<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="3" estpres="1" gruppo="20211118720230707174404543" id="20211118720230707174404543" modello="4" modifica="21/07/2023 17:14:03" pdf="0" ricorrente="Massimiliano Damiano" stato="2" tipo="24" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="11187"/><fascicolo anno="2023" n="12512"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1T:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20211118720230707174404543.xml</file><wordfile>20211118720230707174404543.docm</wordfile><ricorso NRG="202111187">202111187\202111187.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Roma\Sezione 1T\2021\202111187\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>francesco arzillo</firma><data>21/07/2023 17:14:03</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>francesco arzillo</firma><data>21/07/2023 17:10:14</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>24/07/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima Ter)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Francesco Arzillo,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Anna Maria Verlengia,	Consigliere</h:div><h:div>Raffaello Scarpato,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del provvedimento emesso dalla Prefettura di Roma Area I Ter – Ordine Sicurezza Pubblica Prot.-OMISSIS-, notificato in data 24/07/2021, con il quale il Sig. Prefetto ha decretato il divieto di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 11187 del 2021, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Buffolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,  con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2023 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Considerato in fatto e in diritto:</h:div><h:div>1. Il ricorrente impugna il decreto indicato in epigrafe, con il quale il  Prefetto di Roma ha decretato il divieto di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti, lamentando:   </h:div><h:div><corsivo>· Violazione ed illegittima interpretazione di legge in relazione agli artt. 39, 11 e 43 del T.U.L.P.S.;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>·Falsa applicazione dell’art. 39 del T.U.L.P.S. in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>· Eccesso di potere della PA per difetto di motivazione, di presupposto e per illegittima estensione del divieto alle persone conviventi.</corsivo></h:div><h:div>2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, resistendo al ricorso.</h:div><h:div>3. Il ricorso a seguito del rinvio disposto alla camera di consiglio del giorno 14 marzo 2023, è stato nuovamente chiamato alla camera di consiglio del 26 aprile 2023;</h:div><h:div>4.  L’impugnato provvedimento recante il divieto di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti è motivato come segue:</h:div><h:div><corsivo>CONSIDERATO che i fatti di cui sì è reso responsabile il Sig. -OMISSIS-, denotano un comportamento superficiale di per sé indicativo di scarsa affidabilità nella custodia delle stesse, come tale sufficiente a legittimare l'imposizione del divieto ex art. 39 del T.U.L.P.S.;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>CONSIDERATO che, secondo la giurisprudenza, il detentore di armi deve essere persona esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo e nei confronti del medesimo deve esistere la perfetta e completa sicurezza circa il buon godimento ed uso delle armi, in modo tale da scongiurare dubbi o perplessità sotto il profilo dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività e che la sentenza con la quale è stata dichiarata la prescrizione non fa venir meno il suesposto giudizio sull'inaffidabilità dell'uso delle armi;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>RITENUTO opportuno, alla luce di quanto esposto e al fine di evitare pericolosi abusi da parte del Sig. -OMISSIS- emettere un provvedimento che sottragga allo stesso la disponibilità di ogni genere di armi e munizioni;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>al Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, sopra generalizzato, di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.”</corsivo></h:div><h:div>5. Nel ricorso si  sostiene quanto segue (in sintesi):</h:div><h:div>a) che nel mese di luglio 2013, nel corso di un’ispezione domiciliare, il ricorrente ha consegnato agli Agenti di P.S. una Browning cal. 6,35 priva di proiettili, appartenuta al padre carabiniere deceduto e regolarmente denunciata dal <corsivo>de cuius</corsivo>, ed una Beretta cal. 9x21, regolarmente acquistata e denunciata dal ricorrente, con un numero di proiettili in eccedenza rispetto a quelli denunciati di n. 3 unità; </h:div><h:div>b) che nel mese di dicembre 2013 la Questura di Roma ha avviato nei confronti di parte ricorrente un procedimento amministrativo per l’adozione dei provvedimenti inibitori in materia di armi e munizioni; contestualmente la Procura della Repubblica ha avviato, nei confronti dello stesso, un procedimento penale per violazione del reato di cui agli artt. 10 della Legge 497/74 e 697 c.p. (detenzione abusiva di armi) ad esito del quale, in aprile 2021, con sentenza n.-OMISSIS-, è stata dichiarata la prescrizione del reato; </h:div><h:div>c) che nel mese di luglio 2021 la Questura di Roma ha notificato al ricorrente il provvedimento con il quale, affermato il comportamento superficiale del medesimo, sufficiente a denotare scarsa affidabilità nella custodia delle armi, il Prefetto di Roma ha disposto ex art. 39 T.U.L.P.S. il divieto di detenere armi, munizioni e materiali esplosivi presso la propria abitazione, contestualmente all’invito a cedere le armi già oggetto di ritiro amministrativo a persona autorizzata alla detenzione e non convivente, entro 150 giorni pena la confisca e la distruzione delle stesse.</h:div><h:div>6. Va premesso che, con riferimento alla revoca dei titoli e delle autorizzazioni di polizia, la giurisprudenza amministrativa è costante nell’affermare che, ferma restando l'ampia discrezionalità che connota il potere valutativo dell'amministrazione in materia di rilascio della licenza di portare armi, a tutela degli interessi primari dell'ordine e della sicurezza pubblica, non va mai dimenticato che la discrezionalità deve essere esercitata in coerenza con la situazione di fatto, oggettivamente esistente e mediante la formulazione di una congrua motivazione circa le ragioni, concrete ed attuali, dalle quali possa desumersi il rischio di un abuso delle armi.</h:div><h:div>Ed invero, in tema di divieto di detenzione e porto d'armi o di revoca dei titoli autorizzativi, il potere discrezionale della pubblica amministrazione va esercitato nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale, sia sotto quello della coerenza logica e ragionevolezza, dandosi conto in motivazione dell'adeguata istruttoria espletata, al fine di evidenziare circostanze di fatto in ragione delle quali il soggetto sia ritenuto pericoloso o comunque capace di abusi ( TAR Roma, sez. I ter, 25 febbraio 2021, n. 2330).</h:div><h:div>Il pericolo di abuso delle armi, in particolare, deve essere comprovato e richiede un'adeguata valutazione non solo del singolo episodio, ma anche della personalità del soggetto, che possa giustificare un giudizio prognostico sulla sua sopravvenuta inaffidabilità, come in caso di personalità violente, aggressive o prive della normale capacità di autocontrollo (cfr, tra le altre, TAR Campania Salerno, sez. II, 1 giugno 2017, n. 994; TAR Umbria, n. 97 del 23 gennaio 2017; TAR Basilicata, n. 261 del 26 maggio 2015).</h:div><h:div>A tale affermazione consegue, tra l’altro, che, considerato il carattere preventivo delle misure di polizia, non è richiesto che vi sia stato un oggettivo e accertato abuso da parte del soggetto interessato, essendo sufficiente che – sulla base di elementi obiettivi – quest’ultimo dimostri una scarsa affidabilità nell’uso delle armi o un’insufficiente capacità di dominio dei propri impulsi ed emozioni (Cons. Stato, sez. IV, 26 gennaio 2004, n. 238).</h:div><h:div>Analogamente, con riferimento alla revoca della licenza di porto d’armi <corsivo>ex</corsivo> art. 11 del R.D. n. 773/1931, la giurisprudenza non richiede un oggettivo ed accertato abuso nell’uso delle armi, essendo sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne e risultando, perciò, legittima – nonostante non ricorra alcuna delle ipotesi direttamente descritte dalla legge – la revoca dell’autorizzazione in base al motivato convincimento dell’Amministrazione circa la prevedibilità di abuso del titolo (TAR Puglia, sez. II, 29 agosto 2005, n. 3620).</h:div><h:div>In generale, poi, in materia di autorizzazioni di polizia, l'Amministrazione, pur esprimendo una valutazione discrezionale circa il requisito di non affidabilità del privato, non può comunque prescindere, nei provvedimenti di diniego o di revoca, da una congrua ed adeguata motivazione, onde evidenziare le specifiche ragioni che farebbero ritenere il soggetto richiedente pericoloso o comunque capace di abusi con la conseguenza che, “<corsivo>qualora si tratti di denunce penali ovvero di segnalazioni della Autorità di P.S., l’Amministrazione non può limitarsi a richiamarle acriticamente, od a trarre dalle stesse un automatico giudizio negativo, ma deve operare un'autonoma valutazione dei fatti che ne sono alla base</corsivo>” (TAR Emilia-Romagna, sez. staccata di Parma, 25 marzo 2004, n. 122 e TAR Campania, sez. V, n. 1357/2017).</h:div><h:div>7. Nel caso in esame, la Questura di Roma ha fondato il provvedimento di rigetto sulla generica motivazione che i fatti di cui si è reso responsabile il ricorrente denotano<corsivo> “un comportamento superficiale di per sé indicativo di scarsa affidabilità nella custodia delle stesse, come tale sufficiente a legittimare l'imposizione del divieto ex art. 39 del T.U.L.P.S.”.</corsivo></h:div><h:div>Detta motivazione non evidenziare le specifiche ragioni che farebbero ritenere il soggetto richiedente pericoloso o comunque capace di abusi.</h:div><h:div>Parte ricorrente non ha mai riportato condanne per fatti che il T.U.L.P.S. prevede come preclusivi al rilascio dei permessi di polizia e dalla motivazione del provvedimento impugnato non emerge alcuna specifica valutazione sulla personalità del ricorrente dalla quale far discendere quel giudizio di inaffidabilità e di assenza di buona condotta, impeditivo alla permanenza del titolo di polizia che autorizza la detenzione; giudizio che deve investire nel suo complesso lo stile di vita del soggetto interessato e che va ricondotto specificatamente al provvedimento revocato.</h:div><h:div>L’amministrazione ha tratto il giudizio di “non affidabilità” del ricorrente da due fatti: la detenzione, per mera affezione, di una vecchia pistola ereditata dal padre carabiniere e conservata senza munizioni, e il possesso di  soli tre proiettili appartenuti ad una pistola regolarmente acquistata e denunciata, eccedenti il numero legittimamente detenuto.</h:div><h:div>Tali fatti non possono, da soli, legittimare un ragionevole giudizio di inaffidabilità del ricorrente. </h:div><h:div>In assenza di più articolata motivazione, la circostanza che la pistola appartenuta al defunto padre carabiniere, e da costui regolarmente denunciata, sia stata conservata da parte ricorrente priva di munizioni, indica un comportamento complessivamente non indicativo  di scarsa affidabilità nella custodia. Altresì, la detenzione di tre proiettili inerenti ad una pistola regolarmente acquistata e denunciata non comprova, per ciò solo, il pericolo di abuso delle armi, considerata l’esiguità del numero di  unità eccedenti il numero legittimamente detenuto.</h:div><h:div>8. Pertanto, dalle precedenti considerazioni discende l’accoglimento del ricorso, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte, e conseguente annullamento del diniego impugnato in questa sede.</h:div><h:div>9. Stante la natura della presente controversia e la peculiarità della questione si ravvisano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le costituite parti in causa.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="26/04/2023"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Francesco Arzillo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>