 del 11.02.2022 - con la quale la Stazione Appaltante ha preso atto ed ha approvato i verbali della commissione tecnica relativa alla procedura negoziata in esame - è stata pubblicata sul sito web istituzionale della ASL Roma 2 in data 14 febbraio 2022, mentre il ricorso de quo è stato notificato solamente in data primo aprile. Non rileverebbe la circostanza della proposizione di istanza di accesso in data 23 febbraio 2022 da parte dell’odierna esponente, riscontrata dall’Amministrazione in data 22 marzo 2022, in quanto la Nuove Risposte non avrebbe chiarito “<corsivo>quali sarebbero stati i dati, gli elementi, i contenuti soltanto dopo la cui acquisizione e piena cognizione essa odierna Istante sarebbe stata in grado di interporre l’odierno gravame, con la necessaria correlazione tra quei dati, elementi e contenuti e i successivi propri motivi di ricorso nel merito</corsivo>”.</h:div><h:div>Nel merito, sul primo motivo ha evidenziato innanzitutto che la discrezionalità tecnica dell’Amministrazione è sindacabile solamente in caso di macroscopica illogicità o irragionevolezza, erroneità fattuale o difetto di istruttoria che rendano palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta (in tal senso, <corsivo>ex multis</corsivo>: C. di St. n. 591/2022; TAR Roma n. 474/2022).</h:div><h:div>Ha poi affermato che “<corsivo>I costi orari proposti per tutti i profili della commessa, sia in funzione degli scatti di anzianità che con riferimento alle partite IVA, sono, infatti, in linea con i valori contrattuali</corsivo>”.</h:div><h:div>In relazione alla circostanza che le spese generali sono state indicate come pari a 0, l’ASL ha affermato che il RUP ha ritenuto convincente la tabella prodotta dal RTI che riporta le effettive assenze degli ultimi anni (2019-2020-2021) in relazione alle specifiche voci (ore malattia, ore riunioni sindacali e ore formazione) di cui si discute riferita a n. 60 lavoratori impegnati nel servizio negli ultimi tre anni con accluse dichiarazioni dei singoli operatori.</h:div><h:div>Sul secondo motivo ha rilevato che l’art. 7 della legge 241/1990 sarebbe inapplicabile al sub-procedimento di anomalia dell’offerta previsto dall’articolo 97 del D.lgs. 50/2016, atteso che - in linea generale - l’impugnabilità degli atti amministrativi è subordinata al loro carattere immediatamente lesivo e gli atti endoprocedimentali non sono normalmente autonomamente impugnabili per carenza di interesse a ricorrere. Il procedimento, inoltre, sarebbe riservato al RUP ex art 97 D.Lgs. 50/2016 e non ci sarebbe margine per un intervento degli altri operatori economici, trattandosi di attività di natura discrezionale.</h:div><h:div>Sul terzo motivo, ha riferito di aver trasmesso i verbali recanti i criteri di valutazione ed i relativi punteggi il 06.04.2022 con nota prot. nr. 77321.</h:div><h:div>Infine, sull’ultimo motivo, ha sostenuto che “<corsivo>anche ammessa la facoltà di avvalersi di personale non dipendente (a partita IVA) resta salvo il potere dell’Amministrazione di valutare l’anomalia dell’offerta anche in relazione al medesimo personale assumendo come parametro, anche se non vincolante, la retribuzione contrattuale minima prevista per i lavoratori subordinati affidatari di analoghe mansioni</corsivo>”.</h:div><h:div>Si è costituito anche il RTI aggiudicatario, evidenziando in particolare che non vi sarebbe stata alcuna modifica dei costi della manodopera, ma solo una precisazione “<corsivo>nel quadro di una esposizione cautelativa dei medesimi</corsivo>”.</h:div><h:div>In particolare, avrebbe precisato che in fase di gara era stato indicato il costo tabellare della manodopera in modo prudenziale, ma che tale costo doveva essere rivisto a ribasso, per effetto di una serie di sgravi dimostrabili ed oggettivi sui costi tipologici considerati dalle tabelle ministeriali, facendo spazio all’importo di spese generali, apportando una riduzione nell’importo. La giurisprudenza avrebbe confermato la legittimità di tale <corsivo>modus procedendi</corsivo> (TAR Roma n. 1196/2021 del 28 gennaio 2021, confermata da Consiglio di Stato, n. 2580/2021 del 26 marzo 2021).</h:div><h:div>Inoltre le singole voci di costo sarebbero tutti puntualmente giustificate e l’offerta nel complesso sarebbe congrua. In particolare, i costi generali sarebbero coperti, “<corsivo>anche considerando l’assenteismo tabellare ministeriale</corsivo>”.</h:div><h:div>I costi del personale sarebbero stati sopravvalutati per le ragioni analiticamente indicate tanto nei giustificativi quanto nelle difese versate in atti. Sarebbe stata fornita la prova del minore assenteismo rispetto ai tassi fissati dalla tabella ministeriale e, ad ogni modo, nell’offerta come formulata si sarebbe tenuto conto di un tasso di assenteismo prudenziale pari al 25% nonostante il tasso realistico sarebbe vicino al 5%.</h:div><h:div>Sarebbero inoltre presenti “<corsivo>7 collaboratori a partita IVA, per un numero di ore complessive di 2.173 annue (doc. 2, pag. 12). La lex specialis precisa che a tali collaboratori si deve garantire un corrispettivo analogo a quello del corrispondente livello contrattuale (D2). … la quota di previdenza a carico del datore di lavoro è molto più bassa (2%). Inoltre a partita IVA si pagano solo le ore effettivamente svolte, senza ferie, permessi, formazione, etc. Dunque, a parità di somma percepita dal professionista, l’esborso per l’azienda è molto più basso in concreto, di quanto considerato dalla aggiudicataria, che ha considerato tutte le voci tabellari, anche in relazione ad istituti che certamente non sono applicabili agli incarichi professionali</corsivo>”.</h:div><h:div>Con le memorie ex art. 73 c.p.a. Collegamenti Società Cooperativa Sociale ha introdotto una eccezione di inammissibilità in relazione al motivo relativo ai costi del lavoro.</h:div><h:div>In replica, la ricorrente ha assunto di non avere modificato, in sede di giustificazioni, in alcun modo la sua offerta, avendo solamente aumentato le spese per la sicurezza inizialmente fissate. Aumento ottenuto mediante la corrispondente diminuzione degli utili.</h:div><h:div>Con ordinanza n. 2503 del 14 aprile 2022 - non appellata - è stata accolta l’istanza cautelare, “<corsivo>Considerato, impregiudicata ogni valutazione sulle specifiche questioni di merito, che nel bilanciamento degli opposti interessi appaiono meritevoli di favorevole apprezzamento le esigenze cautelari prospettate dalla parte ricorrente al fine di pervenire alla fase della decisione di merito re adhuc integra</corsivo>”.</h:div><h:div>Su richiesta del Collegio, in data 6 ottobre 2022 la ASL Roma 2 ha versato in atti la nota protocollo, citata negli atti difensivi ASL, relativa alla ostensione dei verbali di gara con i criteri di valutazione e relativi punteggi, nonché i verbali nn. 1, 2 e 3 recanti i criteri di valutazione e punteggi, allegati alla ridetta nota.</h:div><h:div>Infine, all’udienza del 4 novembre 2022 la causa è stata introitata per la decisione.</h:div><h:div>2. Preliminarmente deve essere scrutinata l’eccezione di irricevibilità del ricorso in esame per tardività della notifica, che è infondata per le ragioni che si vengono ad illustrare.</h:div><h:div>In tema di termini per l’impugnazione in materia di appalti, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 12 del 2020 ha affermato i seguenti principi di diritto:</h:div><h:div>“<corsivo>a) il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione decorre dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara, tra cui devono comprendersi anche i verbali di gara, ivi comprese le operazioni tutte e le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte presentate, in coerenza con la previsione contenuta nell’art. 29 del d.lgs. n. 50 del 2016;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>b) le informazioni previste, d’ufficio o a richiesta, dall’art. 76 del d.lgs. n. 50 del 2016, nella parte in cui consentono di avere ulteriori elementi per apprezzare i vizi già individuati ovvero per accertarne altri, consentono la proposizione non solo dei motivi aggiunti, ma anche di un ricorso principale;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>c) la proposizione dell’istanza di accesso agli atti di gara comporta la ‘dilazione temporale’ quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>d) la pubblicazione degli atti di gara, con i relativi eventuali allegati, ex art. 29 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è idonea a far decorrere il termine di impugnazione;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>e) sono idonee a far decorrere il termine per l’impugnazione dell’atto di aggiudicazione le forme di comunicazione e di pubblicità individuate nel bando di gara ed accettate dai partecipanti alla gara, purché gli atti siano comunicati o pubblicati unitamente ai relativi allegati</corsivo>”.</h:div><h:div>Orbene, nella fattispecie in esame, è pacifico che: in data 16 febbraio 2022 l’Amministrazione ha proceduto alla pubblicazione della determinazione di aggiudicazione oggetto di gravame, con una parziale allegazione dei verbali della Commissione; il successivo 23 febbraio la soc. coop. Nuove Risposte ha inoltrato richiesta di accesso agli atti, evasa dalla Stazione appaltante in data 22 marzo 2022; l’atto introduttivo del giudizio è stato notificato in data primo aprile 2022.</h:div><h:div>Osserva il Collegio che le condizioni per poter concretamente proporre la presente iniziativa giurisdizionale (per come accertate anche dalla Adunanza Plenaria n. 12/2020) si sono inverate solo con l’ostensione dei documenti da parte della Stazione appaltante ed in particolare con la presa visione della relativa proposta tecnica, avvenuta in data 22 marzo 2022, atteso che i motivi di ricorso attengono chiaramente ai contenuti dell’offerta dell’aggiudicatario e alle giustificazioni rese in merito alla verifica di anomalia dell’offerta.</h:div><h:div>Pertanto il ricorso, notificato in data primo aprile 2022, è tempestivo.</h:div><h:div>Conseguentemente l’eccezione deve essere respinta.</h:div><h:div>3. Ad ogni modo, il ricorso è infondato nel merito per le regioni che si vengono ad illustrare.</h:div><h:div>4. Innanzitutto, si procede evidenziando sinteticamente le norme che regolano la fattispecie in esame.</h:div><h:div>La procedura <corsivo>de qua</corsivo> è stata bandita ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 (c.d. “<corsivo>decreto semplificazione</corsivo>”), convertito con L. n. 120/2020 che dispone che: “<corsivo>Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: … b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati</corsivo>”.</h:div><h:div>I successivi commi dispongono che: “<corsivo>3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93</corsivo>”.</h:div><h:div>Ancora, l’art. 142 del D. Lgs. n. 50/2016 stabilisce, al comma 5 octies, che gli affidamenti di servizi sociali sottosoglia - come quello in esame - avvengano “<corsivo>nel rispetto di quanto previsto all'articolo 36</corsivo>” del medesimo testo normativo. Invero, oggetto dell’appalto è il “<corsivo>servizio di sostegno alla persona</corsivo>” “<corsivo>per pazienti con problematiche psichiatriche complesse che necessitano di affiancamento e supporto</corsivo>”.</h:div><h:div>L’art. 36 del predetto D.Lgs. n. 50/2016 prescrive, altresì, che “<corsivo>L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50</corsivo>”.</h:div><h:div>L’art. 30 comma 1 dispone inoltre che: “<corsivo>L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico</corsivo>”.</h:div><h:div>Il successivo art. 34 definisce i “<corsivo>Criteri di sostenibilità energetica e ambientale</corsivo>” ed il 42 i “<corsivo>Conflitti di interesse</corsivo>”.</h:div><h:div>Da ultimo, si evidenzia che la disciplina speciale dettata dal decreto legge n. 76 del 2020, convertito in legge n. 120 del 2020, prevale sulla disciplina dei contratti sottosoglia prevista dall' art. 36 cod. proc. amm., integrando e sostituendo le previsioni della <corsivo>lex specialis</corsivo> con essa incompatibili, anche con riguardo a quelle in tema di verifica dell'anomalia. La norma di cui all' art. 1 del decreto legge n. 76 del 2020, convertito in legge n. 120 del 2020, costituisce, infatti, la consapevole scelta del legislatore di privilegiare la finalità di maggiore celerità nella definizione delle procedure ad evidenza pubblica in favore della rapidità dell'erogazione delle risorse pubbliche per sostenere l'economia in un periodo emergenziale (TAR Roma n. 2104/2021; TAR Venezia n. 960/2021).</h:div><h:div>5. Ciò precisato, si procede con lo scrutinio dei motivi di ricorso.</h:div><h:div>6. In relazione al primo motivo di censura, deve essere premesso che il procedimento di verifica dell'anomalia dell’offerta è finalizzato ad accertare l'attendibilità e la serietà della stessa sulla base di una valutazione, ad opera della Stazione appaltante, che ha natura globale e sintetica e che costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato alla P.A., insindacabile in sede giurisdizionale salvo che per ragioni legate alla eventuale (e dimostrata) manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell'operato dell'Amministrazione, tale da rendere palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta (in tal senso <corsivo>ex multis</corsivo>: TAR Roma n. 5733/2022; C. di St. n. 4478/2022).</h:div><h:div>Ancora, la giurisprudenza ha precisato che lo standard della motivazione relativa alla valutazione di congruità è strutturalmente diverso rispetto a quella che deve sorreggere una valutazione di anomalia dell'offerta; mentre è richiesta una articolata ed approfondita motivazione laddove l'amministrazione ritenga di non condividere le giustificazioni offerte dall'impresa, in tal modo disponendone l'esclusione, la valutazione favorevole circa le giustificazioni dell'offerta sospetta di anomalia non richiede al contrario un particolare onere motivazionale (cifr. C. di St. n. 6393/2022).</h:div><h:div>Per quanto qui di interesse, deve essere ancora rilevato che il concorrente di una gara pubblica, al fine di giustificare la congruità dell'offerta, può rimodulare le quantificazioni dei costi e dell'utile indicate inizialmente nell'offerta, purché non ne risulti una modifica degli elementi compositivi tali da pervenire ad un'offerta diversa rispetto a quella iniziale, essendo ammissibile la modifica delle giustificazioni presentate nel corso del procedimento di verifica dell'anomalia (<corsivo>ex multis</corsivo>: T.A.R. Napoli n. 3564/2022).</h:div><h:div>Con specifico riferimento al costo orario medio del lavoro emergente dalle tabelle ministeriali di riferimento, la giurisprudenza ha ulteriormente puntualizzato che esso è frutto di una ricostruzione su basi statistiche, non costituisce un parametro assoluto e inderogabile, con la conseguenza che gli scostamenti dei relativi valori, specie se non particolarmente rilevanti e inerenti a profili accessori della retribuzione, non comportano automatica esclusione dalla gara, dovendosi piuttosto valutare il loro concreto rilievo nell'ambito del complessivo giudizio discrezionale sulla possibile anomalia dell'offerta. Pertanto, l'eventuale riduzione del costo del personale operata da un concorrente nella propria offerta economica mediante uno scostamento dai valori indicativi contenuti nelle tabelle ministeriali non determina l'automatica esclusione del concorrente dalla gara, ma impone all'Amministrazione di indagare la congruità dell'offerta nell'ambito del subprocedimento di verifica dell'anomalia, consentendo all'impresa interessata di presentare giustificazioni e chiarimenti idonei a dimostrare in concreto l'affidabilità e sostenibilità della propria offerta (T.A.R. Brescia n. 558/2022).</h:div><h:div>Applicando i principi appena espressi alla fattispecie in esame, deve essere rilevato innanzitutto che la ASL ha effettuato una istruttoria piuttosto complessa, all’esito della quale è stato accertato che effettivamente i costi orari proposti per tutti i profili della commessa, sia in funzione degli scatti di anzianità che con riferimento alle partite IVA, sono in linea con i valori contrattuali.</h:div><h:div>In relazione al costo relativo alle spese generali, il RTI aggiudicatario: con una prima nota del 3 dicembre 2021 ha affermato che “<corsivo>i costi generali trovano copertura nella sopravalutazione del costo del personale che, sulla base dell’esperienza effettiva maturata nel servizio oggetto dell’affidamento, considerato nel suo complesso, porterebbe ad un monte ore effettivo lavorato ancora superiore rispetto a quello utilizzato per la determinazione dei costi/ora dei diversi profili</corsivo>”; con una seconda nota del 13 gennaio 2014, ha sostenuto che la tabella ministeriale considererebbe le assenze medie dei lavoratori sulla base della media nazionale, tuttavia nella fattispecie in esame andrebbe considerato che l’operatore malato o indisposto sposterebbe l’orario di servizio ad altro giorno e che sarebbe impossibile infortunarsi nel tipo di lavoro oggetto di appalto, allegando a sostegno di tali affermazioni una tabella che riporta le effettive assenze degli ultimi anni (2019-2020-2021) in relazione alle specifiche voci (ore malattia, ore riunioni sindacali e ore formazione) di cui si discute riferita a n. 60 lavoratori impegnati nel servizio negli ultimi tre anni con accluse dichiarazioni dei singoli operatori.</h:div><h:div>Orbene, dalle giustificazioni del 3 dicembre 2021 scaturisce effettivamente una modificazione del costo orario per i vari profili professionali coinvolti nella commessa con un surplus teso ad incrementare la quota spese generali / margine di utile atteso che, come da dette giustificazioni “<corsivo>le spese generali sono in larga parte costi fissi</corsivo>” e che la commessa “<corsivo>è proficua anche quando si limita a coprire i costi variabili</corsivo>”. Tuttavia, con le giustificazioni del 14 gennaio, il RTI fornisce ulteriori elementi e documenti probatori dai quali la Stazione appaltante ha desunto la congruità dell’offerta.</h:div><h:div>Peraltro, la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare che “<corsivo>non sono a priori inammissibili modifiche delle giustificazioni ovvero giustificazioni sopravvenute, come pure eventuali compensazioni tra sottostime e sovrastime, a condizione che – al momento dell’aggiudicazione – l’offerta risulti nel suo complesso affidabile, ossia dia garanzia di una seria esecuzione del contratto. Tale conclusione è del resto coerente con le finalità del sub-procedimento di verifica dell’anomalia, che si svolge nel contraddittorio dell’operatore economico al fine, appunto, di concretamente verificare l’adeguatezza e plausibilità dell’offerta, alla luce delle richieste di chiarimenti effettuate dalla stazione appaltante</corsivo>” (cfr. C. di St. n. 4680/2017).</h:div><h:div>Del pari è stata ritenuta ammissibile la variazione del costo di una delle voci della manodopera che non abbia una significativa incidenza sulla complessiva struttura dei costi della manodopera (<corsivo>ex multis</corsivo>, da ultimo, TAR Roma n. 3373/2022), così come, più in generale, una variazione dei singoli costi che abbia una incidenza percentuale sul costo generale che non superi il limite di tollerabilità – coincidente con la sostanziale alterazione dei termini essenziali dell’offerta ovvero con la significativa variazione dei suoi importi – in coincidenza del quale può ritenersi compromessa l’affidabilità economica dell’offerta nel suo complesso <corsivo>(ex multis</corsivo>, C. di St. n. 389/2020).</h:div><h:div>Deve essere altresì rilevato che la dedotta variazione del costo della manodopera non ha una significativa incidenza sulla complessiva struttura dei costi della manodopera, apportando una riduzione dell’importo nella misura indicata.</h:div><h:div>Con particolare riferimento all’affermazione dell’aggiudicataria che sostiene che l’operatore malato o indisposto sposterebbe l’orario di servizio ad altro giorno e che sarebbe impossibile infortunarsi nel tipo di lavoro oggetto di appalto – che per il vero dà luogo a qualche perplessità – osserva il Collegio che è stata allegata una tabella che riporta le effettive assenze degli ultimi anni (2019-2020-2021) in relazione alle specifiche voci (ore malattia, ore riunioni sindacali e ore formazione) di cui si discute riferita a n. 60 lavoratori impegnati nel servizio negli ultimi tre anni con accluse dichiarazioni dei singoli operatori che conferma l’assunto del RTI Collegamenti Società Cooperativa Sociale.</h:div><h:div>In conclusione, la ASL ha effettuato una istruttoria puntuale e approfondita, all’esito della quale ha ritenuto congrua l’offerta in esame. Non sussistono elementi da cui desumere macroscopica illogicità o irragionevolezza, erroneità fattuale o difetto di istruttoria, in presenza dei quali è sindacabile la discrezionalità tecnica dell’Amministrazione.</h:div><h:div>Conseguentemente la censura non è condivisibile.</h:div><h:div>Attesa l’infondatezza del motivo, ritiene il Collegio di non scrutinare l’eccezione di inammissibilità per abuso del diritto della doglianza appena esaminata introdotta con la memoria ex art. 73 c.p.a. dall’aggiudicataria, pur dovendosi comunque stigmatizzare il comportamento processuale della ricorrente in quanto le sue tesi giudiziali effettivamente sembrano collidere con il contegno dalla medesima tenuto in sede procedimentale.</h:div><h:div>7. Anche il secondo motivo di ricorso non può trovare accoglimento.</h:div><h:div>Dirimente sul punto è l’art. 97 del D. Lgsl 50/2016, che prevede che: “1<corsivo>. Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta</corsivo>” ... “<corsivo>3. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6. 3-bis. Il calcolo di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter e' effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 4. Le spiegazioni di cui al comma 1 possono, in particolare, riferirsi a: a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori; c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente. 5. La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto: a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3; b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105; c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10 rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture; d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16. 6. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa</corsivo>”.</h:div><h:div>Orbene, da una piana lettura della norma, è possibile affermare che, come sostenuto anche dalla difesa delle resistenti, l’attività di verifica dell’anomalia è riservata al RUP.</h:div><h:div>Trattasi, in particolare, di un sub – procedimento, che si conclude con un atto endoprocedimentale espressione di discrezionalità tecnica e non immediatamente lesivo.</h:div><h:div>Conseguentemente, il motivo è chiaramente infondato.</h:div><h:div>8. Con la terza censura, parte ricorrente assume che: nei verbali allegati alla determinazione, non si darebbe in alcun modo atto delle operazioni di gara, ma solo del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo progetto, senza alcuna indicazione dei punteggi ottenuti nei singoli criteri e sub criteri; anche all’esito dell’accesso non le sarebbe stato trasmesso alcun documento attestante i punteggi assegnati dai singoli commissari o quantomeno ad ogni singolo criterio e sub criterio e, conseguentemente, non sarebbe stata in grado di svolgere il controllo sulla valutazione tecnica del progetto alla quale la pubblicazione dei verbali è deputata.</h:div><h:div>Orbene, esaminata anche la documentazione versata in atti su sollecitazione del Collegio in data 6 ottobre 2022 dalla ASL Rm 2, ritiene il Collegio che la Stazione Appaltante ha provato che: i criteri di valutazione risultano indicati nell’allegato n. 7 al disciplinare di gara; le valutazioni dei singoli commissari in relazione a ciascun criterio e sub criterio sono state allegate ai verbali; tanto i verbali quanto le valutazioni sono state trasmesse con nota del 6 aprile 2022.</h:div><h:div>Peraltro, quand’anche la odierna ricorrente non avesse avuto tempestiva conoscenza del contenuto dei verbali <corsivo>de quibus</corsivo>, certamente ne ha preso contezza all’esito del deposito del 6 ottobre e ha ritenuto di non proporre motivi aggiunti nel corso del presente giudizio.</h:div><h:div>Pertanto anche questa doglianza è infondata.</h:div><h:div>9. Da ultimo, in relazione all’ultima censura, rileva il Collegio che il comma 3 dell’art. 105 dispone che: “<corsivo>Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto: a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante; b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici; c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto</corsivo>”.</h:div><h:div>Conseguentemente, nella fattispecie in esame non è configurabile alcun subappalto.</h:div><h:div>L’affermazione della ricorrente – che assume che “<corsivo>praticamente tutte le attività previste dall’appalto saranno svolte dal RTI con il ricorso al lavoro autonomo non risultando quindi incaricati di specifiche attività, come richiesto dal codice, ma piuttosto della diretta esecuzione, in via generale, di tutte le attività costituenti l’oggetto principale dell’appalto, per l’intero periodo di durata del contratto</corsivo>” – è priva di alcun riscontro probatoria, atteso che, dalla documentazione versata in atti, si evince invece che la ripartizione delle ore complessive richieste è stata così strutturata dal RTI aggiudicatario: “<corsivo>ore 84 – coordinamento – Livello E1; ore 865 – OSS – assunto Livello C1; ore 410 – Tecnico psicologia – assunto Livello D2; ore 3.959 – Tecnico di psicologia – Educatori – P.I. – Livello D2</corsivo>”.</h:div><h:div>10. In conclusione, il ricorso è infondato per tutte le ragioni sopra espresse e deve essere respinto.</h:div><h:div>11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</h:div><h:div>Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della ASL RM 2 e di “<corsivo>Collegamenti Società Cooperativa Sociale in proprio ed in qualità di Mandataria Rti</corsivo>”, che forfetariamente liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) ciascuna, oltre accessori di legge se dovuti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="04/11/2022"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Maria Cristina Quiligotti</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>