<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220260120220519170936297" descrizione="" gruppo="20220260120220519170936297" modifica="5/19/2022 5:38:08 PM" stato="2" tipo="24" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Sergio Rolleri" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="02601"/><fascicolo anno="2022" n="06512"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.4:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220260120220519170936297.xml</file><wordfile>20220260120220519170936297.docm</wordfile><ricorso NRG="202202601">202202601\202202601.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\517 Roberto Politi\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giuseppe Grauso</firma><data>19/05/2022 17:38:08</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>19/05/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Roberto Politi,	Presidente</h:div><h:div>Marianna Scali,	Referendario</h:div><h:div>Giuseppe Grauso,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div><corsivo>per l'annullamento</corsivo></h:div><h:div>- della graduatoria degli idonei del concorso per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di n. 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio del Processo, Codice PA - Distretto della Corte di Appello di Palermo per n. 410 unità (di cui 16 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati) nella parte in cui il ricorrente non è stato inserito tra i vincitori del concorso, ma solo tra gli idonei, in ragione della mancata attribuzione del punteggio a Lui spettante (punti 2,00) per l'ulteriore titolo universitario in ambito disciplinare attinente al profilo messo in concorso, </h:div><h:div>- del bando di concorso (in GURI n.62 del 2021) ove e nelle parti in cui dovesse ritenersi lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente </h:div><h:div>- di tutti gli atti del procedimento, presupposti e/o consequenziali, o comunque connessi, ivi compresi i verbali ed atti, se esistenti, di predisposizione e validazione dei quesiti somministrati ai candidati redatti dalla Commissione esaminatrice;</h:div><h:div>- degli eventuali atti di convocazione e di scelta delle sedi;</h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2601 del 2022, proposto da </h:div><h:div>Sergio Rolleri, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Arcuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>- Ministero della Giustizia; </h:div><h:div>- Presidenza del Consiglio dei Ministri;  </h:div><h:div>- Commissione Interministeriale Ripam; </h:div><h:div>- Formez Pa; </h:div><h:div>in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi <corsivo>ex lege</corsivo> dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Maria Pia Manzo, Livio Corselli, Margherita Di Cola, non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2022 il dott. Giuseppe Grauso;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>1. La rilevata sussistenza dei presupposti indicati all’art. 60 c.p.a. consente di trattenere la presente controversia – portata all’odierna Camera di Consiglio ai fini della delibazione dell’istanza cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta – ai fini di un’immediata definizione nel merito.</h:div><h:div>Prevede infatti la disposizione da ultimo citata che, “<corsivo>in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata</corsivo>”.</h:div><h:div>Di quanto sopra, è stato reso avviso, come da verbale dell’odierna Camera di Consiglio.</h:div><h:div>2. Preliminarmente, va respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva e la conseguente richiesta di estromissione dal giudizio del Ministero della Giustizia.</h:div><h:div>Sulla base dell’orientamento espresso in più occasioni da questo Tribunale (Tar Lazio, Roma, Sez. III Ter n. 2890/21, cfr. Tar Lazio, Roma, Sez. I, n. 4017/21 nonché Tar Campania, Napoli, sez. V n. 5005/2021), al quale il Collegio ritiene di aderire, risulta, infatti, irrilevante la circostanza che il Ministero abbia delegato alla Formez PA la gestione della procedura concorsuale, atteso che la suddetta circostanza è inidonea a mutare la “<corsivo>legittimazione passiva, che resta in capo al Ministero, il quale non è terzo estraneo alla procedura, ma è il soggetto che si appropria degli effetti del provvedimento finale della procedura concorsuale</corsivo>”.</h:div><h:div>3. Quanto sopra premesso, rileva il Collegio che – con riferimento al profilo di doglianza relativo alla mancata attribuzione di ulteriori due punti per la laurea vecchio ordinamento/laurea magistrale – secondo l’orientamento di questo Tribunale Amministrativo Regionale, fatto proprio dal Collegio: “<corsivo>Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate.</corsivo>” (Tar Lazio, Sezione III ter, n. 12613/2021);</h:div><h:div>Considerato che non può imputarsi alla responsabilità della parte ricorrente il non aver dichiarato due volte il possesso del titolo superiore a quello di accesso, non essendo stata prevista alcuna indicazione in tal senso nel sistema informatico.</h:div><h:div>Se, per l’effetto, vanno annullati gli atti avversati, nella parte in cui – alla stregua di quanto sopra esposto – è stato alla parte interessata riconosciuto un punteggio sottodimensionato rispetto a quello alla medesima effettivamente spettante – alla valenza conformativa propria della presente pronunzia accede l’obbligo, in capo alla procedente Amministrazione, di provvedere al riesame – nei limiti ed ai sensi di quanto sopra esplicitato – della posizione dell’odierna ricorrente, da effettuarsi entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza.</h:div><h:div>4. Nei limiti anzidetti, dato atto della fondatezza del gravame – con riveniente annullamento, nei limiti indicati, degli atti avversati e con accessivo obbligo, in capo alla procedente Amministrazione, di provvedere ad un riesame della posizione della parte ricorrente ai fini dell’attribuzione del punteggio alla medesima spettante – rileva conclusivamente il Collegio, in ragione della connotazione della dedotta vicenda contenziosa, che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione; e per l’effetto, in tali limiti, annulla gli atti impugnati.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="18/05/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott,ssa Ingrao Manuela</h:div><h:div>Giuseppe Grauso</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>