<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="Procedimento sanzionatorio per l’’irrogazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed interdittive, ai sensi dell’’art. 80 co. 12 e art. 213 co. 13 del d. lgs 50/2016." destinatario="1" estpres="0" gruppo="20210870420250509141031037" id="20210870420250509141031037" modello="3" modifica="09/05/2025 16:33:25" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="08704"/><fascicolo anno="2025" n="09128"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1Q:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210870420250509141031037.xml</file><wordfile>20210870420250509141031037.docm</wordfile><ricorso NRG="202108704">202108704\202108704.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\670 Elena Stanizzi\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Nino Dello Preite</firma><data>09/05/2025 16:33:25</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>12/05/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima Quater)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Elena Stanizzi,	Presidente</h:div><h:div>Nino Dello Preite,	Primo Referendario, Estensore</h:div><h:div>Matthias Viggiano,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>- della delibera ANAC n. -OMISSIS- del 19 maggio 2021, comunicata via PEC il 4 giugno 2021, avente ad oggetto il <corsivo>“procedimento sanzionatorio per l’’irrogazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed interdittive, ai sensi dell’’art. 80 co. 12 e art. 213 co. 13 del d. lgs 50/2016”</corsivo>, con cui è stata inflitta alla ricorrente la sanzione pecuniaria di € 1.000,00 nonché la sanzione interdittiva di 30 giorni, con contestuale annotazione nel casellario informatico ANAC;</h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresa la nota ANAC USAN/20/-OMISSIS-/vl del 18.01.2021 di avvio del procedimento;</h:div><h:div>- ove occorrer possa, in parte qua della Delibera ANAC n. 920 del 16 ottobre 2019 con cui è stato approvato il <corsivo>“Regolamento sull’’esercizio del potere sanzionatorio dell’’Autorità di cui al d.lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50</corsivo>” (pubblicato in G.U. n. 262 dell’8 novembre 2019);</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 8704 del 2021, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall’avvocato Maurizio Sartori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div><h:div>-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, non costituita in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio di ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l’art. 87, comma 4-<corsivo>bis</corsivo>, cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 11 aprile 2025 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con il ricorso introduttivo del giudizio all’esame, la società ricorrente espone, in sintesi, che:</h:div><h:div>- ha partecipato a una gara indetta da -OMISSIS- per la manutenzione preventiva, ordinaria e straordinaria e nuove realizzazioni, relative ad opere di carpenteria metallica e prestazioni di fabbro;</h:div><h:div>- nel corso del procedimento di gara, un operatore economico chiedeva chiarimenti sulla necessità della certificazione SOA di classifica I in relazione al valore dei lotti e la stazione appaltante rispondeva che la classifica era richiesta per lavori di importi non quantificabili, sicché l’esponente interpretava tale chiarimento nel senso che gli affidamenti potessero essere frazionabili ed inferiori a 150.000 euro, non richiedendo quindi la SOA;</h:div><h:div>- tale convincimento veniva rafforzato anche dal tenore del punto 46 della domanda di partecipazione, che consentiva all’operatore economico di barrare la casella circa il <corsivo>“possesso dei requisiti di ordine speciale ai sensi dell’art. 79, comma 1, del DPR 207/2010 e s.m.i. e dei seguenti requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiori a 150.000,00 euro ai sensi dell’art. 90 dello stesso DPR”</corsivo>, per i quali non è richiesto il possesso di una SOA;</h:div><h:div>- -OMISSIS- compilava anche il punto 31 della domanda circa il possesso di attestazioni di qualificazione, indicando la SOA Laghi n. -OMISSIS- e precisando, nella parte relativa alla scadenza, che la stessa era “in attesa di rinnovo”;</h:div><h:div>- la modulistica predisposta dalla stazione appaltante consentiva di inserire soltanto il numero di SOA e la sua scadenza, senza ulteriori possibilità di precisazioni;</h:div><h:div>- l’appalto veniva aggiudicato e si procedeva anche alla sottoscrizione del contratto;</h:div><h:div>- non essendo stata prodotta una SOA di categoria OS18A, la stazione appaltante, con nota prot. n. -OMISSIS- del 7.10.2020, avviava il procedimento per la risoluzione del contratto;</h:div><h:div>- la ricorrente presentava le proprie osservazioni, facendo presente sia di aver dichiarato il possesso dei requisiti per lavori di importo pari o inferiori a 150.000,00 di cui al punto 46 della domanda di partecipazione, sia di aver indicato precisamente il numero di SOA (pertanto, riscontrabile dalla P.A. sul sito ANAC), specificando altresì che essa era “in attesa di rinnovo”, proprio per evitare di rendere una dichiarazione non veritiera circa l’attualità della validità della SOA;</h:div><h:div>-  la stazione appaltante, con nota prot. n. -OMISSIS- del 16.10.2020, comunicava la risoluzione <corsivo>ex</corsivo> art. 34 del contratto, nonché <corsivo>“ai sensi dell’art. 108, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016”</corsivo>, senza fare cenno alla fattispecie della falsità in grado di influenzare le decisioni della stazione appaltante in sede di gara, di cui all’art. 80, co. 5, lett. c-<corsivo>bis</corsivo>, del D. Lgs 50/2016;</h:div><h:div>- in sede di segnalazione ad ANAC, -OMISSIS- non evocava tale ultima norma, né prendeva posizione in ordine ai suoi presupposti applicativi; </h:div><h:div>- in particolare, nella segnalazione veniva barrato il punto 7.1 alla voce “Falsa dichiarazione”, ma non erano barrate le caselle di cui al punto 8.12, deputate a specificare le ragioni attraverso il rinvio alle singole cause di esclusione di cui all’art. 80, lett. <corsivo>c</corsivo>); </h:div><h:div>- inoltre, nel punto 11 della segnalazione, riservato alla “Valutazione della stazione appaltante”, -OMISSIS- faceva rinvio ai motivi contenuti alla comunicazione di risoluzione del contratto;</h:div><h:div>- ANAC avviava quindi il relativo procedimento sanzionatorio, in seno al quale la ricorrente presentava osservazioni; </h:div><h:div>- in data 4.6.2021 veniva comunicato il provvedimento di cui alla delibera ANAC n. -OMISSIS- del 19.5.2021, in questa sede impugnato, con cui veniva inflitta la sanzione pecuniaria di € 1.000,00, disponendo la seguente annotazione nel casellario informatico: «<corsivo>La S.A. -OMISSIS- s.c. a r.l. (C.F. -OMISSIS-), con nota acquisita al protocollo dell’Autorità al n. -OMISSIS- del 21.10.2020, ha segnalato la risoluzione del contratto in favore dell’O.e. -OMISSIS- (C.F. -OMISSIS-) per i “Lavori di manutenzione preventiva, ordinaria, straordinaria e nuove realizzazioni a opere di carpenteria metallica e prestazioni da fabbro presso gli impianti, edifici, infrastrutture di proprietà o in gestione ad -OMISSIS- s.c. a r.l. Lotto 3 partizione 2” (CIG -OMISSIS-), per la falsa dichiarazione resa in relazione al possesso del requisito speciale di partecipazione certificazione SOA, suscettibile di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis) del d.lgs. 50/2016. La segnalazione della S.A. è stata oggetto di valutazione dell’Autorità che ha riconosciuto imputabile all’O.e. un profilo di colpa grave, in relazione al fatto contestato. La presente annotazione, ai sensi dell’art. 80, comma 12, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm, su decisione del Consiglio dell’ANAC assunta con delibera n. -OMISSIS- in data 19 maggio 2021, determina una sanzione pari a giorni 30 (trenta) di interdizione dalla partecipazione alle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto; il periodo di sospensione decorre dalla data di pubblicazione dell’annotazione</corsivo>»;</h:div><h:div>1.1. La società ricorrente ha quindi impugnato in questa sede la suddetta determinazione di ANAC, deducendo i seguenti motivi di censura: I. <corsivo>“Violazione di legge, in particolare dell’art. 80, co. 5 e 12 del d. lgs 50/2016. Eccesso di potere per erroneità ed infondatezza della motivazione. Travisamento dei presupposti. Sviamento e difetto di competenza”</corsivo>; II. “<corsivo>Eccesso di potere, per travisamento dei presupposti, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Difetto di competenza e/o sviamento di potere. Violazione dell’art. 80, d.lgs. 50/2016, in particolare del co. 5 lett. c-bis e co. 12”.</corsivo></h:div><h:div>1.2. Si è costituita in giudizio ANAC, instando per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.</h:div><h:div>1.3. Previo deposito di memorie difensive <corsivo>ex</corsivo> art. 73 c.p.a., all’udienza di merito straordinario dell’11 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione. </h:div><h:div>2. In punto di diritto, -OMISSIS- sostiene che l’annotazione ANAC sarebbe errata, in quanto il contratto non è stato risolto per falsa dichiarazione, ma per altre ragioni specificate nel provvedimento di risoluzione; la società contesta la violazione dell’articolo 80, commi 5 e 12, del D. Lgs. n. 50/2016, stigmatizzando il difetto di motivazione ed il travisamento con specifico riferimento alla configurabilità della dichiarazione falsa.</h:div><h:div>2.1. ANAC avrebbe erroneamente interpretato la segnalazione della stazione appaltante, attribuendo una falsa dichiarazione che non è stata contestata, né valutata dalla stazione appaltante stessa; per tale motivo, l’Autorità intimata si sarebbe illegittimamente sostituita alla stazione appaltante nel percorso motivazionale, travisando i presupposti della risoluzione del contratto.</h:div><h:div>2.2. La società ricorrente contesta poi le valutazioni di ANAC sulla falsità della dichiarazione, sostenendo che la modulistica predisposta dalla stazione appaltante conteneva un inciso non modificabile <corsivo>“in corso di validità”</corsivo>, che la società ha smentito con precisazioni veritiere (ovvero indicando gli estremi della SOA a fini di verifica della sua intervenuta scadenza quinquennale e compilando lo spazio libero, dedicato alla data di scadenza, con l’inciso “<corsivo>in attesa di rinnovo”</corsivo>), sicché la dichiarazione complessiva non sarebbe falsa e non avrebbe attitudine ad influenzare le decisioni della stazione appaltante.</h:div><h:div>2.3. Infine, la parte contesta la valutazione di ANAC in ordine alla ricorrenza della colpa grave, sostenendo di aver agito in buona fede, considerate pure le difficoltà derivanti dall’emergenza sanitaria Covid-19 e i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante; nella prospettazione attorea, ANAC ha ignorato questi elementi, caratterizzando il provvedimento sanzionatorio per difetto di motivazione, illogicità e irragionevolezza. </h:div><h:div>3. I motivi di ricorso, così compendiati, sono infondati.</h:div><h:div>3.1. Com’è noto, l’iscrizione dei provvedimenti assunti dalle stazioni appaltanti nel casellario informatico da parte dell’ANAC è disciplinata dall’art. 80, comma 12, del D. Lgs. n. 50 del 2016.</h:div><h:div>3.2. Tale norma dispone che <corsivo>“In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti in subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia”</corsivo>.</h:div><h:div>3.3. Nel caso in esame, l’Autorità, con il gravato provvedimento, ha irrogato la sanzione interdittiva, unitamente alla sanzione pecuniaria, ritenendo che la falsa dichiarazione del possesso della certificazione SOA assuma rilevanza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-<corsivo>bis</corsivo> del Codice dei contratti pubblici, allorquando, come in specie, “<corsivo>l’operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”</corsivo>.</h:div><h:div>3.4. La Stazione appaltante, a fondamento del provvedimento di risoluzione del contratto, aveva invece richiamato l’art. 108, comma 2, lett. <corsivo>a</corsivo>) del D. Lgs. n. 50/2016, che disciplina una fattispecie diversa da quella segnalata, in quanto si riferisce alla <corsivo>“decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci</corsivo>”.</h:div><h:div>4. Tanto premesso, reputa il Collegio che – sebbene la stazione appaltante abbia erroneamente invocato, a fondamento della risoluzione contrattuale, una norma inconferente alla fattispecie considerata – non possa ritenersi illegittima la valutazione di ANAC circa la ravvisabilità nella condotta di -OMISSIS- di un’ipotesi di falsa dichiarazione resa nel corso di una procedura di gara. </h:div><h:div>4.1. Ciò in quanto il procedimento di ANAC è distinto e autonomo rispetto al procedimento di risoluzione contrattuale condotto dalla stazione appaltante.</h:div><h:div>4.2. L’Autorità agisce infatti nell’esercizio di un potere amministrativo-sanzionatorio, affatto differente ed autonomo da quello dell’ente segnalante, qualificando in via autonoma la fattispecie sanzionata e valutando la rilevanza dell’elemento soggettivo nella autodichiarazione resa dalla società.</h:div><h:div>4.3. A tal riguardo, con sentenza n. 9964 del 21.11.2023, relativamente a una delibera sanzionatoria adottata dall’Autorità, il Consiglio di Stato ha condivisibilmente statuito nel senso che segue: <corsivo>«Con la segnalazione, inoltre, sono stati trasmessi gli atti del procedimento, che costituiscono il parametro fattuale di riferimento dell’attività dell’Anac, che non è, quindi, vincolata a quanto segnalato dalla stazione appaltante attraverso il modulo, né può limitarsi a basare l’istruttoria sulle evidenze che emergono dal medesimo</corsivo>
				<corsivo>(…) Rispetto al potere afflittivo dell’amministrazione si pone, quindi, un’esigenza di predeterminazione legislativa dei presupposti di esercizio dello stesso, con riferimento sia alla configurazione della norma di condotta la cui inosservanza è soggetta a sanzione, sia alla tipologia e al quantum della sanzione stessa, sia alla presenza di eventuali cause esimenti». </corsivo></h:div><h:div>5. Dunque, la circostanza per cui la stazione appaltante non abbia individuato nello specifico il riferimento normativo posto a base dell’ipotesi di falso nel modulo di segnalazione, limitandosi ad allegare la comunicazione di risoluzione con l’indicazione della sola previsione normativa posta a base della risoluzione contrattuale (come detto, giuridicamente errata), non può ritenersi ostativa all’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità, la quale, qualificando correttamente la fattispecie sanzionata, ha agito nel rispetto del perimetro formale e sostanziale delle proprie prerogative.</h:div><h:div>6. Quanto, poi, ai profili relativi alla responsabilità della società ricorrente, ragionevolmente ANAC precisa nel provvedimento gravato che «…<corsivo>la condotta segnalata configuri l’elemento della immutatio veri come evidenziato dalla recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 8906 del 30.12.2019) idoneo a valutare la condotta dell’operatore economico come falsa. Quanto emerso nel corso del procedimento, infine, sembra ricadere sul piano della ricostruzione degli elementi oggettivi nella previsione di cui alla sentenza emessa dall’Adunanza n. 16/2020 “secondo cui la falsità di una dichiarazione è invece predicabile rispetto ad un «dato di realtà», ovvero ad una «situazione fattuale per la quale possa alternativamente porsi l’alternativa logica vero/falso» (Nota: nel caso di specie è incontestato che l’attestazione non fosse “in corso di validità”), rispetto alla quale valutare la dichiarazione resa dall’operatore economico”. Alla luce di tali risultanze, si reputa addebitabile al soggetto segnalato l’omissione delle verifiche dal medesimo esigibili sulla base del parametro della diligenza professionale, con conseguente riferibilità allo stesso dei fatti contestati in termini di colpa grave</corsivo>».</h:div><h:div>7. Pertanto, avuto riguardo al fatto che l’operatore ha espressamente dichiarato di essere in possesso della certificazione SOA, mentre in realtà questa era già scaduta al momento della partecipazione alla gara, il Collegio ritiene immuni dalle proposte censure l’atto gravato, giacché:</h:div><h:div>- l’Autorità ha correttamente ritenuto sussistente l’elemento soggettivo alla base della dichiarazione, rilevando che l’imputabilità della falsa dichiarazione deve essere valutata, nel caso di specie, secondo i parametri civilistici della colpa grave, <corsivo>“intesa come inosservanza dei doveri di diligenza, avendo riguardo alla nozione di “diligenza” che deve essere interpretata accentuandone il carattere relativo ed adeguandola più direttamente alle caratteristiche di ciascuna situazione considerata, in relazione alla natura dell’attività svolta, alla prevedibilità ed evitabilità dell’evento, quindi determinata secondo il parametro relativistico dell’agente modello…”</corsivo>;</h:div><h:div>- l’Autorità ha altresì legittimamente concluso che deve aversi come punto di riferimento la diligenza, perizia e prudenza di un modello di agente che svolga la stessa professione, lo stesso mestiere, lo stesso ufficio dell’agente reale e che, dovendosi far riferimento al concetto di colpa professionale, non si possa ricollegare la colpa grave a generici comportamenti abnormi o grossolanamente negligenti, dovendo, invece, considerarsi sussistente la gravità del comportamento, in mancanza di quelle cautele, cure o conoscenze costituenti lo <corsivo>standard</corsivo> minimo di diligenza richiesto a quel determinato professionista;</h:div><h:div>- l’Autorità, infine, ha operato anche una corretta valutazione dell’intensità della colpa, attraverso una opportuna graduazione della misura della sanzione sia pecuniaria che interdittiva, anche tenuto conto del valore dell’appalto <corsivo>de quo</corsivo>.</h:div><h:div>8. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.</h:div><h:div>9. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a favore di ANAC, mentre non vi è luogo a provvedere quanto alla posizione di -OMISSIS-, non costituita in giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima - Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida a favore di ANAC nella somma di € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge; nulla per le spese quanto alla posizione di -OMISSIS-</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="11/04/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott.ssa Livia Mariti</h:div><h:div>Nino Dello Preite</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>