<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220152720220714132144431" descrizione="" gruppo="20220152720220714132144431" modifica="7/14/2022 8:12:51 PM" stato="2" tipo="24" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Annalisa Di Cocco" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="01527"/><fascicolo anno="2022" n="10104"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.4:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220152720220714132144431.xml</file><wordfile>20220152720220714132144431.docm</wordfile><ricorso NRG="202201527">202201527\202201527.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\517 Roberto Politi\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giuseppe Grauso</firma><data>14/07/2022 20:12:51</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>15/07/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Roberto Politi,	Presidente</h:div><h:div>Angelo Fanizza,	Consigliere</h:div><h:div>Giuseppe Grauso,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div><corsivo>per l’annullamento</corsivo></h:div><h:div>- delle graduatorie di merito e dei vincitori del Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale con il profilo di addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, pubblicate sul sito di Formez PA in data 14 gennaio 2022, con il relativo avviso della presa di servizio da parte dei vincitori e di scelta delle sedi secondo ordine di preferenza;</h:div><h:div>- degli esiti delle prove digitali dei ricorrenti inerenti il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo determinato di 8171 unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all’ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, per come pubblicati sulle rispettive aree personali del portale Step One 2019 in data 1° dicembre 2021;</h:div><h:div>- dei verbali di correzione delle prove;</h:div><h:div>- della delibera n. 16 del 2021 della Commissione RIPAM di nomina della commissione esaminatrice del bando del concorso;</h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi, i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio, il Bando pubblicato in GU n. 62 dell’8 agosto 2021, ove interpretato in senso lesivo per i ricorrenti, ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto;</h:div><h:div>per l’accertamento del diritto dei ricorrenti che hanno lasciato in bianco i quesiti di cui in narrativa, ovvero che hanno individuato la risposta corretta all’assegnazione del punteggio positivo (+0.75) previa eliminazione di eventuale penalità, e per l’effetto per il riconoscimento di un maggior punteggio da assegnare ai ricorrenti in relazione alla prova scritta digitale decentrata;</h:div><h:div>nonché per l’accertamento del diritto degli stessi ad essere collocati in posizione più utile nella graduatoria di merito, con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare ai ricorrenti il punteggio positivo sulle domande di cui in narrativa; </h:div><h:div>Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Baldacchino Danilo il 20/6/2022: </h:div><h:div><corsivo>per l’annullamento,</corsivo></h:div><h:div><corsivo>previa l’adozione di misure cautelari,</corsivo></h:div><h:div>della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all’ufficio per il processo da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia per il Distretto della Corte di Appello di Caltanissetta e di tutti i verbali, gli atti ed i provvedimenti della Commissione esaminatrice nella loro parte in cui omettono di attribuire agli odierni ricorrenti incidentali il punteggio previsto dall’art. 6, lett. B.1) del bando di concorso per il possesso della laurea magistrale (punti 2,00) dagli stessi regolarmente vantata e comprovata in sede concorsuale;</h:div><h:div>per quanto possa occorrere e nei limi dell’interesse degli stessi ricorrenti, del bando del concorso di cui trattasi, ove inteso ed applicato nei termini lesivi delle loro ragioni infra specificati;</h:div><h:div>di ogni altro atto o provvedimento, costituitosi anche per silenzio, presupposto, consequenziale o comunque connesso agli atti sopracalendati di cui i ricorrenti incidentali non abbiano avuto piena ed effettiva conoscenza di legge;</h:div><h:div><corsivo>per l’accertamento e la declaratoria,</corsivo></h:div><h:div>del diritto degli odierni ricorrenti incidentali a conseguire il punteggio previsto dall’art. 6, lett. B.1) del bando di concorso per il possesso della laurea magistrale (punti 2,00);</h:div><h:div><corsivo>per la condanna</corsivo></h:div><h:div>delle Amministrazioni resistenti ad adottare tutti gli atti ed i provvedimenti necessari al riesame della posizione degli odierni ricorrenti incidentali e ad all’attribuzione in loro favore del punteggio previsto dall’art. 6, lett. B.1) del bando di concorso per il possesso della laurea magistrale (punti 2,00).</h:div><h:div>
				</h:div></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1527 del 2022, proposto da </h:div><h:div>Annalisa Di Cocco, Emanuela Filippone, Giuseppe Gigliotti, Valeria Gobbo, Lavinia Guido, Valeria Leo, rappresentati e difesi dall’avvocato Danilo Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>- Ministero della Giustizia;</h:div><h:div>- Presidenza del Consiglio dei Ministri;</h:div><h:div>- Commissione Interministeriale Ripam;</h:div><h:div>- Formez Pa;</h:div><h:div>in persona rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi <corsivo>ex lege </corsivo>dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Antonella Fiordalisi, non costituito in giudizio; </h:div><h:div>Danilo Baldacchino, Simone Chessari, Mariaconcetta Cosentino, Fabio Cricchio, Enza Noemi Cusumano, Ilenia D’Anna, Dino Dal Piva, Daniele Di Martino, Giuseppe Giardina, Stefano Lo Dico, Giuseppe Lombardo, Chiara Montaperto, Giulia Pollara, Federica Maria Grazia Antoniet Prudenti, Valentina Carla Russotto, Ludovica Scibona, Ilenia Tuvè, rappresentati e difesi dall’avvocato Francesco Buscaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Commissione Interministeriale Ripam, di Formez Pa nonché di Danilo Baldacchino, Simone Chessari, Mariaconcetta Cosentino, Fabio Cricchio, Enza Noemi Cusumano, Ilenia D’Anna, Dino Dal Piva, Daniele Di Martino, Giuseppe Giardina, Stefano Lo Dico e di Giuseppe Lombardo e di Chiara Montaperto, Giulia Pollara e di Federica Maria Grazia Antonietta, Prudenti, Valentina Carla Russotto, Ludovica Scibona e di Ilenia Tuvè;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio dei ricorrenti incidentali Danilo Baldacchino, Simone Chessari, Mariaconcetta Cosentino, Fabio, Cricchio, Enza Noemi, Cusumano, Ilenia D’Anna, Dino Dal Piva, Daniele Di Martino, Giuseppe Giardina, Stefano Lo Dico, Giuseppe Lombardo, Chiara Montaperto, Pollara Giulia, Prudenti Federica M. Grazia Antonietta, Valentina Carla Russotto, Ludovica Scibona, Ilenia Tuvè; </h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2022 il dott. Giuseppe Grauso;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>1. La rilevata sussistenza dei presupposti indicati all’art. 60 c.p.a. consente di trattenere la presente controversia – portata all’odierna Camera di Consiglio ai fini della delibazione dell’istanza cautelare dalle parti ricorrenti incidentalmente proposta – ai fini di un’immediata definizione nel merito.</h:div><h:div>Prevede infatti la disposizione da ultimo citata che, “<corsivo>in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata</corsivo>”.</h:div><h:div>Di quanto sopra, è stato reso avviso, come da verbale dell’odierna Camera di Consiglio.</h:div><h:div>2. Preliminarmente, va respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva e la conseguente richiesta di estromissione dal giudizio del Ministero della Giustizia.</h:div><h:div>Sulla base dell’orientamento espresso in più occasioni da questo Tribunale (Tar Lazio, Roma, Sez. III Ter n. 2890/21, cfr. Tar Lazio, Roma, Sez. I, n. 4017/21 nonché Tar Campania, Napoli, sez. V n. 5005/2021), al quale il Collegio ritiene di aderire, risulta, infatti, irrilevante la circostanza che il Ministero abbia delegato alla Formez PA la gestione della procedura concorsuale, atteso che la suddetta circostanza è inidonea a mutare la “<corsivo>legittimazione passiva, che resta in capo al Ministero, il quale non è terzo estraneo alla procedura, ma è il soggetto che si appropria degli effetti del provvedimento finale della procedura concorsuale</corsivo>”.</h:div><h:div>3. Va dichiarata fondata la censura, proposta dai ricorrenti principali, afferente al quesito relativo al piano triennale dei fabbisogni, sul quale la Sezione si è recentemente espressa nella sentenza 23 febbraio 2022, n. 2520.</h:div><h:div>Nell’occasione si è statuita l’illegittimità della formulazione del quesito, “<corsivo>tenuto conto che (…) è stato introdotto un riferimento alle “altre amministrazioni pubbliche statali”, assente nella disposizione di cui all’art. 6, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e tale, quindi, da fuorviare il ricorrente, nel senso di rendere plausibile, quale (ulteriore) risposta esatta, che il piano triennale dei fabbisogni possa essere approvato non soltanto “con decreto del Presidente de Consiglio dei ministri o del ministro delegato”, ma anche “secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti</corsivo>”.</h:div><h:div>Alla luce della rilevata illegittimità del quesito, e fermo restando il divieto del giudice amministrativo di sostituirsi all’Amministrazione, spetterà a quest’ultima provvedere sulla posizione dei predetti ricorrenti, e ciò mediante una serie di possibili correttivi che rientrano nell’alveo delle proprie valutazioni discrezionali (a mero titolo di esempio: annullare il quesito e di rimodulare la soglia di sufficienza, oppure riconoscere il punteggio di 0,75, oltre al recupero della penalità di 0,375, come se anche la risposta data dai ricorrenti fosse stata esatta).</h:div><h:div>4. Non meritevole di favorevole considerazione è la doglianza – sempre posta dai ricorrenti principali – concernente il quesito concernente il “<corsivo>soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia dell’emanazione di un provvedimento</corsivo>”, posto che la risposta ritenuta esatta dall’Amministrazione (<corsivo>L’organo di governo lo individua nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione; in caso di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell’amministrazione</corsivo>) risulta essere quella più corretta e fedele al dato letterale dell’art. 2, comma 9-bis l. 241/90, richiamato dalla domanda.</h:div><h:div>5. Se, per l’effetto, vanno annullati gli atti avversati, nella parte in cui – alla stregua di quanto sopra esposto – è stato ai ricorrenti principali riconosciuto un punteggio sottodimensionato rispetto a quello alla medesima effettivamente spettante – alla valenza conformativa propria della presente pronunzia accede l’obbligo, in capo alla procedente Amministrazione, di provvedere al riesame – nei limiti ed ai sensi di quanto sopra esplicitato – della posizione delle medesime parti ricorrenti, da effettuarsi entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza.</h:div><h:div>6. Con riferimento al ricorso incidentale deve essere preliminarmente rigettata l’eccezione di tardività del ricorso per notifica oltre il termine decadenziale di sessanta giorni, iniziando lo stesso a decorrere dalla notificazione del ricorso principale ai controinteressati, nel caso avvenuta per pubblici proclami in data 20 aprile 2022.</h:div><h:div>7. Quanto sopra premesso, rileva il Collegio che – con riferimento al profilo di doglianza  proposto dai ricorrenti incidentali, relativo alla mancata attribuzione di ulteriori due punti per la laurea vecchio ordinamento/laurea magistrale – secondo l’orientamento di questo Tribunale Amministrativo Regionale, fatto proprio dal Collegio: “<corsivo>Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate.</corsivo>” (Tar Lazio, Sezione III ter, n. 12613/2021);</h:div><h:div>Rilevato che l’Amministrazione ha omesso di attribuire ai predetti ricorrenti gli ulteriori 2 punti per il possesso della laurea magistrale in quanto titolo superiore a quello richiesto per l’accesso, ritiene conseguentemente il Collegio che siffatto punteggio sia stato illegittimamente disconosciuto nei confronti dei suddetti.</h:div><h:div>8. Nei limiti anzidetti, dato atto della fondatezza del ricorso principale e del ricorso incidentale – con riveniente annullamento, nei limiti indicati, degli atti avversati e con accessivo obbligo, in capo alla procedente Amministrazione, di provvedere ad un riesame della posizione delle parti ricorrenti ai fini dell’attribuzione del punteggio alle medesime spettante, rilevato conclusivamente il Collegio, in ragione della connotazione della dedotta vicenda contenziosa, che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, in via principale e incidentale, li accoglie nei limiti di cui in motivazione; e per l’effetto, in tali limiti, annulla gli atti impugnati.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2022 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="13/07/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott.ssa Ingrao Manuela</h:div><h:div>Giuseppe Grauso</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>