<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20220028120220503191617500" id="20220028120220503191617500" modello="3" modifica="5/9/2022 9:42:38 AM" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="2" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="00281"/><fascicolo anno="2022" n="05797"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220028120220503191617500.xml</file><wordfile>20220028120220503191617500.docm</wordfile><ricorso NRG="202200281">202200281\202200281.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\664 Antonino Savo Amodio\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Antonino Savo Amodio</firma><data>07/05/2022 12:31:19</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Francesca Petrucciani</firma><data>06/05/2022 12:45:42</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>10/05/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Antonino Savo Amodio,	Presidente</h:div><h:div>Francesca Petrucciani,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Filippo Maria Tropiano,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'accertamento</h:div><h:div>dell’illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione in merito all’istanza presentata dal ricorrente in data 8 febbraio 2021 volta ad ottenere il rilascio di una esplicita garanzia di non estradizione negli U.S.A. ai sensi degli artt. 697 e 698 c.p.p., </h:div><h:div>e per l'accertamento dell'obbligo e la conseguente condanna del Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore in carica, a concludere il procedimento sulla predetta istanza con un provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni, con contestuale nomina di Commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inottemperanza.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 281 del 2022, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Paone e Carlo Fiorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2022 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con il ricorso in epigrafe  il -OMISSIS- ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione sull’istanza dallo stesso presentata in data 8 febbraio 2021 per ottenere il rilascio di una garanzia di non estradizione negli U.S.A., ai sensi degli artt. 697 e 698 c.p.p.</h:div><h:div>Il ricorrente, cittadino francese, ha dedotto di avere presentato istanza al Ministero della Giustizia volta ad ottenere una dichiarazione di esplicita garanzia di non estradizione negli U.S.A., ai sensi degli artt. 697 e 698 c.p.p., nell’eventualità in cui questa fosse stata richiesta dalle competenti autorità statunitensi; tale richiesta era stata presentata in considerazione del fatto che il ricorrente era sottoposto, da oltre quarant’anni, ad un procedimento penale instaurato nel 1977 dallo Stato della California per il delitto di atti sessuali con una minorenne, nonostante la sussistenza di un accordo (pleabargain) per effetto del quale egli aveva scontato integralmente la pena inflittagli presso l’istituto penitenziario californiano di Chino.</h:div><h:div>Nonostante l’integrale espiazione della pena, nel 2005 le autorità statunitensi avevano richiesto all'Interpol l'emissione di una RedNotice (c.d. avviso rosso) registrato con il n. 2005/47995, in ragione della quale l’arresto del signor -OMISSIS- sarebbe stato giustificabile e legittimo anche in un Paese “terzo” rispetto al provvedimento di estradizione.</h:div><h:div>La garanzia di non estradizione, già accordata al ricorrente in Francia, Polonia e Svizzera, non era però automaticamente riconosciuta negli altri Stati dell'Unione Europea, anche in considerazione del fatto che le autorità statunitensi si erano sempre rifiutate di considerare concluso il procedimento penale.</h:div><h:div>Pertanto, considerato che in caso di ingresso nel territorio di uno Stato europeo il ricorrente correva il rischio di essere immediatamente soggetto a una misura di arresto provvisorio sulla scorta della RedNotice dell’Interpol, in data 8 febbraio 2021 aveva chiesto al Ministero della Giustizia una formale garanzia di non estradizione.</h:div><h:div>Il Ministero, però, non aveva avviato né tantomeno concluso il procedimento.</h:div><h:div>La domanda era stata preventivamente presentata in quanto la tutela richiesta, ove differita al momento dell’ingresso del ricorrente nello stato, avrebbe potuto essere tardiva rispetto ad un arresto e/o ad una potenziale misura cautelare personale che avrebbe privato il ricorrente della propria libertà personale; egli, infatti, non avrebbe potuto ottenere un provvedimento di non estradizione senza correre concretamente il rischio di essere sottoposto a misure restrittive della sua libertà personale.</h:div><h:div>Ciò comportava la lesione del diritto del ricorrente alla libera circolazione all'interno di tutti gli Stati membri dell'UE (con la sola eccezione di Francia e Polonia), per la minaccia permanente di procedimenti di estradizione.</h:div><h:div>Tale situazione determinava, di per sé sola, una flagrante violazione del diritto alla “cittadinanza europea”, dal momento che la mera limitazione all’esercizio della libertà di circolazione costituiva di per sé una restrizione vietata dai trattati europei.</h:div><h:div>Il fatto che il ricorrente non disponesse di alcun mezzo di ricorso preventivo per contestare tale ostacolo alla sua libertà di circolazione configurava una violazione del suo diritto ad un ricorso effettivo, garantito in particolare dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.</h:div><h:div>A sostegno del ricorso sono state formulate le censure di violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 2 della legge n. 241/1990.</h:div><h:div>La direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004 prevede, all’art. 22, che la libertà di circolazione e soggiorno di un cittadino UE possa essere limitata solo per «motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica»; la direttiva specifica, altresì, che tali provvedimenti restrittivi possono essere adottati solo in relazione al comportamento personale del soggetto nei riguardi del quale essi sono applicati, precisando che «la sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l’adozione di tali provvedimenti. Il comportamento personale deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società […]».</h:div><h:div>Nessuno di tali motivi sussisteva invece nel caso di specie, di tal che il ricorrente, nell’ipotesi in cui dovesse ritenersi che la normativa comunitaria sopra richiamata non fosse applicabile al caso di specie, ha chiesto che fosse richiesto alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea,  se gli artt. 20 e 21 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, l'art. 45 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, la Direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004, gli artt. 45 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e l’art. 20 del T.F.U.E. “ostino oppure rendano doverosa l'adozione di un provvedimento che, a tutela dei diritti sanciti nelle citate disposizioni, rilasci al ricorrente una esplicita garanzia di non estradizione negli U.S.A., ovvero se la mancata conclusione del procedimento volto al rilascio di detta garanzia e/o il diniego di tale istanza determinino una limitazione della libera circolazione di un cittadino dell’Unione all’interno degli Stati Membri, in assenza delle condizioni tipiche in relazione alle quali un tale provvedimento può essere adottato e una violazione del suo diritto di difesa”.</h:div><h:div>Si è costituito il Ministero della Giustizia resistendo al ricorso.</h:div><h:div>Alla camera di consiglio del 23 febbraio 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.</h:div><h:div>Il ricorrente ha lamentato la violazione dell’obbligo di provvedere del Ministero della Giustizia in relazione all'istanza presentata in data 8 febbraio 2021 per ottenere il rilascio di un'esplicita garanzia di non estradizione negli USA, nell'eventualità in cui questa fosse stata richiesta dalle competenti autorità statunitensi.</h:div><h:div>Con nota del 26 gennaio 2022, in atti, il Ministero della Giustizia ha rappresentato al ricorrente, in risposta all’istanza, l’insussistenza dei presupposti per avviare il procedimento in materia di estradizione, rilevando che non risultava, allo stato, presentata alcuna domanda di estradizione, né alcuna richiesta di arresto provvisorio a scopo di estradizione, da parte degli Stati Uniti d'America nei confronti del ricorrente.</h:div><h:div>Tali circostanze evidenziano l’insussistenza di un obbligo di provvedere in capo al Ministero della Giustizia in via preventiva, in funzione della mera eventualità della presentazione di una domanda di estradizione ovvero di una richiesta di arresto provvisorio, istanze che, per converso, fanno insorgere l’obbligo di attivazione da parte del Ministero intimato.</h:div><h:div>La giurisprudenza, in casi analoghi, si è espressa nel senso dell’assenza, in linea di principio, di un obbligo di provvedere in capo alla P.A. nel caso di istanza non prevista dall’ordinamento come idonea ad avviare un procedimento tipico (TAR Veneto, 24.4.2019, n. 510; C.d.S., Sez. IV, 22 giugno 2006, n. 3921): a questa ipotesi risulta rientrare la fattispecie ora all’esame, non potendosi ravvisare, allo stato, i presupposti per una pronuncia dello Stato italiano in ordine ad un’estradizione non ancora richiesta.</h:div><h:div>Del resto, in assenza di richieste di estradizione il ricorrente è libero di spostarsi sul territorio dell’Unione europea, quale cittadino di uno Stato membro, sicché anche la richiesta di rinvio pregiudiziale deve essere disattesa.</h:div><h:div>La nota ministeriale 26 gennaio 2022, innanzi citata, si pone, quindi, perfettamente in linea con quanto esposto in precedenza, laddove ha comunicato all’attuale ricorrente che, nella specie, non sussisteva un obbligo di provvedere sulla sua richiesta.</h:div><h:div>In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.</h:div><h:div>Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della novità della questione controversa.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.</h:div><h:div>Compensa le spese.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="23/02/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Francesca Petrucciani</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>