<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210163920210309085232884" descrizione="APPALTO - aggiudicazione - anticipazione elementi offreta economica in sede di offerta tecnica - complessità del modello stabilito - sistema articolato di ribassi - rigetto" gruppo="20210163920210309085232884" modifica="3/9/2021 11:57:16 AM" stato="2" tipo="24" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Citelum S.A." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="01639"/><fascicolo anno="2021" n="03062"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.2:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210163920210309085232884.xml</file><wordfile>20210163920210309085232884.docm</wordfile><ricorso NRG="202101639">202101639\202101639.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\53 Francesco Riccio\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Eleonora Monica</firma><data>09/03/2021 11:57:16</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>12/03/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Francesco Riccio,	Presidente</h:div><h:div>Eleonora Monica,	Primo Referendario, Estensore</h:div><h:div>Luca Iera,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell’efficacia</h:div><h:div>- dell’aggiudicazione definitiva del lotto 1 dell’appalto per la fornitura del “<corsivo>Servizio Luce e dei Servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, Edizione 4 (ID 1614 – CIG 6518258CA7)</corsivo>” disposta in favore della Enel Sole s.r.l. e comunicata alla ricorrente con nota prot. n. 56006 del 28 gennaio 2020; </h:div><h:div>- oltre che dell’aggiudicazione definitiva, anche della proposta di aggiudicazione/aggiudicazione provvisoria disposta con il verbale n. 114 del 12 novembre 2020; </h:div><h:div>- dell’operato della Stazione Appaltante e di tutti i verbali di gara, nella parte in cui ammettono alla procedura di gara la Enel Sole s.r.l. e attribuiscono all’offerta tecnica ed economica della stessa il relativo punteggio; </h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorchè non conosciuto;</h:div><h:div>per la declaratoria di inefficacia </h:div><h:div>del contratto eventualmente <corsivo>medio tempore </corsivo>stipulato con la controinteressata, </h:div><h:div>e per la conseguente condanna </h:div><h:div>della Consip s.p.a. al risarcimento in forma specifica, mediante aggiudicazione dell’appalto alla ricorrente e subentro nel contratto eventualmente stipulato ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1639 del 2021, proposto da </h:div><h:div>Citelum S.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Bruno, con domicilio digitale in atti e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Savoia, n. 31; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Consip s.p.a., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Enel Sole s.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto e Fabio Cintioli, con domicilio digitale in atti e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Vittoria Colonna, n. 32; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Consip s.p.a. e dell’Enel Sole s.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto, la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con il presente gravame, la Citelum S.A. (di seguito anche semplicemente “Citelum”), collocatasi alle spalle della Enel Sole s.r.l. (di seguito, anche semplicemente “Enel”) nella graduatoria relativa al lotto 1 della gara bandita dalla Consip s.p.a. (di seguito, anche semplicemente “Consip”) per la fornitura del “<corsivo>Servizio Luce e dei Servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, Edizione 4 (ID 1614 – CIG 6518258CA7)</corsivo>”, impugna la relativa aggiudicazione della gara in favore di quest’ultima, sostanzialmente sostenendo che la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere Enel  dalla procedura per aver inserito nella propria offerta tecnica elementi idonei ad anticipare e sintetizzare il contenuto della propria offerta economica, in violazione delle espresse prescrizioni contenute ai paragrafi 2 e 6 del Disciplinare di gara e del noto e fondamentale principio di segretezza dell’offerta economica.</h:div><h:div>Evidenzia, in particolare, la ricorrente come Enel, nel descrivere, al punto A.2 della propria offerta tecnica, i due “<corsivo>Scenari di adesione delle Pubbliche Amministrazioni al Lotto di riferimento</corsivo>” - entrambi di saturazione dell’importo massimo dei contratti stipulabili, come definito ed indicato da Consip già nella documentazione posta a base di gara -  abbia per ambedue indicato il “<corsivo>numero di punti luce contrattualizzabili</corsivo>”, con la conseguenza che, attraverso “<corsivo>una semplice divisione matematica tra l’importo di saturazione annuo del Lotto (19.470.000 euro/anno) e il numero di punti luce contrattualizzabili indicato (105.000 punti luce per lo scenario 1 e 120.300 punti luce per lo scenario 2)</corsivo>”, sarebbe possibile “<corsivo>ricavare agevolmente il Canone Medio annuo (CM) che notoriamente rappresenta un indice sintetico chiaramente indicativo del tenore assoluto dell’offerta economica in termini di euro/punto luce</corsivo>” ossia “<corsivo>il prezzo a punto luce</corsivo>” ipotizzato per ciascuno di tali contesti, come da relativa relazione tecnica versata in atti.</h:div><h:div>Enel si costituiva in giudizio, rilevando tra l’altro, la non vincolatività dell’importo massimo dei contratti stipulabili secondo le condizioni ed i termini di cui all’appalto ed il carattere articolato e parcellizzato dell’offerta economica, contenente, oltre all’indicazione del coefficiente di risparmio energetico, il ribasso percentuale offerto dai concorrenti sulle singole componenti del servizio, come stabilito nel relativo Disciplinare di gara, sicché la prospettazione della ricorrente si fonderebbe “<corsivo>su un presupposto del tutto errato, che non trova alcun avallo nella disciplina di gara e che, anzi, è smentito dalla lex specialis, ossia che l’indicazione del numero di punti luce che il concorrente immaginava di poter “servire” con il proprio progetto fosse un dato non esplicitabile in sede di offerta tecnica</corsivo>”.</h:div><h:div>Anche la Consip si costituiva in giudizio, depositando propria memoria in cui ampiamente si argomentava sulla legittimità della contestata aggiudicazione in favore di Enel, evidenziando come l’offerta tecnica da quest’ultima articolata, oltre che “<corsivo>necessaria</corsivo>” in relazione agli elementi qualitativi richiesti, sarebbe comunque “<corsivo>estranea al modello e al contenuto dell’offerta economica</corsivo>” e, dunque, “<corsivo>del tutto inidonea a consentire la ricostruzione della complessiva offerta economica</corsivo>”.</h:div><h:div>Alla camera di consiglio del 24 febbraio 2021, la causa veniva trattata e, quindi, trattenuta in decisione, previo avviso alle parti in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.</h:div><h:div>Il giudizio può essere definito in esito all’udienza camerale con sentenza ai sensi dell’articolo 60 del cod. proc. amm., essendo trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione, risultando completa l’istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione.</h:div><h:div>Il ricorso è infondato, ritenendo il Collegio che le indicazioni fornite dall’Enel in sede di offerta tecnica, in risposta al criterio volto a verificare la capacità di penetrazione commerciale del concorrente nei diversi scenari di adesione proposti, non integrino – contrariamente a quanto sostenuto in ricorso – elementi predittivi della sua offerta economica, atteso il particolare modello di offerta economica stabilito per la procedura di cui si discorre nel relativo Capitolato di gara, articolato in quattro sezioni (“<corsivo>coefficiente di condivisione</corsivo>”, “<corsivo>componente energetica</corsivo>”, <corsivo>“componenti non energetiche</corsivo>” e “<corsivo>listini e manodopera</corsivo>”), comprendenti complessivamente sei voci di offerta ed in ragione del quale i concorrenti erano chiamati ad offrire una serie di ribassi percentuali, uno per ciascuna delle ben ottantanove differenti tipologie di prezzi unitari posti a base d’asta.</h:div><h:div>Risulta, dunque, del tutto smentito l’assunto da cui muove la ricorrente nell’articolare la censura proposta, risultando agli atti di causa che la gara (diversamente da quanto sostenuto dalla Citelum) non assumesse a parametro il “<corsivo>prezzo del punto luce</corsivo>” bensì richiedesse un’indicazione parcellizzata dei prezzi delle singole componenti del servizio e la formulazione di una pluralità di ribassi, a cui risulta del tutto impossibile risalire sulla base della sola conoscenza dell’unico importo medio complessivo di ricavo, in alcun modo correlato ai ribassi medesimi.</h:div><h:div>Ne discende come, in tale specifico contesto, il “<corsivo>Canone Medio annuo</corsivo>” - così come calcolato dalla ricorrente, quale rapporto tra “<corsivo>l’importo di saturazione annuo del lotto” ed il “numero di punti luce contrattualizzabili</corsivo>” – non possa, quindi, essere considerato rivelatore di alcun elemento proprio dell’offerta economica, apparendo, invero, l’esplicitazione da parte dell’aggiudicataria del “<corsivo>numero di punti luce contrattualizzabili</corsivo>” solo un modo di dimostrare (come richiesto dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico) la conoscenza della domanda potenziale che si registrerà nel lotto di riferimento, come pure la capacità di penetrazione nel mercato. </h:div><h:div>Depone, in tal senso, quanto recentemente chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, secondo la quale il divieto di commistione tra offerta economica e offerta tecnica “<corsivo>non deve essere inteso in senso meramente formalistico, ben potendo nell’offerta tecnica essere inclusi singoli elementi economici, resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché si tratti di elementi economici che non fanno parte dell'offerta economica … ovvero … </corsivo>(di)<corsivo> elementi isolati e del tutto marginali dell'offerta economica, che non consentano cioè in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica ovvero consistano nell'assunzione di costi di prestazioni diverse da quelle apprezzate nell'offerta economica, anche se comunque da rendere a terzi in base al capitolato e remunerate dalla stazione appaltante</corsivo>” (in tal senso,  Consiglio di Stato, Sezione V, n. 2732/2020).</h:div><h:div>Tale impostazione si colloca, inoltre, nel solco di quel consolidato orientamento che già affermava che “<corsivo>l’applicazione del divieto di commistione va effettuata in concreto (e non in astratto), con riguardo alla concludenza degli elementi economici esposti o desumibili dall'offerta tecnica, che debbono essere tali da consentire di ricostruire in via anticipata l'offerta economica nella sua interezza ovvero, quanto meno, in aspetti economicamente significativi, idonei a consentire potenzialmente al seggio di gara di apprezzare “prima del tempo” la consistenza e la convenienza di tale offerta</corsivo>” (in tal senso, <corsivo>ex multis</corsivo>, Consiglio di Stato, Sezione III, 12 luglio 2018, n. 4284 ed i precedenti ivi richiamati).</h:div><h:div>Considerata, pertanto, la complessità del sistema dei ribassi da offrire, il Collegio è, dunque, dell’avviso che - pur a volersi ammettere che Enel, con la formulazione della propria proposta tecnica, abbia reso ricavabile il prezzo proposto per punto luce -  tale indicazione appia, comunque, del tutto inidonea a rivelare anzitempo alla commissione aspetti dell’offerta economica oggetto di valutazione e di punteggio.</h:div><h:div>Tale conclusione appare, invero, comprovata (anziché smentita) da quanto affermato nella relazione tecnica depositata dalla Citelum a supporto della propria tesi, ove – a ben vedere – si ammette che “<corsivo>il “prezzo su punto luce” indicato dal Concorrente non possa essere ricondotto mediante una relazione matematica diretta ai singoli parametri (y1-y6) oggetto di offerta economica</corsivo>” (in tal senso, l’inciso a fine pag. 24 e inizio pag. 25 della relazione).</h:div><h:div>E’, dunque, lo stesso consulente tecnico di parte ricorrente a riconoscere che la presunta conoscenza del “<corsivo>prezzo/punto luce</corsivo>” non sia affatto un’informazione idonea a disvelare la componente economica dell’offerta di Enel e, dunque, il relativo punteggio, vieppiù omettendo - poi - di spiegare, quanto meno a titolo esemplificativo, come la conoscenza del prezzo offerto per punto luce potesse mai essere idonea a fornire elementi informativi su quelle componenti di prezzo che costituivano i soli aspetti valutabili dell’offerta economica.</h:div><h:div>In definitiva, dunque, alla luce delle considerazione fin qui svolte, il ricorso proposto deve essere respinto.</h:div><h:div>Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della Consip e della controinteressata, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) ciascuna, oltre accessori di legge se dovuti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="24/02/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Eleonora Monica</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>