<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210760120211226161643784" descrizione="" gruppo="20210760120211226161643784" modifica="12/26/2021 4:26:32 PM" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="07601"/><fascicolo anno="2021" n="13569"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.2B:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210760120211226161643784.xml</file><wordfile>20210760120211226161643784.docm</wordfile><ricorso NRG="202107601">202107601\202107601.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\968 Salvatore Gatto Costantino\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Ofelia Fratamico</firma><data>26/12/2021 16:26:32</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>28/12/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Seconda Bis)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Salvatore Gatto Costantino,	Presidente FF</h:div><h:div>Brunella Bruno,	Consigliere</h:div><h:div>Ofelia Fratamico,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>previa l'adozione di idonee misure cautelari: 1) della Determinazione Staff Sindaco, Servizio Corpo di Polizia Locale del Comune di Velletri n. 253 dell'11/3/2020, recante l'aggiudicazione definitiva alla ditta Pissta Group srl della gara per l'affidamento in “concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, nelle strade e nelle aree ricadenti nella competenza gestionale del Comune”; 2) della nota PEC del R.U.P del 12/3/2020, di comunicazione di detta aggiudicazione definitiva; 3) della lettera d'invito e del capitolato tecnico; 4) dei verbali di procedura telematica R.U.P. del 23/1/2020, 3/2/2002 e 28/2/2020; 5) dei verbali della Commissione di gara dell'11,13,17,20 e 27 febbraio 2020; 6) di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso.</h:div><h:div>NONCHE' PER</h:div><h:div>la declaratoria di inefficacia del contratto d'appalto stipulato,</h:div><h:div>l'accertamento del diritto della società ricorrente a conseguire l'aggiudicazione della gara de qua,</h:div><h:div>il conseguente subentro nel contratto in corso d'esecuzione e</h:div><h:div>in via gradata, il risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi per effetto dell'esecuzione degli atti illegittimi impugnati.</h:div><h:div>Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Pissta Group S.r.l. il 4/10/2021: </h:div><h:div>- della Determinazione Dirigenziale n. 233 del 02.03.2021 avente ad oggetto l'indizione di procedura per la scelta dell'affidatario del “Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale a seguito di incidenti stradali. Indizione procedura di gara. CIG 865312724C” nella sola parte in cui ha previsto di invitare l'operatore Sicurezza e Ambiente Srl;</h:div><h:div>- del verbale di procedura telematica RUP n. 1 del 23 marzo 2021 nella sola parte in cui, relativamente all'operatore Sicurezza e Ambiente Srl, non sono state rinvenute anomalie e si è deciso di procedure all'apertura della offerta tecnica;</h:div><h:div>- del verbale di gara n. 2 dell'8 aprile 2021 in cui la Commissione ha proceduto alla valutazione dell'offerta tecnica della società Sicurezza e Ambiente Srl;</h:div><h:div>- del verbale di gara n. 6 del 29 aprile 2021 nella parte in cui la Commissione esaminava l'offerta economica della società Sicurezza e Ambiente Srl; </h:div><h:div>- ove occorre possa e sempre nella parte in cui è stata ammessa alla procedura ed è stata ritenuta valutabile l'offerta presentata dalla Sicurezza e Ambiente Srl: a) della Determinazione n. 1423 del 14.11.2019 con la quale il COMUNE attivava procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 con l'intento di affidare il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti per il triennio 2020/2022; b) della lettera di invito e del capitolato; c) degli ulteriori verbali di gara; d) della Determinazione di aggiudicazione del Dirigente dell'Area 1- Corpo di Polizia Locale,</h:div><h:div>Protezione Civile del Comune di Velletri n. 514 del 24/5/2021, sempre nella parte in cui è stata ammessa alla procedura ed è stata ritenuta valutabile l'offerta presentata dalla Sicurezza e Ambiente Srl; d) di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso ancorché non ancora conosciuto;</h:div><h:div>- della nota PEC del 28.05.2021, a firma del RUP, recante il diniego parziale all'accesso all'offerta tecnica della società Sicurezza e Ambiente Srl.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 7601 del 2021, proposto da </h:div><h:div>Sicurezza e Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Napolitano ed Alfonso Erra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Velletri, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Loredana Mollica Poeta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Pissta Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Colazzilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Velletri e di Pissta Group S.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2021 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>La Sicurezza e Ambiente s.r.l. ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell’efficacia, la determinazione dirigenziale n. 514 del 24.05.2021 del Comune di Velletri recante l’aggiudicazione definitiva alla Pissta Group s.r.l.  della gara per l’affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici  ambientali compromesse dal verificarsi  di incidenti stradali nelle strade e nelle aree ricadenti nella competenza  gestionale del Comune, la nota di comunicazione  di tale aggiudicazione definitiva, la lettera d’invito e il capitolato tecnico, i verbali  della procedura  telematica  RUP del 29.03.2021, i verbali  della Commissione di gara   dell’8.04.2021, 12.04.2021 e 29.04.2021, la nota PEC del 25.06..2021 a firma del RUP recante il diniego parziale  all’accesso all’offerta tecnica dell’aggiudicataria ed ogni  atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.</h:div><h:div>Con il medesimo atto introduttivo la ricorrente ha anche domandato la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato, e l’accertamento del suo diritto al subentro ex tunc o quantomeno ex nunc e, in via gradata, la condanna dell’Amministrazione Comunale al risarcimento per equivalente dei danni.</h:div><h:div>A sostegno delle sue domande, la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione di legge, violazione e falsa applicazione degli artt. 80 comma 5 lettere c bis ed f bis e 95 comma 1 d.lgs.  n. 50/2016, violazione della lex specialis, eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta, falsità dei presupposti, sviamento; 2) violazione di legge, violazione e falsa applicazione della lex specialis, eccesso di potere per difetto di istruttoria, macroscopica illogicità, sviamento.</h:div><h:div>Si sono costituiti in giudizio il Comune di Velletri e la controinteressata Pissta Group s.r.l., eccependo l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito delle domande avversarie.</h:div><h:div>Con ordinanza n. 9676/2021 del 10.09.2021 il Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare, ordinando all’Amministrazione di depositare agli atti entrambe le offerte tecniche della ricorrente e della controinteressata in forma integrale, fatte salve soltanto le parti coperte da segreti industriali ove configurabili.</h:div><h:div>Con atto depositato il 4.10.2021 Pissta Group s.r.l. ha proposto ricorso incidentale avverso gli atti di gara, nella parte in cui la ricorrente principale era stata invitata alla procedura e la sua offerta era stata ammessa e ritenuta valutabile.</h:div><h:div>All’udienza pubblica del 6.12.2021 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.</h:div><h:div>Con il ricorso principale la ricorrente, impugnando l’aggiudicazione e tutti gli atti della gara che aveva visto vincitrice la Pissta Group s.r.l., con un totale di 94,3 punti (a fronte dei suoi  93,64 punti, che le erano valsi il secondo posto in graduatoria) ha, in primo luogo, lamentato la violazione degli artt. 80 comma 5 e dell’art. 95 comma  1 del Codice dei Contratti in relazione al criterio A2 della lettera d’invito, che attribuiva al massimo 10 punti per il “numero delle strutture operative sul territorio, con particolare riferimento alla distanza media dai luoghi d’intervento”, e per il quale la controinteressata Pissta Group s.r.l.  si era vista assegnare ben 9,66 punti (contro i suoi 7,66 punti)</h:div><h:div>Al riguardo la Sicurezza e Ambiente s.r.l. ha dedotto che la controinteressata aveva ottenuto il punteggio più alto, prossimo al massimo previsto per la relativa voce, limitandosi a dichiarare nella propria offerta di disporre di “n. 4  strutture operative” S.O.R. (Stazioni Radio Operative) e, segnatamente,  di una sola unità  “di I livello e di 3 di II livello”, senza fornire alcuna indicazione sulla ragione sociale e  sull’ubicazione delle suddette S.O.R., né sui suoi rapporti giuridici con tali strutture operative.</h:div><h:div>Non avendo la controinteressata dimostrato di essere già in possesso, al momento della presentazione dell’offerta, di strutture già attive sul territorio, né di accordi già in essere con terzi operatori del settore ed essendo tale requisito stato previsto, secondo la ricorrente principale, come presupposto per la partecipazione stessa alla procedura, la Pissta Group s.r.l.  avrebbe, dunque, dovuto essere esclusa dalla gara per la mancanza di un requisito essenziale per prendervi parte.</h:div><h:div>Anche nell’ipotesi che la lex specialis avesse inteso il suddetto elemento come un requisito di esecuzione del contratto e non di partecipazione, ritenendo sufficiente nell’offerta la “mera promessa dell’acquisizione in futuro della disponibilità di dette strutture  sul territorio”, la Commissione, nella ricostruzione della fattispecie prospettata nel ricorso principale, non avrebbe, però, potuto attribuire comunque alla Pissta Group s.r.l. alcun punteggio, non avendo la concorrente precisato né la localizzazione delle S.O.R., solo genericamente indicate, né  gli estremi identificativi degli operatori locali chiamati a svolgere il servizio, né, tantomeno, la tipologia degli strumenti giuridici attraverso i quali avrebbe organizzato la propria attività per operare efficacemente sul territorio.</h:div><h:div>Tali omissioni avrebbero gravemente inciso sull’affidabilità dell’offerta della Pissta Group s.r.l. e l’avrebbero resa non valutabile secondo i parametri fissati dal criterio A2.</h:div><h:div>Sempre con riguardo all’applicazione del criterio A2, Sicurezza e Ambiente s.r.l. ha sostenuto anche l’“abnorme irragionevolezza dell’attività valutativa della Commissione”, che avrebbe ingiustamente valorizzato con un punteggio prossimo al massimo (9,66 punti su un massimo di 10) l’offerta tecnica della controinteressata Pissta Group s.r.l., relativa a soltanto 4 strutture operative, penalizzando immotivatamente (con l’attribuzione di soli 7,66 punti) la sua, che prevedeva, invece, un numero quasi triplo (11) di strutture operative sul territorio e che, contenendo anche una precisa elencazione delle sedi  e delle dotazioni di mezzi e risorse umane di ciascun operatore, consentiva anche una adeguata valutazione  del profilo  della “distanza  media  dai luoghi  di intervento”,  a differenza dell’offerta della controinteressata che, indicando solo genericamente le S.O.R., non rendeva possibile la stima di tale parametro.</h:div><h:div>Con il ricorso incidentale la Pissta Group s.r.l.  ha contestato, a sua volta, l’ammissione alla gara e la conseguente valutazione dell’offerta della ricorrente principale Sicurezza e Ambiente s.r.l., che sarebbe stata invitata alla procedura in violazione del principio di rotazione, avrebbe dichiarato il falso nel DGUE o comunque eluso gli obblighi dichiarativi di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 ed avrebbe fornito informazioni non veritiere nel suo progetto tecnico. </h:div><h:div>Le suddette doglianze, formulate con il ricorso incidentale, essendo volte soprattutto a censurare l’ammissione stessa della ricorrente principale alla gara e solo in via subordinata i punteggi attribuiti, devono essere esaminate con priorità, essendo finalizzate, in primo luogo, a dimostrare la carenza di interesse di Sicurezza ed Ambiente s.r.l. all’impugnazione.</h:div><h:div>Con il primo motivo la ricorrente incidentale Pissta Group s.r.l., evidenziando che la Sicurezza e Ambiente s.r.l. era già risultata aggiudicataria del servizio in una gara indetta dal Comune di Velletri nel 2016 ed aveva ottenuto la proroga dell’affidamento dopo l’annullamento da parte di questo Tribunale (con sentenza n. 11148/2020) della successiva procedura bandita nel 2019, ha sostenuto che essa doveva considerarsi “gestore uscente, da ormai diversi anni, del servizio” de quo e, come tale, non avrebbe dovuto essere  invitata alla nuova procedura ai sensi dell’art. 36  del d.lgs. n. 50/2016.</h:div><h:div>Il motivo è infondato e deve essere respinto.</h:div><h:div>La procedura in esame, lungi dal dover essere considerata una “nuova gara” come sostenuto dalla ricorrente incidentale, rappresenta la ripetizione della precedente gara annullata da questo TAR con la sentenza n. 11148/2020. In essa l’Amministrazione Comunale ha invitato tutti gli operatori economici che avevano manifestato il loro interesse nel 2019, senza effettuare alcuna “selezione preventiva” degli aspiranti concorrenti.</h:div><h:div>La presente procedura può essere, dunque, considerata “aperta”, con conseguente superamento delle problematiche relative all’obbligo di rotazione, perché, appunto, tutti gli operatori che avevano manifestato il loro interesse sono stati puntualmente ammessi (cfr. Cons. St., Sez. V, 8.11.2021 n. 7414).</h:div><h:div>A ciò deve aggiungersi la circostanza per la quale la sentenza n. 11148/2020, per l’oggetto stesso dell’impugnazione proposta dalla ricorrente, non aveva investito  il precedente segmento procedimentale  costituito  dall’invito a  manifestare interesse che, non colpito da alcuna  specifica  censura, era rimasto  pienamente valido ed efficace.</h:div><h:div>Tale assunto è confermato dall’orientamento della giurisprudenza prevalente per cui “nell'avviso per l'acquisizione della disponibilità delle ditte a svolgere un servizio non vi è ancora alcuna selezione tra i partecipanti e l'interesse perseguito è solo di tipo esplorativo, volto ad acquisire informazioni sulle ditte presenti sul mercato, potenzialmente in grado di fornire il servizio richiesto e disponibili a partecipare a una futura procedura di affidamento (cfr. TAR Lazio Roma Sez. I bis, 20 dicembre 2017 n. 12539, TAR Palermo, Sez. III n. 10/2016)” (TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 14.03.2019 n. 1431).</h:div><h:div>Nel caso di specie, inoltre, occorre notare che l’invito alla Sicurezza e Ambiente alla precedente “edizione” della gara (poi, come detto, annullata) era stato  puntualmente motivato dall’Amministrazione  che aveva precisato “l'opportunità di invitare alla procedura negoziata anche la ditta Sicurezza Ambiente s.p.a. contraente uscente, in quanto il precedente appalto (era)… stato svolto dall'appaltatore in maniera completa e soddisfacente ed, inoltre, perché il numero complessivo delle istanze di partecipazione alla procedura negoziata (era) in numero ristretto a giudizio (della)… stazione appaltante”.</h:div><h:div>Da qui l’infondatezza della prima doglienza del ricorso incidentale.</h:div><h:div>Con il secondo ed il terzo motivo del ricorso incidentale la Pissta Group s.r.l. ha lamentato, invece, la violazione dell’art. 80 comma 5 d.lgs. n. 50/2016 sotto un diverso, duplice profilo: dal primo punto di vista la ricorrente incidentale ha sottolineato che Sicurezza ed Ambiente s.r.l. aveva prodotto in gara un DGUE  in cui alla sezione “motivi legati a condanne penali  ai sensi  delle  disposizioni nazionali  di attuazione  dei motivi stabiliti dall’art. 57, paragrafo  1 della direttiva …” aveva barrato  la casella “No”, mentre in una procedura analoga di alcuni mesi prima, indetta dalla Provincia di Cosenza, alla quale entrambe le società avevano partecipato,  compilando l’apposito modulo, aveva risposto affermativamente al medesimo quesito, barrando la casella “Sì”. Dinanzi a tale contraddizione in documenti depositati in gare svolte a pochi mesi di distanza, l’Amministrazione Comunale, secondo la Pissta Group s.r.l., “avrebbe dovuto escludere SEA  per aver reso  false dichiarazioni… o per aver  omesso informazioni dovute” o, al massimo, richiedere alla concorrente di dimostrare  che “per lievità, occasionalità e marginalità il fatto non sarebbe stato  considerato pertinente, quanto alla sfera  professionale e non avrebbe  dovuto essere dichiarato”.</h:div><h:div>Sotto il secondo punto di vista, Pissta Group s.r.l. ha, poi, contestato una serie di incongruenze nelle dichiarazioni rese dalla ricorrente principale Sicurezza e Ambiente s.r.l. nella sua offerta tecnica circa la propria organizzazione e le strutture periferiche  di cui si sarebbe avvalsa per svolgere il servizio, alcune delle quali, secondo le verifiche svolte, non sarebbero state attualmente esistenti ed operanti presso le sedi indicate, o non sarebbero state dotate delle autorizzazioni o delle caratteristiche specificamente promesse, oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione.</h:div><h:div>Da qui la non veridicità delle relative dichiarazioni rese da Sicurezza ed Ambiente nella propria offerta e l’obbligo dell’Amministrazione di escluderla dalla procedura o, comunque, di tener conto di tali criticità nella valutazione dell’offerta tecnica. </h:div><h:div>Nè il Comune di Velletri, nè la ricorrente principale hanno puntualmente replicato, con efficaci argomentazioni o con una chiara esposizione dei fatti, supportata eventualmente da tutti i documenti pertinenti, alle suddette doglianze, limitandosi ad eccepire l’inammissibilità delle relative censure per la mancata specificazione da parte della Pissta Group delle condanne che avrebbero dovuto essere dichiarate o per la genericità dei rilievi mossi ai vari operatori che sarebbero stati comunque in possesso delle prescritte autorizzazioni.</h:div><h:div>Alla luce dei documenti in atti, le suddette doglianze, contenute ai motivi secondo e terzo del ricorso incidentale, si rivelano fondate e sono meritevoli di accoglimento nei seguenti termini.</h:div><h:div>La contraddittorietà tra le dichiarazioni contenute nel DGUE prodotto da Sicurezza ed Ambiente  nella presente procedura circa l’assenza di condanne rilevanti e i dati evidenziati dalla controinteressata Pissta Group s.r.l. – che appare impossibilitata a conseguire per ragioni di riservatezza maggiori elementi al riguardo -  emergenti da un diverso DGUE, depositato pochi mesi prima dalla medesima società (sia pure denominata costituita in s.p.a. e non in s.r.l. secondo la forma societaria attuale) e le numerose criticità evidenziate quanto alle strutture dichiarate dalla medesima Sicurezza e Ambiente come parti della propria organizzazione per lo svolgimento del servizio - apparentemente non tutte esistenti nei luoghi dichiarati o non in possesso dei mezzi e delle risorse indicati o, comunque, dei titoli idonei ad effettuare le attività richieste - pur non potendo condurre all’immediata esclusione della ricorrente principale dalla gara per l’obiettiva incertezza delle informazioni a disposizione e l’insufficienza dei dati allo stato disponibili in giudizio, impongono certamente all’Amministrazione di espletare un’approfondita istruttoria, con l’utilizzo anche del soccorso istruttorio, al fine di verificare, in primo luogo, l’effettivo possesso da parte della società stessa dei requisiti per la partecipazione alla procedura e la presenza di dichiarazioni  non veritiere.</h:div><h:div>In tal senso il ricorso incidentale deve, dunque, essere accolto, con affermazione del potere-dovere dell’Amministrazione di effettuare una approfondita istruttoria sui profili problematici suevidenziati ai fini sia del vaglio di ammissibilità della ricorrente principale alla procedura sia della valutazione della sua offerta.</h:div><h:div>L’accoglimento del ricorso incidentale, non comportando, come detto, l’automatica esclusione della Sicurezza e Ambiente dalla gara, non esime il Tribunale dall’esame delle censure del ricorso principale che rimangono, allo stato, sostenute da un idoneo interesse.</h:div><h:div>Oltre che ammissibili, le doglianze svolte dalla Sicurezza e Ambiente in rapporto alla errata applicazione da parte della Commissione di gara della lex specialis e, in particolare, del criterio A2 sono fondate e meritevoli di condivisione.</h:div><h:div>Il criterio A2, relativo al “numero delle strutture operative sul territorio, con particolare riferimento alla distanza  media dai luoghi di intervento”, pur riguardando  requisiti non di partecipazione, ma di esecuzione del servizio, imponeva ai concorrenti di specificare nella loro offerta  tecnica almeno  l’ubicazione  delle strutture stesse  - necessaria per permettere alla Commissione di valutare, appunto, la suddetta  “distanza” – nonché gli strumenti  attraverso i quali le imprese partecipanti si sarebbero assicurate  la disponibilità  degli operatori  ricompresi nel loro progetto in caso di aggiudicazione della gara.</h:div><h:div>Tali oneri non risultano essere stati in alcun modo assolti dalla controinteressata Pissta Group s.r.l.  che ha dichiarato solo di poter disporre di 1 S.O.R. di I livello, in grado di raggiungere “l’intero territorio comunale in tempi di intervento immediati” e di 3 SOR di II livello, senza, però, specificare dove le suddette strutture avessero sede o in base a quali accordi gli operatori avrebbero prestato il loro servizio, omettendo così alcuni elementi essenziali per rendere controllabili in termini di efficienza  e serietà  le proprie dichiarazioni.</h:div><h:div>Al riguardo la giurisprudenza ha precisato che “quand'anche si giunga a qualificare un dato elemento dell'offerta come &lt;&lt;requisito di esecuzione&gt;&gt;, è indispensabile che il concorrente, che ne sia sprovvisto, dia comunque prova di poterne acquisire la disponibilità in fase di esecuzione del contratto (o, meglio, della sua stipulazione). Solo a questa condizione, d'altronde, l'offerta può stimarsi realmente seria ed attendibile; potendo, altrimenti, ciascun operatore dichiarare al rialzo sugli altri la disponibilità di mezzi e strumenti (sia pur, per così dire, esecutivi), accaparrandosi in questo modo un più alto punteggio, salvo poi non esserne realmente in grado di impiegarli, con grave pregiudizio all'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, ove la stazione appaltante si vedesse costretta alla revoca dell'aggiudicazione” (Cons. St., Sez. V, 18.12.2020 n. 8159).</h:div><h:div>Nella presente controversia l’omissione di qualsiasi precisa indicazione relativa alle S.O.R. al centro dell’offerta tecnica della controinteressata denunciata dalla ricorrente principale assume, poi, un’incidenza ancora più grave sulla legittimità dell’operato dell’Amministrazione, in quanto l’estrema genericità delle dichiarazioni di Pissta Group  riguardo all’ubicazione  delle S.O.R. “satelliti” non avrebbe, in realtà, permesso alla Commissione  nè di valutare la “distanza  media dai luoghi di intervento” né  di attribuire alla concorrente  il relativo  punteggio, non rilevando a riguardo le eventuali dichiarazioni “unilaterali” dell’impresa sui tempi di intervento, allo stato non obiettivamente verificabili.</h:div><h:div>Parimenti fondate  e meritevoli di accoglimento  si rivelano, così, anche le ultime doglianze  articolate dalla ricorrente principale  in rapporto alla macroscopica  illogicità dell’attribuzione  del punteggio  per il medesimo criterio A2, avendo la Commissione assegnato  alla generica offerta di Pissta Group, relativa a sole 4 S.O.R. il punteggio di 9,66 punti, prossimo al massimo previsto per la relativa voce, e all’offerta  della ricorrente principale Sicurezza e Ambiente, che ricomprendeva ben 11 S.O.R., peraltro descritte fin nei particolari, la valutazione di 7,66 punti  senza alcuna ulteriore motivazione che sarebbe stata invece indispensabile alla luce delle caratteristiche della fattispecie appena illustrate.</h:div><h:div>L’irragionevolezza di tale valutazione emerge in modo manifesto dagli atti di causa che, anche congiuntamente alle argomentazioni  dell’Amministrazione, non risultano comunque idonei a dare una chiara spiegazione  della determinazione assunta  dalla Commissione , al riguardo palesemente incongrua.</h:div><h:div>Tali criticità del giudizio de quo, palesemente illogico ed incoerente, aprono, dunque, la strada al sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica, nell’ipotesi in esame utilizzata in modo manifestamente errato e comunque del tutto irragionevole dall’Amministrazione.</h:div><h:div>Sul punto occorre precisare  che tale esito è coerente  con la giurisprudenza prevalente secondo la quale, in linea di principio, “il sindacato del G.A. sull'esercizio dell'attività valutativa non (possa)…sostituirsi a quello svolto dalla Commissione di gara, in quanto la valutazione delle offerte rientra nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a quest'ultimo organo, con conseguente inammissibilità delle relative doglianze”, purtuttavia riconoscendosi  anche che  “il sindacato può…effettuarsi laddove le valutazioni della Commissione siano sintomatiche di un uso della discrezionalità tecnica distorto e contrario ai principi di efficacia, economicità e buon andamento, in presenza del quale è consentito l'intervento caducatorio dell'autorità giurisdizionale” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 7.06.2021 , n. 3780 T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 15.03.2021, n. 3130).</h:div><h:div>Alla luce dei suddetti principi, il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere, dunque, accolti, con annullamento degli atti impugnati  e del contratto già stipulato ed affermazione del potere-dovere dell’Amministrazione di svolgere nuovamente la procedura, previa effettuazione di una compiuta e completa istruttoria circa i profili di veridicità e completezza delle dichiarazioni rese in gara dai concorrenti, da espletarsi secondo i principi già evidenziati, anche tramite lo strumento del soccorso istruttorio, e nuova valutazione delle offerte.</h:div><h:div>Tale esito del giudizio garantisce direttamente l’interesse fatto valere dalla ricorrente principale la cui domanda di risarcimento per equivalente non può trovare in questa sede accoglimento, essendo allo stato del tutto sprovvista di prova circa la spettanza del bene della vita.</h:div><h:div>Per la complessità delle questioni trattate le spese devono, infine, essere compensate, anche in ragione dell’esito complessivo del giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), </h:div><h:div>definitivamente pronunciando,</h:div><h:div>-	accoglie il ricorso incidentale;</h:div><h:div>-	accoglie il ricorso principale e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati ai sensi di cui in motivazione;</h:div><h:div>-	compensa le spese.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="06/12/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Ofelia Fratamico</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>