<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20211058120230525102051552" descrizione="Agcm - abuso dip economica - accoglie" gruppo="20211058120230525102051552" modifica="07/06/2023 15:43:18" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Poste Italiane S.p.A." versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="10581"/><fascicolo anno="2023" n="10044"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20211058120230525102051552.xml</file><wordfile>20211058120230525102051552.docm</wordfile><ricorso NRG="202110581">202110581\202110581.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\664 Antonino Savo Amodio\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Antonino Savo Amodio</firma><data>06/06/2023 13:42:42</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Matthias Viggiano</firma><data>06/06/2023 09:45:00</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>13/06/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Antonino Savo Amodio,	Presidente</h:div><h:div>Francesca Petrucciani,	Consigliere</h:div><h:div>Matthias Viggiano,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>- del provvedimento dell’Agcm n. 29782 del 20 luglio 2021, con il quale l’Agcm a conclusione del procedimento A539, ha deliberato che Poste italiane s.p.a. ha posto in essere un abuso di dipendenza economica ai sensi dell’art. 9, comma 3-<corsivo>bis</corsivo>, l. 192/1998 e ha irrogato una sanzione pari a € 11.296.629,00;</h:div><h:div>- del provvedimento dell’Agcm n. 28192 del 17 marzo 2020, recante avvio del procedimento A539;</h:div><h:div>- del provvedimento dell’Agcm del 9 marzo 2020, recante rigetto dell’istanza di proroga del termine di conclusione della fase istruttoria e del termine di conclusione del procedimento A539;</h:div><h:div>- della comunicazione delle risultanze istruttorie relativa al procedimento A539, notificata con comunicazione del 17 marzo 2021;</h:div><h:div>- di ogni atto e/o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale;</h:div><h:div><corsivo>ovvero, in via subordinata</corsivo></h:div><h:div>per l’annullamento o la riduzione della sanzione applicata a Poste italiane s.p.a.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 10581 del 2021, proposto da </h:div><h:div>Poste italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Flavio Iacovone, Bernardo Giorgio Mattarella, Carlo Mirabile, Francesco Sciaudone, Andrea Neri e Andrea Sandulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. Francesco Sciaudone in Roma, via Pinciana, n. 25;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Autorità garante della concorrenza e del mercato, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Soluzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall’avv. Marcello Clarich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio legale in Roma, viale Liegi, n. 32;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché di Soluzioni s.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Poste italiane (in breve, Poste), principale operatore nel settore postale sul territorio nazionale, impugnava il provvedimento sanzionatorio in epigrafe per mezzo del quale l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) evidenziava come fosse stato posto in essere dalla ricorrente un abuso di dipendenza economica (ai sensi dell’art. 9, comma 3-<corsivo>bis</corsivo>, l. 18 giugno 1998, n. 192) nei confronti della società Soluzioni s.r.l.</h:div><h:div>2. Si costituiva in resistenza l’Autorità.</h:div><h:div>2.1. Al contempo, si costituiva in giudizio la società segnalante, ossia Soluzioni.</h:div><h:div>3. Le parti depositavano documenti e memorie in vista della pubblica udienza del 19 aprile 2023, all’esito della quale il Collegio tratteneva il ricorso per la decisione di merito.</h:div><h:div>4. Prima di analizzare le singole censure dedotte dalla ricorrente, appare opportuno illustrare la vicenda fattuale sottesa al provvedimento gravato.</h:div><h:div>4.1. Poste italiane è, come noto, operatore del servizio postale, nonché fornitore del servizio postale universale (almeno fino al 30 aprile 2026 ai sensi dell’art. 23, comma 2, d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261): quest’ultimo è regolato da appositi contratti di programma conclusi con il Ministero dello sviluppo economico (Mise). Al fine di garantire il corretto adempimento degli obblighi nascenti dal servizio   pubblico essenziale affidato, la ricorrente stipulava varî contratti con soggetti terzi al fine di esternalizzare in parte i servizî di recapito e di raccolta della corrispondenza (registrata e non): i negozî <corsivo>de quibus</corsivo> potevano avere forma di <corsivo>partnership</corsivo>, ovvero di accordi-quadro aggiudicati all’esito di una gara ad evidenza pubblica con chiamata dall’albo dei fornitori.</h:div><h:div>4.2. Fino all’anno 2017, Soluzioni era una delle società che collaborava con Poste italiane in forza dei menzionati contratti, piú volte prorogati negli anni. Nel dettaglio, secondo la segnalante (che, per inciso, ha avviato due distinti procedimenti dinanzi al giudice ordinario per il risarcimento del danno subíto ai sensi dell’art. 9 l. 192 cit.), gli accordi con la società ricorrente avrebbero determinato un pregiudizio alla concorrenza: in particolare, alcune clausole contrattuali avrebbero impedito di cercare terzi committenti ovvero di operare in concorrenza diretta con Poste, cagionando una duplicazione dei costi fissi. In aggiunta, l’ampia variabilità delle committenze avrebbe imposto investimenti ingenti, spesso sottoutilizzati; al contempo Poste avrebbe preteso l’espletamento di attività addizionali non richieste dal contratto e non correttamente remunerate.</h:div><h:div>4.3. All’esito di lunga istruttoria, l’Autorità – dopo aver determinato il mercato di riferimento, rappresentato dalla fornitura di servizî postali (principalmente, distribuzione e raccolta corrispondenza) nella città di Napoli – evidenziava come Soluzioni si trovasse in una posizione di dipendenza economica rispetto a Poste italiane: quest’ultima conclusione veniva basata sulla durata del rapporto contrattuale, sull’asimmetria esistente tra le parti, sulla sostanziale unicità della committenza che necessitava di investimenti specifici, tali da integrare notevolmente il compendio aziendale tanto da identificare Soluzioni con l’immagine commerciale della ricorrente (invero, Soluzioni avrebbe agito a guisa di <corsivo>unità operativa</corsivo> di Poste), nonché sull’assenza di alternative commerciali soddisfacenti per la segnalante. In tale contesto, l’imposizione di una serie di clausole contrattuali nell’accordo quadro per gli anni 2012/2013 (divieto di trasporto e consegna congiunti dei prodotti della ricorrente e di terzi, discrezionalità riconosciuta alla committente nella riduzione delle consegne richieste ai fornitori, remunerazione sulla base del peso e non dei servizî offerti) avrebbe determinato un abuso in danno di Soluzioni, attesa l’illogicità economica delle pattuizioni che avrebbero garantito a Poste italiane dei vantaggi ulteriori a quelli discendenti dalla libera iniziativa economica, rappresentati dalla compressione della forza economica di Soluzioni cui sarebbe stato impedito emanciparsi dal rapporto con la società ricorrente, tanto che in seguito alla mancata aggiudicazione della gara relativa all’accordo quadro espletata nel 2016 l’impresa registrava perdite e veniva posta in liquidazione (poi revocata).</h:div><h:div>5. Esaurito l’inquadramento dei fatti rilevanti per la decisione, appare opportuno illustrare le doglianze spiegate nel ricorso.</h:div><h:div>5.1. Con il primo motivo parte ricorrente deduce la carenza di potere dell’Autorità nell’accertamento dell’abuso di dipendenza economica, atteso che non sarebbe ravvisabile alcun rapporto di <corsivo>sub-fornitura</corsivo> tra la ricorrente e la società controinteressata; in aggiunta, l’Agcm non avrebbe esaminato l’assetto e le dinamiche del mercato di riferimento, sostenendo il pregiudizio per la concorrenza unicamente sulla base della parabola imprenditoriale di Soluzioni.</h:div><h:div>5.2. A mezzo della seconda censura viene evidenziato come non fosse necessario l’intervento pubblicistico dell’Agcm, attesa l’assenza di attualità della lesione concorrenziale, risultando il procedimento avviato circa tre anni dopo la cessazione dei rapporti contrattuali tra Poste e Soluzioni.</h:div><h:div>5.3. Tramite la terza doglianza vengono contestate puntualmente tutte le circostanze fattuali costituenti la base del provvedimento gravato. Invero, errata sarebbe l’evidenziata esistenza di un unico rapporto contrattuale della durata di diciotto anni, essendo la relazione frutto della sommatoria di svariati negozî succedutesi nel tempo e conclusi a seguito di gare ad evidenza pubblica. Similmente, fuorviante sarebbe il riferimento all’asimmetria negoziale, atteso che la predisposizione unilaterale del contratto sarebbe conseguenza della necessità di rispettare le regole dell’evidenza pubblica; inoltre, la sostanziale monocommittenza discenderebbe non delle clausole previste dall’accordo quadro, bensí dalla decisione del <corsivo>management</corsivo> di Soluzioni di focalizzare l’attività imprenditoriale unicamente sul rapporto con Poste. In aggiunta, indimostrata sarebbe l’affermazione circa l’impossibilità di reimpiego degli investimenti effettuati da Soluzioni, mentre il rischio di identificazione commerciale per l’uso di segni identificativi (es. pettorine) sarebbe conseguenza del recepimento di indicazioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom, autorità competente per il settore postale). In ultimo, contraddittorie appaiono le conclusioni dell’Autorità circa l’assenza di soluzioni alternative per Soluzioni, attesa la presenza di plurimi soggetti operanti proficuamente nel mercato di riferimento.</h:div><h:div>5.4. Con la quarta doglianza si rappresenta la legittimità di tutte le clausole censurate dall’Agcm. In particolare, il divieto di trasporto e consegna congiunto e la previsione di variabilità della prestazione richiesta, non costituirebbero limitazione della concorrenza, come inferibile dai pronunciamenti del giudice ordinario e del Tar per la Lombardia che riconoscevano la legittimità di clausole assimilabili, se non piú stringenti. In aggiunta, le citate clausole sarebbero ragionevoli e coerenti con la disciplina di settore: sul punto, viene altresí lamentata la mancata acquisizione del parere dell’Agcom in violazione del protocollo d’intesa con l’Agcm.</h:div><h:div>5.5. Tramite la quinta censura viene eccepita la prescrizione del potere sanzionatorio, essendo trascorsi piú di cinque anni dalla commissione dell’illecito che avrebbe natura istantanea e non permanente.</h:div><h:div>5.6. Infine, con l’ultimo motivo viene lamentata la sproporzione della sanzione pecuniaria irrogata.</h:div><h:div>6. Il ricorso è parzialmente fondato.</h:div><h:div>7. Appare opportuno avviare lo scrutinio dell’impugnazione dai motivi che non possono trovare accoglimento.</h:div><h:div>8. In particolare, sulla prima censura, va rilevato come appaia sussistente l’astratto potere dell’Agcm di accertare l’abuso di dipendenza economica anche al di fuori dell’esistenza di un rapporto di sub-fornitura. Difatti, la disposizione di cui all’art. 9 l. 192 cit., pur essendo collocata nell’àmbito della legge sulla sub-fornitura, ha portata generale, potendo ravvisarsi un abuso indipendentemente dal peculiare tipo contrattuale prescelto dalle parti (v. Cass., sez. I, 21 gennaio 2021, n. 1184, che ricollega la fattispecie alla generale figura dell’abuso del diritto).</h:div><h:div>8.1. D’altro canto, la stessa giurisprudenza civile (specie di merito), che piú di frequente è chiamata a giudicare su tali controversie, è ormai sufficientemente consolidata nel reputare possibile un abuso della dipendenza economica anche al di fuori dello stretto perimetro della sub-fornitura (cfr. Cass., sez. III, 19 maggio 2021, n. 13600).</h:div><h:div>8.2. Quanto esposto consente di respingere la censura sulla carenza di potere.</h:div><h:div>9. Similmente infondata è la seconda doglianza, che deve essere scrutinata assieme alla quinta censura, stante la stretta connessione logico-giuridica.</h:div><h:div>9.1. Sul punto, va osservato come sia lo stesso legislatore ad individuare l’arco temporale entro il quale l’illecito va accertato (e quindi sanzionato), mediante la previsione di un termine di prescrizione fissato in cinque anni «<corsivo>dal giorno in cui è stata commessa la violazione</corsivo>» (v. art. 28 l. 24 novembre 1981, n. 689). Orbene, l’esistenza di un attuale interesse statale all’accertamento è presunta <corsivo>iuris et de iure</corsivo> sino allo spirare del termine prescrizionale: conseguentemente, è questo il periodo di tempo entro il quale l’Agcm può (<corsivo>rectius</corsivo>, deve) avviare l’istruttoria per verificare la sussistenza dell’illecito (sull’interruzione del termine di prescrizione in caso di avvio dell’istruttoria, v. Tar Lazio, sez. II, 5 marzo 2014, n. 2544; similmente, nella giurisprudenza civile Cass., sez. II, 1° agosto 2017, n. 19143).</h:div><h:div>9.2. Quanto all’illecito contestato, ne va affermata la natura permanente, in quanto esso – ragionando in termini astratti – si perfeziona con l’imposizione delle clausole abusive, per poi consumarsi nel momento in cui cessano gli effetti anticoncorrenziali. D’altro canto, la dipendenza economica è una situazione dinamica che non si esaurisce istantaneamente, bensí si protrae nel tempo, cosí come le condotte di abuso della stessa che producono le negative conseguenze per l’impresa «debole» in un periodo piú o meno lungo di tempo.</h:div><h:div>9.3. Calando le riflessioni appena spese nella concreta realtà dei fatti sottesi all’odierno giudizio, va rilevato come correttamente l’Agcm abbia avviato il procedimento in data 17 marzo 2020, ossia allorquando erano trascorsi meno di tre anni dalla cessazione dell’ipotizzato sfruttamento abusivo della dipendenza economica di Soluzioni da parte di Poste: difatti, il contratto che legava le due società terminava il 30 giugno 2017.</h:div><h:div>9.4. Conseguentemente, le due doglianze non possono essere accolte.</h:div><h:div>10. Il terzo ed il quarto motivo, invece, mirano al cuore del provvedimento e possono essere esaminati congiuntamente.</h:div><h:div>10.1. Essi sono fondati nei termini che si vanno ad esporre.</h:div><h:div>10.2. Preliminarmente, va rilevato come gli elementi di fatto raccolti dall’Autorità durante l’istruttoria possano considerarsi, sostanzialmente, incontestati, salvo per qualche circostanza secondaria sulla quale non appare opportuno soffermarsi: viceversa, le conclusioni cui perviene l’Agcm appaiono l’esito di un percorso argomentativo contraddittorio e illogico (sull’estensione del sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti dell’Autorità, v. Tar Lazio, sez. I, 16 luglio 2019, n. 9383).</h:div><h:div>10.3. In primo luogo, va evidenziato come l’Autorità resistente, durante il procedimento istruttorio, non abbia attivato alcuna collaborazione con l’Agcom, amministrazione competente per la regolamentazione del settore postale. Come è noto, l’art. 1, comma 6, lett. c), n. 11), l. 31 luglio 1997, n. 249, demanda al consiglio dell’Autorità l’espressione di un obbligatorio parere nelle ipotesi di violazioni <corsivo>antitrust</corsivo> (artt. 2, 3, 4 e 6 l. 10 ottobre 1990, n. 287) indagate dall’Agcm: orbene, sebbene tale disposizione non appare poter essere applicata analogicamente alla fattispecie di abuso di dipendenza economica, risulta tuttavia evidente che, nel caso in esame, l’acquisizione del parere (facoltativo) dell’Autorità di settore sarebbe stata assai opportuna, in ragione dello sviluppo dell’illecito in un settore regolamentato. D’altronde, il protocollo d’intesa depositato da parte ricorrente evidenzia come la cooperazione tra le autorità non si esaurisca negli atti obbligatoriamente prescritti dalle rispettive leggi istitutive, potendo procedervi in qualsiasi questione d’interesse comune.</h:div><h:div>10.4. In ogni caso, gli elementi raccolti durante l’istruttoria non appaiono sufficienti per suffragare l’ipotesi di dipendenza economica della Soluzioni nei confronti di Poste italiane.</h:div><h:div>10.5. In particolare, contraddittoria appare l’esposizione circa la durata dei rapporti contrattuali tra le società: difatti, se da un lato si evidenzia l’esistenza di un unico ininterrotto rapporto commerciale protrattosi per quasi vent’anni, dall’altro la dipendenza economica viene circoscritta al periodo successivo al 2012. Per di piú, la durata della relazione imprenditoriale, per come descritta dall’Autorità, costituisce un dato neutro, relativamente al quale non è possibile desumere una dipendenza economica.</h:div><h:div>10.6. In aggiunta, va rilevato come la circostanza che i contratti fosse stipulati a seguito di una gara ad evidenza pubblica avrebbe dovuto essere oggetto di attenta valutazione da parte dell’Agcm. Difatti, se da un lato il procedimento amministrativo per l’individuazione della controparte contrattuale non è di per sé garanzia di concorrenzialità (come inferibile dall’art. 21-<corsivo>bis</corsivo> l. 287 cit., rimedio per altro mai azionato dall’Autorità in relazione alle gare indette da Poste), è altresí da rilevare come la libera partecipazione di Soluzioni alle gare pubbliche, unita alla costante registrazione di profitti, sia indice della fruttuosità della commessa. Conseguentemente, sotto tale profilo non appare sussistente una dipendenza economica solo in ragione della maggiore forza economica di Poste: d’altronde, l’esistenza di altri analoghi contratti, conclusi in identico modo con operatori economici assimilabili, costituisce evidenza della bontà dell’operato della ricorrente.</h:div><h:div>10.7. Similmente, le conclusioni secondo cui la sostanziale monocommittenza determinerebbe, di per sé, dipendenza economica appaiono poco convincenti: infatti, il fatturato realizzato con terzi soggetti negli anni di vigenza delle clausole censurate dall’Agcm appare in percentuale maggiore rispetto a quello realizzato negli anni precedenti, circostanza che fa ipotizzare l’assenza (o la scarsa incidenza) di pattuizioni anticoncorrenziali. Viepiú, allargando il campo d’indagine oltre lo schema giuridico della singola società (la quale effettivamente non sviluppava durevoli relazioni contrattuali con distinti soggetti), considerando quindi l’impresa in termini economici, appare evidente come i soci di controllo abbiano consapevolmente deciso di destinare Soluzioni unicamente alla commessa Poste italiane, impiegando distinti veicoli societari (<corsivo>in primis</corsivo>, Soluzioni Campania s.c.r.l.) per le ulteriori attività d’impresa con i concorrenti della ricorrente. Si tratta di una scelta che non appare manifestamente irrazionale (da un punto di vista economico) e che trova riscontro nella consulenza tecnica d’ufficio resa in uno dei citati procedimenti civili azionati da Soluzioni. Semplificando, la monocommittenza non appare conseguenza di particolari clausole imposte dalla ricorrente, bensí una decisione del <corsivo>management</corsivo> che desiderava contenere gli investimenti fissi nei limiti necessarî per soddisfare unicamente le esigenze di Poste.</h:div><h:div>10.8. Quest’ultima osservazione consente di superare anche le argomentazioni dell’Agcm circa l’esistenza di alternative soddisfacenti sul mercato per la società segnalante: difatti, come osservato dal c.t.u. Soluzioni «<corsivo>ben avrebbe potuto, anzi, dovuto procedere in tal senso per iniziare ad affrancarsi da Poste italiane</corsivo> [ma] <corsivo>non si è preoccupata di prepararsi al futuro e di sviluppare una propria autonomia svincolata</corsivo>» dall’odierna ricorrente.</h:div><h:div>10.9. In aggiunta, l’investimento fisso di notevoli risorse per via della committenza Poste non appare dimostrato dall’Autorità: difatti, gran parte dei beni costituenti il patrimonio aziendale non possono considerarsi immobilizzazioni (v. art. 2424 c.c.), trattandosi semplicemente di costi dell’ordinaria gestione imprenditoriale (come la locazione di un capannone o il <corsivo>leasing</corsivo> di veicoli), che possono facilmente essere azzerati (mediante rescissione). Similmente, i costi del personale non appaiono eccessivamente viscosi, stante la presenza della clausola sociale in tutte le gare bandite da Poste. Viepiú, la principale componente di materiale tecnologico necessaria per lo svolgimento del servizio (costituente questo sí un’immobilizzazione non facilmente riutilizzabile) veniva fornito dalla società ricorrente: tutto ciò evidenzia la contraddittorietà dell’<corsivo>iter</corsivo> logico seguito dall’Agcm, dimostrando come Soluzioni non fosse obbligata a sproporzionati investimenti dedicati alla commessa.</h:div><h:div>10.10. Infine, neppure appare possibile sostenere l’integrazione dei compendî aziendali in ragione della necessità per gli operatori di Soluzioni di indossare un particolare abbigliamento, trattandosi di una mera pettorina (per giunta fornita da Poste): peraltro, ciò costituisce – a ben vedere – un segno identificativo imposto direttamente dalla normativa di settore posta dall’Agcom, al fine di tutelare la clientela che entra in contatto con il soggetto che recapita la corrispondenza. Quanto alla identificazione commerciale, va osservato che la possibilità di uso promiscuo dei mezzi fosse unita al divieto dell’utilizzo dei loghi di Poste italiane sui mezzi proprio per evitare la confusione nella clientela: si tratta, dunque, di circostanze che appaiono irragionevolmente collegate dall’Autorità al fine di dimostrare una dipendenza economica, attesa l’evidente prudenza impiegata dalla ricorrente nel tenere distinte le proprie attività da quelle esternalizzate.</h:div><h:div>10.11. In ogni caso, anche a voler reputare sussistente la ridetta dipendenza, totalmente illogiche sono le conclusioni circa l’abuso posto in essere in danno della società controinteressata.</h:div><h:div>10.12. Difatti, l’assunto, fatto proprio dall’Agcm, di imposizione di clausole contrattuali aventi effetti anticoncorrenziali non appare dimostrato, risultando le pattuizioni contrattuali logiche da un punto di vista economico e, spesso, richieste dalla normativa di settore.</h:div><h:div>10.13. In particolare, sul divieto di trasporto congiunto di prodotti di Poste e di altri concorrenti, va osservato come l’accordo quadro analizzato non impedisse a Soluzioni di svolgere anche attività in concorrenza con la committente, limitando unicamente l’espletamento in contemporanea delle due attività: la ragione di ciò appare coerente con la necessità di garantire i livelli minimi di servizio imposti dalla disciplina di settore relativa al servizio postale universale. In merito a ciò, va osservato come l’Agcom abbia in passato sanzionato Poste per mancato conseguimento degli obiettivi, proprio nell’àmbito territoriale partenopeo, circostanza che evidenzia le criticità relative all’espletamento del servizio pubblico: pertanto, perfettamente ragionevole appare la richiesta dell’odierna ricorrente rivolta alla società cui parte delle incombenze sono esternalizzate di concentrare l’attività primariamente sull’adempimento degli obblighi di servizio, senza deviare per altre consegne. Viceversa, l’Agcm non teneva conto di tale circostanza, basando la valutazione di abusività della citata clausola sulle osservazioni dell’associazione che difende diritti ed interessi degli operatori postali: difatti, la ricostruzione della normativa di settore avveniva a mezzo delle argomentazioni di un soggetto «interessato» e non anche interloquendo con l’Autorità indipendente di settore (ossia, l’Agcom). Appare palese, quindi, come non sia convincente la conclusione cui perveniva l’Agcm col provvedimento gravato.</h:div><h:div>10.14. Allo stesso tempo la clausola sulla variabilità dei volumi appare essere coerente con le evoluzioni del mercato costituendo uno sviluppo logico e non contraddittorio con gli impegni avallati dall’Autorità in distinto procedimento avente ad oggetto il precedente accordo quadro del 2007. Sul punto deve osservarsi come le prestazioni del servizio universale (soprattutto la corrispondenza cartacea) hanno subíto una drastica riduzione negli ultimi anni, circostanza che inevitabilmente si ripercuote anche sulle esigenze di pianificazione di Poste italiane. In ogni caso, la possibilità di ridurre la prestazione domandata era comunque subordinata al verificarsi di «<corsivo>eccezionali e non pianificabili cali di volumi della corrispondenza</corsivo>»: in altri termini, non si tratta di una pattuizione che legittima una variazione arbitraria dei volumi, risultando la possibilità vincolata alla ricorrenza di rigidi presupposti. Conseguentemente, contraddittorio appare il provvedimento nella parte in cui sostiene la «<corsivo>piena discrezionalità di Poste italiane nello stabilire </corsivo>[gli]<corsivo> elementi essenziali delle prestazioni</corsivo>», essendo in stridente contrasto con le evidenziate emergenze istruttorie.</h:div><h:div>10.15. In aggiunta, manifestamente illogica è la valutazione circa gli effetti anticoncorrenziali delle clausole appena menzionate. In particolare, nel provvedimento si sostiene che le condotte di Poste avrebbero compromesso «<corsivo>l’equilibrio economico finanziario</corsivo>» di Soluzioni: tale conclusione, tuttavia, è smentita sia dalla relazione del c.t.u. (resa nel giudizio civile), che imputa al <corsivo>management</corsivo> della controinteressata il drastico calo del fatturato e degli utili, sia dalla costante registrazione di utili rilevanti durante la vigenza dei contratti con Poste.</h:div><h:div>10.16. Inoltre, l’asserzione evidenzia anche l’errore di fondo dell’Autorità che non verificava in alcun modo l’incidenza sul mercato rilevante del contestato abuso. Difatti, l’Agcm ha reputato sussistente il pregiudizio per la concorrenza in ragione unicamente dal rischio di uscita dal mercato di Soluzioni, senza quindi valutare se l’aggiudicazione della successiva gara ad altra impresa (di analoghe dimensioni) costituisca un’evoluzione concorrenziale del mercato con sostituzione dell’operatore meno efficiente da parte di uno maggiormente in grado di generare valore. In tal senso, la mancata internalizzazione del servizio da parte di Poste italiane – circostanza che dimostra in maniera inequivocabile l’assenza di interesse dell’<corsivo>incumbent</corsivo> all’espulsione dal mercato di Soluzioni – avrebbe dovuto essere valutata dall’Agcm chiarendo le ragioni per le quali mantenendo immutata la struttura del mercato esso sarebbe pregiudicato dalla condotta della ricorrente.</h:div><h:div>10.16. Quanto evidenziato consente di superare anche le argomentazioni relative alle prestazioni aggiunte richieste da Poste: difatti, l’eventuale mancata remunerazione delle stesse (su cui deve pronunciarsi il giudice civile) ha rilievo unicamente nei rapporti tra le parti senza poter incidere sul regolare funzionamento del mercato. In ogni caso, non appare spiegato in che modo l’eventuale condotta illecita della ricorrente possa avere effetti per la concorrenza nel mercato rilevante.</h:div><h:div>10.17. Appare evidente, quindi, come il provvedimento gravato abbia comminato una sanzione per un abuso indimostrato, essendo le evidenze istruttorie state valutate in maniera illogica e contraddittoria, secondo quanto sinora esposto.</h:div><h:div>11. L’accoglimento del terzo e quarto motivo nei termini appena illustrati determina l’annullamento del provvedimento gravato e l’assorbimento dell’ultima doglianza spiegata nel ricorso.</h:div><h:div>12. Le spese seguono la soccombenza nei confronti dell’Autorità, mentre possono essere compensate nei confronti di Soluzioni.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.</h:div><h:div>Condanna l’Autorità resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della società ricorrente che liquida in complessivi € 2.500,00 oltre accessorî ove dovuti e compensa per il resto le spese tra le altre parti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="19/04/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Daniela De Angelis</h:div><h:div>Matthias Viggiano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>