<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200676320201118060449019" descrizione="" gruppo="20200676320201118060449019" modifica="12/1/2020 3:17:01 PM" stato="4" tipo="2" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2020" n="06763"/><fascicolo anno="2020" n="12850"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.2T:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200676320201118060449019.xml</file><wordfile>20200676320201118060449019.docm</wordfile><ricorso NRG="202006763">202006763\202006763.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Roma\Sezione 2T\2020\202006763\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Pietro Morabito</firma><data>01/12/2020 15:17:01</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Michelangelo Francavilla</firma><data>22/11/2020 20:38:18</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>01/12/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Seconda Ter)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Pietro Morabito,	Presidente</h:div><h:div>Michelangelo Francavilla,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Roberta Cicchese,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>dei seguenti atti:</h:div><h:div>- provvedimento prot. n. 43380/20 del 20/07/2020, con cui Areti s.p.a. ha revocato l’aggiudicazione alla ricorrente del lotto n. n. 2 (CIG 80197223F4) della gara di appalto n. 8800002318/SMA, indetta da Acea s.p.a. per l’affidamento dei “servizi di rilevazione dati inerenti i contatori di energia elettrica” ed ha disposto la risoluzione del contratto quadro n. 3900008841;</h:div><h:div>- provvedimento del 30/07/2020 con cui Acea s.p.a. ha aggiudicato il lotto n. 2 della gara di appalto n. 8800002318/SMA alla società V. Barbagli s.r.l.;</h:div><h:div>- graduatoria riformulata a seguito del provvedimento di Acea s.p.a. del 30/07/2020;</h:div><h:div>- ulteriori atti connessi ivi compresa, ove necessario, nota di Areti s.p.a. prot. n. 38679/20 del 03/07/2020 di “comunicazione avvio istruttoria e richiesta chiarimenti su potenziale conflitto di interessi (…)”,</h:div><h:div>per la declaratoria d’inefficacia del contratto eventualmente intervenuto,</h:div><h:div>e per la condanna di Acea s.p.a. e di Areti s.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 6763 del 2020, proposto da </h:div><h:div>Z.C. S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Ignazio Tranquilli che, unitamente all’avv. Marco Pistolese, la rappresenta e difende nel presente giudizio</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>ACEA S.P.A., in proprio e quale mandataria della ARETI S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Andrea Grazzini che la rappresenta e difende nel presente giudizio</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>V. BARBAGLI S.R.L. A SOCIO UNICO, in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avv. ti David Fossi ed Alessandro Fardello che la rappresentano e difendono nel presente giudizio</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti in epigrafe indicati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2020 il dott. Michelangelo Francavilla;</h:div><h:div>Considerato che la pubblica udienza si è svolta, ai sensi degli artt. 25 d. l. n. 137/2020 e 4 d. l. n. 28/2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13/03/2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con ricorso notificato il 02/09/2020 e depositato in pari data la Z.C. s.r.l. ha impugnato il provvedimento prot. n. 43380/20 del 20/07/2020, con cui Areti s.p.a. ha revocato l’aggiudicazione alla ricorrente del lotto n. n. 2 (CIG 80197223F4) della gara di appalto n. 8800002318/SMA, indetta da Acea s.p.a. per l’affidamento dei “servizi di rilevazione dati inerenti i contatori di energia elettrica” ed ha disposto la risoluzione del contratto quadro n. 3900008841, il provvedimento del 30/07/2020, con cui Acea s.p.a. ha aggiudicato il lotto n. 2 della gara di appalto n. 8800002318/SMA alla società V. Barbagli s.r.l., la graduatoria riformulata a seguito del provvedimento di Acea s.p.a. del 30/07/2020, gli ulteriori atti connessi ivi compresa, ove necessario, la nota di Areti s.p.a. prot. n. 38679/20 del 03/07/2020 di “comunicazione avvio istruttoria e richiesta chiarimenti su potenziale conflitto di interessi (…)” ed ha chiesto la declaratoria d’inefficacia del contratto eventualmente intervenuto, e la condanna di Acea s.p.a. e di Areti s.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente.</h:div><h:div>Acea s.p.a, costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 01/10/2020, ha chiesto il rigetto del ricorso.</h:div><h:div>Anche la controinteressata V. Barbagli s.r.l. a socio unico, costituitasi in giudizio con memoria depositata il 02/10/2020, ha concluso per la reiezione del gravame.</h:div><h:div>Con ordinanza n. 6192/2020 del 06/10/2020 il Tribunale ha preso atto della rinuncia della ricorrente alla domanda cautelare ed ha fissato, per la definizione del giudizio, la pubblica udienza del 17/11/2020.</h:div><h:div>Alla pubblica udienza del 17/11/2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Il ricorso è infondato e deve essere respinto.</h:div><h:div>La Z.C. s.r.l. impugna il provvedimento prot. n. 43380/20 del 20/07/2020, con cui Areti s.p.a. ha revocato l’aggiudicazione alla ricorrente del lotto n. n. 2 (CIG 80197223F4) della gara di appalto n. 8800002318/SMA, indetta da Acea s.p.a. per l’affidamento dei “servizi di rilevazione dati inerenti i contatori di energia elettrica” ed ha disposto la risoluzione del contratto quadro n. 3900008841, il provvedimento del 30/07/2020, con cui Acea s.p.a. ha aggiudicato il lotto n. 2 della gara di appalto n. 8800002318/SMA alla società V. Barbagli s.r.l., la graduatoria riformulata a seguito del provvedimento di Acea s.p.a. del 30/07/2020, gli ulteriori atti connessi ivi compresa, ove necessario, la nota di Areti s.p.a. prot. n. 38679/20 del 03/07/2020 di “comunicazione avvio istruttoria e richiesta chiarimenti su potenziale conflitto di interessi (…)” e chiede la declaratoria d’inefficacia del contratto eventualmente intervenuto, e la condanna di Acea s.p.a. e di Areti s.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente.</h:div><h:div>In via pregiudiziale il Tribunale condivide la prospettazione di parte ricorrente in ordine alla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo (per altro non contestata dalla resistente); ed, infatti, i provvedimenti impugnati, anche per la natura del vizio ivi prospettato (afferente alla fase di affidamento), costituiscono sostanziale esercizio del potere di autotutela sugli atti di gara e, in particolare, sull’aggiudicazione il che giustifica la giurisdizione del giudice adito.</h:div><h:div>Per altro, anche qualora la rimozione in autotutela degli atti di gara comporta la caducazione del contratto, la giurisdizione a conoscere della domanda di annullamento degli stessi spetta, comunque, al giudice amministrativo competente a conoscere della legittimità e dell’efficacia del contratto anche qualora tali aspetti vengono in rilievo quale conseguenza necessitata dell’annullamento dell’aggiudicazione così come previsto dall’art. 133 comma 1 lettera e) c.p.a. (in questo senso, tra le altre, Cons. Stato n. 1084/2020, Cons. Stato n. 986/19).</h:div><h:div>In via preliminare, poi, il Tribunale ritiene necessario esaminare l’istanza istruttoria, formulata con la memoria depositata il 06/11/2020, con cui la ricorrente ha chiesto l’acquisizione di documentazione relativa agli accessi realmente effettuati dall’account del sig. Mauro Iaboni a partire dal mese di febbraio 2017 sui sistemi informatici di Areti, alle possibili modalità di accesso a tali dati e alla loro contestualizzazione e alla tipologia dei dati realmente suscettibili di accesso con le credenziali e l’account dello Iaboni.</h:div><h:div>L’istanza deve essere respinta in quanto concernente circostanze non rilevanti ai fini della decisione, come si avrà modo di evidenziare in prosieguo.</h:div><h:div>Nel merito, come già precisato, il ricorso è infondato e deve essere respinto.</h:div><h:div>Con una serie di censure tra loro connesse la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 30, 42 comma 2 e 80 comma 5 lettera d) d. lgs. n. 50/16, 1 e ss., 21 quinquies e 21 nonies l. n. 241/90, la violazione dei principi del favor partecipationis, di adeguatezza, proporzionalità e buon andamento di cui agli artt. 3 e 97 Cost., la carenza d’istruttoria e motivazione, il difetto dei presupposti, il travisamento dei fatti, l’illogicità e l’abnormità in quanto:</h:div><h:div>- il fatto che il sig. Mauro Iaboni, legale rappresentante ed amministratore unico della società ricorrente, fosse anche un dipendente di Areti s.p.a. non giustificherebbe l’estromissione della Z.C. s.r.l. dalla gara in quanto egli, per il suo inquadramento, la mansione ricoperta ed il luogo di espletamento della stessa, non avrebbe mai avuto contatti con l’ufficio di Acea s.p.a. (vera e propria stazione appaltante nella fattispecie) che ha gestito la gara per conto di Areti s.p.a. e, quindi, non avrebbe rivestito alcun ruolo nella procedura di affidamento;</h:div><h:div>- in ogni caso, il contestato conflitto d’interesse dovrebbe essere sempre valutato in concreto con riferimento all’effettiva possibilità che il dipendente in conflitto influisca sulla gara mentre tale valutazione sarebbe nella fattispecie mancata;</h:div><h:div>- parimenti generico e meramente assertivo sarebbe l’assunto per cui lo Iaboni, per effetto della sua qualifica di dipendente di Areti s.p.a., sarebbe stato in grado di influire sulla successiva fase di esecuzione dell’appalto;</h:div><h:div>- la teorizzata ma indimostrata possibilità di accedere a taluni non meglio identificati e, comunque, irrilevanti dati dei clienti finali da parte di un offerente, non avrebbe nulla a che vedere con i concetti di imparzialità ed indipendenza da riferirsi ai soggetti chiamati a governare la procedura selettiva. In sostanza, l’imparzialità ed il conflitto d’interesse richiamati dall’art. 42 d. lgs. n. 50/16 riguarderebbero i soli dipendenti che ricoprono un ruolo nell’ambito della procedura d’appalto il che non si verificherebbe nella fattispecie in quanto la procedura sarebbe stata gestita da Acea s.p.a. mentre lo Iaboni sarebbe dipendente di Areti s.p.a.;</h:div><h:div>- i dati a cui avrebbe potuto accedere lo Iaboni (circostanza, per altro, contestata solo con il gravato provvedimento del 20/07/2020 e non già nella fase procedimentale) sarebbero generici e minimali e non avrebbero alcuna rilevanza nell’ambito della gara. Infatti, lo Iaboni avrebbe potuto accedere, tramite mera consultazione, solo ed esclusivamente ad una parte circoscritta del SAP - System Application and Product in data processing, (Software gestionale aziendale suddiviso in Sezioni che le Aziende del Gruppo Acea s.p.a. - come Areti - utilizzano per la gestione delle attività operative, la gestione degli appalti, la gestione della contabilità, la gestione del magazzino, la gestione delle risorse umane, etc.) ed, in particolare, gli sarebbe stato precluso l’accesso alla Sezione dedicata alla gestione degli appalti in Acea e alle Sezioni relative all’esecuzione dei contratti né aveva rapporti con le ditte appaltatrici. Egli avrebbe potuto visionare esclusivamente gli ordini di lavoro riferiti al suo ufficio, limitatamente alle mansioni da svolgere, e solo l’anagrafica degli utenti finali, tutti dati irrilevanti ai fini della gara;</h:div><h:div>- l’insussistenza di alcun conflitto d’interessi avrebbe esonerato lo Iaboni dal rendere la relativa dichiarazione in sede di partecipazione alla gara.</h:div><h:div>I motivi in esame sono infondati.</h:div><h:div>Con i gravati provvedimenti del 20/07/2020 e 30/07/2020 Acea s.p.a., che ha gestito l’affidamento per conto della controllata Areti s.p.a., ha annullato (così più correttamente qualificata la “revoca” e la “risoluzione” ivi citate) l’aggiudicazione in quanto:</h:div><h:div>- il sig. Mauro Iaboni, oltre ad aver rivestito la carica di amministratore unico della società appaltatrice Z.C. s.r.l., risulta essere dipendente a tempo indeterminato di Areti s.p.a. dal 01/07/01;</h:div><h:div>- la coesistenza dello status di dipendente con la carica societaria di amministratore unico integra gli estremi di un potenziale conflitto di interessi ai sensi dell’art. 42 comma 2 d. lgs. n. 50/16 in quanto la partecipazione alla procedura di gara di una risorsa facente parte dell’organico della stazione appaltante deve essere percepita come una minaccia all’imparzialità e indipendenza della procedura stessa;</h:div><h:div>- tale circostanza rileva, altresì, nel corso della fase di esecuzione del contratto d’appalto;</h:div><h:div>- la constatazione che il sig. Iaboni svolge una prestazione lavorativa che non rientra nel perimetro di competenza dell’Ufficio deputato alla gestione delle procedure d’appalto non consente di escludere la sussistenza di un potenziale conflitto di interessi;</h:div><h:div>- inoltre, il sig. Iaboni, in virtù della qualifica di impiegato con funzioni operative presso l’Ufficio di Regione Nord (Roma Nord 3), risulta abilitato ad accedere a sistemi informatici aziendali che consentono di acquisire dati riconducibili ai clienti finali, in tal modo distorcendo l’imparzialità e l’indipendenza della procedura, atteso che le medesime informazioni non sono nella disponibilità degli altri partecipanti alla gara. Nella fase di esecuzione del contratto d’appalto le circostanze sopra rappresentate sono, inoltre, potenzialmente idonee ad influire sulle prestazioni dell’appaltatore, alterando il sinallagma contrattuale;</h:div><h:div>- lo Iaboni, poi, non ha mai dichiarato in sede di partecipazione alla gara il proprio status di dipendente presso la stazione appaltante, precludendo a quest’ultima di valutare l’esistenza del conflitto d’interesse.</h:div><h:div>In sostanza, Acea s.p.a. contesta alla ricorrente l’esistenza di un conflitto d’interesse in quanto il legale rappresentante ed amministratore unico della stessa era anche dipendente di Areti s.p.a., destinataria dell’appalto oggetto della procedura di gara, e per effetto di tale circostanza la Z.C. s.r.l. avrebbe beneficiato di informazioni che non sarebbero state a disposizione degli altri concorrenti.</h:div><h:div>Il Tribunale ritiene che nella fattispecie l’estromissione dalla gara della Z.C. s.r.l. sia legittima.</h:div><h:div>Come in più occasioni affermato dal giudice di appello (Cons. Stato n. 5151/2020, Cons. Stato n. 6150/19, Cons. Stato n. 355/19, Cons. Stato n. 2853/18):</h:div><h:div>a) il secondo comma dell'art. 42 d. lgs. n. 50/16 definisce il conflitto di interessi ed il quarto comma lo estende alla fase di esecuzione dei contratti pubblici, imponendo alla stazione appaltante un obbligo di vigilanza, sia in fase di aggiudicazione che in fase di esecuzione, specificamente in riferimento al rispetto dell'obbligo di astensione, ma è da ritenere che esso si estenda a tutte le possibili misure che possano ancora essere prese per prevenire o porre rimedio al conflitto;</h:div><h:div>b) l’art. 80 comma 5 lettera d) d. lgs. n. 50/16, poi, impone l’esclusione quando la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;</h:div><h:div>c) l'ampia portata delle disposizioni in esame consente di ricomprendere nel loro ambito di applicazione tutti coloro che con qualsiasi modalità e anche senza intervenire nella procedura (predisponendone gli atti o facendo parte della commissione giudicatrice) siano in grado di influenzarne il risultato. Ciò in quanto il rischio di un'alterazione della par condicio si verifica anche quando il concorrente si è potuto avvalere dell'apporto di conoscenze e di informazioni non a disposizione degli altri concorrenti;</h:div><h:div>d) quanto all'interesse rilevante per l'insorgenza del conflitto, la norma si applica indipendentemente dal concretizzarsi di un vantaggio e per il solo pericolo di pregiudizio che la situazione conflittuale può ingenerare. La salvaguardia della genuinità della gara va assicurata non solo mediante gli obblighi di astensione espressamente previsti dal terzo comma, ma anche attraverso la prescrizione del divieto di partecipazione (Cons. Stato n. 3415/17);</h:div><h:div>e) dunque (in linea con quanto da ultimo affermato, in ordine allo schema di linee guida ANAC in materia, da Cons. Stato, atti normativi, n. 667/2019), ai fini dell'individuazione di una situazione di conflitto di interesse, è sufficiente il carattere anche solo potenziale dell'asimmetria informativa di cui abbia potuto godere un concorrente grazie all'acquisizione di elementi ignoti agli altri partecipanti per il tramite di un soggetto in rapporto diretto con la stazione appaltante, così come anche solo potenziale può configurarsi il conseguente, indebito vantaggio competitivo ottenuto, in violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e par condicio competitorum;</h:div><h:div>f) per le sue predette caratteristiche l’art. 42 d. lgs. n. 50/16 ed il correlato art. 80 comma 5 lettera d) del medesimo testo normativo debbono essere ritenute come norme "di pericolo", in quanto le misure che esse contemplano (astensione dei dipendenti) o comportano (esclusione dell'impresa concorrente) operano per il solo pericolo di pregiudizio che la situazione conflittuale può determinare (così Cons. Stato n. 3048/2020, Cons. Stato n. 355/19);</h:div><h:div>g) quando la situazione di conflitto non sia altrimenti risolvibile, l'art. 80, comma 5, lett. d) dello stesso codice prevede, come extrema ratio, che sia l'operatore economico a sopportarne le conseguenze con l'esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto;</h:div><h:div>h) se, però, come nella fattispecie, il conflitto di interessi emerge in una fase più avanzata del procedimento di gara, od addirittura successivamente all'aggiudicazione, deve trovare applicazione la misura demolitoria, che, secondo la regola generale, colpisce il provvedimento conclusivo della procedura, viziato in via derivata dal conflitto di interessi (Cons. Stato n. 7389/19).</h:div><h:div>Applicando tali coordinate alla presente fattispecie il Tribunale ritiene l’infondatezza delle censure formulate nel ricorso.</h:div><h:div>Ed, infatti, come già evidenziato, ai fini della legittimità dell’esclusione dalla gara, rileva il conflitto d’interesse previsto non solo dall’art. 42 (concernente la posizione del dipendente) ma anche dall’art. 80 comma 5 lettera e) d. lgs. n. 50/16 riferibile nella fattispecie alla ricorrente, in qualità di concorrente, per l’asimmetria informativa di cui la stessa ha potuto beneficiare; tale conflitto, poi, assume significatività giuridica anche se meramente potenziale ed anche se il vantaggio astrattamente conseguibile per effetto di esso non si sia, poi, effettivamente concretizzato.</h:div><h:div>In quest’ottica, deve rilevarsi che la Z.C. s.r.l., in ragione del rapporto di lavoro del suo amministratore unico con la Areti s.p.a., è stata in grado di conoscere, almeno in astratto, dati ed informazioni non in possesso degli altri concorrenti.</h:div><h:div>Nello stesso atto introduttivo si dà espressamente atto del fatto che lo Iaboni, in qualità di dipendente di Areti s.p.a., “poteva visionare… gli ordini di lavoro riferiti al suo ufficio e limitatamente alle mansioni da svolgere (p.e. ai fini di un sopralluogo da effettuare) oppure l’anagrafica degli utenti finali” (pag. 14).</h:div><h:div>In particolare, la possibilità di conoscere l’anagrafica degli utenti finali e di veicolare tale dato alla società di cui lo Iaboni era amministratore unico realizza quell’asimmetria informativa concretizzante il conflitto d’interessi che giustifica la gravata esclusione dalla gara laddove la prospettata irrilevanza di tali dati risulta frutto di una valutazione soggettiva della ricorrente per altro non corroborata dall’esame del disciplinare di gara.</h:div><h:div>Ed, infatti, l’appalto oggetto di causa (lotto 2) riguarda i “servizi di rilevazione dati inerenti i contatori di energia elettrica” (art. 1 del disciplinare di gara); tali servizi sono così descritti dal disciplinare tecnico (art. 3.2):</h:div><h:div>1. rilevazione dai contatori delle letture dei registri di energia e potenza mediante acquisizione automatica tramite applicativi software dedicati forniti dalla Committente, funzionanti su PC portatile (o su altro dispositivo mobile), che permettono di rilevare i dati in campo direttamente dai contatori, previa connessione con essi, e mediante lettura effettuata da operatore (per ispezione visiva) dei registri con consuntivazione manuale sul proprio dispositivo, limitatamente ai contatori per i quali i dati non sono acquisibili automaticamente tramite gli applicativi software; </h:div><h:div>2. rilevazione dai contatori della diagnostica mediante acquisizione automatica tramite applicativi software dedicati forniti dalla Committente, funzionanti su PC portatile (o su altro dispositivo mobile), che permettono di rilevare i dati in campo direttamente dai contatori, previa connessione con essi;</h:div><h:div> 3. rilevazione di informazioni di tipo anagrafico riconducibili ai contatori mediante rilevazione effettuata da operatore (per ispezione visiva o tramite contatto con il Cliente) delle informazioni anagrafiche riconducibili al contatore (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: dettagli indirizzo di ubicazione, matricola Misuratore, dati di contatto); </h:div><h:div>4. gestione delle suddette attività, ove applicabile, tramite call-center. </h:div><h:div>Il disciplinare tecnico, pertanto, ha individuato le seguenti 4 categorie di servizi:</h:div><h:div>- SERVIZIO S1 - “Recupero delle Letture”: Servizio dedicato al recupero della Lettura del Misuratore ed al completamento, nonché rettifica, del set informativo dell’anagrafica riconducibile al Misuratore oggetto dell’intervento. L’intervento è richiesto su indirizzo certo; </h:div><h:div>- SERVIZIO S2 - “Recupero Diagnostica e Lettura”: Servizio dedicato al recupero della Diagnostica del Misuratore e contestuale recupero della Lettura ed al completamento, nonché rettifica, del set informativo dell’anagrafica riconducibile al Misuratore oggetto dell’intervento. L’intervento è richiesto su indirizzo certo;</h:div><h:div>- SERVIZIO S3 - “Recupero Dati”: Servizio dedicato al recupero della localizzazione dei Misuratori e contestuale recupero della Lettura degli stessi. L’intervento è richiesto su indirizzo di prossimità; </h:div><h:div>- SERVIZIO S4 - “Censimento”: Servizio dedicato al recupero di tutte le matricole dei Misuratori installati su un determinato indirizzo. </h:div><h:div>Inoltre, tra i criteri di attribuzione del punteggio per l’offerta tecnica l’art. 6.II del disciplinare di gara prevede un punteggio per l’incremento del carico massivo bimestrale in riferimento ai servizi S1 e S2 (rispettivamente “recupero delle letture” e “recupero diagnostica e lettura”: art. 3.2 del disciplinare tecnico) “che il concorrente si impegna a soddisfare in fase di esecuzione e che diventerà il valore contrattuale di riferimento rispetto al quale verranno calcolate eventuali sanzioni, come previsto al capitolo 11 del Disciplinare Tecnico” e l’incremento “del carico massivo bimestrale differibile rispetto alla consegna del singolo carico”.</h:div><h:div>Ne consegue che la conoscenza dell’anagrafica dei dati dei clienti finali è rilevante in quanto, in relazione all’oggetto dell’appalto ed ai predetti due criteri di valutazione, consente una migliore individuazione delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio oggetto di gara e, quindi, una migliore formulazione delle offerte tecnica ed economica; né l’asimmetria informativa verificatasi in favore della ricorrente è, poi, significativamente depotenziata dall’impossibilità di estrazione massiva di tali dati dedotta dalla Z.C. s.r.l. nella memoria conclusionale depositata il 06/11/2020.</h:div><h:div>Per altro, non è implausibile la tesi di Acea s.p.a. laddove evidenzia che l’asimmetria informativa di cui ha beneficiato la ricorrente avrebbe potuto riverberarsi anche nella fase esecutiva, come contestato nel gravato provvedimento del 20/07/2020, in riferimento alla minore probabilità dell’esecutore di essere assoggettato all’applicazione delle penali previste dall’art. 8 del disciplinare tecnico.</h:div><h:div>Quanto fin qui evidenziato induce il Tribunale a ritenere sussistente il conflitto d’interesse posto a fondamento della gravata esclusione.</h:div><h:div>Proprio l’esistenza di tale conflitto, poi, avrebbe imposto alla ricorrente di rendere la relativa dichiarazione in sede di partecipazione alla gara, dichiarazione la cui mancanza giustifica ex sé l’esclusione dalla gara come, pure contestato con il gravato provvedimento del 20/07/2020. </h:div><h:div>Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto.</h:div><h:div>La ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definendo il giudizio, così provvede:</h:div><h:div>1) respinge il ricorso;</h:div><h:div>2) condanna la ricorrente a pagare, in favore degli enti resistenti, le spese del presente giudizio il cui importo, per ognuno dei predetti enti, liquida in complessivi euro tremila/00, per compensi di avvocato e spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dall’art. 25 comma 2 d. l. n. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="17/11/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Michelangelo Francavilla</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>