<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20211116720220218155002987" id="20211116720220218155002987" modello="2" modifica="2/18/2022 4:11:40 PM" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="11167"/><fascicolo anno="2022" n="02017"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1T:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20211116720220218155002987.xml</file><wordfile>20211116720220218155002987.docm</wordfile><ricorso NRG="202111167">202111167\202111167.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\873 Anna Maria Verlengia\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Luigi Furno</firma><data>18/02/2022 16:10:24</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>21/02/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima Ter)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Anna Maria Verlengia,	Presidente FF</h:div><h:div>Raffaello Scarpato,	Referendario</h:div><h:div>Luigi Furno,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>previa concessione di misure cautelari</h:div><h:div>- del decreto del 29 settembre 2021, con cui il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria, ha approvato e dichiarato efficace l'aggiudicazione del Lotto n. 3 in favore di -OMISSIS-. della gara per l'affidamento del servizio mensa presso la Polizia di Stato (doc. 1 – decreto di aggiudicazione Lotto n. 3);</h:div><h:div>- della nota n. 016468 del 1° ottobre 2021, ricevuta in pari data, con cui è stata comunicata l'aggiudicazione in favore di -OMISSIS-. (doc. 2 – comunicazione di aggiudicazione);</h:div><h:div>- dei verbali di valutazione delle offerte tecniche (doc. 3 – verbali di valutazione delle offerte tecniche);</h:div><h:div>- del disciplinare in parte qua (doc. 4 – disciplinare);</h:div><h:div>- di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenziali;</h:div><h:div>nonché</h:div><h:div>per il risarcimento del danno in forma specifica mediante subentro, previa declaratoria d'inefficacia del contratto qualora nelle more sottoscritto, o in via subordinata per equivalente</h:div><h:div>Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS-. il 3/12/2021: </h:div><h:div>per l'annullamento, previa sospensiva</h:div><h:div>-  del decreto del 29 settembre 2021 notificato il 1° ottobre 2021, con cui il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria, ha approvato gli atti di gara del Lotto n. 3 (CIG: 85939174A8), nonchè di tutti i verbali della commissione giudicatrice, della graduatoria finale e degli atti di gara tutti, nella parte in cui hanno omesso di escludere la -OMISSIS-. dalla procedura di gara;</h:div><h:div>
				</h:div><h:div>ovvero, in subordine:</h:div><h:div>- del decreto del 29 settembre 2021 notificato il 1° ottobre 2021, con cui il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria, ha approvato gli atti di gara del Lotto n. 3 (CIG: 85939174A8), nonché di tutti i verbali della commissione giudicatrice recanti la valutazione delle offerte tecniche con i relativi punteggi, della graduatoria finale e degli atti di gara tutti, nella parte in cui hanno valutato l'offerta tecnica della società -OMISSIS-. assegnandole un punteggio sovrastimato rispetto a quello che le spetta legittimamente, nonché nella parte in cui hanno individuato la ricorrente principale -OMISSIS-. quale 2° classificata nella gara per il Lotto 3 anziché nel posto deteriore che le compete; </h:div><h:div>- di tutti gli altri atti ad essi presupposti, connessi e/o conseguenziali, ancorché non conosciuti. </h:div><h:div>Nonché per il conseguente rigetto del ricorso principale, in quanto inammissibile per carenza di interesse e/o comunque infondato</h:div><h:div>Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS-. il 21/12/2021: </h:div><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>-  del decreto del 29 settembre 2021 notificato il 1° ottobre 2021, con cui il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria, ha approvato gli atti di gara del Lotto n. 3 (CIG: 85939174A8), nonché di tutti i verbali della commissione giudicatrice, della graduatoria finale e degli atti di gara tutti, nella parte in cui hanno omesso di escludere la -OMISSIS-. dalla procedura di gara;</h:div><h:div> ovvero, in subordine:</h:div><h:div>- del decreto del 29 settembre 2021 notificato il 1° ottobre 2021, con cui il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria, ha approvato gli atti di gara del Lotto n. 3 (CIG: 85939174A8), nonché di tutti i verbali della commissione giudicatrice recanti la valutazione delle offerte tecniche con i relativi punteggi, della graduatoria finale e degli atti di gara tutti, nella parte in cui hanno valutato l'offerta tecnica della società -OMISSIS-. assegnandole un punteggio sovrastimato rispetto a quello che le spetta legittimamente, nonché nella parte in cui hanno individuato la ricorrente principale -OMISSIS-. quale 2° classificata nella gara per il Lotto 3 anziché nel posto deteriore che le compete; </h:div><h:div>- di tutti gli altri atti ad essi presupposti, connessi e/o conseguenziali, ancorché non conosciuti. </h:div><h:div>nonché</h:div><h:div>per il conseguente rigetto del ricorso principale, in quanto inammissibile per carenza di interesse e/o comunque infondato.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 11167 del 2021, proposto da -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Brugnoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antornio Bertoloni 26/B; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Loiodice, Michelangelo Pinto, Pasquale Procacci, Enrica Della Bruna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di -OMISSIS-.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2022 il dott. Luigi Furno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1.Con bando di gara, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 1.2.2021, il Ministero dell’Interno ha indetto una procedura aperta per l'affidamento del servizio di mensa presso gli Organismi della Polizia di Stato dislocati sul territorio nazionale.</h:div><h:div>1.2 L’appalto è suddiviso in tre Lotti:</h:div><h:div>lotto n. 1 relativo alle Regioni del nord-ovest;</h:div><h:div>lotto n. 2 relativo alle Regioni del centro;</h:div><h:div>lotto n. 3 relativo alle Regioni del sud e delle isole.</h:div><h:div>Un quarto lotto, relativo alle regioni del nord-est, è invece oggetto di una procedura separata.</h:div><h:div>1.3 Il metodo di aggiudicazione prescelto dalla lex specialis è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con l’assegnazione di massimo 70 punti per l’offerta tecnica e di massimo 30 punti per l’offerta economica.</h:div><h:div>Al termine del confronto competitivo tra le imprese partecipanti alla gara, la -OMISSIS- è risultata la migliore offerente, ottenendo 99,62 punti di cui 70 per l’offerta tecnica e 29,62 per l’offerta economica, ragione per la quale  è stata ad essa   aggiudicata la gara relativa al  Lotto 3.</h:div><h:div>-OMISSIS-.  si è classificata al 2° posto con 97,81 punti, di cui 67,81 per l’offerta tecnica e 30 per l’offerta economica.</h:div><h:div>2. Con Decreto del 29 settembre 2021 il Ministero dell’Interno ha aggiudicato l’appalto in via definitiva a -OMISSIS- -OMISSIS-.</h:div><h:div>2.1 Con ricorso notificato in data 2 novembre 2021, e successivamente depositato nei termini di legge, -OMISSIS-. ha impugnato gli atti della procedura di gara, formulando, in via principale, censure finalizzate a sovvertire l’esito della gara in suo favore ed in via subordinata vizi tesi all’annullamento dell’intera procedura.</h:div><h:div>2.2.  Segnatamente la ricorrente principale ha impugnato i seguenti atti:</h:div><h:div>-decreto del 29 settembre 2021 con cui il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria, ha approvato e dichiarato efficace l’aggiudicazione del Lotto n. 1 in favore di -OMISSIS-. della gara per l’affidamento del servizio mensa presso la Polizia di Stato;</h:div><h:div>- decreto di aggiudicazione Lotto n. 3); </h:div><h:div>- della nota n. 0016449 del 1° ottobre 2021, ricevuta in pari data, con cui è stata comunicata l’aggiudicazione in favore di -OMISSIS-. ;</h:div><h:div>- verbali di valutazione delle offerte tecniche;</h:div><h:div>- tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenziali.</h:div><h:div>2.3. La società ricorrente, in particolare, ha impugnato i  predetti atti e provvedimenti   per i seguenti motivi: </h:div><h:div>1)violazione dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016; violazione e/o falsa applicazione dei criteri predeterminati dalla legge di gara; erroneità; difetto e/o carenza di istruttoria; eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà e travisamento.</h:div><h:div>Nella specie,  la ricorrente principale ha lamentato  la grave illogicità ed irragionevolezza delle valutazioni espresse dalla commissione in favore dell’offerta presentata dalla  società -OMISSIS- srl in relazione a tre sub-criteri della <corsivo>lex specialis</corsivo>, il 2.3, il 5.1 ed il 5.2., le quali avrebbero permesso a quest’ultima  di conseguire nella parte tecnica 2,19 punti in più rispetto a -OMISSIS-. (70 punti contro 67,81) a fronte di un distacco finale di soli 1,81 punti (-OMISSIS- 97,81; -OMISSIS- 99,62), avendo -OMISSIS- conseguito 30 punti per il prezzo (punteggio massimo) e -OMISSIS- 29,62 punti (cfr. verbale n. 23 della seduta del 15/7/21),</h:div><h:div>2) violazione dell’art. 95 d.lgs. 50/2016; violazione dell’art. 67 della Direttiva n. 24 del 2014; eccesso di potere per sviamento e travisamento; difetto di motivazione.</h:div><h:div>Nella prospettazione argomentativa  della ricorrente principale, la <corsivo>lex specialis</corsivo>  sarebbe in parte qua illegittima in quanto i criteri di valutazione sarebbero assolutamente generici, tali da lasciare totalmente “libera” la commissione nell’esercizio del  proprio apprezzamento, in sede di valutazione delle offerte; né tale genericità è stata “sanata” mediante la previa  esplicitazione delle motivazioni di attribuzione dei punteggi, essendosi la commissione limitata ad assegnare un mero punteggio numerico; </h:div><h:div>3)violazione dell’art. 95 d.lgs. 50/2016; violazione Linee Guida Anac n. 2; violazione dell’art. 67 della Direttiva n. 24 del 2014; eccesso di potere per sviamento e travisamento. violazione del principio di trasparenza e buon andamento; irragionevolezza e contraddittorietà; difetto di motivazione.</h:div><h:div>In particolare, con tale ulteriore motivo di ricorso la ricorrente principale assume la illegittimità della <corsivo>lex specialis</corsivo> nella parte in cui non individua la modalità con cui i commissari di gara avrebbero dovuto procedere  all’attribuzione dei  punteggi relativi ai singoli criteri di valutazione;</h:div><h:div>4)violazione dell’art. 51 del d.lgs. 50/2016; violazione dell’art. 30 del d.lgs. n. 50/2016. Violazione della Direttiva n. 24/2014; violazione del principio di proporzionalità e concorrenza; carenza di motivazione.</h:div><h:div>Più radicalmente, con tale motivo di ricorso la ricorrente principale censura, sotto il profilo della violazione dei principi di proporzionalità e della concorrenza, la suddivisione in soli tre macro-lotti dell’intera procedura, unitamente all’assenza del vincolo di aggiudicazione . </h:div><h:div>2.4.  Sulla base dei predetti motivi di impugnazione, la società ricorrente ha chiesto nel presente giudizio:</h:div><h:div>- in via cautelare: la sospensione dei provvedimenti impugnati e/o l’adozione di qualsivoglia altra misura cautelare ritenuta idonea;</h:div><h:div>- nel merito: l’accoglimento del   ricorso, secondo la specifica gradazione articolata nell’esposizione dei motivi e per l’effetto l’annullamento dei   provvedimenti impugnati, l’inefficacia del contratto sottoscritto ed il subentro nell’esecuzione del servizio.</h:div><h:div>3. Con memoria depositata in data 12.11.2021   si è costituita in giudizio l’aggiudicataria -OMISSIS- -OMISSIS-.  chiedendo il rigetto ricorso.</h:div><h:div>3.1.  Con memoria depositata in data 29.11.2021 si è costituito  in giudizio il Ministero degli Interni,  chiedendo il rigetto ricorso.</h:div><h:div>4. L’aggiudicataria -OMISSIS- -OMISSIS-. ha successivamente proposto ricorso incidentale con il quale ha chiesto   l’annullamento, previa sospensiva:</h:div><h:div>- del decreto del 29 settembre 2021 notificato il 1° ottobre 2021, con cui il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria, ha approvato gli atti di gara del Lotto n. 1(CIG: 859387305A), nonché di tutti i verbali della commissione giudicatrice, della graduatoria finale e degli atti di gara tutti, nella parte in cui hanno omesso di escludere la -OMISSIS-. dalla procedura di gara; ovvero, in subordine: </h:div><h:div>- del decreto del 29 settembre 2021, con cui il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria, ha approvato gli atti di gara del Lotto n. 3 (CIG: 859387305A), nonché di tutti i verbali della commissione giudicatrice recanti la valutazione delle offerte tecniche con i relativi punteggi, della graduatoria finale e degli atti di gara tutti, parte in cui hanno valutato l’offerta tecnica della società -OMISSIS-. assegnandole un punteggio sovrastimato rispetto a quello che le spetta legittimamente, nonché nella parte in cui hanno individuato la ricorrente principale -OMISSIS-. quale 2° classificata nella gara per il Lotto 3 anziché nel posto deteriore che le compete;</h:div><h:div>- di tutti gli altri atti ad essi presupposti, connessi e/o conseguenziali, ancorché non conosciuti.</h:div><h:div>4.1.  Il ricorso incidentale avverso i riportati atti del procedimento di gara è articolato nei seguenti motivi di censura:</h:div><h:div>1)illegittimità degli atti di gara impugnati in epigrafe laddove non hanno escluso la -OMISSIS-. dalla procedura di gara; violazione dell’art. 7 del disciplinare di gara; violazione del dovere di buona fede <corsivo>in contrahendo</corsivo> ex art. 1337 c.c.; violazione della par condicio dei concorrenti; omesso rilievo della violazione del divieto di presentare offerte condizionate.</h:div><h:div>In particolare, secondo la tesi della ricorrente incidentale, -OMISSIS-. avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di gara in disamina per aver presentato un’offerta tecnica condizionata, oltre che incerta ed equivoca, in relazione al criterio di valutazione sub. 3.1 “proposte per far fronte alle situazioni di emergenza intervenute presso la struttura della mensa, la specifica delle modalità di preparazione e somministrazione dei pasti, la prossimità tra luogo di cottura e di consumo del pasto”;</h:div><h:div>2) illegittimità dei predetti atti di gara impugnati  laddove non hanno escluso la -OMISSIS-. dalla procedura di gara; violazione dell’art. 7 del disciplinare di gara; violazione del dovere di buona fede <corsivo>in contrahendo</corsivo> ex art. 1337 c.c.; violazione della par condicio dei concorrenti; omesso rilievo della violazione del divieto di presentare offerte condizionate. </h:div><h:div>Più nello specifico, sulla base di questi ultimi motivi di ricorso la ricorrente incidentale ha lamentato la circostanza per cui  non  fosse possibile asserire, con certezza, se i centri di cottura alternativi offerti dalla ricorrente principale ed ubicati presso le sedi dei Vigili del Fuoco di Lombardia ed Emila Romagna sarebbero stati a disposizione durante il periodo contrattuale, ragione quest’ultima che  avrebbe dovuto indurre la Stazione Appaltante ad escludere  --OMISSIS-dalla gara (per quanto detto nel motivo che precede) ovvero almeno a non consentire a quest’ultima di lucrare alcun punteggio relativamente al criterio di valutazione sub 3.1 dell’offerta tecnica;</h:div><h:div>3)violazione art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016; violazione e/o falsa applicazione dei criteri predeterminati dalla legge di gara; eccesso di potere; erroneità dei presupposti; irragionevolezza; difetto di istruttoria.</h:div><h:div>In particolare, in relazione alla valutazione dell’offerta n. 2.3, la ricorrente incidentale assume che la ricorrente principale avrebbe dovuto ottenere un punteggio più basso rispetto a quello ottenuto di 3,75, avendo presentato soltanto 15 certificazioni, a fronte delle 20 presentate dalla ricorrente incidentale, e nonostante il fatto che ne avesse dichiarate 17 in sede di offerta.</h:div><h:div>5. In vista dell’udienza camerale   tutte le parti hanno depositato memorie difensive. </h:div><h:div>5.1. Alla camera di consiglio del 7 dicembre 2021, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, la parte ricorrente principale, con dichiarazione resa a verbale, ha rinunciato alla domanda cautelare.</h:div><h:div>6. In prossimità dell’udienza di merito del 8 febbraio 2022 sia la ricorrente principale che quella  incidentale  hanno deposito articolate memorie con le quali  hanno ribadito gli argomenti posti a sostegno delle rispettive posizioni.</h:div><h:div>6.1. Alla pubblica udienza dell’8 febbraio 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Come esposto in narrativa, con un primo motivo di ricorso, la ricorrente principale lamenta l’illogicità e  l’irragionevolezza delle valutazioni espresse dalla commissione in favore della -OMISSIS- in relazione a tre sub-criteri del disciplinare di gara, e segnatamente ai criteri 2.3, 5.1 e  5.2., </h:div><h:div>1.2.  In particolare, secondo la prospettazione della ricorrente principale, tali illegittimità avrebbero permesso a  -OMISSIS- -OMISSIS-. di conseguire, nella parte  all’offerta tecnica,  2,19 punti in più rispetto alla ricorrente (70 punti contro 67,81) a fronte di un distacco finale di soli 1,81 punti (-OMISSIS- 97,81; -OMISSIS- 99,62), avendo -OMISSIS- conseguito 30 punti per il prezzo (punteggio massimo) e -OMISSIS- 29,62 punti (verbale n. 23 della seduta del 15/7/21 – doc. 6).</h:div><h:div>In dettaglio, un primo ordine di censure è formulato dalla ricorrente principale nei confronti dei punteggi assegnati dalla commissione giudicatrice in relazione al sub criterio 2.3 di cui all’art. 17 del disciplinare di gara, il cui oggetto  reca “l’esistenza di ulteriori certificazioni di qualità attinenti l’oggetto del contratto, possedute dal singolo concorrente o da tutti i componenti che partecipano in for-ma aggregata, da dichiarare ai sensi del D.P.R. 445/2010 (W5 = 5 punti).</h:div><h:div>In relazione a tale sub-criterio la ricorrente -OMISSIS- ha ottenuto solo 3,75 punti, mentre -OMISSIS- -OMISSIS-. ha riportato il punteggio massimo di 5,00 punti.</h:div><h:div>Secondo la tesi avanzata dalla ricorrente principale, l’irragionevolezza della valutazione operata dalla commissione risiederebbe nel fatto che gran parte delle certificazioni prodotte da -OMISSIS- -OMISSIS-. non sarebbero valutabili positivamente in quanto obsolete, ritirate o, in ultima analisi, perché non attinenti all’oggetto del contratto.</h:div><h:div>A sostegno dell’assunto formulato, la ricorrente principale ha addotto in primo luogo la circostanza per cui 5 certificazioni presentate dalla controinteressata sarebbero obsolete, in quanto superate da certificazioni più recenti e tecnologicamente avanzate. Si tratterebbe in particolare delle seguenti certificazioni:</h:div><h:div> -ISO 22000:2005” la quale, secondo la   ricorrente principale, sarebbe da tre anni superata dal più recente standard “ISO 22000:2018”; </h:div><h:div>- ISO 9001:2008, anziché la più attuale ISO 9001:2015, che prevede l’applicazione della nuova High-Level Structure (HLS);</h:div><h:div>-  ISO 14001:2004, anziché la più attuale ISO 14001:2015, che modifica i seguenti aspetti: la prevenzione (risk based thinking); l’analisi del contesto aziendale interno; il coinvolgimento delle parti interessante (stake holder) come fornitori, collaboratori interni ed esterni, proprietà e società civile;</h:div><h:div>-  ISO 22005:2007, anziché la più attuale ISO 22005:2008; </h:div><h:div>- la OHSAS 18001:2007, anziché la più attuale ISO 45001:2018 </h:div><h:div>Da tali considerazioni discenderebbe l’irragionevolezza dell’attribuzione a -OMISSIS- -OMISSIS-. di un punteggio più alto rispetto a quello conseguito dalla -OMISSIS--OMISSIS-. </h:div><h:div>L’irragionevolezza della valutazione operata dalla commissione valutatrice assumerebbe, sempre nell’ottica della ricorrente principale, profili ancora più marcati in relazione alla certificazione UNI 10854:1999, atteso che la stessa è stata ritirata il 9 luglio 2019 e pertanto non avrebbe dovuto essere valutata.</h:div><h:div>Infine, a parere della ricorrente principale, molte certificazioni prodotte da -OMISSIS- -OMISSIS-.  non sarebbero  attinenti all’oggetto del contratto. Si tratterebbe, in particolare, delle seguenti certificazioni di tipo “ambientale”:</h:div><h:div>- “UNI EN ISO 14064-1:2019 (WFP)”, che specifica i principi e i requisiti, al li-vello dell’organizzazione, per la quantificazione e la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra (GHG) e della loro rimozione; </h:div><h:div>- “UNI EN ISO 14046:2016 (GHG)” relativa alla valutazione dell’impronta idrica (Water Footprint) di prodotti, processi e organizzazioni basata sulla valutazione del Ciclo di Vita (LCA);</h:div><h:div>- “ISO 14025:2010 (EPD)”, (Environmental Product Declaration) relativa agli   impatti ambientali di un prodotto, generati lungo tutto il suo ciclo di vita;</h:div><h:div>- “ISO 14067:2013 CARBON FOOT PRINT” (Sistema di gestione che calcola l’impronta di CO2) relativa alle emissioni di gas ad effetto serra associate direttamente o indirettamente ad un prodotto, un’organizzazione o un servizio in CO2 equivalente (offerta tecnica -OMISSIS-, parte 8, pag. 108 – doc. 8).</h:div><h:div>1.3. Con maggiore dettaglio, nella prospettiva interpretativa di -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-., tali certificazioni attesterebbero semplicemente il rispetto di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale, e come tali sarebbero del tutto avulse, sotto il profilo della congruenza contenutistica,  dal criterio di valutazione in disamina che, di contro, mirerebbe  a valorizzare  la “qualità” del “progetto relativo all’organizzazione delle attività alla gestione delle risorse umane”, anche attraverso “ulteriori certificazioni di qualità attinenti l’oggetto del contratto”.</h:div><h:div>Parimenti non attinente all’oggetto del contratto, nell’impostazione della ricorrente principale, sarebbe la “Certificazione HALAL” (Certificazione di conformità alle regole islamiche), la quale attesterebbe che i prodotti delle filiere agroalimentari, i processi industriali, di trasformazione, compresa la certificazione del packaging, sono conformi alle regole etiche ed igienico sanitarie previste della legge e della dottrina dell’Islam.</h:div><h:div>L’inconferenza di tale ultima certificazione rispetto all’oggetto del contratto si anniderebbe, secondo l’argomentazione di -OMISSIS-., nel numero statisticamente esiguo di operatori di Polizia di fede islamica.</h:div><h:div>Le censure formulate non meritano accoglimento.</h:div><h:div>1.4.  Preliminarmente il Collegio osserva che, in applicazione del costante insegnamento della giurisprudenza amministrativa, la valutazione delle offerte tecniche costituisce espressione di un'ampia discrezionalità tecnica, da cui consegue l’insindacabilità del merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla commissione, ove non inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza tecnica manifesta.</h:div><h:div>Sotto tale profilo, occorre evidenziare che non può assumere rilievo, nel caso all’esame del Collegio,  il recente indirizzo giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato VI 5 agosto 2019 n. 5559)  che reputa ammissibile un  sindacato di c.d. maggiore attendibilità sugli apprezzamenti tecnico-discrezionali,   non avendo questo orientamento   mai varcato le soglie del  codice degli appalti.</h:div><h:div>Come noto, tale innovativo indirizzo interpretativo ha preso le mosse, in consonanza con l’opinione di autorevole dottrina, dagli impulsi derivanti dalla giurisprudenza della Cedu (casi -OMISSIS-) in tema di sindacato di piena giurisdizione in quei particolari settori in cui vengono in rilievo le esigenze del c.d. diritto amministrativo punitivo. </h:div><h:div>Ed in effetti, tale orientamento giurisprudenziale, che ha inteso spostare su una linea più avanzata il limite del sindacato sulle valutazioni tecnico-discrezionali, ha trovato accoglimento unicamente nell’ambito del diritto sanzionatorio antitrust. </h:div><h:div>Nel settore della valutazioni tecniche aventi ad oggetto le offerte presentate nelle gare di appalto, di contro,   non è mai stato posto in discussione il principio per cui ciò che rileva è  soltanto l’eventuale inattendibilità tecnica dell’apprezzamento operato dalla commissione valutatrice, e non anche  la maggiore attendibilità della valutazione alternativamente prospettata dal ricorrente,  e men che meno la   mera  opinabilità dell’apprezzamento tecnico della commissione valutatrice, non potendo il giudice amministrativo sostituire, in attuazione del principio costituzionale di separazione dei poteri,  le proprie valutazioni, parimenti opinabili, a quelle effettuate dalla commissione stessa e più in generale dalla stazione appaltante  (ex multis cfr. Cons. Stato, V, 11 luglio 2017, n. 3400).</h:div><h:div>1.5.  Anche nella più recente giurisprudenza quest’ultimo principio di diritto è stato ribadito a più riprese. Sul punto è sufficiente richiamare la seguente consolidata massima giurisprudenziale secondo la quale “Nell'ambito delle gare pubbliche, la valutazione delle offerte tecniche, costituendo espressione di un'ampia discrezionalità tecnica, è insindacabile nel merito, ove non inficiata da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta.” (Consiglio di Stato, sez. V, 8.10.2019 n. 6793).</h:div><h:div>Alla luce del predetto dominante formante giurisprudenziale, occorre pertanto scrutinare le censure formulate dal ricorrente.</h:div><h:div> A differenza di quanto opinato dalla ricorrente principale, non appare irragionevole la positiva valutazione, da parte della commissione di gara, della certificazione UNI EN ISO 22000:2005.</h:div><h:div>Non appare dubitabile, infatti, che quest’ultima certificazione fosse in vigore sia alla data del 25.2.2021 (termine ultimo per presentare le offerte) sia alla data del 16 giugno 2021 (data di valutazione dell’offerta tecnica di -OMISSIS- (1 e sia alla data del 29.9.2021(data dell’aggiudicazione).</h:div><h:div> Rafforza tale convincimento l’ulteriore rilievo documentale per cui, a differenza di quanto prospettato dalla ricorrente principale, -OMISSIS- -OMISSIS-.  ha provveduto nei termini a rinnovare la certificazione elevandola al nuovo standard UNI EN ISO 22000:2018, così osservando il successivo termine di scadenza del 29.12.2021.</h:div><h:div>1.6. Quanto alla certificazione  UNI 10854:1999 (Sistema di gestione per l’autocontrollo basato sul metodo HACCP), di cui  il ricorrente principale assume  la non utilizzabilità a partire dal 2019, va rilevato in senso contrario che, solo per mero  errore materiale all’interno della relazione tecnica di -OMISSIS--OMISSIS-. viene  menzionata la  vecchia certificazione UNI 10854:1999, mentre in realtà risulta in concreto allegata  all’offerta tecnica la nuova certificazione GMP HACCP (schema di certificazione per sistemi di igiene e di sicurezza alimentare) basata sulle nuove  linee guida Codex.</h:div><h:div>1.7 Non meritevoli di accoglimento sono anche le ulteriori censure di irragionevolezza e di non attinenza all’oggetto del contratto, mosse dalla ricorrente principale nei confronti della positiva valutazione della certificazione di qualità HALAL (che attesta la qualità del prodotto o servizio in conformità alle esigenze dei consumatori islamici), sul rilievo per cui gli utenti della Polizia di Stato di religione islamica sarebbero un numero limitato. </h:div><h:div>In senso contrario, va innanzi tutto rilevato che appare del tutto ragionevole, oltre che maggiormente in linea con il fondamentale principio di non discriminazione che innerva sia la nostra carta costituzionale, che il diritto dell’Unione europea e della Cedu, la valutazione della capacità di un’azienda di offrire un servizio più completo, che nel caso di specie si traduce in un sua maggiore conformità alle esigenze alimentari dei  consumatori di fede islamica.</h:div><h:div>Né è seriamente sostenibile, anche  alla stregua delle  predette esigenze costituzionali, euro-unitarie e convenzionali,  che a diverse conclusioni possa condurre  il dato meramente  numerico costituito dall’eventuale  esiguo numero  di soggetti aderenti alla religione islamica  all’interno delle forze di polizia (assioma, peraltro, rimasto indimostrato, non avendo la parte principale offerto in argomento alcun serio dato statisticamente attendibile), specie ove si consideri che il fattore in disamina, per espressa previsione del disciplinare di gara,  rappresentava un servizio aggiuntivo rispetto a quello principale.</h:div><h:div>Proprio tale ultimo profilo consente di superare anche l’ulteriore censura di non attinenza all’oggetto del contratto delle certificazioni ambientali presentate da -OMISSIS- -OMISSIS-.</h:div><h:div> 1.8.  Al riguardo, il collegio osserva che non convince in alcun modo la lettura parcellizzata e atomistica che la ricorrente principale offre del sub criterio  2.3  che, come anticipato, mirava a  premiare  il possesso di certificazioni idonee ad attestare  “ulteriormente” la qualità del progetto presentato.</h:div><h:div> 1.9.  Già sulla scorta  di una ermeneusi meramente letterale del richiamato sub criterio valutativo  può  pianamente desumersi  che l’utilizzo dell’avverbio “ulteriormente” deponga  nel senso della necessità di contestualizzare  tale sub criterio nell’ambito della più ampia cornice, di tipo sistematico,   offerta dal criterio numero 2 di afferenza, il quale testualmente stabilisce che  “Il concorrente dovrà presentare un progetto relativo all’organizzazione delle attività, alla gestione delle risorse umane, eventualmente integrando con ulteriori certificazioni di qualità possedute. Il progetto dovrà conformarsi ai Criteri Ambientali Minimi indicati nel decreto datato 10 marzo 2020 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, con particolare riferimento a quanto disposto al punto D (Criteri ambientali per l’affidamento del servizio di ristorazione collettiva per uffici, università, caserme) del predetto decreto)”.</h:div><h:div>Muovendo, pertanto, da tale interpretazione letterale e sistematica può pacificamente ritenersi che il criterio 2.3 consentisse di conformare il progetto ai Criteri Ambientali Minimi indicati nel decreto datato 10 marzo 2020 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, così come correttamente fatto dalla ricorrente incidentale -OMISSIS- -OMISSIS-. attraverso le certificazioni di matrice ambientale allegate alla propria offerta.</h:div><h:div>1.10. Tali considerazioni anche di ordine sistematico conducono, pertanto, a ritenere corretta, e non soltanto non irragionevole, la valutazione che la commissione ha operato in riferimento a tali certificazioni, in quanto certamente attinenti all’oggetto del contratto, così come prefigurato dalla lex specialis della gara.  </h:div><h:div>1.11.  Prive di pregio sono, infine, le censure che la ricorrente principale formula in relazione al parametro della obsolescenza, mirando le stesse a sostituire alla discrezionalità tecnica esercitata   dalla commissione valutatrice, il diverso e opinabile apprezzamento tecnico effettuato dalla ricorrente principale stessa.   </h:div><h:div>A un tale tentativo di parte ricorrente si oppone il consolidato indirizzo interpretativo, già richiamato in premessa, secondo cui la valutazione delle offerte tecniche,  attraverso l’espressione di giudizi e l’attribuzione di punteggi, a fronte del criteri valutativi previsti, costituisce apprezzamento connotato da ampia  discrezionalità tecnica, sì da rendere detta valutazione insindacabile salvo che sia affetta da manifesta illogicità; vizio questo che, alla luce della documentazione versata in atti e delle considerazioni che precedono,  non appare affatto inficiare la valutazione compiuta dalla Commissione.</h:div><h:div>Quest’ultima considerazione   è ulteriormente rafforzata dal rilievo per cui il punteggio complessivamente attribuito dalla commissione, in relazione al sub criterio 2,3, ha natura globale, avendo avuto a oggetto l’insieme delle certificazioni presentate dagli operatori economici.</h:div><h:div>Con esso, in particolare, la commissione ha inteso chiaramente   premiare globalmente il duplice tratto qualitativo e quantitativo, e quindi, sotto tale ultimo profilo,  la circostanza per cui  -OMISSIS- -OMISSIS-. ha presentato ben tre certificazioni in più rispetto  a quelle presentate da -OMISSIS-. </h:div><h:div>1.12. Con censure di  analogo tenore,  rispetto a quelle fino ad ora esaminate, -OMISSIS- ha ulteriormente  contestato la corretta applicazione da parte della commissione del  sub-criterio 5.1 il quale, nel contesto del più generale  criterio di afferenza numero  5 secondo cui  “Il concorrente dovrà presentare un’offerta che preveda proposte rivolte al miglioramento della qualità ed all’integrazione del servizio reso, senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione”,  mirava a premiare  i seguenti aspetti: “5.1 la proposta migliorativa relativa agli impianti, alle attrezzature e agli arredi della struttura adibita a mensa dell’Organismo (W10 = 5 punti); “5.2 la proposta migliorativa relativa ai pasti rispetto a quanto già previsto al punto 5 del Capitolato d’oneri (W11 = 5 punti)”</h:div><h:div>Giova preliminarmente evidenziare che, come esposto nella parte  narrativa, in riferimento al sub criterio in disamina, la ricorrente principale ha  lamentato l’illogicità e l’incongruenza della valutazione effettuata dalla commissione, ed in particolare la non corretta attribuzione  alla società -OMISSIS-  dello  stesso punteggio attribuito alla -OMISSIS- -OMISSIS-,  pari a 3,75, nonostante che  -OMISSIS- avrebbe offerto, secondo la prospettazione interpretativa della ricorrente principale,  migliorie non attinenti alla specificità del servizio oggetto di gara. </h:div><h:div>1.13.  La ragione di fondo che ispira quest’ultima censura attiene al fatto che, secondo -OMISSIS-., -OMISSIS- -OMISSIS-.  avrebbe   offerto una serie di “migliorie” coerenti con la ristorazione “aziendale” privata, ma oggettivamente incompatibili con il servizio di ristorazione da erogare nell’ambito delle mense della Pubblica Amministrazione e, a maggior ragione, nell’ambito del servizio oggetto di gara, concernente le mense della “Polizia di Stato”. </h:div><h:div>Con maggiore dettaglio, detta conclusione muove dalla valutazione critica delle seguenti migliorie offerte da -OMISSIS-:</h:div><h:div>-“un market aziendale con la vendita di prodotti al dettaglio, compreso affettati sottovuoto, piatti pronti e frutta e verdura in quarta gamma, per chi non avesse avuto tempo di fare la spesa e per rendere defaticante il rientro a casa dopo la giornata lavorativa”; </h:div><h:div>-“saletta vip con servizio al tavolo dotata di tutti i comfort estetici e funzionali per colazioni di lavoro o per ospitare partner importanti o semplicemente per chi volesse essere ulteriormente coccolato come in un ristorante”; </h:div><h:div>- “menù alla carta per rispondere a qualsiasi esigenza ed ai palati più sofisticati”; </h:div><h:div>- “servizio di consegna ai piani per chi fosse impossibilitato a recarsi a mensa o solo per comodità”.</h:div><h:div>Nella ottica di -OMISSIS- -OMISSIS-, apparirebbe evidente che le predette migliorie siano proposte chiaramente “settate” su realtà “aziendali private”, palesemente incoerenti rispetto al servizio da rendere nei confronti dei reparti della Polizia di Stato, nell’ambito dei quali  notoriamente non si fanno “colazioni di lavoro”, non si “ospitano partner importanti”, né il personale può essere “coccolato come in un ristorante”. </h:div><h:div>Allo stesso modo non sarebbe correttamente valutabile, sempre nella prospettiva in esame, quale miglioria il “book sharing: angolo libreria per dare la possibilità di scambiarsi i propri libri del cuore e permettere anche agli altri di poter godere delle tue stesse sensazioni ed emozioni durante la lettura”  </h:div><h:div> Infine, non attinente all’oggetto dell’appalto, secondo l’opinione della ricorrente principale, sarebbe anche la previsione del “defibrillatore in azienda”, da installare “presso tutte le sedi oggetto di appalto” e “facilmente accessibile, posizionato come un comune estintore, permetterebbe di assistere efficacemente il lavoratore colpito da arresto cardiaco improvviso”.</h:div><h:div>In quest’ultimo  caso, soggiunge la ricorrente principale, anche ammettendone l’utilità, sarebbe  evidente la non attinenza al criterio che richiedeva “proposte rivolte al miglioramento della qualità ed all’integrazione del servizio reso”, che è quello di “mensa”, erogato mediante “acquisto delle derrate alimentari, confezionamento e distribuzione dei pasti all’interno dei locali delle strutture dell’amministrazione, riassetto e pulizia delle stoviglie e dei locali mensa”, prestazioni rispetto alle quali l’installazione di un “defibrillatore” sarebbe del tutto inconferente (quasi un aliud pro alio secondo l’icastica espressione utilizzata dalla ricorrente principale) non rientrando tra gli “impianti”, le  “attrezzature” e gli “arredi” delle “strutture adibite a mensa”.</h:div><h:div>Muovendo da tali premesse argomentative, la ricorrente principale trae l’illazione secondo cui  sarebbe palese  l’inadeguatezza e l’illogicità delle valutazioni operate dalla commissione in riferimento al sub criterio di valutazione in disamina, specie considerando che  -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno riportato il medesimo punteggio.</h:div><h:div>1.14.  La tesi di -OMISSIS-, per quanto suggestiva, non può essere condivisa. </h:div><h:div>Preliminarmente si osserva che tali censure devono essere scrutinate alla luce del già più volte richiamato formante giurisprudenziale relativo ai limiti del sindacato giurisdizionale avente ad oggetto apprezzamenti tecnici formulati in sede di valutazione delle offerte, alla stregua del quale, soltanto qualora le valutazioni operate dalla commissione giudicatrici dovessero esorbitare dal perimetro della ragionevolezza tecnica, integrerebbero il vizio di eccesso di potere. </h:div><h:div>Sotto tale angolo di visuale, occorre in primo luogo evidenziare l’assenza di irragionevolezza nella  valutazione con la quale la  commissione ha valorizzato,    quali migliorie attinenti  all’oggetto dell’appalto, l’installazione in ogni mensa di un defibrillatore, l’inserimento di un angolo libreria per lo scambio di libri, l’attrezzamento di una saletta per pranzi con ospiti speciali, l’installazione di un espositore/frigo per il market aziendale.</h:div><h:div>Trattasi, invero, di migliorie che pacificamente   attengono alla dotazione di una sala mensa, in termini di attrezzature, impianti o arredi.</h:div><h:div>Depone in favore di tale assunto in primo luogo la lettera del sub criterio 5.1 in disamina (“proposta migliorativa relativa agli impianti, alle attrezzature ed agli arredi della struttura adibita a mensa dell’Organismo”).</h:div><h:div>Detta conclusione è ulteriormente corroborata da una lettura sistematica del sub criterio in disamina, nell’ambito del più ampio criterio di afferenza di cui al numero 5, a mente del quale “Il concorrente dovrà presentare un’offerta che preveda proposte rivolte al miglioramento della qualità ed all’integrazione del servizio reso, senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione”.</h:div><h:div>Anche in coerenza con tale argomento sistematico, gli offerenti erano certamente abilitati a presentare proposte migliorative idonee non soltanto all’incremento della qualità, ma anche all’integrazione del servizio, rispetto al quale del tutto ragionevoli si presentano le dotazioni impiantistiche e le attrezzature offerte da -OMISSIS- -OMISSIS-. </h:div><h:div>A sostegno di tale conclusione può utilmente richiamarsi, anche in relazione al sub criterio in disamina, la già evidenziata circostanza per cui   la valutazione della commissione è stata globale avendo preso ad oggetto non soltanto le migliorie atomisticamente evidenziate in senso critico dal ricorrente principale (che per la verità rappresentano una minima parte di quelle globalmente  presentate da -OMISSIS- -OMISSIS-.), ma anche molte altre quali a titolo esemplificativo le seguenti:</h:div><h:div>lavaoggetti a granuli, lavastoviglie cappottina, macchina caffe espresso, bollitori colazioni, termosigillatrice automatica, lavapavimenti, contenitori alimentari, mestoli vari ecc. ed anche questo progetto giustifica ampiamente il punteggio attribuito.</h:div><h:div>Del tutto indimostrato appare poi l’assioma formulato dalla ricorrente principale secondo cui nelle mense della Polizia di Stato “non si fanno colazioni di lavoro” e “non si ospitano persone importanti”.</h:div><h:div>In senso diametralmente opposto, depone, in primo luogo, la elementare considerazione per cui all’interno di ciascun reparto della Polizia di stato esiste, per previsione normativa, una precisa scala gerarchica che impone di distinguere i singoli operanti per ruolo e funzioni.</h:div><h:div>A ciò si aggiunga che, in alcuni casi, la necessità di separare anche nel corso della pausa pranzo i singoli operanti di polizia potrebbe addirittura essere imposta dalle necessità di impellenti ragioni  investigative che riguardano soltanto taluni  e dal correlato segreto istruttorio. </h:div><h:div>Risponde del resto all’id quod plerumque accidit che il primo dirigente di un commissariato di polizia possa avere la necessità di ospitare a pranzo un ufficiale di altro reparto, o di un’altra forza di polizia, per ragioni di coordinamento investigativo, così come non infrequente è l’eventualità che ci possano essere presso i singoli reparti lunghe visite ispettive da parte di superiori gerarchici che implichino la  necessità di fermarsi sul posto anche per pranzare.      </h:div><h:div>In conclusione, le considerazioni che precedono mettono in luce la piena ragionevolezza delle valutazioni operate dalla commissione di gara e di riflesso   l’infondatezza delle censure formulate in argomento da -OMISSIS-. </h:div><h:div>1.15. Anche in relazione al sub-criterio di valutazione 5.2 la ricorrente principale contesta l’illogicità del punteggio di 5 punti assegnato -OMISSIS- -OMISSIS-. a fronte del punteggio di  4,583 conseguito dalla --OMISSIS--OMISSIS-.</h:div><h:div>Preliminarmente mette conto di rilevare che il sub-criterio 5.2 mirava a premiare, con un punteggio fino a 5 punti “la proposta migliorativa relativa ai pasti rispetto a quanto già previsto al punto 5 del Capitolato d’oneri (W11 = 5 punti)” (cfr. art. 17 del disciplinare di gara).</h:div><h:div>Secondo l’argomentazione di -OMISSIS- -OMISSIS-, tale sub criterio avrebbe dovuto essere coordinato con quanto previsto dal criterio numero 1, ai sensi del quale “1. Il concorrente dovrà presentare un progetto relativo al programma alimentare, sia in termini di rotazione delle portate che di composizione dei menù, garantendo l’offerta della dieta mediterranea”) e dal “sub-criterio 1.1, secondo cui “1.1 la varietà, stagionalità, e la modularità, anche in funzione di prevenire sprechi alimentari delle ricette offerte nei menù per le colazioni e per i pasti “ordinari” e “speciali”.</h:div><h:div>Da tale premessa interpretativa la ricorrente principale ricava la conseguenza per cui quanto offerto dai concorrenti (e valutato dalla commissione), in relazione ai suddetti criteri 1 e 1.1., non poteva essere nuovamente offerto (e valutato) ai fini di quanto richiesto dal criterio 5.2, il cui scopo era quello di premiare le sole migliorie ulteriori rispetto a quanto già offerto e non certo quello di premiare due volte lo stesso elemento. </h:div><h:div>Tuttavia, e in ciò risiederebbe la ragione della censura, -OMISSIS- -OMISSIS-. avrebbe illegittimamente   offerto come “miglioria” ai sensi del sub criterio 5.2 gli stessi elementi già indicati con riferimento al criterio 1.1. </h:div><h:div>A sostegno del proprio assunto --OMISSIS-evidenzia, a titolo esemplificativo, che la ricorrente incidentale avrebbe offerto con riferimento alla Colazione, i seguenti elementi:</h:div><h:div>- nella parte relativa al sub-criterio 1.1  “latte, caffè, caffè d’orzo, caffè decaffeinato, caffè al ginseng, thè, yogurt bianco e alla frutta, latte di riso, latte di soia; derivati dei cereali: biscotti, fette biscottate, corn flakes, pane, brioche, toast, torte vari gusti (ogni giorno due gusti differenti), plumcake, muffin, marmellata, miele, frutta, burro, succhi di frutta (5 gusti offerti), centrifugati, smoothie, milk shake torta, crostate di marmellata, crostate al cioccolato, plum-cakes. Inoltre la scrivente intende offrire agli utenti una colazione “alternativa” cosiddetta “continentale” utilizzando i seguenti prodotti: toast, formaggio (scaglie di grana, fette di edamer, formaggio spalmabile, ricotta, ecc.), uova in camicia, uova strapazzate, ricotta, salmone affumicato, salumi (prosciutto crudo, prosciutto cotto, etc.), tramezzini, pane, wurstel, tonno in scatola, centrifugati e succhi di frutta”;</h:div><h:div>- nella parte relativa al sub-criterio 5.2, sebbene -OMISSIS- affermi che “rispetto a quanto previsto dall’articolo 5 del Capitolato d’Oneri la scrivente ha previsto le seguenti aggiunte da poter scegliere per la colazione &lt;&lt;canonica&gt;&gt;”, la proposta è identica a quella del punto 1.1: “yogurt bianco e alla frutta e greco; - fette biscottate; - corn flakes; - miele; - frutta fresca; - burro; - 5 gusti di succhi di frutta (al posto dei 3 richiesti); - torta; - crostata; - centrifugati; - frullati; - smoothie; - milk shake; - frutta secca. 2. Inserimento della colazione “alternativa”: come precedentemente esplicitato, la scrivente ha previsto l’inserimento ex-novo di una colazione “continentale” ossia salata. Saranno presenti, cioè, formaggi, toast, salumi e tutto quanto elencato nel punto progettuale 1.1”;</h:div><h:div>Analogamente -OMISSIS- avrebbe offerto, con riferimento ai primi piatti, i seguenti elementi: </h:div><h:div>- nella parte relativa al sub-criterio 1.1: “10 piatti del giorno a rotazione, 6 a scelta e 4 sempre a disposizione”;</h:div><h:div>- nella parte relativa al sub-criterio 5.2, la proposta sarebbe, secondo la prospettazione di -OMISSIS- -OMISSIS-, identica a quella del punto 1.1: “come precedentemente esplicitato, la scrivente ha previsto un corposo aumento delle scelte di primi piatti sia a pranzo che a cena. A fronte delle tre scelte (di cui una in bianco) previste dall’articolo 5 del Capitolato d’Oneri, saranno offerte ben 10 opzioni, 6 a scelta e variabili più 4 fisse”.</h:div><h:div>Inoltre, con riferimento ai secondi piatti, -OMISSIS- avrebbe offerto i seguenti elementi: </h:div><h:div>-	nella parte relativa al sub-criterio 1.1 : “9 opzioni (tra caldi e freddi), 1 scelta di legumi, 4 scelte per vegani per un totale di ben 14 secondi piatti a disposizione dell’utente. Alle quali si aggiungono anche l’opzione pizza e insalatona ricca che possono essere intese come sostituzione del primo o del secondo”;</h:div><h:div>-	nella parte relativa al sub-criterio 5.2, la proposta sarebbe, secondo la ricorrente principale, addirittura inferiore (e dunque per definizione non migliorativa a quella del punto 1.1): “come precedentemente esplicitato, la scrivente ha previsto un corposo aumento delle scelte di secondi piatti sia a pranzo che a cena. A fronte delle due scelte più quella fredda previste dall’articolo 5 del Capitolato d’Oneri, saranno offerte ben 9 opzioni, 5 a scelta e calde più 4 fredde”.</h:div><h:div>Infine, sempre secondo la tesi prospettata da -OMISSIS- -OMISSIS-, altra   miglioria “duplicata” da -OMISSIS- in sede di offerta sarebbe quella relativa ai “Sacchetti viveri alternativi” atteso che, nella parte relativa al sub-criterio 5.2, -OMISSIS- avrebbe offerto quanto segue: “10. Sacchetti viveri alternativi: il Capitolato D’Oneri specifica quale debba essere la composizione del sacchetto viveri da fornire agli utenti in determinate circostanze. La scrivente intende offrire come miglioria 4 tipologie di sacchetto alternative, in modo da ampliare la gamma di scelta” (offerta tecnica -OMISSIS- parte 9, pag. 80 – doc. 10), ma, in realtà, assume --OMISSIS-,  si tratterebbe  dei medesimi “Sacchetti viveri” offerti da -OMISSIS-  quale “soluzione extra site … in occasione di servizi in zone o situazioni particolari (necessità di un consumo rapido e/o dilazionato nel tempo del pasto, luogo del servizio difficilmente raggiungibile, in termini di tempo, con un pasto caldo” nell’ambito del criterio 3.2 avente ad oggetto le “proposte in occasione di servizi di ordine e sicurezza pubblica o di particolari situazioni d’impiego, nonché la specifica delle modalità di preparazione e somministrazione dei pasti”. </h:div><h:div>1.16 La tesi sostenuta dalla ricorrente principale non merita accoglimento.  Al fine di argomentare le ragioni del respingimento, e più in generale per una maggiore chiarezza espositiva,  giova   riportare di seguito  quanto prevedeva il disciplinare  di gara in parte qua:</h:div><h:div>D (Criteri ambientali per l’affidamento del servizio di ristorazione collettiva per uffici, università, caserme) del predetto decreto. </h:div><h:div>Sarà valutata in particolare</h:div><h:div>N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	 	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI</h:div><h:div>D</h:div><h:div>MAX</h:div><h:div>1	Il concorrente dovrà presentare un progetto relativo al programma alimentare, sia in termini di rotazione delle portate che di composizione dei menù, garantendo l’offerta della dieta mediterranea (come disposto dal dm 10 marzo 2020 del Ministero dell’ambiente).	15	</h:div><h:div>1.1 La varietà,	stagionalità, e la modularità, anche in funzione di prevenire sprechi alimentari delle ricette offerte nei menù per le colazioni e per i pasti “ordinari” e “speciali” (W1 = 10 punti);	10</h:div><h:div>1.2	2. la varietà, stagionalità, e la modularità, anche in funzione di prevenire sprechi alimentari</h:div><h:div>delle ricette offerte di ulteriori menu proposti, diversi da quelli “ordinari” e “speciali” (W2 = 5 punti).5</h:div><h:div>CRITERIO N. 5 – PROPOSTE MIGLIORATIVE DELLA QUALITA’ E INTEGRATIVE DEL SERVIZIO (MASSIMO 10 PUNTI)</h:div><h:div>Il concorrente dovrà presentare un’offerta che preveda proposte rivolte al miglioramento della qualità ed all’integrazione del servizio reso, senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione.</h:div><h:div>Il progetto dovrà conformarsi ai Criteri Ambientali Minimi indicati nel decreto datato 10 marzo 2020 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, con particolare riferimento a quanto disposto al punto D (Criteri ambientali per l’affidamento del servizio di ristorazione collettiva per uffici, università, caserme) del predetto decreto. </h:div><h:div>N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	 	sub-criteri di valutazione	PUNTI D MAX</h:div><h:div>5	Il concorrente dovrà presentare un’offerta che preveda proposte rivolte al miglioramento della </h:div><h:div>qualità ed all’integrazione del servizio reso, senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione.	10	</h:div><h:div>5.1	la proposta migliorativa relativa agli impianti, alle attrezzature e agli arredi	della struttura	adibita	a mensa dell’Organismo	(W10 = 5 punti)</h:div><h:div>5.2	la proposta migliorativa relativa ai pasti rispetto a quanto già previsto al punto 5 del Capitolato d’oneri (W11 = 5 punti).	5</h:div><h:div> 	TOTALE	10	 	 	10</h:div><h:div>Dalla piana lettura della richiamata parte del disciplinare di gara discende   che i concorrenti dovevano presentare un progetto che contemplasse una proposta migliorativa relativa ai pasti rispetto a quanto già previsto al punto 5 del Capitolato d’oneri.</h:div><h:div>Ciò premesso, va subito rilevato che quand’anche taluni elementi dell’offerta tecnica, rilevanti ai fini del sub-criterio 5.2,   siano stati da -OMISSIS- -OMISSIS-. valorizzati anche in relazione al sub-criterio 1.1 (per dimostrare la varietà delle ricette offerte nei menù), tale circostanza non potrebbe assumere alcun rilievo perché, a tacere d’altro, quest’ultimo criterio di valutazione fonda su diversi aspetti, quali la varietà, la stagionalità e la modularità, etc.</h:div><h:div>In altri termini, anche a voler seguire sul punto la prospettazione della ricorrente principale, alcuna violazione del divieto di bis in idem ci sarebbe anche qualora parte degli alimenti oggetto offerta presentata in relazione al punto 1.1. fossero stati replicati in sede di offerta ai fini di quanto richiesto dal successivo sub criterio 5.2, venendo in rilievo diversi parametri alla stregua dei quali effettuare le relative valutazioni tecniche.</h:div><h:div>Diversamente opinando, si dovrebbe giungere, peraltro in assenza di una chiara previsione che in tal senso deponga, alla irragionevole conclusione per cui, pur a fronte di diversi  parametri di  valutazione, espressi dai vari sub criteri, vi sarebbe comunque  l’onere da parte dell’operatore economico di indicare  diversi oggetti di valutazione.</h:div><h:div>Ciò premesso, occorre comunque evidenziare, in punto di fatto, che la lamentata simmetria tra gli elementi alimentari indicati da -OMISSIS- -OMISSIS-. in relazione ai punti 1.1 e 5.2 non sussiste se non in minima parte.</h:div><h:div>Non si può sul punto far a meno di rilevare che la ricorrente principale, attraverso i predetti motivi di censura, ritaglia all’interno della globale offerta di -OMISSIS- (formulata in relazione al punto 5.2) una porzione dalla quale fa conseguire (attraverso una sorta di sineddoche interpretativa) la non condivisibile illazione della integrale duplicazione valutativa dei medesimi elementi.</h:div><h:div>Così ragionando, però, non solo --OMISSIS-non considera il già evidenziato argomento che fa leva sulla diversità dei parametri valutativi di cui si sub criteri 1.1 e 5.2, ma scinde atomisticamente le componenti di un’offerta globale che, proprio nella sua globalità, andava valutata.   </h:div><h:div>Occorre, in senso contrario alla prospettazione di -OMISSIS-., rimarcare   le considerevoli migliorie offerte, in relazione al punto 5.2 da -OMISSIS- -OMISSIS- in ordine a ciascuno dei pasti della giornata (colazione, pranzo, cena) ed ai sacchetti viveri per i servizi esterni. </h:div><h:div>Se, invero, si raffrontano le migliorie relative ai pasti, offerte da -OMISSIS- -OMISSIS-. in relazione al sub criterio 5.2, con quanto offerto in relazione al sub criterio 1.1 del capitolato d’oneri, può agevolmente ricavarsi che la lamentata integrale sovrapposizione non sussiste.</h:div><h:div> Di ciò costituisce dimostrazione, ad esempio, il fatto che compaiono nell’offerta di cui al sub criterio 5.2 prodotti non ricompresi  nell’offerta relativa al sub criterio 1.1, quali a titolo esemplificativo, e che rappresentano effettivamente delle migliorie, quali  la frutta fresca ( in luogo della generica frutta indicata nel sub criterio 1.1., lo yogurt greco ( in luogo dello yogurt generico indicato nel sub criterio 1.1.), la frutta secca ( in luogo della generica frutta indicata nel sub criterio 1.1).   </h:div><h:div>Le considerazioni che precedono conducono, pertanto, a ritenere non irragionevole la positiva  valutazione effettuata dalla commissione valutatrice in ordine all’offerta presentata  da  -OMISSIS- -OMISSIS-. in relazione al parametro di valutazione in disamina.</h:div><h:div>2 Ulteriore censura che la ricorrente principale muove sempre in riferimento al sub criterio di valutazione 5.2, attiene alla riparametrazione dei punteggi effettuata dalla commissione. </h:div><h:div>2.1. Più in dettaglio, --OMISSIS-assume che la commissione ha provveduto alla riparametrazione dei punteggi tecnici complessivi (cfr. verbale n. 23 della seduta del 15/7/21), quando, invece, il disciplinare espressamente prevedeva che, qualora “nessuno dei concorrenti abbia conseguito il punteggio massimo previsto per i sub-criteri” (come poi verificatosi), “la Commissione procederà alla riparametrazione del punteggio per ciascun sub-criterio”. In altri termini, secondo la tesi avanzata da -OMISSIS- -OMISSIS-, la commissione avrebbe effettuato una riparametrazione del punteggio complessivo, mentre il disciplinare prevedeva che la commissione avrebbe dovuto procedere alla riparametrazione dei punteggi relativi ai singoli sub criteri.</h:div><h:div>Da tale premessa interpretativa --OMISSIS- fa discendere la conseguenza per cui se la commissione avesse correttamente riparametrato il punteggio per ciascun sub-criterio, il divario tra la ricorrente e -OMISSIS- sarebbe stato inferiore: l’esponente -OMISSIS- avrebbe infatti conseguito 63,64 punti e -OMISSIS- 65,63 (anziché 67,81 contro i 70 di -OMISSIS-), sicché il distacco per l’offerta tecnica sarebbe sceso da 2,19 punti (=70-67,81) a 1,99 punti (=65,63-63,64) e quello totale sarebbe sceso da 1,81 punti (=99,62-97,81) a 1,61 punti (=95,25-93,64) ( cfr. doc. 11 – tabella riparametrazione corretta allegata al ricorso di -OMISSIS- -OMISSIS-).</h:div><h:div>2.3. Anche quest’ultima censura non coglie nel segno. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente principale, l’art. 17 del disciplinare di gara, nel paragrafo intitolato “METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA”, prevede due riparametrazioni. Una prima riparametrazione andava operata: “Qualora nessuno dei concorrenti abbia conseguito il punteggio massimo previsto per i sub-criteri, la Commissione procederà alla riparametrazione del punteggio per ciascun sub-criterio. In tal caso al concorrente con il punteggio più elevato sarà attribuito il punteggio massimo previsto per quel sub-criterio, e ai restanti concorrenti il punteggio proporzionale.”. La ratio di questa prima riparametrazione risiede, all’evidenza, nella esigenza di  escludere i  concorrenti che non attingono la soglia di sbarramento dei 35 punti previsti per l’offerta tecnica. Successivamente il disciplinare di gara prevede che, ai fini del   calcolo del punteggio finale dell’offerta tecnica, si debba procedere ad una seconda riparametrazione complessiva: “Soltanto per quei concorrenti i cui punteggi tecnici complessivi saranno pari o superiori alla soglia minima di 35 punti, si procederà a ulteriore riparametrazione delle offerte tecniche, al fine di garantire un rapporto invariabile tra il fattore prezzo e il fattore qualità.”.</h:div><h:div>Proprio per effetto di questa seconda riparametrazione, la commissione ha correttamente attribuito 70 punti all’offerta tecnica della -OMISSIS- -OMISSIS-. e   67,81 punti a -OMISSIS-. Del resto, la previsione di una doppia parametrazione, quale quella oggetto del disciplinare di gara in esame, è perfettamente in linea con quanto indicato dalle linee guida Anac n. 2 del 2016, secondo cui la stazione appaltante può procedere a una seconda riparametrazione dei punteggi ottenuti per la parte tecnica o quella economica, complessivamente considerate. In questo caso, secondo quanto prevedono le predette linee guida, condizione essenziale per procedere alla riparametrazione è che, come nel caso all’esame del Collegio, la stessa sia prevista nel bando di gara e che siano chiaramente individuati gli elementi che concorrono formare la componente tecnica e la componente economica.</h:div><h:div>3. Il secondo e il terzo motivo del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, afferendo entrambi alla predisposizione dei criteri di valutazione delle offerte da parte del disciplinare di gara e alla conseguente attribuzione dei punteggi effettuata dalla commissione giudicatrice. </h:div><h:div>3.1. Con maggiore dettaglio, nel secondo motivo di ricorso la ricorrente principale assume l’illegittimità della  <corsivo>lex specialis</corsivo> nella misura in cui conterrebbe  criteri di valutazione assolutamente generici, tali da lasciare totalmente “libera” la commissione nel proprio apprezzamento.</h:div><h:div>In particolare, secondo la prospettazione di -OMISSIS- -OMISSIS-, i criteri di valutazione dell’offerta tecnica stabiliti dall’art. 17 del disciplinare sarebbero scomposti in due o più sub-criteri, a propria volta formati da una molteplicità di elementi, non accompagnati però dalla fissazione dei relativi sub-pesi o sub-punteggi.</h:div><h:div>A titolo esemplificativo, la ricorrente principale osserva che il sub-criterio 1.1 premia (max 10 punti) la varietà, stagionalità e modularità delle ricette ma non prevede, a propria volta, dei sub-punteggi per ciascuno dei predetti elementi valutabili. </h:div><h:div>Da ciò discenderebbe ulteriormente, nella prospettazione di -OMISSIS- -OMISSIS-, l’illegittimità a cascata,  per difetto di motivazione, dei   giudizi formulati dalla commissione  sulle offerte tecniche dei concorrenti, essendo stati espressi questi ultimi in forma solamente numerica e quindi in assenza di qualsivoglia supporto motivazionale.</h:div><h:div>Dal combinato operare di tali vizi, deriverebbe, a parere di -OMISSIS- -OMISSIS-, la illegittimità della lex specialis di gara o quantomeno della   successiva valutazione tecnica operata dalla commissione di gara.</h:div><h:div>3.2. Con il terzo motivo di ricorso, --OMISSIS-assume che la lex specialis sarebbe illegittima nella parte in cui non individua la modalità (i criteri motivazionali) con cui i commissari di gara avrebbero dovuto procedere  all’attribuzione dei singoli punteggi relativi ai singoli criteri di valutazione, non specificando gli elementi che a tal fine questi ultimi  avrebbero dovuto valorizzare.</h:div><h:div>Da qui l’irragionevole   ed   inammissibile conseguenza per cui   la commissione avrebbe autonomamente deciso la metodologia di calcolo da seguire.</h:div><h:div>A sostegno del proprio assunto --OMISSIS-richiama quanto previsto sul punto dalle Linee Guida ANAC n. 2, secondo cui “Gli elementi di valutazione cosiddetti qualitativi richiedono una valutazione discrezionale da parte dei commissari di gara. Al fine di permettere ai concorrenti di presentare una proposta consapevole e alla commissione di gara di esprimere una valutazione delle offerte coerente con gli obiettivi della stazione appaltante (si ricorda che la commissione di gara è di regola composta da soggetti esterni all’amministrazione) è assolutamente necessario che vengano indicati - già nel bando o in qualsiasi altro atto di avvio della procedura di affidamento - i criteri motivazionali a cui deve attenersi la commissione per la valutazione delle offerte”.</h:div><h:div>3.3 Anche tali ulteriori motivi di ricorso non sono meritevoli   di positiva valutazione.</h:div><h:div>Ancora una volta, per ragioni di chiarezza espositiva, pare utile riportare di seguito le parti del disciplinare di gara dedicate ai criteri di valutazione delle offerte tecniche.</h:div><h:div>CRITERIO N. 1 – PIANO ALIMENTARE (MASSIMO 15 PUNTI)</h:div><h:div>Il concorrente dovrà presentare un progetto relativo al programma alimentare, in termini di rotazione delle portate e composizione dei menu. Il progetto dovrà conformarsi ai Criteri Ambientali Minimi indicati nel decreto datato 10 marzo 2020 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, con particolare riferimento a quanto disposto al punto D (Criteri ambientali per l’affidamento del servizio di ristorazione collettiva per uffici, università, caserme) del predetto decreto. </h:div><h:div>Sarà valutata in particolare</h:div><h:div>N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	 	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI</h:div><h:div>D</h:div><h:div>MAX</h:div><h:div>1	Il	concorrente dovrà presentare	un progetto	relativo	al	programma alimentare, sia in termini di rotazione delle portate che di composizione dei menù, garantendo l’offerta della dieta mediterranea (come disposto dal dm 10 marzo 2020 del Ministero dell’ambiente).	15	1.1	la varietà,	stagionalità,	e	la modularità, anche in funzione di prevenire sprechi alimentari delle ricette offerte nei menù per le colazioni e per i pasti “ordinari” e “speciali” (W1 = 10 punti);	10</h:div><h:div>1.2	2.	la varietà, stagionalità,	e la modularità, anche in funzione di prevenire	sprechi	alimentari</h:div><h:div>delle	ricette	offerte	di	ulteriori menu proposti, diversi da quelli “ordinari” e “speciali” (W2 = 5 punti).	</h:div><h:div>CRITERIO N. 2 – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE (MASSIMO 15 PUNTI)</h:div><h:div>Il concorrente dovrà presentare un progetto relativo all’organizzazione delle attività, alla gestione delle risorse umane, eventualmente integrando con ulteriori certificazioni di qualità possedute. Il progetto dovrà conformarsi ai Criteri Ambientali Minimi indicati nel decreto datato 10 marzo 2020 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, con particolare riferimento a quanto disposto al punto D (Criteri ambientali per l’affidamento del servizio di ristorazione collettiva per uffici, università, caserme) del predetto decreto.</h:div><h:div>Sarà valutata in particolare:</h:div><h:div>N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	 	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D </h:div><h:div>MAX</h:div><h:div>2	Il concorrente dovrà presentare un progetto relativo all’organizzazione delle attività, alla gestione delle risorse umane, eventualmente integrando con ulteriori certificazioni di qualità possedute</h:div><h:div>2.1	l’organizzazione delle attività di acquisto delle derrate	alimentari, confezione	e distribuzione dei pasti, riassetto e pulizia delle stoviglie e dei locali (W3 = 5 punti);	</h:div><h:div>2.2	la	pianificazione della	gestione delle risorse umane, con riferimento alle figure</h:div><h:div>professionali	impiegate	nelle suddette attività – anche in termini di qualificazione all’organizzazione del	lavoro e	al programma di formazione (W4 = 5 punti);	</h:div><h:div>2.3	l’esistenza	di	ulteriori	certificazioni	di qualità attinenti	l’oggetto del contratto, possedute dal singolo concorrente o da tutti	i componenti	che partecipano	in </h:div><h:div>forma aggregata, da dichiarare ai sensi del D.P.R. 445/2010 (W5 = 5 punti).	</h:div><h:div> 	TOTALE	15	 	 	15</h:div><h:div>CRITERIO N. 3 – GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA E DI PARTICOLARI SERVIZI ISTITUZIONALI (MASSIMO 15 PUNTI)</h:div><h:div>Il concorrente dovrà presentare un progetto che assicuri comunque il servizio - per tutta la durata dell’esigenza – mediante somministrazione di pasti compatibili con quanto previsto nel Capitolato d’oneri e nei suoi allegati, nei sotto indicati casi a. e b. Il progetto dovrà conformarsi ai Criteri Ambientali Minimi indicati nel decreto datato 10 marzo 2020 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, con particolare riferimento a quanto disposto al punto D (Criteri ambientali per l’affidamento del servizio di ristorazione collettiva per uffici, università, caserme) del predetto decreto. </h:div><h:div>N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	 	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D </h:div><h:div>MAX</h:div><h:div> Il	concorrente	dovrà presentare un progetto che assicuri	comunque	il servizio - per tutta la durata dell’esigenza –	mediante somministrazione di pasti compatibili con	quanto previsto nel	Capitolato d’oneri e nei suoi allegati, nei sotto indicati casi a. e b.:</h:div><h:div>a) al	verificarsi di 3.1 le proposte per far fronte alle situazioni di emergenza intervenute presso la struttura della mensa, la specifica delle modalità di preparazione e somministrazione dei pasti, la prossimità tra	luogo di cottura e di consumo del pasto (W6 = 8 punti);</h:div><h:div>situazioni di emergenza intervenute per cause impreviste o imprevedibili presso la struttura della mensa e che determinano l’impossibilità di	provvedere alla produzione e/o alla somministrazione dei pasti;</h:div><h:div>b) in occasione di servizi di ordine e sicurezza pubblica o di particolari situazioni d’impiego </h:div><h:div>per	esigenze	 	</h:div><h:div>3.2	particolari situazioni d’impiego, nonché la	specifica	delle	modalità	di </h:div><h:div>preparazione e somministrazione dei pasti	(W7 = 7 punti).</h:div><h:div> 	istituzionali</h:div><h:div>TOTALE	15	 	 	15</h:div><h:div>CRITERIO N. 4 – IMPIEGO DI DERRATE BIO. (MASSIMO 15 PUNTI)</h:div><h:div>Il concorrente dovrà presentare un’offerta che preveda la fornitura di prodotti provenienti da agricoltura biologica. Il progetto dovrà conformarsi ai Criteri Ambientali Minimi indicati nel decreto datato 10 marzo 2020 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, con particolare riferimento a quanto disposto al punto D (Criteri ambientali per l’affidamento del servizio di ristorazione collettiva per uffici, università, caserme) del predetto decreto. </h:div><h:div>Sarà valutata in particolare:</h:div><h:div>N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI	 	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D</h:div><h:div> 	 	MAX	 	 	MAX</h:div><h:div>4. Il concorrente dovrà presentare un’offerta che preveda la fornitura di prodotti provenienti da agricoltura biologica, in percentuali maggiori, in peso, e con le stesse modalità	di somministrazione	a</h:div><h:div>quelle previste con i Criteri Minimi di cui al d.m. 10 marzo 2020 del Ministero dell’Ambiente,	 per le categorie di derrate in questione.	</h:div><h:div>4.1	la presenza nei pasti di carni bio bovine, suine, avicola. (W8 = 8 punti);</h:div><h:div>carne bovina bio ulteriore 20%, in peso 3 punti;</h:div><h:div>carne avicola BIO ulteriore 20%, in peso 3 punti;</h:div><h:div>carne suina BIO ulteriore 20%,	in peso 2 </h:div><h:div>punto.	8</h:div><h:div>4.2	la presenza nei pasti di frutta bio, ortaggi bio, legumi bio, cereali bio nonché di salumi e formaggi bio ed olio extravergine di oliva BIO. (W9 = 7 punti);</h:div><h:div>frutta, ortaggi, legumi e cereali bio, ulteriore 20%, in peso 3 punti;</h:div><h:div>salumi e formaggi bio, ulteriore 20%,in peso 3 punti;</h:div><h:div>olio extravergine di oliva bio ulteriore 20% in capacità 1 punto.	7</h:div><h:div> 	TOTALE	15	 	 	15</h:div><h:div>CRITERIO N. 5 – PROPOSTE MIGLIORATIVE DELLA QUALITA’ E INTEGRATIVE DEL SERVIZIO (MASSIMO 10 PUNTI)</h:div><h:div>Il concorrente dovrà presentare un’offerta che preveda proposte rivolte al miglioramento della qualità ed all’integrazione del servizio reso, senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione.</h:div><h:div>Il progetto dovrà conformarsi ai Criteri Ambientali Minimi indicati nel decreto datato 10 marzo 2020 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, con particolare riferimento a quanto disposto al punto D (Criteri ambientali per P.E.C.: </h:div><h:div>l’affidamento del servizio di ristorazione collettiva per uffici, università, caserme) del predetto decreto. </h:div><h:div>N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	 	sub-criteri di valutazione	PUNTI D MAX</h:div><h:div>5.	Il concorrente dovrà presentare un’offerta che preveda proposte rivolte al miglioramento della </h:div><h:div>qualità ed all’integrazione del servizio reso, senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione.</h:div><h:div>5.1	la proposta migliorativa relativa agli impianti, alle attrezzature	e agli arredi	della struttura	adibita	a mensa dell’Organismo	(W10 =	5</h:div><h:div>5.2	la proposta migliorativa relativa ai pasti rispetto a quanto già previsto al punto 5 del Capitolato d’oneri (W11 = 5 punti).	5</h:div><h:div> 	TOTALE	10	 	 	10</h:div><h:div>Come si può notare dall’analisi del riportato art. 17 del disciplinare di gara, con l’eccezione del criterio n. 4 (di tipo meramente quantitativo), ciascuno dei suindicati criteri di valutazione è stato, a sua volta, suddiviso in più sub-criteri muniti dei relativi sub-punteggi.</h:div><h:div>Con maggiore dettaglio: </h:div><h:div>I 15 punti del criterio n. 1 sono stati scomposti nei seguenti termini: 10 punti per il sub-criterio 1.1 (che premia la varietà, la stagionalità e la modularità delle ricette offerte nei menù per le colazioni e per i pasti “ordinari” e “speciali”) e 5 punti per il sub-criterio 1.2 (che premia la varietà, la stagionalità e la modularità delle ricette offerte di ulteriori menù proposti diversi da quelli “ordinari” e “speciali”).</h:div><h:div>I 15 punti del criterio n. 2 sono stati scomposti come segue: 5 punti per il sub-criterio 2.1 (che premia l’organizzazione delle attività di acquisto delle derrate, confezionamento e distribuzione pasti), 5 punti per il sub-criterio 2.2 (che premia la pianificazione della gestione delle risorse umane, la qualificazione, l’organizzazione del lavoro e la formazione), 5 punti per il sub-criterio 2.3 (che premia il possesso di ulteriori certificazioni di qualità attinenti l’oggetto del contratto possedute dal singolo concorrente o da tutti i componenti che partecipano in forma aggregata). </h:div><h:div>I 15 punti del criterio n. 3 sono stati scomposti nel seguente modo: 8 punti per il sub-criterio 3.1 (che premia le proposte per far fronte alle situazioni di emergenza intervenute presso la struttura della mensa, la specifica delle modalità di preparazione dei pasti, la prossimità tra luogo di cottura e di consumo del pasto) e 7 punti per il sub-criterio 3.2 (che premia le proposte in occasione di servizi di ordine e sicurezza pubblica o di particolari situazioni di impiego, nonché la specifica delle modalità di preparazione e somministrazione dei pasti). </h:div><h:div>I 10 punti del criterio n. 5 sono stati scomposti nei seguenti termini: 5 punti per il sub-criterio 5.1 (che premia le proposte migliorative relative agli impianti, alle attrezzature ed agli arredi della struttura adibita a mensa) e 5 punti per il sub-criterio 5.2 (che premia le proposte migliorative relative ai pasti rispetto a quanto già previsto dal punto del capitolato d’oneri). Secondo il disciplinare, ogni commissario attribuisce discrezionalmente, per ciascuno degli elementi qualitativi dichiarati dal concorrente nell’offerta tecnica, un coefficiente numerico variabile da 0 a 1.</h:div><h:div>Per calcolare il punteggio ottenuto dal concorrente in relazione a ciascun elemento di valutazione occorre moltiplicare il coefficiente ottenuto dalla media dei coefficienti assegnati da ogni commissario per il punteggio massimo attribuito all’elemento qualitativo.</h:div><h:div>I punteggi relativi a ciascun sub-criterio avrebbero dovuto essere attribuiti mediante la seguente scala di valutazione:</h:div><h:div>Programma alimentare eccellente: 1</h:div><h:div>Programma alimentare discreto: 0,75</h:div><h:div>Programma alimentare accettabile: 0,5</h:div><h:div>Programma alimentare parzialmente accettabile: 0,25</h:div><h:div>Programma alimentare non idoneo o mancante: 0</h:div><h:div>3.4 L’analisi testuale dei predetti criteri di valutazione smentisce per tabulas la prospettazione critica della ricorrente principale, avendo la stazione appaltante in maniera chiara e analitica scomposto gli originari criteri di valutazione, già di per sé analitici, in ulteriori  sub-criteri  di valutazione,  disegnati a loro volta  in maniera chiara ed analitica e correlati ai relativi sub punteggi. </h:div><h:div>E ciò in linea con quanto previsto dalla fonte primaria di regolazione di cui all’ 95 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 ai sensi del quale “per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi”.</h:div><h:div>Le censure  formulate dalla ricorrente principale sono, peraltro, resistite da un costante orientamento  giurisprudenziale  registratosi in argomento, sia  nella vigenza del previgente codice dei contratti pubblici,  che sotto il vigore  del nuovo codice si sensi del  richiamato  art. 95, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016, a mente del quale  “la scelta operata dall'Amministrazione appaltante, in una procedura di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente ai criteri di valutazione delle offerte, ivi compreso il peso da attribuire a tali singoli elementi, specificamente indicati nella lex specialis, e ivi compresa anche la disaggregazione eventuale del singolo criterio valutativo in sub-criteri, è espressione dell'ampia discrezionalità attribuitale dalla legge per meglio perseguire l'interesse pubblico, e come tale è sindacabile in sede di legittimità solo allorché sia macroscopicamente illogica, irragionevole ed irrazionale ed i criteri non siano trasparenti ed intellegibili, non consentendo ai concorrenti di calibrare la propria offerta” (Cons. Stato, sez.V, 14 novembre 2017, n. 5245; vd. più di recente, Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2021, n. 225).</h:div><h:div>Facendo applicazione di tali consolidati principi giurisprudenziali al caso di specie, se ne ricava che  la chiarezza dei criteri di valutazione (e relativi punteggi), unitamente alla previsione, ad opera dell’art. 17 del disciplinare di gara, di una griglia di valutazione dei coefficienti assegnabili dai commissari (con una scala di valutazione che va da “eccellente” a “non idoneo”, passando attraverso giudizi intermedi quali “discreto”, “accettabile” e “parzialmente accettabile”, e prevedendo rispetto a ciascuno di essi un diverso coefficiente di punteggio), consentono  di ricostruire con un sufficiente grado di precisione l’iter logico-giuridico seguito dalla commissione nell’assegnazione dei punteggi alle offerte dei concorrenti.</h:div><h:div>Sotto tale ultimo profilo, può utilmente richiamarsi  il costante insegnamento giurisprudenziale secondo cui il punteggio numerico integra una sufficiente motivazione allorché siano prefissati con chiarezza e adeguato grado di dettaglio i criteri di valutazione, prevedenti un minimo ed un massimo proprio in quanto, in questo caso, infatti, sussiste comunque la possibilità di ripercorrere il percorso valutativo e quindi di controllare la logicità e la congruità del giudizio tecnico (C. Stato, V, 17 gennaio 2011, n. 222; V, 16 giugno 2010, n. 3806; 11 maggio 2007 n. 2355; 9 aprile 2010, n. 1999).</h:div><h:div>Nel solco di tale indirizzo, con una recentissima decisione il Consiglio di Stato, in una fattispecie assimilabile, sotto questo profilo, a quella in esame  ha   chiarito  ulteriormente che : “Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo di discostarsi, nelle gare pubbliche, quanto alla valutazione delle offerte, il punteggio numerico espresso sui singoli elementi di valutazione costituisce adeguata e sufficiente motivazione quando l’apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina di gara è sufficientemente chiaro, analitico ed articolato, come nel caso di specie, sì da delimitare ragionevolmente il giudizio della commissione nell’ambito di un minimo ed un massimo e da rendere così altrettanto ragionevolmente comprensibile l’iter logico che ha condotto la commissione e i singoli commissari all’attribuzione dei punteggi ai singoli elementi di valutazione. Solo in difetto di tali condizioni si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici (cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 luglio 2019, n. 5308; 3 aprile 2018, n. 2051)”. (Consiglio di Stato, sez. V, 7/1/2021, n. 225).</h:div><h:div>In altri termini, come limpidamente evidenziato dalla costante  giurisprudenza amministrativa, sulle orme di autorevole dottrina, sussiste un rapporto di proporzionalità inversa tra la specificità dei criteri e l’obbligo dei commissari di motivare i punteggi: tanto maggiore è il livello di dettaglio dei criteri, tanto minore sarà il livello di approfondimento richiesto in sede di motivazione, tanto che, ove i criteri, come nel caso di specie, siano molto precisa la motivazione potrà ritenersi superflua e sostanzialmente assorbita dall’espressione di un punteggio numerico.  Nel caso all’esame del Collegio, invero, il disciplinare individuava esattamente il punteggio minimo e massimo conferibile in relazione a ciascun criterio o sub criterio di valutazione, con ciò soddisfacendo il precetto ritraibile appunto dall’art. 95 comma 8 del codice appalti.</h:div><h:div>Ai sensi di tale normativa, infatti, spetta al bando di determinare ex ante non solo i criteri ed i sub-criteri di valutazione, ma anche i sub-punteggi attribuibili nell'ambito di ciascun un sub-criterio.</h:div><h:div>3.5.  Quanto all’operato della Commissione valutatrice, deve rilevarsi che tale organo nella seduta del 15.7.2021 non ha affatto autonomamente enucleato un arbitrario criterio di calcolo ma ha correttamente esercitato la propria discrezionalità tecnica valutando le offerte alla luce dei predeterminati e specifici criteri di valutazione previsti dal disciplinare di gara.  </h:div><h:div>3.6. Né a diversa conclusione è possibile giungere  sulla scorta di quanto prevedono sul punto le linee guida numero 2 dell’Anac, le quali si sono limitate a precisare  che “non può essere attribuito a ciascuna componente o criterio o sub criterio un punteggio sproporzionato o irragionevole rispetto a quello attribuito agli altri elementi   da tenere in considerazione nella scelta dell’offerta migliore, preservandone l’equilibrio relativo ed evitando situazioni di esaltazione o svilimento di determinati profili a scapito di altri”, in linea, ancora una volta, con il consolidato insegnamento giurisprudenziale per cui la ponderazione dei criteri di valutazione è sindacabile dal giudice amministrativo nei  limiti in cui è ammesso il sindacato  in ordine all’attendibilità e appropriatezza  della valutazione tecnico-  discrezionale. </h:div><h:div>3.7.  Concludendo sul punto, deve ribadirsi la declinazione dei criteri e delle valutazioni delle offerte tecniche all’interno del disciplinare di gara  e l’attribuzione dei punteggi da parte della commissione  risultano privi dei denunciati vizi, dovendosi ulteriormente evidenziare che, a differenza di quanto opinato dalla ricorrente principale, nessuna oscurità o genericità è  imputabile alla prima nella individuazione dei criteri e dei sub criteri, e che le modalità di attribuzione del punteggio tecnico risultano adeguatamente esplicitate in rapporto ai criteri e sub criteri che governavano la procedura.</h:div><h:div>Alla luce delle considerazioni che precedono, la commissione giudicatrice ha pertanto fatto un buon governo della discrezionalità tecnica demandatale anche e soprattutto alla luce del fatto che i relativi  margini di valutazioni della commissione sono  stati adeguatamente predefiniti (quanto ai relativi parametri, criteri e punteggi), con conseguente idoneità del punteggio espresso in forma numerica.</h:div><h:div>4.  Con l’ultimo motivo del ricorso principale, --OMISSIS-ha  più radicalmente censurato la   configurazione della procedura di gara mediante   la suddivisione in soli  tre macro-lotti, unitamente all’assenza del vincolo di aggiudicazione. </h:div><h:div>4.1.  In altri termini, secondo la tesi della ricorrente principale,  la illegittimità della legge di gara deriverebbe dalla duplice e  concomitante circostanza per cui,  a fronte di una gara del valore di oltre 70 milioni di euro, comprendente tutte le sedi della Polizia dell’intero territorio italiano, la stessa è stata   suddivisa in soli  tre macro-lotti (di notevoli estensioni territoriali accorpanti ognuno una pluralità di regioni) potenzialmente aggiudicabili  al medesimo concorrente,  con il rischio di assegnare, in tale ultimo  caso,  l’intero  mercato nazionale ad un unico operatore economico(così come puntualmente accaduto  attraverso l’aggiudicazione di tutti e tre lotti da parte di -OMISSIS- -OMISSIS-.).</h:div><h:div>4.2. Preliminarmente mette conto sul punto di rilevare che, come correttamente osservato dalla difesa dell’amministrazione resistente, erroneamente --OMISSIS- assume che il servizio nazionale di ristorazione per le mense della Polizia di Stato è stato suddiviso in soli tre lotti, in quanto in realtà la suddivisione è avvenuta in quattro lotti (quello afferente elle regioni del nord-est), di cui uno disciplinato attraverso una procedura separata.</h:div><h:div>Ciò premesso, anche nell’analizzare quest’ultimo motivo di ricorso occorre muovere dall’analisi puntuale della normativa di riferimento.</h:div><h:div>L’art.   51 del D. Lgs. 50/2016 recante la rubrica” Suddivisione in lotti”, statuisce che:</h:div><h:div>1. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera ggggg), in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell’appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. È fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l’applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l’aggregazione artificiosa degli appalti.</h:div><h:div>2. Le stazioni appaltanti indicano, altresì, nel bando di gara o nella lettera di invito, se le offerte possono essere presentate per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti.</h:div><h:div>((3. Le stazioni appaltanti possono)), anche ove esista la facoltà di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente, a condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse, a presentare offerte o a negoziare. Nei medesimi documenti di gara indicano, altresì, le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati, qualora l’applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti l’aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo.</h:div><h:div>4. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti che associano alcuni o tutti i lotti al medesimo offerente, qualora abbiano specificato, nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse, che si riservano tale possibilità e indichino i lotti o gruppi di lotti che possono essere associati, nonché le modalità mediante cui effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti.</h:div><h:div>4.3. Prima d’ogni altra considerazione, occorre evidenziare che la lettura dell’art. 51 del D. Lgs. 50/2016   proposta dal ricorrente principale non trova riscontro nella struttura logico – linguistica della disposizione.</h:div><h:div>Come è stato acutamente evidenziato in dottrina, l’art. 51, comma 1, D. Lgs. 50/2016 è norma giuridica costruita nella forma linguistica della proposizione prescrittiva: il legislatore altro non vuole che l’adeguamento ad essa dei suoi destinatari.</h:div><h:div>In altre parole, la stazione appaltante, quando indìce una procedura di gara, è tenuta a suddividere in lotti l’appalto o a motivarne adeguatamente la deroga, incorrendo altrimenti in un provvedimento illegittimo e dunque annullabile.</h:div><h:div>Per un elementare principio di teoria generale del diritto, a chi si adegua, come la stazione appaltante nel caso all’esame del Collegio, ad un precetto non si può richiedere (né è lecito attendersi) alcuna giustificazione perché la condotta conforme al precetto è la forma con la quale il destinatario manifesta la sua adesione ad esso. Al contrario, è colui che non si adegua che deve giustificarsi per evitare la sanzione. E la giustificazione può consistere nella prova di trovarsi in uno dei casi in cui la regola fa eccezione.</h:div><h:div>In coerenza con tali elementari considerazioni logiche prima ancora che giuridiche, il legislatore onera la stazione appaltante di motivare la scelta di non suddividere la procedura di gara in lotti, ossia di non adeguarsi al precetto.</h:div><h:div>Nel caso all’esame del Collegio, non si versa in quest’ultima evenienza atteso che la procedura di gara è stata scomposta in 4 lotti su scala nazionale.</h:div><h:div>Sempre in via preliminare, il collegio ulteriormente osserva che una connessione fra i commi 1 e 3 dell’art. 51 D. Lgs. 50/2016    effettivamente sussiste, anche se non nei termini argomentati dalla parte ricorrente principale.</h:div><h:div>Tale connessione impone di verificare se la suddivisione in lotti sia intrinsecamente ragionevole; in caso affermativo la mancanza del vincolo di aggiudicazione non comporta un vulnus per la tutela della concorrenza.</h:div><h:div>Nella giurisprudenza del Consiglio di Stato si è, infatti, più volte affermato che la mancata previsione del vincolo di aggiudicazione non comporta ex se illegittimità della procedura (cfr.  sentenze del Consiglio di Stato nn. 3683/2020, 4361/2020).</h:div><h:div>In particolare, la sentenza 3683/2020 ha condivisibilmente chiarito che “non è l'assenza di tale vincolo, la cui previsione è meramente discrezionale (art. 51, comma 3, del d. lgs. n. 50 del 2016), a determinare in sé la violazione della concorrenza, bensì la strutturazione della gara in modo tale che la sua apparente suddivisione in lotti, per le caratteristiche stesse di questi o in base al complesso delle previsioni della lex specialis, favorisca in modo indebito taluno dei concorrenti e gli consenta di acquisire l'esclusiva nell'aggiudicazione dei lotti”.</h:div><h:div>La sentenza n. 4361/2020 ha poi ulteriormente ribadito e specificato, in merito al rapporto fra i due istituti (suddivisione in lotti e vincolo di aggiudicazione) che “non è l'assenza di tale vincolo, la cui previsione è meramente discrezionale (art. 51, comma 3, del d. lgs. n. 50 del 2016), a determinare in sé la violazione della concorrenza, bensì la strutturazione della gara in modo tale che la sua apparente suddivisione in lotti, per le caratteristiche stesse di questi o in base al complesso delle previsioni della <corsivo>lex specialis</corsivo>, abbia favorito in modo indebito taluno dei concorrenti e gli abbia consentito di acquisire l'esclusiva nell'aggiudicazione dei lotti; - anche il vincolo dell'aggiudicazione, del resto, può propiziare, strategie antinconcorrenziali e intese illecite tra i singoli concorrenti, tese a favorire la spartizione dei singoli lotti messi a gara”.</h:div><h:div>Tale ricostruzione, che ha il pregio di coniugare razionalmente, come  attenta dottrina non ha mancato di osservare, la tutela della concorrenza “per il mercato” con la tutela della concorrenza “nel mercato”, ad avviso del Collegio rappresenta l’unica compatibile con il dato testuale e, per la ragione appena esposta, con la disciplina comunitaria: la cui finalità pro-concorrenziale non va intesa acriticamente, ma appunto, come segnalato dalla decisione da ultimo citata, in relazione agli effetti economici complessivi della decisione avente ad oggetto la struttura dell’appalto.</h:div><h:div>Dunque la questione di fondo, come argomentata da --OMISSIS-nel ricorso principale (l’amministrazione deve o motivare sulla suddivisione in lotti, oppure deve porre il vincolo di aggiudicazione), configura un’alternativa in realtà non conforme al paradigma normativo, come da ultimo ulteriormente  chiarito  dalla sentenza del Consiglio di  Stato n. 4683/2021, secondo cui  “La suddivisione in lotti di cui all’art. 51 D.lgs 50/2016 è prevista a tutela delle piccole e medie imprese al fine di consentire la loro partecipazione e, dunque, è posta a tutela della libera concorrenza. L’appalto in questione prevede la fornitura dall’oggetto necessariamente unitario, motivo per cui la suddivisone in lotti in termini geografici non appare difforme rispetto al precetto normativo. La previsione di vincoli di partecipazione o di aggiudicazione rientra tra le facoltà dell’amministrazione e non si risolve in un obbligo, come anche indicato nella Direttiva 2014/24/UE. La scelta della Stazione appaltante è frutto di un bilanciamento tra tutela della concorrenza da una parte, ed esigenze tecnico-economiche dall’altra, afferenti l’interesse pubblico alla prestazione di cui è attributaria l’amministrazione, per cui la suddivisione in lotti geografici su base d’asta non risulta irragionevole o illegittima, e, come affermato da recente giurisprudenza, sebbene sia indubbio che la suddivisione in lotti rappresenti uno strumento posto a tutela della concorrenza sotto il profilo della massima partecipazione alle gare, è altrettanto indubbio che tale principio non costituisca un precetto inviolabile né possa comprimere eccessivamente la discrezionalità amministrativa di cui godono le Stazioni appaltanti nella predisposizione degli atti di gara in funzione degli interessi sottesi alla domanda pubblica, assumendo, piuttosto, la natura di principio generale adattabile alle peculiarità del caso di specie. (Cons. Stato, Sez. V, n. 123/2018; Sez. III n. 1076/2020). </h:div><h:div>4.4. In altri termini, il frazionamento è, in via di principio e sia pure tendenzialmente, doveroso (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 luglio 2020 n. 4361) – proprio perché mira ad incrementare il novero dei partecipanti alle gare, elidendo la naturale barriera del sovradimensionamento dei requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria per l’accesso al mercato (cfr. art. 30, comma 1 d. lgs. n. 50/2016 cit.). Il vincolo di aggiudicazione opera in una più discrezionale prospettiva distributiva (propriamente antitrust), intesa come tale a disincentivare la concentrazione di potere economico, a precludere l’accaparramento di commesse da parte operatori ‘forti’, strutturati ed organizzati facenti capo ad unico centro decisionale.</h:div><h:div>In applicazione di tali principi, recentemente il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire che  “Si deve da subito rilevare che la giurisprudenza di questa Sezione ha rimarcato più volte non solo la legittimità, ma anche il rispetto del principio del buon andamento nella divisione di un pubblico appalto in lotti, con il rammentare che in materia di appalti pubblici è senz'altro principio di carattere generale la preferenza per la suddivisione in lotti, in quanto diretta a favorire la partecipazione alle gare delle piccole e medie imprese; tale principio, come recepito all'art. 51 D.Lgs. n. 50 del 2016, non costituisce peraltro una regola inderogabile: la norma consente alla stazione appaltante di derogarvi per giustificati motivi, che devono essere puntualmente espressi nel bando o nella lettera di invito, essendo il precetto della ripartizione in lotti funzionale alla tutela della concorrenza. (Cons. Stato, V, 7 febbraio 2020 n. 973). Della quale vi è violazione in caso di previsione di lotti di importo spropositato (Cons. Stato, V, 6 marzo 2017, n. 1038) e riferiti ad ambiti territorialmente incongrui.” (così Cons. Stato, sez. V, 27 novembre 2020, n. 7455 ma di identico tenore: sez. III, 21 gennaio 2021, n. 4762; III, 12 febbraio 2020, n. 1076; V, 11 gennaio 2018, n. 123).</h:div><h:div>4.5 Ai fini che qui rilevano, il problema si sposta dunque sulla logicità e ragionevolezza della suddivisione in lotti.  Ebbene, il collegio ritiene rispondente ai predetti criteri di ragionevolezza e logicità la suddivisione in quattro lotti nazionali del servizio di ristorazione delle mense della polizia di Stato, in quanto informata  ad un plausibile bilanciamento fra le esigenze di tutela della concorrenza e quelle correlate alla organizzazione sul territorio della prestazione oggetto dell’appalto. Ed invero, a fronte della identità funzionale dell’oggetto della procedura, non irragionevolmente la Stazione appaltante ha inteso recuperare l’eventuale deficit di diversificazione pro-concorrenziale frazionando le procedure per macro aree geografiche. </h:div><h:div>In favore di tale ricostruzione interpretativa milita anche la non irrilevante circostanza, evidenziata dall’amministrazione resistente, che in caso di ulteriore frazionamento dei lotti si sarebbe rischiato di non assicurare il servizio ai piccoli reparti, per verosimili mancanze di utili derivanti dall’assenza di economie di scala per le società appaltatrici, mancanze rinvenibili soprattutto in caso di frammentazione eccessiva dei lotti.</h:div><h:div>4.6 Mette infine conto di evidenziare che, nel caso qui all’esame, il principio della concorrenza, non solo non è stato vulnerato a monte in sede di suddivisione della gara in lotti, ma all’evidenza non si è neanche tradotto nell’effettivo restringimento a valle della partecipazione alla gara, ove solo si consideri che:</h:div><h:div>·	al lotto 1 hanno presentato un’offerta 11 concorrenti;</h:div><h:div>·	al lotto 2 hanno presentato un’offerta 7 concorrenti;</h:div><h:div>·	al lotto 3 hanno presentato un’offerta 4 concorrenti.</h:div><h:div>E sotto tale ultimo profilo, non senza rilievo è l’ulteriore circostanza per cui la ricorrente  principale ha presentato offerta per tutti i lotti della gara.</h:div><h:div>La  motivazione della suddivisione in 4 macro lotti su scala geografica oltre ad essere intrinsecamente ragionevole, per le ragioni in precedenza evidenziate, risulta peraltro sviluppata a seguito di un’ analisi istruttoria condotta a monte dalla stazione appaltante, all’esito della quale sì e raggiunto il predetto  ragionevole punto di equilibrio  tra la necessità di  accorpare prestazioni omogenee, in un’ottica di efficientamento,  e quella di preservare un adeguato assetto pro-concorrenziale. </h:div><h:div>5. Con riferimento alla domanda di risarcimento per equivalente avanzata dalla parte ricorrente principale in alternativa alla tutela in forma specifica, le complessive considerazioni che precedono depongono per l’assenza di qualsivoglia illecito commesso dalla stazione appaltante.</h:div><h:div>Come noto, elemento centrale della responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione da attività provvedimentale è l’ingiustizia del danno, da dimostrare in giudizio, ravvisabile solo quando l’esercizio illegittimo del potere amministrativo abbia leso un bene della vita del privato, che quest’ultimo avrebbe avuto titolo per mantenere o ottenere. </h:div><h:div>Nel caso all’esame del Collegio tale primo presupposto, necessario per configurare la responsabilità della pubblica amministrazione da attività provvedimentale, per le ragioni in precedenza evidenziate, difetta in radice.</h:div><h:div>6.Con riferimento al ricorso incidentale escludente articolato da -OMISSIS- -OMISSIS-., occorre evidenziare che, una volta esaminato e ritenuto infondato il ricorso principale ed i suoi motivi aggiunti, in applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, diviene inevitabilmente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli articoli 42, comma 1, e 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., essendo evidente che l’interesse della aggiudicataria a proporre ricorso incidentale, al fine di contestare la mancata esclusione dalla gara o la illegittima valutazione della relativa offerta  dalla gara della ricorrente principale, viene radicalmente meno qualora il ricorso proposto da quest’ultima sia dichiarato inammissibile o venga respinto, dal momento che, in entrambi i suddetti casi, l’aggiudicataria conserva il bene della vita ottenuto, vale a dire l’aggiudicazione ( cfr. Consiglio di stato 3094/2021).</h:div><h:div> Al riguardo, come condivisibilmente affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza da ultimo menzionata, se è vero che le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea 4 luglio 2013, Fastweb (causa c-100/12), 5 aprile 2016 Puligienica (causa c-689/13) e 5 settembre 2019 Lombardi (causa c-333/18) hanno affermato la necessità di esaminare sempre il ricorso principale, anche in caso di accoglimento del ricorso incidentale escludente ed a prescindere dal numero dei partecipanti alla gara e dalla natura dei vizi dedotti, è anche vero tuttavia che nessuna pronuncia del giudice europeo, né del giudice nazionale, ha mai affermato la necessità di esaminare comunque il ricorso incidentale escludente proposto dall’aggiudicataria, qualora, secondo il principio della ragione più liquida, il ricorso principale sia già stato esaminato e sia stato dichiarato infondato.</h:div><h:div>Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso principale deve essere integralmente respinto in quanto infondato e quello   incidentale deve essere dichiarato improcedibile.</h:div><h:div>Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:</h:div><h:div>-respinge il ricorso principale;</h:div><h:div>-dichiara improcedibile il ricorso incidentale.</h:div><h:div>Condanna il ricorrente al pagamento   delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.500 oltre gli accessori di legge in favore di ciascuna delle parti, resistente   e ricorrente incidentale.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti di cui al presente giudizio.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="08/02/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Luigi Furno</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>