<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20220096320230604174514252" id="20220096320230604174514252" modello="3" modifica="6/5/2023 1:38:33 PM" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="00963"/><fascicolo anno="2023" n="10214"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1T:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220096320230604174514252.xml</file><wordfile>20220096320230604174514252.docm</wordfile><ricorso NRG="202200963">202200963\202200963.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\605 Francesco Arzillo\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Raffaello Scarpato</firma><data>05/06/2023 13:38:33</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>14/06/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima Ter)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Francesco Arzillo,	Presidente</h:div><h:div>Daniele Dongiovanni,	Consigliere</h:div><h:div>Raffaello Scarpato,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del provvedimento Prot. -OMISSIS- notificato dalla Prefettura di Roma a mezzo PEC in data 22.11.2021, di rigetto della istanza di regolarizzazione ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. 34/2020</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 963 del 2022, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Barbariol, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso ed i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2023 il dott. Raffaello Scarpato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>La ricorrente impugna il provvedimento di rigetto dell’istanza di regolarizzazione proposta in proprio favore da -OMISSIS- in data 11.6.2020 e finalizzata alla conclusione di un contratto di collaborazione domestica a tempo indeterminato.</h:div><h:div>Espone la ricorrente che le parti del futuro contratto avevano deciso di differirne la stipula rispetto alla data di inoltro dell’istanza, a causa della mancanza del codice fiscale in capo alla straniera, irregolarmente soggiornante al momento della domanda. Il possesso di detto codice, infatti, era indispensabile per la compilazione della comunicazione obbligatoria di assunzione da indirizzare all’INPS ed all’ INAIL.</h:div><h:div>Precisa la ricorrente che tale problematica era nota anche al Ministero, che con circolare del 24 luglio 2020 aveva informato le Prefetture della necessità di assegnare dei codici fiscali numerici, in luogo del codice fiscale, al fine di agevolare la conclusione delle procedure di assunzione.</h:div><h:div>Tanto premesso, la ricorrente deduce che in data 30.7.2020 il datore di lavoro proponente (-OMISSIS-) era deceduto e ciò aveva impedito la conclusione del contratto di lavoro, avendo ella ricevuto il codice fiscale solo il successivo 1.10.2020 ed avendo pertanto concluso con -OMISSIS- e sua erede interessata alla prosecuzione dell’istanza amministrativa proposta dal <corsivo>de cuius</corsivo> - un rapporto di lavoro come collaboratrice familiare, regolarmente denunciato all’INPS ed all’ INAIL.</h:div><h:div>Tale subentro era stato comunicato all’Amministrazione in risposta alla comunicazione ex art. 10 bis. della L. n. 24/1990, ma la Prefettura aveva emanato il provvedimento di rigetto in questa sede impugnato, motivato sulla base delle seguenti ragioni:</h:div><h:div>1) la mancata instaurazione del contratto di lavoro proposto nella domanda di emersione prima del decesso del datore di lavoro, che aveva determinato la carenza del requisito previsto dal comma 4 dell’art.103 del D.L. cit., non potendosi dare rilievo ad una mera promessa di assunzione;</h:div><h:div>2) il parere negativo espresso dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma in riferimento alla mancata dimostrazione del requisito reddituale ai sensi dell’art. 9 comma 2 del Decreto Ministero Interno del 27/05/2020;</h:div><h:div>3) l’impossibilità di subentro dell’erede, non previsto nel caso del lavoro domestico e che, comunque, presupponeva che il rapporto di lavoro dichiarato nella domanda di emersione si fosse effettivamente costituito.</h:div><h:div>Avverso il provvedimento impugnato la ricorrente deduce censure di violazione di legge (art. 103, commi 1, 4 e 15 del d.l. 34/2020 - art. 9, comma 5 del d.m. 27.5.2020) ed eccesso di potere.</h:div><h:div>In sostanza, la ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto affermato dalla Prefettura, la stipulazione del contratto di lavoro ed il suo inizio non sono requisiti necessari dell’istanza di regolarizzazione, che deve solo contenere la dichiarazione di voler concludere un contratto di lavoro, senza che la normativa di settore indichi un termine per la conclusione dello stesso, di solito coincidente con il momento della convocazione delle parti presso lo Sportello unico.</h:div><h:div>Sotto altro profilo, la ricorrente deduce che nel caso di specie si era verificata una causa di forza maggiore, consistita nel peggioramento delle condizioni di salute e nel successivo decesso di -OMISSIS- in data 30.7.2020, a distanza di un mese e mezzo dall’invio della domanda di regolarizzazione. Ciò posto, la ricorrente evidenzia come in relazione a tale evenienza la Circolare del Ministero dell’Interno datata 17.11.2020 chiarisca che “<corsivo>nel caso in cui il rapporto di lavoro non sia instaurato, nelle more della convocazione presso lo Sportello Unico, e all’atto della convocazione la costituzione del rapporto non risulti possibile è necessario, anche in questa fattispecie, che lo Sportello svolga una valutazione caso per caso circa l’opportunità di concedere allo straniero il permesso di soggiorno per attesa occupazione</corsivo>”, valutazione nel caso di specie non effettuata dall’Amministrazione.</h:div><h:div>Peraltro, la ricorrente evidenzia come la circolare del Ministero dell’interno del 24.07.2020 avesse previsto, solamente sei giorni prima del decesso del datore di lavoro, l’indispensabilità del codice fiscale del lavoratore ai fini della stipulazione del contratto di lavoro, introducendo un rimedio all’ipotesi in cui il lavoratore ne fosse sprovvisto, codice fiscale che nel caso di specie era stato assegnato alla lavoratrice mesi dopo la morte del proponente datore di lavoro, precludendo la possibilità di concludere un contratto in data precedente. </h:div><h:div>Quanto alla rilevata insussistenza del requisito reddituale in capo al datore di lavoro istante, parte ricorrente allega certificazione medica atta a dimostrare l’applicabilità l’art. 9, comma 5 del Ministero dell’Interno del 27.05.2020, che esonera dal suddetto requisito il datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l'autosufficienza, il quale effettua la dichiarazione di emersione per un unico lavoratore addetto alla sua assistenza.</h:div><h:div>Infine, quanto alla possibilità di subentro di altro datore di lavoro nella procedura di emersone, la ricorrente evidenzia come la normativa di settore la ammetta anche nell’ipotesi oggetto di controversia, nella quale la lavoratrice non aveva avuto la possibilità di stipulare il contratto per causa di forza maggiore. </h:div><h:div>Si è costituita la Prefettura di Roma, chiedendo la reiezione del gravame ed insistendo sulla inapplicabilità del comma 4 dell’art.103 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 in caso di mera promessa di assunzione, non seguita dalla stipula del contratto.</h:div><h:div>Sul punto, la Prefettura ha precisato che “<corsivo>Come espressamente indicato nella circolare del 17.11.2020, nel caso in cui il rapporto di lavoro non si sia instaurato, nelle more della convocazione presso lo Sportello e, non risulti possibile la sua costituzione, l’opportunità di rilasciare il permesso di soggiorno per attesa occupazione non è prevista in via ordinaria in caso di decesso del datore, ma è subordinata ad una attenta valutazione rimessa caso per caso all’Amministrazione competente, la quale non può ovviamente non tener conto del dato normativo, che discorre espressamente di cessazione di rapporto di lavoro la quale, ovviamente, presuppone l’instaurazione del medesimo. La promessa di assunzione, mai seguita dalla stipula del contratto da parte del datore di lavoro deceduto, né perfezionabile con la stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, non può essere equiparata in alcun modo alla cessazione del rapporto di lavoro, giacché la cessazione o l’interruzione del rapporto di lavoro presuppongono ex se che il rapporto di lavoro si sia effettivamente instaurato e che non sia stato semplicemente promesso</corsivo>”.</h:div><h:div>Quanto alla questione del subentro della figlia dell’originario richiedente, la Prefettura evidenzia come la circolare sopra indicata chiarisca l’impossibilità di subentrare <corsivo>tout court</corsivo> nell’istanza di emersione, imponendo in capo al subentrante l’invio di una nuova domanda di emersione in favore della medesima lavoratrice e senza possibilità di integrare il reddito del subentrante con quello del coniuge.</h:div><h:div>Con ordinanza -OMISSIS- l’istanza di concessione delle misure cautelari formulata dalla ricorrente è stata respinta.</h:div><h:div>L’ordinanza è stata riformata in grado d’appello, con ordinanza del Consiglio di Stato nr. -OMISSIS-.</h:div><h:div>All’udienza del 14.03.2023 il ricorso è stato introitato per la decisione.</h:div><h:div>Il ricorso è fondato e va accolto.</h:div><h:div>Assume valore assorbente di ogni altra censura la condizione di oggettiva impossibilità di concludere un contratto di lavoro subito dopo l’inoltro dell’istanza e prima del decesso del datore di lavoro, espressamente dedotta dalla ricorrente e non contestata dall’Amministrazione.</h:div><h:div>Sul punto, parte ricorrente ha precisato di essersi trovata nella oggettiva impossibilità di procedere alla stipula del contratto di lavoro per mancanza del codice fiscale, derivante dalla propria condizione di irregolarità al momento della domanda.</h:div><h:div>Il possesso di detto codice, indispensabile per la compilazione della comunicazione obbligatoria di assunzione da indirizzare all’INPS ed all’ INAIL, è stato ritenuto superabile dal Ministero dell’Interno mediante l’assegnazione di un codice numerico con circolare del 24 luglio 2020, pochi giorni prima del decesso del datore di lavoro, il quale peraltro versava in precarie condizioni di salute.</h:div><h:div>Per tali ragioni, emerge dagli atti come la ricorrente non abbia potuto concludere il contratto prima del decesso del datore di lavoro, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di svolgere una specifica valutazione  sull’opportunità di concedere alla straniera un permesso di soggiorno per attesa occupazione, come previsto dalla Circolare del 17.11.2021 sotto il paragrafo “<corsivo>Interruzione o mancata instaurazione del rapporto di lavoro nelle more della procedura o all’atto della convocazione presso lo Sportello Unico</corsivo>”, il che avrebbe consentito anche di valutare le ulteriori questioni attinenti alla possibilità di subentro della figlia dell’originario richiedente e quelle reddituali.</h:div><h:div>Tanto determina l’annullamento del provvedimento impugnato, imponendo all’Amministrazione un complessivo riesame della vicenda controversa.</h:div><h:div>Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ed annulla il provvedimento impugnato.</h:div><h:div>Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente e le liquida nella misura di € 1.500,00 oltre accessori di legge;</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e gli altri soggetti nominativamente indicati nel presente provvedimento;</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="14/03/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Tonia Elisa Panetta</h:div><h:div>Raffaello Scarpato</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>