<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210703120220110160548669" descrizione="" gruppo="20210703120220110160548669" modifica="1/21/2022 4:28:36 PM" stato="2" tipo="2" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="07031"/><fascicolo anno="2022" n="00942"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.2Q:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210703120220110160548669.xml</file><wordfile>20210703120220110160548669.docm</wordfile><ricorso NRG="202107031">202107031\202107031.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\665 Donatella Scala\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Mario Alberto Di Nezza</firma><data>21/01/2022 16:28:36</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>27/01/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Seconda Quater)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Donatella Scala,	Presidente</h:div><h:div>Mario Alberto di Nezza,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Marco Bignami,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- della nota prot. 32899 del 27.5.2021 del Comune di Marino (Area V – Pianificazione urbana), avente a oggetto “Progetti predisposti con note del 30.11.2016 e del 23.12.2016 – Comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis, l. 241/90, del 14.4.2021 – Determinazioni conseguenti. Archiviazione del procedimento”;</h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso, ivi incluse, per quanto possa occorrere: <corsivo>i)</corsivo> la nota del Comune prot. 22845 del 12.4.2021, avente a oggetto “Comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 di archiviazione del procedimento avviato con note del 30.11.2016 e del 23.12.2016”; <corsivo>ii)</corsivo> la certificazione del Comune in data 7.7.2020 redatta “con riferimento ai procedimenti pendenti dinanzi al Consiglio di Stato, sez. VI, r.g. 1078/20 e 1084/20” e i relativi allegati (conosciuta dal Consorzio in data 29.5.2021 a seguito della produzione da parte del Comune nel giudizio iscritto al n. R.G. 6533/2018).</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 7031 del 2021, proposto da </h:div><h:div>Consorzio Ecovillage, in persona del legale rappresentante <corsivo>p.t.</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Gattamelata e Raffaele Izzo, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, via di Monte Fiore, 22; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Marino, in persona del Sindaco <corsivo>p.t.</corsivo>, rappresentato e difeso dall’avv. prof. Elisa Scotti, presso il cui studio in Roma, lungotevere dei Mellini, 24, ha eletto domicilio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti><h:div><corsivo>ad adiuvandum</corsivo>:</h:div><h:div>Futuro Immobil Italia s.r.l. e Arcadia 2007 s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>p.t.</corsivo>, rappresentate e difese dall’avv. Raffaele Izzo, presso il cui studio in Roma, via Boezio, 2, hanno eletto domicilio; </h:div></intervenienti><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata e l’atto di intervento;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del 2 novembre 2021 il cons. M.A. di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div><corsivo>Rilevato</corsivo>:</h:div><h:div>- che con ricorso notificato il 9.7.2021 (dep. il 12.7) il consorzio Ecovillage, illustrate le annose e complesse vicende relative alla realizzazione di un programma integrato d’intervento nel territorio del Comune di Marino (località Divino Amore), adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 3.8.2011 e approvato con deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 16 del 15.2.2013 a seguito di protocollo d’intesa tra Regione Lazio e Comune di Marino in data 14.6.2011, (c.d. print Ecovillage), e per la cui attuazione il Comune aveva stipulato in data 30.7.2013 una convenzione urbanistica con gli allora proprietari delle aree interessate, nel premettere:</h:div><h:div>-- che con nota del 9.6.2015 l’amministrazione comunale aveva chiesto alle parti private di predisporre i progetti preliminari delle opere indicate nel protocollo e nel master plan comunale (viabilità di collegamento fra via del Divino Amore, Via Appia Nuova, Via di Santa Fumia e sottopasso in zona Boscare; fermata ferroviaria di scambio con adeguati parcheggi; 3 plessi scolastici dimensionati per l’insediamento abitativo complessivo; auditorium; casa comunale, parco pubblico comunale attrezzato con servizi sociali, collegamenti ciclo-pedonali destinati all’aggregazione socio-culturale; studio tendente a dimostrare la invarianza idraulica di tutto il comprensorio oggetto dell’intervento di cui alla delibera n. 35/2011; studio complessivo della rete e del sistema di depurazione e dell’approvvigionamento idraulico potabile; studio delle reti elettriche di tutto il comprensorio; studio trasportistico per la individuazione delle eventuali opere collegate all’incremento abitativo);</h:div><h:div>-- di aver presentato gli elaborati progettuali relativi alle opere di spettanza dei privati, e precisamente: <corsivo>i)</corsivo> nota 22.11.2016, opere di urbanizzazione primaria; <corsivo>ii)</corsivo> note del 30.11 e del 23.12.2016, opere di urbanizzazione straordinaria (adeguamento della S.P. 91b, Via del Divino Amore, nel tratto compreso tra Via di Falcognana ed il Ponte ferroviario; adeguamento e nuovo tracciamento dell’asse di collegamento tra via del Divino Amore e via delle Capanne; realizzazione di un plesso scolastico dimensionato per l’insediamento di un asilo nido, una scuola materna, una scuola elementare ed una scuola media; alla realizzazione di una nuova fermata ferroviaria di scambio nella tratta FF.SS. Roma-Velletri, con relative aree di parcheggio; con la successiva comunicazione: studio di invarianza idraulica; studio trasportistico di valutazione degli impatti sul traffico derivanti dall’incremento abitativo dell’area; progetto preliminare di adeguamento della viabilità di contorno del comprensorio per il miglior collegamento con Santa Maria della Mole);</h:div><h:div>-- che il Comune, anziché avviare un’istruttoria sui progetti, aveva adottato una serie di atti espressivi della volontà di non realizzare l’intervento, tra cui le deliberazioni consiliari nn. 2 e 23 del 2018 di sospensione del protocollo d’intesa del 2011 e del print Ecovillage, oltre che dei (finitimi) print Mugilla e Mazzamagna;</h:div><h:div>-- che queste deliberazioni (impugnate dal consorzio con ricorso n. 6533/18 r.g.) erano state anullate a seguito di impugnazione dei proprietari delle aree interessate dagli altri due print, sul rilievo (tra gli altri) della mancata presa in esame da parte del Comune dei menzionati documenti progettuali (sentt. Cons. Stato nn. 7273 e 7373 del 2020);</h:div><h:div>tanto premesso, ha chiesto l’annullamento del provvedimento del 27.5.2021 con cui l’amministrazione, nonostante le osservazioni inoltrate il 29.4.2021 a seguito di comunicazione <corsivo>ex</corsivo> art. 10-<corsivo>bis</corsivo> del 12.4.2021, ha disposto l’archiviazione del “procedimento avviato con note del 30.11.2016 e del 23.12.2016 per inidoneità dei progetti presentati a costituire la progettazione preliminare per le opere previste nel Masterplan approvato e comunque per quelle indicate dall’Amministrazione nella nota n. 27938 del 9.6.2015, da eseguire in tutto il comprensorio Divino Amore in ottemperanza al Protocollo d’Intesa 14.6.2011 quali condizioni essenziali per le trasformazioni urbanistico ed edilizie private”;</h:div><h:div>- che a sostegno del ricorso ha dedotto i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili;</h:div><h:div>- che sono intervenute <corsivo>ad adiuvandum </corsivo>le società Futuro Immobil Italia e Arcadia 2007 e si è costituito in resistenza il Comune di Marino;</h:div><h:div>- che in vista della discussione del merito il ricorrente ha depositato il provvedimento prot. 63973 del 20.10.2021, con cui l’amministrazione comunale ha disposto (tra l’altro) l’annullamento d’ufficio dell’impugnata determinazione di archiviazione;</h:div><h:div>- che all’odierna udienza, nel corso della quale i difensori di parte ricorrente hanno insistito per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, il giudizio è stato trattenuto in decisione;</h:div><h:div><corsivo>Considerato</corsivo>:</h:div><h:div>- che l’annullamento d’ufficio dell’atto impugnato consente di rilevare la cessazione della materia del contendere <corsivo>ex</corsivo> art. 34, co. 5, c.p.a. (“Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere”);</h:div><h:div>- che le spese possono essere compensate, avuto riguardo alla novità delle questioni controverse, situazione che avrebbe portato ad analogo esito (compensazione) pure nel caso di trattazione del merito;</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. II-<corsivo>quater</corsivo>, dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso in epigrafe.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 2 novembre e 7 dicembre 2021, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="02/11/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott. Antonino Onorato</h:div><h:div>Mario Alberto di Nezza</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>