<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20211206420211217125916735" descrizione="" gruppo="20211206420211217125916735" modifica="12/18/2021 12:54:07 PM" stato="2" tipo="24" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="12064"/><fascicolo anno="2021" n="13361"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.2:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20211206420211217125916735.xml</file><wordfile>20211206420211217125916735.docm</wordfile><ricorso NRG="202112064">202112064\202112064.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\53 Francesco Riccio\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giovanna Vigliotti</firma><data>18/12/2021 12:54:07</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>22/12/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Francesco Riccio,	Presidente</h:div><h:div>Eleonora Monica,	Primo Referendario</h:div><h:div>Giovanna Vigliotti,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>della determinazione dirigenziale rep. QN/1353/2021, conosciuta in data 28.10.2021, con cui l'Amministrazione resistente revocava l'aggiudicazione in favore della ditta ricorrente; nonché, per l'effetto, del provvedimento di aggiudicazione in favore del secondo classificato RTI costituendo S.E.F.A. dei F.lli Carnicelli S.r.l. con DO.VE. S.r.l. (atto ad oggi non conosciuto); e, ove occorrer possa, per l'annullamento, la disapplicazione, ovvero la declaratoria di nullità del disciplinare di gara e del Patto di integrità approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27.2.2015 come modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2020/2022 approvato con D.G.C. n. 13 del 31.1.2020, nella parte in cui parrebbero introdurre una causa di esclusione automatica, nonché dell'art. 5 dello stesso Patto di integrità, nella parte in cui prevede che l'esclusione per il mancato rispetto degli impegni assunti abbia una durata pari a cinque anni (co. 2).</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 12064 del 2021, proposto da </h:div><h:div>R.I. S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Contaldi La Grotteria, Paolo Pittori, Davide Tagliaferri, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Roma, Lungotevere dei Mellini, 24; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Roma Capitale, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi D'Ottavi, con domicilio digitale come in atti e domicilio in Roma, via Tempio di Giove, 21; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>S.E.F.A. dei F.Lli Carnicelli S.r.l., Do.Ve. S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, non costituite in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.	Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la società ricorrente impugna il provvedimento con il quale Roma Capitale ha revocato l’aggiudicazione in suo favore della gara bandita per l’affidamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria di via dei Prati Fiscali” in ragione del fatto che, a seguito delle verifiche effettuate in vista della stipula del contratto, è emerso che la società aveva omesso di dichiarare l’esistenza di un rinvio a giudizio a carico del legale rappresentante per il reato di cui all’articolo 321 c.p.</h:div><h:div>2.	La suddetta omissione è stata valutata sia ai fini della revoca dell’aggiudicazione che dell’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 5 del Patto di Integrità comportante l’esclusione per cinque anni dalle gare bandite da Roma Capitale e dagli organismi da questa partecipati.</h:div><h:div>3.	La società, in fase procedimentale, ha illustrato le ragioni sottostanti l’omissione dichiarativa contestata evidenziando che il reato per il quale era stato disposto il rinvio a giudizio concerneva fatti asseritamente commessi nell’anno 2009 e che, pertanto, anche laddove gli stessi avessero integrato l’ipotesi criminosa prospettata nel rinvio a giudizio la stessa si sarebbe prescritta ancor prima dell’esercizio dell’azione penale. Tale ricostruzione si è, d’altro canto, dimostrata corretta in ragione del fatto che in data antecedente alla comunicazione della revoca dell’aggiudicazione è sopraggiunta la sentenza di proscioglimento del legale rappresentante in virtù della intervenuta prescrizione.</h:div><h:div>4.	Roma Capitale ha, tuttavia, considerato irrilevanti le deduzioni difensive della società ricorrente ritenendo che l’omissione informativa, valutata unitamente alla gravità del reato contestato, fosse sufficiente a giustificare la revoca dell’aggiudicazione indipendentemente dal decorso del tempo e dal sopravvenuto proscioglimento.</h:div><h:div>5.	La società ricorrente ha, pertanto, proposto la presente impugnazione avverso il provvedimento di revoca e gli atti conseguenti con particolare riguardo alla sanzione dell’esclusione per cinque anni dalle gare bandite da Roma Capitale e dagli organismi da essa partecipati applicata in virtù della previsione di cui all’articolo 5 del Patto di Integrità.</h:div><h:div>6.	Roma Capitale si è costituita in giudizio eccependo, in via pregiudiziale, la tardività del ricorso in quanto la società ricorrente avrebbe avuto contezza dell’intenzione della stazione appaltante di procedere alla revoca dell’aggiudicazione a far data dalla nota con la quale venivano rigettate le deduzioni difensive della ricorrente e anticipata la volontà di procedere all’esclusione. Nel merito, l’Amministrazione contesta la fondatezza delle censure proposte e chiede l’integrale rigetto del ricorso.</h:div><h:div>7.	All’udienza del 15 dicembre 2021, la causa è stata trattenuta in decisione con l’avvertenza della possibile decisione della controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e art. 120, comma 6, c.p.a.</h:div><h:div>8.	In via pregiudiziale, si rileva che l’eccezione di tardività del ricorso si appalesa infondata in quanto la nota citata dall’Amministrazione è un atto endoprocedimentale con quale il responsabile del procedimento ha contestato alla società l’omissione informativa e ha rigettato la prospettazione difensiva della stessa limitandosi ad anticipare la proposta di esclusione e di revoca dell’aggiudicazione. L’atto lesivo che ha fatto sorgere l’interesse al ricorso è, pertanto, la determina di revoca dell’aggiudicazione adottata dall’organo competente in relazione alla quale il ricorso è tempestivo.</h:div><h:div>9.	Nel merito, il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto nei termini che si illustreranno nel prosieguo.</h:div><h:div>10.	Si rileva che, come ormai noto a seguito del pronunciamento dell’Adunanza Plenaria n. 16 del 2020, le omissioni dichiarative non comportano alcun automatismo espulsivo essendo sempre necessaria una valutazione della stazione appaltante circa l’incidenza delle informazioni omesse sull’integrità ed affidabilità del concorrente.</h:div><h:div>11.	Nella fattispecie, la stazione appaltante non ha svolto alcuna valutazione circa la rilevanza dei fatti sottostanti il rinvio a giudizio del legale rappresentante ma si è limitata a rilevare l’omissione informativa e la gravità in astratto del reato ascritto.</h:div><h:div>12.	La circostanza che l’omissione informativa sia stata rilevata solo a seguito dell’aggiudicazione non consente di prescindere dalla natura strumentale degli obblighi dichiarativi rispetto alla verifica circa il possesso dei requisiti di moralità professionale. L’omissione informativa non può rilevare di per sé in assenza di una valutazione circa la rilevanza dei fatti sull’affidabilità del concorrente. Nella fattispecie, infatti, il rinvio a giudizio in relazione al quale si contesta l’omessa informativa era precedente alla partecipazione alla gara e non era un fatto sopravvenuto all’aggiudicazione ragion per cui la stazione appaltante doveva applicare le medesime regole previste per la verifica del possesso dei requisiti in corso di gara e non applicare in via diretta e sostitutiva  le previsioni del Patto di Integrità concernenti le vicende successive alla stipula del contratto.</h:div><h:div>13.	Ciò detto, il Collegio ritiene che nel caso di specie all’Amministrazione fosse, in ogni caso, preclusa la valutazione autonoma dei fatti asseritamente costituenti il reato di cui all’articolo 321 c.p. ai fini della valutazione del giudizio di affidabilità dell’operatore economico in ragione del fatto che gli stessi risalivano a ben oltre i tre anni precedenti la procedura di gara essendo stati commessi nell’anno 2009.</h:div><h:div>14.	In assenza di una sentenza che accertasse il reato in questione, il mero rinvio a giudizio intervenuto a distanza di dieci anni dalle condotte contestate quando il presunto reato si era già prescritto, non può consentire alla stazione appaltante di svolgere un giudizio autonomo di rilevanza delle suddette condotte. </h:div><h:div>15.	Si rileva in punto di diritto che la più recente giurisprudenza si è orientata alla individuazione di un limite temporale<corsivo> </corsivo>all’obbligo dichiarativo, ancorato alla postulata irrilevanza di illeciti commessi dopo il triennio anteriore all’adozione degli atti indittivi in virtù della diretta operatività di quanto disposto dall’ articolo 57 della Direttiva 2014/24/UE (Cons. Stato, Sez. V, 5 marzo 2020, n. 1605; Tar Lazio, sede di Roma, Sez. II-ter, sentenza n. 4917 dell’11 maggio 2020). La suddetta disciplina, circoscrivendo lo <corsivo>spatium temporis </corsivo>del divieto di contrarre vale, altresì, a determinare nel tempo la rilevanza giuridica dei fatti oggetto di illeciti penali accertati o presunti.</h:div><h:div>16.	 A ciò si aggiunga che il reato contestato, dall’esame della sentenza di proscioglimento, risulta essere stato sì commesso dal legale rappresentante della ricorrente ma quando questi ricopriva il ruolo di legale rappresentante di un diverso operatore economico e, quindi, evidentemente nell’esclusivo interesse di quest’ultimo e non della ricorrente. Non si può non tenere conto di questo aspetto dal momento che il giudizio di affidabilità che la stazione appaltante è chiamata ad effettuare concerne l’operatore economico.</h:div><h:div>17.	Dalle informazioni fornite in sede procedimentale, nonché a seguito della intervenuta sentenza di proscioglimento, è possibile, pertanto, evincere la buona fede della ricorrente che riteneva prescritto il reato contestato e, comunque, non rilevanti le condotte contestate ai fini della valutazione di affidabilità della società in ragione del decorso di 12 anni dalla loro commissione.</h:div><h:div>18.	Il Collegio ritiene, dunque, che nella fattispecie la violazione dell’obbligo dichiarativo non ha impedito alla stazione appaltante di valutare discrezionalmente la rilevanza delle informazioni omesse ai fini dell’articolo 80, comma 5 del D.Lgs 50/2016 in quanto tali informazioni non sono più scrutinabili ai sensi della suddetta disposizione in virtù del mero decorso del tempo. L’omissione informativa contestata, pertanto, non è suscettibile di ledere le prerogative della stazione appaltante e nemmeno di minare l’instaurando rapporto fiduciario. Vi è, infatti, differenza tra la rilevanza sostanziale della condotta illecita, la quale non può che essere affidata al giudizio della sola stazione appaltante, dalla sua rilevanza temporale, cioè il periodo massimo di tempo entro il quale si esplica l’astratta idoneità della condotta (o del provvedimento di accertamento della stessa) a configurare una causa di esclusione. Quando, come nel caso di specie, ci si trovi oltre tale periodo di tempo, deve ritenersi che la condotta illecita non sia neppure in astratto idonea a configurare la causa di esclusione.</h:div><h:div>19. 	La pretesa di valutare ai fini dell’affidabilità professionale di un operatore economico condotte risalenti a 12 anni prima dell’indizione della procedura, poste in essere dal legale rappresentante della società in rappresentanza di un diverso operatore economico e in relazione alle quali è intervenuto un proscioglimento in ragione del tardivo esercizio dell’azione penale, deve ritenersi contraria al principio di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa che si traduce anche in una violazione dei principi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa stante l’esclusione dell’offerta maggiormente conveniente per la stessa amministrazione.</h:div><h:div>20.	Ciò detto, appare ancora più irragionevole la pretesa di sanzionare la descritta omissione informativa con l’esclusione per cinque anni da tutte le gare bandite da Roma Capitale e dagli organismi da questa partecipati in applicazione di quanto previsto dall’articolo 5 del Patto di Integrità.</h:div><h:div>21.	Il Collegio non ritiene di doversi pronunciare sulla legittimità di tale previsione in ragione del fatto che la stessa non appare applicabile alla fattispecie stante il fatto che il rinvio a giudizio è precedente all’aggiudicazione e, pertanto, l’omissione informativa doveva essere valutata ai sensi dell’articolo 80, comma 5 del D.Lgs 50/2016 nei termini descritti sopra. La suddetta clausola sarebbe stata, in astratto, applicabile nel caso in cui il rinvio a giudizio fosse sopravvenuto alla stipula del contratto e, pertanto, l’omissione informativa fosse intervenuta nella fase esecutiva del contratto nella quale non sono più applicabili le norme previste per la fase pubblicistica della gara in ordine alla verifica del possesso dei requisiti di moralità professionale.</h:div><h:div>22.	Alla luce delle osservazioni svolte, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, devono essere annullati gli atti impugnati e quelli ad essi consequenziali.</h:div><h:div>23.	Si ritiene, comunque, che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti stante la peculiarità della fattispecie. </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="15/12/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Giovanna Vigliotti</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>