<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="Revoca bando - annullamento procedura gara" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20200968420210611073205627" id="20200968420210611073205627" modello="3" modifica="6/14/2021 12:04:26 PM" pdf="0" ricorrente="Marta Emilia Dierna" stato="2" tipo="2" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="09684"/><fascicolo anno="2021" n="07202"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200968420210611073205627.xml</file><wordfile>20200968420210611073205627.docm</wordfile><ricorso NRG="202009684">202009684\202009684.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\53 Francesco Riccio\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Francesco Riccio</firma><data>14/06/2021 11:19:48</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Luca Iera</firma><data>11/06/2021 11:06:59</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>16/06/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Francesco Riccio,	Presidente</h:div><h:div>Marina Perrelli,	Consigliere</h:div><h:div>Luca Iera,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- della determinazione direttoriale Prot. -OMISSIS-del -OMISSIS-, ricevuta a mezzo raccomandata a.r. -OMISSIS-, pervenuta il -OMISSIS-, con la quale è stato determinato e disposto “l'annullamento d'ufficio in autotutela ex art. 21-nonies, comma 1, della legge n. 241 del 1990 della procedura concorsuale avviata con determinazione -OMISSIS-per l'assunzione di 69 dirigenti presso l'Agenzia delle dogane nonché di tutti gli atti ad essa connessi e/o conseguenti e la revoca ex art. 21-quinquies, primo comma, della legge n. 241 del 1990 del relativo e menzionato bando di concorso”, nonché conferito “mandato al Direttore del personale per l'emanazione dei conseguenziali adempimenti finalizzati alla esecuzione della presente determinazione” e disposta “la trasmissione della presente determinazione alla competente Procura regionale della Corte dei Conti”, determinazione preavvisata con atto prot.-OMISSIS-;</h:div><h:div>- ove occorra della nota riservata 2/RIP del 18/5/2020 della task force;</h:div><h:div>- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti ancorché non conosciuti;</h:div><h:div>e per l’accertamento e la declaratoria </h:div><h:div>- dell'obbligo dell'Agenzia della Dogane e dei Monopoli di concludere il concorso pubblico, per esami, a complessivi 69 posti di dirigente di seconda fascia presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli indetto con determinazione prot. n. -OMISSIS-R.U. del -OMISSIS-, approvando la graduatoria di merito e dei vincitori ed ivi utilmente collocandovi la ricorrente, dott.ssa -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-, secondo il proprio punteggio complessivo, pari alla somma dei voti riportati in ciascuna prova scritta e del voto riportato nella prova orale, e, conseguentemente, del diritto della medesima ad essere assunta in servizio con contratto individuale di lavoro secondo le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale di qualifica dirigenziale vigente all'atto dell'immissione in servizio;</h:div><h:div>e per la condanna </h:div><h:div>- ex art. 34, comma 1, lett. c, c.p.a., dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a concludere il concorso pubblico, per esami, a complessivi 69 posti di dirigente di seconda fascia presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli indetto con determinazione prot. n. -OMISSIS-R.U. del -OMISSIS-, approvando la graduatoria di merito e dei vincitori ed ivi utilmente collocandovi la ricorrente, dott.ssa -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-, secondo il proprio punteggio complessivo, pari alla somma dei voti riportati in ciascuna prova scritta e del voto riportato nella prova orale, e, conseguentemente, ad assumerla in servizio con contratto individuale di lavoro secondo le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale di qualifica dirigenziale vigente all'atto dell'immissione in servizio;</h:div><h:div>nonché per il risarcimento </h:div><h:div>- del danno patrimoniale e non subito dalla ricorrente, dott.ssa -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-, ed all'indennizzo ex art. 21-quinquies, L. n. 241/1990.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 9684 del 2020, proposto da -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Attilio Luigi Maria Toscano, Pietro Sciortino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successivamente modificato dall’art. 1, comma 17, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, disciplinante le udienze da remoto;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2021 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.	La ricorrente ha partecipato al concorso pubblico a 69 posti da dirigente di seconda fascia bandito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con nota prot. -OMISSIS-del -OMISSIS-. Dopo aver superato con successo tutte le prove previste (preselettive, scritte, orali) è stata inserita in posizione utile nella graduatoria allegata al verbale n. 42 della Commissione esaminatrice dell’11.7.2014.</h:div><h:div>Nel corso del suo svolgimento, il concorso è stato interessato da un lungo e complesso contenzioso in sede giurisdizionale (amministrativa, penale, civile) i cui tratti salienti vengono di seguito esposti. </h:div><h:div>In sede amministrativa, il contenzioso si è dipanato nei seguenti mezzi processuali: a) annullamento da parte della Sezione, con le sentenze nn. -OMISSIS-e -OMISSIS-, degli atti della procedura concorsuale a partire dalla svolgimento delle prove scritte per violazione del principio di collegialità in relazione alla correzione di taluni elaborati da parte della Commissione esaminatrice; b) parziale annullamento delle pronunce di primo grado da parte del Consiglio di Stato, Sez. IV, con le sentenze n. -OMISSIS-e n. -OMISSIS-, con ricorrezione dei soli elaborati per i quali era stata in concreto ravvisata la violazione del principio di collegialità (549 elaborati); c) nuovo intervento del Consiglio di Stato con la sentenza n. 456/2019 che ha fornito chiarimenti sulle modalità esecutive delle sentenze n. -OMISSIS-; d) ulteriore intervento del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. -OMISSIS-, che ha respinto l’impugnazione straordinaria da parte dei candidati esclusi dalle prove scritte delle sentenze n. -OMISSIS- del Consiglio di Stato, rispettivamente per revocazione ed opposizione di terzo, finalizzate all’annullamento del concorso in considerazione del giudizio penale r.g. -OMISSIS-pendente sull’accertamento delle condotte illecite poste in essere da alcuni candidati che erano stati trovati in possesso di testi di Gazzette Ufficiali e di Regolamenti dell’UE contraffatti recanti al proprio interno l’esposizione delle tracce proposte nelle prove scritte.</h:div><h:div>Terminato il contenzioso giudiziario, si procedeva alla ri-correzione di parte degli elaborati come disposto dal giudice d’appello (nota ADM prot. 25702 del 7 marzo 2019). I lavori di correzione proseguivano con una Commissione composta da tre nuovi membri supplenti i quali avvicendavano i precedenti supplenti dimissionari e sostituivano i membri titolari che nel frattempo si erano astenuti dal proseguire nei lavori. Una volta terminata questa fase, si sarebbe dovuto concludere il procedimento concorsuale attraverso la approvazione della graduatoria finale ed il reclutamento dei 69 dirigenti.</h:div><h:div>Nel frattempo il procedimento penale r.g. -OMISSIS-giungeva alla fase del rinvio a giudizio che veniva disposto dal GIP del Tribunale di Roma in data 29.3.2019 nei confronti di due Commissari, tra cui il Presidente della Commissione, e di nove candidati imputati, a vario titolo, per i reati di tentata truffa aggravata (artt. 56, 110, 640 comma 2 n. 1, 61 n. 9, c.c.), di rilevazione di segreti d’ufficio (art. 326 c.p.) e di violazione dell’art. 3 della legge n. 475/1975. Il procedimento penale si trova oggi in fase dibattimentale.</h:div><h:div>Parallelamente al giudizio penale, e in costanza della procedura concorsuale in itinere, l’amministrazione decise, con nota del 14 febbraio 2020, di effettuare una verifica interna sulla “correttezza dell’operato dell’Agenzia”. Il controllo in via amministrativa sui lavori della Commissione veniva affidato all’Audit interno dell’Agenzia che procedeva alla comparazione tra gli elaborati consegnati e il materiale sequestrato dall’Autorità giudiziaria nel corso del procedimento penale.</h:div><h:div>L’organo di controllo nella relazione del 18 maggio 2020 dava atto dell’esito delle attività compiute, precisandosi che per l’attività di comparazione “si è fatto riferimento a quanto riportato nelle annotazioni del -OMISSIS-dei Carabinieri” (a cui erano accluse le compie dei testi contraffatte) e che la comparazione era stata effettuata “tra i titoli delle tracce rivenuti tra il materiale cartaceo e informativo agli atti del procedimento penale rgnr -OMISSIS-e i titoli delle tracce, sia quelle estratte sia quelle non estratte, proposte dai commissari della Commissione esaminatrice per le due prove scritte; … tra gli stralci dei documenti contraffatti … e gli elaborati di entrambe le prove scritte consegnati dai tutti i 117 candidati che risultano aver superato la prova scritta; … tra il contenuto dei file informatici sequestrati dalla Procura, aventi ad oggetto le tracce estratte, e il contenuto degli elaborati…”. </h:div><h:div>La relazione del 2020 concludeva nel senso che dagli “elaborati consegnati dai 117 candidati che risultano aver superato entrambe le prove scritte, dall’analisi della documentazione elaborata dalla task-force, si rileva che in 39 elaborati riferimenti alla prima prova e in 48 elaborati riferiti alla seconda prova sono stati rivenuti elementi di identità o di marcata assonanza con i documenti comparativi (anche se con percentuali variabili)… Complessivamente, quindi, la percentuale di elaborati in cui la task-forse ha rinvenuto elementi di identità o di marcata assonanza con i documenti oggetto di comparazione è pari, nel caso della prima prova, al 33,33% (ovvero al 57,35% dei posti da dirigente messi a concorso) e, nel caso della seconda prova, al 41,02% degli elaborati (ovvero 69,56% dei posti da dirigente messi a concorso)”.</h:div><h:div>2.	L’insieme delle violazioni riscontrate nel corso dei controlli interni ha indotto l’amministrazione ad agire in autotutela procedendo all’annullamento degli atti concorsuali e alla revoca del bando con il provvedimento prot. -OMISSIS-del -OMISSIS-, impugnato con l’odierno ricorso. L’autotutela è stata disposta quando era ancora in corso l’attività della Commissione esaminatrice la quale, come riportato dalla difesa erariale nella memoria del 7 gennaio 2021, aveva esaurito la fase di ri-correzioni dei 549 elaborati.</h:div><h:div>Il provvedimento di autotutela, come testualmente viene riportato, trova “fondamento in due ordine di motivi differenti: a. le gravi irregolarità verificatesi nello volgimento della prove scritte concorsuali, fatti su cui è stata avviata una indagine penale nel 2016 e una verifica audit nel 2020 e per i quali è pendente un giudizio penale che vede al momento coinvolti e rinviati a giudizio due commissari e nove concorrenti; b. la mancanza di attualità del bando relativo al concorso de quo, in relazione al mutamento delle condizioni di fatto e di diritto e alle necessità gestionali dell’Agenzia sopravvenute tra la data di indizione del bando nel 2011 e la data odierna”.</h:div><h:div>La ricorrente ritiene il provvedimento del -OMISSIS- illegittimo e lesivo della propria posizione giuridica ed affida il gravame ai seguenti motivi di ricorso. </h:div><h:div>Con il primo motivo deduce la “Violazione del giudicato, del principio dell’affidamento e del principio della certezza del diritto. Violazione dell’art. 21-nonies, comma 1, L. n. 241/1990 e del principio dell’annullamento entro un termine ragionevole e comunque entro diciotto mesi dal superamento della prova orale”.</h:div><h:div>Con il secondo motivo fa valere la “Violazione dell’art. 27, comma II, Cost. Violazione dell’art. 21-nonies, comma 1, L. n. 241/1990 sotto altro profilo. Insussistenza dei presupposti e delle ragioni di interesse pubblico all’annullamento dell’intera procedura concorsuale. Eccesso di potere per manifeste irragionevolezza, sproporzione e inadeguatezza dell’annullamento dell’intera procedura,</h:div><h:div>nonché per contraddittorietà ed insufficienza della motivazione”.</h:div><h:div>Con il terzo motivo allega la “Violazione degli artt. 9-12, d.P.R. n. 487/1994. Difetto assoluto di attribuzione e/o incompetenza della task-force. Violazione del legittimo e “giusto” procedimento di annullamento in autotutela. Violazione degli artt. 7-10-bis , L. n. 241/1990, per tardiva comunicazione dell’avvio del procedimento di autotutela e violazione dei diritti partecipativi della ricorrente”.</h:div><h:div>Con il quarto motivo fa valere la “Violazione dell’art. 21-quinquies, L. n. 241/1990. Insussistenza dei presupposti per la revoca. Eccesso di potere per manifeste irragionevolezza, sproporzione e inadeguatezza dell’annullamento dell’intera procedura, nonché per carenza di istruttoria ed insufficienza della motivazione”.</h:div><h:div>L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si è costituita in giudizio replicando puntualmente alle varie censure formulate. </h:div><h:div>Da ultimo, la difesa erariale ha rappresentato, nella memoria del 18 maggio 2021, la sussistenza di un “recente e nuovo procedimento penale -OMISSIS-RGNR mod. 21 Noti, che vede 24 ulteriori candidati, tra cui vari odierni ricorrenti, indagati per tentata truffa ai danni dello Stato. Detto procedimento penale si aggiunge al precedente procedimento penale (RGNR -OMISSIS-)”.</h:div><h:div>3.	In vista dell’udienza del 9 giugno 2021, le parti si sono scambiate articolate memorie difensive. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.</h:div><h:div>4.	Il ricorso non è fondato. </h:div><h:div>La questione centrale della controversia verte sulla illegittimità dell’esercizio del potere di autotutela espresso nel provvedimento del 21 gennaio 2020 avente ad oggetto le operazioni concorsuali e il relativo bando di concorso indetto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in data -OMISSIS-. </h:div><h:div>Il potere di autotutela che in concreto l’amministrazione ha esercitato è di natura decisoria e consiste nell’annullamento d’ufficio (art. 21-nonies) e nella revoca (art. 21-quinquies) previsti nella legge n. 241/1990. Più in particolare, l’annullamento d’ufficio ha riguardato le operazioni concorsuali che si sono svolte a partire dalla fase di svolgimento delle prove scritte, mentre la revoca ha riguardato lo stesso bando di concorso. </h:div><h:div>In mancanza di un’espressa graduazione delle censure sollevate dalle parti, il Collegio ritiene di esaminare in via prioritaria il vizio più radicale che inficia la procedura de qua ossia quello contenuto nel sesto motivo di ricorso con il quale si contesta la revoca del bando. Ove tale censura dovesse risultare infondata, il bando risulterebbe correttamente ritirato il che renderebbe improcedibili, per sopravventa carenza di interesse, i motivi di ricorso proposti nei confronti della procedura concorsuale posta in essere “a valle” del bando.</h:div><h:div>5.	Il quarto motivo di ricorso non merita accoglimento.</h:div><h:div>Il sindacato sull’esercizio del potere amministrativo va condotto in relazione al potere pubblico in concreto esercitato, al di là del nomen iuris adottato dall’amministrazione, da sindacare alla luce del quadro normativo che ne regola l’esercizio. </h:div><h:div>Il potere di revoca di un atto amministrativo “ad efficacia durevole” è disciplinato dall’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 che è espressione del generale potere di autotutela pubblicistica, inerente ed immanente nella stessa attribuzione del potere, che spetta all’amministrazione quando agisce in qualità di autorità nell’esercizio della sua potestà pubblicistica.</h:div><h:div>Il bando di concorso non ha natura di atto amministrativo “ad efficacia durevole”, ma ha natura di atto amministrativo generale che detta le regole procedurali e sostanziali del concorso pubblico. In quanto tale, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 241/1990 “nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti … amministrativi generali … non trovano applicazione” le disposizioni del III capo della medesima legge relativo alla “partecipazione al procedimento amministrativo” e le altre disposizioni ivi indicate (artt. 2-bis, 3, comma 2 e 10-bis), ma “restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione”.</h:div><h:div>Il legislatore non ha dettato “particolari norme” per la revoca del bando del concorso, similmente a quanto invece ha fatto per la revoca del provvedimento “ad efficacia durevole”. </h:div><h:div>La mancanza di una disciplina ad hoc sulla revoca del bando comporta che il potere di revoca trova la propria fonte nella stessa disposizione attributiva del potere di amministrazione attiva, mentre la disciplina delle modalità operative del potere va rinvenuta nell’ambito dei principi che regolano in via generale l’azione amministrativa (artt. 1 e 3 legge n. 241/1990). In via generale il presupposto del potere di revoca risiede nella diversa valutazione, a causa di sopravvenienze, dell’interesse pubblico che giustifica l’adozione dell’atto da revocare (cfr., Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 20 giugno 2014, n. 14). Ciò ovviamente non impedisce che l’amministrazione possa scegliere di auto-vincolarsi o auto-conformare il potere di revoca del bando ai parametri normativi previsti per la revoca del provvedimento “ad efficacia durevole”. Tuttavia, in questo caso il mancato rispetto dell’auto-vincolo potrà essere sindacato sotto il profilo dell’eccesso di potere e non della violazione di legge. </h:div><h:div>La giurisprudenza ritiene senza dubbio che “la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso (vantando i meri partecipanti una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento) in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell’iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità” (cfr., Consiglio di Stato, Sez. III, 1 agosto 2011, n. 4554). </h:div><h:div>Sotto il profilo della motivazione del provvedimento di revoca del bando, ha inoltre precisato che “sulla revoca incombe un obbligo di motivazione, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Tuttavia, il Cons. Stato, sez. V, nella sentenza n. -OMISSIS-, ha chiarito che il provvedimento di revoca dev’essere adeguatamente motivato solo quando incide su posizioni precedentemente acquisite dal privato” (cfr., Consiglio di Stato, Sez. I, parere 24 giugno 2013, n. 2932) e “non è richiesta una motivazione particolarmente dettagliata che riscontri anche eventuali contrastanti interessi privati” (cfr., Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, 17 marzo 2020, n. 178).</h:div><h:div>Nel caso di specie, l’ADM con nota in data 11 agosto 2020 ha comunicato in forma aperta (mediante avviso sul sito istituzionale) l’”avviso di avvio del procedimento di annullamento in autotutela degli atti della procedura concorsuale avviata con determinazione -OMISSIS-R.U. del -OMISSIS- e di ritiro del relativo bando di concorso”. Nella nota venivano indicate le gravi irregolarità verificatesi nel corso della procedura concorsuale e il possibile ritiro del bando. A conclusione del procedimento ha quindi adottato in data -OMISSIS- il provvedimento di revoca del bando di concorso.</h:div><h:div>La revoca del bando si fonda sulle seguenti considerazioni: </h:div><h:div>i.) “il bando in questione fu pubblicato in data antecedente alla fusione tra l’Amministrazione autonoma monopoli di Stato (AAMS) e l’Agenzia delle dogane (denominata, a seguito della predetta incorporazione, Agenzia delle dogane e dei monopoli), operata dal decreto legge 27 giugno 2012, n. 87” e “la predetta fusione ha determinato una evidente modifica delle necessità e competenze operative dell’attuale Agenzia delle dogane e dei monopoli, che si è caratterizzata vieppiù nel corso degli anni, fino a culminare con il riconoscimento delle funzioni di polizia giudiziaria a tutti i dipendenti dell’Agenzia, inclusi quelli provenienti dalla incorporata AAMS e addetti ai relativi ambiti, operata dall’art. 31 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, ponendo l’Agenzia in una posizione del tutto nuova anche nel rapporto di dipendenza funzionale dall’Autorità giudiziaria, in quanto chiamata a confrontarsi con nuove sfide, anche tecnologiche, che impongono di disporre di una dirigenza reclutata secondo più aggiornati criteri selettivi”; </h:div><h:div>ii.) l’Agenzia ha ravvisato la necessità di reclutare nuove figure dirigenziali e più precisamente “n. 11 area chimici, n. 17 area tecnici, n. 29 area giuristi gestionali” (cfr., nota ADM del 17 giugno 2020) da assegnare negli ambiti di competenza in ragione della specificità, peculiarità e caratterizzazioni, acquisite a seguito dei citati interventi normativi intercorsi nell’ambito dell’ultimo decennio e il Dipartimento della Funzione pubblica, con nota del 30 giugno 2020 prot. 215131, ha dato il proprio avallo al reclutamento delle predette figure dirigenziali;</h:div><h:div>iii.) la riscontrata “variegata necessità assunzionale” era differente da quella rappresentata dal bando del 2011 che prevedeva “prove selettive di area esclusivamente giuridica e attinenza doganale”, sicchè il predetto concorso non risultava più idoneo a far fronte al fabbisogno assunzionale “in relazione alla nuova configurazione dell’amministrazione, con particolare riferimento a figure strategicamente cruciali come quelle dirigenziali da impiegare in ambiti ben più ampi rispetto a quello meramente doganale”; </h:div><h:div>iv.) l’amministrazione aveva interesse a reclutare figure dirigenziali rivolgendosi “ad una platea più ampia rispetto a quella consolidatasi quasi nove anni addietro, al fine di intercettare anche la domanda di lavoro di laureati più giovani e con più aggiornati titoli di studio e professionali, non ancora legittimati, nell’ormai lontano 2011, a proporre la propria candidatura”;</h:div><h:div>v.) di conseguenza l’amministrazione ha manifestato di non aver più interesse al bando del 2011, dovendo invece accordare la “propria preferenza per un diverso tipo di procedura selettiva del personale dirigenziale di seconda fascia” anche in considerazione del fatto che “i requisiti tecnici e professionali richiesti al personale chiamato a sostenere e organizzare criticamente le attuali missioni dell’Agenzia, inducono a prefigurare come ottimali criteri di selezione assai diversi da quelli individuati nella ormai risalente occasione delle prove preselettive e scritte del concorso a 69 posti”.</h:div><h:div>La scelta dell’ADM di revocare il bando di concorso del 2011 appare rispettosa dei principi generali che regolano l’azione amministrativa ed in particolare del dovere di motivare gli atti amministrativi concernenti lo svolgimento dei concorsi pubblici (artt. 1 e 3 legge n. 241/1990). La motivazione che giustifica la revoca reca “i presupposti di fatto” e “le ragioni giuridiche” (art. 3 legge n. 241/1990) che, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, hanno determinato la decisione di revocare il bando del 2011. </h:div><h:div>Più in particolare, la revoca viene giustificata da una nuova e diversa esigenza di fabbisogno occupazionale strettamente correlata alle modifiche organizzative (d.l. n. 87/2012) che hanno interessato l’Agenzia e che hanno comportato l’attribuzione al proprio personale di nuovi poteri di polizia giudiziaria e tributaria (d.l. n. 23/2020). Per l’esercizio delle nuove funzioni si è ritenuto opportuno reperire nuove figure dirigenziali (cfr., nota ADM del 17 giugno 2020) in quanto quelle che si intendeva reclutare con il precedente bando del 2011 sono state ritenute obiettivamente idonee a svolgere le nuove funzioni, in quanto i precedenti criteri di selezione non erano ovviamente volti a selezionare personale competente nei nuovi settori di intervento dell’Agenzia. </h:div><h:div>Gli assunti espressi nella motivazione della decisione di revocare il bando trovano adeguato riscontro istruttorio documentale negli atti richiamati nel provvedimento e versati in giudizio. </h:div><h:div>Inoltre, la scelta di ritirare il bando del 2011 è stata adeguatamente soppesata in relazione alla posizione giuridica, che è di interesse legittimo, dei ricorrenti che aspirano ad ottenere un posto di dirigente di seconda fascia dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, aspirazione che, in quanto non coperta dal giudicato di annullamento relativo alle modalità di correzione degli elaborati in violazione del principio di collegialità (come si evince dalle sentenze del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. -OMISSIS-, cit.), è stata ritenuta recessiva, in considerazione dello stato del procedimento e delle valutazioni esposte nel provvedimento di revoca, rispetto alla decisione di soddisfare diversamente il fabbisogno di personale da parte dell’amministrazione</h:div><h:div>6.	Contrariamente a quanto osservato dai ricorrenti, va infine rilevato quanto segue. </h:div><h:div>In primo luogo, la circostanza che l’Agenzia abbia comunque affermato, anche nel provvedimento di revoca, di avere bisogno di figure dirigenziali non si pone in contraddizione con la scelta di non poter reperire tali figure tramite il concorso del 2011 poiché questo è stato bandito su presupposti diversi rispetto a quelli sopravvenuti ed era quindi finalizzato a selezionare figure professionali non più rispondenti alle modificate esigenze di fabbisogno di personale espresse dall’amministrazione. </h:div><h:div>Inoltre, l’Agenzia ha dato atto di aver avviato la nuova procedura di reclutamento delle nuove figure dirigenziali in quanto a tanto è stata autorizzata dalla Funzione pubblica nel mese di giugno 2020.</h:div><h:div>In secondo luogo, il tempo trascorso dall’indizione del bando del 2011 alla data della sua revoca non può certo imputarsi ad una condotta negligente dell’amministrazione, ma semmai trova la causa nel comportamento di alcuni funzionari che hanno agito al di fuori della sfera delle proprie funzioni interrompendo, con la propria condotta ritenuta illecita, il nesso di immedesimazione organica con l’amministrazione, essendosi determinati ad agire per motivi strettamente personali e comunque estranei all'ente. </h:div><h:div>In conclusione, la motivazione del provvedimento di revoca del bando è sufficiente e coerente.</h:div><h:div>7.	Va infine respinta la richiesta di indennizzo ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990. </h:div><h:div>Il petitum mediato dell’indennizzo non trova fondamento nella causa petendi fatta valere in giudizio in quanto la revoca del bando di concorso non rientra nel cono di applicazione dell’art. 21-quinquies legge n. 241/1990. </h:div><h:div>Va aggiunto peraltro che l’indennizzo previsto dall'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 spetta pur sempre “in presenza della revoca di un atto amministrativo definitivamente attributivo di vantaggi e di effetti durevoli per il destinatario, non essendo dovuto, invece, a fronte del mero ritiro di un atto che – al pari di quello che qui rileva – non fosse definitivamente attributivo di un vantaggio di carattere finale (cfr., Consiglio di giustizia, n. 178/2020, cit.).</h:div><h:div>8.	In conclusione, il provvedimento dell’ADM del -OMISSIS-, con il quale è stato revocato il bando di concorso del 2011, resiste alle censure sollevate dai ricorrenti e dunque mantiene in parte qua il proprio crisma di legittimità. </h:div><h:div>La legittimità della revoca del bando, che costituisce l’atto che fonda l’intero concorso, comporta l’improcedibilità, per le ragioni esposte in precedenza, dei motivi di ricorso formulati nei confronti dell’intera procedura concorsuale e altresì la reiezione delle domande di condanna che sono state proposte. </h:div><h:div>Il Collegio, nel rispetto delle disposizioni sulla sinteticità degli atti processuali (art. 3, comma 2, c.p.a.) e dei principi della domanda (art. 39 e art. 99 c.p.c.) e della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 34, comma 1, c.p.a. e art. 112 c.p.c.), ha esaminato tutte le questioni e le censure evocate nel gravame con riguardo alla revoca del bando, ritenendo che eventuali profili non scrutinati in modo espresso siano comunque da respingere alla luce della motivazione complessivamente resa oppure che non siano rilevanti per la soluzione della causa (cfr., Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 27 aprile 2015, n. 5).</h:div><h:div>In considerazione della particolarità e novità della questione, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. </h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata. Ordina, per le stesse ragioni, di disporre l’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare anche le altre parti interessate. </h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2021 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="09/06/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Luca Iera</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>