<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210466320240129164354175" descrizione="Agcm - pcs - covid - impossibilità parziale - obblighi diligenza professionale - 1464 - comunicazioni al consumatore - ingannevolezza - frapposizione ostacoli - aggresività - accoglie in parte" gruppo="20210466320240129164354175" modifica="28/02/2024 00:35:22" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="04663"/><fascicolo anno="2024" n="04095"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210466320240129164354175.xml</file><wordfile>20210466320240129164354175.docm</wordfile><ricorso NRG="202104663">202104663\202104663.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\664 Antonino Savo Amodio\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Antonino Savo Amodio</firma><data>27/02/2024 19:50:14</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Matthias Viggiano</firma><data>04/02/2024 12:55:47</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>29/02/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Antonino Savo Amodio,	Presidente</h:div><h:div>Matthias Viggiano,	Referendario, Estensore</h:div><h:div>Alberto Ugo,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>del provvedimento reso dall’Agcm in data 9 febbraio 2021 all’esito del procedimento PS11778 – Sky / Rimborso Pacchetto Calcio recante accertamento di violazioni del codice del consumo e irrogazione della sanzione pecuniaria di € 2.000.000 nei confronti di Sky Italia s.r.l. notificato in data 22 febbraio 2021, e di ogni altro atto preordinato, conseguente e comunque connesso, ivi compreso – ove occorra – l’atto di avvio dell’istruttoria in data 21 maggio 2020 nonché le delibere di proroga del termine del procedimento dei 13 ottobre e 15 dicembre 2020.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 4663 del 2021, proposto da </h:div><h:div>Sky Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Ottavio Grandinetti, Paolo Pototschnig, Emilio de Giorgi, Daniele Majori, Marco Valerio Lupoli e Riccardo Luigi Giojelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. Ottavio Grandinetti in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 87;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Autorità garante della concorrenza e del mercato, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Unione nazionale consumatori, non costituita in giudizio;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2024 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. La società ricorrente impugnava il provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) che, all’esito dell’istruttoria PS11778, aveva accertato la commissione di tre distinte pratiche commerciali scorrette, vietate dagli artt. 20 ss. d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (cod. cons.), irrogando, conseguentemente, una sanzione pecuniaria complessiva di € 2.000.000,00.</h:div><h:div>2. Si costituiva in resistenza l’Autorità.</h:div><h:div>3. Le parti depositavano memorie e repliche in vista della pubblica udienza del 10 gennaio 2024, all’esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.</h:div><h:div>4. Esaurita l’esposizione dello svolgimento del processo, prima di indicare le doglianze mosse con il ricorso, appare opportuno illustrare i fatti sottesi al provvedimento gravato.</h:div><h:div>4.1. Nel dettaglio, va precisato che la vicenda si svolgeva nella primavera del 2020, allorquando, com’è noto, gli eventi sportivi venivano d’autorità sospesi in ragione della c.d. <corsivo>prima ondata</corsivo> dell’infezione da Sars-Cov-2; ne derivava l’impossibilità per la società ricorrente di trasmettere in diretta i ridetti eventi in favore dei proprî abbonati (che versano un corrispettivo annuale frazionato in rate mensili).</h:div><h:div>4.2. Ciononostante, il professionista, pur risultando impossibile la propria prestazione, pretendeva l’esatto adempimento della prestazione da parte dei consumatori: viceversa, secondo l’Autorità (contestazione <corsivo>sub</corsivo> A), l’impresa avrebbe dovuto provvedere in forma automatica e di propria iniziativa a rimodulare e/o rimborsare i canoni relativi agli abbonamenti <corsivo>Sky calcio </corsivo>e <corsivo>Sky sport</corsivo> per il periodo di sospensione delle trasmissioni. Difatti, la <corsivo>diligenza professionale</corsivo>, indicata dall’art. 18, comma 1, lett. h), cod. cons., imporrebbe una condotta in linea con le regole della buona fede o, comunque, aderente a ciò che il consumatore ragionevolmente poteva attendersi dal professionista: pertanto, la descritta inerzia della parte ricorrente avrebbe determinato una violazione dell’art. 20, comma 2, cod. cons.</h:div><h:div>4.3. Va precisato, però, come la società avesse previsto la possibilità per gli abbonati di richiedere una riduzione del canone per i mesi interessati dalla sospensione delle trasmissioni degli eventi in diretta (ossia marzo, aprile e maggio 2020), fruendo del c.d. «<corsivo>sconto coronavirus</corsivo>»: in particolare, i consumatori potevano accedere alla propria area riservata ed ivi procedere all’inserimento della domanda per ottenere uno sconto del 50% dell’importo mensile, a decorrere dalla presentazione dell’istanza e sino al 31 maggio 2020 (c.d. <corsivo>pro-rata mensile</corsivo>).</h:div><h:div>4.4. Nondimeno, l’Agcm evidenziava – contestazione <corsivo>sub</corsivo> B) – che le modalità di diffusione del messaggio, escluso che si trattasse di misura di <corsivo>caring</corsivo> come sostenuto dall’impresa, non fossero aderenti al dettato normativo, in quanto non correttamente pubblicizzate nella sezione del sito relativo alle iniziative assunte in ragione dell’emergenza pandemica (né rese note agli abbonati utilizzando gli ordinarî mezzi di comunicazioni impiegati dal professionista): ciò integrerebbe gli estremi di una pratica commerciale ingannevole (art. 22 cod. cons.), in quanto i consumatori non sarebbero stati correttamente informati della possibilità di ottenere lo sconto.</h:div><h:div>4.5. In aggiunta, condotta <corsivo>sub</corsivo> C), l’Autorità rappresentava gli ostacoli che la ricorrente avrebbe frapposto ai consumatori prima di ottenere lo sconto indicato ai punti precedenti. In particolare, si tratterebbe di una pratica aggressiva (art. 24, comma 1, lett. d), cod. cons.), in quanto, tra l’altro, il sistema di richiesta era risultato fuori uso per un rilevante lasso di tempo (circa due giorni tra il 6 e l’8 aprile 2020) e la procedura spesso si bloccava rendendo impossibile l’inoltro della domanda: in aggiunta, considerato che lo sconto veniva calcolato dal momento della presentazione della domanda, la società si sarebbe avvantaggiata dei malfunzionamenti tecnici, facendone gravare gli oneri economici sui consumatori finali.</h:div><h:div>5. Conclusa anche la descrizione delle condotte reputate scorrette dall’Agcm, può passarsi all’esposizione delle censure spiegate dalla società.</h:div><h:div>5.1. Con il primo motivo, rivolto alla pratica <corsivo>sub</corsivo> A), si lamenta la mancata considerazione del contesto pandemico nel quale la società si era trovata ad operare. Nel dettaglio, Sky non avrebbe mai sospeso la propria programmazione sportiva, epurandola unicamente delle trasmissioni di eventi in diretta; inoltre, sarebbe stata garantita la possibilità di recedere (anche semplicemente dai pacchetti sportivi), senza alcun costo per il consumatore; in aggiunta, si sarebbe estesa la fruizione degli ulteriori contenuti della società (es. cinematografici) anche a coloro che non erano in precedenza abbonati ai rispettivi pacchetti. In altre parole, il consumatore (che sottoscrive un abbonamento annuale) si sarebbe trovato nella medesima situazione che normalmente si verifica nei mesi estivi, allorquando lo sport, notoriamente, si «<corsivo>ferma</corsivo>». Viene poi precisato come l’obbligo di rideterminare autonomamente il canone d’abbonamento non avrebbe alcun fondamento legale: ciò troverebbe parziale conferma nel provvedimento, allorquando viene evidenziato il rispetto della disciplina civilistica in tema di obbligazioni. Al contempo, si contesta la sussistenza di un distinto obbligo di intervento sul corrispettivo preteso nascente dalla disciplina consumeristica e dal dovere di comportarsi secondo i canoni della diligenza professionale.</h:div><h:div>5.2. Sempre in relazione alla medesima contestazione, viene evidenziato come mancherebbe in ogni caso l’offesa al bene giuridico protetto dalla norma, atteso che la libera scelta del consumatore non sarebbe stata in alcun modo coartata dall’inerzia della ricorrente: difatti, l’abbonato era legittimato a recedere, ovvero rimanere vincolato al contratto potendo, in un secondo momento (ossia allorquando fossero ripresi gli eventi in diretta), fruire delle trasmissioni sportive.</h:div><h:div>5.3. Viepiú, è evidenziato come lo <corsivo>sconto coronavirus</corsivo> costituirebbe un’idonea misura di <corsivo>caring</corsivo> (ossia prevista solo per particolari clienti) predisposta dalla società, tra l’altro non obbligata a ciò in alcun modo (come risulterebbe evidente dall’analisi della disciplina normativa emergenziale emanata nei mesi della c.d. <corsivo>prima ondata Covid</corsivo>).</h:div><h:div>5.4. Con la quarta doglianza, rivolta nei confronti della seconda contestazione, si lamenta l’assenza di una pratica commerciale, trattandosi di una mera misura di <corsivo>caring</corsivo> che quindi non seguirebbe le regole sulla completezza delle informazioni: a riprova, si evidenzia come fosse insussistente qualsiasi controprestazione in favore del professionista.</h:div><h:div>5.5. Tramite la quinta censura viene rappresentata l’impossibilità di qualificare come <corsivo>aggressiva</corsivo> la condotta della ricorrente, in ragione dell’incontestato malfunzionamento informatico. Inoltre, le plurime iniziative intraprese per tutelare i consumatori consentirebbero in ogni caso di dimostrare l’assenza degli elementi strutturali di integrazione dell’illecito contestato.</h:div><h:div>5.6. Con il sesto motivo si rappresenta l’esiguità del numero delle segnalazioni trasmesse all’Autorità, segno tangibile della mancanza di offensività della condotta.</h:div><h:div>5.7. Tramite la settima ragione di gravame si lamenta l’artificioso frazionamento dell’unica condotta in tre distinte pratiche scorrette con conseguenti violazione delle regole in tema di assorbimento delle condotte meno rilevanti in quelle piú gravi.</h:div><h:div>5.8. Infine, con l’ultimo motivo si denuncia l’eccessività della sanzione.</h:div><h:div>6. Il ricorso è solo parzialmente fondato.</h:div><h:div>7. Principiando dal sesto motivo, va dato seguito alla giurisprudenza che qualifica le pratiche commerciali scorrette come <corsivo>illeciti di pericolo</corsivo>, relativamente ai quali non è necessaria l’effettiva lesione del bene giuridico protetto dalla norma (Cons. Stato, sez. VI, 10 gennaio 2022, n. 161; similmente, nella giurisprudenza europea è stata reputata illecita anche una pratica che coinvolgeva un singolo consumatore v. Corte giust. Ue, sez. I, 16 aprile 2015, causa C-388/13), essendo invece sufficiente l’esposizione al rischio di un pregiudizio, secondo una valutazione di prognosi postuma (Cons. Stato, sez. VI, 12 gennaio 2022, n. 203). Conseguentemente, l’Agcm non era tenuta a provare quanti consumatori fossero stati effettivamente indotti a compiere una scelta commerciale che altrimenti non avrebbero effettuato, bensí solamente a descrivere una condotta commerciale, che, in potenza – ossia inferibile con un giudizio prognostico <corsivo>ex ante</corsivo> – potesse pregiudicare la capacità di autodeterminazione degli stessi: orbene, come si avrà modo di approfondire <corsivo>infra</corsivo>, l’operato della società non può dirsi pienamente conforme alle regole poste dal codice del consumo. In tal senso, le segnalazioni, al di là del numero, costituiscono, per precisione, gravità e concordanza, evidenza sufficiente a descrivere un <corsivo>modus operandi</corsivo> illecito, ossia contrastante con le norme a tutela del consumatore. </h:div><h:div>8. Passando ai primi tre motivi, da trattare congiuntamente in quanto afferenti tutti alla prima condotta contestata, va osservato che essi sono fondati nei termini appresso esposti.</h:div><h:div>8.1. Preliminarmente, va rammentato come l’Agcm abbia considerato la prestazione della società ricorrente insuscettibile di esecuzione per ragioni sopravvenute; inoltre, essa ha reputato necessario l’intervento del professionista – in forza dell’art. 18, comma 1, lett. h), cod. cons. – al fine di evitare di falsare in misura apprezzabile il comportamento del consumatore. Questi, invero, secondo la tesi dell’Autorità, non avrebbe potuto ponderare correttamente la propria scelta commerciale: difatti, avrebbe potuto, alternativamente, recedere <corsivo>tout court </corsivo>dall’abbonamento per evitare di continuare a pagare il corrispettivo oppure rimanere vincolato ad un’offerta notevolmente impoverita nei contenuti, pur pagando un prezzo esorbitante rispetto alla controprestazione.</h:div><h:div>8.2. Ciò chiarito, appare opportuno descrivere preliminarmente la natura del rapporto negoziale intercorrente tra Sky e l’abbonato. Esso si configura come un contratto socialmente tipico a prestazioni corrispettive, relativamente al quale la causa (intesa come ragione pratica) va individuata nello scambio oneroso al fine di fruire di programmi con una certa linea editoriale (sport o calcio) ivi ricompresi anche eventi sportivi in diretta: la durata del suddetto rapporto, come si è già accennato, è annuale, con facoltà di recesso <corsivo>ad nutum</corsivo> per il consumatore, mentre il pagamento del corrispettivo è frazionato in rate mensili.</h:div><h:div>8.3. A fronte di tale descrizione del negozio giuridico appare evidente l’errore in cui è incorsa l’Autorità nel reputare impossibile la prestazione cui si era obbligato il professionista: difatti, come ampiamente argomentato dalla società ricorrente, la prestazione non era divenuta impossibile in senso assoluto (come richiesto dall’art. 1218 c.c.), bensí solo in parte (v. art. 1258 c.c.). Invero, come osservato <corsivo>supra</corsivo>, la trasmissione delle manifestazioni sportive <corsivo>live</corsivo> costituisce sicuramente il <corsivo>clou</corsivo> del contratto di abbonamento, ma non esaurisce l’oggetto della prestazione dedotta in obbligazione: rimanendo nel campo civilistico, può sostenersi che il desiderio di vedere eventi sportivi possa al piú qualificarsi come <corsivo>motivo</corsivo> subiettivo del negozio, ma non anche come causa esclusiva di esso.</h:div><h:div>8.4. Passando poi al concetto di <corsivo>diligenza professionale</corsivo>, va rilevato che correttamente l’Agcm ha evidenziato come tale criterio possa assumere due significati differenti: invero, se rapportata al campo civilistico, essa costituisce parametro di verifica dell’adempimento dell’obbligazione assunta dal debitore (art. 1176, comma 2, c.c.); viceversa, in àmbito consumeristico, essa è misura della correttezza dell’operato del professionista in senso complessivo, ossia anche oltre il singolo rapporto negoziale (sul punto v. Cons. Stato, sez. VI, 4 luglio 2018, n. 4110). Appare evidente, quindi, come l’esercizio dell’attività commerciale del professionista, nel rapporto con il consumatore, debba comunque essere sempre improntata al rispetto dei principî di buona fede, correttezza e lealtà (in tal senso v. art. 39 cod. cons.): ciò determina che l’impresa non possa limitarsi al formale adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto, bensí debba tenere una condotta che garantisca i diritti fondamentali dei consumatori (art. 2 cod. cons.). D’altro canto, solo in ragione della sussistenza del descritto interesse superindividuale si giustifica l’intervento pubblicistico dell’Autorità cui è demandata la valutazione dell’operato del professionista: verifica che non investe solamente il corretto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto, bensí si estende alla complessiva analisi delle «<corsivo>pratiche commerciali scorrette</corsivo> […] <corsivo>poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale</corsivo>» (cosí art. 19, comma 1, cod. cons.).</h:div><h:div>8.5. Pertanto, date queste premesse generali, la condotta di Sky non può qualificarsi illecita in relazione alla contestazione <corsivo>sub</corsivo> A). A tal fine, appare opportuno rammentare che, a fronte di una prestazione parzialmente impossibile, la parte contraente fedele ha diritto di chiedere una «<corsivo>corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all’adempimento parziale</corsivo>» (cosí art. 1464 c.c.): orbene, si tratta esattamente delle opzioni che il professionista offriva ai proprî utenti. A tal proposito si reputa opportuno precisare che, nel caso di contratto col consumatore, la diligenza professionale che grava sulla società imponga a quest’ultima di rendere concretamente possibile l’esercizio di tali due alternative facoltà, anche senza una previa domanda giudiziale della controparte: difatti, la debolezza economica che caratterizza la posizione contrattuale dell’abbonato non può essere garantita adeguatamente mediante il ricorso ai (lunghi e dispendiosi) rimedî giurisdizionali, con la conseguenza che la tutela che l’ordinamento riserva al consumatore sarebbe vanificata se non fosse previsto un dovere del professionista di adoperarsi immediatamente in favore della controparte.</h:div><h:div>8.6. D’altro canto, come evidenziato nel ricorso, ciò è avvenuto nel caso in esame: invero, ai consumatori veniva consentito di recedere senza spese (ossia senza applicazione della penale di € 11,53 prevista contrattualmente) ovvero di fruire del c.d. <corsivo>sconto coronavirus</corsivo>, ossia di una riduzione del prezzo. In altre parole, Sky, in aderenza ai doveri nascenti dalla propria posizione di forza contrattuale, correttamente «offriva» ai consumatori la scelta tra i due rimedî previsti dal citato art. 1464 c.c.</h:div><h:div>8.7. Ambedue le possibilità, ovviamente, venivano riconosciute su <corsivo>domanda</corsivo> dell’interessato, ossia previa istanza all’impresa. A tal proposito, non è condivisibile l’argomentazione dell’Agcm secondo la quale il professionista <corsivo>doveva</corsivo> autonomamente ridurre o rimodulare il corrispettivo: difatti, un simile operare avrebbe potuto non essere in linea con la volontà del consumatore che avrebbe potuto preferire recedere dal contratto piuttosto che ottenere la riduzione del prezzo (s’immagini il tifoso la cui squadra è stata eliminata da una certa competizione). In altre parole, l’errore dell’Autorità consiste nell’aver presunto in maniera assoluta la preferenza dell’abbonato per un rimedio manutentivo del contratto piuttosto che per uno risolutorio.</h:div><h:div>8.8. Conseguentemente, i motivi vanno accolti nei limiti in cui contestano il mancato assolvimento dei doveri di correttezza professionale: difatti, alla luce di quanto esposto la condotta risulta in linea con la diligenza professionale esigibile da un operatore come Sky.</h:div><h:div>9. Ciò detto in ordine ai primi tre motivi, va però osservato come la quarta censura sia infondata.</h:div><h:div>9.1. Difatti, appurato come, in astratto, corretto fosse l’operato del professionista nel mettere a disposizione del consumatore diversi rimedî per la gestione delle sopravvenienze, va al contempo rilevato come la pubblicizzazione di ciò sia avvenuta in maniera non conforme al dettato normativo: in sintesi, Sky è stata diligente nell’<corsivo>an</corsivo>, ma non anche nel <corsivo>quomodo</corsivo>. Invero, l’Agcm ha ampiamente dato atto di come non ci fosse stata alcuna comunicazione agli utenti interessati (ossia agli abbonati ai pacchetti <corsivo>Sky calcio e Sky sport</corsivo>)<corsivo>
				</corsivo>del diritto di ottenere il c.d. <corsivo>sconto coronavirus</corsivo>: difatti, l’informazione era resa disponibile unicamente nella c.d. <corsivo>area Fai da te </corsivo>ove il cliente doveva necessariamente accedere con le proprie personali credenziali, oppure con altri piú particolari canali (es. il risponditore automatico che, riconoscendo il numero memorizzato dal cliente, indicava la possibilità di ottenere lo sconto) caratterizzati tutti dalla necessaria attivazione da parte del consumatore. Viceversa, alcunché era previsto sul sito pubblico, neppure nella sezione delle <corsivo>Faq</corsivo>, ovvero in quella dedicata alle misure intraprese dal professionista per la gestione dell’emergenza pandemica (sul punto v. Tar Lazio, sez. I, 18 novembre 2022, n. 15326).</h:div><h:div>9.2. Orbene, in primo luogo va confermato come corretta è la qualificazione (operata dall’Agcm) dei fatti quale pratica commerciale ingannevole: in particolare, quest’ultima è «<corsivo>qualsiasi azione, omissione</corsivo> […] <corsivo>posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori</corsivo>» (art. 18, comma 1, lett. d), cod. cons.) ivi compresa, quindi, l’offerta di un rimedio all’evento eccezionale che rompeva il precedente equilibrio negoziale. Pertanto, considerato che l’offerta promozionale si inserisce pacificamente nella vicenda contrattuale intercorrente tra professionista e consumatore (attribuendo a quest’ultimo una pretesa giuridicamente apprezzabile, ossia un <corsivo>diritto</corsivo>), appare evidente che essa debba essere conforme alle regole consumeristiche: d’altronde, diversamente opinando, verrebbe meno la <corsivo>ratio</corsivo> della disciplina di tutela dettata dal legislatore.</h:div><h:div>9.3. Conseguentemente, la società ricorrente avrebbe dovuto attivarsi adeguatamente informando i proprî abbonati ai pacchetti interessati della possibilità di ottenere uno sconto sul prezzo mensile oppure di poter recedere senza spese. A tal fine non possono considerarsi sufficienti i «<corsivo>quattro canali informativi</corsivo>» impiegati da Sky per comunicare la circostanza alla clientela: invero, si tratta di ipotesi che richiedevano tutte uno sforzo dell’utente eccedente quello tipico del consumatore medio. Indicativa, in tal senso, è l’omessa comunicazione individuale tramite <corsivo>sms</corsivo>, soprattutto se contrapposta al risponditore virtuale che, riconoscendo il numero associato ad un determinato pacchetto, informava della possibilità dello sconto: in sintesi, a fronte di un medesimo dato personale (ossia l’associazione numero telefonico-pacchetto Sky), l’esponente esternava le informazioni commerciali solo a mezzo di un canale attivabile «<corsivo>su iniziativa</corsivo>» del consumatore.</h:div><h:div>9.4. Deve poi osservarsi come non condivisibile sia la qualifica di misura di <corsivo>caring</corsivo> del c.d. <corsivo>sconto coronavirus</corsivo> proposta dalla parte ricorrente (in ogni caso, sulle iniziative del <corsivo>customer care</corsivo> v. Tar Lazio, sez. I, 12 maggio 2023, n. 8210). Difatti, come osservato in precedenza, la misura era necessitata, ossia imposta dalla disciplina consumeristica per garantire la libera determinazione negoziale dei clienti: pertanto, essa doveva essere resa facilmente accessibile a tutti gli abbonati ai pacchetti <corsivo>Sky calcio </corsivo>e <corsivo>Sky sport</corsivo>. L’omissione integra, conseguentemente, gli estremi della violazione contestata: circostanza che trova conferma in alcune segnalazioni di consumatori che lamentavano l’impossibilità di accedere allo sconto in ragione della mancata esternazione della misura adottata.</h:div><h:div>10. Similmente, infondato è anche il quinto motivo, relativo alla pratica <corsivo>sub</corsivo> C).</h:div><h:div>10.1. Difatti, oltre a non comunicare in maniera corretta le informazioni commerciali concernenti l’iniziativa, Sky frapponeva ostacoli volti a rendere difficoltoso il conseguimento dello <corsivo>sconto coronavirus</corsivo>. In primo luogo, va ribadito quanto già osservato in precedenza sul <corsivo>diritto</corsivo> del consumatore di ottenere una riduzione del corrispettivo con conseguente qualificazione in termini di <corsivo>pratica commerciale</corsivo> dell’operato della società. Similmente, va condivisa la qualifica di <corsivo>aggressività</corsivo> della ridetta pratica, atteso che l’Agcm rappresentava correttamente le circostanze che ostacolavano l’esercizio del ridetto diritto.</h:div><h:div>10.2. Sul punto deve precisarsi come il riconoscimento dello sconto fosse commisurato alla data di presentazione della domanda (metodo <corsivo>pro rata mensile</corsivo>), con la conseguenza che chi prima presentava la richiesta otteneva il maggiore sconto: ovviamente, un tale <corsivo>modus operandi</corsivo> determinava un enorme e contemporaneo massiccio accesso ai <corsivo>form online</corsivo> al fine di inoltrare l’istanza. Naturalmente, come l’esperienza quotidiana dei varî c.d. <corsivo>click-day </corsivo>insegna, i sistemi informatici collassavano, rendendo impossibile il completamento della procedura. Orbene, a fronte di una simile evenienza, l’impresa diligente avrebbe dovuto quantomeno «sterilizzare» l’arco temporale durante il quale i consumatori non erano in grado di avanzare la domanda: viceversa, la ricorrente ha sostanzialmente riversato sul consumatore l’onere economico derivante da tale malfunzionamento, anche tenuto conto che al momento del <corsivo>crash </corsivo>informatico non era possibile domandare lo sconto con altre modalità (introdotte solo in seguito).</h:div><h:div>10.3. Del pari aggressivo risulta essere stato il contegno tenuto nei confronti di quella particolare platea di consumatori che esercitavano il diritto di recesso prima dell’emergenza pandemica. Come già osservato <corsivo>supra</corsivo>, l’abbonamento Sky ha durata annuale, con facoltà di recesso <corsivo>ad nutum</corsivo> per il consumatore: nondimeno, a seconda della tipologia contrattuale, l’efficacia dell’atto risolutorio è posticipata di un tempo piú o meno lungo (di regola tra i trenta ed i sessanta giorni), durante il quale è fruibile la trasmissione dell’offerta televisiva ed è dovuto il corrispettivo. È quindi accaduto che alcuni utenti, pur avendo esercitato il proprio diritto di recesso prima della sospensione degli eventi sportivi, fossero rimasti vincolati (versando quindi il corrispettivo) anche durante il periodo pandemico. Costoro, pertanto, si trovavano nella medesima condizione degli altri abbonati che non avevano esercitato il recesso: in entrambi i casi, infatti, i consumatori erano costretti a pagare per una prestazione del professionista notevolmente ridotta. Orbene, in forza di un elementare principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), le due ipotesi avrebbero dovuto sottostare al medesimo trattamento giuridico e, conseguentemente, illecito deve considerarsi il mancato riconoscimento (<corsivo>pro rata temporis</corsivo>) del diritto al c.d. <corsivo>sconto coronavirus</corsivo> in favore dei consumatori recedenti. Risulta, quindi, palese l’ostacolo frapposto dalla società al pieno esercizio del diritto contrattuale spettante al consumatore.</h:div><h:div>10.4. Non condivisibili, poi, sono le tesi di parte ricorrente: invero, va rilevato come fuori fuoco sia la doglianza circa l’imputabilità della pratica aggressiva. Orbene, se è pacifico che il malfunzionamento informatico non è riconducibile ad una positiva condotta di Sky, è altresí incontestato che la stessa non si fosse attivata per tenere indenne i consumatori dagli eventuali pregiudizî derivati dal ridetto guasto. Difatti, ed è questa la circostanza dirimente, il professionista non solo deve riconoscere un eventuale diritto contrattuale, ma deve anche garantirne l’effettivo esercizio: in caso contrario, infatti, si svuoterebbe di utilità l’intera regolamentazione consumeristica.</h:div><h:div>11. In sintesi, può affermarsi come, da un lato, Sky si è dimostrata attenta a tutelare in astratto i consumatori con misure in linea con la diligenza professionale richiesta ad un’impresa che opera in un delicato settore come quello televisivo; dall’altro, va osservato come le concrete modalità attuative non hanno garantito in maniera corretta i consumatori: difatti, le modalità di diffusione degli avvisi erano lacunose e pertanto esse non raggiungevano tutti i clienti; inoltre, coloro che pure riuscivano ad avere tempestivamente le informazioni non sempre vedevano poi effettivamente riconosciuti i proprî diritti.</h:div><h:div>12. Passando agli ultimi due motivi, concernenti il trattamento sanzionatorio, va in primo luogo rilevato come essi debbano essere affrontati solamente in relazione alle condotte contestate <corsivo>sub</corsivo> B) e C), atteso che l’accoglimento dei primi tre motivi, secondo quanto già esposto, determina l’annullamento <corsivo>in toto</corsivo> della sanzione comminata per la prima pratica commerciale.</h:div><h:div>12.1. Ciò premesso, va rilevato come correttamente l’Agcm abbia tenuto separate le due condotte, atteso che esse si riferiscono palesemente a momenti ben distinti: d’altro canto è ben possibile ipotizzare – senza particolare difficoltà – la sussistenza di una piuttosto che dell’altra infrazione (es. il professionista avrebbe potuto non comunicare correttamente le informazioni, ma poi riconoscere integralmente il diritto del consumatore o viceversa). Conseguentemente, l’autonomia strutturale delle violazioni determina la necessità di applicare una sanzione per ogni condotta contestata, secondo il criterio del cumulo materiale (v. Cons. Stato, sez. VI, 10 ottobre 2020, n. 7852). D’altro canto, proprio l’indipendenza delle varie contestazioni consente di scindere la prima condotta, reputandola conforme agli <corsivo>standard</corsivo> di legge e, al contempo, confermare la sussistenza degli altri due illeciti.</h:div><h:div>12.2. Quanto esposto consente di evidenziare come siano inconferenti le argomentazioni spese dalla parte ricorrente circa l’operatività dei principî di assorbimento e consunzione: difatti, nell’ipotesi all’odierno esame, è carente il presupposto dell’unicità del fatto (cfr. puntuali le osservazioni di Cons. Stato, sez. VI, 11 novembre 2019, n. 7699), con la conseguenza che fuori fuoco è la denunciata violazione del divieto di <corsivo>bis in idem</corsivo>.</h:div><h:div>12.3. Infine, in ordine alla determinazione degli importi comminati, va rilevato come l’Agcm abbia fatto buon governo delle regole che disciplinano la fattispecie: in particolare, quanto alla durata delle due pratiche, appare congrua la circoscrizione dell’infrazione al periodo tra il 24 marzo ed il 31 maggio 2020, ossia l’arco temporale durante il quale i consumatori avrebbero potuto fruire del c.d. <corsivo>sconto coronavirus</corsivo>. Similmente, anche sulla gravità dell’infrazione, sia per diffusione, sia per importanza del professionista sul mercato (che, nonostante la crisi, resta uno dei principali attori del settore con un fatturato annuo di oltre tre miliardi di euro), la motivazione del provvedimento è pienamente in linea con le esigenze repressive curate dall’Agcm.</h:div><h:div>12.4. Né possono avallarsi le argomentazioni difensive di Sky. Da un lato, sicuramente sussistente è l’elemento soggettivo dell’illecito: invero, come già osservato in precedenza (v. in particolare il § 9.3.), l’impresa, consapevole dell’esistenza dei generali doveri di diligenza, ometteva di informare i clienti circa i loro diritti nascenti nella situazione emergenziale e, successivamente, non ne garantiva il pieno esercizio. Orbene, un simile atteggiamento non può in alcun modo esser derubricato ad <corsivo>errore incolpevole</corsivo> considerata la natura e la dimensione del professionista: d’altro canto, le varie misure intraprese da Sky in autonomia dimostrano la consapevolezza della necessità di tutelare la propria clientela con misure di vario genere che, tuttavia, non si possono considerare rispettose della disciplina consumeristica.</h:div><h:div>12.5. La valutazione appare, quindi, rispondente ad un criterio di adeguatezza, anche sotto il profilo della deterrenza, oltre che ai principî di logicità e ragionevolezza che regolano l’azione amministrativa (cfr., per tutte, Tar Lazio, sez. I, 8 luglio 2022, n. 9428).</h:div><h:div>12.6. Un’ultima riflessione deve essere spesa sulla <corsivo>reductio ad absurdum</corsivo> prospettata dalla parte ricorrente sotto varî profili, in particolare in relazione alla quantificazione della sanzione. Se, da un lato, appare condivisibile la premessa del ragionamento – ossia che le contestazioni <corsivo>sub </corsivo>B) e <corsivo>sub</corsivo> C) non sarebbero state mosse qualora la società fosse rimasta inerte – dall’altro, non possono avallarsi le conclusioni cui perviene l’esponente: difatti, come ampiamente esposto, un’eventuale inerzia della società si sarebbe tradotta (anche parte ricorrente concorda su ciò) in un’infrazione assimilabile a quella <corsivo>sub</corsivo> A). Ovviamente, in tal caso l’Agcm avrebbe valutato l’infrazione in maniera diversa da quanto avvenuto nell’odierna vicenda, atteso che la gravità della condotta si sarebbe manifestata in modo differente. Conseguentemente, è evidente che la doglianza spiegata sia semplicemente suggestiva, atteso che cerca di rapportare un elemento noto (la sanzione effettivamente comminata) con uno ignoto (l’importo che <corsivo>sarebbe stato</corsivo> irrogato in caso di inerzia), considerando poi incongruo il risultato: nondimeno, non essendo disponibili evidenze per quantificare la sanzione ignota, risulta chiaro che il ragionamento è carente del termine di paragone rispetto al quale formulare il giudizio di congruità.</h:div><h:div>13. Pertanto, alla luce di quanto sinora esposto, vanno accolti i primi tre motivi di ricorso, nei limiti di quanto esposto e, conseguentemente, annullato il provvedimento sanzionatorio, in relazione alla condotta <corsivo>sub</corsivo> A), confermando per il resto la sanzione, stante l’infondatezza delle ulteriori censure.</h:div><h:div>14. Le spese, stante l’accoglimento parziale, possono essere compensate.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento, limitatamente alla sanzione <corsivo>sub</corsivo> A).</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2024 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="10/01/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Matthias Viggiano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>