<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200909920210608175757564" descrizione="Concorso per titoli" gruppo="20200909920210608175757564" modifica="6/8/2021 6:07:36 PM" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="09099"/><fascicolo anno="2021" n="07048"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1Q:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200909920210608175757564.xml</file><wordfile>20200909920210608175757564.docm</wordfile><ricorso NRG="202009099">202009099\202009099.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\638 Salvatore Mezzacapo\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Antonio Andolfi</firma><data>08/06/2021 18:07:36</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>14/06/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima Quater)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Salvatore Mezzacapo,	Presidente</h:div><h:div>Alessandro Tomassetti,	Consigliere</h:div><h:div>Antonio Andolfi,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell'efficacia,</h:div><h:div>del decreto del Direttore Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, pubblicato in data 16 ottobre 2020 sul Bollettino Ufficiale del Personale (supplemento straordinario n. 1/43), mediante il quale è stata approvata la graduatoria definitiva predisposta all'esito del Concorso interno per titoli, per la copertura di 614 posti complessivi per Vice Ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 31 dicembre 2018, nella parte in cui è stato escluso il ricorrente, graduatoria che ha sostituito integralmente, a seguito del procedimento di rettifica avviato dalla P.A., la precedente graduatoria adottata in data 8 giugno 2020; nonché di ogni atto presupposto e/o conseguente, comunque connesso, ivi inclusi i verbali della Commissione esaminatrice, seppure sconosciuti al ricorrente, per quanto lesivi della sua situazione giuridica soggettiva e la scheda di valutazione titoli, nella parte in cui non è stato attribuito un punteggio utile ai titoli specificati in narrativa rispetto al requisito della “formazione professionale”;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 9099 del 2020, proposto da </h:div><h:div>Corrado Lai, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Miele, Silvia Scognamiglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Giuseppe Donato Vigliarolo, non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza del giorno 8 giugno 2021 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con ricorso notificato al Ministero dell’interno e ad un controinteressato il 5 novembre 2020, depositato il 6 novembre 2020, il ricorrente impugna il decreto del Direttore centrale delle risorse umane del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, pubblicato il 16 ottobre 2020, di approvazione della graduatoria definitiva del concorso interno, per titoli, per la copertura di 614 posti di vice ispettore della polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della polizia del 31 dicembre 2018, nella parte in cui non lo classifica tra i vincitori.</h:div><h:div>In fase cautelare chiede l’ammissione con riserva alla frequentazione del corso di formazione riservato ai vincitori.</h:div><h:div>Il Ministero resistente si costituisce in giudizio ed eccepisce la tardività del ricorso e l’infondatezza dello stesso.</h:div><h:div>Il Tribunale amministrativo regionale respinge l’istanza cautelare con ordinanza n. 7689 del 16 dicembre 2020.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato accoglie l’appello cautelare ai soli fini della trattazione nel merito della causa.</h:div><h:div>L’udienza di merito si svolge l’8 giugno 2021 e in esito ad essa il ricorso è deciso.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Il ricorrente, che riveste la qualifica di sovrintendente capo, ha partecipato al concorso interno, per titoli, per la copertura di 614 posti di vice ispettore della polizia di Stato ed è risultato escluso dei vincitori sia nella prima graduatoria dell’8 giugno 2020 sia da quella del 16 ottobre 2020, rettificata dopo la riconvocazione della Commissione esaminatrice, per il riesame in autotutela dei titoli di alcuni candidati, tra i quali quelli di interesse del ricorrente.</h:div><h:div>L’amministrazione resistente eccepisce la irricevibilità del ricorso, non essendo stata tempestivamente impugnata la graduatoria originaria dell’8 giugno 2020.</h:div><h:div>L’eccezione è infondata perché la graduatoria impugnata dal ricorrente non si presenta come provvedimento meramente confermativo della precedente graduatoria, bensì come un nuovo provvedimento, adottato in esito al riesame della posizione di numerosi candidati e sulla base di una rinnovata istruttoria. Anche la posizione del ricorrente risulta modificata nella nuova graduatoria, essendo egli classificato in posizione più favorevole, seppure non utile per la collocazione tra i vincitori.</h:div><h:div>Pertanto la lesione definitiva della posizione del ricorrente si è concretizzata soltanto con l’adozione della graduatoria revisionata, tempestivamente impugnata con il ricorso.</h:div><h:div>Nel merito, con l’unico motivo di impugnazione, il ricorrente deduce violazione del bando di concorso e dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, oltre che eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento.</h:div><h:div>Specificamente, il ricorrente impugna la graduatoria definitiva, approvata in data 16 ottobre 2020, del concorso interno, per titoli, per la copertura di 614 posti complessivi per Vice Ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 31 dicembre 2018, censurando la mancata valutazione da parte della Commissione esaminatrice di alcuni titoli indicati dal medesimo interessato nella domanda di partecipazione al concorso solo come titoli culturali, anziché anche come titoli di formazione professionale.</h:div><h:div>Si tratta dei seguenti titoli: corso di addestramento in lingua inglese, frequentato nel 2004; corso di informatica di base, frequentato nel 2004, entrambi organizzati dall’amministrazione di appartenenza.</h:div><h:div>Parte ricorrente sostiene di aver inserito tali titoli, per un errore formale, al momento della compilazione della domanda di partecipazione al concorso, nelle sole caselle riferite alla conoscenza della lingua straniera e alla conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, mentre i titoli, ai sensi dell’articolo 5 del bando di concorso, sarebbero stati valutabili anche sotto il profilo della formazione professionale.</h:div><h:div>Infatti l’articolo 5 del bando di concorso contemplava, tra i titoli di cultura, i titoli di conoscenza certificata di lingue straniere da parte di enti certificatori delle competenze in lingua straniera, riconosciuti dal Ministero dell’istruzione con decreto ministeriale del 19 dicembre 2017, valutabili fino a punti 0,5; inoltre prevedeva i titoli di conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuti a livello europeo o internazionale, valutabili fino a punti 0,5.</h:div><h:div>Tra i titoli di servizio, al punto numero 6, erano previsti, invece, i titoli attinenti alla formazione professionale del candidato, con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati con esame o valutazione finale, organizzati dall’amministrazione della pubblica sicurezza ovvero da altre amministrazioni presso cui il dipendente presta servizio su disposizione dell’amministrazione di appartenenza, annotati nello stato matricolare, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori e dei seminari, valutabili fino a punti 5.</h:div><h:div>Quindi la conoscenza della lingua inglese e le conoscenze informatiche, oltre che come titoli culturali, avrebbero dovuto essere valutate come titoli di servizio, risultando da corsi di formazione organizzati dalla pubblica amministrazione.</h:div><h:div>Ad avviso del ricorrente, la Commissione di concorso avrebbe dovuto correggere l’errore materiale commesso dal candidato nella compilazione della domanda, in applicazione dei principi di imparzialità, razionalità e buon andamento, oltre che del canone di buona fede. L’articolo 6 della legge sul procedimento amministrativo prevede l’obbligo del soccorso istruttorio, per regolarizzare o integrare la documentazione carente. Pertanto, se la Commissione avesse correttamente valutati i titoli, attribuendo 0,1 punti per il corso di informatica e 1 punto per il corso di inglese, il punteggio finale sarebbe stato pari a 30,462 anziché a 29,362. Di conseguenza, il ricorrente sarebbe stato collocato utilmente in graduatoria con diritto a frequentare il corso, iniziato il 23 novembre 2020. Per rafforzare la tesi difensiva, parte ricorrente pone in evidenza il fatto che i suddetti titoli erano stati valutati in un precedente concorso tra i corsi di formazione.</h:div><h:div>A giudizio del Collegio, il ricorso è infondato.</h:div><h:div>In materia di concorsi, la correzione, da parte della Commissione di concorso, dell’eventuale errore compiuto dal ricorrente, nella indicazione di alcuni titoli tra i titoli di cultura valutabili anziché tra quelli di servizio, confligge con il principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della domanda.</h:div><h:div>In tal senso è costantemente orientata la giurisprudenza (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. I, 03/03/2020, n. 154; Cons. Stato Sez. IV, 04/10/2018, n. 5697; Cons. Stato Sez. IV, 04/10/2018, n. 5698).</h:div><h:div>Nel caso di specie, quindi, i due titoli allegati dal ricorrente sono stati legittimamente valutati esclusivamente tra i titoli di cultura, come chiesto dall’interessato nella domanda di partecipazione al concorso, con l’attribuzione di 0,10 punti per ciascuno di essi, senza attribuzione di un ulteriore punteggio.</h:div><h:div>La valutazione espressa dalla Commissione risulta conforme, oltre che alla domanda presentata dal candidato, anche alla scheda dei titoli validata dall’ente di servizio, laddove i titoli controversi, relativi alla conoscenza certificata di lingue straniere e alla conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici erano inseriti tra i titoli di cultura, facendosi riferimento a specifici enti certificatori per ciascuno di essi.</h:div><h:div>Il fatto che in un precedente concorso gli stessi titoli fossero stati valutati anche come titoli di servizio non influisce sulla legittimità della attuale valutazione, in quanto, nel precedente concorso, era stato lo stesso candidato a proporre i titoli per la valutazione tra i corsi di formazione, per cui anche in quel caso la Commissione aveva espresso una valutazione coerente con la domanda.</h:div><h:div>Non può essere decisiva la considerazione che la Commissione esaminatrice avesse la disponibilità astratta dei titoli, trattandosi di corsi di formazione organizzati dalla stessa pubblica amministrazione, in quanto la disponibilità dei titoli non determina l’obbligo di valutare gli stessi in senso difforme dalla domanda di partecipazione al concorso e dalla scheda ad essa allegata.</h:div><h:div>Per attribuire a tali titoli il valore utile per la classificazione del candidato tra i vincitori, la Commissione di concorso avrebbe dovuto modificare la domanda di partecipazione al concorso, inserendo d’ufficio, tra i titoli di servizio, quelli che l’interessato aveva proposto come titoli culturali.</h:div><h:div>Tale modo di procedere risulta incoerente con la manifestazione di volontà del candidato e contrastante con il principio della parità di trattamento fra i concorrenti, dovendosi altrimenti ritenere che la Commissione fosse obbligata a ricercare tutti i titoli di servizio che i candidati potessero aver dimenticato di allegare alla domanda di partecipazione al concorso o che avessero allegato solo in parte. </h:div><h:div>Questa pretesa risulta palesemente in contrasto con il canone di buon andamento della pubblica amministrazione che deve orientare i lavori anche delle commissioni di concorso.</h:div><h:div>Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto, per infondatezza.</h:div><h:div>Le spese processuali possono essere compensate tra le parti costituite, per ragioni di equità.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</h:div><h:div>Compensa le spese.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2021 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="08/06/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Lombardi Luca</h:div><h:div>Antonio Andolfi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>