<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210503820211109161617201" descrizione="" gruppo="20210503820211109161617201" modifica="11/23/2021 12:50:31 PM" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="05038"/><fascicolo anno="2021" n="12107"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1Q:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210503820211109161617201.xml</file><wordfile>20210503820211109161617201.docm</wordfile><ricorso NRG="202105038">202105038\202105038.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\638 Salvatore Mezzacapo\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>salvatore mezzacapo</firma><data>23/11/2021 11:06:17</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Lucia Gizzi</firma><data>09/11/2021 16:23:59</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>24/11/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima Quater)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Salvatore Mezzacapo,	Presidente</h:div><h:div>Mariangela Caminiti,	Consigliere</h:div><h:div>Lucia Gizzi,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento:</h:div><h:div>I. della Determinazione della Regione Lazio-Direzione Regionale Centrale Acquisti n. G03813 del 08.04.2021, con la quale è stata approvata e disposta l'aggiudicazione dei lotti costituenti oggetto della procedura aperta volta alla stipula di Convenzioni Quadro per l'affidamento di “servizio di manutenzione impianti degli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Strutture della Giunta Regionale, agli Enti Dipendenti della Regione Lazio, alle Società Partecipate, agli Enti Locali territoriali ed alle Amministrazioni pubbliche aventi sede nel territorio della Regione Lazio”, nella parte in cui si dispone l'aggiudicazione al Consorzio Stabile CMF dei lotti 1 e 2 e, in conseguenza di ciò, si dispone l'aggiudicazione del lotto 4 in favore del RTI Techne (doc. 1); </h:div><h:div>II. dei verbali delle sedute del 21.10.2020, 23.10.2020, 26.10.2020 e 9.11.2020 (prodotte a formare un'unica fascicolazione sub doc. 2, “Verbale di gara n.1”) di valutazione della documentazione amministrativa, nella parte in cui il Seggio di gara ammette alla procedura il Consorzio CMF e di ogni altro atto e verbale - ancorché non conosciuto - nella parte in cui ammette alla gara il Consorzio CMF; </h:div><h:div>III. della Determinazione n. G13255 del 10.11.2020 (doc. 3), con la quale la Regione Lazio: i) ha approvato l'operato del RUP nella fase di valutazione della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti alla procedura di gara; ii) ha approvato il verbale unico in cui sono riportate le operazioni di valutazione svolte nelle sedute del 21, 23, 26 ottobre e 9 novembre 2020; iii) ha confermato l'elenco degli ammessi in esito al procedimento della documentazione, nella parte in cui ammette il Consorzio CMF alla gara de qua;</h:div><h:div>IV. di ogni altro atto anche non conosciuto con cui la Regione Lazio, tramite i suoi organi ed uffici all'uopo preposti, ha ammesso alla gara il Consorzio CMF;</h:div><h:div>V. di ogni altro atto anche non conosciuto con cui la Regione Lazio, tramite i suoi organi ed uffici all'uopo preposti, successivamente al 4.12.2020, ha valutato l'offerta formulata dal Consorzio CMF, senza disporne esclusione dalla gara;</h:div><h:div>VI. dei verbali di gara n. 3 del 05.02.2021 (doc. 4) e 4 (doc. 5) del 29.03.2021 di apertura delle buste economiche e di formulazione della proposta di aggiudicazione, nella parte in cui ammettono alla gara de qua il Consorzio Stabile CMF nonostante abbia presentato un'offerta economica non conforme alle disposizioni normative vigenti, alle prescrizioni della lex specialis e del disciplinare di gara;  </h:div><h:div>VII. di ogni atto della lex specialis di gara, ivi compresi in particolare bando e disciplinare di gara, nella parte in cui possano essere intesi nel senso di prevedere l'ammissione in gara dei consorzi stabili senza verifica in ordine ai requisiti soggettivi e di ordine generale posseduti da tutte le consorziate ed in particolare dalle consorziate che apportano i requisiti per la qualificazione del consorzio in gara, nonché nella parte in cui possano essere intesi nel senso di consentire la partecipazione alla gara dei consorzi stabili sulla base della qualificazione conferita al consorzio da un consorziato colpìto da interdizione per effetto di provvedimento Anac;</h:div><h:div>VIII. di ogni altro atto e/o provvedimento coevo, connesso e conseguente relativo alla gara de qua, ancorché non conosciuto, nella parte in cui ammette il Consorzio CMF alla procedura de qua.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 5038 del 2021, proposto da S.A.C.C.I.R. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Valentino Vulpetti, Nicolo' Cocci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Valentino Vulpetti in Roma, via Sabotino 2/A; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fiammetta Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Consorzio Stabile Cmf, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Luciani, Franco Mastragostino, Saverio Sticchi Damiani, Andrea Saccucci, Andrea Zoppini, Giorgio Vercillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Zoppini in Roma, piazza di Spagna n. 15; </h:div><h:div>Techne S.p.A., L'Operosa S.p.A., Rekeep S.p.A., non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Consorzio Stabile Cmf;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2021 la dott.ssa Lucia Gizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con ricorso ritualmente notificato, S.A.C.C.I.R. Spa  (d’ora in avanti, Saccir) impugnava gli atti della procedura aperta volta alla stipula di convenzioni quadro per l’affidamento del “servizio di manutenzione impianti degli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Strutture della Giunta Regionale, agli Enti Dipendenti della Regione Lazio, alle Società Partecipate, agli Enti Locali territoriali ed alle Amministrazioni pubbliche aventi sede nel territorio della Regione Lazio” e, in particolare, la Determinazione della Regione Lazio-Direzione Regionale Centrale Acquisti n. G03813 dell’8.4.2021, nella parte in cui si dispone l’aggiudicazione al Consorzio Stabile CMF dei lotti 1 e 2 e, in conseguenza di ciò, si dispone l’aggiudicazione del lotto 4 in favore del RTI Techne.</h:div><h:div>La società ricorrente premetteva che: </h:div><h:div>- con determina a contrarre n. G09798 del 25.8.2020 e bando pubblicato in G.U.U.E. e G.U.R.I. il 28.8.2020, la Regione Lazio-Direzione Regionale Centrale Acquisti indiceva la procedura aperta, dall’importo quadriennale a base d’asta per 48 mesi di euro 65.472.000,00, onde concludere una convenzione quadro, ai sensi dell’art. 1, comma 456, della legge n. 296 del 2006, per l’affidamento del “Servizio di manutenzione impianti degli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Strutture della Giunta Regionale, agli Enti Dipendenti della Regione Lazio, alle Società Partecipate, agli Enti Locali territoriali ed alle Amministrazioni pubbliche aventi sede nel territorio della Regione Lazio”;</h:div><h:div>- la procedura era suddivisa in 4 lotti;</h:div><h:div>- entro il termine per la presentazione delle offerte (20.10.2020), presentavano offerta per tutti e 4 i lotti il Consorzio Stabile CMF, il RTI Techne, il RTI Engie Servizi Spa - Alfredo Cecchini Gruppo ECF Spa e il RTI Società per Azioni Commercio Combustibili Industria Riscaldamento S.A.C.C.I.R. - ANTAS Srl. - TEPOR Spa;</h:div><h:div>- con Determina n. G13255 del 10.11.2020 del Direttore della Direzione Centrale Acquisiti della Regione Lazio, si approvava l’operato posto in essere dal RUP nella seduta pubblica e riservata del 21.10.2020 ai fini della valutazione della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, così confermandosi l’elenco degli ammessi;</h:div><h:div>- con determinazione n. G13838 del 20.11.2020, veniva nominata la Commissione Giudicatrice, che nella seduta pubblica del 2.12.2020 provvedeva all’apertura delle buste tecniche (proseguita e conclusa il successivo 4.12.2020) e successivamente alla valutazione delle offerte tecniche;</h:div><h:div>- nella seduta pubblica del 5.2.2021, la Commissione rendeva noti i punteggi tecnici assegnati e, dopo aver aperto le offerte economiche, assegnava i relativi punteggi, definendo le graduatorie provvisorie per ciascun lotto;</h:div><h:div>- nella seduta del 29.3.2021, la Commissione, in coerenza con i vincoli di aggiudicazione previsti dal Disciplinare di gara, formulava la seguente proposta di aggiudicazione: Lotto 1 Consorzio Stabile CMF (secondo classificato RTI Techne); Lotto 2 Consorzio Stabile CMF (secondo classificato RTI Techne); Lotto 3 RTI Engie Servizi Spa-Alfredo Cecchini Gruppo ECF Spa; Lotto 4 RTI Techne Spa-L’Operosa SPa (secondo classificato RTI Saccir);</h:div><h:div>- nella medesima seduta, la Commissione di gara rilevava che, in tutte le offerte dei 4 lotti, CMF per la manutenzione degli ascensori aveva offerto un prezzo al mq anziché per singolo elevatore, dando atto in proposito di quanto segue: i) con nota PI017101-21 del 10.2.2021, la stazione aveva inviato a CMF richiesta di chiarimenti in merito al ribasso offerto al mq (e non per singola unità) per la manutenzione degli impianti elevatori; ii) con nota del 17.2.2021, CMF aveva riscontrato la richiesta di chiarimenti precisando che si era trattato di mero errore materiale; iii) con nota n. 170954 del 23.2.2021, la Regione aveva richiesto parere dell’Avvocatura Regionale in merito all’offerta economica formulata dall’operatore de quo; iv) la suddetta richiesta di parere era stata riscontrata dall’Avvocatura Regionale con nota n. 201746 del 4.3.2021;</h:div><h:div>- nel verbale si dava atto che si era proceduto alla rettifica del valore in mq, intendendolo come in realtà formulato per elevatore, ritenendo che si trattava di mero errore materiale;</h:div><h:div>- il 7.4.2021, il RUP - premesso che nessuna offerta prima classificata aveva superato  la soglia di  anomalia - verificava la congruità del costo del personale indicato da CMF e dagli altri operatori ai sensi dell’art. 97, comma 5,  lett. d), del d.lgs. n. 50 del 2016;</h:div><h:div>- con determinazione n. G03813 della Centrale Acquisti dell’8.4.2021, veniva adottato il provvedimento di aggiudicazione in favore degli operatori già individuati come migliori offerenti nei 4 lotti nella seduta del 5.2.2021, tenuto conto del vincolo di aggiudicazione previsto dalla lex specialis.</h:div><h:div>Avverso questi atti insorgeva la società ricorrente, deducendo, in ordine all’interesse al ricorso, che “laddove CMF fosse esclusa dalla gara, i lotti 1 e 2 verrebbero aggiudicati al RTI Techne” e “non potendo per l’effetto il RTI Techne aggiudicarsi anche il lotto 4, la graduatoria relativa a quest’ultimo dovrebbe conseguentemente scorrere in favore del RTI Saccir, in atto secondo classificato”.</h:div><h:div>Nel merito, la ricorrente lamentava:</h:div><h:div>1)	VIOLAZIONE DELL’ ART. 45, COMMA 2, LETT. C), DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016. DIFETTO IN CAPO A CMF DEI NECESSARI PRESUPPOSTI DI LEGGE AI FINI DELLA   QUALIFICAZIONE COME “CONSORZIO STABILE”. DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DI FATTO; </h:div><h:div>2)	VIOLAZIONE DELL’ART. 47, COMMA 2-BIS), E DELL’ART 80 DEL CODICE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 80, COMMA 5, LETT. C) E C BIS), DEL CODICE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6.2. E 6.3 DEL DISCIPLINARE;</h:div><h:div>3)	VIOLAZIONE DELL’ART. 45, COMMA 2, LETT. C), DEL CODICE E DELL’ART. 47, COMMA 2 BIS, DEL CODICE. ABUSO DEL DIRITTO;</h:div><h:div>4)	VIOLAZIONE DELL'ART. 97, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016. VIOLAZIONE DELL'ART. 83, COMMA 9, DEL CODICE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 16 E 21 DEL DISCIPLINARE DI GARA. TRAVISAMENTO DI FATTO. DIFETTO DI ISTRUTTORIA.  VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI PAR CONDICIO E DEL DIVIETO DI DUPLICE OFFERTA.</h:div><h:div>Si costituivano in giudizio la Regione Lazio e il Consorzio Stabile CMF (d’ora in avanti, CMF).</h:div><h:div>Con ordinanza n. 3009 del 2021, il Collegio rigettava la domanda cautelare.</h:div><h:div>Con ordinanza n. 6171 del 2021, il Consiglio di Stato rigettava l’appello cautelare.</h:div><h:div>All’udienza del 9.11.2021, previo deposito di memorie difensive, la causa veniva trattenuta in decisione.</h:div><h:div>2. Oggetto di gravame sono gli atti della procedura aperta volta alla stipula di convenzioni quadro per l’affidamento di “servizio di manutenzione impianti degli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Strutture della Giunta Regionale, agli Enti Dipendenti della Regione Lazio, alle Società Partecipate, agli Enti Locali territoriali ed alle Amministrazioni pubbliche aventi sede nel territorio della Regione Lazio” e, in particolare, la Determinazione della Regione Lazio-Direzione Regionale Centrale Acquisti n. G03813 dell’8.4.2021, nella parte in cui ha disposto l’aggiudicazione a CMF dei lotti 1 e 2 e, in conseguenza di ciò, l’aggiudicazione del lotto 4 in favore del RTI Techne.</h:div><h:div>L’interesse a ricorrente della Saccir deriva dal fatto che ella si è classificata al secondo posto nella graduatoria relativa al lotto 4, che è stato aggiudicato al RTI Techne, il quale però, a sua volta, è il secondo classificato nella graduatoria relativa ai lotti 1 e 2 aggiudicati a CMF.</h:div><h:div>In virtù dei vincoli di aggiudicazione previsti dalla lex specialis di gara, “se CMF fosse escluso dalla gara, i lotti 1 e 2 verrebbero aggiudicati al RTI Techne” e “non potendo per l’effetto il RTI Techne aggiudicarsi anche il lotto 4, la graduatoria relativa a quest’ultimo dovrebbe conseguentemente scorrere in favore del RTI Saccir, in atto secondo classificato”.</h:div><h:div>2.1. Ciò premesso, rileva il Collegio che, con il primo motivo di gravame, la società ricorrente ha lamentato l’illegittima partecipazione di CMF alla procedura di gara, per violazione dell’art. 45, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016 sul presupposto che:</h:div><h:div>a) CMF non avrebbe i requisiti per essere qualificato consorzio stabile, in quanto non sarebbe «espressione della volontà negoziale di almeno tre imprenditori di operare congiuntamente nel settore di interesse», ma della volontà di Rekeep Spa, che, nel momento di presentazione dell’offerta e in quello dell’aggiudicazione, era l’unica effettiva consorziata, come dimostrato dal fatto che essa aveva il controllo totalitario (al 100%) di tutte le società consorziate, tranne una, e tramite ciò del 99% di CMF, il bilancio di CMF è consolidato in quello di Manutenccop Soc. Coop e il risultato di  gestione  di  CMF è «attribuito al 99% a Rekeep Spa»; </h:div><h:div>b) CMF sarebbe privo di una durevole e comune struttura d’impresa, che operi in effettiva autonomia e non dipenda dalle strutture imprenditoriali delle consorziate, in quanto CMF sarebbe sotto il dominio totalitario di Rekeep Spa; la sede operativa di CMF è ubicata presso gli uffici di Rekeep Spa e i membri del Consiglio di amministrazione di CMF sono alle sue dipendenze.</h:div><h:div>Il motivo di ricorso in esame è privo di fondamento.</h:div><h:div>L’art. 45, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016 prevede tre requisiti costitutivi minimi, per aversi consorzio stabile: la partecipazione almeno di 3 consorziati; il vincolo consortile di durata almeno quinquennale; l’istituzione di una comune struttura di impresa per l'esecuzione anche in via diretta delle prestazioni oggetto di affidamento pubblico.</h:div><h:div>Dagli atti di causa risulta che CMF è stato costituito, il 9.1.2019, da 6 società e, precisamente, da: Rekeep Spa, E-Digital Services Srl (oggi, Rekeep Digital Srl), Rekeep Rail Srl, Servizi Ospedalieri Spa, Sgargi Srl e Sicura Società per Azioni. </h:div><h:div>La compagine del consorzio è rimasta immutata fino al 27.2.2020, quando è stata ammessa la società H2H Facility Solutions Spa ed è stata approvata la richiesta di recesso da parte di Sicura Spa. Successivamente hanno fatto ingresso nel consorzio anche Techno Service Srl e Certosa Servizi Srl.</h:div><h:div>La costituzione del consorzio è, dunque, avvenuta ad opera di un numero di imprese compatibile con quello prescritto dall’art. 45, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016, a norma del quale “I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa”.</h:div><h:div>La circostanza, dedotta ed enfatizzata dalla società ricorrente, che 5 delle 6 società che hanno costituito il consorzio fossero controllate da Manutencoop facility management Spa, poi Rekeep Spa, è priva di rilievo, in quanto nessuna norma di legge impedisce a società diverse, ma controllate da uno stesso soggetto, di istituire “un’organizzazione comune per coordinare e regolare alcune fasi delle loro imprese”.</h:div><h:div>Come già rilevato in sede cautelare, infatti, le società che hanno istituito CMF sono e restano distinti soggetti di diritto, dotati di autonomia patrimoniale, ancorchè controllate, in via maggioritaria o totalitaria, da altra società.</h:div><h:div>In particolare, il controllo societario maggioritario o totalitario in capo ad un’unica società non esclude, come apoditticamente sostenuto dalla ricorrente, l’autonomia gestionale e decisionale delle controllate, che restano autonomi soggetti giuridici.</h:div><h:div>Anche l’esistenza di una “comune struttura di impresa per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto di affidamento” rappresenta un requisito necessario per la configurabilità di un consorzio stabile, ai sensi del citato art. 45. Tale struttura garantisce, infatti, un’alterità rispetto alle singole imprese e integra un elemento teleologico, riconducibile all'astratta idoneità del consorzio ad eseguire il contratto di appalto, fungendo anche nelle fasi precedenti all'esecuzione da tramite tra la p.a. e le consorziate, che abbiano scelto e previsto nel proprio statuto di operare congiuntamente nel settore dei contratti pubblici, per un determinato arco temporale (Cons. Stato, n. 6165 del 2020).</h:div><h:div>Nel caso di specie, contrariamente a quanto dedotto dalla società ricorrente, l’art. 4 dello Statuto di CMF prevede espressamente che «il Consorzio ha per oggetto l’organizzazione comune, il coordinamento e la disciplina delle attività dei Consorziati per l’assunzione, sotto qualsiasi forma, anche in consorzio o in associazione con terzi, di commesse pubbliche e/o private, da assegnare in esecuzione alle imprese associate o da eseguire in proprio , in tutto on in parte, per la progettazione e costruzione di opere, la progettazione e gestione di servizi e la fornitura di beni per conto di pubbliche amministrazioni nonché di persone ed enti privati relativi, prevalentemente, all’attività di gestione integrata dei servizi rivolti agli immobili o ai patrimoni immobiliari, alle reti infrastrutturali urbane, ai mezzi di trasporto, alle strutture ospedaliere e recettive di qualsiasi natura, alle attività di c.d. lavanolo e sterilizzazione a supporto  dell’attività sanitaria, nonché a quella di gestione sei servizi ambientali». Lo statuto del CMF, insomma, prevede l’esecuzione diretta delle commesse e degli appalti pubblici e non solo tramite le consorziate.</h:div><h:div>Inoltre, CMF dispone, per come ammesso e dimostrato dallo stesso (cfr. documenti 16 e 17), dei mezzi e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento della propria attività, nonché di personale alle proprie dipendenze. </h:div><h:div>Risulta, pertanto, che CMF è dotato di una “comune struttura di impresa”, la cui esistenza non è inficiata né dalla comunanza di sede operativa con una delle consorziate, né dalla comunanza tra membri del consiglio di amministrazione del Consorzio e i dipendenti di una o più consorziate. Si tratta, infatti, di una mera scelta organizzativa che non incide in alcun modo sull’alterità del consorzio rispetto alle singole consorziate e, quindi, sulla sua autonomia organizzativa e decisionale.</h:div><h:div>2.2. Con un secondo gruppo di censure, la società ricorrente ha dedotto la violazione dell’obbligo dichiarativo di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-bis), e all’art. 47, comma 2 bis, del d.lgs. n. 50 del 2016, in quanto CMF non avrebbe «attestato il possesso in capo alle consorziate dei requisiti soggettivi, di ordine generale, di cui esse dovevano necessariamente godere per consentire a CMF di accedere alla gara». In particolare, nonostante CMF si sia avvalsa dei requisiti economici e tecnico-professionali di Rekeep, non avrebbe attestato il possesso, in capo alla stessa, di quelli generali e, in particolare, avrebbe omesso di dichiarare la sua perdita della capacità di partecipare alla gara. Infatti, con delibera del 25.10.2017, l’Anac aveva disposto, a carico della Manutencoop Facility Management Spa (poi Rekeep Spa), l’interdizione della partecipazione alle procedure di gara e degli affidamenti di subappalto per mesi sei. Con la sentenza n. 12572 del 2017, il Tar Lazio aveva annullato il provvedimento, ma con la sentenza n. 7271 del 2018 il Consiglio di Stato aveva riformato la pronuncia di primo grado, ripristinando l’efficacia della sanzione interdittiva. La Corte di Cassazione, infine, con sentenza n. 27770 del 4.12.2020, ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza del Consiglio di Stato, così rispristinando definitivamente l’efficacia della sanzione interdittiva, tanto che l’Anac ha nuovamente iscritto Rekeep nel casellario a decorrere dal 24.12.2020.</h:div><h:div>Ad avviso della società ricorrente, invece, nonostante l’art. 47, comma 2 bis, del d.lgs. n. 50 del 2016 consente ai consorzi stabili di avvalersi dei requisiti economici e tecnico-professionali delle consorziate, esecutrici e non esecutrici, impone altresì di attestare, e di verificare da parte della stazione appaltante, la sussistenza in capo ad esse dei requisiti generali, che nel caso di specie mancherebbero, per quanto detto.</h:div><h:div>Anche queste censure sono prive di fondamento.</h:div><h:div>In proposito osserva il Collegio che la costante giurisprudenza amministrativa delinea il consorzio stabile come soggetto giuridico autonomo, costituito in forma collettiva e con causa mutualistica, che opera in base a uno stabile rapporto organico con le imprese associate, in forza del quale può giovarsi, senza dover ricorrere all'avvalimento, degli stessi requisiti di idoneità tecnica e finanziaria delle consorziate stesse, secondo il criterio del “cumulo alla rinfusa” (cfr. Tar Campania, Salerno, n. 1709 del 2016 e n. 771 del 2019 e n. 508 del 2020). I consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016, quindi, possono qualificarsi con i requisiti posseduti in proprio e direttamente, ma possono ricorrere anche alla sommatoria dei requisiti posseduti dalle singole imprese partecipanti, come chiarito ormai dall'art. 47, comma 2, dello stesso codice dei contratti pubblici (così Cons. Stato, n. 5057 del 2018 e n. 403 del 2019).</h:div><h:div>Il criterio del “cumulo alla rinfusa” si sostanzia, insomma, nel fatto che il consorzio può scegliere di provare il possesso dei requisiti con requisiti propri, oppure attraverso quelli delle sue consorziate - esecutrici e non esecutrici. Ed è ciò che è accaduto nel caso di specie, in cui CMF ha partecipato “in nome e per conto proprio senza indicare alcuna consorziata esecutrice” alla gara per cui è causa (cfr. all. n. 6 al ricorso introduttivo) ed ha dichiarato “la sussistenza, ai sensi dell’art. 47 – Requisiti per la partecipazione dei Consorzi alle gare – comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., attraverso i requisiti in capo alle proprie consorziate, sulla base del principio del c.d. cumulo alla rinfusa, dei requisiti richiesti nel disciplinare di gara e precisamente” del requisito di capacità economico e finanziaria costituito dal fatturato globale medio annuo (di cui all’art. 6.2, lett c) del disciplinare di gara)  e del requisito di capacità tecnica e professionale costituito dall’aver eseguito, nell’ultimo triennio antecedente alla data di pubblicazione della procedura, almeno 3  contratti su servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto il cui importo complessivo deve essere pari ad almeno il 30% del valore del Lotto al quale si partecipa (di cui all’art. 6.3, lett. d) (cfr. all. n. 7 al ricorso introduttivo).</h:div><h:div>Secondo la ricostruzione di parte ricorrente, avendo il CMF provato il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali tramite le proprie consorziate anche non esecutrici, secondo il principio del cumulo alla rinfusa, e in particolare tramite Rekeep Spa, esso avrebbe dovuto dichiarare il possesso in capo alle stesse dei requisiti di ordine generale, che la Stazione appaltante avrebbe dovuto verificare.</h:div><h:div>Di conseguenza, CMF avrebbe dovuto essere escluso dalla gara:</h:div><h:div>a) per violazione dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis), del d.lgs. n. 50 del 2016, per non aver attestato “il possesso dei requisiti di ordine generale in capo alle consorziate non esecutrici, ivi comprese in particolare quelle di cui ha utilizzato i requisiti di qualificazione, omettendo conseguentemente di informare la stazione appaltante della perdita da parte della consorziata dominante Rekeep s.p.a. (per effetto dell’interdizione disposta da Anac a suo carico) della capacità di partecipare a gare pubbliche e di eseguire pubblici appalti”;</h:div><h:div>b) per violazione degli artt. 6.2 e 6.3 del disciplinare di gara, in quanto CMF ha perso parte dei requisiti economico-finanziari e tutti quelli relativi alla capacità tecnica e professionale, “essendo interdetta la consorziata non esecutrice “ausiliaria” dei requisiti (Rekeep) dal giorno del ripristino dell’efficacia dell’annotazione (4.12.2020) e sino al provvedimento di aggiudicazione (8.4.2021)”.</h:div><h:div>Entrambi gli assunti sono privi di pregio.</h:div><h:div>In primo luogo, ribadisce il Collegio quanto già rilevato in sede cautelare, ossia che, avendo CMF partecipato alla gara per cui è causa in proprio, non aveva alcun obbligo di dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale in capo alle consorziate non esecutrici (ex multis, Cons. Stato, n. 3385 del 2018).</h:div><h:div>Il comma 2-bis dell’art. 47 del d.lgs. n. 50 del 2016, come introdotto dal d.l. n. 32 del 2019, infatti, stabilisce che “la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati”. I requisiti a cui si riferisce la disposizione normativa sono quelli di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento, a cui fa riferimento l’intero art. 47. Per quanto riguarda, invece, i requisiti generali, questi vanno dichiarati e provati solamente con riferimento al consorzio stesso e alle consorziate che sono indicate come esecutrici delle prestazioni contrattuali.</h:div><h:div>In secondo luogo, contrariamente a quanto dedotto dalla società ricorrente, nel corso dell’intera procedura di gara, Rekeep Spa, impresa consorziata di CMF non indicata come esecutrice, non ha comunque perso i propri requisiti di ordine generale.</h:div><h:div>A seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 27770 del 2020 - che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Rekeep Spa avverso la sentenza n. 7271 del 2018 del Consiglio di Stato, che a sua volta aveva annullato la sentenza n. 12572 del 2017 del Tar Lazio, così rigettando il ricorso da essa proposto avverso la sanzione interdittiva a suo carico disposta con delibera del 25.10.2017 dell’Anac - questa ha proceduto ad effettuare una nuova annotazione a scopi interdittivi il 25.12.2020 (cfr. doc. 26 depositato dalla controinteressata), ossia dopo l’aggiudicazione.</h:div><h:div>La sentenza n. 3754 del 2021 del Tar Lazio, Roma, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Rekeep avverso questa nuova annotazione; tuttavia, il Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 2163 del 22.4.2021, ha sospeso in via cautelare l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sulla base di due considerazioni rilevanti ai fini della presente controversia.</h:div><h:div>Da un lato, il Consiglio di Stato ha osservato che “gli atti impugnati, comportanti il reinserimento dell’annotazione interdittiva, (…), non sembrerebbero espressione di una conferma impropria, ma di un riesame della delibera dell’Autorità n. 1106 del 2017 sull’istanza dell’appellante”; dall’altro, ha ritenuto “vulnerato il principio di stretta tipicità legale della fattispecie sanzionatoria (in termini, Cons. Stato, V, ord. 26 febbraio 2021, n. 923), atteso che (secondo quanto evincibile da Cons. Stato, Ad. plen., 28 agosto 2020, n. 16) l’omissione dichiarativa non coincide con la falsa dichiarazione”.</h:div><h:div>Insomma, l’efficacia dell’annotazione interdittiva del 25.12.2020 è stata sospesa dall’ordinanza del Consiglio di stato del 22.4.2021. Essa ha peraltro avuto efficacia in un periodo temporalmente limitato, successivo all’aggiudicazione dell’appalto e precedente alla stipulazione della convenzione. Ne consegue che non può ritenersi che, in forza di questa annotazione, effettuata dall’Anac solamente il 25.12.2020 e la cui efficacia, lo si ribadisce, è stata sospesa dal Consiglio di Stato, Rekeep abbia perso i requisiti di ordine generale ai fini della partecipazione alla procedura di gara indetta il 28.8.2020 e aggiudicata l’8.12.2020, né che CMF avesse l’obbligo di dichiararne l’esistenza. Infatti, dal momento della domanda di partecipazione fino all’aggiudicazione, detta iscrizione non sussisteva, essendo la sua efficacia sospesa in via giudiziale ed essendo stata rinnovata solo successivamente.</h:div><h:div>2.3. Con altro motivo di ricorso, Saccir ha lamentato violazione degli artt. 45, comma 2, lett c), e 47, comma 2-bis, del d.lgs. n. 50 del 2016 ed abuso del diritto, “essendo l’istituto del consorzio stabile stato utilizzato da Rekeep Spa per perseguire una finalità vietata dall’ordinamento, ossia quella di operare nei contratti pubblici nonostante l’interdizione disposta a suo carico”.</h:div><h:div>È evidente l’infondatezza del motivo di ricorso in esame, alla luce delle considerazioni svolte ai punti precedenti.</h:div><h:div>2.4. Con un ultimo motivo di censura, la società ricorrente ha lamentato violazione dell’art. 97, comma 5, e dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016, degli artt. 16 e 21 del disciplinare di gara, dei principi di par conditio e immodificabilità dell’offerta.</h:div><h:div>Ad avviso della ricorrente, infatti, nella sua offerta economica CMF, con riferimento al canone manutentivo riferito agli impianti elevatori, avrebbe offerto il prezzo unitario a mq (0.38 euro/mq per i lotti 1,2,3 e 0,30 euro/mq per il lotto 4) in luogo del prezzo unitario “a pezzo” indicato nella lex di gara in euro 1000 a base d’asta per impianto elevatore.</h:div><h:div>Anche questo motivo di ricorso è privo di fondamento.</h:div><h:div>L’art. 16 del disciplinare di gara, relativo alla c.d. offerta economica, prescriveva di inserire, per ciascun lotto di interesse, per	tutti gli impianti e per la piccola manutenzione, «il prezzo unitario offerto da applicarsi sui canoni manutentivi», senza indicazione alcuna in ordine all’unità di misura (euro/mq o euro /pezzo).</h:div><h:div>Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, pertanto, l’art. 16 citato non prescriveva affatto di “offrire il canone manutentivo in forma di prezzo unitario espresso per singolo elevatore”.</h:div><h:div>Solamente nel documento, allegato al disciplinare e denominato “elenco prezzi”, era previsto, con riferimento alla voce “manutenzione impianti elevatori”, che l’unità di misura fosse euro/pezzo/anno e non, come per le altre, euro/mq/anno. Il valore a base d’asta, per la voce “manutenzione impianti elevatori”, era di euro 1000,00.</h:div><h:div>Nel documento, allegato al disciplinare e denominato “relazione tecnico-illustrativa e valore stimato dell’appalto”, era indicato, come prezzo unitario di riferimento annuale del servizio di manutenzione, degli impianti elevatori, quello di euro 0,75/mq.</h:div><h:div>I due documenti, insomma, impiegavano, con riferimento alla determinazione del valore a base d’asta del servizio di manutenzione degli impianti elevatori, due distinte unità di misura, equiparando il valore di euro 0,75/mq a quello di euro 1000/pezzo.</h:div><h:div>Nel formulare la propria offerta, CMF ha offerto un canone manutentivo degli impianti elevatori pari a 0,38 al mq, rispetto al valore a base d’asta di 0,75/mq, con un ribasso del 50%: ciò nei lotti 1, 2 e 3 (cfr. doc. n. 33-35 depositati dalla controinteressata). Nel lotto 4, invece, CMF ha offerto un canone manutentivo degli impianti elevatori pari a 0,30 al mq, rispetto al medesimo valore a base d’asta di 0,75/mq, con un ribasso quindi del 60% (cfr. doc. n. 36).</h:div><h:div>Dall’offerta economica di CMF quindi emerge, con assoluta chiarezza e univocità, che esso ha inteso offrire, per i canoni manutentivi degli impianti elevatori, un ribasso del 50% nei lotti 1, 2 e 3 e un ribasso del 60% nel lotto 4. Applicando questo ribasso al valore a base d’asta espresso con riferimento all’unità di misura “pezzo” e non “mq”, risulta un canone manutentivo di euro 500 nei lotti 1, 2 e 3 (pari al 50% del valore a base d’asta di euro 1000/pezzo) ed euro 400 nel lotto 4 (pari al 60% del valore a base d’asta di euro 1000/pezzo).</h:div><h:div>Tanto premesso, ricorda il Collegio che, secondo la costante giurisprudenza, nelle gare pubbliche è ammissibile un’attività interpretativa della volontà dell'impresa partecipante alla gara da parte della Stazione appaltante, al fine di superare eventuali ambiguità nella formulazione dell'offerta, purché si giunga ad esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale con essi assunti (Tar Lazio, Roma, n. 9448 del 2021).</h:div><h:div>Nel caso di specie, anche in considerazione della non univocità dei documenti di gara e della chiarezza della percentuale di ribasso offerto da CMF, i chiarimenti chiesti dalla Stazione appaltante e resi da CMF sono stati tali da far emergere, senza alcuna modifica dell’offerta economica globalmente intesa, il cui valore è restato inalterato, l’effettiva volontà del consorzio. Non si è trattato, quindi, di soccorso istruttorio, che ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016 non può essere attivato per sanare irregolarità anche formali dell'offerta tecnica o economica, bensì della mera correzione di un errore materiale, a fronte di una volontà correttamente espressa da CMF in relazione all'offerta economica. Si è trattato, infatti, di un errore (indicazione del canone manutentivo offerto con riferimento al valore a base d’asta indicato con riferimento all’unità di misura del “mq”, invece che del “pezzo”) emendabile senza bisogno di complesse indagini, essendo agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile la volontà di CMF di offrire un ribasso, per quel che concerne i lotti aggiudicatigli (1 e 2), del 50%.</h:div><h:div>3.Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso è infondato e va rigettato.</h:div><h:div>Attesa la complessità delle questioni trattate, possono però compensarsi le spese di lite.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="09/11/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Cristallo Roberta</h:div><h:div>Lucia Gizzi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>