<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210136620210310191916022" descrizione="ord caut cronoprog Anzalone" gruppo="20210136620210310191916022" modifica="3/13/2021 12:40:31 PM" stato="4" tipo="15" modello="4" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Matteo Anzalone" versione="2" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2021" n="01366"/><fascicolo anno="2021" n="01653"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.3:ordinanza.cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>15</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210136620210310191916022.xml</file><wordfile>20210136620210310191916022.docm</wordfile><ricorso NRG="202101366">202101366\202101366.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Roma\Sezione 3\2021\202101366\</rilascio><tipologia>Ordinanza cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>Giuseppe Daniele</firma><data>13/03/2021 12:40:31</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Francesca Ferrazzoli</firma><data>10/03/2021 19:33:42</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>15/03/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Giuseppe Daniele,	Presidente</h:div><h:div>Ugo De Carlo,	Consigliere</h:div><h:div>Francesca Ferrazzoli,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- del Decreto direttoriale n. 362 del 21 dicembre 2020, recante il cronoprogramma aggiornato delle fasi di scelta, assegnazione e immatricolazione alle Scuole di specializzazione medica, per l'a.a. 2019/20, di cui agli articoli 9 e 10 del D.D.G. 24 luglio 2020, prot. n. 1177, nella parte in cui contrae sensibilmente le tempistiche per accedere alle Sessioni straordinarie di recupero dei posti vacanti;</h:div><h:div>- dell'Avviso, reso noto in data 19 gennaio 2021 dal M.U.R. mediante pubblicazione sul sito universitaly.com, segnatamente sulla pagina personale dei concorrenti, recante “<corsivo>Comunicazioni MIUR – Sessione straordinaria</corsivo>”, in cui si precisa l'avvio della seconda fase delle riassegnazioni con l'indicazione che “<corsivo>lunedì 8 febbraio 2021 verrà comunicata la data dell'eventuale fase di riassegnazione successiva, qualora dovessero residuare ancora posti da riassegnare una volta chiusa l'attuale fase di iscrizione</corsivo>”, nella parte in cui non consente all'odierna parte ricorrente di parteciparvi; </h:div><h:div>- dell'Avviso, reso noto dal M.U.R. in data 11 gennaio 2021 mediante pubblicazione sul sito universitaly.com, segnatamente sulla pagina personale dei concorrenti, riportante “<corsivo>Comunicazioni MIUR – Apertura Sessione Straordinaria</corsivo>”; </h:div><h:div>- del Decreto direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca 24 luglio 2020, prot. n. 1177, recante il bando di concorso per l'accesso dei medici alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2019/2020, nella parte in cui prevede, all'art. 10, comma 2, che “<corsivo>dopo l'inizio delle attività didattiche la partecipazione alla Sessione straordinaria di recupero non è ammessa per i candidati che stanno già fruendo di un posto in specialità la cui copertura economica risulta ormai definitivamente incisa dall'avvio della frequenza del Corso di specializzazione, rendendone impossibile la sua riassegnazione</corsivo>”, nonché, al comma 7, che “<corsivo>Non sono possibili subentri su posti con contratti la cui copertura economica risulti ormai incisa dall'avvio della frequenza del Corso di specializzazione a.a. 2019/2020 da parte dello specializzando che, essendo iniziate le attività didattiche, ha cominciato a fruire del contratto di formazione maturando il diritto a percepire i relativi emolumenti</corsivo>”; </h:div><h:div>- del Decreto 10 agosto 2017, n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 208 del 06/09/2017, riportante il “<corsivo>Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368</corsivo>”, con particolare riferimento all'art. 5, comma 6, a mente del quale “<corsivo>Terminate le operazioni relative all'assegnazione e all'immatricolazione dei candidati alle scuole, hanno inizio le attività didattiche e non sono possibili subentri su posti eventualmente rimasti non coperti in conseguenza di mancata immatricolazione o rinuncia da parte dei candidati assegnati o di ogni altra ragione. In ogni caso, i contratti rimasti non coperti in conseguenza di mancata immatricolazione o rinuncia da parte dei candidati assegnati o di ogni altra ragione sono comunque oggetto, compatibilmente con le procedure ministeriali in atto, di riassegnazione nell'ambito del contingente dei contratti di specializzazione per i successivi anni accademici</corsivo>”; </h:div><h:div>- dei provvedimenti, di estremi non conosciuti, con i quali si è proceduto alla riassegnazione dei posti banditi nella sessione straordinaria di recupero, nella misura in cui non consentono a parte ricorrente di risultare assegnataria;</h:div><h:div>- dei provvedimenti, di estremi non conosciuti, con i quali non sono stati riassegnati i posti banditi e abbandonati dai candidati successivamente all'immatricolazione;</h:div><h:div>- ove di ragione, del decreto direttoriale dell'11 dicembre 2020, n. 220 con il quale il M.U.R., in esecuzione dei pronunciamenti del Giudice amministrativo, ha disposto un ulteriore aggiornamento della graduatoria;</h:div><h:div>- ove di ragione, del decreto direttoriale del 4 dicembre 2020, n. 136, con il quale, a seguito degli ulteriori pronunciamenti giurisdizionali del Giudice amministrativo, si è disposto il rinvio a data successiva al 15 dicembre 2020 della fase di assegnazione dei candidati alle scuole e delle successive fasi della procedura concorsuale calendarizzate;</h:div><h:div>- ove di ragione, del decreto direttoriale del 30 novembre 2020, prot. n. 37, con il quale è stato disposto un ulteriore aggiornamento, allo stato degli atti e del contenzioso, della graduatoria e il conseguente aggiornamento del cronoprogramma delle fasi di scelta, assegnazione e immatricolazione della procedura concorsuale;</h:div><h:div>- ove di ragione, del decreto direttoriale del 23 novembre 2020, prot. n. 1948, che ha aggiornato la graduatoria allo stato degli atti e del contenzioso, prorogando contestualmente la data di chiusura della fase di scelta di tipologia e sede e rinviando l'aggiornamento del cronoprogramma relativo alle ulteriori fasi della procedura concorsuale;</h:div><h:div>- ove di ragione, del precedente decreto direttoriale del 9 novembre 2020, prot. n. 1794, con il quale è stato indicato il cronoprogramma aggiornato delle fasi di scelta, assegnazione e immatricolazione di cui agli articoli 9 e 10 del bando di concorso;</h:div><h:div>- ove di ragione, della prima graduatoria provvisoria del concorso per l'ammissione alle Scuole di Specializzazione di area medica a.a. 2019/2020, pubblicata con D.D. n. 1681 del 26 ottobre 2020;</h:div><h:div>- ove occorra e per quanto di ragione, del decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca, n. 650 del 15 settembre 2020, con il quale sono stati previsti, per l'a.a. 2019/2020, i posti disponibili, distribuiti per ciascuna scuola di specializzazione attivata per l'a.a. 2019/2020;</h:div><h:div>- in quanto occorra, dell'accordo tra il Governo e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano del 9 luglio 2020 rep. atti 111/CSR, concernente la rideterminazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale del numero globale di medici specialisti da formare per l'anno accademico 2019-2020 - di cui all'accordo rep. atti n. 110/CSR del 21 giugno 2018 - definito dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 368/1999;</h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell'odierna parte ricorrente; </h:div><h:div>nonché per l'adozione di misure cautelari monocratiche e collegiali</h:div><h:div>volte a consentire all'odierna parte ricorrente di partecipare all'ulteriore espletamento della sessione straordinaria di recupero che avrà inizio a partire dall'8 febbraio p.v.; </h:div><h:div>e per l'accertamento </h:div><h:div>del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa alla Scuola di specializzazione medica spettante e scelta in prima opzione, con conseguente condanna dell'Amministrazione all'adozione di tutte le misure idonee ed opportune al soddisfacimento della pretesa de qua nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e <corsivo>subendi</corsivo>.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1366 del 2021, proposto da </h:div><h:div>Matteo Anzalone, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Rosy Floriana Barbata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Università e della Ricerca (M.U.R.), Consorzio Interuniversitario Cineca non costituiti in giudizio; </h:div><h:div>Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Maria Elena Milanese, Lorenzo Maoloni non costituiti in giudizio; </h:div><h:div>Federico Spanò, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Giacalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Federico Spanò e di Ministero dell'Università e della Ricerca;</h:div><h:div>Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</h:div><h:div>Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Visto il decreto monocratico n. 900 del 15 febbraio 2021;</h:div><h:div>Ritenuto, ad un sommario esame proprio della presente fase, che il ricorso non risulta assistito da sufficiente <corsivo>fumus boni iuris</corsivo>, considerato che la delineata interdizione dalla partecipazione alla sessione straordinaria di recupero, sancita dalla riportata disposizione per i candidati già fruenti di un posto e quindi già iscritti a e frequentanti un corso di specializzazione, appare coerente e collimante con le concomitanti finalità di interesse pubblico che sottendono e innervano la citata norma all’esame del Collegio, e che vanno ricondotte all’esigenza di garantire:</h:div><h:div>- da un canto l’avvio ordinato e stabile dei corsi di specializzazione e la parallela ordinata amministrazione e gestione della graduatoria unica nazionale;</h:div><h:div>- dall’altro la contestuale finalità di conseguite la massima copertura dei posti in specialità (oggetto di finanziamento mediante risorse pubbliche); </h:div><h:div>Considerato inoltre che l’esaminata disposizione è congruente anche con la non obliterabile esigenza di interesse pubblico, cui la questione in esame comunque si riannoda, di scongiurare disarmonie ed aporie derivabili dal fenomeno dell’utilizzo di borse già parzialmente fruite nel corso di specializzazione <corsivo>a quo</corsivo> e da fruire, altrettanto parzialmente, nel corso di specializzazione <corsivo>ad quem</corsivo>, discrasie che all’uopo è inteso a scongiurare, il divieto di utilizzo delle cd. “<corsivo>borse non intonse</corsivo>” già sancito dall’art. 10 del D.D. 17 maggio 2018, n. 1208, che dopo aver fissato al 31.10.2018 il termine ultimo non oltre il quale i candidati individuati quali assegnatari del posto (c.d. borsa) dovevano formalizzare l’immatricolazione (a tale data venendo dunque chiusa la graduatoria), al periodo successivo prevedeva che “<corsivo>Con l’inizio delle attività didattiche di cui all’articolo 1, non sono possibili ulteriori subentri su posti eventualmente rimasti non coperti in conseguenza di mancata immatricolazione, di rinunce, o di ogni altra ragione</corsivo>”; disposizione direttoriale attuativa del D.M. 10 agosto 2017, n. 130 (Regolamento sulle modalità di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina ex art, 36, co.1, d.lgs. n.368/1999) che all’art. 5,co.6 stabilisce che “<corsivo>Terminate le operazioni relative all’assegnazione e all’immatricolazione dei candidati alle scuole, hanno inizio le attività didattiche e non sono possibili subentri su posti eventualmente rimasti non coperti in conseguenza di mancata immatricolazione o rinuncia da parte dei candidati assegnati o di ogni altra ragione</corsivo>”; </h:div><h:div>Richiamata sulla sintetizzata problematica delle borse non intonse la giurisprudenza di merito della Sezione: <corsivo>ex multis</corsivo>, T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 30 maggio 2019, n. 6865, che ha statuito la legittimità del relativo divieto di utilizzo già previsto, come detto, in attuazione dell’art. 5, co. 6, D.M. n. 130/2017 dal D.D. n. 1208/2018; più di recente T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 2 novembre 2020, n. 11174, espressasi anche sul divieto di utilizzo delle borse intonse chiarendo che <corsivo>“[…] anche la stessa pretesa riassegnazione di borse “intonse” ossia non fruite neppure parzialmente sul piano temporale, genererebbe disarmonie, distorsioni, squilibri logistici e irragionevolezze funzionali in quanto interverrebbe allorché i corsi sono già in fase di svolgimento e verosimilmente in stadio avanzato, per cui lo studente specializzando verrebbe inserito in un corso di studi del quale ha perduto molteplici ore di lezioni precedenti di cui non è normativamente previsto né logisticamente possibile il recupero necessario al proficuo apprendimento delle lezioni presupponenti che verrebbe ammesso a seguire</corsivo>” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, n. 1174/2020, p. 4.1);</h:div><h:div>Ritenuto, in ogni caso, che il pregiudizio dedotto non presenta i requisiti della gravità e irreparabilità, anche nel bilanciamento tra i contrapposti interessi alla luce delle evidenziate ragioni di interesse pubblico, avendo il ricorrente già ottenuto l’immatricolazione in una delle scuole di specializzazione opzionate, sia pure non coincidente con quella cui ambiva come prima scelta;</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), respinge l’istanza cautelare di parte ricorrente.</h:div><h:div>Spese della presente fase compensate.</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021 tenutasi in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25 D.L. n. 137/2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="10/03/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Francesca Ferrazzoli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>