<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20211171420220503143859908" descrizione="" gruppo="20211171420220503143859908" modifica="5/3/2022 3:45:15 PM" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="L'Operosa Spa" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="11714"/><fascicolo anno="2022" n="05733"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.2T:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20211171420220503143859908.xml</file><wordfile>20211171420220503143859908.docm</wordfile><ricorso NRG="202111714">202111714\202111714.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\638 Salvatore Mezzacapo\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Achille Sinatra</firma><data>03/05/2022 15:45:15</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>09/05/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Seconda Ter)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Salvatore Mezzacapo,	Presidente</h:div><h:div>Roberta Cicchese,	Consigliere</h:div><h:div>Achille Sinatra,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>del provvedimento di aggiudicazione del lotto 1 CIG 79299902C4 della Agenzia delle Entrate AGE.AGEDC001. registro interno. 0000002. del 03.1.2022 nei confronti di FORMULA SERVICI SOC. COOPERATIVA (lett. L) e la relativa comunicazione;</h:div><h:div>- di tutti i verbali di gara;</h:div><h:div>- nonché ove occorra, di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto anche non conosciuto</h:div><h:div>e per la dichiarazione di inefficacia del contratto ove eventualmente medio tempore stipulato tra stipulato tra la Stazione Appaltante  e la aggiudicataria del lotto 1 ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 e 122 c.p.a., con conseguente condanna della Stazione appaltante a disporre il subentro nella</h:div><h:div>relativa esecuzione della ricorrente ai sensi dell'art. 124 c.p.a.; ovvero in via subordinata ove non più possibile, per equivalente pecuniario.</h:div><h:div>Nonché per l'annullamento</h:div><h:div>- del provvedimento di aggiudicazione del lotto 2 CIG 7930006FF4 della Agenzia delle Entrate AGE.AGEDC001. registro interno. 000047. del 04.1.2022 a favore della SOC. COOPERATIVA B &amp; B SERVICE in persona del legale rappresentante pro tempore CF e PI 01494430463 mandataria in ATI con Miorelli Service spa (lett. M) e la relativa comunicazione;</h:div><h:div>- di tutti i verbali di gara;</h:div><h:div>- nonché ove occorra, di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto anche non conosciuto</h:div><h:div>e per la dichiarazione di inefficacia del contratto ove eventualmente medio tempore stipulato tra la Stazione Appaltante e la aggiudicataria del lotto 2 ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 e 122 c.p.a., con conseguente condanna della Stazione appaltante a disporre il subentro nella relativa esecuzione della ricorrente;</h:div><h:div>Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da B&amp;B Service Soc. Coop. il 17/2/2022: </h:div><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- del provvedimento GE.AGEDC001.304918-2021-3103 dell' 8 novembre 2021 con cui l'Agenzia delle Entrate ha escluso L'Operosa S.p.a. dalla gara per l'affidamento dei servizi di pulizia a ridotto impatto ambientale per le sedi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione e per la fornitura dei servizi di pulizia ed igiene ambientale per gli immobili in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni - n. 2301935;</h:div><h:div>Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Formula Servizi Società Cooperativa il 17/2/2022: </h:div><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- del provvedimento AGE.AGEDC001. registro interno. 0009940 del 22 ottobre 2021 con cui l'Agenzia delle Entrate ha escluso L'Operosa S.p.a. dalla gara per l'affidamento dei servizi di pulizia a ridotto impatto ambientale per le sedi degli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione e per la fornitura dei servizi di pulizia ed igiene ambientale per gli immobili in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni - n. 2301935;</h:div><h:div>- di tutti gli atti ad esso connessi, presupposti e/o conseguenziali.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 11714 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>L'Operosa Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvia Marzot, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Agenzia delle Entrate, Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Formula Servizi Società Cooperativa, B&amp;B Service Soc. Coop., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Massimiliano Brugnoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antornio Bertoloni 26/B, come da procure in atti; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate e di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione e di Formula Servizi Società Cooperativa e di B&amp;B Service Soc. Coop.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2022 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. – Con ricorso notificato e depositato il 21 novembre 2021 la società L’Operosa ha impugnato i provvedimenti in epigrafe, con cui l’Agenzia delle Entrate ha disposto e comunicato l’esclusione della ricorrente dal lotto 1 e dal lotto 2 della gara per l’appalto specifico indetto dall’Agenzia delle Entrate per l’affidamento dei servizi di pulizia a ridotto impatto ambientale per le sedi degli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione, per la fornitura dei servizi di pulizia ed igiene ambientale per gli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni.</h:div><h:div>2.- La ricorrente espone che la sua esclusione dalla gara è stata determinata dalla ritenuta mancanza di congruità dell’offerta della ricorrente in relazione alla componente relativa ai costi della manodopera a seguito della stipulazione del nuovo CCNL cd. Multiservizi del 9 luglio 2021.</h:div><h:div>La richiesta di verifica della stazione appaltante faceva riferimento alle singole voci componenti il costo del lavoro e agli scostamenti dalle tabelle ministeriali, nonché all’indicazione dei costi per l’approvvigionamento dei materiali da utilizzare nel servizio ai costi relativi agli adempimenti in materia di salute e sicurezza aziendale.</h:div><h:div>Con la comunicazione del 22 ottobre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha reso noto alla concorrente che, tenuto conto che il contratto da stipulare ha ad oggetto un servizio ad alta intensità di manodopera, di quantificare l’impatto sul conto economico del citato rinnovo del CCNL.</h:div><h:div>In merito a tale aspetto, la società ha inviato la relazione prot. COMM/CF/KC/1981 del 6 ottobre 2021, nella quale ha dichiarato una perdita annua per i servizi a canone di € 38.431,71, equivalente ad una perdita complessiva, nel periodo di durata del contratto, di € 215.523,59.</h:div><h:div>La motivazione dell’esclusione, quindi, si è articolata sui seguenti punti:</h:div><h:div>- un conto economico dell’appalto strutturalmente in perdita non garantisce all’Amministrazione che il servizio sia reso secondo le specifiche contrattuali, né che la manodopera sia correttamente e congruamente retribuita (con riferimento sia al costo orario che alle ore effettivamente retribuite); </h:div><h:div>- per costante giurisprudenza un utile pari a zero o l’offerta in perdita renderebbe <corsivo>ex se</corsivo> inattendibile l’offerta economica; </h:div><h:div>- l’eventuale compensazione della perdita derivante dall’appalto con l’utile complessivo aziendale -laddove ammessa- configurerebbe una lesione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione tra i concorrenti. </h:div><h:div>3. -  Il ricorso è affidato ai seguenti motivi.</h:div><h:div>1) Sussisterebbe la violazione dell’art. 2.2 del capitolato tecnico che espressamente prevedrebbe un termine di conclusione del procedimento in 300 giorni dal termine per la presentazione delle offerte, previsto per il 30 giugno 2020; la stazione appaltante sarebbe invece rimasta inerte dal 24 marzo 2021 nel primo caso e dal 12 febbraio 2021 nel secondo caso, sino al provvedimento di esclusione del 22 ottobre e del 4 novembre 2021; ciò a fronte del fatto che la ricorrete il 28 marzo 2021 avrebbe trasmesso per il lotto 1, e in data 26 febbraio 2021 analoghi chiarimenti per il lotto 2.</h:div><h:div>2) La estromissione subita da Operosa, per entrambi i lotti di gara, sarebbe basata esclusivamente sulla applicazione di nuove tabelle ministeriali sopravvenute rispetto alla presentazione delle offerte (CCNL del 9 luglio 2021) a fronte di offerte presentate entro l’ 8 agosto 2019, mentre, al contrario,  la valutazione di congruità dovrebbe essere esperita alla luce dei parametri ministeriali in essere al momento in cui l’offerta economica era stata formulata in ossequio al principio del <corsivo>tempus regit actum</corsivo>.</h:div><h:div>3) Non esisterebbero tabelle ministeriali locali contenenti i costi della manodopera, e pertanto la verifica di congruità, in ragione di tale inesistenza, sarebbe impossibile.</h:div><h:div>4) Le tabelle ministeriali indicherebbero esclusivamente il “costo medio orario” del lavoro elaborato su basi statistiche, e pertanto non costituirebbero un limite inderogabile per gli operatori economici, perché sarebbe possibile che il costo “proprio” del singolo operatore economico sia diverso dal costo medio.</h:div><h:div>5) Ai sensi dell’art. 23, c. 16, c.c.p., l’Amministrazione committente, nei contratti di lavori e servizi, al fine di determinare l'importo posto a base d’asta, individua nei documenti di gara i costi della manodopera in forza delle tabelle ministeriali, che determinano annualmente il costo del lavoro sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. </h:div><h:div>Tali condizioni di gara costituirebbero, in tesi, derivazioni del costo del lavoro vigente all’epoca della indizione della gara e della presentazione delle offerte; invece la stazione appaltante avrebbe preteso che le relative proposte fossero assoggettate a verifica rispetto a imprevedibili condizioni, sopravvenute rispetto sia a quelle sottese alla strutturazione della gara che alla formulazione delle offerte.</h:div><h:div>4.  – Con successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato il 13 gennaio 2022, l’Operosa ha altresì impugnato il provvedimento di aggiudicazione del lotto 1 della Agenzia delle Entrate del 3 gennaio 2022 nei confronti di Formula Servizi soc. cooperativa.</h:div><h:div>Le censure svolte contro l’aggiudicazione ricalcano quelle contenute nel ricorso introduttivo.</h:div><h:div>4. – Si è costituita in giudizio l’ADE, che con memoria, ha eccepito che la ricorrente, già costituita in veste soggettiva di società cooperativa, era pertanto beneficiaria, delle specifiche agevolazioni contributive e fiscali previste dalla normativa di riferimento; essa, tuttavia, successivamente, in corso di gara, ha comunicato, con nota acquisita al protocollo al n. 17170 del 20 gennaio 2021, la cessione del ramo d’azienda attinente all’appalto, con efficacia dal 1° gennaio 2021, dalla società L’Operosa scarl alla società L’Operosa per azioni. </h:div><h:div>In sede di riscontro di congruità, la ricorrente avrebbe dichiarato di avere effettuato il riassorbimento di tutto il personale della società uscente e indicato dalla stazione appaltante in sede di gara ai fini dell’applicazione della clausola sociale, con passaggio di alcune unità da II a III livello e l’applicazione del CCNL Servizi Integrati e Multiservizi ed esponendo un quadro economico complessivo dell’appalto di € 4.998.206,29. </h:div><h:div>In tale sede, peraltro, la concorrente avrebbe declinato il costo della manodopera tenendo conto delle agevolazioni previste per le Cooperative, nonostante la cessione del ramo d’azienda fosse intervenuta con decorrenza 1 gennaio 2021, ossia in data precedente.</h:div><h:div>5. – Con ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato il 13 gennaio 2022 la ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione dei due lotti a Formula Servizi soc. cooperativa (lotto 1) e a Soc. cooperativa B &amp; B Service (lotto 2).</h:div><h:div>Avverso tali provvedimenti la ricorrente ha riproposto i motivi di gravame già rivolti contro la propria esclusione dalla gara.</h:div><h:div>Ha altresì chiesto la declaratoria di inefficacia dei contratti eventualmente stipulati.</h:div><h:div>6. – Si sono costituite anche le controinteressate, che, con le rispettive memorie, hanno chiesto il rigetto del gravame.</h:div><h:div>7. – Con due distinti ricorsi incidentali, entrambi notificati il 14 febbraio 2022 e depositati il successivo giorno 17, le controinteressate Formula Servizi soc. coop, aggiudicataria del lotto 1, e B&amp;B Service soc. coop., aggiudicataria del lotto 2, hanno impugnato l’ammissione a gara della ricorrente principale per motivi che la stazione appaltante non avrebbe considerato  “<corsivo>ulteriori elementi alla luce dei quali L’Operosa avrebbe dovuta essere esclusa e che, non essendo stati rilevati dalla Stazione appaltante, rendono illegittimo il provvedimento di esclusione nella sola parte in cui non li ha contemplati</corsivo>”.</h:div><h:div>Entrambi gli atti di impugnazione constano di un solo motivo incidentale, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 30, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 50/2016. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016. Carenza di istruttoria. Travisamento dei presupposti,” con cui le controinteressate deducono che le norme appena citate (come affermato da recente giurisprudenza d’appello) imporrebbero che ai lavoratori impiegati nella commessa si applichi il CCNL in vigore al momento dell’esecuzione dell’appalto.</h:div><h:div>8. – A seguito dello scambio di memorie ex art. 73 c.p.a. il ricorso è stato posto in decisione ala pubblica udienza del 22 marzo 2022.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. – Il ricorso principale ed i motivi aggiunti sono infondati.</h:div><h:div>Non possono essere condivise le censure che denunziano la intervenuta applicazione di tabelle ministeriali sopravvenute rispetto alla presentazione delle offerte (CCNL del 9 luglio 2021) a fronte di offerte presentate entro l’ 8 agosto 2019, mentre, al contrario,  la valutazione di congruità dovrebbe essere esperita alla luce dei parametri ministeriali in essere al momento in cui l’offerta economica era stata formulata.</h:div><h:div>Questo concetto permea i motivi da secondo a quinto del ricorso introduttivo e le omologhe censure dei motivi aggiunti.</h:div><h:div>La ricorrente, tuttavia, omette di considerare una emergenza determinante in punto di fatto, che spoglia di fondatezza le censure in esame.</h:div><h:div>Infatti, nei propri giustificativi di anomalia dell’offerta, prodotti in data 20 gennaio 2021, l’Operosa ha valorizzato il costo della manodopera tenendo conto delle agevolazioni previste per le cooperative.</h:div><h:div>Essa, tuttavia, come è pacifico (non essendo state superate le deduzioni formulate sul punto nella memoria di ADE del 1° dicembre 2021) in corso di gara ha comunicato, con nota acquisita al protocollo ADE al n. 17170 del 20 gennaio 2021, la cessione del ramo d’azienda attinente all’appalto, con efficacia dal 1° gennaio 2021, dalla società L’Operosa scarl alla società L’Operosa per azioni.</h:div><h:div>E’ quindi evidente che il mutamento di veste giuridica della società, con l’abbandono della forma societaria della cooperativa, comporta per la ricorrente l’impossibilità di avvalersi delle agevolazioni riservate a tali società.</h:div><h:div>Tale circostanza non può che influire sulla attendibilità dell’offerta.</h:div><h:div>Ed in effetti, come specificato nelle difese di ADE, al termine della procedura di valutazione di anomalia (articolatasi in contraddittorio):</h:div><h:div>- per il Lotto 1 l’Operosa ha denunziato che il costo del lavoro, inizialmente determinato in € 4.035.650,11, doveva essere rideterminato in € 4.076.933,96, con un incremento di € 41.283,85 relativo all’intera durata del contratto, con una riduzione dell’utile sui quattro anni a € 33.792,79, che la società ha affermato di potere riassorbire non già con l’utile dell’appalto specifico, bensì attingendo al proprio bilancio;</h:div><h:div>- per il Lotto 2 l’Operosa ha dichiarato che il costo della manodopera, aggiornato per tenere conto, oltre che del diverso costo del lavoro della SpA rispetto alla cooperativa, anche dell’incremento contrattuale derivante dall’Accordo di luglio 2021, ammonta a complessivi € 7.963.038,92 (di cui € 7.760.082,32 per i servizi a canone, ed € 202.956,60 per i servizi extra canone); dal che deriva in definitiva una perdita di € 377.008,23, anziché un utile.</h:div><h:div>Questo risultato va ascritto inoltre all’entrata in vigore del nuovo CCNL “Multiservizi”, in relazione al quale va osservato che, per l’art. 30 comma 4 del codice dei contratti pubblici, al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni deve necessariamente essere applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente; mentre per l’art. 105 comma 9 “L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni”.</h:div><h:div>In conclusione, per entrambi i lotti, la necessaria applicazione del contratto vigente all’epoca dello svolgimento della commessa e la (altrettanto necessitata) perdita delle agevolazioni fiscali riservate alle società cooperative hanno determinato rilevanti perdite nel conto economico d’appalto per l’Operosa, che avrebbero reso la commessa non remunerativa per la concorrente.</h:div><h:div>Orbene, se è vero che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE deve intendersi che un'offerta per l'aggiudicazione di un appalto con prezzi pari a zero non può essere esclusa dalla procedura di aggiudicazione automaticamente solo per questo elemento, è altrettanto vero che nella circostanza per entrambi i lotti la stazione appaltante ha dato luogo a un fitto confronto in contraddittorio tra la commissione di verifica dell’anomalia e la concorrente, da cui è emerso il risultato economico negativo di cui si è detto. </h:div><h:div>In questo caso è stata quindi rispettata la regola di cui all'art. 69 della medesima direttiva, per cui occorre permettere all'offerente di fornire spiegazioni in merito alla propria offerta poiché il valore del contratto per l'offerente potrebbe essere rappresentato dall'accesso ad un nuovo mercato e alla maturazione delle relative referente imprenditoriali piuttosto che da corrispettivi finanziari a titolo di controprestazione contrattuale (Corte giustizia UE sez. IV, 10/09/2020, n.367).</h:div><h:div>Tuttavia, nel caso di specie, tal risultato non può essere rubricato quale semplice “offerta non remunerativa” ad “utile zero”, bensì ad una forte perdita economica per la società, estesa ad entrambi i lotti, in caso di assunzione della commessa, o anche di uno solo dei due lotti.</h:div><h:div>Tanto premesso, per costante giurisprudenza (tra tante Consiglio di Stato sez. V, 2 agosto 2021, n.5644), la verifica dell'anomalia dell'offerta è finalizzata ad accertare l'attendibilità e la serietà della stessa sulla base di una valutazione, ad opera della stazione appaltante, che ha natura globale e sintetica e che costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato alla p.a., insindacabile in sede giurisdizionale salvo che per ragioni legate alla eventuale (e dimostrata) manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell'operato dell'amministrazione, tale da rendere palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta.</h:div><h:div>Tale discrezionalità, per quanto detto in precedenza, risulta nel caso di specie spesa in modo corretto dalla stazione appaltante.</h:div><h:div>I motivi in esame vanno quindi respinti.</h:div><h:div>2. – Va altresì respinto il primo mezzo, per comodità espositiva esaminato successivamente a quelli che lo seguivano, con il quale la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 2.2 del capitolato d’oneri e dell’art. 32 comma 4 del d.lgs. n. 50\2016, per cui sarebbe stato violato il termine del procedimento pari a 300 giorni dalla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte.</h:div><h:div>Al riguardo è sufficiente osservare che né l’art. 32 comma 4 del Codice dei contratti pubblici, né la legge di gara, prevedono tale termine come perentorio.</h:div><h:div>In generale va osservato che la mancata sottoscrizione del contratto entro il termine previsto dalla normativa di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, non preclude la possibilità di stipularlo stante la natura meramente ordinatoria dello stesso, ma, al più, attribuisce all'affidatario il diritto potestativo di sciogliersi dal vincolo obbligatorio, da esercitarsi mediante la notificazione di un atto alla stazione appaltante, oltre che il diritto al rimborso delle spese contrattuali.</h:div><h:div>3. – In conseguenza del rigetto dell’impugnazione principale vanno respinte anche le domande risarcitorie e di subentro proposte dalla ricorrente, attesa la mancanza di un danno <corsivo>non iure datum</corsivo> e <corsivo>contra ius</corsivo> (ossia avente il requisito dell’antigiuridicità postulato dall’art. 2043 c.c., norma cui la forma di responsabilità postulata dalla ricorrente va ricondotta per A.P. n. 7 del 2021). </h:div><h:div>4. - In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti vanno respinti.</h:div><h:div>5. – Peraltro, i ricorsi incidentali delle controinteressate, aventi natura escludente, sono fondati, e vanno accolti.</h:div><h:div>Il motivo incidentale espresso da entrambe le controinteerssate, infatti, coglie nel segno in quanto ricalca condivisibile giurisprudenza del Giudice d’appello (Consiglio di Stato n. 199\2022) che interpreta l’art. 30, comma 4 (norma già richiamata nell’esame dei motivi principali) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che “<corsivo>Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente</corsivo>”.</h:div><h:div>La noma, secondo la condivisibile impostazione del Giudice d’appello, intende così ragionevolmente rimandare al contratto che meglio regola le prestazioni cui si riconnette la commessa e che dovranno essere rese dalla categoria dei lavori impiegati dell’appalto, ad esse riferendosi secondo un criterio di prossimità contenutistica (vedi anche Cons. Stato, sez. III, 25 febbraio 2020, n. 1406).</h:div><h:div>La sua ratio quindi “risiede nel garantire, mediante la generalizzata applicazione dei contratti collettivi, che il personale impiegato sia adeguatamente tutelato dalle clausole inderogabili ivi previste e percepisca una retribuzione proporzionata rispetto all'attività in concreto svolta: attraverso la tutela del personale cui essa è preordinata si intende inoltre, di riflesso, garantire l'interesse pubblico alla corretta esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto” (Consiglio di Stato, Sez. V, 11 gennaio 2022 n. 199), la cui individuazione qui non è stata posta in discussione.</h:div><h:div>Così anche il già richiamato art. 105, comma 9, del Codice dei contratti, per cui occorre rispettare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.</h:div><h:div>Ne segue (anche per quanto detto nell’esame del ricorso principale) che risultano violate le norme di cui ai commi 3 e 4 del codice dei contratti pubblici, e che la ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara anche per le ragioni appena esposte.</h:div><h:div>6. - In conclusione il ricorso principale ed i motivi aggiunti vanno respinti, mentre i ricorsi incidentali sono fondati e vanno accolti.</h:div><h:div>Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), respinge il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti; accoglie i ricorsi incidentali.</h:div><h:div>Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle resistenti costituite, che forfetariamente liquida in complessivi euro 6.000,00 (seimila\00) oltre IVA e CPA in quanto dovute.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="22/03/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Achille Sinatra</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>