<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220213520250130114506283" descrizione="" gruppo="20220213520250130114506283" modifica="30/01/2025 20:07:17" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="02135"/><fascicolo anno="2025" n="03093"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.2B:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220213520250130114506283.xml</file><wordfile>20220213520250130114506283.docm</wordfile><ricorso NRG="202202135">202202135\202202135.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\641 Pietro Morabito\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Christian Corbi</firma><data>30/01/2025 20:07:17</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>12/02/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Seconda Bis)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Pietro Morabito,	Presidente</h:div><h:div>Giuseppe Licheri,	Referendario</h:div><h:div>Christian Corbi,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>a) della nota del Comune di Fiumicino n. prot. 6237 del 1° dicembre 2021, comunicata in pari data, recante “<corsivo>determinazione finale di conclusione negativa della conferenza di servizi decisoria</corsivo> ex<corsivo> art. 14, co. 2, l. 241/90 nel procedimento unico di rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di nuovo impianto di biogas alimentato a reflui zootecnici aziendali e biomasse vegetali (100 kw)</corsivo>”; </h:div><h:div>b) i pareri endoprocedimentali ostativi, rilasciati nell’ambito della conferenza di servizi, in particolare: <corsivo>i</corsivo>) la nota del Comune di Fiumicino, Unità organizzativa progetto città sostenibile, n. prot. 85041 dd. 08/06/2021 e <corsivo>ii</corsivo>) la nota del Comune di Fiumicino, Area strategia del territorio settore riserva del litorale romano, n. prot. 101707 dd. 07/07/2021; </h:div><h:div>c) la nota del Comune di Fiumicino, Area edilizia e T.P.L., n. prot. 101814 dd. 08/08/2021; </h:div><h:div>d) la nota della Regione Lazio, Direzione regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale paesistica e urbanistica, Area urbanistica, copianificazione e programmazione negoziata Roma Capitale e Città Metropolitana, n. prot. 100503 dd. 06/07/2021; </h:div><h:div>e) la nota del Comune di Fiumicino, n. prot. 3499 dell’8 luglio 2021, trasmessa a mezzo pec in pari data valevole come comunicazione degli effetti ostativi all’accoglimento dell’istanza <corsivo>ex</corsivo> art. 10 <corsivo>bis</corsivo> l. 241/1990; </h:div><h:div>f) il regolamento d’igiene della Città di Fiumicino approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 20 novembre 2012 e ss.mm.ii. limitatamente all’art. 94.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2135 del 2022, proposto da Generali Agricoltura - Genagricola S.p.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli Avvocati Simonetta Rottin e Nausicaa De Nicolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Fiumicino, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall’Avvocato Elena Conte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Regione Lazio, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Fiumicino;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2025 il Dott. Christian Corbi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con ricorso notificato in data 28.1.2022 e depositato in data 20.2.2022, Generali Agricoltura - Genagricola S.p.A. (di seguito anche “<corsivo>Generali</corsivo>”) ha adito l’intestato Tribunale nei confronti del Comune di Fiumicino e di Regione Lazio al fine di sentir annullare gli atti meglio enucleati in epigrafe.</h:div><h:div>A sostegno del ricorso, il ricorrente allegava i motivi che verranno di seguito esaminati.</h:div><h:div>Si costituiva in giudizio il Comune di Fiumicino (di seguito anche “<corsivo>Comune</corsivo>”), contestando la ricostruzione del ricorrente e insistendo, in via pregiudiziale, nell’inammissibilità della domanda di annullamento del regolamento d’igiene della Città di Fiumicino, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 20 novembre 2012 e ss.mm.ii., seppure limitatamente all’art. 94, in quanto tardivamente impugnato. In particolare, secondo la tesi del Comune, poiché il ricorrente, “<corsivo>avendo avuto sentore della lesività, ai fini del rilascio dell’autorizzazione richiesta sin dalla nota del 8.7.2021</corsivo> (comunicazione <corsivo>ex</corsivo> art.<corsivo> 10</corsivo> bis L. 241/1990)”, esso avrebbe dovuto procedere all’impugnazione del predetto regolamento in tale momento. Nel merito, il Comune insisteva nel rigetto del ricorso.</h:div><h:div>Benchè resa edotta della pendenza del giudizio, Regione Lazio decideva di non costituirsi.</h:div><h:div>All’udienza pubblica del 29.1.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Tanto premesso, il presente giudizio nasce dall’esigenza di accertare la legittimità del descritto provvedimento di diniego, adottato dal Comune di Fiumicino in data 1.12.2021 e all’esito della conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e asincrona, rispetto all’istanza depositata dal ricorrente in data 7.1.2021 e avente a oggetto l’autorizzazione alla realizzazione e utilizzo di un impianto di biogas alimentato a reflui zootecnici aziendali e biomasse vegetali da insediare nell’ambito del compendio agricolo, di proprietà della società, ubicato in località Tre Denari.</h:div><h:div>Nel merito, il ricorso è fondato e, come tale, deve essere accolto.</h:div><h:div>1. Con la prima doglianza, parte ricorrente lamenta che il Comune, dopo aver ricevuto, in sede di conferenza di servizi, le osservazioni di Generali al provvedimento avente valenza di preavviso di diniego <corsivo>ex</corsivo> art. 10 <corsivo>bis</corsivo> L.241/90 e dopo averle trasmesse a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento, avrebbe poi adottato la determinazione finale di diniego, omettendo di confutarle e limitandosi a confermare, in sede decisoria, il predetto preavviso di diniego.</h:div><h:div>Ciò determinerebbe l’illegittimità del provvedimento amministrativo in questa sede gravato, per violazione degli artt. 3, 10 <corsivo>bis</corsivo> e 14 <corsivo>bis</corsivo>, comma 5, L. 241/90.</h:div><h:div>2. Con il secondo motivo di gravame, parte resistente censura la legittimità del provvedimento amministrativo impugnato nella parte in cui la Regione Lazio, in violazione del divieto di aggravamento del procedimento amministrativo di cui all’art. 1, comma 2, L. 241/90, avrebbe richiesto ben due integrazioni documentali, segnatamente del 25.3.2021 e del 27.5.2021, anziché una sola, comunque prontamente riscontrate da Generali. Inoltre, la seconda richiesta di integrazione sarebbe in ogni caso illegittima in quanto, avendo a oggetto documenti già in possesso della PA (P.U.A. - piano di utilizzazione aziendale, emesso dal Comune di Fiumicino), la stessa si porrebbe in violazione dell’art. 14 <corsivo>bis</corsivo>, comma 2, lett. b), L. 241/1990.</h:div><h:div>3. I primi e due motivi di ricorso, in quanto oggettivamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e sono entrambi infondati.</h:div><h:div>Il D. Lgs. 127/2026, nel novellare l’art. 14 <corsivo>bis</corsivo>, comma 5, L. 241/90, ha, tra l’altro, introdotto la distinzione tra dissenso superabile, in quanto basato su valutazioni discrezionali dell’Amministrazione, e dissenso insuperabile, perché ancorato a norme cogenti che escludono qualsivoglia valutazione discrezionale della stessa.</h:div><h:div>Applicando tali principi al caso di specie, ritiene il Collegio che il primo motivo ostativo al rilascio dell’autorizzazione, essendo basato sulla violazione dell’art. 94 del Regolamento d’igiene di cui si è detto – regolamento che in ogni caso la PA non avrebbe potuto disapplicare e che impone un preciso regime di distanze tra i centri abitati e gli impianti per cui è causa –, rende l’attività amministrativa svolta dal Comune “a valle” di tipo squisitamente vincolato. Consegue che l’omesso riscontro delle osservazioni del privato in sede procedimentale, nonché le paventate violazioni anch’esse di carattere procedimentale/formale, danno luogo a vizi non invalidanti, ai sensi dell’art. 21 <corsivo>octies</corsivo>, comma 2, secondo periodo, L. 241/90. E ciò in quanto, a fronte della richiamata attività vincolata della PA, il contenuto del provvedimento impugnato non avrebbe comunque potuto essere di tenore diverso.</h:div><h:div>Del resto, il principio di strumentalità delle forme esclude che qualsivoglia violazione di carattere formare possa incidere sulla legittimità del provvedimento, essedo la forma funzionalizzata alla sostanza della decisione.</h:div><h:div>In argomento, appare utile osservare come la giurisprudenza amministrativa (C.d.S., n. 941/2017) abbia, in primo luogo, chiarito che il dovere di esame delle memorie, prodotte dall’interessato a seguito della comunicazione di avvio del procedimento, non ne comporta la confutazione analitica, purché il provvedimento finale sia corredato, come accaduto nel caso di specie, da una motivazione che renda nella sostanza percepibili le ragioni del mancato adeguamento dell’azione amministrativa a quelle osservazioni. </h:div><h:div>In secondo luogo, il TAR Lazio (sent. n. 3911/2020) ha chiarito che la <corsivo>ratio</corsivo> dell’istituto del c.d. preavviso di rigetto viene meno – con conseguente inidoneità dell’annullamento del provvedimento finale – nei casi in cui il contenuto di tale ultimo atto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, in quanto vincolato. Pertanto, deve essere esclusa l’automatica illegittimità del provvedimento finale, trovando in tal caso applicazione l’art. 21 <corsivo>octies</corsivo> della stessa legge.</h:div><h:div>Del resto, nel caso di specie, l’art. 94 del menzionato regolamento non avrebbe in alcun modo consentito all’Amministrazione di adottare un provvedimento di tenore diverso rispetto a quello che in questa sede ci occupa, cosicchè le paventate violazioni procedimentali risultano, per il principio di strumentalità delle forme, non idonee a inficiarne la legittimità.</h:div><h:div>4. Con il terzo motivo di ricorso, Generali si duole dell’illegittimità del regolamento di igiene, approvato dal Comune di Fiumicino con delibera del Consiglio comunale n. 1 del 30.1.2013 (doc. 7 indice di parte ricorrente), limitatamente all’art. 94. E ciò in quanto tale regolamento prevedrebbe, in violazione della L.R. 16/2011, nonché dell’art. 12 D. Lgs. 387/2003 e del Decreto del MISE del 10.9.2010, l’obbligo del rispetto di distanze minime tra i centri abitati e le aree destinate alla realizzazione di impianti termoelettrici, anche a biomassa o biogas. In altre parole, la normativa primaria sopramenzionata, lungi dall’imporre limiti e distanze di sorta e al fine di favorire la massima diffusione di impianti di produzione di energie rinnovabili (sulla base del principio di rango unionale), si limiterebbe a demandare alle Regioni l’obbligo di individuare aree idonee alla realizzazione dei predetti impianti e quest’ultime a delegare ai Comuni siffatta individuazione. Pertanto la normativa secondaria, in questa sede gravata, sarebbe illegittima, con conseguente illegittimità del pedissequo provvedimento amministrativo, pure in questa sede impugnato.</h:div><h:div>Del resto, la sentenza n. 69/2018 della Corte cost., sulla base dei principi sin qui espressi, ha censurato la legge regionale primaria della Regione Veneto, che aveva introdotto distanze minime tra gli impianti di tal fatta e i centri abitati.</h:div><h:div>4.1. Sotto tale aspetto, deve essere pregiudizialmente respinta l’eccezione, sollevata dal Comune, in ordine all’inammissibilità del motivo di gravame, per non aver il ricorrente tempestivamente impugnato il menzionato regolamento comunale. </h:div><h:div>Secondo la tesi di parte resistente, l’interesse di tal fatta in capo al ricorrente sarebbe sorto a far data dalla comunicazione del 8.7.2021, contente il preavviso di rigetto <corsivo>ex</corsivo> art. 10 <corsivo>bis</corsivo> L. 241/1990 rispetto all’istanza P.A.S.</h:div><h:div>Per meglio esaminare l’eccezione in esame, giova premettere quanto segue.</h:div><h:div>L’art. 117, comma 6, Cost. ha costituzionalizzato la potestà regolamentare di tipo organizzativo in capo agli enti locali, sancendo così il principio della corrispondenza tra poteri amministrativi e potestà regolamentare di tipo organizzativo. Ne deriva che gli enti locali sono chiamati ad adottare regolamenti organizzativi che disciplinino le loro funzioni e assetto organizzativo. </h:div><h:div>L’art. 7 TUEL stabilisce che - anche se la potestà regolamentare comunale è di tipo organizzativo - essa deve essere esercitata nel rispetto dei principi generali fissati dalla legge statale o regionale e comunque dello statuto dell’ente locale. Pertanto, tali regolamenti possono essere sindacati in sede giurisdizionale.</h:div><h:div>Del resto, l’art. 14 DPR 1199/1971 individua il carattere sostanzialmente normativo del regolamento, ma gli riconosce altresì la veste formalmente amministrativa, con la conseguenza per la quale il regime di impugnazione ben può essere individuato nell’ordinario sistema rimediale (caducatorio-annullatorio).</h:div><h:div>A tal fine, diventa fondamentale indagare la natura – “volizione preliminare” o “volizione azione” – del regolamento impugnato <corsivo>in parte qua</corsivo> dal ricorrente in quanto, nel primo caso, la natura generale, astratta e innovativa dello stesso (che gli consente di distinguersi dagli atti amministrativi generali) ne consente l’impugnazione in uno all’atto amministrativo applicativo dello stesso (cfr. C.d.s., n. 21/2024); nel secondo caso, invece, tale regolamento avrebbe dovuto essere impugnato immediatamente, ossia entro il termine decadenziale <corsivo>ex</corsivo> art. 29 c.p.a., a far data dalla sua pubblicazione.</h:div><h:div>Sul punto, soccorre la giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, Sezione II, n. 869420), condivisa dal Collegio, che ha qualificato come regolamento “volizione-preliminare” il regolamento adottato da Banca d’Italia per la disciplina del procedimento sanzionatorio, sancendo che tale regolamento deve essere impugnato in uno all’atto applicativo.</h:div><h:div>D’altra parte, è stata riconosciuta (TAR Lazio, Sezione II, n. 12077/2016) la medesima natura di regolamento “volizione-preliminare” ai regolamenti adottati dai Comuni per l’istituzione e regolamentazione del c.d. canone non ricognitorio, in relazione ai concessionari dei beni comunali.</h:div><h:div>4.2. Nel caso di specie, l’art. 94 del regolamento <corsivo>de quo</corsivo> così recita: “<corsivo>la distanza dalla città e dai centri abitati di manifatture, fabbriche o depositi insalubri che, a norma di legge siano classificati di prima classe, non potrà essere minore di 200 metri. Le distanze minime di rispetto per la costruzione di inceneritori e di centrali termoelettriche (comprese quelle a biomassa e biogas) dovrà essere di almeno 1000 metri lineari da edifici singoli (residenziali) e almeno 2000 metri lineari dai centri abitati o di pubblico servizio (dal limite esterno)</corsivo>”.</h:div><h:div>Pertanto, in applicazione dei principi che precedono, ritiene il Collegio che il regolamento in esame, limitandosi a prevedere distanze valevoli per tutto il territorio comunale e non invece ristrette a specifiche e ben individuate aree, finisce per contenere previsioni generali e astratte, ossia rivolte a soggetti non identificabili al tempo di adozione della norma, dirette a disciplinare le attività afferenti le energie rinnovabili e destinate a durare nel tempo.</h:div><h:div>Con la conseguenza che, alla data di entrata in vigore della fonte normativa secondaria in esame, non si è verificata alcuna lesione immediata e concreta in capo a chi non aveva, al tempo, ancora deciso se costruire impianti di tal fatta, acquistato il relativo terreno, presentato l’istanza P.A.S. e ottenuto il diniego della stessa.</h:div><h:div>Del resto, l’interesse a impugnare il regolamento comunale in esame non può dirsi sussistente: a) né al tempo della presentazione dell’istanza P.A.S., non potendo essere richiesta al privato capacità predittiva in ordine agli esiti dell’azione amministrativa e non potendosi onerare lo stesso di un ricorso al buio  per l’impugnazione del regolamento (e per il quale non avrebbe alcun interesse come meglio si dirà <corsivo>infra</corsivo>), da incardinare in occasione della mera presentazione dell’istanza P.A.S.; b) né al tempo di adozione del preavviso di rigetto, avendo siffatto atto carattere endoprocedimentale e dovendo esso essere sottoposto al contraddittorio successivo con il privato: in altre parole, tale preavviso sarebbe potuto essere sfociare in un ipotetico provvedimento di accoglimento.</h:div><h:div>A quanto sin qui detto, deve poi essere aggiunto come la nozione di interesse ad agire, quale condizione dell’azione (al pari della legittimazione ad agire), consiste nell’utilità che il privato trae dalla pronuncia giurisdizionale (bisogno di tutela) che si compendia ed esaurisce nel pregiudizio che gli viene arrecato dal provvedimento impugnato. </h:div><h:div>Pertanto, tale interesse deve rivestire connotati precisi e, segnatamente, deve essere: a) immediato (si tratta di un interesse diretto e non riflesso o mediato), attuale (sussistere al tempo del ricorso) e concreto (deve essere collegato alla lesione del bene della vita e non ipotetico), personale (fatto valere dal soggetto leso). </h:div><h:div>In particolare, tale interesse non può mai essere ipotetico ed eventuale, ossia collegato alla mera possibilità eventuale di ottenere il riesercizio del potere discrezionale della PA, cosicchè esso si compone in definitiva di due aspetti: a) positivo, deve sussistere un provvedimento amministrativo, con effetti immediati, diretti, attuali, esterni (non atto endoprocedimentale) e lesivi dell’interesse legittimo, sia sotto il profilo materiale (impossibilità di conseguire il bene della vita), sia morale (onore nel caso di interdittiva antimafia, scioglimento del consiglio comunale per antimafia); b) negativo, non si può impugnare un provvedimento se esso non lede effettivamente e concretamente la sfera giuridica del soggetto.</h:div><h:div>Alla luce di quanto precede, ritiene il Collegio che la natura di regolamento “volizione preliminare” del descritto regolamento comunale imponeva al ricorrente, come effettivamente ha fatto, di impugnarlo unitamente al provvedimento applicativo dello stesso, ossia al provvedimento comunale di diniego in questa sede altresì gravato.</h:div><h:div>Pertanto, l’impugnazione del più volte menzionato regolamento, limitatamente all’art. 94, è tempestiva e ammissibile e va indagata nel merito.</h:div><h:div>4.3. Nel merito, il motivo è fondato.</h:div><h:div>Il diritto UE, in cui da ultimo s’inscrive il Regolamento UE 2022/2577, mira a favorire un quadro normativo che intende favorire la massima diffusione delle energie rinnovabili, cosicchè la normativa nazionale che ponga dettami restrittivi rispetto a tale obiettivo deve essere ritenuta ostativa.</h:div><h:div>Nel caso di specie, la portata restrittiva al principio appena descritto non viene in rilievo sulla base della normativa nazionale e regionale (L.R. 16/2011 e art. 12 D. Lgs. 387/2003), bensì a opera della fonte normativa secondaria, <corsivo>sub specie</corsivo> di regolamento comunale.</h:div><h:div>Come infatti chiarito della Corte costituzionale – seppure nell’ambito del giudizio di costituzionalità rispetto alla legge regionale veneta che, come detto, aveva fissato le distanze minime per la collocazione degli impianti per cui è causa rispetto alle residenze civili sparse e concentrate – è fatto divieto al legislatore di introdurre disposizioni primarie, ma ciò vale <corsivo>a fortiori</corsivo> per quelle secondarie, contenenti un divieto arbitrario, generalizzato e indiscriminato di localizzazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili. E ciò in quanto la prescrizione di limiti normativi generali, specialmente in relazione alle distanze minime, viola il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili.</h:div><h:div>Tale principio, secondo l’insegnamento della Consulta, può sì trovare eccezione, ma solo in presenza di esigenze di tutela della salute, di necessità paesaggistico-ambientali o attinenti all’assetto urbanistico del territorio, tuttavia da valutarsi in concreto da parte della PA, all’esito di un procedimento amministrativo che ponderi i diversi interessi coinvolti. In altre parole, una disciplina normativamente prevista con riferimento alle distanze minime, “<corsivo>stabilite in via generale, senza previa istruttoria o valutazione in concreto dei luoghi in sede procedimentale, non assicura il rispetto dei principi</corsivo> [di imparzialità e buon andamento della PA ex art. 97 Cost.]<corsivo>, né offre una tutela adeguata ai diversi interessi coinvolti</corsivo>”.</h:div><h:div>Del resto, la normativa primaria demandava ai Comuni il potere non di fissare le predette distanze, bensì di individuare le aree idonee a localizzare gli impianti di energia rinnovabile, cosicchè il regolamento di igiene, approvato dal Comune di Fiumicino con delibera del Consiglio comunale n. 1 del 30.1.2013 (doc. 7 indice di parte ricorrente), limitatamente all’art. 94, nella parte in cui stabilisce limiti e distanze tra i centri abitati e gli impianti di energia rinnovabili, deve ritenersi illegittimo e, per l’effetto, deve essere annullato.</h:div><h:div>Il corollario del superiore asserto si precisa nell’invalidità, altresì, della nota del Comune di Fiumicino n. prot. 6237 del 1° dicembre 2021, comunicata in pari data, recante “<corsivo>determinazione finale di conclusione negativa della conferenza di servizi decisoria ex art. 14, co. 2, l. 241/90 nel procedimento unico di rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di nuovo impianto di biogas alimentato a reflui zootecnici aziendali e biomasse vegetali (100 kw)</corsivo>”, che di tale regolamento è applicazione concreta.</h:div><h:div>5. Con il quarto motivo di ricorso, Generali evidenzia come il Comune di Fiumicino, in relazione al secondo motivo ostativo al rilascio dell’autorizzazione richiesta – consistente nella ritenuta inutilizzabilità del digestato e dei reflui zootecnici ai fini dell’alimentazione dell’impianto, in quanto il sito potrebbe versare in una situazione di potenziale inquinamento – si sarebbe limitato a formulare mere ipotesi, a esprimere mere preoccupazioni e ad allegare rischi sganciati dall’adeguata istruttoria. Pertanto, il provvedimento impugnato sarebbe viziato da eccesso di potere, per difetto di istruttoria, motivazione, illogicità e travisamento dei datti.</h:div><h:div>Anche tale motivo è fondato.</h:div><h:div>Nel provvedimento impugnato, il secondo motivo ostativo che ne costituisce oggetto, viene così argomentato: “<corsivo>il sito si configura come potenzialmente inquinato e necessitante di indagini aggiuntive per comprendere cause ed origine del superamento dei valori del parametro Piombo, rilevato sia dalle analisi dell’ISS che da quelle condotte dall’Arpa Lazio. Si ritiene inoltre che l’utilizzazione agronomica del digestato che potrebbe contenere Piombo, non possa essere effettuata, in via precauzionale e a tutela della salute pubblica e degli ecosistemi. Si esprime inoltre preoccupazione per l’utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici che la ditta effettua a tutt’oggi negli appezzamenti ad uso agricolo</corsivo>”.</h:div><h:div>Ebbene, l’Amministrazione, in primo luogo, non ha compiutamente accertato, tramite adeguata istruttoria, se il sito su cui andrebbe a insistere l’impianto <corsivo>de quo</corsivo> sia effettivamente inquinato limitandosi, da un lato, a postulare essa stessa l’esigenza di svolgere ulteriori indagini e, dall’altro, a far riferimento ad avverbi “<corsivo>potenzialmente</corsivo>”, a formule come “<corsivo>necessitante indagini aggiuntive</corsivo>”, “<corsivo>in via precauzionale</corsivo>”, “<corsivo>si esprime preoccupazioni</corsivo>”. In altre parole, l’Amministrazione non ha svolto un’adeguata istruttoria in grado di comprovare compiutamente la sussistenza del rischio ambientale, dalla stessa invece solo adombrato.</h:div><h:div>In secondo luogo, quanto al superamento dei valori del parametro del piombo, il Comune non ha versato in atti gli esiti delle relazioni dalla stessa richiamati nel provvedimento impugnato, impedendo per tal via al Collegio di esaminarli compiutamente nel merito. Pertanto, difetta la prova di quanto esposto dalla P.A.</h:div><h:div>In terzo luogo, il ricorrente ha offerto in comunicazione (cfr. doc. 16 indice di parte ricorrente) esiti tecnici da cui si evince che i parametri di piombo relativi al digestato risulterebbero nella norma, ossia al di sotto del limite quantitativo massimo, rendendo quindi di dubbia valenza le perplessità del Comune.</h:div><h:div>In quarto luogo, il Comune, sotto tale aspetto, non ha nemmeno provveduto a riscontrare le osservazioni formulate dal privato ai sensi dell’art. 10 <corsivo>bis</corsivo> L. 241/1990, che invece avrebbero consentito di approfondire adeguatamente il rischio ambientale in parola.</h:div><h:div>Pertanto, sotto tale aspetto, il provvedimento è formalmente illegittimo perché viziato da eccesso di potere (stante la carenza di istruttoria) e deve, pertanto, essere annullato; fermo e impregiudicato il potere dell’Amministrazione di rideterminarsi, anche in senso negativo, ove, all’esito di adeguata istruttoria, essa comprovi la sussistenza del predetto rischio ambientale.</h:div><h:div>6. Con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente si duole dell’irragionevolezza del provvedimento impugnato, ove letto in relazione al diverso provvedimento del 27.10.2021, che invece avrebbe autorizzato la realizzazione di un impianto fotovoltaico nella medesima area oggetto dell’istanza respinta, nonché delle opere edili e strumentali al funzionamento dell’impianto a biogas per cui è causa.</h:div><h:div>Tale motivo risulta infondato, in quanto il provvedimento del 27.10.2021 ha autorizzato la realizzazione di opere edili nel rispetto della relativa disciplina urbanistica e prescindendo dalla diversa valutazione dell’interesse alla salute pubblica e degli altri interessi primari che vengono in rilievo rispetto alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico <corsivo>de quo</corsivo>.</h:div><h:div>7. Con il sesto motivo di ricorso, Generali pretende di censurare, anche se il motivo ostativo non è stato poi trasfuso nella determinazione conclusiva finale della conferenza di servizi, il preavviso di diniego <corsivo>ex</corsivo> art. 10 <corsivo>bis</corsivo> L. 241/90 in ragione dell’omessa acquisizione della P.U.A. (piano di utilizzazione aziendale) da parte del Comune di Fiumicino.</h:div><h:div>Tale motivo è inammissibile perché difetta l’interesse del ricorrente all’esame del merito dello stesso, in quanto tale motivo ostativo, dedotto in sede di preavviso <corsivo>ex</corsivo> art. 10 <corsivo>bis</corsivo> L. 241/90, non risulta poi trasfuso nella determinazione finale impugnata.</h:div><h:div>Sotto aspetto, e per quanto sopradetto, difetta<corsivo> ab origine</corsivo> in capo al ricorrente l’interesse ad agire.</h:div><h:div>8. Alla luce di quanto precede, il Tribunale, in accoglimento del ricorso, annulla il regolamento d’igiene della Città di Fiumicino, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 20 novembre 2012 e ss.mm.ii., limitatamente all’art. 94, nonché annulla la nota del Comune di Fiumicino n. prot. 6237 del 1° dicembre 2021, sia per illegittimità derivata dall’invalidità del regolamento, sia per la carenza di istruttoria di cui si è detto; fermo e impregiudicato il potere dell’Amministrazione di rideterminarsi, anche in senso negativo, ove, all’esito di adeguata istruttoria, essa comprovi la sussistenza del predetto rischio ambientale. </h:div><h:div>9. La complessità della vicenda consente al Collegio di compensare integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda <corsivo>Bis</corsivo>), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione.</h:div><h:div>Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="29/01/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Christian Corbi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>