<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210868720211013201305385" descrizione="" gruppo="20210868720211013201305385" modifica="10/15/2021 3:30:38 PM" stato="4" tipo="15" modello="4" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2021" n="08687"/><fascicolo anno="2021" n="05547"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.3Q:ordinanza.cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>15</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210868720211013201305385.xml</file><wordfile>20210868720211013201305385.docm</wordfile><ricorso NRG="202108687">202108687\202108687.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Roma\Sezione 3Q\2021\202108687\</rilascio><tipologia>Ordinanza cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>riccardo savoia</firma><data>15/10/2021 15:30:38</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>dauno trebastoni</firma><data>13/10/2021 20:40:22</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>16/10/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Terza Quater)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Riccardo Savoia,	Presidente</h:div><h:div>Dauno Trebastoni,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Paolo Marotta,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento,</h:div><h:div>previa sospensione dell'efficacia,</h:div><h:div>della deliberazione assunta dal CNDCEC il 4 giugno 2021, con la quale è stata fissata la data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei consigli degli ordini territoriali per i giorni 11 e 12 ottobre 2021.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 8687 del 2021, proposto da </h:div><h:div>Felice Ruscetta, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco De Propris, Gianluca Navarrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - CNDCEC, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Luciani, Piermassimo Chirulli, Valentina Ciaccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimo Luciani in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, n. 9; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;</h:div><h:div>Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</h:div><h:div>Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2021 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>A una valutazione sommaria propria della fase cautelare – e dovendo rinviare alla fase del merito la decisione delle numerose eccezioni sollevate dalla difesa del CNDCEC, che non consentono l’emissione della richiesta sentenza in forma abbreviata – il ricorso appare fondato, perché la previsione dell’art. 25, comma 5, del d.lgs. 139/2005, ai sensi del quale l’elezione del nuovo CNDCEC deve svolgersi almeno trenta giorni prima della scadenza del Consiglio in carica, e qualora non si riuscisse ad addivenire alla proclamazione prima dello spirare del termine di scadenza della carica del presidente e dei consiglieri uscenti, fino all’insediamento del nuovo CNDCEC rimane in carica il Consiglio uscente, va coordinata con la disciplina posta dal D.L. 16/05/1994 n. 293.</h:div><h:div>Contrariamente a quanto da esso sostenuto, tale disciplina si applica anche al CNDCEC, perché il citato D.L., nel disciplinare “la proroga degli organi amministrativi”, all’art. 1, relativo ad “ambito di applicazione”, chiarisce che esso “si applica agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo dello Stato e degli enti pubblici, nonché delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, quando alla nomina dei componenti di tali organi concorrono lo Stato o gli enti pubblici”; e sono esclusi dalla sua applicazione (solo) “gli organi rappresentativi delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane e gli organi che hanno comunque rilevanza costituzionale”, nonché “gli organi per i quali la nomina dei componenti è di competenza parlamentare”.</h:div><h:div>La tesi del CNDCEC, la cui natura di ente pubblico va senz’altro affermata, secondo cui perché possa affermarsi l’applicabilità di quella disciplina deve sempre sussistere il requisito che “alla nomina dei componenti di tali organi concorrono lo Stato o gli enti pubblici”, è del tutto smentita dal tenore testuale del citato art. 1, che riferisce con evidenza quel requisito (solo) “agli organi…delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica…”. </h:div><h:div>D’altra parte, la tesi in questione porterebbe a dover sostenere che alla nomina dei componenti degli organi debbano concorrere “lo Stato o gli enti pubblici” anche quando si tratti degli “organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo dello Stato e degli enti pubblici”, previsti dalla prima parte del citato art. 1; privando così di qualsiasi senso la disposizione. </h:div><h:div>Ora, sempre il citato D.L., dopo aver precisato, all’art. 2, che “gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti”, dispone, all’art. 3, che: </h:div><h:div>1) “gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo”; </h:div><h:div>2) “nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità”; </h:div><h:div>3) “gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli”.</h:div><h:div>Come disposizione di chiusura, l’art. 6 prevede poi che “decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono”, che “tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli”, e che “i titolari della competenza alla ricostituzione e nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, i presidenti degli organi collegiali sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva”.</h:div><h:div>Nel caso di specie, la fissazione della data per l’elezione dei consigli dell’ordine territoriale, seppur rientrante nelle competenze del CNDCEC, è stata deliberata ben oltre la consumazione del periodo di proroga del Consiglio nazionale, cosicché detta delibera va ritenuta nulla.</h:div><h:div>Superata quella soglia temporale, il Ministro della Giustizia avrebbe dovuto prendere atto dell’intervenuta decadenza del Consiglio nazionale in carica e nominare al suo posto un commissario, il quale avrebbe dovuto fissare lui la data delle elezioni dei Consigli dell’Ordine territoriali. E solo dopo le elezioni di tali Consigli territoriali, si sarebbero dovute indire le elezioni per la formazione del nuovo CNDCEC.</h:div><h:div>Pertanto, va ritenuto sussistente il fumus di fondatezza, e anche il pregiudizio attuale grave e irreparabile, in considerazione dell’esigenza di non fare eleggere e insediare Organi eletti in violazione di norme imperative. </h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Quater accoglie l’istanza cautelare, e per l'effetto sospende l’efficacia del provvedimento impugnato, e fissa per la trattazione del merito del ricorso l'udienza pubblica del 25.02.2022.</h:div><h:div>Compensa le spese della presente fase cautelare. </h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="12/10/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dr.ssa Iolanda Viscardi</h:div><h:div>Dauno Trebastoni</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>