<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="smaltimento 14 marzo sorias condono area vincolata cambio destinazione d'uso magazzino residenziale" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20211122620250324163655101" id="20211122620250324163655101" modello="3" modifica="28/03/2025 18:26:14" pdf="0" ricorrente="Francesca Sarais" stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="11226"/><fascicolo anno="2025" n="06514"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.4T:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20211122620250324163655101.xml</file><wordfile>20211122620250324163655101.docm</wordfile><ricorso NRG="202111226">202111226\202111226.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1081 Angelo Fanizza\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Monica Gallo</firma><data>28/03/2025 18:26:14</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>01/04/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Quarta Ter)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Angelo Fanizza,	Presidente FF</h:div><h:div>Katiuscia Papi,	Primo Referendario</h:div><h:div>Monica Gallo,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div><corsivo>per l'annullamento</corsivo></h:div><h:div>delle Determinazioni dirigenziali Roma Capitale - Dip. Programmazione ed Attuazione Urbanistica – USCE - rep. -OMISSIS- del 26/5/21 e rep. -OMISSIS-del 24 maggio 2021, notificate il 20 e 21 luglio 2021 e degli atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali; </h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 11226 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Monica Scongiaforno, Gemma Suraci, con domicilio fisico eletto presso il loro studio in Roma, alla via Boezio n. 92 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Roma Capitale, in persona del legale rappresentante<corsivo> pro tempore, </corsivo>rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina Antonelli, con domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura capitolina in Roma, alla via del Tempio di Giove n. 21 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</h:div><h:div>Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 marzo 2025 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.Con il ricorso all’esame del Collegio la parte ricorrente si duole dei provvedimenti in epigrafe indicati, recanti il rigetto della istanza di condono presentata, <corsivo>ex lege</corsivo> n. 326/2003, dalla signora -OMISSIS-in data 10 dicembre 2004 ed acquista al prot. n. -OMISSIS-, in relazione alle opere di ampliamento, per tot. mq 13 (mc 53), dell’<corsivo>ex</corsivo> locale magazzino con cambio d’uso in residenziale ed accorpamento all’appartamento di proprietà della stessa, avente cubatura di mc 385. L’istanza in fase istruttoria veniva dall’Amministrazione resistente suddivisa in due sottonumeri: il sot. 0, relativo al mutamento di destinazione d’uso del preesistente magazzino denegato con il provvedimento rep. -OMISSIS-ed il sot. 2 relativo all’ampliamento denegato con il provvedimento rep. -OMISSIS-. A fondamento dei due provvedimenti di rigetto l’Amministrazione ha posto la sussistenza del vincolo di cui al DM 21.10.1954 e PTP Ambito 2 Ostia C1-1 sull’area interessata dall’abuso e la preclusione alla condonabilità in aree soggette a vincoli per abusi maggiori quali sono stati considerati quelli oggetto dei due sottonumeri.</h:div><h:div>2. La ricorrente con l’atto di gravame chiede, pertanto, l’annullamento dei due provvedimenti di diniego, a cagione della illegittimità degli stessi dedotta sulla base dei seguenti vizi:</h:div><h:div>“<corsivo>Violazione di legge – Violazione dell’art. 3, comma 3, legge 7 agosto 1990, n. 241 – Motivazione per relationem – Mancata comunicazione degli atti costituenti presupposto ed esplicitazione della motivazione dei dinieghi</corsivo>”.</h:div><h:div>La parte ricorrente contesta, innanzitutto, con la prima doglianza, che entrambi i provvedimenti impugnati recherebbero una motivazione riferita a molteplici pareri e relazioni di altri Uffici (Relazione in materia vincolistica, una validazione tecnica ed amministrativa del dip.to PAU e controllo tecnico) menzionati ma non allegati. Ciò si risolverebbe nel vizio di motivazione dei provvedimenti impugnati.</h:div><h:div><corsivo>“Violazione e falsa applicazione degli art.134, comma 1, lett.a) e 136 d.lgs. n. 42/2004; violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 27, del d.l. n.269/2003 (conv. da l. n.326/2003) e violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L.R.n 12/2004”.</corsivo></h:div><h:div>La ricorrente, con il secondo motivo di doglianza, sostiene che l’articolo 8 delle N.T.A. ricomprende l’area ove è situato l’immobile in questione qualificandola <corsivo>“beni d'insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche</corsivo>”. L’area ricadrebbe nel Piano Particolareggiano “0” n. 51 (“infernetto/Macchione”), tav.4.6., ed urbanisticamente insisterebbe su di una zona di completamento residenziale semplice. Da tali elementi la ricorrente desume l’insussistenza del vincolo evocato dall’Amministrazione comunale, come preclusivo della condonabilità delle opere abusive oggetto della istanza denegata, “<corsivo>posta oramai l’avvenuta sottrazione al relativo regime di tutela per le aree ricadenti nelle zone di completamento residenziale, peraltro gravate da piano particolareggiato (analogamente, quindi alla zona B) del territorio comunale e derivata dalle previsioni dello stesso D.M. del 21.10.1954</corsivo>”. La sottrazione delle aree ricadenti nei "centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti" (corrispondenti alle zone delimitate come A o B negli strumenti urbanistici) al regime vincolistico introdotto col D.M. 21.10.1954 sarebbe in tesi prevista dallo stesso D.M. (nel suo testo finale) e quindi, in definitiva, dallo stesso art.8 delle N.T.A del P.T.P.R. “<corsivo>che, indirettamente, per il tramite del combinato di cui agli artt. 134, comma 1, lett. c) e 136 del D.Lgs. n.42/2004 lo recepisce e lo richiama (cfr. CdS, IV, n. 5221/2015, TAR Lazio Roma n.3686/2018)”.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>“Violazione di legge - violazione e falsa applicazione dell’art. 32 comma 26 l. 326/2003 e dell’art. 32 l. 47/1985”.</corsivo></h:div><h:div>Deduce ancora la parte ricorrente che “<corsivo>Per quanto ipotizzabile, ove mai esistente, il vincolo asseritamente apposto sull’area in esame, non comporterebbe inedificabilità assoluta, ma, à termini di legge, imporrebbe solamente all’autorità procedente la previa acquisizione del nulla osta da parte dell’Autorità preposta alla sua tutela, peraltro, nel caso già richiesto dalla ricorrente, in via cautelativa</corsivo>”. Roma Capitale, pertanto, in tesi, avrebbe dovuto, in qualità di autorità sub-delegata, effettuare la valutazione di compatibilità dell’intervento di competenza, in quanto effettivamente riconducibile alle ipotesi di cui ai nn. 4, 5 e 6 del D.L. n. 269 del 2003 ovvero alle fattispecie di abusi minori.</h:div><h:div><corsivo>“Provvedimento prot. -OMISSIS-– Violazione di legge – Violazione dell’art. 3 della legge 241/1990 sotto altro profilo – Errore nella motivazione”.</corsivo></h:div><h:div>Il provvedimento in epigrafe, secondo la prospettazione ricorsuale, presenterebbe poi un ulteriore elemento di illegittimità nella parte in cui in esso si precisa che in presenza di vincolo sarebbe superfluo procedere ad interrogare l’ente preposto al vincolo stesso. Secondo la ricorrente essendo l’abuso <corsivo>“urbanisticamente compatibile</corsivo>” l’analisi delle caratteristiche e degli effetti “<corsivo>del supposto e mai espresso vincolo”</corsivo> sarebbe “<corsivo>imprescindibile”.</corsivo></h:div><h:div>2.1 Con il medesimo ricorso la parte ricorrente formula, altresì, istanza ex 116 c.p.a. ad oggetto<corsivo> “tutti gli atti ed i provvedimenti, inclusi pareri relazioni e quant’altro riferito nei provvedimenti impugnati, da essi presupposti e richiamati”.</corsivo></h:div><h:div>3. Si è costituita in giudizio Roma capitale opponendosi all’accoglimento del ricorso e chiedendone il rigetto.</h:div><h:div>4. In vista della udienza straordinaria di smaltimento del 14 marzo 2025 le parti hanno depositato reciproche memorie conclusive.</h:div><h:div>5. Alla suindicata udienza la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>6. Il ricorso è infondato e va rigettato.</h:div><h:div>6.1. In primo luogo deve essere dichiarata improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l’istanza incidentale <corsivo>ex</corsivo> art. 116 c.p.a., proposta unitamente al ricorso introduttivo, dal momento che l’Amministrazione resistente ha osteso in giudizio i documenti richiesti dal ricorrente ovvero, per ciascun sottonumero, la valutazione delle osservazioni al preavviso di rigetto, l’esito del controllo tecnico e la relazione istruttoria, documenti amministrativi effettivamente fondanti le conclusioni raggiute dall’Amministrazione con i provvedimenti gravati.</h:div><h:div>6.2. Infondato è il primo motivo di censura, non essendo ravvisabile nella fattispecie la dedotta violazione dell’articolo 3 della Legge n. 241/1990. In effetti i provvedimenti gravati trascrivono le conclusioni istruttorie recate nei documenti in essi richiamati e ciò è sufficiente a rendere percepibile quali siano i presupposti di fatto e l’iter logico giuridico che hanno condotto alle conclusioni ivi recate.</h:div><h:div>Nè rileva l’omessa allegazione degli atti istruttori richiamati nei provvedimenti gravati. Sul punto, infatti, la giurisprudenza è unanime del ritenere che “<corsivo>L'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, come previsto dall'art. 3 l. n. 241 del 1990, può essere soddisfatto mediante il richiamo ad un altro atto, a condizione che ne vengano indicati i dettagli e che sia garantita all'interessato la possibilità di consultarlo e ottenere una copia in conformità con le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi. In assenza di un rinvio esplicito ad atti chiaramente identificabili, il provvedimento impugnato risulta viziato per mancanza di istruttoria e motivazione insufficiente”.</corsivo> (Tar Puglia Bari, sez.III, 6 maggio 2024 n. 549).</h:div><h:div>6.3. Quanto alla dedotta esclusione dell’assoggettamento a vincolo dell’area in contestazione, in quanto ricadente all’interno del perimetro urbano, tale prospettazione va disattesa alla stregua di quanto già concluso sul punto dal Consiglio di Stato.</h:div><h:div>In effetti la sottrazione del regime di tutela per le aree ricadenti nelle zone A e B del territorio comunale deriva dalle previsioni dello stesso D.M. del 21 ottobre 1954, come integrato dal D.M. 22 maggio 1985 e poi ulteriormente rettificato con il D.M. 15 ottobre 1985. Tali ultime modifiche hanno espressamente introdotto una eccezione al divieto di realizzare modificazioni dell’assetto del territorio ed opere edilizie e lavori, siccome previsto per le aree soggette al vincolo di cui al D.M. 21 ottobre 1954, per le aree ricomprese nei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti, aree fra le quali rientrerebbe quella di proprietà della ricorrente.</h:div><h:div>Sennonché con riguardo a simile fattispecie il giudice dell’appello ha già avuto modo di chiarire che “<corsivo>L</corsivo>’<corsivo>effetto di tutela originariamente ricollegato dall’ordimento alla dichiarazione di «notevole interesse pubblico» (ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497) non era di “inedificabilità assoluta”, bensì comportava unicamente la necessità di sottoporre a specifica autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere da realizzare.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Il decreto modificativo del 1985 (senza abrogare gli altri articoli del decreto ministeriale del 1954) ha prescritto ‒ in via additiva e non sostitutiva ‒ un ulteriore limite (peraltro transitorio) alle opere eseguibili nell’area interessata ‒ con la seguente dicitura: «In tale territorio sono vietate fino al 31.12.1985 modificazioni dell’assetto del territorio nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l’aspetto esteriore dei luoghi» ‒, senza tuttavia incidere in alcun modo sulla sottoposizione della fascia interessata al già esistente regime di tutela paesaggistica.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>La successiva modificazione, ad opera del decreto ministeriale del 15 ottobre 1985 ha escluso i centri abitati (ovvero le zone A e B del territorio) dal vincolo di inedificabilità assoluta, ma anche in tal caso senza intaccare il regime generale di tutela introdotto con il decreto ministeriale del 1954, e quindi lasciando ferma la necessità di acquisire, per l’ambito territoriale interessato dal decreto ‒ e senza deroghe ‒ l’autorizzazione paesaggistica per modificazione dello stato dei luoghi.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>La dicitura apposta nella parte narrativa del testo del decreto d.m. del 15 ottobre 1985 ‒ segnatamente: «Considerato che la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio con nota n. 18459 del 14 ottobre 1985, ha rilevato che nei dispositivi dei sopracitati decreti non è stata riportata, per mero errore materiale, l’esclusione dalle zone soggette al vincolo, dei centri abitati» ‒ è del tutto ininfluente ai fini esegetici. Come correttamente replicato dall’appellante, tale proposizione ben può riferirsi alla sola limitazione assoluta di edificabilità introdotta nel maggio del 1985”. </corsivo>(Cons St., sez. VI, 11 dicembre 2018 n. 6991).</h:div><h:div>Se ne deve concludere la deroga prevista per i centri abitati riferendosi solo alla inedificabilità assoluta non abbia determinato il venir meno del vincolo: la permanente necessità dell’autorizzazione paesaggistica conferma la presenza, nelle aree ricadenti in zone A e B, del vincolo di cui al DM del 1954 implicante tuttavia una inedificabilità a carattere solo relativa: inedificabilità che, tuttavia, con riguardo al più restrittivo terzo   rileva, comunque, in termini preclusivi rispetto alla sanabilità di abusi maggiori, rispetto ai quali la mera esistenza di un vincolo, indipendente dall’ampiezza del regime posto a sua tutela, impedisce la sanatoria.</h:div><h:div>In effetti alla luce delle coordinate applicative del cd. Terzo condono, come introdotto dal decreto legge n. 269 del 2003, convertito in legge con legge n. 326 del 2003, ed attuato, in sede regionale, con la legge della Regione Lazio n. 12 del 2004, solo determinate tipologie di interventi – c.d. abusi formali - risultano condonabili se realizzati in aree sottoposte a vincolo.</h:div><h:div>In particolare, la realizzazione di nuovi volumi e superfici in aree vincolate, indipendentemente dalla data di imposizione del vincolo e dalla natura di vincolo assoluto o relativo alla edificabilità, è estranea all’ambito di applicazione della disciplina dettata sul terzo condono, come recata, congiuntamente, dalla legge n. 326 del 2003 e dalla legge Regione Lazio n. 12 del 2004 e come costantemente applicata dalla giurisprudenza amministrativa, nonché secondo le coordinate interpretative individuate dalla Corte Costituzionale, investita della verifica di tenuta costituzionale delle relative disposizioni.</h:div><h:div>Sulla base delle previsioni dettate dall’art. 32, commi 26 e 27, del decreto legge n. 269 del 2003 e dagli artt. 2 e 3, comma 1, lettera b), della legge regionale del Lazio n. 12 del 2004, possono ritenersi suscettibili di sanatoria, nelle aree soggette a vincoli, solo le opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'Allegato 1 del decreto legge n. 269 del 2003, quali sono le opere di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria (<corsivo>ex plurimis, </corsivo>in termini: Tar Lazio, Roma, Sez. II bis, 17 febbraio 2015, n. 2705; 4 aprile 2017 n. 4225; 13 ottobre 2017, n. 10336; 11 luglio 2018, n. 7752; 24 gennaio 2019, n. 931; 9 luglio 2019, n. 9131; 13 marzo 2019, n. 4572; 2 dicembre 2019 n. 13758; 7 gennaio 2020, n. 90; 2 marzo 2020, n. 2743; 26 marzo 2020 n. 2660; 7 maggio 2020, n. 7487; 18 agosto 2020, n. 9252; Sez. Stralcio, 7 giugno 2022 n. 7384; 15 luglio 2022, n. 10072; Sez. II, 15 febbraio 2023, n. 2675; 27 novembre 2023, n. 17693; Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 gennaio 2020 n. 425; 15 novembre 2022, n. 9986; 16 settembre 2022 n. 8043), mentre per le altre tipologie di abusi interviene una preclusione legale alla sanabilità delle opere abusive.</h:div><h:div>Rispetto alle precedenti discipline sul condono, quello introdotto con il decreto legge n. 269 del 2003 risulta, dunque,  avere un ambito applicativo più ristretto, in quanto – oltre ad imporre, al comma 25, relativamente alle nuove costruzioni residenziali, un limite complessivo di cubatura - definisce analiticamente le tipologie di abusi condonabili (comma 26 e Allegato 1), introducendo altresì alcuni nuovi limiti all'applicabilità del condono (comma 27), che si aggiungono a quanto previsto negli artt. 32 e 33 della legge n. 47 del 1985.</h:div><h:div>La norma statale di cui all’art. 32, comma 27, del decreto legge n. 269 del 2003, è chiara nell’indicare come ostativa alla possibilità di rilascio del condono la realizzazione di opere recanti nuove superfici e nuovi volumi su aree soggette a vincoli posti a tutela dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, declinando la condonabilità degli abusi su aree vincolate in ragione della loro tipologia.</h:div><h:div>In senso ancor più restrittivo è intervenuta la legge regionale della Regione Lazio n. 12 del 2004, la quale, all’art. 3, comma 1, lettera b), prevede la non sanabilità delle opere realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all'interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali.</h:div><h:div>Nella ricostruzione del quadro normativo di riferimento assume quindi decisivo rilievo il comma 26 dell’art. 32 del decreto legge n. 269 del 2003, che, sotto il profilo generale, ammette a sanatoria solo determinate tipologie di abusi, distinguendole a seconda che l’area sia o meno interessata dai vincoli di cui all’art. 32 della legge n. 47 del 1985, mentre la legge regionale n. 12 del 2004, nel mantenere ferma l’ammissibilità del condono in relazione solo ad alcune tipologie di opere, come individuate dalla legge statale, specifica il discrimine temporale relativamente alla vigenza dei vincoli.</h:div><h:div>Ne consegue che, alla luce delle illustrate disposizioni della legge statale, da coniugarsi con gli artt. 2 e 3, comma 1, lettera b), della legge regionale del Lazio n.12 del 2004, possono ritenersi suscettibili di sanatoria, nelle aree soggette a vincoli, solo le opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del decreto legge n. 269 del 2003, ovvero le opere di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, mentre per le altre tipologie di abusi la loro sanabilità risulta preclusa <corsivo>ex lege</corsivo>.</h:div><h:div>Avuto riguardo alla qualificazione dell’abuso in questione, inerente il cambio di destinazione d’uso da magazzino a residenziale, non condivisibili sono gli assunti ricorsuali che tendono a ricondurlo ad un abuso minore sull’assunto del carattere “modesto” della nuova superficie creata, asseritamente inidonea ad incidere sul carico urbanistico.</h:div><h:div>Va al riguardo precisato che il cambio di destinazione d’uso da magazzino a residenziale, in quanto implicante il passaggio da una categoria funzionale ad altra, incide <corsivo>ex se</corsivo> sul carico urbanistico, il quale va parametrato sulla base della superficie utile residenziale, la quale, per effetto del cambio d’uso, ha senz’altro subito un incremento.</h:div><h:div>Irrilevante è quindi la circostanza che non siano state effettuate ulteriori opere – evidentemente esterne, necessitando siffatto cambio d’uso di modifiche interne – non potendo il cambio d’uso da una categoria funzionale all’altra essere ricondotto alla tipologia di opere minori espressamente e tassativamente previste come condonabili in zone sottoposte a vincoli.  ( cfr Tar Lazio -Roma, sez. II stralcio, 27 gennaio 2025  n. 1792, Cons. St., sez. VI, 26 settembre 2022, n. 8256; T.A.R. Lombardia- Milano, 4 novembre 2021, n. 2419).</h:div><h:div>A fronte di tale ricostruzione dell’ambito di applicabilità del terzo condono, emerge chiaramente l’estraneità, rispetto ad esso, dell’abuso oggetto dell’istanza di sanatoria rigettata con il gravato provvedimento che, in quanto comportante aumento di superficie residenziale in area sottoposta a vincoli – trattandosi di un cambio d’uso da magazzino a residenziale - risulta <corsivo>ex lege</corsivo> non condonabile.</h:div><h:div>6.4. Destituita di fondamento appare, pertanto, anche la censura di parte ricorrente volta ad affermare la necessità della previa acquisizione del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo ai fini della verifica in concreto della compatibilità dell’opera con l’assetto vincolistico – con conseguente affermata illegittimità dei gravati provvedimenti in quanto adottati senza l’intervento di tale parere - trovando tale tesi smentita sia alla luce delle chiare previsioni della disciplina normativa statale sul terzo condono – circoscritta, come detto, ai soli abusi minori – che della legge regionale, sia alla luce della interpretazione che la Consulta (sentenza n. 196 del 2004) ha dato a tale disciplina, essendo sufficiente, al fine di escludere la condonabilità di opere abusive, la loro astratta riconducibilità alla tipologia di opere che la legge ha escluso dall’ambito applicativo del condono, senza che via sia spazio per accertamenti in ordine alla compatibilità o meno, in fatto, delle opere con le ragioni del vincolo.</h:div><h:div>Se ne deve inferire l’irrilevanza anche dell’accertamento relativo alla conformità delle opere alla disciplina urbanistica, laddove venga in rilievo una preclusione <corsivo>ex lege</corsivo> al condono in ragione della tipologia delle opere.</h:div><h:div>Infatti in caso di abusi maggiori in aree vincolate non rileva né il parere dell’autorità preposta al vincolo, che nulla cambierebbe rispetto alla preclusione legale rinveniente dalla legge sul terzo condono e dall’articolo 3 della legge regionale, né la compatibilità urbanistica dell’opera: nella fattispecie che ci occupa l’insanabilità <corsivo>ex lege</corsivo> dell’abuso maggiore in zona vincolata rendeva del tutto ultroneo il parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo. Come già concluso da questo Tribunale, infatti, con precedente dal quale non v’è ragione di discostarsi, “<corsivo>È evidente che, essendo esclusa ex lege la sanabilità di un abuso maggiore in zona vincolata, qual è quello per cui è causa, la richiesta di parere da parte della P.A. procedente all’autorità preposta alla tutela del vincolo circa la compatibilità dell’opera ai sensi dell’art. 32 L. 47/1985 sarebbe risultata inutiliter data”. </corsivo>(Tar Lazio Roma, sezione IV<corsivo> ter</corsivo>, 30 maggio 2024 n. 11126).</h:div><h:div>6.5. Il Collegio ritiene, infine, insussistenti le condizioni per sollevare incidente di costituzionalità con riguardo alle più stringenti previsioni della legge regionale n. 12/2024, alla luce della decisione della stessa Consulta n. 181 del 30 luglio 2021, che ha sancito come “<corsivo>introducendo un regime più rigoroso di quello disegnato dalla normativa statale, il legislatore regionale del Lazio non ha oltrepassato il limite costituito dal principio di ragionevolezza. Per un verso, infatti, la possibile sopravvenienza di vincoli ostativi alla concessione del condono risulta espressamente prevista dalla disposizione censurata, ciò che ne esclude la lamentata assoluta imprevedibilità. Per altro verso, il regime più restrittivo introdotto dalla legge regionale ha come obiettivo la tutela di valori che presentano precipuo rilievo costituzionale, quali quelli paesaggistici, ambientali, idrogeologici e archeologici, sicché non è irragionevole che il legislatore regionale, nel bilanciare gli interessi in gioco, abbia scelto di proteggerli maggiormente, restringendo l'ambito applicativo del condono statale, sempre restando nel limite delle sue attribuzioni</corsivo>”.</h:div><h:div>7. Da quanto sin qui accertato discende l’infondatezza del gravame che pertanto va rigettato.</h:div><h:div>8. Le spese possono essere compensate attesa la peculiarità della questione.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="14/03/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Monica Gallo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>