<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210020220210201212935963" descrizione="" gruppo="20210020220210201212935963" modifica="2/1/2021 10:10:30 PM" stato="2" tipo="15" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Unforced" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="00202"/><fascicolo anno="2021" n="00589"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1B:ordinanza.cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>15</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210020220210201212935963.xml</file><wordfile>20210020220210201212935963.docm</wordfile><ricorso NRG="202100202">202100202\202100202.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\730 Concetta Anastasi\</rilascio><tipologia>Ordinanza cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Rosa Perna</firma><data>01/02/2021 22:10:30</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>02/02/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima Bis)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Concetta Anastasi,	Presidente</h:div><h:div>Rosa Perna,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Fabrizio D'Alessandri,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell'efficacia,</h:div><h:div>del Decreto del Ministro della Difesa M_D GUDC REG2020 0036021 22.09.2020, comunicato a mezzo nota del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri n. 29/52-2-2017 del 13.10.2020 ricevuta in pari data, Parere n. 6000673 reso in data 4.11.2019 dall’Avvocatura Generale dello Stato solo parzialmente noto, atto dello Stato Maggiore della Difesa contenuto nella missiva prot. n. M_DSSMD REG2020 010113 in data 10.7.2020, non noto. </h:div></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 202 del 2021, proposto da </h:div><h:div>Unforced, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Egidio Lizza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;</h:div><h:div>Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</h:div><h:div>Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2021 la dott.ssa Rosa Perna;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Ritenuto, ad un sommario esame proprio della presente fase cautelare, che le censure svolte nel ricorso appaiono assistite da sufficienti profili di <corsivo>fumus boni juris</corsivo>, avuto riguardo alla circostanza, peraltro già acclarata dalla Sezione con la sentenza n. 409/2018 e non disattesa dal giudice d’appello con la sentenza n. 3859/2019, che l’associazione in parola non costituisce un’associazione di tipo sindacale, come si evince dalle finalità articolate nell’art. 3 dello Statuto, che la connotano come associazione di tipo culturale (a titolo esemplificativo: “promuovere di iniziative, eventi e dibattiti, attività culturali, sociali e informative al fine di contribuire al miglioramento dei regimi di sicurezza, legalità e giustizia”, ex art. 3, lett. b); “elevare le condizioni culturali, economiche, sociali e morali degli associati”, ex art. 3, lett. d)); mentre l’individuazione, sub art. 3, lett. c), del riferimento all’“adoperarsi per il pieno ed effettivo riconoscimento al personale dell’Arma dei Carabinieri… dei diritti sindacali, di associazione, di libera manifestazione del pensiero”, sembra doversi porre in relazione all’interesse degli associati alle evoluzioni dell’ordinamento e non ha valore dirimente in ordine alla natura dell’Associazione;</h:div><h:div>Considerato altresì che è lo stesso Statuto, sempre all’art. 3, comma 2, a limitare l’azione sia dell’Associazione sia degli associati, facendo “divieto assoluto agli organi nazionali e/o territoriali dell’associazione o ai soci di porre in essere comportamenti configurabili come sindacali”;</h:div><h:div>Ritenuto pertanto di dover accogliere la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati;</h:div><h:div>Ritenuto di compensare le spese della presente fase di giudizio, per la particolarità della vicenda;</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione e, per l’effetto, sospende gli atti impugnati.</h:div><h:div>Compensa le spese.</h:div><h:div>Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 30 marzo 2022.</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2021 – con collegamento da remoto - con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="29/01/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Rosa Perna</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>