<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220136420240125093341103" descrizione="" gruppo="20220136420240125093341103" modifica="29/01/2024 09:39:28" stato="2" tipo="15" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Amazon Italia Services S.r.l." versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="01364"/><fascicolo anno="2024" n="00399"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1:ordinanza.cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>15</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220136420240125093341103.xml</file><wordfile>20220136420240125093341103.docm</wordfile><ricorso NRG="202201364">202201364\202201364.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\664 Antonino Savo Amodio\</rilascio><tipologia>Ordinanza cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>Antonino Savo Amodio</firma><data>29/01/2024 08:37:10</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Francesca Petrucciani</firma><data>28/01/2024 17:03:23</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>29/01/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Antonino Savo Amodio,	Presidente</h:div><h:div>Francesca Petrucciani,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Filippo Maria Tropiano,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell'efficacia,</h:div><h:div>del provvedimento dell’'AGCM relativo al procedimento “A528 - FBA AMAZON”, assunto dalla medesima Autorità nell’adunanza del 30 novembre 2021 e notificato il 9 dicembre 2021; </h:div><h:div>e, ove occorrer possa, della delibera dell’AGCM del 10 aprile 2019 di avvio del procedimento istruttorio;</h:div><h:div>della comunicazione delle risultanze istruttorie, inviata alle parti in data 28 dicembre 2020; dell''integrazione alla comunicazione delle risultanze istruttorie, inviata alle parti in data 1° settembre 2021;</h:div><h:div>del “Differimento del termine infraprocedimentale di chiusura della fase di acquisizione degli elementi probatori e della data di audizione finale” dell’AGCM del 15 settembre 2021;</h:div><h:div>di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso agli atti impugnati e/o negli stessi richiamati;</h:div><h:div>nonché, in subordine</h:div><h:div>per la riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata alle ricorrenti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1364 del 2022, proposto da </h:div><h:div>Amazon Italia Services s.r.l., Amazon Italia Logistica s.r.l., Amazon Europe Core s. à r.l., Amazon Services Europe s. à r.l., Amazon Eu s. à r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Marcello Clarich, Giuliano Fonderico, Cristoforo Osti, Alessandra Prastaro e Caterina Migani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marcello Clarich in Roma, viale Liegi 32; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Star Progetti Tecnologie Applicate s.p.a., Team Work s.r.l., Unicotras s.r.l. Società Benefit, non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;</h:div><h:div>Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2024 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Rilevato che: </h:div><h:div>con istanza depositata il 10 gennaio 2024, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha chiesto la revoca o modifica dell’ordinanza cautelare emessa da questa Sezione in data 10 marzo 2022, con la quale è stata disposta la sospensione delle “misure di cui alla Sezione X della delibera impugnata, riepilogate alla lett. c) del provvedimento, in ragione della particolare pervasività degli obblighi imposti dall’Autorità nonché del rischio di una attuazione diversificata di misure differenti a livello europeo e italiano”;</h:div><h:div>a sostegno di tale istanza l’Autorità ha dedotto che, avendo il Tar disposto la sospensione del processo per la pendenza innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea della questione dell’applicabilità dell’art. 14 della l. n. 689/81 ai procedimenti di competenza dell'Antitrust, rilevante anche nel presente giudizio, sarebbe necessario procedere alla revoca ex art. 58 c.p.a. dell’ordinanza cautelare sopra citata, essendo nelle more sopravvenute nuove circostanze di fatto tali per cui non sussisterebbe più il rischio di contrasto tra procedimenti nazionale ed europeo posto a base della stessa;</h:div><h:div>ciò in quanto, a seguito dell’adozione da parte della Commissione europea, in data 20 dicembre 2022, della decisione di accettazione degli impegni presentati da Amazon nel caso AT.40703 – Amazon – Buy Box, la presunta (i) “particolare pervasività degli obblighi imposti dall’Autorità”, nonché (ii) il “rischio di una attuazione diversificata di misure differenti a livello europeo e italiano” sarebbero venuti meno, giacché gli impegni proposti sarebbero largamente coincidenti con i rimedi imposti dall’Autorità; inoltre, la disposta sospensione del processo costituirebbe una seconda sopravvenienza di fatto alla misura cautelare concessa con l’ordinanza n. 530/2022, che ne comporterebbe una “cristallizzazione” inizialmente non considerata e una durata indefinita, con conseguente divergenza degli obblighi imposti alla ricorrente in ambito comunitario e nazionale, ovvero proprio l’esito che l’ordinanza mirava ad evitare;</h:div><h:div>Ritenuto, preliminarmente, che, benché il presente giudizio sia allo stato sospeso, per effetto dell’ordinanza n. 17065 del 15 novembre 2023, il potere di provvedere in via cautelare e, specularmente, sulla revoca o modifica dell’ordinanza cautelare già emessa, debba ritenersi sussistente in capo al giudicante, tenuto conto di quanto espressamente stabilito dall’art. 669 quater c.p.c., con riferimento al procedimento cautelare nel giudizio civile, e del rinvio generale alle disposizioni del codice di procedura civile contenuto nell’art. 39 c.p.a.;  </h:div><h:div>Ritenuto che l’istanza di modifica o revoca dell’ordinanza cautelare debba essere respinta;</h:div><h:div>Rilevato, al riguardo, che:</h:div><h:div>- la circostanza che in sede comunitaria il procedimento iniziato nei confronti di Amazon si sia concluso con l’accettazione degli impegni presentati, in tesi coincidenti con le prescrizioni del provvedimento impugnato sospese per effetto dell’ordinanza cautelare di questo Tribunale, non costituisce elemento di novità idoneo ad integrare i presupposti per la revoca o modifica della pronuncia interinale emessa;</h:div><h:div>- ed infatti, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 20 aprile 2023, in causa C-815/21 P, sopravvenuta rispetto alla definizione della fase cautelare, ha affermato l’autonomia dei due procedimenti, nazionale e comunitario, rilevando che, poiché il procedimento avviato dalla Commissione non includeva l’Italia, Amazon non avrebbe potuto far valere la tutela prevista dalle disposizioni citate contro i procedimenti paralleli, non essendovi alcun diritto per l’impresa a che il caso fosse integralmente trattato in sede comunitaria; </h:div><h:div>- che il diverso esito dei due procedimenti deve ritenersi, quindi, uno sviluppo del tutto fisiologico dell’assetto che ammette la coesistenza dei poteri della Commissione europea e dell’Autorità italiana in materia, naturalmente con diverso ambito territoriale di esplicazione; </h:div><h:div>- ciò tanto più se si considera che nel presente giudizio la valutazione del <corsivo>fumus boni iuris</corsivo> involge anche la questione procedurale oggetto del rinvio pregiudiziale di cui all’ordinanza n. 12962 del 1° agosto 2023, che ha comportato la necessità di disporre la sospensione del processo;</h:div><h:div>Ritenuto, infine, quanto alla lamentata “cristallizzazione” dell’ordinanza cautelare, che tale pronuncia risulta strutturalmente ancorata, in considerazione della sua strumentalità, alla definizione nel merito del giudizio, dovendo dunque, in coerenza con tale configurazione, spiegare efficacia fino alla conclusione dello stesso;</h:div><h:div>Ritenuto che l’istanza di revoca o modifica debba quindi essere respinta;</h:div><h:div>Ritenuto che le spese della presente fase vadano compensate fra le parti;</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) respinge l’istanza di revoca o modifica dell’ordinanza cautelare.</h:div><h:div>Compensa fra le parti le spese di giudizio.</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="24/01/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Francesca Petrucciani</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>