<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210939820220206154511772" descrizione="" gruppo="20210939820220206154511772" modifica="2/7/2022 5:35:55 PM" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Sim Nt S.r.l." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="09398"/><fascicolo anno="2022" n="01648"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210939820220206154511772.xml</file><wordfile>20210939820220206154511772.docm</wordfile><ricorso NRG="202109398">202109398\202109398.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\53 Francesco Riccio\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giovanna Vigliotti</firma><data>07/02/2022 17:35:55</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>10/02/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Francesco Riccio,	Presidente</h:div><h:div>Eleonora Monica,	Primo Referendario</h:div><h:div>Giovanna Vigliotti,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>a) del provvedimento di aggiudicazione definitiva alla R1 S.p.A. - datato 29 luglio 2021, prot. 17436_2021_41 - del lotto 2 “Prodotti Microsoft e servizi connessi per le PA” della procedura di affidamento della fornitura di prodotti software multibrand, manutenzione software e servizi connessi per le PA Ed.4 ID 2340, ai sensi dell'art. 26 Legge n. 488/1999 e smi e dell'art. 58 Legge n. 388/2000 – suddivisa in 10 lotti; </h:div><h:div>b) del provvedimento prot 22759_2021_41 del 10 settembre 2021 con cui la Consip ha comunicato l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva;</h:div><h:div>c) per quanto occorra, di tutte le richieste di chiarimento formulate dal RUP nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia al quale è stata sottoposta l'offerta formulata dalla R1 SpA, nella parte in cui, nonostante la genericità e l'evasività dei giustificativi resi, l'offerta è stata ritenuta comunque congrua;</h:div><h:div>d) della nota - ove esistente - dagli estremi non conosciuti con la quale all'esito del subprocedimento di verifica dell'anomalia, l'offerta presentata da R1 S.p.A. è stata ritenuta congrua dal RUP;</h:div><h:div>e) di ogni atto connesso, presupposto e conseguente agli atti di cui sopra;</h:div><h:div>nonché</h:div><h:div>per il risarcimento del danno in forma specifica, anche mediante declaratoria di inefficacia del contratto, ove eventualmente stipulato, e conseguente subentro nell'esecuzione dell'appalto, o in subordine per l'equivalente nella misura che sarà definita in corso di causa.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 9398 del 2021, proposto da </h:div><h:div>Sim Nt S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Cardarelli, Filippo Lattanzi, Diego Campugiani, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Roma, via G. P. Da Palestrina 47; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Consip Spa, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>R1 S.p.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana, Anna Mazzoncini, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Roma, via Vittoria Colonna 40; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consip Spa e di R1 S.p.A.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2022 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.	Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione definitiva alla odierna controinteressata del Lotto 2 della procedura di gara bandita da Consip per l’affidamento della fornitura di prodotti <corsivo>software multibrand</corsivo>, manutenzione <corsivo>software</corsivo> e servizi connessi per le PA.  </h:div><h:div>2.	La ricorrente contesta in questa sede l’esito del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta presentata dall’aggiudicataria, risultata anormalmente bassa, che sarebbe stata ritenuta da Consip comunque congrua, nonostante i costi descritti dall’aggiudicataria, gli sconti ad essa applicati dal distributore dei software oggetto della convenzione, nonché il ribasso offerto per la gara Consip, dimostrassero che la proposta era in perdita.</h:div><h:div>3.	Secondo la prospettazione della ricorrente, all’esito dell’istruttoria svolta da Consip nell’ambito del sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, sarebbe emerso che l’aggiudicataria si affidava a profili di convenienza economica della convenzione esogeni alla commessa in questione, i quali, oltre a non presentare diretta attinenza con il contratto quadro oggetto di affidamento, risultavano condizionati al verificarsi di accadimenti ipotetici, futuri ed incerti, nonché in alcun modo documentati. Tali rilievi avrebbero dovuto indurre la stazione appaltante a concludere per non congruità dell’offerta.</h:div><h:div>4.	Parte ricorrente rileva nel dettaglio che, per far fronte alla insostenibilità del ribasso offerto (idoneo <corsivo>ex se</corsivo> a determinare la non remuneratività della convenzione), l’aggiudicataria avrebbe affidato la dimostrazione della profittabilità della sua offerta a due ordini di giustificazioni, di cui:  a) il primo, consistente in ulteriori sconti che il produttore/ distributore del software accorderebbe alla controinteressata al raggiungimento di target di fatturato complessivo (cd “<corsivo>rebates</corsivo>”);  b) il secondo, correlato ai benefici finanziari di cui la controinteressata godrebbe, conseguendo un tasso di interesse attivo del +2,150% sulle somme che risulterebbero nella sua disponibilità in virtù della dilazione dei pagamenti che la medesima impresa aggiudicataria assume di conseguire tra l’incasso dalle PA aderenti in 30gg per l’ordinativo e l’opportunità concordata con il suo distributore di provvedere invece al pagamento della fornitura in 120 gg (120gg – 30gg = 90gg). </h:div><h:div>5.	La ricorrente sostiene che, da un lato, le condizioni di cui sopra sarebbero state dedotte ma non documentante in alcun modo in sede di chiarimenti e che, in ogni caso, trattandosi di fattori estranei all’offerta e non ricollegabili in modo univoco alla stessa, non avrebbero dovuto essere positivamente valutati dalla stazione appaltante ai fini della verifica di congruità dell’offerta.</h:div><h:div>6.	Si sono costituite in giudizio sia Consip che l’aggiudicataria controinteressata diffusamente argomentando circa l’infondatezza del ricorso e chiedendone l’integrale rigetto.</h:div><h:div>7.	All’udienza del 26 gennaio 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>8.	La ricorrente, con un’unica e articolata censura, lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 97 del Codice degli Appalti nonché del Disciplinare di Gara sostenendo che l’offerta dell’aggiudicatario sarebbe anomala e che il giudizio di congruità elaborato dalla stazione appaltante sarebbe frutto di una istruttoria carente e contraddittoria e presenterebbe profili di manifesta e macroscopica erroneità ed irragionevolezza.</h:div><h:div>9.	Il Collegio ritiene che le censure dedotte siano infondate per le ragioni che si illustrano nel prosieguo.</h:div><h:div>10.	In via preliminare si rileva che, come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza, le valutazioni compiute dalla stazione appaltante in sede di riscontro dell’anomalia delle offerte presentate sono considerate espressione di un ampio potere tecnico discrezionale, insindacabile in sede giurisdizionale salva l’ipotesi in cui esse siano palesemente illogiche, irrazionali o fondate su evidenti errori di fatto, avendo il giudizio di congruità carattere globale, in quanto riferito all’intera offerta e non al dettaglio delle singole componenti di costo di quest’ultima, purché l’offerta risulti nel suo complesso attendibile e dia serio affidamento circa la corretta esecuzione dell’appalto.</h:div><h:div>11.	 Nella fattispecie, la documentazione agli atti e le difese svolte in giudizio, mostrano che l’aggiudicatario ha fornito dettagliate giustificazioni e, da parte propria, la stazione appaltante, esaminate le giustificazioni e le precisazioni della concorrente, dopo una serie di richieste di chiarimenti ed approfondimenti, le ha giudicate attendibili e accettabili, recependole nel loro complesso in quanto congrue e adeguate.</h:div><h:div>12.	 D’altro canto, come meglio si dirà nel prosieguo, le censure svolte da parte ricorrente non dimostrano adeguatamente la non sostenibilità dell’offerta ma, pretendendo di sindacare quelle che sono le politiche commerciali e le prassi contrattuali della società risultata aggiudicataria, perdono di vista lo scopo del giudizio di congruità dell’offerta che non è quello di sindacare nel dettaglio ogni singolo elemento dell’offerta né tantomeno quello di sostituire le proprie personali congetture alle valutazioni riservate all’Amministrazione chiedendo al giudice Amministrativo di pronunciarsi su aspetti inerenti al merito che esulano dal suo sindacato.</h:div><h:div>13.	 Come noto, infatti, incombe sul soggetto che contesta l'aggiudicazione, l'onere di individuare gli specifici elementi da cui il Giudice Amministrativo possa evincere che la valutazione tecnico-discrezionale dell'amministrazione sia stata manifestamente irragionevole ovvero sia stata basata su fatti <corsivo>ictu oculi </corsivo>erronei o travisati. Ebbene, nella fattispecie, parte ricorrente non ha dimostrato la presenza di errori di fatto decisivi ovvero una manifesta illogicità nella valutazione complessiva della congruità dell’offerta effettuata dalla stazione appaltante.</h:div><h:div>14.	 Si richiama, altresì, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la verifica di congruità di un’offerta non può essere effettuata attraverso un giudizio comparativo che coinvolga altre offerte, perché va condotta con esclusivo riguardo agli elementi costitutivi dell’offerta analizzata ed alla capacità dell’impresa – tenuto conto della propria organizzazione aziendale e, se del caso, della comprovata esistenza di particolari condizioni favorevoli esterne – di eseguire le prestazioni contrattuali al prezzo proposto, essendo ben possibile che un ribasso sostenibile per un concorrente non lo sia per un altro, per cui il raffronto fra offerte differenti non è indicativo al fine di dimostrare la congruità di una di esse (Cons. di Stato, V, 28 gennaio 2019, n. 690; Cons. Stato, V, n. 2540 del 2018, cit.; 13 febbraio 2017, n. 607; 20 luglio 2016, n. 3271; 7 settembre 2007 n. 4694; IV, 29 ottobre 2002, n. 5945).</h:div><h:div>15.	In particolare, il Collegio non ravvisa alcun profilo di irragionevolezza nel giudizio della stazione appaltante che ha ritenuto di valutare positivamente gli elementi che l’aggiudicataria ha allegato a supporto della remuneratività dell’offerta in ragione del fatto che la Società ha dato atto di avere – come notoriamente spesso avviene nella prassi del settore - accordi commerciali con i principali distributori operanti nel mercato di riferimento (c.d. accordi di <corsivo>rebates</corsivo>), in forza dei quali, al raggiungimento di determinati volumi di fatturato con gli stessi distributori, questi ultimi riconoscono all’acquirente sconti ulteriori rispetto a quelli ordinariamente praticati. </h:div><h:div>16.	La dichiarazione dell’aggiudicataria di destinare gli sconti di cui avrebbe beneficiato alla luce dei suddetti accordi alla commessa oggetto del presente giudizio appare una scelta aziendale non sindacabile né da parte della stazione appaltante né da parte del giudice amministrativo laddove, come nella fattispecie, non vi siano serie ragioni per dubitare né dell’esistenza dell’accordo con il distributore in questione né della volontà di coprire parte dei costi della commessa con le premialità derivanti dall’applicazione dell’accordo.</h:div><h:div>17.	Invero, le censure della ricorrente pretendono di sindacare previsioni contabili che sono tipiche della peculiare organizzazione aziendale di ogni singolo operatore economico e che possono essere contestate esclusivamente nel caso in cui siano <corsivo>ictu oculi </corsivo>inverosimili, contraddittorie ovvero documentalmente smentite. Nella fattispecie, di contro, la documentazione prodotta in giudizio non fa altro che confermare le allegazioni prospettate dall’aggiudicataria alla stazione appaltante in sede di subprocedimento di verifica dell’anomalia e da quest’ultima ritenute sufficienti a garantire la serietà dell’offerta.</h:div><h:div>18.	Parimenti, le contestazioni che la ricorrente svolge in relazione alla prospettazione effettuata dall’aggiudicataria in merito agli oneri finanziari positivi derivanti dalla disponibilità delle somme versate dalle Pubbliche Amministrazioni aderenti alla convenzione per un periodo di 90 giorni appaiono meramente speculative in quanto prescindono dalla conoscenza degli specifici accordi negoziali esistenti tra l’operatore economico e la propria banca.</h:div><h:div>19.	Si ribadisce, infatti, che il procedimento di verifica dell'anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto; pertanto la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo (tra le tante, Cons. di Stato, V, 2 maggio 2019, n. 2879; III, 29 gennaio 2019, n.726; V, 23 gennaio 2018, n. 430; 30 ottobre 2017, n. 4978). L’esito della gara può essere travolto solo quando il giudizio negativo sul piano dell’attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l’intera operazione economicamente non plausibile e insidiata da indici strutturali di carente affidabilità a garantire la regolare esecuzione del contratto volta al perseguimento dell’interesse pubblico. </h:div><h:div>20.	D’altro canto, va anche rammentato che la formulazione di un’offerta economica e la conseguente verifica di anomalia si fondano su stime previsionali e, dunque, su apprezzamenti e valutazioni implicanti un ineliminabile margine di opinabilità ed elasticità, essendo quindi impossibile pretendere una rigorosa quantificazione preventiva delle grandezze delle voci di costo rivenienti dall’esecuzione futura di un contratto e risultando, pertanto, sufficiente che questa si mostri <corsivo>ex ante</corsivo> ragionevole ed attendibile (così espressamente Cons. di Stato, V, 2018, 3480).</h:div><h:div>21.	Il Collegio ritiene, dunque, che l’istruttoria svolta da Consip sia stata approfondita ed esaustiva e che, alla luce dei consolidati principi giurisprudenziali richiamati sopra, non sussistono o comunque non sono stati dimostrati errori decisivi, travisamenti di fatto o profili di manifesta irragionevolezza e illogicità nella valutazione della congruità dell’offerta effettuata nel complesso dalla stazione appaltante.</h:div><h:div>22.	Alla luce delle osservazioni svolte, il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e che i provvedimenti della stazione appaltante siano legittimi in quanto coerenti con gli esiti dell’istruttoria svolta e che, pertanto, debbano essere confermati.</h:div><h:div>23.	Si ritiene, comunque, che in ragione della peculiarità della controversia, sussistano i presupposti per compensare tra tutte le parti delle spese del giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="26/01/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Giovanna Vigliotti</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>