<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220104120220405082745674" descrizione="" gruppo="20220104120220405082745674" modifica="4/7/2022 1:01:12 PM" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="4" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="01041"/><fascicolo anno="2022" n="04082"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.2Q:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220104120220405082745674.xml</file><wordfile>20220104120220405082745674.docm</wordfile><ricorso NRG="202201041">202201041\202201041.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\665 Donatella Scala\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>donatella scala</firma><data>07/04/2022 12:50:31</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Francesca Santoro Cayro</firma><data>06/04/2022 12:45:02</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>07/04/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Seconda Quater)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Donatella Scala,	Presidente</h:div><h:div>Mario Alberto di Nezza,	Consigliere</h:div><h:div>Francesca Santoro Cayro,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento, </h:div><h:div>previa sospensione dell’efficacia:</h:div><h:div>- della Determinazione Dirigenziale comunicata con pec del 27.12.21, con la quale la Città Metropolitana di Roma Capitale ha aggiudicato definitivamente al costituendo raggruppamento temporaneo tra il Consorzio Stabile CMF (mandataria) e I.F.M. Italiana Facility Management, la procedura aperta (Cig 87718442AA – CUP F89J210047 30003) avente ad oggetto l'affidamento dei “servizi integrati energia e servizi di manutenzione degli impianti tecnologici del patrimonio della Città Metropolitana di Roma Capitale”; </h:div><h:div>- di tutti gli atti citati nella predetta determinazione dirigenziale, ivi compresi: il verbale della seduta dedicata all'esame della documentazione amministrativa e del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale da parte dei concorrenti; i verbali relativi alla valutazione delle offerte tecniche ed all'attribuzione dei relativi punteggi, all'apertura delle offerte economiche ed all'attribuzione dei punteggi anche complessivi; il verbale della seduta pubblica del 17.12.2021; il verbale della commissione giudicatrice del 22 dicembre 2021; la graduatoria finale; la proposta n. 99904754 Registro Unico 4580 del 24/12/2021 prot. n. 0197122 del 24.12.2021;</h:div><h:div>- <corsivo>si opus sit </corsivo>e nei limiti dei motivi di ricorso, del bando di gara, del disciplinare e dei relativi allegati;</h:div><h:div>- degli atti relativi alla verifica dei requisiti di carattere generale e speciale in capo al Consorzio Stabile CMF ed alla I.F.M. Italiana Facility Management;</h:div><h:div>- di ogni ulteriore atto prodromico, connesso o, comunque, consequenziale;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1041 del 2022, proposto da </h:div><h:div>Cnp Energia S.p.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia e Paolo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del Sindaco metropolitano <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna Albanese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Consorzio Stabile Cmf, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Cristiana Carpani, Franco Mastragostino e Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>I.F.M. Italiana Facility Management S.p.A., non costituita in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Città Metropolitana di Roma Capitale e del Consorzio Stabile Cmf;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 marzo 2022 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con ricorso tempestivamente notificato in data 26.01.2022 e ritualmente depositato il 4.02.2022, la società CNP Energia S.p.a., agendo sia in proprio sia nella qualità di mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con la Mieci s.p.a., impugna la determinazione dirigenziale RU. n. 4580 del 24.12.2022, alla stessa comunicata a mezzo pec in data 27.12.2021, con la quale la Città Metropolitana di Roma Capitale ha aggiudicato definitivamente al costituendo raggruppamento temporaneo tra il Consorzio Stabile CMF (mandataria) e I.F.M. Italiana Facility Management S.p.a. la procedura comunitaria aperta indetta con bando pubblicato in data 11.06.2021, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, avente ad oggetto l’affidamento dei “servizi integrati energia e servizi di manutenzione degli impianti tecnologici del patrimonio della Città Metropolitana di Roma Capitale”, di durata pari a 7 anni e importo complessivo di euro 9.357.835,20 (IVA esclusa), chiedendone l’annullamento, unitamente alla declaratoria di nullità/inefficacia del contratto eventualmente <corsivo>medio tempore</corsivo> stipulato nonché al risarcimento in forma specifica e subentro del medesimo contratto.</h:div><h:div>La ricorrente, collocatasi al secondo posto della graduatoria definitiva, con un punteggio complessivo di 76,54 punti (come da verbale del 17.12.2021), lamenta l’illegittimità dell’aggiudicazione disposta a favore del costituendo RTI (al quale era stato attribuito un punteggio di 76,90) sulla scorta di due motivi di censura, così articolati: </h:div><h:div>- “<corsivo>Violazione e falsa applicazione degli artt. 47 ed 83 e ss. del D.Lgs. 50/2016. Violazione e falsa applicazione della lex specialis. Violazione dei principi generali di trasparenza, correttezza, buon andamento, concorrenza e parità di trattamento. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, erroneità e/o carenza dei presupposti, difetto assoluto d’istruttoria</corsivo>”, per carenza, in capo all’aggiudicatario, dei requisiti di qualificazione di carattere speciale richiesti dal disciplinare di gara a pena di esclusione, non potendo il consorzio avvalersi dei requisiti maturati in capo alle consorziate non esecutrici in ragione del divieto del “cumulo alla rinfusa” ex art. 47 del d. lgs. n. 50/2016 (di seguito, Codice dei contratti pubblici), come modificato ad opera del decreto legge n. 32 del 2019, e considerato comunque che i predetti requisiti non sarebbero posseduti dalla mandataria Consorzio Stabile CMF in misura maggioritaria, in violazione dell’art. 83, comma 8, del medesimo Codice; </h:div><h:div>- “<corsivo>Violazione e falsa applicazione degli artt. 94 e ss. del D.Lgs. 50/2016. Violazione e falsa applicazione della lex specialis. Violazione dei principi generali di buon andamento, trasparenza, correttezza, concorrenza, parità di trattamento. Eccesso di potere per difetto assoluto d’istruttoria, erroneità e/o carenza dei presupposti, illogicità manifesta, difetto di motivazione</corsivo>”, in ragione della illegittima ed erronea valutazione, da parte della Commissione, delle offerte tecniche presentate dalla ricorrente nonché dal consorzio aggiudicatario con riferimento ad alcuni dei criteri e sub-criteri previsti dal disciplinare di gara.</h:div><h:div>Formula altresì istanza istruttoria, proposta anche ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm., per l’ostensione degli atti e documenti relativi al subprocedimento di verifica del possesso dei requisiti, di carattere generale e speciale, da parte del Consorzio Stabile CMF e della mandante IFM, nonché di tutte le parti “oscurate” dell’offerta tecnica presentata dall’aggiudicatario costituendo RTI, essendo rimasta senza esito l’istanza di accesso agli atti proposta in data 30.12.2021.</h:div><h:div>2. Si sono costituiti in giudizio la Città Metropolitana di Roma Capitale (cfr. memoria depositata in data 11.02.2022 e correlata produzione documentale) e il controinteressato Consorzio Stabile CMF (con atto del 14.02.2022, integrato da memoria dell’11.03.2022), chiedendo il rigetto del ricorso con riferimento ad entrambi i motivi di gravame dedotti dal ricorrente.</h:div><h:div>3. Con memoria ex art. 73 cod. proc. amm. depositata in data 11.03.2022, nonché successiva memoria di replica del 18.03.2022, la CNP Energia ha confutato le deduzioni prospettate delle controparti, insistendo per l’accoglimento del ricorso, mentre il controinteressato Consorzio Stabile CMF, con memoria di replica del 16.03.2022, ha ribadito l’infondatezza dei motivi di censura proposti dalla ricorrente.</h:div><h:div>4. All’udienza pubblica del 29.03.2022, previa discussione delle parti presenti, la causa è trattenuta in decisione.</h:div><h:div>5. Il ricorso è infondato con riferimento ad entrambi i motivi dedotti.</h:div><h:div>6. Occorre preliminarmente dare atto che, con memoria dell’11.03.2022, l’intimata Amministrazione ha precisato che, all’esito di una seconda istanza di accesso proposta dall’odierna ricorrente in data 25.02.2022, nella quale “<corsivo>le esigenze difensive sono risultate specifiche e circostanziate</corsivo>”, il 3 febbraio 2022 “<corsivo>è stata concessa l’ostensione integrale della relazione tecnica della aggiudicataria</corsivo>” (relazione peraltro versata in atti, in formato integralmente leggibile, dal controinteressato Consorzio Stabile CMF con produzione documentale del 7.03.2022 – cfr. doc. 17), precisando altresì di aver “<corsivo>rappresentato che le verifiche sul possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario sono ancora in corso</corsivo>”.</h:div><h:div>Ne consegue che la domanda introdotta anche ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. è divenuta improcedibile, nè si ravvisano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza istruttoria proposta alle pagg. 12-13 del ricorso introduttivo, peraltro non reiterata nei successivi scritti difensivi prodotti dalla ricorrente (cfr. memoria ex art. 73 cod. proc. amm. dell’11.03.2022 e memoria di replica del 18.03.2022), risultando ad oggi compiutamente soddisfatte le esigenze conoscitive prospettate dalla medesima parte. </h:div><h:div>7. Con il primo motivo l’odierna ricorrente ha censurato l’illegittimità del gravato provvedimento per carenza, in capo all’aggiudicatario costituendo RTI, di due dei requisiti di qualificazione di carattere speciale richiesti dal disciplinare di gara, a pena d’esclusione, “<corsivo>in relazione alla prestazione principale dell’appalto (servizi)</corsivo>”, rappresentati segnatamente dal <corsivo>i)</corsivo> fatturato globale minimo “<corsivo>non inferiore nel triennio (giugno 2018 - maggio 2021) a complessivi € 5.000.000,00 IVA esclusa</corsivo>” (cfr. paragrafo 8.4.1. del disciplinare di gara), nonché dal <corsivo>ii)</corsivo> “<corsivo>avvenuto svolgimento, nell’ultimo triennio (giugno 2018 - maggio 2021), di almeno tre contratti aventi per oggetto servizi analoghi, dell’importo complessivo di almeno 1.800.000,00 euro</corsivo>” (cfr. paragrafo 8.4.2.1 del disciplinare).</h:div><h:div>Segnatamente, il Consorzio Stabile CMF (mandatario del costituendo RTI) ha dichiarato di soddisfare i requisiti di cui trattasi “<corsivo>in proprio ed attraverso i requisiti</corsivo>” in capo a consorziate non esecutrici “<corsivo>sulla base del principio del cd cumulo alla rinfusa</corsivo>”, che tuttavia, a giudizio della ricorrente, non sarebbe più ammissibile sulla scorta del vigente quadro normativo.</h:div><h:div>8. Preliminare allo scrutinio delle censure prospettare dalla ricorrente è la considerazione che l’appalto per cui oggi è causa si configura come “<corsivo>contratto misto di appalto</corsivo>” per la “<corsivo>prestazione di servizi e lavori accessori (...), il cui oggetto principale, in termini economici e funzionali, è costituito dai servizi</corsivo>”, segnatamente “<corsivo>affidamento del servizio energia, dei servizi di manutenzione degli impianti tecnologici e degli interventi di riqualificazione tecnologica che saranno affidati extracanone, da eseguirsi negli immobili (...)  afferenti il Patrimonio di Città Metropolitana di Roma Capitale</corsivo>” (cfr. il par. 4 del disciplinare di gara, versato in atti al doc. 2 allegato al ricorso introduttivo, nonché ancora il bando con cui è stata indetta la gara in questione, versato in atti al doc. 1 allegato all’atto di costituzione dell’intimata Amministrazione, che alla sezione “<corsivo>oggetto</corsivo>” e sotto la voce II.1.3. qualifica l’appalto come “<corsivo>servizi</corsivo>”). </h:div><h:div>Ne consegue che, ai sensi dell’art. 28, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, in forza del quale <corsivo>“I contratti, nei settori ordinari o nei settori speciali, o le concessioni, che hanno in ciascun rispettivo ambito, ad oggetto due o più tipi di prestazioni, sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l’oggetto principale del contratto in questione</corsivo>”, trovano applicazione, alla fattispecie per cui oggi è causa, le disposizioni dettate in materia di affidamento di servizi. </h:div><h:div>9. Tanto opportunamente chiarito, il primo motivo di ricorso (a carattere “escludente”, in quanto teso a contestare la mancata esclusione dalla gara del costituendo RTI tra il Consorzio Stabile CMF, in qualità di mandatario, e la mandante IFM, per mancanza, in capo al primo, dei predetti requisiti speciali di qualificazione) gravita attorno alla <corsivo>queaestio iuris</corsivo> del meccanismo di qualificazione previsto dal legislatore per gli operatori economici che rivestono la forma giuridica di “consorzi stabili” ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice dei contratti pubblici, con precipuo riferimento alle procedure indette per l’affidamento degli appalti di servizi.</h:div><h:div>Al riguardo si rappresenta in termini generali che, in base al disposto dell’art. 47, comma 1, del medesimo Codice, i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui al citato art. 45, comma 2, lettera c) “<corsivo>devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate</corsivo>”. Il comma 2 della medesima disposizione, nella versione attualmente vigente, prevede che i consorzi stabili “<corsivo>eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto</corsivo> (…)”, mentre, ai sensi del successivo comma 2-bis, “<corsivo>La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l’affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati</corsivo> (…)”.</h:div><h:div>Come compiutamente rappresentato in tutti gli scritti difensivi che sono stati depositati agli atti del presente giudizio, l’attuale formulazione del richiamato art. 47 (applicabile alla procedura di evidenza pubblica oggetto dell’odierno gravame in quanto già in vigore alla data di pubblicazione del relativo bando), è frutto delle modifiche introdotte ad opera dell’art. 1, comma 20, lett. l), n. 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e noto anche con la denominazione di “decreto sblocca-cantieri”.</h:div><h:div>Tali modifiche hanno inciso sulla portata della previgente disposizione (a sua volta scaturente dalle modifiche introdotte ad opera del cd “primo correttivo” al Codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs. 19 aprile 2017, n. 56), che, nei suoi commi 1 e 2, così recitava: “<corsivo>1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. 2. I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c) e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l’esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l’esecuzione del contratto</corsivo>”.</h:div><h:div>In altri termini, per effetto del d.l. n. 32/2019, oltre ad essere stato modificato il disposto del comma 2, è stato introdotto un nuovo comma 2-bis, il cui ambito applicativo è specificamente circoscritto alle procedure di “<corsivo>affidamento di servizi e forniture</corsivo>”.</h:div><h:div>Lo scrutinio cui oggi è tenuto questo Collegio deve appuntarsi sulla disposizione da ultimo citata, venendo in contestazione, come sopra già evidenziato, una procedura di appalto misto avente, quale oggetto principale, l’affidamento di un servizio. Peraltro, anche il disciplinare di gara, nel dettagliare le modalità di valutazione dei “<corsivo>requisiti speciali relativi alla prestazione principale (servizi)</corsivo>” nell’ipotesi di partecipazione di consorzi stabili, contiene un esplicito rinvio al citato comma 2-bis (cfr. par. 8.4.1. e 8.4.2.).</h:div><h:div>9.1 Tanto opportunamente premesso, si è dell’avviso che la norma <corsivo>de qua</corsivo> debba essere interpretata nel senso che, per gli affidamenti di servizi (quale quello di cui trattasi), i consorzi stabili ritraggono dalle singole imprese consorziate i requisiti di qualificazione previsti dal bando di gara, ossia segnatamente, per quanto qui specificamente interessa, i requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice, tramite il meccanismo del cd “cumulo alla rinfusa”, che pertanto continua a trovare applicazione.</h:div><h:div>In disparte ogni considerazione in merito alla pur apprezzabile ricostruzione offerta dalle parti resistenti nei propri scritti difensivi, in cui è stata prospettata un’esaustiva ricostruzione dell’evoluzione normativa che ha interessato l’art. 47 del Codice (alla luce dei lavori preparatori che hanno corredato gli interventi succedutisi nel corso del tempo nonché della natura del consorzio stabile, in cui sarebbe comunque indefettibile l’elemento causale – <corsivo>i.e.</corsivo>, causa mutualistica – connotato dall’apporto, da parte delle consorziate, di qualsiasi contributo, in ragione dello stabile rapporto organico che avvince i singoli partecipanti e che trova il proprio radicamento nel patto consortile, senza necessità di ricorso all’avvalimento), sia sufficiente osservare che la conclusione che il Collegio intende far propria è adeguatamente suffragata dalla lettera del citato comma 2-bis.</h:div><h:div>Questo infatti richiede inequivocabilmente, al fine della verifica della sussistenza, in capo ai consorzi stabili, dei requisiti richiesti nel bando di gara, di effettuare una verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti “<corsivo>in capo ai singoli consorziati</corsivo>”, senza peraltro neppure operare un distinguo tra consorziati designati e non designati per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’affidamento. </h:div><h:div>Pertanto, alla luce dei canoni ermeneutici propri di un’interpretazione di tipo letterale, si ritiene che tale disposizione debba essere letta nel senso di prevedere, quale regime di qualificazione dei consorzi stabili operante nelle procedure di affidamento di servizi (e forniture), il “cumulo alla rinfusa”, avendo chiaramente accordato al consorzio la possibilità di avvalersi dei requisiti (di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria) apportati dai singoli consorziati, da sommare ai requisiti maturati in proprio ai fini del raggiungimento delle soglie minime richieste dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> della gara.</h:div><h:div>Peraltro, anche i lavori preparatori relativi al citato d.l. n. 32/2019 propendono per una lettura della disposizione di cui trattasi nei termini sopra citati (con la doverosa precisazione che tale documentazione, seppur non riveste per l’interprete un’efficacia vincolante, offre comunque un valido ausilio ermeneutico nella ricostruzione della <corsivo>ratio legis</corsivo>).</h:div><h:div>In particolare, tanto nella Relazione illustrativa di accompagnamento al citato d.l. 32/2019 quanto nel dossier n. 121 del Servizio Studi del Senato A.S. 1248 del 29 maggio 2019, si legge che la norma di cui al neo-introdotto comma 2-bis “<corsivo>detta disposizioni concernenti i consorzi stabili di servizi e forniture, in continuità con il passato, di fatto colmando, a regime, un vuoto normativo per tali settori</corsivo>”. </h:div><h:div>Già da questi brevi cenni si coglie che l’intento del legislatore, nell’introdurre la suddetta disposizione, lungi dal segnare una rottura rispetto alla disciplina previgente (che ammetteva inequivocabilmente, per i consorzi stabili, l’operatività del meccanismo del cumulo alla rinfusa: cfr. Cons. St., Sez. V, 2.02.2021, n. 964; 11.12.2020, n. 7943; Sez. VI, 13.10.2020, n. 6165; Sez. III, 22.02.2018, n. 1112; Sez. V, 22.01.2015, n. 244; Sez. III, 4.032014, n. 1030), mira essenzialmente a dettare una disciplina espressa, valevole per i settori dei servizi e delle forniture, che si pone in “continuità” con il passato.</h:div><h:div>In tal senso si è espresso anche il precedente (citato dalle controparti) rappresentato da Cons. St., Sez. V, 29.03.2021, n. 2588 (cui ha aderito anche TA.R. Lazio, Sez. I, 19.04.2021, n. 4540), nella misura in cui ha affermato che “<corsivo>Non è poi vero quanto sostiene l’originaria ricorrente, ovvero che ai sensi dell’art. 47 del Codice dei contratti pubblici, come modificato dal c.d. decreto sblocca-cantieri (decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55) si sarebbe innovato il sistema di qualificazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici dei consorzi stabili. Ciò in particolare attraverso l’aggiunta alla citata disposizione del Codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del comma 2-bis (…) La disposizione, letta in combinato con la regola del c.d. cumulo alla rinfusa dei requisiti del consorzio stabile prevista dal medesimo art. 47, comma 1, deve ragionevolmente essere intesa nel senso che essa abbia inteso introdurre un onere di verifica dei requisiti di qualificazione da svolgere presso gli operatori economici partecipanti al consorzio stabile e che a quest’ultimo hanno apportato le loro rispettive capacità tecnico-professionali o economico-finanziarie (…)</corsivo>”.</h:div><h:div>Tale affermazione, seppur resa in relazione ad una censura diversa rispetto a quella sollevata con l’odierno gravame (essendo stato dedotto, in quel frangente, che la singola consorziata fosse priva del requisito di capacità tecnico-professionale richiesto dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> e incontestabilmente posseduto dal consorzio) offre una lettura “ragionevole” del menzionato comma 2-bis (relativamente alla verifica dei requisiti di ordine speciale in capo alle singole consorziate e alla “sopravvivenza” normativa del regime del cumulo alla rinfusa quale regime di qualificazione dei consorzi stabili) che il Collegio ritiene collimante sia con la lettera sia con la <corsivo>ratio</corsivo> della medesima disposizione.</h:div><h:div>Peraltro, non è secondaria la considerazione che tale interpretazione, che conserva l’operatività del meccanismo del cumulo alla rinfusa (quantomeno - lo si ribadisce - con precipuo riferimento alle procedure di affidamento nel settore dei servizi, cui è necessariamente concentrato il presente scrutinio, in ragione dell’oggetto principale dell’appalto per cui oggi è causa), collima con la finalità generale, sottesa all’intervento legislativo da ultimo citato e chiaramente emergente dai relativi lavori preparatori sopra citati, di assicurare, in un’ottica pro-concorrenziale, la massima operatività all’istituto del consorzio stabile.</h:div><h:div>Il puntamento sul comma 2-bis, e sul meccanismo di qualificazione dei consorzi stabili per gli affidamenti di servizi (e forniture) ivi disciplinato, consente al Collegio di precisare che, nel caso di specie, non ha pregio il richiamo (operato dalla ricorrente) alle enunciazioni rese dall’Adunanza Plenaria nella pronuncia n. 5/2021, in cui, alla luce dell’evoluzione normativa che ha interessato l’art. 47, si afferma la sopravvivenza del meccanismo del cumulo alla rinfusa limitatamente al possesso di “<corsivo>attrezzature, mezzi d’opera e organico medio annuo</corsivo>” (di cui al comma 1): si osserva, infatti, che tali asserzioni (in disparte ogni considerazione in ordine alla loro valenza in termini di <corsivo>obiter dictum</corsivo>,<corsivo>
				</corsivo>profilo in merito al quale è ben nota al Collegio l’esistenza di un indirizzo giurisprudenziale orientato in tal senso, anche alla luce della valorizzazione dell’elemento causalistico proprio dell’istituto del consorzio stabile) sono state formulate con specifico riferimento al novellato comma 2, mentre nessuna considerazione è stata espressa in quella sede in relazione successivo comma 2-bis. Peraltro, si osserva che il giudizio che ha dato luogo alla rimessione alla Plenaria aveva ad oggetto una procedura di evidenza pubblica indetta per l’affidamento di lavori (ulteriore profilo che induce a ritenere che la <corsivo>regula iuris</corsivo> ivi enunciata esuli dal <corsivo>thema decidendum</corsivo> oggetto del presente giudizio).</h:div><h:div>10. Tanto chiarito, non coglie nel segno la censura, sollevata dalla ricorrente, secondo cui difetterebbero, in capo all’aggiudicatario Consorzio Stabile CMF, i requisiti speciali richiesti dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> e rappresentati dalla realizzazione, negli ultimi tre esercizi, di un fatturato globale minimo (pari a 5.000.000 euro) e dalla esecuzione, nell’ultimo triennio, di almeno tre contratti aventi ad oggetto servizi analoghi per un importo pari ad almeno 1,8 milioni di euro, in quanto posseduti non già in proprio ma dalle singole consorziate e imputati in capo al consorzio in base al meccanismo (asseritamente non più operante) del cumulo alla rinfusa: sulla scorta di quanto sin qui argomentato, infatti, nella procedura di affidamento per cui oggi è causa è stato correttamente e legittimamente utilizzato il meccanismo di qualificazione di cui trattasi, come peraltro previsto anche dal disciplinare di gara (che per l’appunto, come sopra già evidenziato, contiene un richiamo al comma 2-bis dell’art. 47).</h:div><h:div>Peraltro, come correttamente evidenziato negli scritti difensivi prodotti dalle controparti, il meccanismo di cui trattasi viene in rilievo esclusivamente per valutare la sussistenza del secondo dei citati requisiti, posto che, quanto al primo, il Consorzio comunque possedeva in proprio un fatturato di euro 19.645.747,00 (superiore, pertanto, al fatturato globale minimo di euro 5.000.000 previsto dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>).</h:div><h:div>Il ricorso (del tutto legittimo, per i motivi di cui sopra) al meccanismo di qualificazione del cumulo alla rinfusa consente di ritenere priva di rilievo l’ulteriore doglianza secondo la quale l’unico contratto intestato al Consorzio Stabile (per un importo pari a euro 724.272,05) non avrebbe ad oggetto prestazioni “analoghe” ai servizi da affidare con l’appalto oggi in contestazione: come anche eccepito dall’intimata Amministrazione nella propria memoria di costituzione, infatti, il requisito di cui trattasi è comunque soddisfatto mercé i contratti eseguiti dalla consorziata non esecutrice Rekeep s.p.a. “<corsivo>per un importo computabile superiore a 15 milioni</corsivo>”.</h:div><h:div>11. Infondata è anche l’ulteriore censura, dedotta anch’essa con il primo mezzo, con cui si contesta che la mandataria non possiederebbe tali requisiti in misura maggioritaria, in violazione dell’art. 83, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, posto che, a fronte del fatturato globale e dell’importo dei contratti per servizi analoghi (svolti dell’ultimo triennio) dichiarati e “spesi” dal Consorzio, risulterebbe che la mandante IFM ha dichiarato i medesimi requisiti per un importo maggiore. </h:div><h:div>A tal proposito si rappresenta che la disposizione da ultimo citata prevede che “<corsivo>Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse ed effettuano la verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all’impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite. Per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli</corsivo>
				<corsivo>concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria</corsivo>”.</h:div><h:div>Si precisa che, nel caso di specie, non è in contestazione la quota di esecuzione delle prestazioni assunta da ciascun soggetto partecipante al costituendo RTI che è risultato aggiudicatario dalla gara, quanto piuttosto la misura del possesso dei requisiti speciali di qualificazione richiesti dal disciplinare di gara, dichiarata dai medesimi soggetti nelle rispettive domande di partecipazione.</h:div><h:div>Tanto rappresentato, la norma sopra citata va logicamente interpretata nel senso che il possesso maggioritario, da verificarsi in capo alla mandataria di un RTI, deve essere valutato con riferimento ai requisiti di qualificazione così come previsti e quantificati dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>, ossia ai “<corsivo>livelli minimi di capacità</corsivo>” richiesti come condizioni di partecipazione, operando una comparazione sulla base dei predetti valori minimi e non già sulla scorta dei valori, intesi in termini assoluti, in cui gli elementi assunti a base dei predetti requisiti (quali, nel caso di specie, il fatturato globale e l’importo dei servizi analoghi espletati nell’ultimo triennio) risultano verificati in capo ai singoli partecipanti al raggruppamento temporaneo. </h:div><h:div>In altri termini, l’interpretazione proposta dalla ricorrente finisce per confondere i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, richiesti ai fini della qualificazione alla gara, con gli elementi obiettivi che sono sottesi alla determinazione dei primi: laddove la <corsivo>lex specialis</corsivo>, nel caso di specie, ha richiesto, quali requisiti speciali di qualificazione, un fatturato globale minimo di euro 5.000.000 nonché l’aver eseguito, nell’ultimo triennio, almeno tre contratti aventi ad oggetto servizi analoghi per un importo complessivo di almeno 1.800.000 euro, la verifica in ordine al possesso maggioritario dei predetti requisiti in capo alla mandataria deve ovviamente essere effettuata avuto riguardo ai suddetti valori minimi (di euro 5.000.000 e 1.800.000), che per l’appunto concretano i requisiti di capacità finanziaria e tecnica ritenuti necessari ai fini della partecipazione alla procedura di gara, indipendentemente dall’ammontare totale del fatturato e dei servizi analoghi vantati (e dichiarati) dai singoli partecipanti.</h:div><h:div>Né depone in senso contrario il precedente citato dalla stessa ricorrente (Cons. St., Sez. III, 1.07.2020, n. 4206), in cui si afferma che “<corsivo>scopo della regola citata è quello di assicurare che l’impresa mandataria, per il ruolo che detiene all’interno del raggruppamento e la posizione di responsabilità che riveste nei confronti della stazione appaltante, assuma una funzione di garanzia della corretta esecuzione dell’appalto, quale il legislatore ha ritenuto che possa riposare solo sul suo concorso principale alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione ed alla esecuzione della prestazione richiesta dalla stazione appaltante</corsivo>”: anch’esso, infatti, conferma che la verifica deve essere effettuata avuto riguardo ai “<corsivo>requisiti di partecipazione</corsivo>” previsti dalla disciplina di gara (e dunque ai valori minimi assunti quali requisiti speciali di qualificazione).</h:div><h:div>Del resto, nel caso di specie è lo stesso disciplinare di gara a prevedere chiaramente che “<corsivo>detto requisito (fatturato globale minimo) deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento/consorzio (…) fermo restando che dovrà essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria</corsivo>” (cfr. par. 8.4.1.). Analogamente, il par. 8.4.2.1 chiarisce che “<corsivo>detto requisito (servizi analoghi) deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento/consorzio (…) fermo restando che lo stesso dovrà essere posseduto in misura maggioritaria (con riferimento all’importo contrattuale complessivo di 1.800.000,00) dall’impresa mandataria</corsivo>”. Alla luce della <corsivo>lex specalis</corsivo> di gara, dunque, è sufficiente che la mandataria dimostri il possesso di un fatturato globale nonché l’espletamento di servizi analoghi per un importo pari al 50% più uno di quelli minimi previsti dal bando, come indiscutibilmente avvenuto nella fattispecie in esame (cfr. istanza di partecipazione del Consorzio Stabile CMF e relativi allegati, versata in atti al doc. 3 allegato al ricorso).</h:div><h:div>Peraltro, una diversa interpretazione sarebbe del tutto irragionevole, oltre che alla luce di quanto sopra argomentato, anche perché si porrebbe in contrasto con la logica pro-concorrenziale sottesa all’istituto del raggruppamento temporaneo di imprese, nella misura in cui si arriverebbe all’assurdo di escludere dalla partecipazione un RTI laddove, pur disponendo la mandataria in via maggioritaria del requisito di qualificazione previsto dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>, “per avventura”, e dunque in via del tutto casuale, una delle mandanti possedesse le risorse e/o elementi ad esso sottesi in misura più elevata. </h:div><h:div>12. Venendo ora allo scrutinio del secondo motivo di ricorso, con esso la ricorrente censura le modalità di attribuzione dei punteggi assegnati sia alla propria offerta tecnica, con particolare riferimento al punteggio (pari a 1,59 punti) attribuito sulla scorta del sub-criterio n. 4.3 (e avuto riguardo al tema rappresentato dal sistema di gestione delle penali), sia all’offerta tecnica del controinteressato, con particolare riferimento ai punteggi assegnati in base al criterio n. 3 (sotto il profilo della coerenza dell’offerta con gli obiettivi e i criteri previsti dai Criteri di sostenibilità energetica e ambientale minimi – cd CAM), nonché al sub-criterio 6.2. (teso a misurare l’efficacia delle proposte migliorative offerte con riferimento alla sede di Via G. Ribotta n. 4 in termini di benefici conseguibili, con attribuzione di un punteggio di 3,25 punti, a fronte dei 3,52 assegnati alla ricorrente).</h:div><h:div>La stessa ricorrente precisa che le censure si appuntano sul giudizio formulato dalla commissione di gara su “<corsivo>elementi suscettibili di valutazione discrezionale</corsivo>”, avendo per l’appunto la <corsivo>lex specialis</corsivo> distinto tra gli elementi dell’offerta tecnica oggetto di valutazione discrezionale, con previsione di appositi criteri e sub-criteri di valutazione (segnatamente, criteri da 1 a 7), ed elementi di natura qualitativa “cd automatici”, ossia direttamente misurabili (criteri da 8 a 12), cui è stato assegnato un peso complessivo ponderale di 75 punti su 100 (i restanti 25 essendo assegnati agli elementi di carattere economico).</h:div><h:div>In particolare, il punteggio complessivo conseguito dalla ricorrente con riferimento ai criteri/sottocriteri suscettibili di valutazione discrezionale (per i quali il disciplinare di gara precisava che “<corsivo>per ciascun sottocriterio i</corsivo>
				<corsivo>coefficienti attribuiti ai concorrenti sono pari alla media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, che ogni commissario attribuisce discrezionalmente, in sedute riservate, alle proposte dei concorrenti</corsivo>”) è stato di 42,54, collocandosi al terzo posto della relativa graduatoria parziale, a fronte dei 45,47 punti maturati dal controinteressato, che si è collocato al primo posto della medesima graduatoria (cfr. verbale n. 8 della seduta riservata del 24.11.2021).  </h:div><h:div>13. Tanto rappresentato, si ritiene che nessuna delle censure dedotte dalla ricorrente sia meritevole di positivo apprezzamento.</h:div><h:div>Lo scrutinio del Collegio deve necessariamente trarre l’abbrivio dal consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, da cui non vi è motivo di discostarsi, secondo cui, nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica, la valutazione delle offerte tecniche costituisce espressione di un’ampia discrezionalità tecnica della stazione appaltante, con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla commissione, laddove le stesse non siano inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta (cfr. <corsivo>ex multis</corsivo> Cons. St., sez. V, sez. V, 7 gennaio 2022, n. 48; id., 21 giugno 2021, n. 4754; III, 20 maggio 2021, n. 3908; III, 23 aprile 2021, n. 3297; V, 8 gennaio 2021, n. 282).</h:div><h:div>Nel caso di specie, non sono stati dedotti elementi concreti che consentano di ritenere che il giudizio sulle offerte tecniche formulato dalla commissione di gara sia inficiato da vizi di tale natura, atteso che tutti i criteri e sub-criteri in base ai quali sono stati assegnati i contestati punteggi presupponevano l’analisi comparativa di molteplici elementi e profili, implicando pertanto una valutazione articolata, sintetica e globale, come tale non esclusivamente incentrata su quegli specifici aspetti rispetto ai quali, a giudizio della ricorrente, sarebbe stato assegnato un punteggio erroneo in quanto, a seconda dei casi, insufficiente, eccessivo o sperequato.</h:div><h:div>14. In particolare, quanto al punteggio attribuito all’offerta della ricorrente in base al sub-criterio 4.3, nel ricorso si lamenta che questa sarebbe stata “<corsivo>penalizzata in ragione della – presunta – mancata trattazione della procedura di gestione delle penali</corsivo>”, avendo la Commissione di gara ritenuto che nella medesima “<corsivo>non si fa menzione della gestione delle penali</corsivo>” (cfr. verbale n. 2 della seduta riservata del 16 settembre 2021), laddove invece “<corsivo>la gestione delle penali è stata descritta sia a pag. 33 della relazione tecnica (paragrafi 4.3.1. nonchè 4.3.1.1. recante “gestione dei livelli di servizio prestazionale SLA inadempimento e penali”), sia a pag. 35 della medesima relazione (paragrafo 4.4.2)</corsivo>”, con la conseguenza che, laddove la commissione non fosse incorsa in tale “<corsivo>abbaglio</corsivo>”, avrebbe “<corsivo>riscontrato che, in realtà, la gestione delle penali è stata effettivamente trattata e, conseguentemente, avrebbe dovuto attribuire un coefficiente più alto che sarebbe stato determinante ai fini dell’aggiudicazione della gara in favore del RTI CNP/Mieci</corsivo>” (cfr. pag. 9 del ricorso).</h:div><h:div>Secondo la descrizione contenuta nel disciplinare di gara, questo sotto-criterio (incardinato nel criterio generale denominato “<corsivo>Sistema Informativo per la gestione della Manutenzione</corsivo>”, per il quale era assegnato un punteggio complesso di 12 punti) era dedicato specificamente alla “<corsivo>Funzionalità di controllo (gestione inadempimenti e penali) e di supporto ai servizi erogati (informazioni relative ai servizi tecnici, gestionali e amministrativi forniti) oltre a proposte per valutare il grado di soddisfazione e il livello percepito per i Servizi di Governo</corsivo>”, prevedendosi per esso un punteggio massimo di 3 punti.</h:div><h:div>Tanto precisato, coglie nel segno quanto eccepito sia dall’intimata Amministrazione che dal controinteressato, in merito alla concreta configurazione e portata del sub-criterio di cui trattasi, per come esso è stato congegnato dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>: alla luce del disciplinare, infatti, tale parametro di giudizio imponeva una valutazione globale e articolata, in quanto orientata sull’analisi di una pluralità di profili ed elementi, rispetto ai quali la procedura di gestione delle penali rappresentava soltanto uno dei molteplici aspetti oggetto di esame.</h:div><h:div>Si tratta, pertanto, di un parametro valutativo non incentrato su un unico elemento ma estrinsecato in molteplici profili, come del resto chiaramente desumibile anche dal giudizio complessivamente espresso sul punto dalla commissione (e peraltro riprodotto testualmente nel medesimo ricorso introduttivo), che risulta così formulato “<corsivo>Con riferimento al sottocriterio 4.3 - Funzionalità di controllo (gestione inadempimenti e penali) e di supporto ai servizi erogati (informazioni relative ai servizi tecnici, gestionali e amministrativi forniti) oltre a proposte per valutare il grado di soddisfazione e il livello percepito per i Servizi di Governo – nell’offerta viene descritto il sistema di monitoraggio delle varie attività di gestione del patrimonio tecnologico, con supporto all’Energy manager. E’ possibile la consultazione su device portatile. Per quanto concerne il controllo del servizio sono previsti due moduli: un modulo SLA (Service level agreement) e un modulo di customer statisfaction. Non si fa menzione della gestione delle penali</corsivo>” (cfr. citato verbale n. 2). </h:div><h:div>Si aggiunge che il giudizio (globale, lo si ribadisce) espresso in applicazione di detto sub-criterio non appare irragionevole anche avuto riguardo alla circostanza, evidenziata nelle memorie difensive prodotte tanto dall’intimata Amministrazione quanto dal controinteressato, secondo cui, nonostante il termine “penali” sia effettivamente rinvenibile nella Relazione tecnica presentata dalla ricorrente, una lettura attenta della medesima Relazione rivela che il tema della gestione delle penali (su cui la ricorrente richiama i contenuti del Capitolato speciale, segnatamente par. 9) non è stato ivi trattato, non esaurendosi tale profilo nel mero calcolo automatico delle penali da irrogare, posto che l’ambito tecnico contemplato dal sub-criterio in esame attiene a un profilo di più ampio respiro, essendo congegnato in termini di “<corsivo>funzionalità di controllo (gestione inadempimenti e penali)</corsivo>” (sul punto il Consorzio Stabile, nella memoria depositata in data 11.03.2022, rappresenta che tale profilo è correlato alla “<corsivo>gestione degli adempimenti tecnico amministrativi, potenzialmente suscettibili di generare il rischio sanzionatorio</corsivo>”, mentre nella memoria di replica del 16.03.2022 puntualizza che “<corsivo>Basti avere riguardo alla molteplicità dei contenuti di cui al paragrafo 9 del Capitolato tecnico per apprezzare che il profilo della gestione delle penali doveva essere specificamente trattato in rapporto e correlazione con gli indicatori del controllo del servizio e ciò a prescindere, quindi, dall’automatico computo delle penali stesse, computo, peraltro, già determinato dalla disciplina di gara, mediante la indicazione di specifiche formule</corsivo>”).</h:div><h:div>Si osserva ancora che non ha pregio la deduzione (cfr. pag. 5 e 6 della memoria ex art. 73 cod. proc. amm.) secondo cui l’affermazione contenuta nella memoria difensiva depositata dalla Città Metropolitana (“<corsivo>Corrisponde senz’altro al vero quanto dedotto dal ricorrente (…)</corsivo>”), “<corsivo>sostituendosi alla commissione</corsivo>”, integrerebbe una inammissibile integrazione postuma della motivazione, posto che nella predetta memoria la resistente Amministrazione, lungi dall’ammettere l’esistenza di un errore compiuto dalla commissione di gara e dunque operare una nuova valutazione dell’offerta tecnica della ricorrente, chiarisce semplicemente che il tema “<corsivo>gestione delle penali (…) non è trattato né sviluppato dal ricorrente</corsivo>”, ponendosi dunque in linea con la valutazione formulata sul punto dalla commissione stessa, precisando che, ciononostante, in relazione al medesimo sotto-criterio 4.3 la relativa offerta ha potuto conseguire una valutazione “sufficiente” (in ragione, per l’appunto, della molteplicità degli aspetti da analizzare alla luce del relativo parametro di giudizio). </h:div><h:div>15. Analoghe considerazioni valgono anche con riferimento al giudizio espresso dalla commissione in applicazione del criterio n. 3, denominato “<corsivo>modalità di organizzazione/esecuzione/controllo del servizio</corsivo>”, rispetto al quale la ricorrente si duole che il punteggio attribuito all’offerta tecnica dell’aggiudicatario (pari a 7,13 punti) sarebbe sproporzionato per eccesso in ragione del “<corsivo>mero richiamo ai cd. CAM</corsivo>” ivi contenuto, considerato che la medesima offerta non avrebbe <corsivo>trattato “la coerenza con gli obiettivi ed i criteri di sostenibilità energetica ed ambientale</corsivo>” come invece richiesto dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> (cfr. il verbale n. 3 relativo alla seduta riservata del 22 settembre 2021). </h:div><h:div>Si osserva che anche tale criterio si presenta piuttosto complesso e articolato, alla luce di quanto esplicitato sul punto dal disciplinare di gara, il quale chiariva al riguardo che “<corsivo>verrà valutata come migliore soluzione quella che si riferisce ad una concezione organizzativa e ad una struttura tecnico-organizzativa espressa in logici diagrammi di flusso e organigrammi; che consenta l’utilizzo di procedure per la gestione singola e complessiva dei subaffidamenti/subappalti; che proponga metodi innovativi ed efficaci per aumentare le condizioni di sicurezza nell’utilizzo degli immobili; si avrà riguardo per la proposta di modalità di erogazione dei servizi di gestione e manutenzione con riferimento anche a condizioni migliorative o più favorevoli in termini funzionali, qualitativi, di accrescimento dei livelli di servizio, riduzione dei tempi di risposta o di intervento, ecc</corsivo>.”, precisando poi gli aspetti che l’operatore era tenuto a dettagliare, descritti in apposito elenco suddiviso in 6 punti, di cui l’ultimo attiene precipuamente alla “<corsivo>Coerenza della proposta presentata con obiettivi e criteri previsti dai Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale minimi adottati (CAM per i servizi energetici per gli edifici) in riferimento</corsivo>
				<corsivo>al D.M. del 07/03/2012 emanato dal Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare</corsivo>”.</h:div><h:div>Pertanto, il criterio in esame non è appiattito esclusivamente sullo specifico profilo della coerenza con gli obiettivi e criteri previsti dai CAM, rappresentando questo soltanto uno dei molteplici aspetti da valutare ai fini dell’attribuzione del punteggio complessivo (contemplato in un massimo di 10 punti), come peraltro chiaramente evidenziato anche dalla valutazione formulata della commissione in occasione della seduta del 22 settembre 2021 (cfr. verbale n. 3), in cui si legge che “<corsivo>è presente nell’offerta in esame una illustrazione del modello di gestione con descrizione delle procedure in relazione alle diverse scelte operative. Per quanto riguarda la gestione dei subappaltatori è previsto un criterio LSPS (livello di servizio presunto del subappaltatore) ed è previsto altresì un sistema di monitoraggio mediante “Key performance Invention”. Sono descritte le misure per la mitigazione dei rischi e dei disagi. E’previsto altresì l’elenco dei mezzi e delle attrezzature suddiviso per squadre ed un sistema di “magazzini volanti”. Per quanto riguarda il rispetto dei CAM, si riscontra un mero richiamo agli stessi senza ulteriori approfondimenti. Adozione del Building Condition Assestment per analisi dei rischi (analisi degli scenari di guasto) e modellazione BIM</corsivo>”.</h:div><h:div>Il giudizio espresso dalla commissione ed estrinsecato nel relativo verbale, che ha portato all’attribuzione di un punteggio globale attestato a livello di “ottimo”, si ritiene esente da vizi o manifeste illogicità, essendo stati richiamati i molteplici aspetti, trattati nella proposta progettuale dell’aggiudicatario, oggetto del parametro valutativo di cui al criterio n. 3.</h:div><h:div>Ne consegue che non ha pregio la censura, dedotta in sede di ricorso, secondo cui la valutazione formulata con riferimento al medesimo criterio avrebbe dovuto addirittura attestarsi a livello di “insufficiente”, tenuto conto che il disciplinare di gara precisa, sul punto: “<corsivo>È da intendersi INSUFFICIENTE, in relazione al singolo elemento di valutazione, una offerta che risulti incompleta, cioè evidenzi uno scarso riscontro di quanto prescritto e caratterizzata da proposte poco strutturate e poco sviluppate</corsivo>”; nel caso di specie, dalla lettura della motivazione formulata dalla commissione (documentata nel richiamato verbale di gara) non emergono profili di incompletezza o scarsa esaustività delle soluzioni progettuali esaminate, secondo i parametri individuati dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>.</h:div><h:div>Peraltro, si ritiene colga nel segno quanto osservato dal controinteressato nella propria memoria difensiva dell’11.03.2022, in cui si dà atto che la commissione giudicatrice si sarebbe limitata a rilevare soltanto l’assenza di “<corsivo>approfondimenti</corsivo>”, stante il “<corsivo>mero richiamo</corsivo>” ai CAM contenuto nella relativa proposta progettuale, senza che tale valutazione si traduca automaticamente in un giudizio di mancata coerenza degli interventi prospettati con la relativa disciplina ministeriale (atteso che tale proposta comunque evidenziava la coerenza con i medesimi criteri, come rappresentato nella memoria del 16.03.2022, che contiene un preciso richiamo ai passaggi della medesima proposta in cui era esplicitamente affrontato il tema della adozione delle misure previste dall’allegato 1 al D.M. 7 marzo 2012).</h:div><h:div>Quanto appena osservato rende evidente anche l’infondatezza dell’assunto, meglio ribadito dalla ricorrente nella memoria dell’11.03.2022, teso a sostenere che il giudizio formulato dalla commissione non poteva attestarsi comunque a livello di “ottimo” né financo di “buono”, alla luce delle relative definizioni contenute nella griglia esplicativa fornita dal disciplinare di gara, asserendo che un siffatto giudizio non avrebbe potuto attribuirsi ad “<corsivo>un’offerta che non tratta un elemento essenziale, in quanto finalizzato al raggiungimento di obiettivi perseguiti dal legislatore e dalla stessa stazione appaltante</corsivo>”: si ribadisce, al riguardo, che la motivazione addotta dalla commissione non si appalesa illogica o irragionevole, non emergendo profili che inducano a ritenere l’offerta del controinteressato come carente di elementi essenziali o divergente rispetto agli specifici obiettivi perseguiti.</h:div><h:div>16. Da ultimo, il secondo motivo di ricorso intende censurare anche il punteggio attribuito all’offerta tecnica dell’aggiudicataria in relazione al sub-criterio n. 6.2, in quanto sproporzionato (per eccesso) rispetto a quello (di poco superiore) assegnato all’offerta del ricorrente.</h:div><h:div>In via preliminare, il Collegio ritiene non fondata l’eccezione di inammissibilità di tale doglianza, dedotta dal controinteressato nella propria memoria dell’11.03.2022 e motivata in ragione della asserita carenza di interesse a proporla, avendo la ricorrente comunque maturato, con riferimento a tale specifico criterio, un punteggio più alto di quello conseguito dall’aggiudicataria.</h:div><h:div>Sul punto si osserva che l’eventuale accoglimento di tale censura comunque implicherebbe una rinnovazione del giudizio, che potrebbe portare ad una differente modulazione del punteggio complessivo assegnato alle due offerte tecniche e alla conseguente, astratta, possibilità di superamento del controinteressato da parte della ricorrente (che si è collocata al secondo posto della graduatoria definitiva di gara, con uno scarto rispetto alla prima classificata di soli 0,36 punti).</h:div><h:div>La censura, tuttavia, è infondata nel merito.</h:div><h:div>Al riguardo si osserva che anche il sotto-criterio di cui trattasi, al pari dei precedenti, è piuttosto articolato.</h:div><h:div>Si osserva infatti che il medesimo (al quale la <corsivo>lex specialis</corsivo> ha attribuito il punteggio massimo di 5 punti) costituisce estrinsecazione del criterio n. 6, denominato “<corsivo>Proposte migliorative offerte relativamente alla sede di Via G. Ribotta 41</corsivo>” e così descritto: “<corsivo>verrà valutata la proposta con maggiori benefici per l’Amministrazione, con particolare riferimento all’efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti, anche mediante interventi ad elevato contenuto tecnologico offerti a costo zero da parte dell’Offerente per la sede di via Ribotta; L’operatore economico dovrà definire, per ciascun intervento proposto, i benefici conseguibili in termini di miglioramento dell’efficienza energetica, della funzionalità e della durabilità degli impianti</corsivo>”.</h:div><h:div>In particolare, il sotto-criterio 6.2. era funzionale a valutare la “<corsivo>Efficacia delle proposte di cui al presente criterio 6 in termini di benefici conseguibili e che il Proponente si impegna a raggiungere a fronte della loro esecuzione</corsivo>”.</h:div><h:div>La ricorrente lamenta che, pur avendo prefigurato, con la propria proposta, un beneficio per l’Amministrazione in termini di risparmio energetico (Tep) e di riduzione delle emissioni (Co2) in misura addirittura doppia rispetto alla proposta del controinteressato, i coefficienti attribuiti dalla commissione alle due proposte (che comportano uno scarto di soli 0,27 punti) non rispecchiano tale proporzionalità, in ciò sostanziandosi la asserita manifesta irragionevolezza del punteggio attribuito, che non rispecchierebbe “<corsivo>il contenuto oggettivo e misurabile delle due offerte</corsivo>”.</h:div><h:div>L’argomentazione della ricorrente non è condivisibile nella misura in cui il sotto-criterio di cui trattasi implica una valutazione composita dei benefici conseguibili dall’Amministrazione, non incentrata sul solo aspetto del risparmio energetico (suscettibile di obiettiva misurazione), ma basata anche sugli ulteriori profili (non misurabili in modo automatico) della “funzionalità” e della “durabilità” degli impianti.</h:div><h:div>Sul punto si condivide quanto osservato dalle controparti nei propri scritti difensivi, in cui è stato evidenziato che il criterio in esame non verte su un elemento di valutazione “automatico”, ossia avente natura qualitativa ma non suscettibile di valutazione discrezionale, per il quale il punteggio è attribuito sulla base di un mero calcolo matematico indicato dai documenti di gara (come invece si verifica nel caso dei criteri da 8 a 12 del disciplinare), ma si tratta pur sempre di un parametro valutativo che poggia su elementi suscettibili di valutazione tecnico-discrezionale, come peraltro chiaramente esplicitato dal riferimento alla “<corsivo>efficacia</corsivo>”, da intendersi quale attitudine della proposta progettuale nel suo complesso a conseguire il risultato dichiarato in termini di risparmio energetico.</h:div><h:div>Ne consegue che il punteggio da assegnare alle due offerte tecniche in applicazione di tale criterio di giudizio non deve riflettere necessariamente, in misura “proporzionale” e dunque con rigore matematico, il differente livello di risparmio energetico calcolato sulla scorta delle diverse soluzioni progettuali in esse contemplate.</h:div><h:div>17. Conclusivamente, il ricorso è infondato e va, per l’effetto rigettato.</h:div><h:div>18. La novità delle questioni dedotte giustifica la compensazione delle spese di lite.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’improcedibilità della domanda introdotta anche ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm.  e per il resto lo rigetta.</h:div><h:div>Compensa le spese.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="29/03/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott. Antonino Onorato</h:div><h:div>Francesca Santoro Cayro</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>