<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210856720220719234421762" descrizione="" gruppo="20210856720220719234421762" modifica="26/07/2022 11:36:19" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="08567"/><fascicolo anno="2022" n="10851"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1B:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210856720220719234421762.xml</file><wordfile>20210856720220719234421762.docm</wordfile><ricorso NRG="202108567">202108567\202108567.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\55 Rosa Perna\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Rosa Perna</firma><data>20/07/2022 21:08:58</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Alessandra Vallefuoco</firma><data>20/07/2022 19:49:03</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>01/08/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima Bis)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Rosa Perna,	Presidente FF</h:div><h:div>Claudio Vallorani,	Consigliere</h:div><h:div>Alessandra Vallefuoco,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>quanto al ricorso introduttivo: </h:div><h:div>- del provvedimento del 14 giugno 2021, comunicato alla ricorrente a mezzo posta elettronica certificata del 18 giugno 2021, con il quale è stata decisa la congruità delle offerte prodotte e sottoposte alla verifica e anche l’offerta della I.C.R. dal 1968 s.r.l. è stata ritenuta congrua;</h:div><h:div>- del provvedimento del 25 maggio 2021, comunicato alla ricorrente a mezzo posta elettronica certificata del 18 giugno 2021, di aggiudicazione con riserva, dovendo la Stazione appaltante provvedere alla verifica della anomalia delle offerte risultate aggiudicatarie e sospette di anomalia secondo i criteri predeterminati dalla normativa di settore;</h:div><h:div>- dei verbali di gara, nella parte in cui è proposta l’aggiudicazione della gara alla a I.C.R. dal 1968 s.r.l.;</h:div><h:div>- dell’ignoto provvedimento che, medio tempore, fosse adottato in esito al nuovo subprocedimento di verifica dell’offerta controinteressata di cui alla nota prot. 1501/5/7-89-3-2020 del 12 luglio 2021;</h:div><h:div>- della ignota aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata che, medio tempore, fosse disposta;</h:div><h:div>- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale;</h:div><h:div>nonché per la dichiarazione dell’inefficacia del contratto laddove stipulato e con richiesta di subentro nell’esecuzione dello stesso, ai sensi dell’art. 122 cod. proc. amm., e per la condanna in forma specifica della stazione appaltante ad aggiudicare l’appalto alla ricorrente;</h:div><h:div>quanto ai motivi aggiunti depositati il 5 novembre 2021: </h:div><h:div>- dell’atto del 21 settembre 2021, comunicato mediante posta elettronica certificata del 22 settembre 2021, con il quale la Stazione appaltante conferma la valutazione di congruità dell’offerta prodotta dalla I.C.R. dal 1968 s.r.l.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 8567 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Magit Sas di Maurizio Gianfrancesco &amp; C, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Maria Bisceglia, Sara Pedace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, non costituito in giudizio; </h:div><h:div>Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>I.C.R. Dal 1968 S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti, Paola Rea, Giovanni Tavernise, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di I.C.R. Dal 1968 S.R.L e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di Ministero della Difesa;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 luglio 2022 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div> La ricorrente MAGIT sas Di Maurizio Gianfrancesco &amp; C.  (di seguito: MAGIT) partecipava alla procedura ristretta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la conclusione di 7 accordi quadro, della durata di 48 mesi, ciascuno con un solo operatore economico, per assicurare il servizio di manutenzione ordinaria e bonifica degli impianti e delle attrezzature interne di 53 poligoni in galleria a cielo chiuso dell’Arma dei carabinieri. </h:div><h:div>Il bando della procedura veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5^ serie speciale, n. 130 del 6 novembre 2020 e sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 2020/S 217-531451 in pari data.</h:div><h:div>La presente controversia concerne, in particolare, il lotto 6, avente ad oggetto il “Servizio di manutenzione in per n° 6 poligoni ubicati nei comuni di Catania, Catanzaro, Cosenza, Palermo, Reggio Calabria e Vibo Valentia - CIG 84621188AD) dell’importo a base d’asta di €. 740.000,00. Per il lotto 6 venivano ammessi a presentare offerta, mediante lettera di invito n. 1501/5/7-33-2020 di prot. datata 21.01.2021 del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri (All. 3), n. 3 operatori economici: I.C.R. dal 1968 S.r.l. di Roma, ELETTRICA ITALIA S.n.c. di Forina Gerardo e S. di Roma e MAGIT S.p.A. di M. Gianfrancesco &amp; C. di Napoli, che presentavano tutti regolare offerta nei termini previsti.</h:div><h:div>All’esito della procedura, la Stazione appaltante, dopo aver individuato, con provvedimento del 25/06/2021 le offerte anomale, secondo i criteri della lex specialis, ed aver chiesto ai concorrenti i giustificativi dell’offerta prodotta, con provvedimento in data 14/06/2021 le riteneva congrue, inclusa l’offerta prodotta dalla ICR dal 1968 srl.</h:div><h:div>Il R.U.P., con atto datato 25.05.2021 (All. 10) - oggetto del presente ricorso - aggiudicava “con riserva” il lotto 6 alla ICR dal 1968 S.r.l., la cui offerta era da considerarsi “anormalmente bassa” ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e, pertanto, da sottoporre a verifica di “congruità”. Il medesimo R.U.P. adottava poi il provvedimento del 14 giugno 2021, con il quale l’offerta presentata da I.C.R. veniva ritenuta congrua.</h:div><h:div>La Magit, dopo aver richiesto l’accesso a tutti gli atti dell’offerta (documentazione, offerta economica e giustificativi) prodotti dalla controinteressata ICR srl, avanzava istanza di autotutela alla Stazione Appaltante, riscontrando dei profili di illegittimità nell’offerta presentata dall’aggiudicataria. L’Amministrazione, a seguito di tale richiesta, richiedeva chiarimenti alla ICR, riservandosi di comunicare l’esito del sub-procedimento che sarebbe stato svolto al riguardo.</h:div><h:div>Con ricorso depositato il 02.09.2021, la ricorrente ha impugnato, in una con gli altri atti specificati in epigrafe:</h:div><h:div>(i) il provvedimento del 14 giugno 2021, con il quale il R.U.P., sciogliendo la riserva contenuta nella determinazione del 25 maggio 2021, ha ritenuto congrua (tra le altre) l’offerta presentata da I.C.R. con riferimento al lotto 6;</h:div><h:div>(ii) il provvedimento del 25 maggio 2021, con il quale il medesimo R.U.P. ha determinato l’aggiudicazione “con riserva” (tra gli altri) del lotto 6, subordinatamente alla verifica di congruità dell’offerta di I.C.R.; </h:div><h:div>(iii) la nota del 12 luglio 2021, mediante la quale, in riscontro all’istanza di autotutela formulata da MAGIT, è stato comunicato l’avvio di un apposito sub-procedimento volto ad approfondire quanto allegato dall’odierna ricorrente.</h:div><h:div>3. Il ricorso è affidato ai motivi che si espongono di seguito.</h:div><h:div>I) Violazione e falsa applicazione art. 97 del d.lgs. 50/2016 – Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento ed imparzialità – Eccesso di potere per carenza di istruttoria – Parere di congruità erroneo, illogico e irragionevole per carenza di presupposto.</h:div><h:div>Il provvedimento del 14.06.2021 sarebbe basato su una affermazione non veritiera, e cioè sul fatto che “ tutti gli operatori economici in esame, hanno … applicato uno sconto non eccessivamente elevato rispetto alle altre offerte presentate per il medesimo lotto in esame”, considerato che, diversamente, l’aggiudicataria ICR avrebbe operato uno sconto pari a  circa sei volte il ribasso offerto dalla ricorrente Magit (1,59%) e pari a quattro volte e mezzo quello proposto dall’altro concorrente (che ha offerto il ribasso del 2%), e tanto basterebbe ad inficiare il giudizio di congruità.</h:div><h:div>II. Violazione e falsa applicazione art. 97 del d.lgs. 50/2016 – Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento ed imparzialità – eccesso di potere per carenza di istruttoria – parere di congruità erroneo, illogico e irragionevole – ulteriore profilo.</h:div><h:div>Nell’istanza di autotutela presentata, ma non riscontrata dall’Amministrazione, la Magit avrebbe sottolineato numerosi profili di incongruità dell’offerta della ICR, che avrebbe previsto prestazioni inferiori rispetto a quelle minime obbligatorie richieste dalla Stazione appaltante. </h:div><h:div>In particolare, ICR avrebbe indicato: (i) 184 interventi di manutenzione, laddove il capitolato tecnico avrebbe previsto un totale di 504 interventi; (ii) 1414 interventi di bonifica, sebbene il capitolato prevedesse 5880 interventi. </h:div><h:div>Avendo indicato un numero di interventi inferiore rispetto a quello stabilito dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara, l’operatore, secondo la ricorrente, sarebbe dovuto essere senz’altro escluso; in ogni caso, non si spiegherebbe l’attribuzione ad esso del punteggio massimo. Inoltre, I.C.R., oltre a indicare nei giustificativi un numero di interventi inferiore a quello stabilito nel capitolato tecnico, avrebbe anche riferito i propri costi a un numero di forniture dimezzato rispetto a quello indicato nell’offerta tecnica, e in forza del quale avrebbe ottenuto l’attribuzione del massimo punteggio tecnico per le relative voci. In particolare, sarebbe stato indicato il costo: (i) di una fornitura di materiale elastomerico, in luogo delle due forniture indicate nell’offerta tecnica; (ii) di una fornitura annua di teli paraschegge, in luogo delle due forniture indicate nell’offerta tecnica; (iv) di due forniture annue di filtri per impianti di immissione/estrazione di aria, in luogo delle quattro forniture indicate nell’offerta tecnica.</h:div><h:div>III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 del d.lgs. 50/2016 – violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento ed imparzialità – eccesso di potere per carenza di istruttoria – parere di congruità erroneo, illogico e irragionevole – carenza di potere - ulteriore profilo</h:div><h:div>L’illegittimità del provvedimento con cui la S.A. statuisce la congruità dell’offerta della controinteressata sarebbe dimostrata, altresì, dalla circostanza che la S.A., solo in esito alla ricezione dell’istanza in via di autotutela formulata dalla odierna ricorrente, ha disposto ulteriore subprocedimento in contraddittorio con la controinteressata medesima, chiedendo a quest’ultima ulteriori chiarimenti.</h:div><h:div>4. Si sono costituiti in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero della Difesa e per il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, nonché la controinteressata I.C.R. </h:div><h:div>Quest’ultima ha preliminarmente eccepito l’improcedibilità del ricorso per omessa impugnazione della conferma della congruità dell’offerta di ICR del 21 settembre 2021, avvenuta a seguito della presentazione dei richiesti chiarimenti da parte di I.C.R. e che costituirebbe un “atto di conferma in senso proprio”, rappresentando un riesame, alla luce dei nuovi elementi acquisiti dalla Stazione appaltante, che, in quanto atto non impugnato, avrebbe determinato l’improcedibilità del ricorso.</h:div><h:div>Ha eccepito anche l’inammissibilità del ricorso per mancanza di lesività degli atti impugnati e per carenza di interesse, in quanto non sarebbe ancora intervenuta l’aggiudicazione definitiva in proprio favore. La Stazione appaltante, infatti, dopo l’adozione dell’aggiudicazione “con riserva”, avrebbe solo provveduto a confermare la congruità dell’offerta all’esito dei chiarimenti richiesti in ordine alle giustificazioni, già positivamente valutata il 14 giugno 2021, e non vi sarebbero stati atti direttamente lesivi per la ricorrente MAGIT. La ricorrente avrebbe quindi impugnato atti meramente endoprocedimentali, con conseguente inammissibilità del gravame.</h:div><h:div>Sotto altro profilo, il ricorso sarebbe inammissibile anche perché volto a sindacare nel merito il giudizio tecnico dell’Amministrazione in ordine alla congruità dell’offerta della prima graduata.</h:div><h:div>Inoltre, ICR ha sottolineato che, con riferimento al primo motivo di ricorso, la verifica dell’anomalia effettuata dal RUP e conclusasi con esito positivo non si sarebbe basata solo sull’affermazione- ritenuta erroneamente non veritiera dalla ricorrente – che tutti i partecipanti avessero presentato ribassi simili e non molto elevati - bensì su un’analisi complessiva di tutti gli elementi, anche rinvenibili nelle giustifiche prodotte da ICR. Da qui, assume che il ribasso effettuato, lungi dall’essere sintomo di incongruità dell’offerta, rappresenterebbe, invece, un ulteriore indice della sua congruità.</h:div><h:div>Con riferimento al secondo motivo di ricorso, ICR ha controdedotto che i numeri di interventi di manutenzione e di interventi di bonifica, indicati nei giustificativi, non si riferirebbero al numero totale di azioni manutentive o di bonifica effettuate presso i singoli poligoni, bensì al numero di “uscite” dell’operatore impiegato nel servizio per erogare tali prestazioni. Con una uscita sarebbero state, quindi, accorpate una pluralità di operazioni di manutenzione o di bonifica che il singolo operaio addetto sarebbe chiamato a eseguire sui vari poligoni oggetto dell’appalto nell’arco delle sei o otto ore giornaliere, a seconda del livello di inquadramento. </h:div><h:div>Non coglierebbe nel segno neanche la censura riguardante il costo delle migliorie per le forniture (di materiale elastometrico, teli paraschegge e filtri), perché l’indicazione, nei primi giustificativi, di un quantitativo dei materiali inferiore a quella proposta nell’offerta tecnica sarebbe stata frutto di un errore materiale, e in particolare di “un mero errore di battitura derivante da un mero copia/incolla dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>”. Si tratterebbe, quindi, di un refuso riconoscibile <corsivo>ictu oculi</corsivo> e la cui correzione risiederebbe nella mera riconduzione della volontà (erroneamente) espressa a quella desumibile dall’atto. </h:div><h:div>In riferimento al terzo motivo di ricorso, inoltre, ha affermato che la riapertura del  procedimento di verifica della congruità dell’offerta, con richiesta alla ICR di ulteriori precisazioni, non sarebbe illegittima, come ritenuto dalla ricorrente, in quanto tale facoltà sarebbe stata  espressamente prevista nella lettera d’invito dell’appalto <corsivo>de quo</corsivo>, che, proprio con riguardo alle spiegazioni fornite dall’offerente, prevedeva che “<corsivo>il RUP, …, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia può richiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro”</corsivo> (cfr. lettera d’invito, pag. 26 – doc. 3).</h:div><h:div>Il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, con memoria depositata in data 27.09.2021, ha controdedotto alle censure della ricorrente, insistendo per l’infondatezza, nel merito, del ricorso, data la correttezza del procedimento di verifica espletato dal RUP, delle giustificazioni prodotte dalla ricorrente e dell’analisi di tutti gli elementi presenti nelle offerte. </h:div><h:div>Il 5 novembre 2021 MAGIT ha depositato un atto di motivi aggiunti, con il quale ha esteso l’impugnazione al provvedimento del R.U.P., datato 21 settembre 2021, recante la conferma della congruità dell’offerta di I.C.R., alla luce degli approfondimenti disposti. </h:div><h:div>In particolare, la ricorrente ha riproposto i tre motivi del ricorso introduttivo e ha, inoltre, introdotto un quarto motivo, con il quale ha dedotto violazione e falsa applicazione art. 97 del d.lgs. 50/2016 – violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento ed imparzialità – eccesso di potere per carenza di istruttoria – parere di congruità erroneo, illogico e irragionevole per carenza di presupposto – ulteriore profilo - violazione del principio di modificabilità – violazione della <corsivo>par condicio</corsivo>.</h:div><h:div>Secondo la ricorrente, dagli ulteriori chiarimenti forniti da I.C.R. emergerebbe che, in tale sede: </h:div><h:div>(i) da un semplice raffronto degli elementi dell’offerta della controinteressata indicati nel primo provvedimento e quelli indicati nel secondo, vi sarebbero abnormi differenze che impedirebbero di apprezzare l’attendibilità dell’offerta nel suo complesso; </h:div><h:div>(ii) sarebbero totalmente modificati (come emergerebbe confrontando i giustificativi oggetto del primo provvedimento ed i chiarimenti oggetto del secondo provvedimento) i numeri di intervento previsti.</h:div><h:div>Il R.U.P., dunque, constatato che I.C.R., con gli ulteriori chiarimenti forniti, avrebbe modificato la propria offerta e i primi giustificativi, avrebbe quindi dovuto escludere l’operatore dalla gara.</h:div><h:div>7. In vista della camera di consiglio del 16 maro 2022 le parti hanno depositato memorie e controdeduzioni, insistendo sulle proprie tesi. </h:div><h:div>8.  In esito alla camera di consiglio del 16 marzo 2022 , questa Sezione ha emesso l’ordinanza n. 4117 del 2022, con la quale ha disposto, a carico del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, il deposito “<corsivo>dell’offerta della controinteressata I.C.R. dal 1968 s.r.l., nonché di tutta la documentazione concernente la valutazione della congruità della medesima offerta, incluse le note recanti i giustificativi e i chiarimenti prodotti dall’operatore, nonché l’eventuale documentazione a corredo dei medesimi giustificativi e chiarimenti</corsivo>”.</h:div><h:div>Il 21 aprile 2022, in esecuzione dell’incombente istruttorio, l’Amministrazione ha depositato documenti.</h:div><h:div>In prossimità dell’udienza pubblica, MAGIT ha depositato, il 14 giugno 2022, una memoria, previamente notificata alle controparti, con la quale ha ribadito le censure già dedotte.</h:div><h:div>Ha insistito, in particolare, nell’evidenziare come, a suo avviso “<corsivo>nelle seconde (inammissibili per quanto già eccepito in atti) giustifiche non solo ha modificato il monte ore (come già evidenziato con il ricorso per motivi aggiunti), ma poi, all’evidente scopo di non tradire quanto richiesto dagli atti di gara ovvero di mantenere il numero minimo di interventi richiesti (come da tabella nel capitolato tecnico speciale), opera una divisione (tra numero di ore previste con l’originaria giustifica ed il numero di interventi minimi previsti) che conduce ad un risultato decimale, nelle nuove giustifiche, di impiego della manodopera per le lavorazioni che è ingiustificabile”</corsivo>. Ha evidenziato, ancora, che “<corsivo>nei primi giustificativi, la controinteressata parla di “interventi “e tale termine deve necessariamente essere ricondotto alla relativa nomenclatura utilizzata nel capitolato tecnico speciale (prodotto in atti), laddove, con i secondi giustificativi (così come nelle memorie difensive depositate in atti), specifica che in realtà il termine “intervento” va inquadrato in termini di “uscita” ed in tal modo intende giustificare il minor numero di interventi rispetto alle previsioni della lex specialis, asserendo, dunque, che con il termine “uscita” (utilizzato per la prima volta con i secondi giustificativi) si accorpano più (peraltro indefiniti) interventi”.</corsivo></h:div><h:div> La controinteressata I.C.R. ha replicato alle produzioni avversarie con propria memoria, depositata il 20 giugno 2022, ribadendo, in particolare, come i primi giustificativi si sarebbero basati su una illustrazione sintetica dei costi, mentre i secondi su una esplicazione analitica, per cui non si sarebbe potuto rilevare alcuno stravolgimento dell’offerta iniziale.</h:div><h:div>All’udienza pubblica del 1° luglio 2022 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.</h:div><h:div>Vanno esaminate preliminarmente le eccezioni in rito sollevate da I.C.R. </h:div><h:div>La controinteressata eccepisce, anzitutto, che il ricorso e i motivi aggiunti sarebbero inammissibili in quanto diretti contro atti non lesivi dell’interesse della ricorrente.</h:div><h:div>Più in dettaglio, nelle proprie iniziali difese, la parte ha evidenziato come, a seguito dell’istanza di autotutela di MAGIT, l’Amministrazione avesse domandato chiarimenti a I.C.R. e, al momento della proposizione del ricorso, nessuna determinazione sul punto si sarebbe ancora consolidata.</h:div><h:div>A seguito della conclusione della fase di riesame del giudizio di congruità dell’offerta, I.C.R. ha sostenuto che non sarebbe stato ancora adottato il provvedimento di aggiudicazione della gara.</h:div><h:div>Richiamando il precedente della Sezione n. 7656 del 2022, con il quale è stata definita analoga controversia, avente ad oggetto il lotto 4 della medesima procedura di aggiudicazione, che vedeva come controinteressata la medesima ICR, ritiene il Collegio che il gravame sia correttamente rivolto avverso provvedimenti aventi carattere lesivo nei confronti della ricorrente, nonostante la singolarità della sequenza procedimentale che ha caratterizzato la procedura selettiva in esame.</h:div><h:div>Questa, infatti, è stata composta dalle seguenti fasi:</h:div><h:div>-la Commissione di gara, in esito alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche, ha formulato la proposta di aggiudicazione del lotto 6 a I.C.R. (verbale del 21 maggio 2021);</h:div><h:div>- è seguito il provvedimento del R.U.P. del 25 maggio 2021, recante l’espressa “determina” di aggiudicazione “con riserva” – tra gli altri – del lotto 6 a I.C.R., “<corsivo>poiché devono essere “congruite” le relative offerte ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016”;</corsivo></h:div><h:div>- con provvedimento del 14 giugno 2021, il medesimo R.U.P. ha poi ritenuto “(...) <corsivo>che le offerte presentate dai seguenti operatori economici: (...) I.C.R. dal 1968 S.r.l. di Roma, per i lotti 4 e 6 (...) possono considerarsi congrue”.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>La sequenza procedimentale seguita dall’Amministrazione, tuttavia, non appare del tutto in linea con quanto previsto dagli articoli 32 e 33 del decreto legislativo n. 50 del 2016.</h:div><h:div>Al riguardo, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che <corsivo>“l’aggiudicazione costituisce un atto tipizzato dal legislatore nell’ambito della sequenza procedimentale che conduce alla sottoscrizione del contratto, avente una specifica funzione in senso alla procedura di affidamento. Ai sensi dell’art. 32, commi 5 e 6, D. Lgs. n. 50/16, difatti, la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all’aggiudicazione, la quale non equivale ad accettazione dell’offerta</corsivo>” (Cons. Stato, Sez. VI, 6 dicembre 2021, n. 8081). In questo quadro, “<corsivo>l’art. 32 del D. Lgs. n. 50 del 2016 - al fine di assicurare con la massima celerità la certezza delle situazioni giuridiche ed imprenditoriali - ha eliminato la tradizionale categoria della ‘aggiudicazione provvisoria’, ma distingue solo tra: - la proposta di aggiudicazione, che è quella adottata dal seggio di gara, ai sensi dell’art. 32, comma 5, cit.; - l’aggiudicazione tout court, che è il provvedimento conclusivo di aggiudicazione (tra gli altri, Consigli di Stato, sez. V, 10 ottobre 2019, n. 6904). Si è, dunque, in presenza di una successione procedimentale tra proposta di aggiudicazione, approvazione della proposta e conseguente aggiudicazione: attraverso la proposta di aggiudicazione viene individuato il candidato migliore alla stregua di quanto risultante dalla valutazione delle offerte in concreto compiuta; all’esito dei prescritti controlli, la stazione appaltante provvede a recepire gli esiti della gara, disponendo l’aggiudicazione in favore del migliore offerente</corsivo>” (così ancora Cons. Stato n. 8081 del 2021, cit.).</h:div><h:div>Nel caso in esame, l’Amministrazione ha ritenuto di disporre l’aggiudicazione prima dell’effettuazione della verifica di congruità dell’offerta, condizionando, tuttavia, tale provvedimento agli esiti della verifica stessa. Dunque, non essendo più prevista la tradizionale distinzione tra “aggiudicazione provvisoria” e “aggiudicazione definitiva”, e in assenza di qualsivoglia precisazione da parte dell’Amministrazione circa la portata dei provvedimenti adottati, deve ritenersi che l’aggiudicazione della procedura, ai sensi dell’articolo 32, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si sia conseguentemente prodotta con l’adozione del provvedimento del 14 giugno 2021, che ha saldato i propri effetti con quello del precedente 25 maggio, facendo venir meno la “riserva” ivi contenuta.</h:div><h:div>Il ricorso è stato quindi correttamente proposto avverso tali provvedimenti.</h:div><h:div> Quanto alla circostanza che, al momento dell’introduzione del gravame, il provvedimento del 14 giugno 2021 fosse oggetto di riesame <corsivo>in itinere</corsivo>, a seguito dell’istanza di autotutela avanzata dalla stessa MAGIT, deve osservarsi che la predetta determinazione era comunque efficace e che i relativi effetti si sono poi consolidati una volta sopravvenuto il provvedimento del R.U.P. del 21 settembre 2021 (impugnato con i motivi aggiunti), che ha confermato la congruità delle offerte presentate da I.C.R. per il lotto 6 .</h:div><h:div>Nel caso in esame, gli atti impugnati erano efficaci e lesivi, al tempo della proposizione del ricorso, e sono stati successivamente confermati mediante il provvedimento del 21 settembre 2021.</h:div><h:div>L’eccezione va pertanto rigettata.</h:div><h:div>I.C.R. eccepisce infine che le censure articolate da MAGIT sarebbero inammissibili, in considerazione dell’insindacabilità del giudizio di congruità.</h:div><h:div>Al riguardo, tuttavia, deve ricordarsi che è ormai acquisito l’orientamento secondo il quale nelle gare pubbliche il giudizio finalizzato alla verifica dell’attendibilità e della serietà dell’offerta, ovvero dell’accertamento dell’effettiva possibilità dell’impresa di eseguire correttamente l’appalto alle condizioni proposte, “ha natura "globale e sintetica" e deve risultare da un’analisi di carattere tecnico delle singole componenti di cui l’offerta si compone, al fine di valutare se l’anomalia delle diverse componenti si traduca in un’offerta complessivamente inaffidabile; sicché (...) detto giudizio costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato alla pubblica amministrazione ed insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, che rendano palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta” (Cons. Stato, Sez. VI, 23 dicembre 2019, n. 8679; nello stesso senso, <corsivo>ex plurimis:</corsivo> Cons. Stato, Sez. III, 13 luglio 2021, n. 5283). </h:div><h:div>Nel caso in esame, MAGIT ha allegato censure volte proprio a far emergere, secondo la prospettazione della parte, la manifesta e macroscopica erroneità e irragionevolezza del giudizio di congruità dell’offerta di I.C.R. svolto dalla Stazione appaltante.</h:div><h:div>Non può, pertanto, ritenersi fondata l’eccezione di inammissibilità del gravame, dovendo invece verificarsi nel merito se tale allegata manifesta inattendibilità della valutazione compiuta dall’Amministrazione sia effettivamente riscontrabile.</h:div><h:div>Da ciò il rigetto dell’eccezione.</h:div><h:div>Può quindi passarsi all’esame delle doglianze dedotte con il ricorso e con i motivi aggiunti, le quali possono essere scrutinate congiuntamente. </h:div><h:div>Nel caso oggetto di controversia, risultano fondate le censure della ricorrente, nella parte in cui afferma che I.C.R. abbia modificato l’offerta presentata in gara, in occasione dei primi giustificativi, e l’abbia poi ulteriormente modificata nel passaggio dai giustificativi originariamente presentati ai chiarimenti, e ciò, sia con riguardo al numero di “interventi” proposti, che con riferimento ai costi relativi ai materiali.</h:div><h:div>In riferimento al primo profilo, dalla documentazione versata in atti risulta che I.C.R. ha illustrato i propri costi di manodopera facendo espressamente riferimento ad un numero di interventi inferiore rispetto a quelli richiesti dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>, richiamate dalla ricorrente. </h:div><h:div>In particolare ha indicato:</h:div><h:div>n. 184 interventi x 2 operai x 8 ore (totali 2.944 h) x €/h 23,44 = € 69.007,36;</h:div><h:div>o n. 1.414 interventi x 1 operaio x 6 ore (totali 8.484h) x €/h 15,83 = € 134.301,72;</h:div><h:div>o n. 1 impiegato x 864 ore totali x €/h 21 ,57 = € 18.636,48;</h:div><h:div>il bando di concorso prevedeva, tuttavia, n. 504 interventi per la manutenzione e n. 5880 interventi per la bonifica.</h:div><h:div>Al riguardo, nella verifica di anomalia dell’offerta, il RUP non ha rilevato tali incongruenze e solo successivamente alla istanza di autotutela presentata dal ricorrente ha chiesto ulteriori chiarimenti alla controinteressata ICR. </h:div><h:div>Questa, invero, in occasione della presentazione dei giustificativi, ha affermato di aver usato il termine “interventi” per riferirsi alle “uscite” di ciascun operatore, corrispondenti alle relative giornate lavorative, durante le quali verrebbero eseguiti più “interventi” nell’accezione propria del capitolato tecnico. Ha dettagliato, inoltre, i costi per ciascun tipo di “intervento”, indicando specificamente la relativa durata media, nonché il contratto di inquadramento e il livello del personale impiegato. Ha affermato che in ogni “uscita” ciascuna unità di personale avrebbe eseguito più “interventi”, dei quali ha minuziosamente indicato la durata, in modo da dimostrare la corrispondenza tra le giornate di lavoro del personale impiegato e i tempi necessari a eseguire ciascun “intervento”.</h:div><h:div>La ICR , tuttavia,  ha completamente omesso di prendere in considerazione i tempi necessari per il trasferimento di ciascun operaio da un poligono all’altro e non ha  spiegato come possano conciliarsi i tempi di lavoro della squadra impiegata nelle attività di manutenzione, considerato che le ore dedicate a ciascun “intervento” dall’operaio metalmeccanico di quinto livello non coincidono con quelle dell’operaio di pulizie di secondo livello (ad esempio, nella manutenzione trimestrale di ciascun poligono, è previsto l’intervento dell’operaio specializzato per tre ore e dell’operaio di secondo livello per 1,38 ore,).</h:div><h:div>Ancora, I.C.R. non ha offerto alcuna spiegazione circa le modalità di calcolo della durata degli “interventi”, indicata per la prima volta nei chiarimenti; durata che talora consiste in un numero esatto di ore, più spesso è espressa in misure frazionarie.</h:div><h:div>In riferimento ai costi della manodopera, inoltre, nella dichiarazione presentata in sede di gara I.C.R. ha espressamente indicato di avvalersi di 2 operai specializzati di quinto livello (costo orario di euro 23,44), di 1n operaio di secondo livello per le pulizie (costo orario di 15,87 euro) e di 1 impiegato di quarto livello (costo orario di 21,90 euro).</h:div><h:div>Nei primi giustificativi è stata mantenuta questa articolazione del fattore lavoro, in quanto – come sopra detto – i costi di 184 “interventi” sono stati riferiti a due unità di personale del costo orario di euro 23,44 (e quindi operai di quinto livello), mentre i costi di ulteriori 1414 “interventi” sono stati riferiti a una unità di personale del costo orario di 15,88 euro (ossia a un operaio di secondo livello). Il numero totale degli “interventi” è stato, tuttavia, indicato – come detto – in misura inferiore a quanto previsto dal capitolato. Nei successivi chiarimenti, tuttavia, ICR ha potuto dimostrare l’esecuzione di un numero di “interventi” corrispondente a quello previsto dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara unicamente prevedendo di impiegare per l’attività di manutenzione 1 operaio di quinto livello (invece di 2), al quale viene applicato il CCNL metalmeccanico (costo 23,44 euro), insieme a 1 operaio di secondo livello, al quale viene applicato il diverso CCNL pulizie (costo 15,88 euro).</h:div><h:div>Il Collegio ritiene, dunque, che detti chiarimenti si siano sostanziati in uno stravolgimento dei termini dell’offerta, sol se si consideri che il termine “interventi” è contenuto nel capitolato, il quale talvolta lo usa per fare riferimento a una pluralità di prestazioni.</h:div><h:div>Ne consegue che il termine “intervento” ha una sua espressa qualificazione nel contesto della procedura e che, pertanto, quando l’operatore indica il numero di “interventi” che eseguirà, deve presumersi, salvo che sia espressamente indicato il contrario, che il predetto termine sia utilizzato nella stessa accezione contenuta nella <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara. </h:div><h:div>La sovrapposizione <corsivo>ex post</corsivo> della nozione di “intervento” con quella di “uscita” appare quindi di per sé non conferente.</h:div><h:div>Sul punto, pertanto, emergono profili di manifesta erroneità e irragionevolezza del giudizio di congruità dell’offerta, il quale ha omesso di rilevare i profili sopra illustrati di complessiva inattendibilità delle giustificazioni dell’operatore, dirette a modificare i termini dell’offerta originaria al fine di comprovarne la sostenibilità.</h:div><h:div>Lo stravolgimento dell’offerta emerge in modo ancora più netto con riferimento alla giustificazione dei costi relativi ai materiali. </h:div><h:div>In sede di prima giustificazione della propria offerta, l’operatore ha indicato i propri costi facendo riferimento ad una sola fornitura annua di materiale elastomerico per i 3 poligoni 30 e 50 mt. (1000Kg/cad) e n. 1 poligono da 100 mt (1500Kg) e n. 2 poligoni con i teli paraschegge in luogo di una duplice fornitura annua prevista nell’offerta tecnica. In sede di seconda giustificazione, a seguito degli ulteriori chiarimenti richiesti dalla stazione appaltante a seguito dell’istanza di autotutela avanzata dalla ricorrente, l’aggiudicataria ICR ha sostenuto di essere incorsa in un mero <corsivo>lapsus calami</corsivo>, avendo commesso “<corsivo>un mero errore di battitura derivante da un mero copia/incolla dalla lex specialis”. </corsivo>La parte ha quindi corretto le originarie indicazioni, mantenendo immutato il costo delle forniture, ma riferendo tale costo a un quantitativo doppio di materiali.</h:div><h:div>Anche con riferimento a questa operazione, nulla è stato obiettato dal R.U.P., che ha ritenuto di accogliere tale giustificazione, così come aveva ritenuto congrua l’indicazione del costo doppio indicato inizialmente, senza approfondire l’effettiva sostenibilità per l’impresa di assicurare, a parità di costi, una fornitura di materiali raddoppiata.</h:div><h:div>Ritiene il Collegio che, anche sotto questo profilo, la valutazione compiuta dalla Stazione appaltante sia affetta da quei profili di manifesta erroneità e irragionevolezza che la rendono complessivamente inattendibile in quanto il RUP non ha effettuato alcun approfondimento sui chiarimenti presentati, che, al contrario, avrebbe evidenziato le suesposte incongruenze. </h:div><h:div>Per questi motivi, la valutazione di congruità risulta affetta da manifesta erroneità e irragionevolezza.</h:div><h:div>Alla luce dei primi giustificativi, infatti, la Stazione appaltante avrebbe dovuto rilevare una inammissibile modifica dell’originaria offerta, mentre i chiarimenti successivamente prodotti dall’operatore non avrebbero potuto essere ritenuti idonei a superare tale profilo di criticità.</h:div><h:div>Al riguardo, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che l’ammissibilità della modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo, non solo in correlazione a sopravvenienze di fatto o di diritto, ma anche al fine di porre rimedio ad originari e comprovati errori di calcolo, “<corsivo>incontra un duplice limite: il divieto di una radicale modificazione della composizione dell’offerta che ne alteri l’equilibrio economico, allocando diversamente voci di costo nella sola fase delle giustificazioni; il limite della revisione della voce degli oneri di sicurezza aziendale, che, quale elemento costitutivo dell’offerta, esige una separata identificabilità ed una rigida inalterabilità, a presidio degli interessi pubblici sottesi alla relativa disciplina legislativa (in termini Consiglio di Stato, sez. V, 24 aprile 2017, n. 1896). Inoltre, la riallocazione delle voci di costo in fase di giustificazioni deve avere un fondamento economico serio allorché incida sulla composizione dell’offerta, atteso che, diversamente, si perverrebbe all’inaccettabile conseguenza di consentire un’elusiva modificazione a posteriori dell’offerta, con il solo limite del rispetto del saldo complessivo, ma snaturando la funzione propria del subprocedimento di verifica dell'anomalia, che è di apprezzamento globale dell’attendibilità dell’offerta”</corsivo> (Cons. Stato, Sez. VI, 15 gennaio 2021, n. 487). In definitiva, relativamente alla fase di verifica dell’anomalia, sono modificabili le giustificazioni dei contenuti dell’offerta, essendo consentite in particolare anche compensazioni tra voci di costo sottostimate e sovrastimate, “<corsivo>purché l’offerta non sia sostanzialmente modificata o stravolta nei suoi elementi essenziali, fra i quali rientra anche la voce relativa al costo del lavoro per il personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto</corsivo>” (Cons. Stato, Sez. V, 30 giugno 2020, n. 4140).</h:div><h:div>Nel caso in esame, come detto, non si rileva la semplice inattendibilità del giudizio di anomalia condotto dalla Stazione appaltante, tale da consentirne la ripetizione a seguito dell’annullamento giurisdizionale, ma emerge piuttosto quello stravolgimento radicale dell’originaria offerta che comporta l’esclusione dell’operatore dalla gara.</h:div><h:div>Per le suesposte ragioni il ricorso, assorbita ogni altra censura e deduzione, va accolto, e il conseguente annullamento degli atti gravati sostanzia ed esaurisce la tutela della parte ricorrente, atteso che l’amministrazione non ha ancora proceduto alla sottoscrizione del contratto relativo alla gara per cui è causa</h:div><h:div> Le spese del giudizio vanno poste a carico del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e sono liquidate nel dispositivo.</h:div><h:div>Va, invece, disposta la compensazione delle spese nei confronti della controinteressata.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.</h:div><h:div>Condanna il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida nell’importo di euro 3.000,00 (duemila/00), oltre IVA, CPA, oneri per spese generali nella misura del quindici per cento e rimborso del contributo unificato. Compensa le spese nei confronti della controinteressata.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="01/07/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Alessandra Vallefuoco</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>