<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="Tecnici audioprotesisti e iscrizione a elenco speciale_ Inidoneità del titolo" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20210075120230606142404782" id="20210075120230606142404782" modello="2" modifica="06/06/2023 18:15:03" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="00751"/><fascicolo anno="2023" n="09579"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.5B:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue><registro anno="2021" n="00752"/><registro anno="2021" n="00753"/></descrittori><file>20210075120230606142404782.xml</file><wordfile>20210075120230606142404782.docm</wordfile><ricorso NRG="202100751">202100751\202100751.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\655 Floriana Rizzetto\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Antonietta Giudice</firma><data>06/06/2023 18:15:03</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>07/06/2023</dataPubblicazione><ricorso NRG="202100752">202100752\202100752.xml</ricorso><ricorso NRG="202100753">202100753\202100753.xml</ricorso><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Quinta Bis)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Floriana Rizzetto,	Presidente</h:div><h:div>Enrico Mattei,	Consigliere</h:div><h:div>Antonietta Giudice,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- della nota prot. 599 del 29 ottobre 2020 dell'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della Provincia di Bergamo con la quale è stata disposta la cancellazione di -OMISSIS- dall'Elenco Speciale degli -OMISSIS- tenuto presso l'Ordine TSRM – PSTRP di Bergamo;</h:div><h:div>- del parere della Commissione d'Albo Nazionale dei Tecnici -OMISSIS- datato 22 ottobre 2020, non conosciuto;</h:div><h:div>- del Decreto del Ministero della Salute del 9 agosto 2019;</h:div><h:div>-del provvedimento di nomina della Commissione Nazionale di albo della professione sanitaria di Tecnico -OMISSIS-;</h:div><h:div>- nonché, per quanto occorrer possa, della nota trasmessa a mezzo PEC del 18 ottobre 2020 dell'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della Provincia di Bergamo con la quale si comunicava che la domanda di iscrizione del ricorrente era stata “accettata con Riserva”, in quanto l'Ordine non risultava provvisto di una Commissione di Albo per i Tecnici -OMISSIS- e che pertanto il titolo di studio e la documentazione presentati sarebbero stati valutati dalla neoeletta Commissione d'Albo Nazionale;</h:div><h:div>quanto al ricorso n. 752 del 2021:</h:div><h:div>- della nota prot. 599 del 29 ottobre 2020 dell'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della Provincia di Bergamo con la quale è stata disposta la cancellazione di -OMISSIS-i dall'Elenco Speciale degli -OMISSIS- tenuto presso l'Ordine TSRM – PSTRP di Bergamo;</h:div><h:div>- del parere della Commissione d'Albo Nazionale dei Tecnici -OMISSIS- datato 22 ottobre 2020;</h:div><h:div>- del Decreto del Ministero della Salute del 9 agosto 2019;</h:div><h:div>- del provvedimento di nomina della Commissione Nazionale di albo della professione sanitaria di Tecnico -OMISSIS-;</h:div><h:div>- nonché, per quanto occorrer possa, della nota trasmessa a mezzo PEC del 18 ottobre 2020 dell'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della Provincia di Bergamo con la quale si comunicava che la domanda di iscrizione della ricorrente era stata “accettata con Riserva”, in quanto l'Ordine non risultava provvisto di una Commissione di Albo per i Tecnici -OMISSIS- e che pertanto il titolo di studio e la documentazione presentati sarebbero stati valutati dalla neoeletta Commissione d'Albo Nazionale;</h:div><h:div>quanto al ricorso n. 753 del 2021:</h:div><h:div>- della nota prot. 599 del 29 ottobre 2020 dell'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della Provincia di Bergamo con la quale è stato comunicato che il Consiglio dell'Ordine, nella seduta del 28 Ottobre 2020, ai sensi dell'art. 3 punto b) del DM 13 Marzo 2018 (accertata carenza dei requisiti professionali), ha deliberato il mancato accoglimento della domanda di iscrizione della sig.ra -OMISSIS- all'elenco speciale tecnico -OMISSIS-. Del parere della Commissione d'Albo Nazionale dei Tecnici -OMISSIS- datato 22 ottobre 2020, non conosciuto;</h:div><h:div>- del Decreto del Ministero della Salute del 9 agosto 2019;</h:div><h:div>- del provvedimento di nomina della Commissione Nazionale di albo della professione sanitaria di Tecnico -OMISSIS-</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 751 del 2021, proposto da -OMISSIS- e dall’Associazione Italiana -OMISSIS- - A.I.A., rappresentati e difesi dagli avvocati Laura Giordani e Marco Petitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marco Petitto in Roma, via A. Bertoloni n. 44; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Commissione Nazionale Albo Professione Sanitaria Tecnico -OMISSIS-, non costituita in giudizio;</h:div><h:div>Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, 12;</h:div><h:div>Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (FNO TSRM PSTRP), in persona del Presidente e legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Piccioli, Alessio Genito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div><h:div>Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di Bergamo, in persona del Presidente o legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Piccioli, Alessio Genito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>
					</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti i ricorsi e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, dell’Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di Bergamo e della Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (FNO TSRM PSTRP);</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2023 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed><riuniti><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 752 del 2021, proposto da -OMISSIS-i e dall’Associazione Italiana -OMISSIS- - A.I.A., rappresentate e difese dagli avvocati Laura Giordani e Marco Petitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marco Petitto in Roma, via A. Bertoloni n. 44; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Commissione Nazionale Albo Professione Sanitaria Tecnico -OMISSIS-, non costituita in giudizio;</h:div><h:div>Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</h:div><h:div>Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (FNO TSRM PSTRP), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Piccioli, Alessio Genito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div><h:div>Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di Bergamo, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Piccioli, Alessio Genito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div/></resistenti><altro><controinteressati><h:div>
						</h:div></controinteressati><intervenienti/></altro></riuniti><riuniti><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 753 del 2021, proposto da proposto da -OMISSIS-e dall’Associazione Italiana -OMISSIS- - A.I.A., rappresentate e difese dagli avvocati Laura Giordani, Marco Petitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marco Petitto in Roma, via A. Bertoloni n. 44; </h:div><h:div/></ricorrenti><resistenti><h:div>Commissione Nazionale Albo Professione Sanitaria Tecnico -OMISSIS-, non costituita in giudizio;</h:div><h:div>Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</h:div><h:div>Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (FNO TSRM PSTRP), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Piccioli, Alessio Genito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div><h:div>Ordine Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di Bergamo, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Piccioli, Alessio Genito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div/></resistenti><altro><controinteressati><h:div>
						</h:div><h:div/></controinteressati><intervenienti><h:div/><h:div/></intervenienti></altro></riuniti></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>I ricorsi numero di registro generale 751, 752 e 753 del 2021, riuniti - sussistendo tra gli stessi ragioni di connessione oggettiva e soggettiva - con ordinanza collegiale n. 7201/2022,  prendono le mosse dalla richiesta di iscrizione formulata dai professionisti ricorrenti all’elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Tecnico -OMISSIS- istituito presso l’Ordine dei Tecnici Sanitari delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.</h:div><h:div>La domanda è stata presentata ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 537, legge n. 145/2018 e del D.M. attutivo del Ministero della salute del 9 agosto 2019, in materia di istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, che consentiva l’iscrizione a coloro che, in regime di lavoro dipendente o autonomo, presentavano i seguenti requisiti:</h:div><h:div>- svolgere o aver svolto le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018;</h:div><h:div>- essere in possesso di un titolo il quale, all'epoca ella prima immissione in servizio o dell'inizio dell'attività libero professionale ovvero per successive disposizioni nazionali o regionali, abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attività professionali dichiarate.</h:div><h:div>In particolare i ricorrenti, qualificatisi tecnici audioprotesisti, hanno presentato all’Ordine dei Tecnici Sanitari di radiologia medica e delle Professioni Sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione delle province di Bergamo domanda di iscrizione all’elenco speciale, allegando alla stessa, come titolo idoneo, un certificato rilasciato dalla ricorrente Associazione Italiana -OMISSIS- e Audiometristi – A.I.A. e attestando, sotto la propria responsabilità, di aver svolto l’attività di tecnico -OMISSIS- in regime di lavoro autonomo per un periodo discontinuo di oltre trentasei mesi negli ultimi dieci anni.</h:div><h:div>L’ordine professionale, dopo aver in un primo momento espresso parere favorevole all’iscrizione nel suddetto elenco (“Esito Valutazione Conformità DM 9 agosto 2019” visibile sul portale) - che ha condotto persino all’ammissione all’elenco speciale in argomento degli odierni ricorrenti sig.ra -OMISSIS-i e sig. -OMISSIS-, che infatti impugnano in questa sede la cancellazione dall’albo e non il rigetto come nel caso della ricorrente sig.ra -OMISSIS- - si è determinata negativamente dopo aver acquisito il parere della Neoeletta Commissione d’Albo Nazionale dei Tecnici -OMISSIS- in ordine al titolo di studio e alla documentazione presentati.</h:div><h:div>Tanto premesso in fatto, con gli odierni ricorsi riuniti si impugnano gli atti indicati in epigrafe, deducendo i seguenti vizi di illegittimità:</h:div><h:div><corsivo>1.Violazione del principio di buon andamento e imparzialità di cui all’articolo 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Eccesso di potere per sviamento. Violazione del principio del legittimo affidamento. Violazione dell’articolo 3 Cost. Violazione del principio di uguaglianza. violazione e falsa applicazione del d.m. 9 agosto 2019</corsivo>, avendo l’ordine territoriale rivisto l’iniziale favorevole determinazione sulla base di un parere, normativamente non previsto, rilasciato dalla Commissione Nazionale, che non ha competenza in relazione all’inserimento e/o alla cancellazione di un professionista dall’albo o elenco speciale di riferimento. Tale competenza spetterebbe infatti alle Commissioni di albo istituite per ogni professione presso l’Ordine territorialmente competente.</h:div><h:div><corsivo>2. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. violazione dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Difetto di motivazione</corsivo>, in quanto non si comprenderebbe la ragione per cui l’ordine territoriale abbia rivisto l’iniziale posizione di favore;</h:div><h:div><corsivo>3.Violazione e falsa applicazione dell’articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; Violazione del d.m. 9 agosto 2019. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e sviamento. Contraddittorietà ed illogicità manifesta. Erroneità nei presupposti. Violazione del principio di legittimo affidamento</corsivo>. <corsivo>In via subordinata: illegittimità del d.m. 9 agosto 2019</corsivo>, assumendo che il legislatore non avrebbe preteso alcun titolo per l’iscrizione nell’Elenco speciale, per cui se il Decreto del Ministero della Salute 9 agosto 2019 viene interpretato in senso difforme dalla legge n. 145/2018, come ha fatto la Commissione d’albo, deve essere dichiarato illegittimo nella misura in cui pretende requisiti ulteriori non richiesti dalla norma primaria e palesemente contrari alla ratio normativa.</h:div><h:div>Ciascuno degli odierni ricorrenti ha presentato apposita istanza di trattazione congiunta dei rispettivi ricorsi con il ricorso R.G. n. 3675/2020, “<corsivo>per la evidente connessione tra i ricorsi suddetti</corsivo>”, prodotta in atti nell’ambito dei rispettivi giudizi il 13 maggio 2022.</h:div><h:div>Il resistente Ministero della salute, per quanto di competenza, ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza dei ricorsi nella misura in cui ha ad oggetto il Decreto ministeriale.</h:div><h:div>La Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, costituita in giudizio, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, assumendo che il ricorso andava proposto dinanzi alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233; ha, in subordine, altresì eccepito carenza di legittimazione passiva in capo alla stessa, chiedendo di essere estromessa dal presente giudizio.</h:div><h:div>L’Ordine dei Tecnici Sanitari di radiologia medica e delle Professioni Sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione delle province di Bergamo (TSRM PSTRP) ha anch’esso formulato eccezione di difetto di giurisdizione.</h:div><h:div>Nel merito ha dedotto l’infondatezza dei ricorsi odiernamente riuniti, attesa l’inesistenza dei requisiti previsti dalla legge n. 145/2018 all’art. 1, comma 537, e dal Decreto Ministeriale del 9 agosto 2019 per l’iscrizione negli elenchi speciali ad esaurimento degli audioprotesisti da parte del ricorrente, visto che i ricorrenti come titolo abilitante hanno presentato un attestato ottenuto all’esito di un corso “di verifica sanitaria” della durata di dieci giorni nel 2019, quando per diventare Tecnico Audio protesista era già necessario un percorso universitario, quale il corso di laurea in Tecniche audioprotesiche.</h:div><h:div>Quanto all’acquisito parere dalla Commissione di Albo Nazionale, nel respingere il rilievo di difetto procedimentale, osserva che il parere di un organismo nazionale, ha - per espressa previsione normativa -funzione consultiva.</h:div><h:div>Nel corso del presente giudizio le parti hanno prodotto, anche a seguito dell’ordinanza collegiale istruttoria n. 1953/2023, numerosi scritti difensivi, in cui, respinta ogni deduzione, allegazione e produzione avversaria, hanno ogni volta ribadito rispettivamente le conclusioni riportate in narrativa, insistendo per l’accoglimento.</h:div><h:div>All’udienza pubblica del 30 maggio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Preliminarmente, il Collegio è chiamato ad esaminare l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sollevata dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Tecnici sanitari di Radiologia medica e delle Professioni sanitarie tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione, e dall’Ordine dei Tecnici Sanitari di radiologia medica e delle Professioni Sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione delle province di Bergamo (TSRM PSTRP).</h:div><h:div>L’eccezione è infondata.</h:div><h:div>In proposito, giova evidenziare, a tacer d’altro, che parte ricorrente, oltre alla comunicazione della Commissione d’albo, ha impugnato anche il presupposto Decreto del Ministero della salute del 9 agosto 2019, la cui cognizione, in relazione alle censure dedotte dal ricorrente, è devoluta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo.</h:div><h:div>Affermata la propria giurisdizione, il Collegio, prima di passare alla disamina delle altre eccezioni preliminari formulate dalle resistenti, ritiene di soffermarsi sull’istanza delle parti ricorrenti con cui ha rilevato la connessione tra i presenti ricorsi R.G. nn. 751/2021, 752/2021 e 753/2021 e il ricorso R.G. n. 3675/2020 – in quanto in tutti si controverte sull’iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento, ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 9 agosto 2019 e la questione controversa riguarderebbe il riconoscimento dei titoli rilasciati da A.I.A. – chiedendone la trattazione congiunta.</h:div><h:div>In proposito, si fa presente che con la sentenza n. 1989 del 2023 con cui è stato definito il giudizio incardinato a seguito del richiamato ricorso R.G. n. 3675/2020, è stata respinta l’identica richiesta di riunione ivi presentata, con la seguente motivazione: </h:div><h:div> “<corsivo>Alla richiesta riunione si è opposto l’Ordine professionale territoriale resistente, cui sono del tutto sconosciuti i ricorsi recanti RG nn 751/21, 752/21,753/21, deducendo la mancanza dei necessari requisiti di connessione soggettiva ed oggettiva.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>In proposito, pur ritenendo, da un punto di vista oggettivo, parte delle questioni sottese ai ricorsi richiamati strettamente connesse, il Collegio osserva, da un punto di vista soggettivo, che i provvedimenti di non favorevole definizione della domanda di iscrizione all’albo professionale oggetto delle singole azioni caducatorie sono riconducibili all’azione svolta da Ordini professionali diversi.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Peraltro, la vicenda di cui è causa si caratterizza per elementi di specificità non comuni alle altre e, sul piano processuale, bisogna anche rilevare i maggiori e diversi sviluppi della vicenda giudiziale</corsivo>”.</h:div><h:div>Tanto premesso, è ora possibile procedere all’esame delle altre eccezioni preliminari sollevate in corso di causa.</h:div><h:div>In primo luogo, deve essere scrutinata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva della Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.</h:div><h:div>L’eccezione non può ricevere positivo apprezzamento.</h:div><h:div>Il Collegio non ritiene estranea alle questioni trattate nel presente giudizio detta federazione, tenuto conto che la determinazione sulla domanda di iscrizione agli albi territoriali contestata dagli odierni ricorrenti è stata assunta sulla base di un parere (di cui si tratterà più diffusamente <corsivo>infra</corsivo>)  rilasciato da una Commissione d’albo nazionale nominata nell’ambito della medesima federazione, che si è espressa sulla validità dei titoli allegati dai richiedenti l’iscrizione all’elenco speciale ad esaurimento.   </h:div><h:div>Quanto invece all’eccezione di irricevibilità per tardività della domanda di annullamento proposta dal ricorrente avverso il decreto del Ministero della salute del 9 agosto 2019 è da ritenere fondata.</h:div><h:div>Il predetto decreto - in attuazione dell’art. 1, commi 537-540, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 - ha provveduto alla istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.</h:div><h:div>In particolare, l’art. 1, comma 2, lett. c), ha previsto con specifico riferimento ai lavoratori autonomi, ipotesi che nel caso di specie rileva, che possono essere iscritti agli istituiti elenchi speciali ad esaurimento:</h:div><h:div>“<corsivo>c) lavoratori autonomi che svolgono o abbiano svolto le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>1. per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, documentato:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>I. dal possesso di partita I.V.A. fin dall'inizio dell'attività libero professionale e/o la copia dei contratti delle collaborazioni espletate;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>II. dalla documentazione fiscale comprovante lo svolgimento dell'attività professionale nel mese di riferimento;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>III. da ogni altro eventuale atto utile a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività professionale dichiarata;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>2. che siano in possesso di un titolo il quale, all'epoca dell'inizio dell'attività libero professionale o per successive disposizioni nazionali o regionali, abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attività professionali dichiarate.</corsivo>”.</h:div><h:div>Pertanto, nello stabilire i criteri per l’iscrizione negli elenchi speciali ha indicato, accanto al requisito di esperienza, anche la sussistenza di un titolo.</h:div><h:div>Orbene, il decreto ministeriale del 9 agosto 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10 settembre 2019, n. 212, con la conseguenza che il ricorrente aveva l’onere di impugnarlo nella parte ritenuta lesiva, nel termine decadenziale di sessanta giorni dalla conoscenza legale o dalla conoscenza effettiva dello stesso.</h:div><h:div>Per questo il ricorso deve essere dichiarato <corsivo>in parte qua</corsivo> irricevibile perché tardivo.</h:div><h:div>Tuttavia, per ragioni di giustizia sostanziale e completezza di trattazione, è appena il caso di accennare anche all’infondatezza dello stesso nel merito, vista la piena conformità del decreto ministeriale impugnato alla normativa primaria cui dà attuazione, la quale presuppone ai fini dell’iscrizione agli elenchi speciali il possesso di un titolo abilitante, come si ricava dal dettato del comma 540 dell’art. 1 della legge n. 145/2018, puntualmente richiamato nelle premesse e riprodotto nella disposizione di cui al comma 4 dell’art. 1 del decreto: “<corsivo>L'iscrizione negli elenchi speciali di cui al comma 4-bis dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dal comma 537, e l'equipollenza dei titoli indicati al comma 539, cui si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate, in ragione del titolo, nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge</corsivo>”.</h:div><h:div>Peraltro, accanto al suddetto dato testuale, rileva anche la scelta sul piano del <corsivo>drafting</corsivo> operata dal legislatore, visto che con il più volte citato comma 537 ha novellato la legge 42/1999 aggiungendo il comma 4-bis all’art. 4 rubricato “<corsivo>Diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni</corsivo>”, ciò che consente di confermare l’esigenza del rispetto del possesso del titolo, oltre che circoscrivere in base alla legge modificata l’efficacia della disciplina transitoria a determinate fattispecie previgenti.</h:div><h:div>La <corsivo>ratio</corsivo> della disciplina intertemporale è quella di assicurare tutela ai professionisti che, pur versando in condizioni diverse da quelle previste dalla nuova disciplina per l’accesso e l’esercizio della professione sanitaria, abbiano svolto la professione nel rispetto delle regole di accesso e di esercizio vigenti <corsivo>ratione temporis</corsivo>, almeno per un periodo di tempo minimo - anche non ininterrotto – individuato dalla norma primaria.</h:div><h:div>In altre parole, perché l’esperienza lavorativa possa essere reputata utile ai fini della valutazione del possesso dei requisiti per l’esercizio della professione e la conseguente iscrizione al neoistituito albo è richiesta che la stessa sia stata svolta in base ai titoli abilitanti richiesti al momento della prima immissione in servizio ovvero dell’inizio dell’attività libero-professionale, oltre che per un periodo di tempo minimo.</h:div><h:div>La mera esperienza lavorativa, maturata in mancanza del titolo abilitante idoneo richiesto dalla legislazione vigente, non può in nessun caso integrare legittimo esercizio della professione, non potendosi in alcun pretermettere l’esigenza di tutela del primario interesse degli assistiti e della loro salute.</h:div><h:div>Il legislatore della riforma non ha dunque inteso sanare situazioni abusive <corsivo>ab origine</corsivo>, preoccupandosi solo, nel passaggio al nuovo regime giuridico, di assicurare un coordinamento con le previgenti disposizioni in materia di accesso e di esercizio alla professione sanitaria, che, è il caso di sottolineare, fin dal D.M. 14 settembre 1994, n. 668 (<corsivo>Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico -OMISSIS-</corsivo>), richiamato nello stesso ricorso – fatti salvi gli effetti sananti recati dal DM 27 luglio 2000, adottato dopo il varo della menzionata legge del 1999 - richiedevano il possesso di un titolo abilitante, rappresentato dal diploma universitario di tecnico -OMISSIS-, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 in materia di formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ovvero da diplomi e attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, individuati come equipollenti.</h:div><h:div>Nel caso di specie il titolo fatto valere, conseguito nel 2019, non solo non possiede idoneità abilitante in base alla normativa vigente in quel momento ma addirittura è successivo all’esperienza lavorativa rilevante ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale, che infatti doveva essere maturata al 1° gennaio 2019 ( “<corsivo>periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018</corsivo>” di cui al combinato disposto dell’ art. 1, commi 537 e 538, legge n. 145/2018 e art. 1, comma 2, lett. b), punto 1., D.M. 9 agosto 2019).</h:div><h:div>Alla luce dei postulati appena enucleati è possibile giungere a dichiarare l’infondatezza in particolare del terzo motivo del ricorso¸ con cui i ricorrenti censurano l’operato dell’ordine professionale territoriale resistente per aver preteso, ai fini dell’ambìta iscrizione, un titolo normativamente non previsto.</h:div><h:div>Tanto precisato, a questo punto, al Collegio restano da esaminare i primi due motivi di ricorso, che, in quanto strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente.</h:div><h:div>Con le censure in questione le parti ricorrenti contestano la scelta compiuta dall’ordine territoriale resistente, immutate le circostanze di fatto, di superare la positiva iniziale valutazione di iscrizione dei professionisti, a seguito del parere rilasciato da una Commissione d’albo nazionale sul carattere abilitante del titolo posseduto, asseritamente incompetente a rilasciarlo in assenza di una previsione normativa.  </h:div><h:div>Detti motivi sono da ritenere destituiti di fondamento.</h:div><h:div>Le doglianze di parte non colgono nel segno, in quanto il parere richiesto dal Consiglio Direttivo dell’ordine territoriale prima di adottare il provvedimento conclusivo non si configura quale vizio procedurale. </h:div><h:div>Invero, se in linea generale, non sussiste alcuna competenza delle Commissioni di albo di ciascuna Federazione in relazione alla specifica richiesta di iscrizione del singolo professionista, nel caso in esame la richiesta di parere alla Commissione nazionale, lungi dal configurarsi quale aggravio procedimentale, è stata dettata - tenuto conto della funzione consultiva in senso uniformante alla stessa ricollegabile - dall’esigenza di fare chiarezza sull’idoneità abilitante del titolo vantato dai richiedenti, quesito che evidentemente imponeva una presa di posizione centralizzata ed omogenea, non affidata ai singoli consigli dell’ordine territoriali (con la conseguenza di soluzioni differenziate e discriminatorie, che peraltro non sono concretamente mancate), in potenza tutti interessati dalla questione, in quanto chiamati a far fronte alle domande di iscrizione agli elenchi speciali.</h:div><h:div>Il Collegio condivide quindi la scelta di coinvolgere nel caso di specie la commissione della federazione nazionale, che persegue fini differenti ed agisce con strumenti e poteri diversi ed ulteriori rispetto ai singoli Organi territoriali; esso rappresenta la professione a livello nazionale e le posizioni dallo stesso espresse informano l’agire dei singoli ordini rappresentati.</h:div><h:div>Il contestato parere deve essere quindi spiegato in funzione questa necessità di uniformità e non discriminazione non già in ragione della circostanza che all’interno dell’Ordine territoriale non fosse presente una Commissione di Albo per la professione dei Tecnici -OMISSIS-, soggetto competente ad esprimersi sulle richieste di iscrizione e/o cancellazione dei singoli professionisti. </h:div><h:div>In conclusione, sulla scorta delle argomentazioni sopra enucleate, i ricorsi riuniti, meglio specificati in epigrafe, in parte devono essere dichiarati irricevibili per tardività della domanda e in parte devono essere respinti perché infondati.</h:div><h:div>La natura delle questioni oggetto della presente controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti:</h:div><h:div>- respinge la richiesta di estromissione della Federazione Nazionale Ordini TSRM-PSTRP;</h:div><h:div>- in parte li dichiara irricevibili, in parte li respinge perché infondati.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="30/05/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Antonietta Giudice</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>