<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210061320211012151109449" descrizione="" gruppo="20210061320211012151109449" modifica="10/13/2021 9:32:15 AM" stato="2" tipo="2" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="00613"/><fascicolo anno="2021" n="10556"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>3</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210061320211012151109449.xml</file><wordfile>20210061320211012151109449.docm</wordfile><ricorso NRG="202100613">202100613\202100613.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\664 Antonino Savo Amodio\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>lucia maria brancatelli</firma><data>13/10/2021 09:32:15</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>14/10/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Antonino Savo Amodio,	Presidente</h:div><h:div>Francesca Petrucciani,	Consigliere</h:div><h:div>Lucia Maria Brancatelli,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- degli elenchi pubblicati in data 24.11.2020 sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia relativi ai candidati ammessi a svolgere il colloquio di idoneità  nell'ambito del concorso pubblico, indetto con Bando pubblicato sulla G.U. – IV Serie Speciale “Concorsi ed esami” n. 72 del 15.09.2020, per  la copertura di complessive 1000 unità di personale non dirigenziale, a tempo determinato della durata di 24 mesi, per il profilo di operatore giudiziario, area funzionale seconda, fascia economica F1 nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia, nella parte in cui non include il nominativo dell'odierno ricorrente tra quello dei predetti candidati;</h:div><h:div>- degli elenchi pubblicati in data 24.11.2020 sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia relativi ai candidati esclusi a svolgere il colloquio di idoneità nell'ambito del concorso pubblico sopra citato nella parte in cui include il nominativo dell'odierno ricorrente;</h:div><h:div>- dell'art. 5, comma 8, del bando di cui sopra, in parte qua, ove vada interpretato nel senso di escludere l'ammissibilità della produzione della copia dei titoli richiesti e/o di prescrivere obbligatoriamente la presentazione della dichiarazione sostitutiva (a mezzo del modulo allegato al bando) anche ove il concorrente abbia già provveduto alla produzione della copia del titolo richiesto;</h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, </h:div><h:div>nonché l'accertamento del diritto</h:div><h:div>del ricorrente ad essere ammesso a svolgere il colloquio di idoneità del concorso per  la copertura di complessive 1000 unità di personale non dirigenziale, ruoli del Ministero della Giustizia, indetto con Bando pubblicato sulla G.U. – IV Serie Speciale “Concorsi ed esami” n. 72 del 15.09.2020, le cui prove si terranno  dal 16 dicembre 2020 al 2 febbraio 2021 in forma telematica.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 613 del 2021, proposto da </h:div><h:div>Antonino Sciortino, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Marolda e Marcello D'Anna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Maria Elena Cardillo non costituita in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;</h:div><h:div>Viste le ordinanze cautelari Tar Lazio n. 842/2021 e Cons. Stato n. 1670/2021;</h:div><h:div>Visto l’artt. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2021 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli, udito per le parti il difensore del Ministero resistente come specificato nel verbale e vista l’istanza di passaggio in decisione sulla base degli scritti dei difensori del ricorrente;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Considerato che parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, gli atti in epigrafe, contestando l’inserimento del suo nominativo nell’elenco dei candidati esclusi dallo svolgimento del colloquio di idoneità nell'ambito del concorso pubblico pure indicato in epigrafe;</h:div><h:div>Rilevato che la domanda cautelare presentata unitamente al ricorso è stata accolta con l’ordinanza di questa Sezione n. 842/2021, disponendo che il Ministero della Giustizia ammettesse il ricorrente al soccorso istruttorio, provvedendo poi a riesaminare la domanda di partecipazione al concorso; e che, in fase di appello, l’ordinanza è stata riformata e per l’effetto l’istanza cautelare è stata respinta (Cons. Stato, sez. IV, ord. n. 1670/2021);</h:div><h:div>Rilevato che il concorso in questione risulta essersi concluso con l’adozione del provvedimento del Ministero della giustizia del 10 febbraio 2021 e che la graduatoria finale non è stata impugnata nell’odierno giudizio dal ricorrente;</h:div><h:div>Considerato che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, in quanto per pacifico orientamento giurisprudenziale il ricorrente che ha impugnato l'esclusione, a seguito della pubblicazione della graduatoria di merito di un concorso pubblico cui ha partecipato, ha l'onere di impugnare anche tale provvedimento, non potendosi ritenere che un eventuale annullamento del provvedimento di esclusione possa avere un effetto caducante della graduatoria stessa; e che, in particolare, la mancata impugnazione della graduatoria finale si risolve in un profilo di improcedibilità del ricorso rivolto avverso il provvedimento di esclusione dallo stesso in quanto, per i pubblici concorsi, l'atto finale costituito dalla delibera di approvazione della graduatoria, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l'atto che determina la lesione del ricorrente, non ne costituisce conseguenza inevitabile atteso che la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto in origine controverso (in termini, <corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. Stato, Sez. IV, 24 maggio 2019, n. 3422);</h:div><h:div>Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile e che le spese del giudizio possono compensarsi in ragione della peculiarità della vicenda;</h:div><h:div>Considerato, infine, di disporre l’ammissione definitiva del ricorrente al gratuito patrocinio, già disposta in via provvisoria dalla competente Commissione; </h:div><h:div>Osservato che l’art. 82, d.P.R. n. 115/2002 rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei “valori medi delle tariffe professionali vigenti”, vista la parcella presentata dall’avv. Marcello D’Anna, tenuto conto dell’effettivo impegno professionale e della non particolare difficoltà della causa; considerato altresì che l’art. 130, d.P.R. n. 115/2002, in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo, dimezza i compensi spettanti ai difensori, si ritiene di dover determinare, in relazione alla natura della controversia ed all’impegno professionale richiesto, in complessivi euro 1.000,00, oltre oneri accessori, la somma spettante all’avv. Marcello D’Anna per il presente grado di giudizio;</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:</h:div><h:div>- dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;</h:div><h:div>- compensa le spese</h:div><h:div>- ammette in via definitiva il ricorrente al gratuito patrocinio e liquida in favore dell’avv. Marcello D’Anna l’importo di euro 1.000,00, oltre oneri accessori, a titolo di compenso professionale. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="06/10/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Lucia Maria Brancatelli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>