<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210333520220310104812099" descrizione="" gruppo="20210333520220310104812099" modifica="3/23/2022 1:02:33 PM" stato="4" tipo="2" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Vivo Concerti S.r.l." versione="3" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2021" n="03335"/><fascicolo anno="2022" n="03334"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue><registro n="03350" anno="2021"/><registro n="03337" anno="2021"/><registro n="03339" anno="2021"/><registro n="03341" anno="2021"/><registro n="03343" anno="2021"/><registro n="03345" anno="2021"/></descrittori><file>20210333520220310104812099.xml</file><wordfile>20210333520220310104812099.docm</wordfile><ricorso NRG="202103335">202103335\202103335.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Roma\Sezione 1\2021\202103335\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Antonino Savo Amodio</firma><data>23/03/2022 13:02:33</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>lucia maria brancatelli</firma><data>15/03/2022 15:58:10</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>24/03/2022</dataPubblicazione><ricorso NRG="202103350">202103350\202103350.xml</ricorso><ricorso NRG="202103337">202103337\202103337.xml</ricorso><ricorso NRG="202103339">202103339\202103339.xml</ricorso><ricorso NRG="202103341">202103341\202103341.xml</ricorso><ricorso NRG="202103343">202103343\202103343.xml</ricorso><ricorso NRG="202103345">202103345\202103345.xml</ricorso><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Antonino Savo Amodio,	Presidente</h:div><h:div>Lucia Maria Brancatelli,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Matthias Viggiano,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div><corsivo>quanto al ricorso n. 3335 del 2021:</corsivo></h:div><h:div>del provvedimento n. 28495 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito anche solo ‘AGCM' o ‘Autorità'), adottato nella sua adunanza del 22 dicembre 2020, notificato a mezzo pec in data 19 gennaio 2021 e pubblicato in data 25 gennaio 2021, all'esito del procedimento A523, con il quale l'Autorità ha accertato e dichiarato che le condotte poste in essere dalle società CTS Eventim AG &amp; Co. KGaA, TicketOne S.p.A., Di and Gi S.r.l., F&amp;P Group S.r.l. in liquidazione, Friends &amp; Partners S.p.A., Vertigo S.r.l. e Vivo Concerti S.r.l. costituirebbero un abuso di posizione dominante contrario all'articolo 102 TFUE e, conseguentemente, ha diffidato e sanzionato le suddette società; (ii) della delibera del 20 settembre 2018, n. 27331, con la quale è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990, nei confronti delle società TicketOne S.p.A. e CTS Eventim AG&amp; Co. KGaA per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 102 TFUE; (iii) della delibera del 23 gennaio 2019, n. 27509 con la quale l'Autorità ha esteso sia oggettivamente sia soggettivamente ai promoter nazionali appartenenti al gruppo CTS Eventim AG &amp; Co. KGaA - tra cui Vivo Concerti S.r.l. - il procedimento avviato con propria delibera n. 27331 del 20 settembre 2018 nei confronti delle società TicketOne S.p.A. e CTS Eventim AG &amp; Co. KGaA per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 102 TFUE (doc. n. 3); (iv) della delibera del 18 settembre 2019, n. 27899, con la quale l'Autorità ha esteso il procedimento sia soggettivamente nei confronti della società Friends &amp; Partners S.p.A. sia oggettivamente, con riferimento alle operazioni di acquisizione di promoter nazionali da parte di CTS Eventim AG &amp; Co. KGaA, e segnatamente Di and Gi S.r.l., Friends &amp; Partners S.p.A., Vertigo S.r.l. e Vivo Concerti S.r.l.; (v) della delibera del 17 e 18 marzo 2020, n. 28189, nonché della delibera del 28 luglio 2020, n. 28319, con le quali l'Autorità ha disposto due proroghe del termine di conclusione del procedimento; NONCHÉ, PER QUANTO OCCORRER POSSA,(vi) della comunicazione delle risultanze istruttorie trasmessa dall'Autorità in data 25 giugno 2020; (vii) della delibera AGCM del 22 ottobre 2014 n. 25152, recante ‘Linee Guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90', nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso, ancorché non conosciuto.</h:div><h:div><corsivo>Quanto al ricorso n. 3350 del 2021:</corsivo></h:div><h:div>del provvedimento dell'AGCM del 22 dicembre 2020, n. 28495 nel procedimento A523 - TicketOne / Condotte escludenti nella vendita di biglietti, recante accertamento di abuso di posizione dominante e irrogazione della sanzione pecuniaria di Euro 10.868.472 nei confronti di CTS, TicketOne S.p.A., Di and Gi S.r.l., F&amp;P Group S.r.l. in liquidazione, Friends &amp; Partners S.p.A., Vertigo S.r.l. e Vivo Concerti S.r.l., notificato a CTS in data 18 gennaio 2021, e di ogni altro atto preordinato, conseguente e comunque connesso.</h:div><h:div><corsivo>Quanto al ricorso n. 3337 del 2021:</corsivo></h:div><h:div>del provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Provvedimento n. 28495 del 22 dicembre 2020, notificato in data 18 gennaio 2021, con il quale è stata accertata la sussistenza di un abuso di posizione dominante in violazione dell'art. 102 TFUE;  della Delibera AGCM 22 ottobre 2014, n.25152, recante Linee Guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90; nonché, per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, conseguenziale o connesso, nessuno escluso, ancorché non noto, ivi inclusi: (i) l'atto di avvio del procedimento n. 27331 del 20 settembre 2018; (ii) il primo atto di estensione oggettiva e soggettiva n. 27509 del 23 gennaio 2019; (ii) il secondo atto di estensione oggettiva e soggettiva n. 27899 del 18 settembre 2019.</h:div><h:div><corsivo>Quanto al ricorso n. 3339 del 2021:</corsivo></h:div><h:div>del provvedimento n. 28495 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito anche solo ‘AGCM' o ‘Autorità'), adottato nella sua adunanza del 22 dicembre 2020, notificato a mezzo pec in data 19 gennaio 2021 e pubblicato in data 25 gennaio 2021, all'esito del procedimento A523, con il quale l'Autorità ha accertato e dichiarato che le condotte poste in essere dalle società CTS Eventim AG &amp; Co. KGaA, TicketOne S.p.A., Di and Gi S.r.l., F&amp;P Group S.r.l. in liquidazione, Friends &amp; Partners S.p.A., Vertigo S.r.l. e Vivo Concerti S.r.l. costituirebbero un abuso di posizione dominante contrario all'articolo 102 TFUE e, conseguentemente, ha diffidato e sanzionato le suddette società; (ii) della delibera del 20 settembre 2018, n. 27331, con la quale è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990, nei confronti delle società TicketOne S.p.A. e CTS Eventim AG&amp; Co. KGaA per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 102 TFUE; (iii) della delibera del 23 gennaio 2019, n. 27509 con la quale l'Autorità ha esteso sia oggettivamente sia soggettivamente ai promoter nazionali appartenenti al gruppo CTS Eventim AG &amp; Co. KGaA il procedimento avviato con propria delibera n. 27331 del 20 settembre 2018 nei confronti delle società TicketOne S.p.A. e CTS Eventim AG &amp; Co. KGaA per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 102 TFUE; (iv) della delibera del 18 settembre 2019, n. 27899, con la quale l'Autorità ha esteso il procedimento sia soggettivamente nei confronti della società Friends &amp; Partners S.p.A. sia oggettivamente, con riferimento alle operazioni di acquisizione di promoter nazionali da parte di CTS Eventim AG &amp; Co. KGaA, e segnatamente Di and Gi S.r.l., Friends &amp; Partners S.p.A., Vertigo S.r.l. e Vivo Concerti S.r.l.; (v) della delibera del 17 e 18 marzo 2020, n. 28189, nonché della delibera del 28 luglio 2020, n. 28319, con le quali l'Autorità ha disposto due proroghe del termine di conclusione del procedimento;</h:div><h:div>della comunicazione delle risultanze istruttorie trasmessa dall'Autorità in data 25 giugno 2020; (vii) della delibera AGCM del 22 ottobre 2014 n. 25152, recante ‘Linee Guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90', nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso, ancorché non conosciuto.</h:div><h:div><corsivo>Quanto al ricorso n. 3341 del 2021:</corsivo></h:div><h:div>del provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Provvedimento n. 28495 del 22 dicembre 2020, notificato in data 18 gennaio 2021, con il quale è stata accertata la sussistenza di un abuso di posizione dominante in violazione dell'art. 102 TFUE;  della Delibera AGCM 22 ottobre 2014, n.25152, recante Linee Guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90;  nonché, per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, conseguenziale o connesso, nessuno escluso, ancorché non noto, ivi inclusi: (i) l'atto di avvio del procedimento n. 27331 del 20 settembre 2018; (ii) il primo atto di estensione oggettiva e soggettiva n. 27509 del 23 gennaio 2019; (ii) il secondo atto di estensione oggettiva e soggettiva n. 27899 del 18 settembre 2019.</h:div><h:div><corsivo>Quanto al ricorso n. 3343 del 2021:</corsivo></h:div><h:div> (i) del provvedimento n. 28495 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito anche solo ‘AGCM' o ‘Autorità'), adottato nella sua adunanza del 22 dicembre 2020, notificato a mezzo pec in data 18 gennaio 2021 e pubblicato in data 25 gennaio 2021, all'esito del procedimento A523, con il quale l'Autorità ha accertato e dichiarato che le condotte poste in essere dalle società CTS Eventim AG &amp; Co. KGaA, TicketOne S.p.A., Di and Gi S.r.l., F&amp;P Group S.r.l. in liquidazione, Friends &amp; Partners S.p.A., Vertigo S.r.l. e Vivo Concerti S.r.l. costituirebbero un abuso di posizione dominante contrario all'articolo 102 TFUE e, conseguentemente, ha diffidato e sanzionato le suddette società; (ii) della delibera del 20 settembre 2018, n. 27331, con la quale è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990, nei confronti delle società TicketOne S.p.A. e CTS Eventim AG&amp; Co. KGaA per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 102 TFUE; (iii) della delibera del 23 gennaio 2019, n. 27509 con la quale l'Autorità ha esteso sia oggettivamente sia soggettivamente ai promoter nazionali appartenenti al gruppo CTS Eventim AG &amp; Co. KGaA ed alla F&amp;P Group S.r.l. in liquidazione,- il procedimento avviato con propria delibera n. 27331 del 20 settembre 2018 nei confronti delle società TicketOne S.p.A. e CTS Eventim AG &amp; Co. KGaA per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 102 TFUE; (iv) della delibera del 18 settembre 2019, n. 27899, con la quale l'Autorità ha esteso il procedimento sia soggettivamente nei confronti della società Friends &amp; Partners S.p.A. sia oggettivamente, con riferimento alle operazioni di acquisizione di promoter nazionali da parte di CTS Eventim AG &amp; Co. KGaA, e segnatamente Di and Gi S.r.l., Friends &amp; Partners S.p.A., Vertigo S.r.l. e Vivo Concerti S.r.l.; (v) della delibera del 17 e 18 marzo 2020, n. 28189, nonché della delibera del 28 luglio 2020, n. 28319, con le quali l'Autorità ha disposto due proroghe del termine di conclusione del procedimento; NONCHÉ, PER QUANTO OCCORRER POSSA, (vi) della comunicazione delle risultanze istruttorie trasmessa dall'Autorità in data 25 giugno 2020; (vii) della delibera AGCM del 22 ottobre 2014 n. 25152, recante ‘Linee Guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90', nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso, ancorché non conosciuto.</h:div><h:div><corsivo>Quanto al ricorso n. 3345 del 2021:</corsivo></h:div><h:div>- della Delibera n. 28495 assunta dall'AGCM nell'adunanza del 22/12/2020 e pubblicata sul Bollettino dell'AGCM n. 4 del 25/1/2021, notificata a Vertigo presso i propri difensori a mezzo PEC del 18/1/2021, e comunque, in via subordinata, nella parte in cui determina l'ammontare della sanzione a carico di Vertigo nell'importo di Euro 10.868.472, disponendone congrua riduzione;</h:div><h:div>- della Delibera n. 27331 in data 20/9/2018 con la quale l'AGCM avviava il procedimento A523 al fine di accertare la sussistenza di eventuali violazioni dell'art. 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;</h:div><h:div>- della Delibera n. 27509 in data 23/1/2019 con la quale l'AGCM ha deliberato l'estensione oggettiva e soggettiva nei confronti delle società Di and Gi S.r.l., Friends&amp;Partners S.p.A., Vertigo e Vivo Concerti S.r.l.;</h:div><h:div>- della Delibera n. 27899 in data 18/9/2019, con la quale l'AGCM ha deliberato una nuova estensione oggettiva con riguardo alle acquisizioni, da parte di CTS Eventim, dei promoter Di and Gi S.r.l., Friends&amp;Partners S.p.A., Vertigo e Vivo Concerti S.r.l.;</h:div><h:div>- nonché, in via subordinata, ed ove sia ritenuto che la stessa preveda un criterio di calcolo della sanzione commisurato ad un parametro di fatturato diverso da quello indicato dall'art. 15 della L. 287/1990, della Delibera AGCM n. 25152 in data 22/10/2014, recante Linee Guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90;</h:div><h:div>- nonché, per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, conseguenziale o connesso, ancorché non noto.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3335 del 2021, proposto da </h:div><h:div>Vivo Concerti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Pietrolucci, Marco Petitto, Riccardo De Vergottini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Pietrolucci in Roma, viale Angelico, 92; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Ticketmaster Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Lamarca, Maria Novella Di Giandomenico, Francesco Angelini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso Francesco Angelini in Roma, via Michele Mercati, n. 39; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti><h:div><corsivo>ad opponendum:</corsivo></h:div><h:div>Zed Entertainment'S World S.r.l., Sol Eventi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Antonella Ceschi, Federico Marini Balestra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Movimento Consumatori, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Vismara, Monica Multari, Paolo Fiorio, Francesco Liberatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></intervenienti><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti i ricorsi e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e di Ticketmaster Italia S.r.l.;</h:div><h:div>Visti gli atti di intervento <corsivo>ad opponendum </corsivo>di Zed Entertainment'S World S.r.l., Sol Eventi S.r.l. e Movimento consumatori;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2022 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed><riuniti><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3350 del 2021, proposto da </h:div><h:div>Cts Eventim Ag &amp; Co. Kgaa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Emilio De Giorgi, Stefania Casini, Marco Valerio Lupoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><altro><controinteressati><h:div>Ticketmaster Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Lamarca, Maria Novella Di Giandomenico, Francesco Angelini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso Francesco Angelini in Roma, via Michele Mercati, n. 39; </h:div></controinteressati><intervenienti><h:div>ad opponendum:</h:div><h:div>Zed Entertainment'S World S.r.l., Sol Eventi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Antonella Ceschi, Federico Marini Balestra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>ad opponendum:</h:div><h:div>Movimento Consumatori, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Vismara, Monica Multari, Paolo Fiorio, Francesco Liberatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div/></intervenienti></altro></riuniti><riuniti><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3337 del 2021, proposto da </h:div><h:div>Domenico D'Alessandro, in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore di Di And Gi S.r.l., rappresentati e difesi dagli avvocati Fabio Cintioli e Paolo Giugliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Vittoria Colonna, 32; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div><h:div/></resistenti><altro><controinteressati><h:div>Ticketmaster Italia S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Lamarca, Maria Novella Di Giandomenico, Francesco Angelini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Angelini in Roma, via Michele Mercati, n. 39; </h:div><h:div/></controinteressati><intervenienti><h:div>ad opponendum:</h:div><h:div>Zed Entertainment'S World S.r.l., Sol Eventi S.r.l., rappresentate e difese dagli avvocati Antonella Ceschi, Federico Marini Balestra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></intervenienti></altro></riuniti><riuniti><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3339 del 2021, proposto da </h:div><h:div>Friends &amp; Partners S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadagli avvocati Andrea Pietrolucci, Marco Petitto, Riccardo De Vergottini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Pietrolucci in Roma, viale Angelico, 92; </h:div><h:div/></ricorrenti><resistenti><h:div>Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div><h:div/></resistenti><altro><controinteressati><h:div>Ticketmaster Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Lamarca, Maria Novella Di Giandomenico, Francesco Angelini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso Francesco Angelini in Roma, via Michele Mercati, n. 39; </h:div><h:div/></controinteressati><intervenienti><h:div>ad opponendum:</h:div><h:div>Zed Entertainment'S World S.r.l., Sol Eventi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Antonella Ceschi e Federico Marini Balestra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Movimento Consumatori, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Vismara, Monica Multari, Paolo Fiorio, Francesco Liberatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></intervenienti></altro></riuniti><riuniti><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3341 del 2021, proposto da </h:div><h:div>Ticketone Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Cintioli e Paolo Giugliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Vittoria Colonna, 32; </h:div><h:div/></ricorrenti><resistenti><h:div>Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div><h:div/></resistenti><altro><controinteressati><h:div>Ticketmaster Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Lamarca, Maria Novella Di Giandomenico, Francesco Angelini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso Francesco Angelini in Roma, via Michele Mercati, n. 39; </h:div><h:div/></controinteressati><intervenienti><h:div>ad opponendum:</h:div><h:div>Zed Entertainment'S World S.r.l., Sol Eventi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Antonella Ceschi, Federico Marini Balestra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Movimento Consumatori, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Vismara, Monica Multari, Paolo Fiorio, Francesco Liberatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div/></intervenienti></altro></riuniti><riuniti><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3343 del 2021, proposto da </h:div><h:div>F&amp;P Group S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Pietrolucci, Marco Petitto, Riccardo De Vergottini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso Andrea Pietrolucci in Roma, viale Angelico, 92; </h:div><h:div/></ricorrenti><resistenti><h:div>Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div><h:div/></resistenti><altro><controinteressati><h:div>Ticketmaster Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Lamarca, Maria Novella Di Giandomenico, Francesco Angelini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso Francesco Angelini in Roma, via Michele Mercati, n. 39; </h:div><h:div/></controinteressati><intervenienti><h:div>ad opponendum:</h:div><h:div>Zed Entertainment'S World S.r.l., Sol Eventi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Antonella Ceschi, Federico Marini Balestra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Movimento Consumatori, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Vismara, Monica Multari, Paolo Fiorio, Francesco Liberatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div/></intervenienti></altro></riuniti><riuniti><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3345 del 2021, proposto da </h:div><h:div>Vertigo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Bernardi, Ermanno Vaglio, Fabio Cintioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso Fabio Cintioli in Roma, via Vittoria Colonna, 32; </h:div><h:div/></ricorrenti><resistenti><h:div>Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div><h:div/></resistenti><altro><controinteressati><h:div>Ticketmaster Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Lamarca, Maria Novella Di Giandomenico, Francesco Angelini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Angelini in Roma, via Michele Mercati, n. 39; </h:div><h:div/></controinteressati><intervenienti><h:div>ad opponendum:</h:div><h:div>Zed Entertainment'S World S.r.l., Sol Eventi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Antonella Ceschi, Federico Marini Balestra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Movimento Consumatori, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Vismara, Monica Multari, Paolo Fiorio, Francesco Liberatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div/></intervenienti></altro></riuniti></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>La controversia ha ad oggetto il provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (in avanti, “Autorità” o “Agcm”) n. 28495 del 22 dicembre 2020, notificato il 18 gennaio 2021, relativo al procedimento A523, recante l’accertamento di un abuso di posizione dominante e l’irrogazione della sanzione pecuniaria di Euro 10.868.472 in solido nei confronti di CTS, TicketOne S.p.A., Di and Gi S.r.l., F&amp;P Group S.r.l. in liquidazione, Friends &amp; Partners S.p.A., Vertigo S.r.l. e Vivo Concerti S.r.l. (in seguito, “gruppo Eventim –TicketOne” o “gruppo”).</h:div><h:div>L’Autorità accertava che le società del gruppo Eventim - TicketOne, quantomeno a partire dal giugno 2013, avevano realizzato una serie di comportamenti nell’ambito di una unitaria e complessa strategia abusiva di carattere escludente nei confronti degli altri operatori di <corsivo>ticketing</corsivo>, già attivi o potenziali entranti nel mercato rilevante dei servizi di <corsivo>ticketing</corsivo> per eventi live di musica leggera, con diverse modalità.</h:div><h:div>Agcm riteneva il gruppo Eventim - TicketOne in posizione dominante nel mercato rilevante della vendita di biglietti per eventi live di musica leggera, acquisita grazie alle dinamiche sviluppatesi nella pregressa situazione di mercato in cui erano vigenti le “intese Panischi”. Secondo l’Autorità la strategia escludente avrebbe prodotto una preclusione concorrenziale in tale mercato sottraendo ai concorrenti operatori di <corsivo>ticketing</corsivo>, già attivi o potenziali entranti, la possibilità di vendere una quota molto significativa di biglietti per eventi live di musica leggera. Tale strategia si sarebbe concretizzata attraverso una pluralità di condotte: la stipula di contratti di esclusiva tra TicketOne e la quasi totalità dei promoter leader nella produzione di eventi live di musica leggera operanti in Italia; l’acquisizione di quattro tra i principali promoter nazionali; l’imposizione dell’esclusiva sui promoter locali; gli accordi commerciali con una serie di operatori di <corsivo>ticketing</corsivo> di dimensione locale o minore anche con finalità di <corsivo>preemption</corsivo>; la realizzazione di ulteriori iniziative strategiche e condotte ritorsive e di boicottaggio da parte dei promoter nazionali del gruppo Eventim - TicketOne, anche con valenza segnaletica per il mercato.</h:div><h:div>L’Autorità, oltre ad irrogare la sanzione amministrativa e a ordinare al gruppo di astenersi per il futuro dall’adottare condotte analoghe a quelle sanzionate, ha anche deliberato “<corsivo>che CTS Eventim AG &amp; Co. KGaA, TicketOne S.p.A., Di and Gi S.r.l., F&amp;P Group S.r.l. in liquidazione, Friends &amp; Partners S.p.A., Vertigo S.r.l. e Vivo Concerti S.r.l. consentano agli altri operatori di ticketing, secondo termini equi, ragionevoli e non discriminatori, di vendere con qualsiasi modalità e mediante qualsiasi canale, almeno il 20% del totale dei biglietti relativi agli eventi prodotti o distribuiti dai promoter ovvero dagli operatori di ticketing vincolati in esclusiva al gruppo Eventim-TicketOne e che non impongano i propri diritti di esclusiva ai promoter locali che abbiano acquisito i diritti di organizzazione di un evento con rischio di impresa a loro carico</corsivo>”.</h:div><h:div>Contro il provvedimento sono insorte, con separati ricorsi, le società del gruppo, chiedendone l’annullamento in quanto illegittimo.</h:div><h:div>Con il ricorso n.r.g. 3335/2021 Vivo concerti s.r.l. ha dedotto: la tardività della contestazione; l’errata individuazione del mercato rilevante; l’irrilevanza delle clausole di esclusiva infragruppo; l’estraneità della ricorrente alle condotte contestate; l’illegittimità del provvedimento sia con riferimento alla sanzione pecuniaria che all’ordine contenuto nella diffida della parte dispositiva del provvedimento.</h:div><h:div>Il ricorso n.r.g. 3337/2021, presentato da Di and Gi s.r.l. e dal legale rappresentante Domenico D’Alessandro, censura il provvedimento in relazione a sette motivi, così riassumibili: 1)	la non riconducibilità delle condotte contestate in un’unica condotta escludente ai sensi dell’art. 102 Tfue; 2) l’Illegittima ricostruzione della posizione dominante della società TicketOne; 3) la tardività della contestazione; 4) l’irrilevanza dei contratti infragruppo, in quanto riconducibili a un’unica entità economica;5) l’assenza di una logica ritorsiva nelle interlocuzioni con il promoter ZED; 6) la contrarietà della diffida imposta rispetto ai principio di legalità e di proporzionalità; 7) l’illegittima quantificazione della sanzione. </h:div><h:div>Il gravame rubricato al n.r.g. 3339/2021 presentato da Friends and Partners s.p.a. presenta censure simili al ricorso n.r.g. 3335/2021; parte ricorrente aggiunge che sarebbe errata la decisione di considerare ad essa imputabili anche i comportamenti della società F&amp;P in liquidazione.</h:div><h:div>Ticketone ha presentato il ricorso n.r.g. 3341/2021 in cui ha formulato, oltre a deduzioni analoghe a quelle presenti nel ricorso n. 3337/2021, ulteriori doglianze avuto riguardo alla rilevanza attribuita dall’Autorità a taluni contratti di esclusiva esistenti tra la parte ricorrente e altri operatori definiti “minori”, nonché a quelli stipulati con operatori locali dotati di una rete fisica di punti di prevendita.</h:div><h:div>Con il gravame n.r.g. 3343/2021 F&amp;P group s.r.l. in liquidazione, oltre a sollevare le medesime doglianze articolate nei ricorsi nn. 3335/2021 e 3339/2021, deduce di essere stata coinvolta nel procedimento a causa dei seguenti, errati presupposti: (i) la ricorrente sarebbe parte del gruppo Eventim - TicketOne; (ii) esisterebbe un rapporto di continuità tra la ricorrente e la società Friends &amp; Partners; (iii) la ricorrente avrebbe stipulato con TicketOne un contratto di esclusiva con effetto escludente sul mercato del ticketing.</h:div><h:div>Vertigo s.r.l. ha presentato il ricorso n.r.g. 3345/2021 deducendo che: l’Autorità avrebbe errato nel ritenere i distinti comportamenti delle parti indice di un’unica condotta escludente; sarebbe illegittima la ricostruzione della posizione dominante di TicketOne; la ricorrente non avrebbe mai operato sul mercato rilevante; la contestazione sarebbe stata formulata tardivamente; Vertigo sarebbe estranea al “ticketing” e non avrebbe stipulato alcun contratto con operatori di <corsivo>ticketing</corsivo> di dimensioni minori; i contratti infragruppo non rileverebbero ai fini dell’esistenza dell’abuso di posizione dominante; non esisterebbe nessuna evidenza documentale a supporto della partecipazione di Vertigo all’illecito; il provvedimento sarebbe viziato anche nella parte in cui attribuisce a Vertigo una responsabilità per abuso di posizione dominante in relazione alle condizioni contrattuali stipulate con i propri organizzatori locali comportanti l’attribuzione a TicketOne della vendita del 100% dei biglietti degli eventi ceduti agli stessi organizzatori locali;  la diffida imposta sarebbe contraria ai principio di legalità e di proporzionalità; sarebbe illegittima la quantificazione della sanzione.</h:div><h:div>Con ricorso rubricato al n.r.g. 3350/2021 CTS Eventim AG &amp; Co. KGaA ha articolato 8 motivi di ricorso che riguardano: (i) l’eccessiva durata della fase preistruttoria; (ii) l’errata definizione del mercato rilevante in cui TicketOne è stata ritenuta essere dominante; (iii) l’inconfigurabilità di un abuso “continuato e complesso”; (iv) l’inapplicabilità del divieto di cui all’art. 102, TFUE ad operazioni di concentrazione, le cui finalità sarebbero state travisate; (v) l’inapplicabilità dell’art. 102, TFUE a clausole di esclusiva contenute in accordi infragruppo; (vi) l’inconferenza con la normativa antitrust di atti leciti aventi una rilevanza meramente locale vii) l’errato calcolo della sanzione; (viii) l’illegittimità dei rimedi comportamentali imposti.</h:div><h:div>L’Autorità si è costituita in giudizio in tutti i ricorsi, chiedendone la reiezione siccome infondati. La medesima richiesta è stata formulata dalla società TicketMaster, cui i gravami sono stati notificati, nonché, in qualità di intervenienti <corsivo>ad opponendum</corsivo>, da Sol Eventi s.r.l., il Movimento consumatori e Zed Entertainment’s World s.r.l.. Quest’ultima ha presentato, limitatamente ai ricorsi n.r.g. 3343/2021, 3335/2021 e 3339/2021, una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse all’intervento.  </h:div><h:div>All’udienza pubblica del 26 gennaio 2022 i ricorsi sono stati rinviati al fine di consentire all’Autorità il deposito in forma integrale dei documenti nn. 2 e 4 citati negli scritti difensivi.</h:div><h:div>L’Autorità ha depositato i documenti richiesti, che sono stati resi disponibili in forma integrale da TicketOne nel giudizio n.r.g. 3341/2021.</h:div><h:div>Alla successiva udienza del 9 marzo 2022 le cause sono state trattenute in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Preliminarmente, il Collegio dispone la riunione dei ricorsi in epigrafe, per ragioni di connessione oggettiva, essendo impugnato il medesimo provvedimento n. 28495, adottato dall’Agcm all’adunanza del 22 dicembre 2020.</h:div><h:div>Il provvedimento, dopo avere rilevato la presenza di una posizione dominante del gruppo Eventim - TicketOne, tenuto conto delle quote attribuite a TicketOne nel mercato rilevante come definito dall’Autorità, vale a dire quello dei servizi di vendita dei biglietti per eventi <corsivo>live</corsivo> di musica leggera, ha contestato al gruppo medesimo una complessa strategia di chiusura del mercato, attuata mediante differenti comportamenti, così riassumibili: (i) la stipula di esclusive nel <corsivo>ticketing</corsivo> con promoter nazionali; (ii) l’estensione di tali esclusive anche verso i promoter locali, a vantaggio di TicketOne; (iii) l’acquisizione del controllo sui quattro promoter parti del procedimento; (iv) la stipula di accordi con operatori di <corsivo>ticketing </corsivo>di dimensioni minori; (v) comportamenti di ritorsione e boicottaggio in Veneto verso ZED e Ticketmaster.</h:div><h:div>Ai fini di una migliore comprensione della vicenda, è necessaria una disamina delle circostanze che hanno condotto all’avvio dell’istruttoria conclusasi con l’adozione del provvedimento impugnato.</h:div><h:div>Tra il 2002 e la prima metà del 2017 erano vigenti le cd. Intese “Panischi”, ossia intese verticali tra TicketOne e alcuni tra i principali organizzatori di eventi live di musica leggera. Ai sensi dell’art. 13 della legge n. 287/1990 TicketOne aveva notificato all’Autorità le due intese, che erano poste in essere tra TicketOne stessa, gli ex soci della società Panischi e soggetti terzi attivi nella fornitura di servizi di organizzazione e gestione di eventi di varia natura (i cd. “promoter”). Le intese, della durata di quindici anni, si concretizzavano nella presenza di due elementi: i) un contratto di concessione in “esclusiva”, in forza del quale TicketOne aveva il diritto di distribuire in via esclusiva, mediante il canale online una quota percentuale crescente di biglietti degli eventi organizzati dai promoter e di percepire una commissione pari all’intero diritto di prevendita, fissato nella misura omogenea del 15% del prezzo del biglietto; ii) un patto di non concorrenza in base al quale TicketOne e i promoter si obbligavano a non intraprendere attività o prestazioni in concorrenza con quelle svolte dalla controparte, relative rispettivamente all’organizzazione e alla produzione di ogni forma e tipo di spettacolo e all’offerta online di servizi di biglietteria al pubblico.</h:div><h:div>L’Autorità nel 2002 prendeva atto di tali intese e le riteneva non idonee a restringere in modo rilevante la concorrenza nei mercati dell’organizzazione e commercializzazione di eventi dal vivo e nella vendita al dettaglio di biglietti per conto terzi. L’Autorità osservava, quanto all’accordo di esclusiva, che esso riguardava solo la distribuzione del canale on line, che la quota la quota di mercato detenuta dai promoter risultava essere esigua e che vi erano numerosi operatori in concorrenza con i promoter stessi. Aggiungeva che il patto di non concorrenza prevedeva restrizioni parziali e nel settore erano presenti una serie di concorrenti qualificati. </h:div><h:div>Subito dopo la scadenza delle cd. Intese Panischi, Agcm con una richiesta di informazioni del 25 ottobre 2017 chiedeva a TicketOne di indicare quali fossero: (i) i rapporti in corso con i promoter, già parti di detti Accordi Panischi; (ii) i rapporti con i primi suoi 20 clienti (organizzatori/promoter) e, in particolare, se fossero presenti esclusive.</h:div><h:div>La risposta di TicketOne comprendeva anche l’allegazione dei contratti stipulati con le parti delle “ex” intese Panischi e una tabella di sintesi.</h:div><h:div>Il 9 febbraio 2018, l’Autorità chiedeva nuove informazioni a TicketOne e, in particolare: (i) di produrre gli allegati mancanti dei contratti con le parti ex Panischi; (ii) di spiegare perché riteneva che tali contratti non prevedessero esclusive; e (iii) di produrre gli altri contratti con i principali clienti elencati nella tabella di sintesi al fine di riscontrarne l’esattezza. Sempre nel mese di febbraio 2018, l’Autorità ha sentito in audizione alcuni soggetti operanti nel mercato di riferimento e nel mese di marzo 2018 ha inoltrato una richiesta di informazioni ad altri promoter e concorrenti.</h:div><h:div>Il 20 settembre 2018 veniva avviato il procedimento istruttorio.</h:div><h:div>Il 23 gennaio 2019 l’Autorità deliberava l’estensione del procedimento, sia soggettivamente nei confronti delle società Di and Gi, F&amp;P, Vertigo e Vivo Concerti, sia oggettivamente con riferimento alle condotte relative: i) al rafforzamento della prassi di diniego sistematico delle deroghe all’esclusiva nell’assegnazione degli allotment di biglietti per evitare la distribuzione su reti di vendita diverse da quella di TicketOne; ii) alla contrattualizzazione con finalità escludente dei circuiti periferici di vendita; iii) al trasferimento delle esclusive dai promoter nazionali ai promoter locali; nonché iv) alle diverse azioni di ritorsione e boicottaggio nei confronti di Zed, volte altresì ad ostacolare l’attività di Ticketmaster.</h:div><h:div>Il 18 settembre 2019 Agcm deliberava una nuova estensione soggettiva del procedimento nei confronti della società Friends&amp;Partners, ritenendo che fosse succeduta di fatto nelle attività di F&amp;P, nelle more posta in liquidazione. Il procedimento era anche esteso oggettivamente avuto riguardo alle condotte relative alle operazioni di acquisizione, da parte del gruppo Eventim-TicketOne, delle società di <corsivo>promoting</corsivo> Di and Gi, Friends&amp;Partners, Vertigo e Vivo Concerti.</h:div><h:div>Le precisazioni in punto di fatto sono utili per rilevare l’infondatezza delle censure di carattere procedimentale relative alla tardiva contestazione dell’illecito, avuto riguardo all’eccessiva durata della fase preistruttoria.</h:div><h:div>Deve rammentarsi, quanto all’art. 14 l. n. 689/81, che la norma prevede quanto segue: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.</h:div><h:div>Il Collegio è consapevole della esistenza di due differenti orientamenti sul tema della diretta applicabilità dell’art. 14 della legge n. 689/1981 ai procedimenti dell’Agcm.</h:div><h:div>Secondo un primo orientamento, i termini perentori previsti dall'art. 14 l. n. 689/1981 non sarebbero applicabili, avendo tale norma carattere suppletivo in assenza di una disciplina speciale, nel caso di specie costituita da quella prevista per i procedimenti di competenza dell’Autorità (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 21 dicembre 2021, n. 8492 e la giurisprudenza ivi richiamata).</h:div><h:div>Altro orientamento ritiene l’art. 14 dotato di applicazione generale dal momento che, in base all’art. 12 della medesima legge, il termine decadenziale ivi previsto deve essere osservato con riguardo a tutte le violazioni aventi natura amministrativa per le quali è applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro.</h:div><h:div>Questo secondo orientamento si è formato, in particolare, in relazione ai procedimenti in materia di tutela della concorrenza avviati dall’Autorità e tiene conto della circostanza che la regolamentazione delle procedure in questione, contenuta nel d.P.R. n. 217/1998, non reca indicazione di alcun termine per la contestazione degli addebiti (Cons. Stato, sez. VI, 21 gennaio 2020 n. 512). Secondo questo orientamento, inoltre, poiché il decorso dei novanta giorni è collegato dall’art. 14 della legge n. 689 del 1981 non già alla data di commissione della violazione bensì al tempo di accertamento dell’infrazione, non si deve fare riferimento, per il relativo computo, alla mera notizia del fatto ipoteticamente sanzionabile nella sua materialità ma all’acquisizione della piena conoscenza della condotta illecita implicante il riscontro (allo scopo di una corretta formulazione della contestazione) della sussistenza e della consistenza dell’infrazione e dei suoi effetti.</h:div><h:div>Il Collegio ritiene, tuttavia, di confermare il proprio orientamento secondo cui il termine decadenziale di cui all’art. 14 L. 689/1981 non trova diretta applicazione nei procedimenti <corsivo>antitrust </corsivo>in relazione alla durata della fase istruttoria. Ciò in quanto il richiamo operato dall’art. 31 della L. 287/1990, pur nei termini dell’applicabilità delle disposizioni del Capo I, Sez. I e II, L. 689/1981, vale ai soli fini delle sanzioni amministrative pecuniarie, ma non per la disciplina della fase istruttoria del procedimento, in relazione alla quale la fattispecie è distintamente e autonomamente regolata (TAR Lazio, Sez. I, 28 luglio 2017, n. 9048).</h:div><h:div>Deve anche tenersi conto della assoluta peculiarità dei procedimenti <corsivo>antitrust</corsivo>, che sommano una pluralità di attività, non solo di applicazione della sanzione pecuniaria ma anche di accertamento dell’illecito e di inibizione alla cessazione degli effetti. Non si può, pertanto sostenere che all’Agcm sia precluso, in forza dell’applicazione di termini decadenziali, l’esercizio del potere di avviare un’istruttoria e accertare un illecito <corsivo>antitrust</corsivo>, al fine di ripristinare le condizioni di legalità nel mercato interessato.</h:div><h:div>Fatta questa premessa circa la non diretta applicabilità del termine decadenziale di cui all’art. 14 della l. n. 689/1981, si osserva che, quanto alla durata della fase preistruttoria, né la legge n. 287/1990 né nel Regolamento dell’Autorità in materia di procedure istruttorie viene individuato un termine massimo per la sua durata.</h:div><h:div>La Sezione, tuttavia, ha già affermato che la non applicabilità diretta del termine di cui all’art. 14 cit. non può giustificare il compimento di una attività preistruttoria che si prolunghi entro un lasso di tempo totalmente libero da qualsiasi vincolo e ingiustificatamente prolungato, poiché un simile <corsivo>modus operandi</corsivo> sarebbe in aperto contrasto con i principi positivizzati nella legge n. 241/90 e, più in generale, con l’esigenza di efficienza dell’agire amministrativo e di certezza del professionista sottoposto al procedimento (cfr., tra le pronunce più recenti in tal senso, Tar Lazio, sez. I, 24 novembre 2020 n. 12532).</h:div><h:div>In proposito, è opportuno ricordare, quali riferimenti interpretativi, anche i principi generali di cui all’art. 6 CEDU e all’art. 41 della Carta Fondamentale dei diritti UE, che costituiscono parametri imprescindibili. Ebbene, dalla lettura di questi non può che desumersi l’obbligo per l’Autorità competente di accertare una violazione del diritto <corsivo>antitrust</corsivo> e di applicare le relative sanzioni, procedendo all’avvio della fase istruttoria entro un termine ragionevolmente congruo, in relazione alla complessità della fattispecie sottoposta, a pena di violazione dei principi di legalità e buon andamento che devono sempre comunque contraddistinguerne l’operato (in termini, Tar Lazio, sez. I, 12 giugno 2018, n. 6525, conf. da Cons. Stato, sez. VI, 21 gennaio 2020, n. 512). Resta fermo, come più volte rammentato dalla giurisprudenza di questa Sezione, che, ai fini della valutazione della congruità del tempo di accertamento dell’infrazione, ciò che rileva, quale termine iniziale, non è la notizia del fatto ipoteticamente sanzionabile nella sua materialità, ma l'acquisizione della piena conoscenza della condotta illecita; conoscenza a sua volta implicante il riscontro, anche ai fini di una corretta formulazione della contestazione, dell'esistenza e della consistenza dell'infrazione e dei suoi effetti. Ne discende la non computabilità del tempo ragionevolmente occorso, in relazione alla complessità delle singole fattispecie, ai fini dell’acquisizione e della delibazione degli elementi necessari allo scopo di una matura e legittima formulazione della contestazione (Tar Lazio, n. 6525/2018 cit.).</h:div><h:div>Come rilevato anche dal giudice amministrativo di secondo grado, pertanto, in linea generale si può convenire sulla legittimità della condotta dell’Autorità antitrust che deliberi l’avvio dell'istruttoria a distanza di vari mesi – ma non di vari anni - dalla segnalazione della possibile infrazione, a condizione che la stessa valutazione dell'esigenza di avviare o meno l'istruttoria si presenti complessa (Cons. Stato n. 512/2020 cit.).</h:div><h:div>Nel caso in esame, la durata della fase preistruttoria non può considerarsi eccessivamente e ingiustificatamente lunga.</h:div><h:div>Il Collegio osserva che la documentazione trasmessa da TicketOne nell’ottobre 2017 non era sufficiente a ricostruire i contorni principali dell’illecito, tenuto conto che i contratti trasmessi erano privi degli allegati e che nella tabella di sintesi era dichiarata l’assenza di alcune esclusive nei contratti. Le giustificazioni in argomento fornite da TicketOne nel presente giudizio riguardano la “correttezza” delle informazioni fornite (l’assenza di esclusive sarebbe stata dichiarata in ragione della presenza di deroghe nei contratti) ma non sono in grado di scalfire l’assunto che, a fronte di un quadro fattuale estremamente complesso, l’Autorità non è stata in grado di comprendere, se non attraverso la successiva acquisizione di ulteriori informazioni, l’esatta portata delle esclusive esistenti e successivamente contestate. </h:div><h:div>Anche l’estensione soggettiva del procedimento nel gennaio 2019 a Di and Gi, F&amp;P, Vertigo e Vivo Concerti è avvenuta in tempi ragionevolmente contenuti, tenuto conto che l’asserita esistenza di condotte di boicottaggio è stata contestata a seguito delle ispezioni disposte a settembre 2018.</h:div><h:div>Meritano, invece, condivisione le censure formulate dalle ricorrenti sulla inesistenza dei presupposti per accertare l’esistenza di un abuso di posizione dominante, avuto riguardo alle condotte che secondo l’Autorità costituirebbero un illecito unitario, caratterizzato dalla presenza del medesimo disegno escludente volto a restringere la concorrenza nel mercato rilevante.</h:div><h:div>In primo luogo, il provvedimento sconta un difetto istruttorio, nella parte in cui ha ritenuto non rilevanti le assunzioni difensive delle parti del procedimento circa l’inesistenza della finalità escludente alla base di una delle principali condotte imputata, vale a dire l’acquisizione dei quattro promoter e le esclusive previste con TicketOne. </h:div><h:div>La giurisprudenza maggioritaria, nel sostenere che la nozione di abuso di posizione dominante è obiettiva e, pertanto, il movente soggettivo dell’impresa non figura tra i suoi elementi costitutivi, ha anche chiarito che l’intento anticoncorrenziale – se chiaro e comprovato – può essere considerato ai fini dell’accertamento dell’abuso. La valutazione del comportamento di un’impresa in posizione dominante, che è indispensabile per concludere se vi sia abuso di tale posizione, deve infatti necessariamente tenere conto anche della strategia commerciale di detta impresa: in tale contesto appare normale che l’Autorità <corsivo>antitrust</corsivo> “evochi fattori di natura soggettiva, ossia i motivi che sono sottesi alla strategia commerciale in questione” (CGUE, sentenza 19 aprile 2012, C-549/10, punto 19).</h:div><h:div>Nel provvedimento impugnato l’Autorità ha particolarmente enfatizzato, per dimostrare l’esistenza di una strategia escludente “unitaria e complessa”, la stretta correlazione che esisterebbe tra le acquisizioni dei promoter<corsivo>
				</corsivo>nazionali da parte di TicketOne e l’intento anticoncorrenziale perseguito (par. 403 e ss). </h:div><h:div>A fronte della peculiarità del mercato di riferimento, caratterizzato dalla integrazione verticale tra attività di <corsivo>ticketing </corsivo>e di <corsivo>promotion</corsivo>, TicketOne aveva fatto presente nel corso del procedimento che l’operazione di concentrazione era volta a fronteggiare l’espansione del gruppo Live Nation/TicketMaster, che era un <corsivo>competitor</corsivo> particolarmente rilevante in ambito internazionale, anch’esso integrato sia nel settore del <corsivo>promoting</corsivo> sia in quello del <corsivo>ticketing</corsivo>. Tuttavia, l’Autorità, nell’analizzare le dinamiche di mercato e nel ricostruire la presunta strategia escludente abusiva delle parti, non ha tenuto adeguatamente conto di tale circostanza, omettendo anche di considerare, sotto il profilo temporale, che al momento della scadenza delle intese Panischi il gruppo Live Nation, fino a quel momento attivo nel solo settore del <corsivo>promoting</corsivo>, aveva avviato anche in Italia l’attività di <corsivo>ticketing</corsivo> attraverso la controllata Ticketmaster. </h:div><h:div>Dunque, in relazione alla esistenza di un “collante” finalistico in grado di unificare le varie condotte in senso anticoncorrenziale e che dimostrerebbe l’esistenza dell’abuso, non risulta supportata da adeguato approfondimento istruttorio l’affermazione resa nel provvedimento secondo cui le acquisizioni sarebbero state “<corsivo>esplicitamente finalizzate a precludere il mercato rilevante agli operatori di ticketing concorrenti</corsivo>” (cfr. par. 419). E ciò in quanto l’Autorità si è concentrata esclusivamente sulla volontà di TicketOne di rafforzare la posizione dominante nel settore del <corsivo>ticketing</corsivo>, obliterando la valutazione di tutti gli ulteriori elementi, pure rappresentati dalle parti nel corso del procedimento, volti a dimostrare che la finalità delle acquisizioni era principalmente quella di fronteggiare il principale <corsivo>competitor</corsivo> (Live Nation/Ticketmaster) attraverso l’ingresso del gruppo Eventim - TicketOne nel settore del <corsivo>promoting</corsivo>.</h:div><h:div>Sono altresì fondate le censure relative alla impossibilità di contestare un’operazione di concentrazione in termini di abuso di posizione dominante ex art. 102 TFUE.</h:div><h:div>L’Autorità in proposito sostiene che le operazioni di concentrazione poste in essere dal gruppo Eventim –TicketOne non sarebbero state considerate di per sé costituenti un abuso di posizione dominante ma solo in quanto parte di una più articolata strategia escludente. Segnatamente, Agcm afferma che “<corsivo>le suddette operazioni di concentrazione contribuiscono alla produzione della preclusione concorrenziale causata dalla strategia abusiva del gruppo Eventim-TicketOne, determinando un’ulteriore restrizione delle dinamiche competitive già di per sé affievolite dalla presenza sul mercato di un’impresa dominante</corsivo>”(…) “<corsivo>Tali acquisizioni costituiscono, dunque, un tassello fondamentale dell’unitaria e complessa strategia abusiva in quanto, sommandosi ai contratti di esclusiva già in essere tra TicketOne e i promoter nazionali esterni al gruppo Eventim-TicketOne e alle altre condotte accertate nel corso dell’istruttoria, hanno precluso il mercato rilevante della vendita di biglietti per eventi live di musica leggera, ostacolando l’ingresso e l’espansione dei concorrenti operatori di ticketing, cristallizzando la situazione di mercato e rendendo non replicabili i vantaggi concorrenziali di TicketOne, con conseguente inespugnabilità della sua posizione di dominanza</corsivo>” (par. 421).</h:div><h:div>Secondo l’Autorità, in sostanza, la concentrazione sarebbe solo un “tassello” della strategia abusiva, continuata e complessa, posta in essere tra le parti e rilevante ai fini dell’art. 102 Tfue. </h:div><h:div>L’affermazione, tuttavia, non risulta compatibile con la disciplina eurounitaria in materia di concentrazioni, e nello specifico con l’art. 21, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 139/2004 che espressamente esclude l’applicabilità alle concentrazioni degli art. 101 e 102 del Tfue. </h:div><h:div>In proposito, si rammenta che la nozione di “sfruttamento abusivo” ai sensi dell’articolo 102 TFUE è una “<corsivo>nozione oggettiva che riguarda i comportamenti di un’impresa in posizione dominante, i quali, su un mercato in cui, proprio per il fatto che vi opera detta impresa, il grado di concorrenza è già sminuito, abbiano l’effetto di ostacolare, ricorrendo a mezzi diversi da quelli su cui si impernia la concorrenza normale tra prodotti o servizi, fondata sulle prestazioni degli operatori economici, la conservazione del grado di concorrenza ancora esistente sul mercato o lo sviluppo di detta concorrenza</corsivo>” (CGUE, sentenza del 30 gennaio 2020, Generics (UK) e a. [C‑307/18]. Per questo motivo un comportamento abusivo alla luce dell’art. 102 Tfue spesso può anche essere conforme ad altre norme giuridiche, avuto tuttavia riguardo a “<corsivo>branche del diritto diverse dal diritto della concorrenza</corsivo>” (CGUE, sentenza del 6 dicembre 2012 AstraZeneca/Commissione, C‑457/10 P). </h:div><h:div>Giova anche ricordare che le operazioni di concentrazione rilevanti ai fini del diritto della concorrenza sono quelle che comportano la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante, così riducendo in modo sostanziale e durevole la concorrenza. </h:div><h:div>Dunque, gli strumenti previsti a livello normativo per intervenire sulle concentrazioni non possono che essere esclusivamente quelli di cui al richiamato Regolamento, che prevede il divieto di realizzazione dell’operazione ovvero la sua autorizzazione subordinatamente al rispetto di talune condizioni, tese a eliminare possibili effetti restrittivi della concorrenza. </h:div><h:div>Ne consegue che, a fronte di un quadro normativo che si basa su una netta distinzione tra la disciplina di cui agli articoli 101 e 102 del Tfue e quella sulle concentrazioni, non è consentito alle autorità <corsivo>antitrust </corsivo>di soprassedere dall’utilizzo del meccanismo di controllo di cui al richiamato Regolamento ed intervenire attraverso l’applicazione dell’art. 102 Tfue. Un simile approccio, che nel provvedimento impugnato viene giustificato dall’Autorità sulla base della circostanza che le operazioni di concentrazione costituirebbero anche un “frammento” di una strategia abusiva volta a restringere il mercato, si risolve in una artificiosa disapplicazione della disciplina sulle concentrazioni, la cui finalità è già quella di intervenire sulle operazioni che, tenuto conto delle particolari condizioni del mercato di riferimento, siano ritenute in grado di ostacolarne lo sviluppo. </h:div><h:div>Per tale motivo la ricostruzione dell’illecito da parte dell’Autorità, che considera l’acquisizione dei quattro promoter un elemento essenziale e imprescindibile per l’accertamento dell’abuso di posizione dominante (cfr. il par. 409, secondo cui “<corsivo>il gruppo Eventim-TicketOne si è integrato verticalmente a monte con quattro tra i principali promoter nazionali attivi nel mercato della produzione di eventi live di musica leggera, al fine di instaurare con tali operatori relazioni captive e rafforzare così la propria posizione di dominanza nel mercato della vendita dei biglietti per eventi live di musica leggera, rendendo la preclusione del mercato maggiormente stabile e sostanzialmente irreversibile</corsivo>”) si rivela irrimediabilmente fallace.</h:div><h:div>L’assunto che una operazione di concentrazione non possa costituire il tassello centrale di una fattispecie abuso di posizione dominante trova implicita conferma anche dal superamento del contesto normativo che ha portato alla adozione della decisione “Continental Can” (sentenza del 21 febbraio1973, Europemballage corporation e Continental Can company inc. contro Commissione delle Comunità Europee, causa 6/72). </h:div><h:div>Nella decisione si affermava che, su piani diversi, gli artt. 81 e 82 del Trattato (ora articoli 101 e 102 Tfue) “<corsivo>mirano allo stesso scopo, cioè a mantenere un’efficace concorrenza nel mercato comune. L’alterazione della concorrenza, vietata quando deriva dai comportamenti contemplati dall’art.81, non può diventare lecita qualora detti comportamenti riescano, grazie all’azione di un’impresa dominante, a concretarsi in un’unione fra imprese. In mancanza di espresse disposizioni non si può ritenere che il Trattato, il quale vieta all’art.81 talune decisioni di semplici associazioni di imprese che alterino la concorrenza senza eliminarla, ammetta tuttavia all’art.82 come lecito il fatto che determinate imprese, collegandosi in un’unità organica, possano raggiungere una posizione dominante tale da escludere in pratica qualsiasi seria possibilità di concorrenza</corsivo>” </h:div><h:div>La pronuncia mirava a colmare un vuoto di tutela nell’ambito del diritto della concorrenza dell’epoca, che non contemplava una disciplina <corsivo>ad hoc</corsivo> in materia di concentrazioni ed intendeva evitare che rimanesse privo di conseguenze il comportamento abusivo di una un’impresa che deteneva una posizione dominante sul mercato e la rafforzava mediante una concentrazione. </h:div><h:div>Per ovviare alla lacuna esistente è stata successivamente adottata la disciplina sulle concentrazioni, che ha portato all’introduzione di uno strumento specifico e certo di verifica delle operazioni, sottratto alla interpretazione delle autorità preposte e in grado di tutelare l’affidamento delle imprese partecipanti al mercato. Il meccanismo introdotto si basa, infatti, su di un’opera di controllo da parte delle autorità <corsivo>antitrust</corsivo>, che sono chiamate a svolgere, dal momento della notifica dell’operazione ovvero da quando ne abbiano avuto comunque conoscenza, un’analisi articolata delle conseguenze che una concentrazione può produrre sul mercato di appartenenza e che può giungere, nei casi più gravi, anche ad impedire l’operazione stessa. </h:div><h:div>In definitiva, se le operazioni di concentrazioni potessero essere oggetto di analisi da parte delle autorità ai fini <corsivo>antitrust</corsivo> al di fuori della disciplina di cui al Regolamento n. 139/2004, ne risulterebbe irrimediabilmente compromesso il sistema di tutela ivi approntato anche nell’interesse delle imprese. Difatti, in violazione del principio di certezza del diritto e della libertà di iniziativa economica, potrebbero essere pregiudicati o addirittura travolti, a distanza di anni dal momento in cui l’Autorità ne ha avuto conoscenza, gli effetti delle operazioni di concentrazione, perché successivamente ritenuti in grado di ostacolare il mercato rilevante in maniera anticoncorrenziale.   </h:div><h:div>Dunque, anche sotto questo aspetto il provvedimento impugnato risulta viziato e deve essere annullato.</h:div><h:div>In conclusione, con assorbimento di ogni altra censura, alla luce di quanto suesposto i ricorsi in epigrafe indicati meritano accoglimento e, per l’effetto, va annullato il provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del Mercato n. 28495 del 22 dicembre 2020.</h:div><h:div>Le spese di lite, attesa la novità e complessità delle questioni sottoposte, possono compensarsi tra le parti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:</h:div><h:div>- dispone la riunione dei ricorsi, come in epigrafe proposti; </h:div><h:div>- prende atto della sopravvenuta carenza di interesse di Zed Entertainment’s World s.r.l. all’intervento <corsivo>ad opponendum</corsivo> nei ricorsi n.r.g. 3343/2021, 3335/2021 e 3339/2021;</h:div><h:div>- accoglie i ricorsi e, per l’effetto, annulla il provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 28495 del 22 dicembre 2020.</h:div><h:div>Compensa le spese.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="09/03/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Daniela De Angelis</h:div><h:div>Lucia Maria Brancatelli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>