<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210648120250502185632764" descrizione="" gruppo="20210648120250502185632764" modifica="05/05/2025 15:42:45" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Massimo Cavalieri" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="06481"/><fascicolo anno="2025" n="09066"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.2Q:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210648120250502185632764.xml</file><wordfile>20210648120250502185632764.docm</wordfile><ricorso NRG="202106481">202106481\202106481.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\634 Antonella Mangia\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>antonella mangia</firma><data>05/05/2025 11:54:44</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Virginia Giorgini</firma><data>02/05/2025 22:22:45</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>12/05/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Seconda Quater)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Antonella Mangia,	Presidente</h:div><h:div>Francesca Santoro Cayro,	Referendario</h:div><h:div>Virginia Giorgini,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div><corsivo>per quanto riguarda il ricorso introduttivo</corsivo>: </h:div><h:div>- dell’ordinanza di demolizione n. 91 del 6 aprile 2021 ai sensi del D.P.R. 380 del 2001 emessa dal Comune di Marino; </h:div><h:div>- per quanto occorrere possa dell’articolo 51 comma 2 regolamento edilizio del Comune di Marino e di ogni disposizione di tale regolamento relativa alle canne fumarie;</h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso;</h:div><h:div><corsivo>per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Massimo Cavalieri il 18 novembre 2024</corsivo>: </h:div><h:div>- del provvedimento protocollo 61808 del 27 agosto 2024 avente ad oggetto provvedimento di diniego dell’istanza presentata in data 20.06.2024 prot. n. 44971, <corsivo>ex</corsivo> articolo 36 D.P.R. 380 del 2001;</h:div><h:div>- del relativo preavviso di diniego.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 6481 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Massimo Cavalieri, rappresentato e difeso dagli avvocati Toni De Simone e Luigi Vocella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Marino, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Lanzillotta e Claudia Di Marzio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti><h:div><corsivo>ad opponendum</corsivo>:</h:div><h:div>Marco Mazzone, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Petrillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></intervenienti><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Marino;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025 la dott.ssa Virginia Giorgini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 7 giugno 2021 e depositato il 23 giugno 2021, il sig. Massimo Cavalieri è insorto avverso l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune di Marino gli ha ingiunto la demolizione della canna fumaria posta a servizio del suo appartamento, realizzata, in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica, sul terrazzo del piano sovrastante appartenente a diverso proprietario.</h:div><h:div>1.1. Il ricorrente premette in fatto che all’epoca dell’acquisto del proprio appartamento, avvenuto nel giugno 2000, lo stesso era già dotato di camino al suo interno e di canna fumaria posta al piano superiore, sul terrazzo di proprietà di altro soggetto. Rappresenta, inoltre, che il provvedimento impugnato è stato adottato in esito alla presentazione al Comune di Marino di un esposto da parte del nuovo acquirente dell’immobile ubicato a detto piano superiore e al conseguente svolgimento di un sopralluogo, nell’ambito del quale è stata accertata la presenza della canna fumaria in questione.</h:div><h:div>1.2. Il ricorso è affidato a cinque motivi di censura così rubricati: “<corsivo>1. Violazione dell’articolo 31 del D.P.R. 380 del 2001. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione</corsivo>”; “<corsivo>2. Violazione dell’articolo 31 comma 2 del D.P.R. 380 del 2001; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione</corsivo>”; “<corsivo>3. Violazione dell’articolo 31 comma 3 del D.P.R. 380 del 2001 (60 giorni)</corsivo>”; “<corsivo>4. Violazione degli articoli 51 e 97 Regolamento Edilizio del Comune di Marino</corsivo>”; “<corsivo>5. Violazione dell’articolo 167 del D.lgs. n. 42 del 2014</corsivo>”.</h:div><h:div>2. In data 5 luglio 2021 si è costituito in resistenza con atto di mero stile il Comune di Marino.</h:div><h:div>Con atto notificato il 29 ottobre 2021 e depositato il 5 novembre 2021, è poi intervenuto in giudizio, controdeducendo alle doglianze svolte nel ricorso e chiedendone il rigetto, il sig. Marco Mazzone, comproprietario dell’appartamento sul cui lastrico solare è posta la canna fumaria e autore dell’esposto in esito al quale è stato avviato il procedimento di vigilanza edilizia sfociato nella gravata ordinanza. </h:div><h:div>3. In vista dell’udienza pubblica fissata per la trattazione della causa, il ricorrente, con istanza depositata il 21 giugno 2024, ne ha chiesto il rinvio, rappresentando di aver presentato al Comune di Marino domanda di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36-<corsivo>bis</corsivo> del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. h), del d.l. 29 maggio 2024, n. 69), acquisita al protocollo comunale n. 44971 del 21 giugno 2024 e depositata agli atti del giudizio. </h:div><h:div>4. All’udienza pubblica del 25 giugno 2024, in accoglimento di detta istanza, la causa è stata rinviata al 18 marzo 2025. </h:div><h:div>5. Con atto per motivi aggiunti, notificato il 21 ottobre 2024 e depositato il 18 novembre 2024, il ricorrente ha poi impugnato la nota n. 61808 del 27 agosto 2024, con cui il Comune di Marino, dato atto di alcune carenze documentali e considerato che non era stato acquisito il necessario accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ha comunicato il rigetto di detta istanza di accertamento di conformità. </h:div><h:div>A sostegno del ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente ha formulato un’unica censura rubricata “<corsivo>Violazione dell’articolo 36 bis del D.P.R. 380 del 2001</corsivo>”.</h:div><h:div>6. In vista della pubblica udienza, il Comune di Marino ha presentato, <corsivo>ex</corsivo> art. 73, comma 1, c.p.a., alcuni documenti e una memoria difensiva a cui hanno fatto seguito le repliche del ricorrente e, quindi, dello stesso Comune. </h:div><h:div>7. Alla pubblica udienza del 18 marzo 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Per ragioni di pregiudizialità logico-espositiva, il Collegio ritiene opportuno scrutinare per primo il ricorso per motivi aggiunti, proposto avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di accertamento di conformità presentata dal sig. Cavalieri al fine di conseguire la sanatoria della canna fumaria oggetto dell’ordinanza di demolizione gravata a mezzo del ricorso introduttivo.</h:div><h:div>2. Giova preliminarmente rappresentare, al riguardo, alcune circostanze in fatto risultanti dagli atti di causa:</h:div><h:div>- l’istanza in questione, come emerge dal doc. n. 6 depositato dal ricorrente il 20 giugno 2024, è stata presentata quale segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’art. 36-<corsivo>bis</corsivo> del d.P.R. n. 380 del 2001, con espresso riferimento all’art. 1 del d.l. n. 69 del 2024;</h:div><h:div>- tale istanza indica quale oggetto la “<corsivo>sanatoria dell’intervento realizzato in data 9 giugno 1961 conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della presentazione della segnalazione</corsivo>”, con le precisazioni che “<corsivo>trattasi di Canna Fumaria realizzata sul lastrico solare sovrastante l’appartamento di proprietà del richiedente</corsivo>” e che l’opera è stata eseguita “<corsivo>in difformità dalla variante alla licenza edilizia 3953 del 9/06/1961</corsivo>”;</h:div><h:div>- con nota n. 47115 del 26 giugno 2024, il Comune di Marino ha trasmesso al sig. Cavalieri il preavviso di rigetto dell’istanza in discorso – espressamente qualificata dall’ente civico come istanza <corsivo>ex</corsivo> art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 – basato due motivazioni fondamentali: (i) carenza della documentazione così individuata: “<corsivo>documentazione fotografica</corsivo>”; “<corsivo>l’elaborato grafico e le relazioni tecniche non fanno riferimento al P.R.G. vigente e al P.U.C.G. adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 18/08/2021</corsivo>”; “<corsivo>la relazione tecnica risulta carente di riferimenti alla normativa paesaggistica, vincolistica e di tutela ambientale</corsivo>”; “<corsivo>la relazione in cui il tecnico strutturista assevera sotto la sua responsabilità, e consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci è perseguibile a norma del codice penale</corsivo> […] <corsivo>che l’intervento proposto non ha recato pregiudizio statico all’immobile oggetto dell’intervento</corsivo>”; “<corsivo>dichiarazione di assenso in merito all’intervento oggetto della presente istanza di tutti i proprietari dell’immobile</corsivo>”; “<corsivo>relazione asseverata in merito al calcolo degli importi da corrispondere a titolo di sanzione e oblazione</corsivo>”; “<corsivo>corresponsione degli importi da corrispondere a titolo di sanzione e oblazione</corsivo>”; “<corsivo>nulla osta del Parco dei Castelli Romani</corsivo>”; “<corsivo>modulo scia - relazione tecnica di asseverazione- compilato correttamente in tutti i campi</corsivo>”; “<corsivo>dichiarazione in cui il professionista assevera sotto la sua responsabilità, e consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci è perseguibile a norma del codice penale</corsivo> […], <corsivo>la conformità edilizia con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell’intervento, l’epoca di realizzazione dell’intervento, il nominativo e le generalità del responsabile dell’abuso</corsivo>”; (ii) carenza dell’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004 (con la specificazione che il tecnico dell’istante aveva dapprima presentato la relativa istanza e poi ne ha chiesto l’annullamento); </h:div><h:div>- è quindi intervenuto il definitivo provvedimento di rigetto oggetto di impugnativa, che si basa sulle medesime motivazioni esposte nel suddetto preavviso, dando atto della mancata presentazione di osservazioni da parte dell’istante. </h:div><h:div>3. Ciò posto, si deve passare ad esaminare le doglianze svolte dal sig. Cavalieri nell’ambito dell’unico motivo posto a supporto dell’impugnativa del provvedimento di diniego della sanatoria.</h:div><h:div>3.1. Il ricorrente, nel sostenere che la realizzazione della canna fumaria ben avrebbe potuto essere sanata mediante un accertamento di conformità ai sensi del nuovo art. 36-<corsivo>bis</corsivo> del d.P.R. n. 380 del 2001, trattandosi di intervento assentibile mediante SCIA, deduce che il Comune di Marino avrebbe erroneamente qualificato l’istanza dallo stesso presentata, considerandola alla stregua di un’istanza <corsivo>ex </corsivo>art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 anziché <corsivo>ex</corsivo> art. 36-<corsivo>bis</corsivo> del medesimo decreto. </h:div><h:div>Ad avviso del sig. Cavalieri, tale erronea qualificazione avrebbe condotto il Comune a respingere l’istanza sulla scorta della carenza dell’accertamento di compatibilità paesaggistica, mentre, secondo il procedimento delineato dall’art. 36-<corsivo>bis</corsivo>, l’ente avrebbe dovuto provvedere esso stesso a richiedere all’autorità preposta alla gestione del vincolo l’apposito parere vincolante in merito alla compatibilità paesaggistica dell’intervento, da rendere previo parere vincolante della Soprintendenza.</h:div><h:div>Deduce, inoltre, il ricorrente che l’istanza era corredata di tutta la documentazione prevista dall’art. 36-<corsivo>bis</corsivo> del d.P.R. n. 380 del 2001 e che, in ogni caso, anche a voler ritenere che così non fosse, il Comune avrebbe dovuto formulare un’apposita richiesta di integrazione e non respingere, seppure previo preavviso di provvedimento negativo, l’istanza medesima.</h:div><h:div>3.2. Il ricorso è fondato nei sensi e nei limiti di seguito esposti.</h:div><h:div>3.3. Non vi è dubbio che il Comune di Marino abbia svolto la propria istruttoria sull’istanza presentata dal sig. Cavalieri considerandola come presentata ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001: ciò risulta inequivocabilmente dal riferimento a tale ultima disposizione riportato – oltre che nel preavviso di provvedimento negativo – nell’oggetto, nelle premesse e nel dispositivo del provvedimento finale. D’altra parte, è la stessa difesa comunale ad affermare che “<corsivo>l’Amministrazione comunale bene ha fatto a riferirsi alla normativa ex art 36 DPR 380/01</corsivo>” (pag. 7 della memoria depositata l’11 febbraio 2025 e pag. 4 della replica depositata il 25 febbraio 2025).</h:div><h:div>Così come è la stessa difesa comunale che, nel sostenere (sempre pag. 7 della memoria dell’11 febbraio 2025) che “<corsivo>La legittimità del provvedimento di rigetto adottato dall’Amministrazione comunale prot. n. 61808 del 27 agosto 2024 emerge ictu oculi dall’erroneità della normativa richiamata dal ricorrente a sostegno dell’istanza presentata ex art. 36 bis del DPR 380/01</corsivo>”, riconosce che l’istanza presentata dall’odierno ricorrente si riferiva, per l’appunto, all’art. 36-<corsivo>bis</corsivo> del d.P.R. n. 380 del 2001, disposizione introdotta dal richiamato art. 1, comma 1, lett. h), del d.l. n. 69 del 2024 e in vigore dal 30 maggio 2024 (la disposizione è stata poi modificata in sede di conversione ad opera della legge 24 luglio 2024, n. 105).</h:div><h:div>Deve, pertanto, convenirsi con il ricorrente circa l’illegittimità del provvedimento per aver il Comune qualificato erroneamente l’istanza presentata e per aver, conseguentemente, basato il relativo rigetto su una motivazione – quale quella della mancata presentazione della domanda di accertamento paesaggistico <corsivo>ex </corsivo>art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004 – non coerente rispetto al provvedimento effettivamente richiesto. Mentre, infatti, il rilascio del permesso in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 è subordinato, in caso di interventi eseguiti in area paesaggisticamente vincolata, alla previa presentazione dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica <corsivo>ex</corsivo> art. 167, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 42 del 2004 e alla definizione positiva di tale procedimento, l’art. 36-<corsivo>bis</corsivo> reca, al comma 4, una disciplina specifica secondo cui il parere vincolante in merito all’accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento viene richiesto all’autorità preposta alla gestione del vincolo (la quale deve a propria volta acquisire il parere vincolante della Soprintendenza), direttamente dal responsabile dell’ufficio in seno al procedimento di sanatoria edilizia. </h:div><h:div>Quanto alle argomentazioni della difesa comunale volte ad evidenziare il difetto, nel caso di specie, dei presupposti per la presentazione dell’istanza <corsivo>ex</corsivo> art. 36-<corsivo>bis</corsivo> del d.P.R. n. 380 del 2001, trattandosi di intervento subordinato a permesso di costruire (cfr. pag. 7 della memoria depositata l’11 febbraio 2025 ove si legge che “<corsivo>la canna fumaria in questione è stata realizzata in assenza totale del permesso a costruire, presupposto necessario per la palese ed evidente sagoma e/o volume dell’opera rispetto all’edificio</corsivo> [...] <corsivo>ai sensi dell’art. 36 bis DPR 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dalla legge n. 105/2024, tale disposizione riguarda espressamente gli «interventi edilizi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività», mentre, nel caso di specie, manca del tutto il permesso a costruire</corsivo>”), esse non sono state in alcun modo svolte dall’Amministrazione nell’ambito del provvedimento impugnato e costituiscono, pertanto, violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione. </h:div><h:div>Si vuole dire, in sostanza, che, a fronte di un’istanza diretta a conseguire un provvedimento chiaramente individuato dal privato (nel caso di specie l’accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità di cui all’art. 36-<corsivo>bis </corsivo>del d.P.R. n. 380 del 2001), l’Amministrazione ha il dovere di svolgere un’istruttoria coerente con il provvedimento richiesto e di rendere una motivazione parimenti coerente, evidenziando, se del caso, le ragioni per le quali la stessa ritiene che non sussistano i presupposti normativamente richiesti per il rilascio del provvedimento richiesto. Non può invece, pena la violazione dei principi di trasparenza, di tutela del contraddittorio endoprocedimentale e del diritto di difesa, omettere del tutto l’illustrazione di dette ragioni, riqualificare l’istanza e giungere a respingerla per come riqualificata. </h:div><h:div>3.4. Ne deriva l’illegittimità del diniego impugnato e l’obbligo per il Comune di Marino di rideterminarsi sull’istanza di sanatoria presentata dal ricorrente, avuto riguardo al paradigma normativo costituito dall’art. 36-<corsivo>bis</corsivo> del d.P.R. n. 380 del 2001. </h:div><h:div>4. Per effetto dell’accoglimento del ricorso per motivi aggiunti nei sensi e limiti appena illustrati e del conseguente obbligo di riedizione del potere, l’ordine di demolizione impugnato con il ricorso introduttivo viene a trovarsi nella condizione di inefficacia temporanea che si determina tipicamente in esito alla presentazione di un’istanza di sanatoria <corsivo>ex</corsivo> art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 [cfr., <corsivo>ex plurimis</corsivo>, Cons. St., Sez. III, 11 febbraio 2025, n. 1119, secondo cui “<corsivo>la presentazione di una domanda di sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2011 non incide sulla legittimità del provvedimento sanzionatorio pregresso né lo rende definitivamente inefficace ma comporta la mera sospensione della sua esecutività fino alla definizione - anche tacita - della domanda</corsivo>
				<corsivo>(cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. II, 28/03/2024, n. 2952; sez. VI, 27/03/2024, n. 2916)</corsivo>… <corsivo>Il rigetto dell’istanza di sanatoria non impone, di conseguenza, al Comune l’emanazione di una nuova ordinanza di demolizione, riacquistando piena efficacia ed esecutività quella già precedentemente adottata (Cons. Stato, sez. VI, 24/05/2024, n. 4633</corsivo>)”].</h:div><h:div>La descritta condizione di inefficacia temporanea dell’ordinanza di demolizione, che è stata recentemente affermata dal Consiglio di Stato anche con riferimento al nuovo istituto di cui all’art. 36-<corsivo>bis</corsivo> del d.P.R. n. 380 del 2001 (cfr. Cons. St., Sez. II, 9 settembre 2024, n. 7486), non costituisce, pertanto, elemento preclusivo per la decisione del ricorso introduttivo avverso l’ordinanza medesima.</h:div><h:div>5. Tale ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.</h:div><h:div>5.1. Con il primo motivo di censura il sig. Cavalieri deduce che la canna fumaria oggetto dell’ingiunzione demolitoria, essendo di “<corsivo>dimensione minima</corsivo>” e di “<corsivo>modesta fattura</corsivo>”, costituirebbe un mero volume tecnico per la cui realizzazione non era necessario alcun titolo edilizio.</h:div><h:div>5.1.1. La censura non è condivisibile. </h:div><h:div>5.1.2. Giova precisare che costituiscono circostanze rimaste incontestate nel presente giudizio sia l’assoggettamento dell’area in cui ricade l’immobile a vincolo paesaggistico giusta d.m. del 12 dicembre 1953, pubblicato in G.U. il 13 gennaio 1954, sia la carenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica per la canna fumaria di cui si tratta, realizzata in concomitanza con la costruzione del fabbricato ma non rappresentata né nei relativi titoli edilizi (licenza edilizia n. 6230 del 5 agosto 1960 e variante n. 3953 del 9 giugno 1961) né nel nulla osta paesaggistico n. 7346 del 5 agosto 1960. </h:div><h:div>5.1.3. Tanto premesso, si osserva, sotto un primo profilo, che la canna fumaria a servizio dell’appartamento del ricorrente ha dimensioni tutt’altro che minime – raggiungendo un’altezza dal solaio del terrazzo pari a m. 2,65 – e si presenta come di notevole evidenza rispetto alla costruzione e alla sagoma del fabbricato. Tanto emerge dalla documentazione fotografica in atti (doc. 9 depositato dal Comune il 3 maggio 2024 e all. 6.5 depositato dal ricorrente il 20 giugno 2024), che mostra l’assoluta rilevanza visiva della canna fumaria sia nell’ambito del terrazzo di cui è comproprietario l’odierno interveniente <corsivo>ad opponendum</corsivo> e sul quale affacciano le porte finestre del suo appartamento, sia avuto riguardo alla facciata del fabbricato nel suo complesso in cui il manufatto spicca per altezza e ingombro alterando in modo significativo il prospetto.</h:div><h:div>Dette caratteristiche non consentono, ad avviso del Collegio, di considerare la canna fumaria in questione quale volume tecnico e ciò in linea con il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui “<corsivo>L’inserimento della canna fumaria nel novero dei «volumi tecnici» incontra il limite delle dimensioni di essa, con particolare riferimento alle proporzioni tra l’immobile e la canna stessa, di talché il permesso di costruire diviene necessario quando la canna fumaria costituisca opera di palese evidenza rispetto alla costruzione ed alla sagoma dell’immobile” </corsivo>(così T.A.R. Calabria, Sez. II, 29 marzo 2021, n. 699; in termini, T.A.R. Campania, Sez. III, 14 dicembre 2023, n. 6923). È stato ulteriormente precisato, al riguardo, che “<corsivo>L’installazione di una canna fumaria è riconducibile ai lavori di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3 comma 1 lett. d), d.P.R. n. 380 del 2001, realizzati tramite inserimento di nuovi elementi ed impianti, ed è quindi subordinata al regime del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), dello stesso d.P.R., laddove comporti, come nella fattispecie, una modifica del prospetto del fabbricato cui inerisce</corsivo>” (così T.A.R. Campania, Sez. VIII, 1° ottobre 2012, n. 4005, richiamata da T.A.R. Campania, Sez. III, n. 6923 del 2023 cit.).</h:div><h:div>5.1.4. Decisiva nel senso di legittimare l’adozione dell’ordine di demolizione si rivela, poi, sotto un secondo profilo, la carenza di titolo paesaggistico, venendo in rilievo il principio di indifferenza del titolo edilizio necessario all’esecuzione di interventi in zone paesaggisticamente vincolate. Come più volte affermato dalla Sezione, infatti, “<corsivo>la realizzazione di opere edilizie in area vincolata in assenza di autorizzazione paesaggistica obbliga l’amministrazione comunale, ai sensi di quanto espressamente previsto dall’art. 27, comma 2 d.P.R. n. 380/2001, ad irrogare la più grave delle sanzioni ivi previste, ossia quella demolitoria di cui all’art. 31, e ciò a prescindere dal regime autorizzatorio eventualmente disatteso e, quindi, finanche nell’ipotesi di attività edilizia libera</corsivo>”<corsivo>
				</corsivo>(così T.A.R. Lazio, II quater, 22 dicembre 2023, n. 19525; cfr. anche Cons. St., Sez. VI, 10 maggio 2024, n. 4223).</h:div><h:div>5.2. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, con il quale il sig. Cavalieri evidenzia di non essere né responsabile dell’abuso, essendo la canna fumaria pacificamente presente già prima dell’acquisto da parte sua dell’appartamento al servizio del quale è posta, né proprietario dell’immobile su cui essa insiste, con conseguente difetto di legittimazione passiva rispetto all’ingiunzione demolitoria.</h:div><h:div>La censura è priva di pregio, tenuto conto che è incontestata la piena disponibilità della canna fumaria in capo al sig. Cavalieri, ciò che, quindi, lo pone comunque in condizioni di poter ottemperare all’ingiunzione, tanto ciò vero che nel rapporto di intervento della Polizia Locale eseguito il 12 gennaio 2020 si legge “<corsivo>il sig. Cavalieri […] confermava che la canna era di sua proprietà</corsivo>” (doc. n. 2 depositato dal Comune il 3 maggio 2024). </h:div><h:div>5.3 Con il terzo motivo di ricorso viene dedotta la violazione dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 per aver il Comune di Marino fissato un termine per effettuare la demolizione pari a sessanta giorni anziché a novanta. </h:div><h:div>La doglianza non merita condivisione.</h:div><h:div>Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, l’assegnazione di un termine inferiore a novanta giorni per l’ottemperanza all’ordine di demolizione non ne determina l’illegittimità, risolvendosi in una violazione meramente formale non lesiva per l’interessato, il quale conserva comunque un termine non inferiore a quello di legge per ottemperare all’ingiunzione (cfr., <corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. St., Sez. VI, 26 luglio 2022, n. 6594). </h:div><h:div>Nel caso di specie, peraltro, viene altresì in considerazione il disposto di cui all’art. 15, comma 1, della l.r. Lazio 11 agosto 2008, n. 15, ai sensi del quale il responsabile comunale ingiunge la demolizione delle opere realizzate in assenza di permesso di costruire “<corsivo>in un congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni</corsivo>”. Ha chiarito, al riguardo, il Consiglio di Stato, Sez. II, nella sentenza n. 7935 del 2 ottobre 2024 che “<corsivo>il legislatore regionale, nell’esercizio della potestà legislativa concorrente ad esso riconosciuta ai sensi dell’art. 117, comma 3, Cost. e dell’art. 2, comma 1, d.p.r. 380/2001, ha introdotto una disciplina speciale e parzialmente derogatoria rispetto a quella generale dell’art. 31 d.p.r. 380/2001, prevedendo l’assegnazione al responsabile dell’abuso o al proprietario di un termine per ottemperare che non può essere superiore a novanta giorni e rimettendo alla discrezionalità dell’amministrazione la determinazione effettiva dello stesso, purché conforme al parametro della congruità, certamente elastico, ma non arbitrario, in quanto suscettibile di concretizzazione in rapporto alle circostanze di fatto, in primis le caratteristiche dell’area e la consistenza dell’abuso</corsivo>”. Né, del resto, il ricorrente ha formulato alcuna specifica censura in ordine alla congruità del termine di sessanta giorni, limitandosi a denunciare la violazione della norma di legge statale.</h:div><h:div>5.4. Con il quinto motivo di ricorso, che per ragioni di comodità espositiva è opportuno vagliare prima del quarto, il sig. Cavalieri denuncia la violazione dell’art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004, evidenziando che la sanzione demolitoria prevista da tale disposizione (ritenuta l’unica applicabile stante la non necessità nel caso di specie di un titolo edilizio) può essere adottata solo a carico del responsabile dell’abuso, qualità che il ricorrente non riveste per aver acquistato l’immobile quando la canna fumaria era già esistente.</h:div><h:div>Il motivo è infondato.</h:div><h:div>L’ordine di rispristino impugnato è adottato, infatti, non già <corsivo>ex</corsivo> art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004, bensì <corsivo>ex</corsivo> artt. 27 e 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, nell’esercizio, dunque, dei poteri di vigilanza edilizia spettanti al Comune.</h:div><h:div>In ogni caso, per completezza va precisato che la giurisprudenza ha chiarito come l’ordine di ripristino <corsivo>ex</corsivo> art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004 – avendo, come quello <corsivo>ex</corsivo> art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, natura ripristinatoria – può essere legittimamente emanato anche nei confronti del proprietario non trasgressore, tant’è che il comma 5 dello stesso art. 167 prevede anche per quest’ultimo la possibilità di chiedere il parere di compatibilità paesaggistica (cfr. Cons. St., Sez. VI, 15 marzo 2024, n. 2525).</h:div><h:div>5.5. Il quarto motivo di ricorso, infine, riguarda l’art. 51 del regolamento edilizio comunale.</h:div><h:div>Il provvedimento impugnato rileva sul punto che “<corsivo>il posizionamento della canna fumaria risulta in contrasto con il dettato del comma 2 dell’art. 51 del vigente Regolamento Edilizio Comunale il quale stabilisce tra l’altro che</corsivo> «…<corsivo>Gli impianti di riscaldamento di qualsiasi tipo, nonché gli apparecchi a fiamma libera (camini, stufe ecc.) devono essere muniti di canne fumarie, con scarico sulla copertura dell’edificio posto a non meno di m 10,00 da qualsiasi finestra a quota uguale o superiore, …</corsivo>”.</h:div><h:div>Deduce al riguardo il ricorrente che tale regolamento è entrato in vigore solo nel 2006, allorquando la canna fumaria era già installata, e che, in ogni caso, la sanzione applicabile per le violazioni del regolamento edilizio non è la demolizione.</h:div><h:div>Stante la natura di provvedimento plurimotivato dell’ordinanza impugnata, la cui motivazione fondamentale – costituita dalla carenza del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica – resiste, per quanto esposto, alle censure formulate, il motivo in questione può essere assorbito (cfr., <corsivo>ex plurimis</corsivo>, Cons. St., Ad. Plen., 27 aprile 2015, n. 5; Cons. St., Sez. IV, 31 luglio 2023, n. 7405)</h:div><h:div>6. In conclusione:</h:div><h:div>- il ricorso per motivi aggiunti è fondato nei sensi e nei limiti sopra indicati e va accolto, con conseguente annullamento della nota n. 61808 del 27 agosto 2024 e obbligo del Comune di Marino di rideterminarsi, sulla scorta del paradigma normativo costituito dall’art. 36-<corsivo>bis</corsivo> del d.P.R. n. 380 del 2001, in ordine all’istanza di accertamento di conformità acquisita al protocollo comunale n. 44971 del 20 giugno 2024; </h:div><h:div>- il ricorso introduttivo è infondato e va respinto, restando, peraltro, l’efficacia dell’ordine di demolizione n. 91 del 6 aprile 2021 sospesa sino alla definizione da parte del Comune di Marino, in sede di riedizione del potere, dell’istanza di accertamento di conformità di cui al precedente alinea.</h:div><h:div>7. Tenuto conto della parziale reciproca soccombenza, le spese di lite possono essere compensate tra tutte le parti del giudizio. </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così dispone:</h:div><h:div>- respinge il ricorso introduttivo; </h:div><h:div>- accoglie i motivi aggiunti nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la nota n. 61808 del 27 agosto 2024.</h:div><h:div>Spese compensate.  </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="18/03/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Virginia Giorgini</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>