<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210840620220122102641098" descrizione="" gruppo="20210840620220122102641098" modifica="1/30/2022 10:22:40 AM" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="08406"/><fascicolo anno="2022" n="01233"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.3Q:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210840620220122102641098.xml</file><wordfile>20210840620220122102641098.docm</wordfile><ricorso NRG="202108406">202108406\202108406.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\887 Riccardo Savoia\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>riccardo savoia</firma><data>25/01/2022 15:37:20</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Roberto Vitanza</firma><data>23/01/2022 17:18:04</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>02/02/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Terza Quater)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Riccardo Savoia,	Presidente</h:div><h:div>Paolo Marotta,	Consigliere</h:div><h:div>Roberto Vitanza,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento, previa sospensiva,</h:div><h:div>del provvedimento di aggiudicazione di cui alla nota del Direttore Pianificazione Acquisti e Appalti di ACI Informatica del 13 luglio 2021 con la quale è stata comunicata l'aggiudicazione alla società Citypost S.p.A. del Lotto 1 (CIG 8572085452) della gara per l'affidamento di Accordi Quadro per il servizio di notifica a mezzo posta di atti giudiziari e di comunicazioni connesse per l'ingiunzione a ruolo in materia di tasse automobilistiche ai sensi della legge n. 890/82 e s.m.i.  </h:div><h:div>Affidamento n. SEF299AP20 ; della lex specialis di gara ed in particolare  del bando di gara, inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 28 dicembre 2020; del Disciplinare di gara  e del Disciplinare di gara originario dello schema della domanda di partecipazione e del DGUE; del Capitolato tecnico;  dello schema di accordo quadro  e del contratto attuativo ;  del capitolato speciale di appalto della determina a contrarre del Direttore Generale di Aci Informatica del 21 dicembre 2020; di ogni altro atto e documento componente la lex specialis di gara; dei verbali di gara ed in particolare  dei verbali della Commissione della seduta pubblica del 27 maggio 2021 della seduta riservata del 31 maggio 2021  della seduta riservata del 17 giugno 2021 della seduta pubblica del 24 giugno 2021e della seduta riservata del 24 giugno 2021;  dei verbali del Seggio di gara della seduta pubblica dell'1 luglio 2021 della seduta riservata del 7 luglio 2021, della seduta riservata del 12 luglio 2021; dell' “ulteriore atto di rettifica determina a contrarre per procedura aperta” del Direttore Generale di ACI Informatica del 5/3/2021 , con il quale sono state apportate ulteriori rettifiche – quanto al coefficiente di copertura territoriale ai fini della ponderazione dell'offerta economica – ai documenti della gara a procedura aperta con modalità telematica per l'affidamento di Accordi Quadro per il servizio di notifica a mezzo posta di atti giudiziari e di comunicazioni connesse per l'ingiunzione a ruolo in materia di tasse automobilistiche ai sensi della legge 890/1982 e s.m.i.; dell'“atto di rettifica determina a contrarre per procedura aperta” del Direttore Generale di ACI Informatica del 3/3/2021, con il quale sono state apportate rettifiche – quanto alla composizione dei lotti, ai requisiti di idoneità relativi al possesso della licenza e all'opzione di incremento massimo pari a un quinto ai sensi dell'art. 106 comma 12 del d. lgs. 50/2016 – ai documenti della gara a procedura aperta con modalità telematica per l'affidamento di Accordi Quadro per il servizio di notifica a mezzo posta di atti giudiziari e di comunicazioni connesse per l'ingiunzione a ruolo in materia di tasse automobilistiche ai sensi della legge 890/1982 e s.m.i.;  di tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti, ivi compresi: l'avviso di rettifica della Direzione Acquisti e Appalti del 15/1/2021; l'avviso di rettifica della Direzione Acquisti e Appalti del 10/2/2021; l'avviso di rettifica della Direzione Acquisti e Appalti del 3/3/2021 ; l'avviso di rettifica della Direzione Acquisti e Appalti 3bis del 3/3/2021; l'avviso di rettifica della Direzione Acquisti e Appalti del 5/3/2021 ; l'avviso di rettifica della Direzione Acquisti e Appalti del 22/3/2021; l'avviso di rettifica della Direzione Acquisti e Appalti del 13/4/2021 ; l'avviso di rettifica della Direzione Acquisti e Appalti del 10/5/202; le rettifiche in GUUE/S S13 del 20/1/2021, in GUUE/S S31 del 15/2/2021, in GUUE/S S46 del 8/3/2021, in GUUE/S S60 del 26/3/2021, in GUUE/S S74 del 16/4/2021 e in GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 55 del 14/5/2021 (; i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante e il provvedimento di nomina della commissione giudicatrice ,nonché per la declaratoria ai sensi e per gli effetti degli articoli 121 e 122 c.p.a., dell'inefficacia degli Accordi Quadro eventualmentestipulati e dei contratti applicativi eventualmente sottoscritti; nonché per la condanna al risarcimento del danno ingiusto patito in conseguenza dell'illegittimità degli atti e dei provvedimenti impugnati, attraverso la reintegrazione in forma specifica ed il subentro negli Accordi Quadro stipulati e nei contratti attuativi (formulando la ricorrente un'esplicita richiesta in tal senso con contestuale dichiarazione di disponibilità al subentro), e, in subordine, per equivalente, con riserva di determinare l'ammontare del danno nel corso del giudizio.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 8406 del 2021, proposto da </h:div><h:div>Poste Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Cintioli, Dario Ruggiero e Paolo Giugliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabio Cintioli in Roma, via Vittoria Colonna, 32; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Aci Informatica S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosaria Aurelia Giunta e Valentina Carucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Citypost S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Cozzi e Roberta Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aci Informatica S.p.A. e di Citypost S.p.A.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2021 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con bando pubblicato sulla GUUE e sulla GURI, ACI Informatica S.p.A. ha avviato una procedura di gara aperta per l’affidamento di Accordi Quadro per il servizio di notifica a mezzo posta di atti giudiziari e di comunicazioni connesse per l’ingiunzione a ruolo in materia di tasse automobilistiche ai sensi della legge n. 890/1982 e s.m.i. per le Regioni Basilicata, Lazio e Puglia (Lotto 1) e Campania (Lotto 2).</h:div><h:div>Il servizio in questione, da aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ha ad oggetto la notifica degli atti giudiziari in materia di tasse automobilistiche inviati da ACI per conto delle Regioni convenzionate con l’Ente per la gestione delle tasse automobilistiche. In particolare, si tratta della notifica a mezzo posta di atti giudiziari a cui si aggiungono  servizi complementari alla gestione del procedimento di notifica da affidare ad un operatore economico  per un periodo di 12 mesi.</h:div><h:div>L’indicato servizio, già affidato in via esclusiva a Poste italiane, è stato,  dall’art. 1, commi 57 e ss. della legge 4 agosto 2017, n. 124, liberalizzato.</h:div><h:div>L’appalto, afferente al lotto n. 1, è stato aggiudicato a Citypost s.p.a. con un punteggio complessivo di 88,405, mentre l’odierna ricorrente è risultata seconda con un punteggio complessivo di 83,200.</h:div><h:div>Avverso tale determinazione ha reagito la ricorrente con il ricorso giurisdizionale oggetto del presente scrutinio e contestuale istanza cautelare, affidando il ricorso a due articolati motivi di gravame.</h:div><h:div>Il Collegio, con Ordinanza cautelare n. 5563/2021, ha respinto la chiesta misura interinale e fissato il merito della discussione alla odierna udienza.</h:div><h:div>Osserva il Collegio.</h:div><h:div>Con il primo motivo, la ricorrente ha sostenuto che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara in quanto ha “dichiarato di voler subappaltare il servizio di recapito nei termini di legge”.</h:div><h:div>Tale pratica, per la ricorrente, violerebbe la vigente normativa in materia dei servizi di notificazione di AA/GG e della partecipazione delle violazioni al C.d.S., come previsto dal Regolamento AgCom approvato con la delibera n. 77/18/CONS, e dal D.M. MISE del 19.7.2018.</h:div><h:div>Sostiene la parte ricorrente che, per l’espletamento di un tale servizio di notifica, è necessario assicurare il principio di unicità del procedimento di notifica attraverso un unico soggetto operante, il solo in grado di garantire il buon esito del procedimento, l’effettiva conoscenza e l’imputazione di responsabilità in capo a quest’ultimo.</h:div><h:div>Da ciò la necessità di garantire, non già di  un legame stabile ed unico tra i soggetti chiamati a  svolgere il servizio, bensì con l’utilizzo di un solo operatore caratterizzato da un medesimo segno distintivo. </h:div><h:div>Tale aspetto organizzativo verrebbe, quindi, a concretizzarsi unicamente attraverso il possesso di una licenza individuale speciale unica all’operatore incaricato.</h:div><h:div>Diversamente, permettere, come nel caso di specie, il sub appalto del servizio, viola le prescrizioni normative sopra riportate, per cui la gara ed il relativo bando dovrebbero essere annullate.</h:div><h:div>Con il secondo motivo, la ricorrente ha rilevato che la stazione appaltante ha violato gli artt. 97, c. 6 e 95, c. 10 del d.lgs. n. 50 del 2016.</h:div><h:div>Sostiene la parte ricorrente che la stazione appaltante ha omesso la verifica dell’anomalia dell’offerta avanzata dall’aggiudicataria, la sola in grado, attraverso una successiva verifica, di evidenziare l’incompletezza e l’incongruità dell’offerta dell’aggiudicataria e, conseguentemente, l’illegittimità della originaria valutazione operata dalla stazione appaltante. </h:div><h:div>In particolare, la ricorrente ha segnalato che in sede di valutazione delle offerte, Aci Informatica: </h:div><h:div>a) non avrebbe tenuto conto della non congruità delle percentuali di invii CAD e CAN stimate dal RTI aggiudicatario (30% contro 45-46% in base alle stime storiche), quando, inoltre, una corretta stima di questi invii avrebbe comportato anche un aumento dei costi della manodopera; </h:div><h:div>b) avrebbe ignorato che il RTI aggiudicatario non avrebbe contemplato i costi per alcuni servizi imprescindibili, come la gestione della giacenza e degli invii multipli;</h:div><h:div> c) non si sarebbe avveduta che le risorse indicate dal RTI aggiudicatario per lo svolgimento del servizio sarebbero insufficienti a coprire il periodo “di punta” di 5 settimane, con conseguente incongruità anche dei costi delle risorse necessari.</h:div><h:div>Le parti hanno, poi, precisato le rispettive tesi con diverse memorie.</h:div><h:div>Alla udienza del giorno 20 dicembre 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>In merito al primo motivo di ricorso è necessario precisare.</h:div><h:div>L’art. 2, comma 2 del D.M. Mise 19 luglio 2018 recita :” La licenza speciale puo' essere rilasciata  anche  all'operatore capogruppo  per  il  servizio  di  notificazione   svolto   in   modo continuativo e  stabile  con  il  medesimo  segno  distintivo  e  con un'organizzazione  unitaria  di  piu'  operatori  postali  che  siano titolari di licenza individuale rilasciata  in  base  al  Regolamento generale”.</h:div><h:div>La mera disamina del dato letterale afferente alla norma sopra riportata consente di affermare che la stessa non impone, per l’espletamento del servizio in argomento, alcuna struttura organizzativa unica, ma consente ad organizzazioni stabili tra più operatori muniti di licenza di svolgere il servizio di notificazione per cui è causa.</h:div><h:div>Si tratta, all’evidenza, di una facoltativa modalità dell’attività di notifica che non esclude interventi singolari affidati ad operatori muniti della prescritta licenza collegati in modo stabile alla società capogruppo.</h:div><h:div>Il Regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada, all’art. 5, comma 2, statuisce: “Il soggetto richiedente può essere anche l’operatore capogruppo per il servizio di notificazione svolto con il medesimo segno distintivo e con un’organizzazione unitaria composta dall’aggregazione di più operatori postali che siano titolari di licenza individuale in base al regolamento generale”.</h:div><h:div>Pertanto, è legittimo il  rilascio della richiesta della licenza in questione anche ad un operatore capogruppo il quale potrà avvalersi di una organizzazione partecipata da più operatori postali muniti, anch’essi, di licenza.</h:div><h:div>Ciò che caratterizza la legittimità nell’esplicazione del servizio è, quindi, il possesso della peculiare licenza per espletare l’attività di notifica degli atti postali.</h:div><h:div>I titolari della licenza possono svolgere il servizio in via singolare, ovvero aggregarsi con una società capogruppo nell’ambito di un contratto di sub appalto. </h:div><h:div>Quindi, proprio per il principio della libera concorrenza, non può essere precluso alla stazione appaltante di consentire, anche per tale servizio, l’utilizzazione del sub appalto ad operatori che posseggano il relativo titolo per poter svolgere l’attività di notifica.</h:div><h:div>Anche il secondo motivo di gravame non è condiviso dal Collegio.</h:div><h:div>La censura avanzata dal ricorrente si basa, infatti, su una presunta e soggettiva incongruenza dei costi della manodopera e di quelli afferenti alle caratteristiche del servizio contenuti nell’offerta economica della controinteressata, come sopra riportati.</h:div><h:div>Ciò, a dire della ricorrente, avrebbe dovuto comportare l’esclusione dell’aggiudicataria dalla procedura per cui è causa.</h:div><h:div>Tali aspetti sarebbero emersi evidenti proprio in conseguenza, come detto, della verifica dell’anomalia dell’offerta che la stazione appaltante ha, invece, omesso.</h:div><h:div>Vi è da dire, in primo luogo, che la mancata verifica dell’anomalia dell’offerta , ai sensi dell’art. 97, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, costituisce una scelta del tutto facoltativa per la stazione appaltante, assumendo, quindi,  natura  discrezionale,  sindacabile dal giudice amministrativo se non nei casi  di manifesta illogicità e irragionevolezza, che nel caso di specie il Collegio non ravvisa.</h:div><h:div>Invero, la legge di gara ha indicato, presuntivamente, il numero delle notifiche da effettuarsi diversificate in relazione al peso, ma non ha richiesto ai concorrenti di indicare nell’offerta economica la percentuale presunta di CAN e CAD, né, infine, di quantificare i costi stimati per la giacenza o per gli invii multipli. </h:div><h:div>Conferma la riportata previsione il fatto che tali criteri non sono stati previsti neppure per la formulazione dell’offerta tecnica, che ha richiesto solo le tempistiche di fornitura del servizio nelle varie zone e nei vari periodi dell’anno.</h:div><h:div>E’ appena il caso di rappresentare che l’offerta per il servizio di notifica degli atti giudiziari e quelli afferenti alle violazioni al codice della strada, è la conseguenza della moltiplicazione del prezzo unitario  moltiplicato per il numero di notificazioni stimate e predeterminate da ACI Informatica stessa.</h:div><h:div>Ora, risulta che la ricorrente  ha offerto un prezzo unitario più basso rispetto a quello offerto dalla aggiudicataria.</h:div><h:div>Se a ciò si aggiunge che il numero delle risorse umane offerto dalla aggiudicataria (15,26) per l’espletamento del servizio è superiore rispetto a quelle offerte dalla ricorrente (11,80), ne consegue che i rilievi avanzati dalla ricorrente in merito alla inesatta valutazione, da parte della stazione appaltante, del servizio offerto dalla aggiudicataria, non possono essere condivisi.</h:div><h:div>Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.</h:div><h:div>La peculiarità della vicenda convince il Collegio a compensare le spese di lite.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="20/12/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Roberto Vitanza</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>