<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20211166320250120143554514" descrizione="" gruppo="20211166320250120143554514" modifica="20/01/2025 16:48:31" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Grazia Maria Pattavina" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="11663"/><fascicolo anno="2025" n="01969"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.2B:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20211166320250120143554514.xml</file><wordfile>20211166320250120143554514.docm</wordfile><ricorso NRG="202111663">202111663\202111663.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\641 Pietro Morabito\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giuseppe Licheri</firma><data>20/01/2025 14:39:45</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>29/01/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Seconda Bis)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Pietro Morabito,	Presidente</h:div><h:div>Giuseppe Licheri,	Referendario, Estensore</h:div><h:div>Christian Corbi,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>della Determina Dirigenziale rep. QI/790/2021 del 03.05.2021 prot. 86223 di Roma Capitale, notificata il 22 luglio 2021 con la quale è stata respinta l’istanza di accertamento di conformità <corsivo>ex</corsivo> art. 36 d.P.R. n. 380/2001 avanzata dalla ricorrente il 18 dicembre 2020</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 11663 del 2021, proposto da </h:div><h:div>Grazia Maria Pattavina, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Reccia e Marco Joima, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Domenico Reccia in Roma, largo Ponchielli 6; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Roma Capitale, in persona del Sindaco<corsivo> pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina Antonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2025 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con atto di gravame notificato e depositato in termini di rito, parte ricorrente impugnava la d.d. rep. n. QI/790 del 3 maggio 2021 con la quale il Dipartimento programmazione ed attuazione urbanistica di Roma Capitale (DPAU) aveva respinto l’istanza di accertamento di conformità presentata dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 36, d.P.R. n. 380/2001, il 18 dicembre 2020.</h:div><h:div>In via di fatto, ella esponeva di avere, durante il mese di agosto 2020, accettato la proposta di acquisto del proprio immobile avanzata da terzo promissario acquirente e, al fine di perfezionare il contratto di compravendita, di aver contestualmente dato incarico ad un tecnico di propria fiducia allo scopo di recepire la documentazione urbanistico-catastale necessaria affinché si potesse pervenire alla stipula del relativo rogito.</h:div><h:div>All’esito di tale ricerca, nel mese di novembre 2020, emergeva che, dall’esame del progetto edilizio del fabbricato (avente prot. n. 40355 del 1957), sussisteva una discrepanza tra la rappresentazione in planimetria dell’immobile e la raffigurazione del relativo prospetto, per regolarizzare la quale la ricorrente, il 18 dicembre 2020 presentava, tramite il proprio tecnico di fiducia, un’istanza di accertamento di conformità volta a regolarizzare ciò che veniva ritenuto un errore grafico della rappresentazione originaria dell’immobile imputabile al costruttore.</h:div><h:div>In particolare, ad avviso della ricorrente, nella rappresentazione grafica relativa al progetto approvato nel 1957 era da ravvisarsi un errore di rappresentazione grafica “<corsivo>non solo relativo alla forma degli infissi, ma anche alla superficie. Nel progetto prot. 40355 del 1957, infatti in planimetria l’immobile viene disegnato in un modo, ma viene poi disegnato in modo diverso nel prospetto</corsivo>” con la conseguenza che, sempre a dire della ricorrente, l’allineamento della parete al pilastro in planimetria non sarebbe stata coerente con quanto disegnato nel prospetto, “<corsivo>dove la parete viene effettivamente riportata nell’attuale posizione e come effettivamente realizzata</corsivo>”.</h:div><h:div>Tale errore di rappresentazione – costituente secondo la parte un mero errore grafico non comportante un incremento delle superfici o dei volumi, ma solo la necessità di riallineare l’elaborato planimetrico alla reale conformazione dell’edificio (a suo avviso fedelmente riportata nella raffigurazione del prospetto allegata al progetto originario del 1957), con conseguente integrazione dei contributi dovuti (all’epoca calcolati e pagati sulla scorta della superficie risultante dalla planimetria e non dalla rappresentazione del prospetto) – avrebbe costituito un’irregolarità di carattere esclusivamente formale sanabile attraverso la procedura di cui all’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, con la precisazione che la demolizione della parete non raffigurata nella planimetria originaria, comportando una modifica dell’attuale distribuzione delle sollecitazioni, avrebbe determinato rischi per la staticità complessiva dell’edificio.</h:div><h:div>Con preavviso comunicato il 22 febbraio 2021, l’amministrazione comunale informava della sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, cui facevano seguito le osservazioni avanzate dal tecnico di parte ricorrente, concernenti anche l’attestazione della sussistenza della doppia conformità del fabbricato alle regole tecniche vigenti sia al momento della costruzione che al momento della sanatoria.</h:div><h:div>Con ulteriore nota dell’8 marzo 2021, Roma Capitale richiedeva al tecnico della ricorrente di fornite gli stralci del PRG vigente all’epoca della costruzione, sempre al fine di dimostrare la doppia conformità dell’immobile.</h:div><h:div>A tale richiesta seguiva una nota dei difensori della ricorrente con la quale veniva domandato a Roma Capitale di fornire copia digitale dello stralcio del PRG vigente all’epoca della costruzione e di copia delle NTA relative alla zona in oggetto, non essendo il tecnico in condizione di inserire nel proprio elaborato gli stralci della suddetta normativa, la copia in possesso del tecnico non avendo fonte legale certa ed essendo stata liberamente reperita <corsivo>online</corsivo>.</h:div><h:div>Seguiva a quel punto corrispondenza con l’ufficio Visure comunale ed acquisizione di parte della documentazione richiesta (avvenuta solo il 9 giugno 2021) con conseguente predisposizione di ulteriori osservazioni ed integrazioni a cura del tecnico di parte (inviate il 24 giugno 2021).</h:div><h:div>Ciononostante, con la d.d. rep. n. QI/790 del 3 maggio 2021, notificata il 22 luglio 2021, Roma Capitale respingeva l’istanza avanzata dalla ricorrente ritenendo che:</h:div><h:div>- contrariamente a quanto sostenuto dal tecnico di parte, le difformità rilevate sull’unità immobiliare di proprietà della ricorrente non avrebbero costituito l’effetto di un mero errore di rappresentazione grafica, ma integrerebbero un ampliamento sia di superficie utile lorda residenziale che di volume fuori terra in difformità rispetto al progetto autorizzato con titolo edilizio in variante al progetto originario;</h:div><h:div>- il tecnico di parte ricorrente non avesse dimostrato adeguatamente la doppia conformità della conformazione attuale dell’edificio alla normativa edilizio-urbanistica esistente tanto al momento della sua costruzione che al momento della presentazione dell’istanza;</h:div><h:div>- in ogni caso, ai sensi dell’art. 46, comma 3, lett. <corsivo>c</corsivo>) delle NTA al PRG vigente di Roma Capitale, gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti nel tessuto urbanistico nel quale è ricompreso l’immobile appartenente alla ricorrente sarebbero consentiti nel limite massimo di un incremento del dieci percento della superficie utile lorda e del volume fuori terra del fabbricato esclusivamente ove finalizzati a conseguire una migliore configurazione dell’edificio rispetto al contesto e sempre che gli stessi siano connessi ad interventi di categoria “RE2” e “DR”;</h:div><h:div>- pertanto, la rilevata difformità dell’intervento in parola rispetto alla normativa attualmente vigente avrebbe reso superfluo anche verificare la conformità dell’intervento alla disciplina urbanistico-edilizia vigente nel 1957.</h:div><h:div>Contro il cennato provvedimento, parte ricorrente si affidava ad un’unica, articolata, censura, con la quale deduceva, dapprima, la violazione degli artt. 2, 2-bis, 3 e 18 della legge n. 241/1990 e, in seguito, anche la violazione degli artt. 35 del d.P.R. n. 380/2001 e 22 della L.R. n. 15/2008 nonché, in ogni caso, la violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e l’eccesso di potere del provvedimento impugnato sotto specie di difetto di istruttoria e di motivazione, errore di fatto e di diritto, travisamento dei presupposti, violazione del giusto procedimento e violazione del principio dell’affidamento.</h:div><h:div>La ricorrente si doleva, innanzitutto, della violazione del termine di sessanta giorni per la conclusione del procedimento avviato con l’istanza di accertamento di compatibilità (termine fissato dall’art. 9, comma 2 della delibera di Consiglio Comunale n. 125 del 24 giugno 1996) lamentando, altresì, che la dilatazione dei tempi procedimentali (consistente in oltre 156 giorni rispetto al termine imposto per la conclusione del procedimento) sarebbe stata conseguenza dell’ingiustificata ed irragionevole condotta serbata dall’amministrazione resistente la quale, ancora al 25 gennaio 2021, non avrebbe avviato l’esame della pratica impedendo alla ricorrente di concludere il contratto definitivo con il promissario acquirente e costringendola a sostenere l’onere del pagamento di una penale equivalente ad Euro 200 per ogni giorno di ritardo nella sottoscrizione del rogito notarile.</h:div><h:div>In conseguenza di ciò, parte ricorrente avanzava anche domanda risarcitoria nei confronti di Roma Capitale, chiedendo la condanna di questa al ristoro dei danni patrimoniali ingiustamente patiti e quantificati in Euro 31.200,00, equivalenti alla somma di Euro 200 (pari alla penale contrattualmente stabilita) per ciascuno dei 156 giorni di ritardo e qualificando tale richiesta risarcitoria alla stregua di un danno da ritardo mero dovuto all’inosservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 2-bis, l. n. 241/1990.</h:div><h:div>Quanto poi alla doppia conformità dell’intervento soggetto ad istanza di permesso in sanatoria respinta con l’impugnato provvedimento, parte ricorrente riteneva la stessa sussistente sia in relazione agli strumenti urbanistici vigenti all’atto della costruzione del manufatto sia in relazione agli strumenti attualmente in vigore.</h:div><h:div>Riguardo ai primi, a dire della ricorrente, il piano particolareggiato del 1936 allegato al PRG del 1931 e le NTA a quest’ultimo si sarebbe limitato a descrivere la zona in questione come “<corsivo>zona a villini</corsivo>”, senza ulteriori dettagli tecnici. </h:div><h:div>L’entrata in vigore, nel 1962, di nuove NTA (comunque successive all’epoca della realizzazione del fabbricato) avrebbe consentito comunque ampliamenti della superficie utile esistente sino al trenta percento.</h:div><h:div>Quanto alle prescrizioni urbanistiche vigenti al momento della proposizione dell’istanza, a parere della ricorrente anch’essa sussisterebbe in quanto l’intervento in questione consisterebbe in un ampliamento “AMP 1” con incremento non superiore al dieci percento realizzato nell’ambito di interventi di categoria “RE2”, pertanto conforme a quanto previsto dall’art. 46, comma 3, lett. 3 delle NTA al vigente PRG capitolino, e ciò in quanto volto a sanare una difformità generata dal costruttore il quale avrebbe allineato il volume del piano in oggetto alle linee architettoniche del fabbricato, come del resto evincibile, sempre secondo la ricorrente, dalla raffigurazione dei prospetti allegata al progetto edilizio originario di talché, attraverso la modifica che si intendeva sanare, il volume del piano avrebbe seguito l’allineamento del parapetto del terrazzo posto al piano superiore pervenendo, per tal via, ad una migliore configurazione del prospetto dell’edificio rispetto al contesto.</h:div><h:div>In ogni caso, sempre a parere della ricorrente, le modifiche effettuate dal costruttore in sede di edificazione del fabbricato non potrebbero comunque considerarsi variazioni essenziali del progetto, comportanti cioè un sostanziale e radicale mutamento dell’edificio rispetto a quello oggetto di titolo abilitativo, piuttosto trattandosi di modifiche quantitative e qualitative compatibili con il disegno globale che ha ispirato il progetto originariamente assentito, peraltro in linea con la costante giurisprudenza di questo Plesso secondo cui, in caso di modificazioni incidenti su elementi particolari e non essenziali della costruzione tali da concretizzarsi in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell’opera, non di totale difformità del manufatto potrebbe discutersi quanto, bensì, di difformità parziali.</h:div><h:div>Oltretutto, sempre secondo la ricorrente, il mero superamento del margine di tolleranza normativamente previsto dall’art. 34, comma 2-ter, del d.P.R. n. 380/2001 (nel testo applicabile al momento di emanazione del provvedimento impugnato) non potrebbe, di per sé solo, ritenersi sufficiente per integrare gli estremi della variazione essenziale, dovendosi valutare anche la consistenza delle variazioni e, in particolare, la loro incidenza o meno sulle strutture essenziali dell’opera.</h:div><h:div>Infine, si concludeva il gravame con la proposizione di un’istanza di verificazione volta ad “<corsivo>assicurare la completezza dell'istruttoria mediante la nomina di un organismo tecnico che possa sopperire alle lacune istruttorie del Comune di Roma mediante il deposito di una relazione conclusiva</corsivo>”.</h:div><h:div>Si costituiva in giudizio Roma Capitale replicando, con relazione difensiva predisposta dagli uffici, alle argomentazioni di merito mosse dalla ricorrente.</h:div><h:div>Infine, all’udienza pubblica del 15 gennaio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.</h:div><h:div>Ritiene il Collegio che la risoluzione della presente controversia non possa prescindere da un esame in fatto degli esiti istruttori cui è pervenuta l’amministrazione resistente, disamina che, invero, non consente di accedere alle conclusioni sostenute dalla ricorrente.</h:div><h:div>Piuttosto, le conclusioni cui è pervenuta, nel caso di specie, Roma Capitale appaiono congrue, logiche e non viziate da errori di fatto o contraddittorietà che sole potrebbero indurre a ritenere viziato il diniego opposto dall’amministrazione locale all’istanza di accertamento di conformità avanzata dalla ricorrente.</h:div><h:div>A tal proposito, risulta difficile poter sostenere che sussista un’effettiva discrasia tra la graficizzazione delle pareti anteriore e posteriore dell’unità abitativa in questione contenuta nella planimetria allegata al progetto edilizio originario del fabbricato e la rappresentazione grafica delle medesime contenuta nel prospetto, sempre allegato al medesimo titolo abilitativo.</h:div><h:div>Si deve, invece, concordare con l’amministrazione resistente laddove ravvisa, nell’asserita difformità tra i due elaborati grafici, l’effetto di una differente modalità di rappresentazione della stessa porzione di parete, bidimensionale (e, quindi, priva di rappresentazione in profondità) quella recata dal prospetto, in pianta quella contenuta nella planimetria, con la conseguenza che, evidentemente, solo la seconda consente di apprezzare l’andamento visibilmente scalato (a “<corsivo>z</corsivo>” o a “<corsivo>risega</corsivo>”) del paramento murario che, esaminando solo la prospettiva bidimensionale offerta dal prospetto, appare invece avere un andamento continuo che, nella realtà progettuale originaria, esso non aveva, altro non essendo la porzione di parete rappresentata (nel prospetto) in continuità che la proiezione grafica bidimensionale della parete retrostante e collocata (da planimetria di progetto) in posizione più arretrata.</h:div><h:div>E che la parete perpendicolare risulti traslata verso destra rispetto alla rappresentazione originariamente offerta dalla planimetria originaria è circostanza confermata, ad avviso del Collegio, anche dalla presenza, nella rappresentazione grafica delle demolizioni e ricostruzioni e del <corsivo>post operam </corsivo>allegato all’istanza di accertamento di conformità, di un’apertura non presente nella planimetria originale ed evidentemente praticata in seguito all’intervento di traslazione verso destra della parete in questione al (presumibile) fine di dare maggiore luminosità ed ariosità ad un ambiente, evidentemente, divenuto più ampio ed al servizio del quale doveva risultare insufficiente la sola apertura presente sia nella planimetria che nel prospetto originari.</h:div><h:div>In definitiva, appare corretta e non inficiata da incongruenze od omissioni la ricostruzione operata dagli uffici capitolini nel provvedimento di reiezione dell’istanza di accertamento di conformità, all’esito del quale è possibile affermare che, in contrasto con il titolo originariamente acquisito, sia stato eseguito un intervento di ampliamento ottenuto attraverso la realizzazione di un parete perimetrale che dà sul prospetto principale di dimensioni maggiori rispetto a quella riportata nella planimetria del 1957 e nella traslazione a destra della perpendicolare a quest’ultima su cui, peraltro, veniva anche praticata un’apertura originariamente non prevista.</h:div><h:div>L’effetto dell’intervento così descritto è stato, quindi, il conseguimento di un ampliamento di superficie utile lorda pari a circa 5 metri quadri e di volume fuori terra pari a 16 metri cubi, ampliamento che l’art. 46, comma 3, lett. <corsivo>c</corsivo>) delle NTA al PRG vigente avrebbe consentito esclusivamente a condizione di pervenire ad una migliore configurazione dell’edificio rispetto al contesto, un tipo di intervento, quindi, che avrebbe presupposto, diversamente da quanto presentato da parte ricorrente, un progetto unitario da parte di tutti i proprietari delle unità immobiliari ricomprese nel fabbricato condominiale, in coerenza con le quote di proprietà a ciascuno di essi spettanti.</h:div><h:div>Del resto, non può non rilevarsi come, se davvero l’ampliamento in questione fosse rientrato tra le tolleranze costruttive di cui all’art. 34-<corsivo>bis</corsivo> del d.P.R. n. 380/2001 (nel testo antecedente alle modifiche introdotte per effetto del decreto-legge n. 69/2004), contraddittoria ed illogica sarebbe stata la presentazione, a cura della ricorrente, di un’istanza <corsivo>ex </corsivo>art. 36 d.P.R. cit. per legittimare opere che, per qualificazione stessa del legislatore, non avrebbero costituito violazione edilizia.</h:div><h:div>Pertanto, deve convenirsi con Roma Capitale in ordine al carattere di ampliamento dell’intervento edilizio in questione e alla sua non assentibilità in sanatoria per mancanza del requisito della conformità dell’opera al momento della richiesta di sua regolarizzazione.</h:div><h:div>Rimane da affrontare l’istanza risarcitoria pure avanzata dalla ricorrente.</h:div><h:div>Al riguardo, essa insiste nel prospettare la medesima quale volta a conseguire il ristoro, oltre che del danno c.d. da ritardo propriamente detto (configurabile allorché il provvedimento favorevole cui l’interessato aspira pervenga successivamente alla scadenza dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, così determinando un pregiudizio fonte di obbligazione risarcitoria consistente nel non aver potuto il richiedente beneficiare dell’utilità connessa al bene della vita ambito nel tempo intercorrente tra il momento in cui il provvedimento doveva essere rilasciato e il momento in cui il rilascio è effettivamente avvenuto), anche del danno da ritardo c.d. mero.</h:div><h:div>Quest’ultimo è inteso, come noto, come il pregiudizio sofferto dal privato in conseguenza della mera inerzia della pubblica amministrazione, ossia del mero decorso del termine di conclusione del procedimento amministrativo in assenza di determinazioni espresse da parte del soggetto pubblico.</h:div><h:div>In proposito, non può non osservarsi che, dopo una prima apertura nel senso della ristorabilità del danno derivante dalla lesione del diritto soggettivo all’autodeterminazione negoziale del cittadino (leso dal ritardo nell’adozione del provvedimento e dalla conseguente situazione di incertezza che potrebbe indurre il privato a scelte negoziali che non avrebbe compiuto se avesse tempestivamente ricevuto, con l’adozione del provvedimento nel termine previsto, la risposta dell’amministrazione) compiuta dall’Adunanza Plenaria nella nota pronuncia n. 5 del 4 maggio 2018, ad essa ha fatto seguito un’ulteriore riflessione nell’ambito della giurisprudenza di questo Plesso che pare, adesso, definitivamente assestata nel senso che, anche in questo contesto, ove venga in rilievo un interesse legittimo pretensivo, a fondare un’affermazione di responsabilità risarcitoria della p.a. “<corsivo>non è sufficiente richiamare l'inerzia sull’istanza presentata, dovendo il danneggiato dimostrare la spettanza del bene della vita, ossia, nel caso di specie, dare dimostrazione del fatto che, in caso di tempestivo esame della domanda presentata, l'autorizzazione sarebbe stata rilasciata</corsivo>” (così Cons. St., sez. IV, n. 7180 del 20.8.2024).</h:div><h:div>Tale conclusione, del resto, è pienamente coerente con altre, già raggiunte dalla giurisprudenza amministrativa, secondo le quali “<corsivo>l'art. 2-bis, comma 1, L. 7 agosto 1990, n. 241, prevede la possibilità di risarcimento del danno da ritardo (nonché da inerzia dell'amministrazione) nella conclusione del procedimento amministrativo non già come effetto del ritardo in sé e per sé, bensì per il fatto che la condotta inerte o tardiva dell'amministrazione sia stata causa di un danno altrimenti prodottosi nella sfera giuridica del privato che, con la propria istanza, ha dato avvio al procedimento amministrativo; il danno prodottosi nella sfera giuridica del privato, e del quale quest'ultimo deve fornire la prova, deve essere riconducibile, secondo la verifica del nesso di causalità, al comportamento inerte ovvero all'adozione tardiva del provvedimento conclusivo del procedimento, da parte dell'amministrazione, ma sempre che la legge non preveda, alla scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento, un'ipotesi di silenzio significativo, nel qual caso non vi è alcunché da risarcire, avendo l'interessato conseguito il provvedimento</corsivo>” (così Cons. St., sez. II, n. 7621 del 17.9.2024), e, in definitiva, con l’attrazione di tale forma di responsabilità risarcitoria nell’alveo della responsabilità da atto (o fatto) illecito <corsivo>ex </corsivo>art. 2043 c.c. (per tutte, Cons. St., sez. II, n. 4977 del 4.6.2024: “<corsivo>La responsabilità per danno da ritardo deve essere ricondotta nell'alveo dell'art. 2043 c.c. con la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana, tra cui, ai fini della ingiustizia del danno, è necessario accertare che vi sia stata la lesione di un bene della vita, per cui relativamente ad un interesse legittimo pretensivo si deve dimostrare la spettanza definitiva del bene della vita collegato a tale interesse e quindi che l'aspirazione al provvedimento sia destinata ad esito favorevole; con la conseguenza che l'ingiustizia del danno sussiste solo ove il provvedimento favorevole sia stato legittimamente adottato, sia pure in ritardo, dall'autorità competente, ovvero avrebbe dovuto essere adottato, sulla base di un giudizio prognostico concreto, mentre la non spettanza del "bene della vita", così come originariamente prospettato, esclude di per sé qualsiasi pretesa di risarcimento del danno da ritardo</corsivo>”).</h:div><h:div>Pertanto dal momento che, per le ragioni sopra illustrate, difetta, nel caso di specie, la spettanza del bene della vita sostanziale preteso dal ricorrente, non è neppure possibile attribuire fondamento alla pretesa risarcitoria dispiegata in questa sede la quale, peraltro, è sprovvista di fondamento anche per altra ragione.</h:div><h:div>Come noto, infatti, l’art. 36, comma 3 del d.P.R. n. 380/2001 (sul quale non hanno inciso le modifiche normative introdotte con il già citato d.l. n. 69/2024), prevede che “<corsivo>sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata</corsivo>”.</h:div><h:div>Tale disposizione è stata costantemente interpretata nel senso che l'inerzia serbata dal Comune sulla domanda di accertamento di conformità ha natura di silenzio significativo di respingimento della domanda, come tale tipizzata dalla legge (cfr., da ultimo, T.A.R. Campania – Napoli, sez. VIII, n. 3974 del 26.6.2024).</h:div><h:div>Ne consegue che l'art. 2-<corsivo>bis</corsivo>, comma 1, L. 7 agosto 1990, n. 241, nel prevedere la possibilità di risarcimento del danno da ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo non già come effetto del ritardo in sé e per sé, bensì per il fatto che la condotta inerte o tardiva dell'amministrazione sia stata causa di un danno altrimenti prodottosi nella sfera giuridica del privato che, con la propria istanza, ha dato avvio al procedimento amministrativo, esclude dall’ambito di applicabilità del rimedio risarcitorio le ipotesi in cui, come nel caso di specie, la legge prevede, alla scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento, un'ipotesi di silenzio significativo.</h:div><h:div>In definitiva quindi, alla scadenza del termine di sessanta giorni previsto, dall’art. 36, d.P.R. cit., si è formato un provvedimento di diniego tacito (non avversato dalla ricorrente) che, ancorché superato dalla successiva emanazione di un provvedimento espresso, esclude la sussistenza stessa, nella fattispecie, di un’ipotesi di inerzia antigiuridica addebitabile all’amministrazione resistente.</h:div><h:div>Conclusivamente, il gravame proposto è del tutto sprovvisto di fondamento e va, di conseguenza, integralmente respinto.</h:div><h:div>La particolarità della fattispecie giustifica, tuttavia, la compensazione integrale delle spese di lite.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese di lite compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="15/01/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Giuseppe Licheri</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>