<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210576720250415163156510" descrizione="Agcm - pcs - aggressiva - alternativa consumeristica - assenza - irrilevanza - monopolio naturale - inottemperanza - successivo adempimento - irrilevanza - rigetta" gruppo="20210576720250415163156510" modifica="07/05/2025 16:58:07" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="05767"/><fascicolo anno="2025" n="09006"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210576720250415163156510.xml</file><wordfile>20210576720250415163156510.docm</wordfile><ricorso NRG="202105767">202105767\202105767.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1051 Francesca Petrucciani\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Francesca Petrucciani</firma><data>06/05/2025 17:39:11</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Matthias Viggiano</firma><data>01/05/2025 19:14:03</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>09/05/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Francesca Petrucciani,	Presidente FF</h:div><h:div>Angelo Fanizza,	Consigliere</h:div><h:div>Matthias Viggiano,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div><corsivo>per quanto riguarda il ricorso introduttivo</corsivo>:</h:div><h:div>- del provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 28604 del 16 marzo 2021, adottato a conclusione del procedimento PS11644 - Autostrade per l’Italia - disagi sulla rete autostradale che ha comminato ad Autostrade per l’Italia s.p.a. una sanzione complessiva pari a € 5.000.000,00 per la violazione degli artt. 20, 22, 24 e 25 d.lgs 206/2005, notificato via pec in data 26 marzo 2021;</h:div><h:div>- del provvedimento del 24 settembre 2020 con cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha rigettato la proposta di impegni presentata da Autostrade per l’Italia s.p.a;</h:div><h:div>. di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, ancorché non conosciuto, e con riserva di motivi aggiunti.</h:div><h:div><corsivo>per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Autostrade per l’Italia il 26 ottobre 2021</corsivo>:</h:div><h:div>-  del provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato con cui ha comunicato l’avvio del procedimento IP346 ai sensi dell’art. 27, comma 12, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, nei confronti della società Autostrade per l’Italia, per non aver ottemperato alla delibera dell’Autorità n. 28604 del 16 marzo 2021;</h:div><h:div>- di ogni ulteriore atto ad esso ammesso, connesso, presupposto e conseguenziale.</h:div><h:div><corsivo>per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Autostrade per l’Italia il 28 luglio 2022</corsivo>:</h:div><h:div>- del provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato del 10 maggio 2022, n. 30143, notificato via pec in data 19 maggio 2022, adottato a conclusione del procedimento IP346 - Autostrade per l’Italia - Disagi sulla rete autostradale, mediante il quale è stata irrogata ad Autostrade per l’Italia una sanzione pecuniaria pari a € 10.000,00 per aver asseritamente violato la delibera n. 28604 del 16 marzo 2021;</h:div><h:div>- di ogni ulteriore atto ad esso annesso, connesso, presupposto e conseguenziale.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 5767 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Autostrade per l’Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Annoni, Guido Bellitti, Gian Michele Roberti e Luisa Torchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. Gian Michele Roberti in Roma, Foro Traiano, n. 1/A;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Autorità garante della concorrenza e del mercato, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Autorità di regolazione dei trasporti, Altroconsumo – Associazioni indipendenti di consumatori, non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2025 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Autostrade per l’Italia (Aspi), principale concessionario incaricato della gestione e manutenzione delle tratte autostradali italiane, impugna il provvedimento in epigrafe con cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ha accertato la commissione di una pratica commerciale scorretta, ne ha vietata la continuazione, ordinando la comunicazione entro sessanta giorni delle misure di ottemperanza adottate, e ha comminato una sanzione pecuniaria.</h:div><h:div>2. Nel dettaglio, secondo l’Agcm la pratica – vietata dagli artt. 20, 22, 24 e 25 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (cod. cons.) – sarebbe consistita nella riduzione delle corsie di marcia o in specifiche limitazioni della velocità massima consentita tali da creare rilevanti disagi ai consumatori, aumentando in maniera consistente i tempi di percorrenza, senza al contempo adeguare il corrispettivo richiesto quale pedaggio autostradale, nonché nell’aver omesso, o nell’aver fornito in maniera inadeguata e intempestiva, le informazioni circa le procedure di rimborso, nelle ipotesi di peggioramento del servizio in conseguenza di specifiche limitazioni alla viabilità (procedimento PS11644).</h:div><h:div>3. Si è costituita in resistenza l’Autorità.</h:div><h:div>4. Unitamente al ricorso è stata formulata istanza di sospensione cautelare dell’efficacia degli atti gravati che, chiamata alla camera di consiglio del 23 giugno 2021, è stata accolta limitatamente «<corsivo>alla sospensione dell’obbligo della pubblicazione dell’estratto della delibera impugnata, al fine di mantenere la res adhuc integra</corsivo>».</h:div><h:div>5. Con un primo ricorso per motivi aggiunti è stata poi gravata la comunicazione con cui l’Agcm ha avviato il procedimento (IP346) di accertamento dell’inottemperanza al precedente ordine repressivo.</h:div><h:div>6. Con un successivo atto di motivi aggiunti la società ha impugnato il provvedimento con cui l’Autorità ha accertato l’inottemperanza all’originaria decisione, comminando una nuova sanzione ai sensi dell’art. 27, comma 12 cod. cons.</h:div><h:div>7. Tutte le parti hanno depositato ulteriori memorie e repliche in vista della pubblica udienza del 19 febbraio 2025 all’esito della quale il Collegio ha trattenuto il ricorso per la decisione di merito.</h:div><h:div>8. Conclusa l’esposizione dello svolgimento del processo è necessario precisare l’esatto sviluppo della vicenda fattuale sanzionata dall’Autorità.</h:div><h:div>9. Come è noto, successivamente al crollo del 14 agosto 2018 del viadotto Polcevera (c.d. ponte Morandi), agli sviluppi dell’attività inquirente della Procura della Repubblica di Avellino (competente ad indagare sull’incidente stradale verificatosi sul viadotto Acqualonga del 28 luglio 2013) ed al distaccamento (senza causare vittime) di parte della volta della Galleria Bertè (30 dicembre 2019) si è assistito ad un’intensa attività di manutenzione delle tratte autostradali italiane, ivi comprese quelle in concessione ad Aspi (anche su sollecitazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Mit – ente concedente).</h:div><h:div>10. In conseguenza della cantierizzazione di una gran parte di lavori sui percorsi autostradali nonché del sequestro di plurime barriere protettive di diversi viadotti da parte dell’autorità giudiziaria irpina, si sono registrati notevoli disagi alla circolazione, nonché incrementi rilevanti dei tempi medî di percorrenza. In particolare, sulla Napoli-Canosa (A16) sono stati sequestrati notevoli tratti autostradali (lungo un percorso di circa 40 km) con riduzioni della velocità consentita fino a 60 km/h per i veicoli leggeri (e 40 km/h per quelli pesanti): ciò si è tradotto, esemplificativamente, in un innalzamento dei tempi di percorrenza da 17 ad oltre 30 minuti per i 22,5 km tra Vallata e Grottaminarda. Nondimeno, Aspi ha non intrapreso alcun tipo di iniziativa per ridurre il disagio cagionato ai consumatori.</h:div><h:div>11. Similmente, pure sulla Bologna-Taranto (A14) l’autorità giudiziaria ha disposto sequestri di alcune barriere protettive posizionate sui viadotti, con conseguenti chiusure, restringimenti di carreggiate, limitazioni della velocità e canalizzazioni del traffico su una corsia: anche in questo caso i tempi medî di percorrenza del tratto tra Porto sant’Elpidio e Fermo sarebbero passati da poco meno di cinque ad oltre trenta minuti, con un crollo della velocità media da 108 a 17 km/h, sino al record negativo di quasi tre quarti d’ora e 11 km/h di velocità di percorrenza registrati il giorno 31 ottobre 2019. Inoltre, nel periodo immediatamente anteriore alle festività natalizie del 2019, si sono registrate code fino a 25 km, con tempi di percorrenza di oltre sette ore nella sezione Civitanova-Pescara (circa 100 km). L’enorme disagio patito dai consumatori ha indotto la società a pubblicare sul proprio sito <corsivo>internet</corsivo> nella sezione «news» e in quella «media» alcune informazioni circa le modalità per l’ottenimento del rimborso del pedaggio corrisposto per il transito negli evidenziati tratti autostradali abruzzesi e marchigiani.</h:div><h:div>12. In relazione alle autostrade liguri gestiti da Aspi – Genova Voltri-Gravellona Toce (A26), Genova-Sestri Levante (A12), Genova ovest-Serravalle Scrivia (A7) e Genova-Savona (A10) – i disagi per l’utenza, invece, sono stati cagionati dalla contemporanea ed estesa cantierizzazione di lavori di manutenzione straordinaria (anche in ragione dei disastri indicati al § 9) su ponti, viadotti, gallerie e barriere protettive, determinandosi cosí la chiusura di interi tratti autostradali o restringimenti di carreggiata con riduzioni di velocità. Su questi percorsi autostradali i disagi non si sono concentrati in particolari giornate, bensí si sono distribuiti in maniera omogenea come evincibile dall’esame delle ore in coda presso alcuni caselli autostradali. Anche per queste vicende la società ha previsto – con modalità che poi verranno esaminate – una serie di agevolazioni per gli utenti in transito.</h:div><h:div>13. Orbene, a fronte di tale ricostruzione fattuale l’Autorità ha contestato, come già rilevato, la mancata predisposizione di idonee misure di compensazione dei disagi subíti dai consumatori, nonché in generale l’omessa corretta informazione circa le modalità per l’ottenimento del rimborso, specialmente per quanto avvenuto sull’A14.</h:div><h:div>14. Con il provvedimento con cui l’Agcm ha accertato l’inottemperanza, invece, è stato rilevato come solo a seguito dell’avvio del procedimento IP346 Aspi avrebbe finalmente adeguato la propria condotta commerciale prevedendo un idoneo sistema generalizzato di rimborso del pedaggio corrisposto dai consumatori.</h:div><h:div>15. Prima di affrontare le singole censure appare opportuno evidenziare l’inammissibilità del primo ricorso per motivi aggiunti, in quanto proposto avverso un atto infraprocedimentale, ossia la comunicazione di avvio del procedimento per la verifica dell’esatta ottemperanza. In tal senso, va accolta l’eccezione sollevata dalla difesa erariale, atteso che – effettivamente – nessuna lesione discende direttamente dall’adozione di tale atto.</h:div><h:div>16. Passando allo scrutinio del ricorso introduttivo, va osservato che con il primo motivo viene evidenziato come quella contestata non possa qualificarsi come pratica commerciale scorretta: invero, anche ammettendo la negligenza professionale, la condotta non sarebbe idonea a falsare il comportamento del consumatore. Inoltre, la contestazione di aggressività non sarebbe suffragata da elementi in grado di dimostrare l’indebito condizionamento dell’utenza. In aggiunta, quanto all’omissione informativa, Aspi evidenzia come al consumatore medio fossero forniti tutti gli strumenti per assumere una scelta consapevole, non potendo in ogni caso l’ingannevolezza essere mera conseguenza della scarsa trasparenza informativa, come evidenziato anche nel parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom).</h:div><h:div>17. Tramite la seconda doglianza, invece, si evidenzia come la struttura del pedaggio non consentirebbe ad Aspi – in assenza di una previsione <corsivo>ad hoc</corsivo> della vigente convezione con il dicastero concedente – di procedere ad un rimborso di quanto incassato: in tal senso l’intervento dell’Autorità si sarebbe sviluppato in un àmbito estraneo alla sua competenza. In aggiunta, il contestato inadempimento agli obblighi di manutenzione scaturenti dalla concessione ministeriale sarebbe stato meramente affermato dall’Agcm senza alcun elemento di supporto: d’altro canto, la necessità di restringimenti e chiusure sulle tratte autostradali dell’A16 e dell’A14 sarebbe imputabile unicamente all’autorità giudiziaria irpina che ha disposto il sequestro delle barriere protettive, non sulla base di una scarsa manutenzione, bensí in ragione di una «<corsivo>“presunta” avvenuta manomissione dei dispositivi di ritenuta delle barriere</corsivo>»; viceversa, per quanto concerne le autostrade liguri, le limitazioni del traffico sarebbero conseguenza della volontà di Aspi di procedere ad un rinnovamento importante delle strutture stradali.</h:div><h:div>18. Con la terza censura si chiarisce che neppure l’aumento dei tempi medî di percorrenza sarebbe effettivamente stato registrato: infatti, la metodologia seguita dall’Autorità avrebbe evidenziato unicamente i picchi di traffico registrati in particolari giornate e in specifiche fasce orarie (c.d. <corsivo>carotaggio</corsivo>), senza considerare quelli che sono i tempi di transito in altri periodi della giornata. In aggiunta, Aspi – a differenza dei vettori aerei o ferroviari – non avrebbe, alla luce della convenzione con il Mit, alcun obbligo di garantire dei tempi di percorrenza prefissati; peraltro, sarebbe comunque prioritario garantire la sicurezza dell’uso nell’autostrada piuttosto che una certa velocità di transito, sicché alcun rimprovero potrebbe essere mosso alla società.</h:div><h:div>19. Il quarto motivo è relativo ad una violazione procedimentale: difatti, alla società non sarebbe stato concesso il diritto di essere sentita in audizione prima dell’adozione del provvedimento finale, in spregio dei principî del giusto processo di cui all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Cedu).</h:div><h:div>20. Con la quinta doglianza, invece, si lamenta l’illegittimità della decisione di rigetto degli impegni presentati dalla ricorrente.</h:div><h:div>21. Infine, con l’ultimo mezzo di gravame si denuncia la sproporzione della sanzione pecuniaria.</h:div><h:div>22. Con il primo motivo del secondo atto di motivi aggiunti si evidenzia l’illegittimità derivata del provvedimento di accertamento dell’inottemperanza.</h:div><h:div>23. Tramite la successiva censura, invece, si evidenzia la contraddittorietà dell’atto impugnato che, da un lato, ha riconosciuto il superamento delle criticità rilevate con il primo provvedimento e, dall’altro, ha sanzionato comunque l’inottemperanza della società.</h:div><h:div>24. Infine, con l’ultima ragione di impugnazione si evidenzia come l’inottemperanza sia conseguita dalla mancata adozione di «alcuna misura di ristoro per l’utenza in termini di riduzione/sospensione del pedaggio»: obbligo che l’Agcm non avrebbe potuto imporre ad Aspi, fermo restando che la società era comunque impegnata ad individuare, unitamente all’ente concedente e all’Autorità di regolazione dei trasporti (Art), un’idonea misura che potesse garantire l’utente, circostanza che dimostrerebbe l’impegno profuso nell’adeguarsi all’ordine contenuto nel primo provvedimento.</h:div><h:div>25. Seguendo l’ordine logico delle censure spiegate nel ricorso, è necessario principiare da quelle di natura procedimentale, atteso il loro carattere assorbente.</h:div><h:div>26. Pertanto, è doveroso esaminare prioritariamente il quinto motivo del ricorso principale, con quale si lamenta l’illegittimità della decisione di rigetto degli impegni.</h:div><h:div>27. La censura non merita accoglimento.</h:div><h:div>28. Invero, come è noto, la valutazione da parte dell’Autorità degli impegni presentati dal professionista in corso di procedimento, ai sensi dell’art. 27, comma 7 cod. cons., ha natura ampiamente discrezionale (v. Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 2020, n. 3907), risultando, quindi, sindacabile dal giudice amministrativo solo nei casi di difetto dei presupposti, patente illogicità ovvero travisamento di fatto (v. Cons. Stato, sez. VI, 12 gennaio 2022, n. 203). In proposito la giurisprudenza ha rilevato come l’Agcm debba verificare la maggiore o minore conformità all’interesse pubblico dell’irrogazione della sanzione rispetto alla chiusura con impegni dell’istruttoria, accertando se il caso, per la sua gravità intrinseca e per la natura manifesta della scorrettezza accertata, meriti comunque l’irrogazione della sanzione (altrimenti inibita dall’accettazione della dichiarazione di impegno), nonché valutando i contenuti specifici della dichiarazione espressiva dello <corsivo>ius poenitendi</corsivo> (cfr. Tar Lazio, sez. I, 18 dicembre 2019 n. 14538).</h:div><h:div>29. Orbene, nel caso in esame l’Autorità ha evidenziato il proprio interesse a procedere all’accertamento dell’eventuale infrazione: decisione che non appare manifestamente illogica, considerato il complessivo sviluppo della vicenda fattuale, esposto in precedenza. In aggiunta, l’Agcm ha altresí precisato come gli impegni proposti non fossero idonei a rimuovere i profili di scorrettezza della condotta commerciale, atteso che essi non avrebbero inciso sui gravi disagi arrecati ai consumatori derivanti da cause imputabili a responsabilità del professionista. Si tratta di una valutazione che non risulta affetta dagli indicati vizî di illegittimità, soprattutto tenuto conto della peculiarità del rapporto consumeristico interessato, caratterizzato, da un lato, da un’evidente asimmetria tra le parti e, dall’altro, dalla natura del servizio offerto, rappresentato da un monopolio naturale (sul punto v. Tar Lazio, sez. I, 6 dicembre 2022, n. 16242).</h:div><h:div>30. Per giunta, la decisione circa l’inottemperanza costituisce evidenza <corsivo>a posteriori</corsivo> dell’insufficienza delle misure inizialmente proposte dal professionista per ovviare all’illiceità della pratica commerciale.</h:div><h:div>31. Similmente infondata è la quarta ragione di gravame afferente alla mancata audizione finale del professionista.</h:div><h:div>32. A tal proposito, va rilevato come l’assimilazione del provvedimento di irrogazione di una sanzione per pratica commerciale scorretta ad un illecito di natura penale, con conseguente rispetto dei principî di cui all’art. 6 Cedu, non sia integrale, permanendo delle evidenti distanze tra le due ipotesi (in termini, Cons. Stato, sez. VI, 30 novembre 2020, n. 7566): senza procedere ad un puntuale elencazione delle differenze è sufficiente osservare come l’illecito amministrativo non sia irrogato da un’autorità giudiziaria e non preveda in alcun modo sanzioni che privino della libertà personale il colpevole.</h:div><h:div>33. Tali premesse, inerenti alla sostanza della violazione, si traducono, sul piano procedimentale, in una gradazione variabile delle regole di accertamento del fatto illecito: in tal senso, mentre per la comminazione di pene <corsivo>stricto sensu</corsivo> intese vi è un unico <corsivo>modus procedendi</corsivo> (ossia, la celebrazione di un processo orale dinanzi ad un giudice terzo ed imparziale – salvo il ricorso a riti alternativi), per l’irrogazione di una sanzione amministrativa è previsto un variegato catalogo di procedure che si distinguono – principalmente – in ragione dell’autorità amministrativa competente all’accertamento. Difatti, l’ordinamento italiano prevede, per la comminazione di sanzioni amministrative, un’unica disciplina generalissima (quella dettata dalla l. 24 novembre 1981, n. 689, modellata sulla falsariga di un procedimento penale inquisitorio) integrata dalle norme (di regola gerarchicamente inferiori) dettate per le singole fattispecie illecite: esemplificativamente, il procedimento per l’accertamento dell’illecito all’odierno esame è regolato dall’art. 27 cod. cons., integrato da alcune disposizioni della l. 689/1981 e della l. 10 ottobre 1990, n. 287, nonché dal regolamento di procedura cui alla del. Agcm 1° aprile 2015, n. 25411 (<corsivo>ratione temporis</corsivo> vigente, oggi sostituito dalla del. Agcm 5 novembre 2024, n. 31356).</h:div><h:div>34. Orbene, nessuno degli atti normativi appena richiamati impone l’audizione orale del professionista prima dell’irrogazione di una sanzione pecuniaria per pratiche commerciali scorrette (a differenza dell’art. 523, comma 5 c.p.p.): sul punto, il Collegio reputa conforme al diritto convenzionale tale omissione attesa la particolarità del procedimento di accertamento dell’illecito. Invero, contrariamente al processo penale che si sviluppa integralmente secondo i canoni dell’oralità, il procedimento condotto dall’Agcm è di natura cartolare, sicché anche il contraddittorio garantito al professionista non deve avere la forma dell’audizione dinanzi al collegio. Quanto appena esposto non esclude la possibilità di momenti di oralità dinanzi all’Autorità: nondimeno, essi sono dettati dalle esigenze istruttorie ravvisate da quest’ultima e non anche da particolari pretese del professionista sanzionando.</h:div><h:div>35. Peraltro, va osservato come l’oralità è comunque garantita «in seconda battuta» dinanzi all’organo giurisdizionale avanti al quale il provvedimento sanzionatorio è suscettibile di gravame. Difatti, proprio dinanzi al giudice amministrativo, il cui scrutinio è ormai pacificamente esteso sino a garantire la <corsivo>full jurisdiction</corsivo>, il professionista ha piena facoltà di esporre oralmente (oltre che per iscritto) le proprie difese in una pubblica udienza vedendo il proprio caso deciso da un Tribunale terzo ed imparziale (in massima aderenza all’art. 6 Cedu).</h:div><h:div>36. Per tali ragioni, la decisione dell’Autorità di rigettare l’istanza di audizione orale del professionista appare pienamente legittima: d’altronde, nessuna lesione del diritto di difesa risulta essere riscontrabile, avendo la parte accusata avuto modo di contraddire per iscritto e poi, alla pubblica udienza del 19 febbraio 2025, oralmente.</h:div><h:div>37. Ciò chiarito, va rilevato come i primi tre motivi di ricorso, essendo strettamente connessi tra loro, possono essere esaminati unitariamente, onde evitare ripetizioni: essi sono complessivamente infondati.</h:div><h:div>38. In primo luogo, va chiarito come quella contestata sia indubbiamente una pratica commerciale scorretta: risultano sussistenti, infatti, ambedue gli elementi costituivi di essa, ossia la negligenza del professionista e l’idoneità a falsare in misura rilevante il comportamento del consumatore medio.</h:div><h:div>39. Con particolare riguardo al secondo profilo, va osservato come il provvedimento evidenzi in maniera chiara (pt. 236) come la peculiarità del servizio prestato imponesse di approntarlo in maniera adeguata, attesa la sostanziale assenza di alternative di consumo: in altre parole, gestendo Aspi un’infrastruttura infungibile, la valutazione del secondo presupposto non va intesa come incidenza della condotta del professionista sulla serie causale culminata nella decisione del consumatore di percorrere l’autostrada. Invero, il ragionamento proposto dalla parte ricorrente, restringe l’obbligo del professionista al piano informativo: difatti, una volta che il consumatore è avvisato dell’esistenza di code o rallentamenti (dovuti a cantieri o di restringimenti), nessuna responsabilità sarebbe imputabile al professionista nell’ipotesi in cui l’utente avesse ciononostante deciso di transitare sull’autostrada.</h:div><h:div>40. Tuttavia, un simile argomentare non tiene conto, come altresí rilevato dall’Agcm, che in molte evenienze al consumatore non è data alternativa all’utilizzo dell’autostrada: conseguentemente, essendo costui «costretto» a tale decisione (dall’inesistenza di percorsi stradali comparabili), va evidenziato come il divieto di tenere una condotta «<corsivo>idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico</corsivo> […]<corsivo> del consumatore medio</corsivo>» (art. 20 cod. cons.) vada considerata come estesa al complessivo contegno imposto al consumatore, ivi compresa la controprestazione economica (sul punto v. Tar Lazio, sez. I, 29 febbraio 2024, n. 4095).</h:div><h:div>41. In altre parole, considerato come l’esercizio dell’attività commerciale del professionista, nel rapporto con il consumatore, deve essere sempre improntato al rispetto dei principî di buona fede, correttezza e lealtà (in tal senso v. art. 39 cod. cons.), l’impresa non può limitarsi al formale adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto, bensí deve tenere una condotta che garantisca i diritti fondamentali dei consumatori (art. 2 cod. cons.), rappresentati nel caso di specie dal consentire una circolazione rapida e sicura. Conseguentemente, ove il professionista non sia in grado (per ragioni a questi imputabili, v. <corsivo>infra</corsivo>) di assicurare la corretta qualità del servizio, necessariamente l’altro polo del rapporto, ossia quello quantitativo, deve essere opportunamente riequilibrato: invero, la società potrebbe andare esente da responsabilità se, conscia dell’impossibilità di prestare il servizio in maniera conforme alla diligenza professionale che si attenderebbe, eviti di far gravare sul consumatore l’ordinario esborso economico, adeguandolo piuttosto alla prestazione effettivamente resa.</h:div><h:div>42. Viepiú, neppure potrebbe seguirsi la tesi di parte esponente secondo la quale la responsabilità del concessionario autostradale troverebbe il suo fondamento unico nella convenzione con il Mit, sicché solamente quest’ultimo potrebbe accertare la qualità della prestazione resa e, conseguentemente, l’avvenuto assolvimento o meno degli obblighi assunti. Orbene, è evidente come il piano indicato dall’esponente sia estraneo alla competenza dell’Agcm, inerendo ad un rapporto intercorrente tra ente concedente e impresa concessionaria, sul quale incide al piú l’autorità di regolazione (nel caso in esame l’Art).</h:div><h:div>43. Nondimeno, è evidente che l’Autorità resistente non sia andata a sindacare quest’ultimo legame giuridico, quanto piuttosto (e ovviamente) il rapporto consumeristico intercorrente tra professionista e consumatore: quest’ultimo si struttura nell’approntamento di un servizio di utilizzo di una certa infrastruttura autostradale a fronte di un corrispettivo (su tale rapporto v. Tar Lazio, sez. I, 22 marzo 2018, n. 3186). Appare quindi esclusa ogni possibile ipotesi di incompetenza dell’Autorità atteso che la sua indagine si è limitata a verificare il rispetto delle prescrizioni del codice del consumo, ravvisando la descritta violazione e sanzionando conseguentemente il professionista.</h:div><h:div>44. Neppure rileva l’assenza di puntuali indicazioni nella convenzione ministeriale per l’ipotesi contestata dall’Agcm: difatti, diversamente opinando, si dovrebbe sostenere che l’intervento repressivo dell’Autorità sia subordinato ad un’espressa previsione convenzionale; è evidente l’illogicità di una simile argomentazione che postulerebbe l’esistenza di un rapporto consumeristico escluso dal campo d’intervento dell’Agcm.</h:div><h:div>45. Allo stesso modo, appare irrilevante, nel caso in esame, l’ulteriore argomento introdotto dalla ricorrente secondo cui ad essa sarebbe precluso qualsiasi potere di intervento sulle tariffe del pedaggio: difatti, quest’ultimo inerisce al rapporto con il concessionario, il quale – si ribadisce – <corsivo>non</corsivo> è stato sindacato dall’Agcm (che appunto non avrebbe competenza, salvo quanto previsto dall’art. 21-<corsivo>bis</corsivo> l. 287/1990). D’altronde, nulla vieta (e infatti gli sviluppi successivi della vicenda lo confermano), che Aspi restituisca parte di quanto incassato dal consumatore, mantenendo fermo il corrispettivo da versare all’ente concedente. Anzi, proprio quest’ultima condotta appare pienamente in linea, non solo con la disciplina consumeristica, bensí anche con quella concessoria, facendo gravare l’onere economico sul concessionario e non sul concedente (e quindi sulla generalità dei cittadini).</h:div><h:div>46. Viepiú, le disposizioni della convenzione Mit-Aspi dimostrano come sia possibile una rimodulazione del pedaggio in determinate occasioni: circostanza che legittima quindi anche la restituzione dello stesso al consumatore nelle ipotesi di negligenza professionale. In tal senso, anche il parere dell’Art è pienamente aderente all’interpretazione esposta: difatti, proprio l’esclusione di una rimodulazione del pedaggio per i casi di ritardi dovuti a cantieri stradali (allegato N) per opere di manutenzione evidenzia come il concessionario non possa trasferire l’onere economico sull’ente concedente. Circostanza che però non incide sul rapporto consumeristico esaminato dall’Agcm col provvedimento oggetto dell’odierno gravame, ben potendo il consumatore beneficiare di un’idonea misura che lo ristori del danno subíto.</h:div><h:div>47. D’altro canto, la decisione di esonerare totalmente l’utenza dal pagamento della tariffa per il transito nell’area genovese all’indomani del crollo del ponte Morandi – decisione assunta direttamente da Aspi (v. pt. 123 ss. provvedimento) – dimostra come non sia impedito al concessionario adeguare, in particolari ipotesi il corrispettivo preteso per il pedaggio.</h:div><h:div>48. Ciò chiarito, è possibile passare al primo termine indicato al § 38, ossia la negligenza professionale: essa deve considerarsi correttamente accertata dalla parte resistente.</h:div><h:div>49. Tale asserzione è, infatti, il frutto dell’esame dei dati raccolti durante l’istruttoria: questi, valutati prudentemente dall’Agcm, evidenziano come i disagi subíti dai consumatori siano frutto della carenza di opere manutentive su parti delle autostrade in concessione.</h:div><h:div>50. A tal proposito, è in primo luogo ininfluente la circostanza che il Mit non abbia risolto la convenzione concessoria per inadempimento: difatti, la chiusura del procedimento con una transazione dimostra semplicemente la volontà di entrambe le parti di non rimettere la valutazione circa la sussistenza e la gravità dell’inadempimento all’autorità giudiziaria, stante i tempi lunghi e l’aleatorietà di un processo. A tal proposito, appare utile ribadire come l’Autorità abbia operato su un piano differente, non dovendo accertare la sussistenza o meno dell’inadempimento (ipotesi che esula dalla sua competenza), quanto piuttosto dovendo individuare delle cause delle offese agli interessi dei consumatori: ed in effetti, l’uso assai controllato nel provvedimento del concetto di «inadempimento» (ad es. pt. 206), costituisce evidenza del fatto che l’Agcm non abbia sanzionato Aspi per mera violazione degli obblighi convenzionali. In tale ottica, l’atto di contestazione del Mit costituisce unicamente uno dei varî documenti utili (considerata anche la provenienza) impiegati dall’Autorità al fine di ricostruire la vicenda fattuale in maniera oggettiva, poi qualificata come pratica commerciale scorretta.</h:div><h:div>51. Con ancora maggiore precisione, va sottolineato come la negligenza professionale riscontrata in capo alla ricorrente sia circostanza differente dall’inadempimento alla concessione (non sussistendo un rapporto biunivoco tra le due fattispecie): in altre parole, è ben possibile che la carenza manutentiva (unitamente agli altri elementi costitutivi dell’illecito) integri gli estremi della pratica commerciale scorretta senza però rappresentare al contempo giusta causa di risoluzione del rapporto con il ministero.</h:div><h:div>52. Andando poi nel dettaglio all’esame delle singole tratte autostradali, deve osservarsi che i varî sequestri delle barriere protettive disposti sui tratti dell’A16 siano sicuramente indicativi della carenza di manutenzione (essendo ciò in parte anche ripreso nelle motivazioni dei provvedimenti giudiziari, v. pt. 27 provv.) e non anche della manomissione delle barriere. A tal proposito, si rileva che i provvedimenti di dissequestro in atti (pronunciati dall’autorità giudiziaria irpina nel 2021) costituiscono a ben vedere evidenza che corrobora la valutazione dell’Autorità: può infatti leggersi nei decreti appena menzionati che solamente in ragione dell’intervento di Aspi sulle opere sono venute meno le ragioni che avevano giustificato il sequestro. In altri termini, per via dell’avvenuta manutenzione/sostituzione si sono potuti rimuovere quegli ostacoli che impedivano la piena fruibilità dell’infrastruttura: il che costituisce prova, <corsivo>a contrario</corsivo>, che in assenza dei lavori su tali opere i disagi – e <corsivo>a fortiori</corsivo> gli illeciti consumeristici – si sarebbero perpetuati.</h:div><h:div>53. Conseguentemente, si ha conferma della sussistenza di una problematica imputabile (anche se non penalmente, date le archiviazioni pronunciate nei confronti di alcuni vertici aziendali) ad Aspi: pertanto, essendo i dissequestri stati disposti solo in conseguenza dell’operato (definitivo collaborativo) della società, è risultato essere nell’esclusivo potere del concessionario l’individuazione della soluzione tecnica che potesse evitare il restringimento della carreggiata e i conseguenti disagi per i consumatori.</h:div><h:div>54. Viceversa, non colgono affatto nel segno le doglianze circa l’imputabilità dei disagi all’autorità giudiziaria irpina: invero, l’intervento di quest’ultima è doveroso, sussistendone i requisiti previsti dalla legge, non potendo essere derubricato ad amministrazione attiva discrezionale. Viepiú, l’atteggiamento attendista censurato dal ricorrente (pt. 32 provv.) è in realtà non una valutazione dell’Agcm quanto del giudice avellinese. Si aggiunga che ulteriore elemento indiziario che puntella la costruzione dell’Autorità è dato dalla mancata impugnazione giurisdizionale dei provvedimenti relativi al sequestro, segno da cui inferire la consapevolezza della società di dover intervenire sulle opere sigillate.</h:div><h:div>55. Analoghe considerazioni valgono per l’A14: anche in tal caso, infatti, i disagi si sono verificati successivamente al sequestro disposto dagli uffici giudiziari di Avellino, che sono stati mantenuti in essere per un rilevante periodo di tempo, ossia sino a quando Aspi non ha proposto una soluzione che bilanciasse le esigenze preventive evidenziate nel sequestro con quelle del regolare flusso del traffico. A tal proposito, si legge nei provvedimenti giurisdizionali (v. nota 60 provv.) come le «<corsivo>istanze di dissequestro parziale per ottenere l’autorizzazione alla modifica delle modalità di cantierizzazione già concordate con i competenti uffici ministeriali sta</corsivo>[nno]<corsivo> purtroppo determinando un ingiustificato rallentamento degli interventi di sostituzione delle barriere laterali in sequestro</corsivo>», tanto da rendere impossibile l’accoglimento della domanda della società, in quanto le soluzioni proposte non sarebbero in grado di superare le criticità indicate dal funzionario ministeriale.</h:div><h:div>56. Come può notarsi, l’operato dell’impresa non è stato in grado di garantire una regolare e sicura circolazione: tale dato appare quindi incontestabile.</h:div><h:div>57. Ed invero, parte ricorrente si limita ad osservare come il dissequestro sia avvenuto senza alcun tipo di intervento sulle barriere protettive: nondimeno, gli atti versati al fascicolo di questo giudizio evidenziano come l’autorità irpina abbia deciso la restituzione dell’infrastruttura al concessionario solo in ragione dell’avvio dei lavori di manutenzione, in aderenza con le indicazioni degli uffici ministeriali.</h:div><h:div>58. Quanto alle autostrade liguri, invece, oltre a richiamare le osservazioni già esposte circa l’irrilevanza del mancato accertamento dell’inadempimento agli obblighi nascenti dalla concessione, va osservato come i documenti allegati non sono in grado di ribaltare il logico giudizio dell’Agcm, essendo questi solo indicativi delle spese per le attività manutentive e non anche dell’efficacia della stessa. D’altro canto, vale l’argomento euristico secondo il quale l’enorme concentrazione di un rilevantissimo numero di interventi manutentivi in un circoscritto periodo è indicativo della necessità di questi ultimi, dovuto all’omissione di tali attività nel periodo anteriore.</h:div><h:div>59. Poste queste precisazioni, va rilevata la correttezza della metodologia impiegata dall’Autorità per accertare l’incremento dei tempi di percorrenza e, quindi, dell’offesa ai consumatori.</h:div><h:div>60. A tal proposito, appare opportuno puntualizzare subito che la violazione consumeristica discende non dalla riduzione delle velocità registrate o dalla presenza di cantieri: invero, a differenza dei trasporti aerei o ferroviari, Aspi non è tenuta a garantire un orario per l’attraversamento del tratto autostradale, anche in considerazione dell’incidenza di una serie di fattori contingenti che esulano dalla propria sfera di controllo (es. un grave sinistro stradale che impone il blocco della circolazione per garantire le operazione di soccorso). Nondimeno, la concessione e il parere dell’Art evidenziano come la società debba comunque garantire il «<corsivo>mantenimento del livello di servizio</corsivo>», assicurandone la <corsivo>qualità</corsivo>, oltre alla sicurezza: trattandosi di infrastruttura autostradale è evidente che il corrispondente «<corsivo>livello di servizio</corsivo>» vada inteso come scorrimento dei veicoli ad alta velocità e fluidità del traffico senza interruzioni. Pertanto, per verificare il rispetto di tale <corsivo>standard</corsivo>, è necessaria – ai fini della valutazione del rapporto di consumo – una verifica sui tempi di percorrenza: difatti, una significativa riduzione di questi ultimi evidenzierebbe (ove imputabile al concessionario) un servizio prestato al di sotto della diligenza professionale di cui all’art. 19 cod. cons. (sulla quale v. Cons. Stato, sez. VI, 4 luglio 2018, n. 4110).</h:div><h:div>61. Va però precisato che non ogni riduzione dei tempi medî di percorrenza per via della presenza di cantieri stradali sia di per sé indicativa dell’illiceità della pratica, essendo anche la manutenzione dell’infrastruttura una delle prestazioni imposte dalla concessione. Invero, quel che rileva è, nel risalire la serie causale, la circostanza che il cantiere stradale renda gravemente inesatta la prestazione resa dal concessionario in favore del consumatore (es. la riduzione delle corsie disponibili, ovvero lo scambio di carreggiata o un’uscita obbligatoria dall’autostrada), senza prevedere in suo favore un’idonea misura compensativa.</h:div><h:div>62. Ciò premesso, va immediatamente evidenziato come la tecnica del c.d. <corsivo>carotaggio</corsivo> sia perfettamente legittima per la prova dell’incremento dei tempi medî: diversamente opinando, infatti, sarebbe possibile qualificare illecita la pratica solo in ipotesi estreme, quasi scolastiche (es. rallentamenti che interessano un’intera giornata). Peraltro, proprio la selezione degli orarî permette di restringere la platea dei consumatori offesi dalla pratica illecita: in altre parole, non è il transito nel tratto interessato da cantieri o da prescrizioni circa la riduzione della velocità ad essere di per sé sintomatica offensiva, quanto il significativo ritardo cagionato da tali eventi.</h:div><h:div>63. D’altro canto, risponde ad una comune logica differenziare la posizione dell’automobilista che deve impiegare sette ore (nell’orario di punta) per percorrere i 100 km tra Civitanova e Pescara e quello che nella medesima giornata necessita solo sessanta minuti: solo il primo, infatti, sarà persona offesa<corsivo>
				</corsivo>della violazione consumeristica e non anche il secondo (il quale comunque ha viaggiato ad una velocità inferiore al generale limite di 130 km/h).</h:div><h:div>64. Conseguentemente, sono fuorvianti le argomentazioni difensive che cercano di diluire il calcolo dei tempi di percorrenza estendendo l’arco temporale ad un periodo maggiore: difatti, ciò investe il rapporto concessorio e, quindi, il generale rispetto delle obbligazioni di servizio e non anche il singolo rapporto consumeristico. Quest’ultimo, oggetto dell’indagine dell’Autorità, sebbene ampiamente replicabile (e replicato), resta un illecito singolare, ossia che reca offesa ad un particolare consumatore: con maggiore rigore, la pratica aggressiva contestata nel caso in esame non va qualificata come illecito permanente (ossia in cui l’offesa si verifica in egual misura nell’intero arco di tempo considerato), bensí abituale (improprio), atteso che l’illecito è integrato dalla reiterazione nel tempo della condotta violativa delle disposizioni consumeristiche.</h:div><h:div>65. Per giunta, le tesi difensive sviluppate non convincono.</h:div><h:div>66. Difatti, quanto all’A16, il professionista si limita a lamentare un malfunzionamento del sistema di rilevazione, circostanza che però non infirma il valore probatorio del documento (proveniente dalla società) circa l’aumento dei tempi di percorrenza. Inoltre, le circostanze evidenziate che possono aver influito sulla circolazione non appaino dirimenti per formulare un giudizio alternativo: difatti, si tratta di argomentazioni ipotetiche, non supportate da idonea documentazione, che non risultano quindi in grado di ribaltare la logica e coerente valutazione operata dall’Autorità.</h:div><h:div>67. Similmente, per i disagi sull’A14 la difesa si esaurisce nell’imputare i medesimi all’autorità giudiziaria di Avellino: tesi già contestata <corsivo>supra</corsivo>.</h:div><h:div>68. Viceversa, per le autostrade liguri parte ricorrente non sviluppa alcuna argomentazione difensiva, ammettendo, sostanzialmente, la correttezza delle valutazioni dell’Agcm: d’altro canto, esse di basano su documenti prodotti dalla medesima società.</h:div><h:div>69. Accertati anche gli incrementi dei tempi di percorrenza, e quindi conclusa la verifica sulla sussistenza della negligenza professionale, va osservato come siano parimenti ricorrenti gli estremi per qualificare la condotta commerciale aggressiva ed ingannevole.</h:div><h:div>70. Con particolare riguardo al profilo dell’aggressività, oltre a richiamare quanto già esposto <corsivo>supra</corsivo>, va qui aggiunto come l’Autorità non abbia imposto direttamente un obbligo di rimborso del pedaggio, bensí semplicemente ravvisato una violazione dei diritti del consumatore il quale non può in alcun modo reagire all’inadempimento del professionista. Invero, appare di tutta evidenza che l’automobilista, bloccato nel traffico cagionato dai cantieri o dalle riduzioni delle corsie percorribili (per cause, come visto, imputabili al concessionario), non disponga di alcun effettivo rimedio per riequilibrare la prestazione ovvero opporsi all’integrale pagamento del pedaggio: per di piú, nell’ipotesi in esame, spesso l’utente è proprio impossibilitato a rifiutare la prestazione, ossia ad uscire dall’infrastruttura (nei tratti a sistema chiuso), sicché è radicalmente esclusa qualsiasi reazione giuridica. Osservata la vicenda in questa prospettiva, emerge con chiarezza una situazione di coartazione del consumatore, pacificamente sussumibile nell’ipotesi astratta della pratica aggressiva: si riguadagna cosí la descrizione di «<corsivo>manipolazione concreta</corsivo>» tipicamente impiegata dalla giurisprudenza per indicare l’illecito in contestazione (v. ad es. Cons. Stato, sez. VI, 20 novembre 2024, n. 9341).</h:div><h:div>71. Orbene, date tali permesse, è pacifico che per alcune tratte autostradali (es. l’A16) nonostante il danno cagionato ai consumatori, Aspi abbia incassato l’intero corrispettivo per il pedaggio senza approntare alcuna misura per compensare la propria negligente prestazione. Analoghe considerazioni valgono altresí per gli ulteriori percorsi autostradali esaminati: difatti, per l’A14 il professionista ha previsto il rimborso (con le modalità appresso esaminate) unicamente per specifiche giornate (sostanzialmente quelle del c.d. <corsivo>esodo natalizio</corsivo>, ossia 20-23 dicembre 2019 e 5-7 gennaio 2020). Quanto alle autostrade liguri, invece, le misure di adeguamento o esenzione del pedaggio sono risultate maggiormente articolate: senza procedere ad una puntuale e defatigante disamina delle varie iniziative succedutesi, va rappresentato come esse si siano presentate poco coordinate e spesso illogiche. Esemplificativa è la vicenda narrata in un reclamo (pt. 121 provv.) relativa ad un automobilista che pur percorrendo un tratto interessato dai cantieri di manutenzione (e quindi teoricamente gratuito) si è visto addebitare l’intero costo del pedaggio non essendo uscito ad una certa barriera autostradale: chiarissima, quindi, è la discriminazione tra consumatori operata da Aspi.</h:div><h:div>72. Come può notarsi, la mancata predisposizione di idonee misure compensative del disagio subito – ovvero la previsione di simili possibilità in maniera assai poco coerente con l’effettivo danno arrecato – si è tradotta nella limitazione della libertà del consumatore, costretto a versare l’intera tariffa pur non avendo potuto fruire di un idoneo servizio autostradale: difatti, riducendosi le velocità di transito a quelle di una strada provinciale o urbana, viene meno la ragione economica a giustificazione del pedaggio.</h:div><h:div>73. Su quest’ultimo tema va poi precisato come l’obbligo per Aspi di garantire il transito piuttosto che la sua velocità debba essere correttamente inteso: se è pacifico che il concessionario non possa privilegiare la prima esigenza rispetto alla seconda, va altresí chiarito come nel caso in cui quest’ultima non si assicurata, sia compito del professionista individuare la soluzione tecnico-commerciale per bilanciare la propria prestazione adeguandola a quella pretesa dal consumatore.</h:div><h:div>74. Come anticipato, in alcune ipotesi limitate, la ricorrente ha previsto delle forme di <corsivo>caring</corsivo> in favore dei consumatori: nondimeno, le concrete modalità di predisposizione e comunicazioni sono state reputate dall’Autorità ingannevoli.</h:div><h:div>75. Orbene, tale valutazione non appare illegittima.</h:div><h:div>76. Difatti, la società ha pubblicato il giorno 4 gennaio 2020 sul proprio sito <corsivo>web</corsivo> le informazioni necessarie ad ottenere il rimborso, nella sezione <corsivo>news </corsivo>e poi in quella <corsivo>media</corsivo>: si è trattato di una misura preventiva (ed estemporanea) per i disagi che il concessionario già aveva previsto si sarebbero verificati nei giorni 5-7 gennaio 2020. Invero, solo in data 14 gennaio 2020 Aspi ha esteso la possibilità di rimborso alle giornate prenatalizie (20-23 dicembre 2019): nondimeno, va osservato come, contrariamente alle deduzioni difensive, le pubblicazioni rese disponibili ai consumatori non abbiano consentito a questi ultimi di ottenere immediatamente tutte le informazioni utili per una scelta consapevole. In particolare, l’Autorità ha evidenziato come sia stata omessa l’informazione che gli utenti che avessero pagato in contanti avrebbero potuto ottenere il rimborso mediante un’autocertificazione: si tratta, evidentemente, di un’informazione essenziale che deve essere resa disponibile immediatamente, dato che altrimenti vi è il rischio (si rammenta che le pratiche commerciali scorrette sono <corsivo>illeciti di pericolo</corsivo> – v. Cons. Stato, sez. VI, 14 gennaio 2025, n. 245) che il consumatore rinunci preventivamente a domandare il rimborso, attesa la mancanza di un dato necessario «<corsivo>per prendere una decisione consapevole di natura commerciale</corsivo>» (art. 22 cod. cons.).</h:div><h:div>77. Neppure condivisibili sono le ulteriori deduzioni difensive.</h:div><h:div>78. Difatti, la circostanza che l’omissione inerisse ad un momento successivo alla principale prestazione contrattuale (rectius, «<corsivo>alle</corsivo>
				<corsivo>caratteristiche principali del prodotto</corsivo>» come indicato in ricorso) è assolutamente irrilevante (v. Cons. Stato, sez. VI, 5 aprile 2024, n. 3175) atteso che anche tale momento rientra nel rapporto di consumo. Similmente, l’Agcm non ha ignorato i messaggi veicolati con altri media per diffondere le informazioni circa il rimborso: a ben vedere, ha considerato unicamente quelli pubblicati sul <corsivo>web</corsivo> atteso che solo questi sono stati considerati ingannevoli. Inoltre, il parere dell’Agcom va inteso non come avallo della legittimità dell’operato della ricorrente, quanto piuttosto come evidenza dell’ampia portata della pubblicazione su <corsivo>internet</corsivo>: in altre parole, l’Agcom non ha espresso una valutazione di merito (non essendo competente sul punto) circa la completezza o meno dell’informazione pubblicata, ma solamente sul pericolo circa il danno che un’inesatta comunicazione di quest’ultima può cagionare.</h:div><h:div>79. Riassumendo, risulta pienamente provata la pratica illecita.</h:div><h:div>80. Passando alla sesta e ultima doglianza spiegata con l’atto introduttivo del giudizio, va rilevato come l’Agcm abbia ampiamente giustificato le ragioni per le quali ha comminato la sanzione nella massima misura edittale.</h:div><h:div>81. In primo luogo, va esclusa la possibilità di reputare la condotta della parte ricorrente incolpevole (art. 3, comma 2 l. 689/1981): a tal proposito, deve ricordarsi come per le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Agcm sia sussistente una presunzione di colpevolezza in capo al professionista (cfr. Tar Lazio, sez. I, 18 novembre 2022, n. 15321; principio pacifico anche nella giurisprudenza ordinaria, v. Cass., sez. II, 9 marzo 2020, n. 6625, in tema di provvedimenti della Banca d’Italia), spettando a costui dimostrare il proprio comportamento diligente. Quest’ultimo, poi, assume uno <corsivo>standard</corsivo> particolarmente elevato nel caso di specie, trattandosi di un servizio essenziale per garantire a pieno l’esercizio di una libertà (quella di circolazione) assistita da garanzia costituzionale.</h:div><h:div>82. Per giunta, proprio le deduzioni difensive spiegate confermano la negligenza del concessionario: difatti, i sequestri e le cantierizzazioni, causa dei danni patiti dai consumatori, sono imputabili ad Aspi nei termini dinanzi esposti. Pertanto, l’omesso approntamento di un idoneo sistema di adeguamento della controprestazioni richiesta dal consumatore, nonché la mancata diffusione delle idonee informazioni sulle modalità di rimborso (nel caso dell’A14) integra pacificamente l’elemento soggettivo della colpa (in tal senso rilevano anche molteplici <corsivo>mail</corsivo> e documenti acquisiti in istruttoria che evidenziano la consapevolezza dei vertici aziendali dei danni patiti dai consumatori).</h:div><h:div>83. Ciò premesso, va rammentato come la dosimetria della sanzione è rimessa all’apprezzamento discrezionale dell’Agcm che è tenuta ad esercitare il proprio potere sanzionatorio sulla base degli elementi rilevanti secondo disposizioni di legge e regolamentari applicabili (in primo luogo l’art. 11 l. 689/1981).</h:div><h:div>84. Nel dettaglio, va osservato come l’Autorità risulta aver fatto corretto governo dei parametri normativi rilevanti. Difatti, è stata enfatizzata la dimensione economica del professionista, sulla base del dato relativo al fatturato (3,4 miliardi di euro incassati dal pedaggio), nonché l’assoluta posizione di preminenza nel mercato interessato dalla pratica (in termini, Tar Lazio, sez. I, 18 luglio 2022, n. 10148).</h:div><h:div>85. Quanto poi alla gravità della violazione va rilevato come essa è sicuramente da riferire al numero di consumatori lesi: in tal senso, l’esiguo numero di reclami è prova dell’assenza di adeguata informazione e della sostanziale «rassegnazione» dell’utenza nei confronti di disagi patiti. A fronte di tali circostanze, l’attività intrapresa dal professionista per il miglioramento della propria comunicazione non può in alcun modo essere qualificata positivamente, essendo ciò manifestamente insufficiente in relazione al profilo aggressivo della pratica: anzi, come si vedrà <corsivo>infra</corsivo> nell’esame del provvedimento di inottemperanza, solamente a seguito dell’avvio di un secondo procedimento Aspi ha definitivamente posto rimedio alle proprie illecite condotte.</h:div><h:div>86. Viepiú, la stessa Autorità ha evidenziato come il pieno rispetto dei parametri che guidano l’azione amministrativa non risulta avere, nel caso in esame, un’effettiva efficacia deterrente, atteso che la sanzione, pur nel massimo edittale, è pari ad una frazione infinitesimale (0,13%) dei ricavi conseguiti nell’anno di riferimento. Elemento che conferma in ogni modo la legittimità della sanzione.</h:div><h:div>87. Il ricorso introduttivo, pertanto, è definitivamente respinto.</h:div><h:div>88. Passando al secondo atto di motivi aggiunti, va in primo luogo evidenziata l’infondatezza – per le ragioni appena esposte – della prima doglianza con cui si è solamente denunciata l’illegittimità derivata.</h:div><h:div>89. Il secondo e il terzo motivo, invece, essendo strettamente connessi, possono essere scrutinati unitariamente.</h:div><h:div>90. Essi sono entrambi infondati.</h:div><h:div>91. In particolar modo, va reputata pacifica l’inottemperanza all’originario provvedimento sanzionatorio. Su tale punto è opportuno richiamare i principî del diritto civile i quali chiariscono come qualsiasi inesatto (ivi compreso il tardivo) adempimento vada ricondotto alla nozione di inadempimento: in tale ottica è chiaro come solo dopo l’avvio del procedimento IP346 Aspi abbia completato le operazioni per conformarsi all’ordine stabilito nel primo provvedimento (cfr. sul punto anche Cons. Stato, sez. VI, 25 ottobre 2024, n. 8520).</h:div><h:div>92. Difatti, nella relazione di ottemperanza che Aspi ha tempestivamente trasmesso all’Autorità si evidenziava unicamente quali iniziative che la società stava implementando per conformarsi alle prescrizioni poste dall’originario provvedimento. Nondimeno, confrontando la relazione con le misure afferenti al <corsivo>cashback</corsivo> poi effettivamente adottate, emerge con evidenza che nel corso del secondo procedimento Aspi abbia ampiamente modificato i presupposti per ottenere il rimborso, provvedendo ad individuare soluzioni che effettivamente garantissero un ristoro ad un’ampia platea di consumatori: esemplificativamente, le primissime proposte escludevano dai rimborsi coloro che fruissero di percorsi c.d. a sistema aperto (ossia senza casello in uscita) ovvero per ritardi inferiori ai quindici minuti, mentre la successiva implementazione ha consentito di aumentare significativamente il numero di possibili fruitori.</h:div><h:div>93. Conseguentemente, la relazione d’ottemperanza ha esposto, sostanzialmente, una proposta qualificabile come adempimento inesatto, parziale, incompleto e non sufficiente a rimediare alle criticità contestate dall’Autorità col provvedimento sanzionatorio: nondimeno, l’Agcm ha al contempo precisato come le modifiche mano a mano sviluppate (e poi le decisioni definitivamente assunte) per il sistema di <corsivo>cashback</corsivo> siano in grado di far cessare le offese agli interessi dei consumatori. D’altronde, l’aver irrogato la sanzione nel minimo edittale previsto dall’art. 27, comma 12 cod. cons. dimostra come l’Autorità abbia ben compreso e valutato lo sforzo e l’impegno profuso dal professionista, <corsivo>durante</corsivo> il procedimento IP346, per trovare una soluzione alle criticità.</h:div><h:div>94. Neppure potrebbe qualificarsi come incolpevole il ritardo nell’ottemperanza, imputando i lunghi tempi solo all’interlocuzione ministeriale o con l’Art. Difatti, come piú volte evidenziato la decisione dell’Agcm investe unicamente il rapporto consumeristico, senza intaccare la relazione giuridica con l’ente concedente: è evidente, invero, come i consumatori, al di là dell’accordo con il Mit abbiano continuato a patire i danni cagionati dalla negligenza professionale della società senza ottenere alcun adeguato conforto.</h:div><h:div>95. A tal proposito, è utile ribadire come l’Autorità non sia intervenuta sulla determinazione delle tariffe, sulla vicenda della concessione autostradale (peraltro, non modificata per l’introduzione del sistema di <corsivo>cashback</corsivo> come affermato dai difensori in udienza), sulla sussistenza o meno di un corretto adempimento agli obblighi da quest’ultima nascenti o sulle responsabilità relative al crollo del viadotto Polcevera (non avendone ovviamente la competenza): l’unico àmbito interessato dall’indagine dell’Agcm è quello consumeristico, il quale ha sicuramente un qualche legame con i precedenti rapporti, ma mantiene una sua autonomia e specificità.</h:div><h:div>96. Conseguentemente, non è ravvisabile il denunciato difetto di competenza: invero, che in contemporanea con il procedimento IP346 si siano sviluppati diversi ulteriori procedimenti è evenienza meramente contingente, non essendo ciò imposto da alcuna necessità giuridica. Non risulta quindi condivisibile l’assunto proposto da parte ricorrente secondo cui l’Autorità ha assunto una posizione regolatoria: difatti, l’Agcm ha semplicemente instradato il professionista verso una condotta che non ledesse i consumatori.</h:div><h:div>97. D’altro canto, che ciò fosse esigibile dalla società è reso manifesto dalla decisione di esentare dal pagamento del pedaggio i transiti nell’area genovese (v. <corsivo>supra </corsivo>§ 47): a tal proposito, va rilevato come non si possa condividere l’argomentazione del professionista secondo cui ciò sia dovuto unicamente alla tragedia del ponte Morandi. Invero, sebbene quest’ultima si palesi sicuramente come evento eccezionale, la risposta offerta dalla società evidenzia come essa disponesse dell’autonomia decisionale per accordare un ristoro ai consumatori per i disagi da questi subíti nel percorrere l’autostrada in concessione.</h:div><h:div>98. Alla luce della complessiva infondatezza delle censure, anche il ricorso per motivi aggiunti è respinto.</h:div><h:div>99. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.<corsivo/></h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, cosí provvede:</h:div><h:div>- dichiara inammissibile il primo ricorso per motivi aggiunti;</h:div><h:div>- rigetta il ricorso introduttivo e il secondo atto di motivi aggiunti;</h:div><h:div>- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Autorità resistente che liquida in complessivi € 3.000,00.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="19/02/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Matthias Viggiano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>