<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200672520210102074003713" descrizione="esperienze professionali equivalenti ed avvalimento cd. esperienziale; criteri appliativi della regola di corrispondenza tra quote di qualificazione e quote di esecuzione" gruppo="20200672520210102074003713" modifica="1/5/2021 1:40:07 PM" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="06725"/><fascicolo anno="2021" n="00155"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.2Q:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>6</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200672520210102074003713.xml</file><wordfile>20200672520210102074003713.docm</wordfile><ricorso NRG="202006725">202006725\202006725.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\665 Donatella Scala\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>donatella scala</firma><data>05/01/2021 12:41:06</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Roberta Mazzulla</firma><data>03/01/2021 18:44:09</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>05/01/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Seconda Quater)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Donatella Scala,	Presidente</h:div><h:div>Silvia Coppari,	Consigliere</h:div><h:div>Roberta Mazzulla,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento </h:div><h:div>previa sospensione dell’efficacia:</h:div><h:div>per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>- della D.D. n. R.U. 1975 - prot. n. 0111239 del 27.7.2020, comunicata in data 28.7.2020 e pubblicata in data 30.7.2020, con la quale il Dirigente del Servizio competente e R.U.P. di Città Metropolitana di Roma Capitale ha disposto di aggiudicare al R.T.I. tra GO Mobility S.r.l. (capogruppo mandataria), AIRIS S.r.l. e FIT Consulting S.r.l. (mandanti) la procedura di appalto avente ad oggetto l’affidamento dei <corsivo>“Servizi di redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.) della Città Metropolitana di Roma Capitale, dei relativi Piani di Settore e delle attività connesse di Partecipazione, Comunicazione e Monitoraggio e Valutazione Ambientale Strategica” </corsivo>(CIG 814306804C - CUP F32H18000700001) per un importo a base di gara pari ad € 510.000,00 oltre IVA; </h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente all’atto impugnato, ed in particolare di tutti i verbali di gara, della dichiarazione del Seggio di Gara del 2.3.2020 di ammissione del R.T.I. aggiudicatario e degli atti di attivazione e conclusione positiva del “<corsivo>soccorso istruttorio</corsivo>” relativamente ad esso, ivi inclusa, ove occorrer possa, della nota del RUP del 24.2.2020 richiamata nello stesso verbale del 2.3.2020; </h:div><h:div>- di tutte le operazioni della Commissione giudicatrice, con particolare riferimento alla attribuzione dei punteggi al R.T.I. aggiudicatario per il merito tecnico del criterio 1.1 e al conteggio che ha determinato la graduatoria finale (doc. 36-bis) e dei conseguenti atti di approvazione di tali atti da parte della Stazione Appaltante (d’ora in avanti anche S.A.); </h:div><h:div>- in via subordinata e condizionata, ed ove possa occorrere, <corsivo>in parte qua </corsivo>delle disposizioni del Disciplinare di gara che hanno fissato i requisiti di capacità tecnica e professionale, con particolare riferimento ai c.d. “servizi di punta” (doc. 4, art. 2, co. 2-ter, lett. j) e che hanno regolamentato l’avvalimento ex art. 89 D. Lgs. 50/2016 e l’attribuzione dei punteggi per l’offerta tecnica </h:div><h:div>e per la declaratoria:</h:div><h:div>- dell’inefficacia <corsivo>ex </corsivo>art. 122 c.p.a. del contratto eventualmente nelle more stipulato, con conseguente aggiudicazione della procedura in favore del R.T.I. ricorrente e suo conseguente subentro nel contratto, quale reintegrazione in forma specifica; </h:div><h:div>e per la eventuale condanna:</h:div><h:div>- in subordine e nell’ipotesi di impossibilità del risarcimento in forma specifica, al risarcimento da parte della S.A. del danno per equivalente per danno emergente e lucro cessante, anche <corsivo>curriculare </corsivo>e di immagine, in via equitativa o nella misura che sarà definita nel corso del giudizio.</h:div><h:div>Per quanto riguarda il ricorso incidentale depositato da GO MOBILITY S.R.L. in data 5.10.2020 </h:div><h:div>per l'annullamento, <corsivo>in parte qua</corsivo>:</h:div><h:div>- della D.D. n. R.U. 1975 - Prot. n. 0111239 del 27.7.2020 di aggiudicazione, limitatamente alla parte in cui nell'allegato ha collocato positivamente nella graduatoria finale il RTI con mandataria TPS Pro e il RTI con mandataria Sintagma;</h:div><h:div>- ove occorra, di tutti i verbali di gara, compreso il Verbale di ammissione del RTI con mandataria TPS Pro e del RTI con mandataria Sintagma del 2.3.2020, e i verbali di avvio e di conclusione del soccorso istruttorio limitatamente alle parti in cui hanno valutato positivamente la documentazione ed ammesso i medesimi RTI;</h:div><h:div>- di ogni atto/provvedimento ad essi connesso, prodromico o conseguenziale, ancorché non conosciuto;</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati da TPS PRO S.R.L. in data 12.10.2020 </h:div><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell’efficacia:</h:div><h:div>- della Determina Dirigenziale di Città Metropolitana di Roma Capitale n. 99902919 (prot. n. 0138862) dell'1.10.2020 (doc. 59), pubblicata e notifica il 2.10.2020, con la quale è stata disposta la rettifica dei punteggi, con redazione della nuova graduatoria finale, e la conferma dell'aggiudicazione al R.T.I. tra GO Mobility S.r.l. (capogruppo mandataria), AIRIS S.r.l. e FIT Consulting S.r.l. (mandanti) della procedura di appalto avente ad oggetto l'affidamento dei “Servizi di redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.) della Città Metropolitana di Roma Capitale, dei relativi Piani di Settore e delle attività connesse di Partecipazione, Comunicazione e Monitoraggio e Valutazione Ambientale Strategica” (CIG 814306804C - CUP F32H18000700001);</h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente all'atto impugnato, ed in particolare della implicita conferma della ammissione del R.T.I. aggiudicatario e degli atti di attivazione e conclusione positiva del “soccorso istruttorio” e di conferma della attribuzione dei punteggi al R.T.I. aggiudicatario per il merito tecnico del criterio 1.1;</h:div><h:div>e per la declaratoria</h:div><h:div>- della inefficacia ex art. 122 c.p.a. del contratto eventualmente nelle more stipulato, con conseguente aggiudicazione della procedura in favore del R.T.I. ricorrente e suo conseguente subentro nel contratto, quale reintegrazione in forma specifica;</h:div><h:div>e per la eventuale condanna</h:div><h:div>- in subordine e nell'ipotesi di impossibilità del risarcimento in forma specifica, al risarcimento da parte della S.A. del danno per equivalente per danno emergente e lucro cessante, anche curriculare e di immagine, in via equitativa o nella misura che sarà definita nel corso del giudizio.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 6725 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla  Tps Pro S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo R.T.I. con CITEC Italia S.r.l., A.T.T. S.r.l. e CRAS S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Amici, con domicilio eletto presso lo studio Luisa Gobbi in Roma, via E. Q. Visconti n. 103; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina Barra, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via IV Novembre, 119/A; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>- Go-Mobility S.r.l., in proprio e in qualità di mandataria del costituendo RTI con Fit Consulting S.r.l. e Airis S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Bruno Bitetti e Sarah Fionchetti, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Ovidio 32; </h:div><h:div>- Sintagma S.r.l. non costituita in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Roma Capitale e della società Go-Mobility S.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto ex art. 25 D.L. n. 137/2020, la dott.ssa Roberta Mazzulla;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, il costituendo raggruppamento ricorrente, per il tramite della capogruppo Tps Pro S.r.l., quale partecipante alla procedura ad evidenza pubblica finalizzata all’affidamento, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei servizi di redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.), dei relativi Piani di settore e delle attività connesse di partecipazione, comunicazione e monitoraggio e Valutazione Ambientale Strategica, ha impugnato la determina dirigenziale n. R.U. 1975 - Prot. n. 0111239 del 27.7.2020 con cui la Città Metropolitana di Roma Capitale, quale Stazione Unica Appaltante (SUA), ha aggiudicato la gara al costituendo raggruppamento temporaneo tra GO Mobility S.r.l. (capogruppo mandataria), AIRIS S.r.l. e FIT Consulting S.r.l. (mandanti), collocatosi al primo posto in graduatoria con un punteggio pari a 81,71, a fronte del punteggio di 80,41, assegnato all’R.T.I ricorrente, collocatosi al secondo posto, a pari merito con il terzo ed ultimo soggetto giuridico partecipante alla competizione (R.T.I tra Sintagma S.r.l. –mandataria - e TRT S.r.l.).</h:div><h:div>Il gravame risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati.</h:div><h:div><corsivo>- 1. ERRORE MATERIALE NEI CONTEGGI DEI PUNTEGGI DELLE OFFERTE TECNICHE E DELLA GRADUATORIA FINALE. Violazione ed errata applicazione dell’art. 7 del Disciplinare di gara. Violazione dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, errore di calcolo e di inserimento dei dati, incongruenza e contraddittorietà”;</corsivo></h:div><h:div>La graduatoria dei punteggi, sulla scorta dei quali la stazione appaltante ha aggiudicato la commessa pubblica, sarebbe errata in quanto frutto di un mero errore materiale della Commissione giudicatrice che, nel compilare i fogli di calcolo, avrebbe digitato i decimali con il punto anziché con la virgola. Se solo tale errore non fosse stato commesso, il raggruppamento ricorrente si sarebbe collocato - da solo e non più a pari merito con la terza concorrente - al secondo posto della graduatoria, con un punteggio pari a 81,40 (anziché 80,41), distanziandosi di soli 0,05 centesimi di punto dalla prima graduata, a cui avrebbe dovuto essere assegnato il punteggio di 81,45 (anziché 81,17).</h:div><h:div><corsivo>- “2. NULLITÀ DEL CONTRATTO DI AVVALIMENTO. Violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 89 del d. lgs. 50/2016 in relazione agli artt. 2, co. 2-ter, lett. j), e 4 del Disciplinare di gara. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, sviamento di potere. Violazione dei principi di par condicio, imparzialità e buon andamento. In via subordinata e condizionata, illegittimità dell’art. 4 del Disciplinare di gara per violazione dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016”;</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Il costituendo raggruppamento aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura stante la nullità del contratto di avvalimento sottoscritto con la MIC srl onde comprovare il possesso del requisito tecnico-professionale di cui all’art. 2, comma 2 ter, lett. j, consistente nell’aver realizzato, nell’ambito dei cd. servizi analoghi nel settore oggetto della gara, nel decennio 1.01.2009/1.12.2019, per conto di enti pubblici, “<corsivo>TUTTE le seguenti tipologie</corsivo>” di servizi:</h:div><h:div>«<corsivo>1. almeno n. 1 (uno) PUMS/PUM per comuni di almeno 100.000 abitanti, oppure almeno due piani urbani del traffico o piani urbani della mobilità, di cui almeno uno di un comune di 100.000 abitanti, oppure piani di mobilità sovra comunale o di area vasta, per un'area di almeno 300.000 (trecentomila) abitanti </corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>2. almeno n. 1 (uno) incarico di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), riferito a piani di mobilità; </corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>3. almeno n. 1 (uno) piano di settore per la mobilità e la logistica delle merci coerente con l’oggetto di gara; </corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>4. almeno n. 1 (uno) piano di settore per la mobilità ciclistica; </corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>5. almeno n.1 (uno) incarico in materia di organizzazione e gestione di processi di partecipazione pubblica per l’elaborazione di piano urbanistici o della mobilità;</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Il requisito si intende soddisfatto solo se il concorrente dichiara che: </corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- i piani 1), 3) 4) e 5) sono arrivati almeno alla fase di adozione da parte degli enti committenti; </corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- per il piano 2 è stato formalizzato il “Parere Motivato” da parte dell'autorità competente”.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Siffatte prestazioni, strettamente attinenti a quelle oggetto della procedura ed involgenti l’esecuzione di attività di natura professionale, rientrerebbero nelle cd. “<corsivo>prestazioni professionali pertinenti</corsivo>” all’incarico, in relazione alle quali, giusta il disposto di cui 89 comma 1 Codice appalti, l’avvalimento è possibile a condizione che l’impresa ausiliaria si assuma espressamente l’impegno di eseguire “<corsivo>direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste</corsivo>”.</h:div><h:div>Nel caso in esame, l’impresa ausiliaria dell’aggiudicataria si sarebbe impegnata a mettere <corsivo>“a disposizione dell’impresa avvalente le risorse umane”</corsivo>,<corsivo>
				</corsivo>nominativamente indicate, e <corsivo>“strumentali” </corsivo>necessarie per lo svolgimento dell’incarico nonché il <corsivo>know</corsivo>-<corsivo>how </corsivo>dalla stessa<corsivo>
				</corsivo>utilizzato nell’esecuzione di precedenti incarichi e, quindi, “<corsivo>attraverso l’apporto delle figure professionali e delle risorse strumentali dianzi indicate, a fornire supporto consulenziale e a realizzare continua assistenza all’avvalente”, </corsivo>senza tuttavia esprimere un formale impegno all’esecuzione diretta dei “<corsivo>servizi di punta</corsivo>” di cui al disciplinare di gara.</h:div><h:div>L’assenza di un impegno di siffatta natura, espressamente previsto dall’art. 89 citato codice, quale condizione di validità del contratto di avvalimento, risulterebbe viepiù comprovata dalla pretesa irrisorietà del compenso pattuito per la mera “messa a disposizione” di personale e mezzi.</h:div><h:div><corsivo>- “2.3. Impugnazione (cautelativa) del Disciplinare di gara”;</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Ove il disciplinare di gara venisse interpretato nel senso di ritenere non necessario, ai fini di un utile avvalimento, che l’ausiliaria assuma l’obbligo di provvedere all’esecuzione diretta dei servizi di punta sopra indicati, l’art. 2, comma 2 ter, lett. j del disciplinare di gara che contempla siffatti servizi nel novero dei requisiti di capacità tecnico-professionali per l’accesso alla gara, quale parte integrante dei cd. servizi analoghi, sarebbe illegittimo.</h:div><h:div><corsivo>- “3. ILLEGITTIMITÀ DELL’ AVVALIMENTO “PREMIALE”. Violazione e falsa applicazione dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, sviamento, carenza di istruttoria, contraddittorietà, illogicità e travisamento dei fatti. Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità. In via subordinata e condizionata, illegittimità degli artt. 4 e 7 del Disciplinare di gara per violazione dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016”.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Nell’ipotesi in cui il contratto di avvalimento venisse ritenuto valido ed efficace, l’utilizzazione di siffatto istituto da parte di GO Mobility dovrebbe considerarsi operato in violazione del disposto dell’art. 89 del Codice nella misura in cui i requisiti esperienziali “prestati” dall’ausiliaria sarebbero stati spesi anche nell’offerta tecnica per valorizzare il sub-criterio 1.1 (Organigramma del gruppo di lavoro). Da ciò conseguirebbe l’illegittima attribuzione, in favore dell’RTI aggiudicatario del punteggio (p. 3.80) relativo a tale sub-criterio, in relazione al quale sarebbe stato valutato nel merito tecnico anche il personale di MIC S.r.l. già oggetto dell’avvalimento del requisito di capacità tecnico professionale.</h:div><h:div><corsivo>- 3.A Impugnazione (cautelativa) del Disciplinare di gara”.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Ove si dovesse ritenere che il Disciplinare di Gara consenta il c.d. “avvalimento premiale”, non escludendo quindi dal merito tecnico i requisiti di esperienza e di personale (e <corsivo>curricula) </corsivo>oggetto di avvalimento, le relative disposizioni - artt. 4 e 7 – sarebbero illegittime per violazione dell’art. 89, co. 1, del Codice.</h:div><h:div><corsivo>- “4. ILLEGITTIMITÀ DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO E MANCANZA DEL SERVIZIO DI PUNTA N. 1. Violazione dell'art. 83, co. 2, 6, 7 e 8 D. Lgs. n. 50/2016. Violazione della lex specialis di gara (art. 2, co. 2-ter Disciplinare di gara). Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, erronea valutazione, travisamento dei fatti, e difetto dei presupposti. Violazione dei principi proporzionalità, congruità, par condicio, correttezza e trasparenza</corsivo>”.</h:div><h:div>La Commissione di gara avrebbe ammesso l’aggiudicataria a comprovare, tramite soccorso istruttorio, il requisito tecnico professionale “di punta” coincidente con la redazione di un PUMS, accogliendo i chiarimenti sul punto resi, all’esito di una istruttoria inadeguata, resa palese dalla predisposizione di un deficitario impianto motivazionale, stante l’inidoneità dei tre incarichi dichiarati da Go Mobility per la tipologia di servizio in questione.</h:div><h:div><corsivo>- “4.2.3. Impugnazione (cautelativa) del Disciplinare di gara”;</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>In via subordinata e condizionata, laddove la clausola di Disciplinare di cui all’art. 2, co. 2-ter, lett. j), venisse interpretata in modo da consentire la dimostrazione del requisito di cui sopra attraverso un qualsiasi contributo in RTI, essa sarebbe illegittima per violazione dell’art. 89, co. 2, 6 ed 8 del Codice e per contrasto con i principi di proporzionalità, congruità e ragionevolezza.</h:div><h:div>La controinteressata Go-Mobility S.r.l., mandataria del costituendo raggruppamento con Fit Consulting S.r.l. e Airis S.r.l., dopo aver contestato, con articolate deduzioni difensive, la fondatezza del gravame, per l’eventualità in cui questo venisse ritenuto fondato, ha spiegato ricorso incidentale condizionato, tendente all’esclusione non soltanto della ricorrente ma anche dell’ulteriore concorrente - R.T.I tra Sintagma S.r.l./TRT S.r.l. - e ciò al fine di soddisfare l’interesse strumentale alla completa rinnovazione della procedura di gara.</h:div><h:div>Il gravame incidentale, depositato in data 5.10.2020, risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati e suddivisi in due parti – A e B – corrispondenti ai due raggruppamenti dei quali è stata contestata l’ammissione alla gara.</h:div><h:div><corsivo>- “PARTE A. </corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>IN MERITO ALLA MANCATA ESCLUSIONE DEL RTI CON MANDATARIA TPS PRO:</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>I. ILLEGITTIMITÀ DELLA MANCATA ESCLUSIONE DEL RTI CON MANDATARIA TPS PRO S.R.L. PER CARENZA DEI REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI DALLA LEX SPECIALIS DI GARA:</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 48 D.LGS. 50/2016; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 83, CO. 8, D.LGS. 50/2016; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DEI CANONI DI BUONA AMMINISTRAZIONE, BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELLA PP.AA.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2, CO. 2-TER, LETT. H), I), J) E DELL’ART. 2, CO. 3 DEL DISCIPLINARE– OBBLIGO DI CORRISPONDENZA TRA QUOTE DI PARTECIPAZIONE E QUOTE DI ESECUZIONE DEL RTI CON MANDATARIA TPS PRO S.R.L.; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E PER TRAVISAMENTO DI FATTI”.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>L’offerta del Raggruppamento con mandataria TPS Pro violerebbe l’obbligo di corrispondenza tra quote di qualificazione del RTI (data dal fatturato specifico per servizi analoghi posseduto da ciascun partecipante) e quote di esecuzione della commessa pubblica, espressamente previsto dall’art. 2 comma 3 del Disciplinare di gara, a pena di esclusione, avendo le singole imprese dichiarato il possesso di un fatturato specifico non corrispondente alla rispettiva quota di esecuzione, quest’ultima rapportata al valore totale della qualificazione dell’intero raggruppamento.</h:div><h:div><corsivo>- “I.2 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 83, CO. 8, D.LGS. 50/2016; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DEI CANONI DI BUONA AMMINISTRAZIONE, BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELLA PP.AA.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2, CO. 3 DEL DISCIPLINARE – OBBLIGO DEL POSSESSO DEI REQUISITI IN MISURA MAGGIORITARIA DA PARTE DELLA MANDATARIA TPS PRO S.R.L.; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E PER TRAVISAMENTO DI FATTI”;</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>L’offerta del Raggruppamento con mandataria TPS Pro non avrebbe rispettato l’obbligo del possesso dei requisiti ed esecuzione delle prestazioni in misura maggioritaria in capo alla mandataria imposto dall’art. 2 del Disciplinare di gara in quanto, per come rilevabile dalla documentazione fornita in sede di soccorso istruttorio, una delle mandanti avrebbe dichiarato il possesso del requisito del fatturato specifico riferito ai servizi analoghi in misura notevolmente superiore rispetto a quello della capogruppo (in realtà inferiore rispetto a quello dichiarato, stante la pretesa impossibilità di computare taluni dei “servizi analoghi”). Il fatturato specifico di TPS pro – in rapporto agli altri componenti del raggruppamento e alla necessaria corrispondenza con le quote di esecuzione del servizio - ammonterebbe in verità soltanto al 20% di tutto il Raggruppamento, violando in tal modo la prescrizione normativa, reiterata nella <corsivo>lex specialis</corsivo>, di necessaria predominanza dei requisiti in capo alla mandataria.</h:div><h:div><corsivo>- “I.3 VIOLAZIONE DELL’ART. 83, CO. 8 D.LGS. N. 50/2016; VIOLAZIONE ART. 2, CO.2, LETT. J) DEL DISCIPLINARE; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI – CARENZA DEL REQUISITO “DI PUNTA” DELL’AVVENUTO ESPLETAMENTO DI UNA V.A.S. RIFERITA A PIANI DI MOBILITÀ”;</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Il costituendo raggruppamento ricorrente non avrebbe comprovato, come prescritto – a pena di esclusione - dall’art. 2, co.2, lett. j) n. 2 del Disciplinare, l’avvenuto esperimento di almeno un incarico di VAS riferita a Piani della mobilità, non potendo in alcun modo considerarsi tale il servizio dichiarato dalla mandante CRS consistente nell’Attività di Valutazione Ambientale Strategica dell’Allegato infrastrutture al DEF 2015-2016, consistente quest’ultimo in un documento quadro per la programmazione degli investimenti nel settore dei trasporti, funzionale alla concessione di finanziamenti per la realizzazione di opere infrastrutturali previste nel cd. Piano Infrastrutture Strategiche, come tale non assimilabile alla redazione di un piano della mobilità, quale quello oggetto di gara.</h:div><h:div><corsivo>- “I.4 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 89 D.LGS. 50/2016; NULLITÀ DEL CONTRATTO DI AVVALIMENTO EX ART. 1418 C.C. PER INDETERMINATEZZA DELL’OGGETTO E PER ASSENZA DI CAUSA IN CONCRETO; NULLITÀ PER ASSENZA DI ALCUN CORRISPETTIVO ECONOMICO (GRATUITÀ DEL CONTRATTO); ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI”.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Il costituendo RTI ricorrente avrebbe violato gli obblighi prescritti in materia di avvalimento dall’art. 89 D.Lgs. 50/2016 in quanto i contratti stipulati dalle mandanti ATT e CRAS per la dimostrazione del possesso del requisito della certificazione di qualità ISO 9001:2015 sarebbero affetti da nullità insanabile per indeterminatezza dell’oggetto contrattuale nonché per assenza di causa in concreto del contratto. Ciò in considerazione del prestito meramente cartolare del requisito professionale da parte, rispettivamente, di TPS S.r.l. e TPS Pro S.r.l. e della mancata espressa individuazione delle risorse. I contratti <corsivo>de quibus</corsivo> sarebbero altresì nulli in considerazione della mancata indicazione del corrispettivo dovuto dall’ausiliata in favore dell’ausiliaria, non essendo sufficiente, al fine di comprovare l’onerosità e, quindi, la serietà degli impegni assunti da quest’ultima, il mero rinvio a future e non meglio precisate pattuizioni contrattuali incerte sia nell’<corsivo>an</corsivo> che nel <corsivo>quando</corsivo>, in assenza dell’indicazione, in sede di avvalimento, di elementi da cui poter desumere, sia pure <corsivo>per relationem</corsivo>, il <corsivo>quantum</corsivo> di siffatto corrispettivo.</h:div><h:div><corsivo>- PARTE B: IN MERITO ALLA MANCATA ESCLUSIONE DEL RTI CON MANDATARIA SINTAGMA</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>II. ILLEGITTIMITÀ DELLA MANCATA ESCLUSIONE DEL RTI CON MANDATARIA SINTAGMA S.R.L. PER CARENZA DEI REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI DALLA LEX SPECIALIS DI GARA:</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>II.1 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 48 D.LGS. 50/2016; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 83, CO. 8, D.LGS. 50/2016; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DEI CANONI DI BUONA AMMINISTRAZIONE, BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELLA PP.AA.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2, CO. 2-TER, LETT. H), I), J) E DELL’ART. 2, CO. 3 – VIOLAZIONE OBBLIGO DI CORRISPONDENZA TRA QUOTE”;</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Anche l’offerta dell’RTI con mandataria Sintagma, al pari di quella del Raggruppamento con mandataria TPS Pro, violerebbe l’obbligo di corrispondenza tra quote di qualificazione del RTI (data dal fatturato specifico per servizi analoghi posseduto da ciascun partecipante) e quote di esecuzione della commessa pubblica, espressamente previsto dall’art. 2 comma 3 del Disciplinare di gara, a pena di esclusione, avendo le singole imprese dichiarato il possesso di un fatturato specifico non corrispondente alla rispettiva quota di esecuzione, quest’ultima rapportata al valore totale della qualificazione dell’intero raggruppamento (e non all’importo posto a base d’asta).</h:div><h:div><corsivo> - “II.2 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 83, CO. 1, LETT. C), E CO. 6 D.LGS. 50/2016; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COST.; VIOLAZIONE DELL’ART. 2, CO.2, LETT. J) DEL DISCIPLINARE; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI – MANCATO ESPLETAMENTO DI UN PIANO DI SETTORE DELLA LOGISTICA MERCI”.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Il raggruppamento in questione non avrebbe nemmeno dimostrato il possesso di uno dei “requisiti di punta” indicati al Disciplinare all’art. 2, co. 2, lett. j), n. 3) consistente nell’espletamento di “<corsivo>almeno n. 1 (uno) piano di settore per la mobilità e la logistica delle merci coerente con l’oggetto di gara</corsivo>”. </h:div><h:div>Tra i servizi di punta dichiarati dai componenti il raggruppamenti, svolti in favore dei comuni di Udine, di Pordenone e di Viareggio nonché del Ministero dei Trasporti della Giordania, non vi sarebbe, infatti, nessuno strumento strettamente attinente alla logistica e merci, trattandosi piuttosto di attività di pianificazione dal contenuto generale.</h:div><h:div>La Città Metropolitana di Roma Capitale, dopo aver riconosciuto l’errore materiale in cui è incorsa la Commissione di gara, senza il quale il raggruppamento ricorrente si sarebbe, effettivamente, collocato da solo al secondo posto, così distanziandosi di 0,05 centesimi di punto dalla controinteressata, che avrebbe pertanto continuato ad aggiudicarsi la gara, ha diffusamente contestato la fondatezza di entrambi i gravami, sia quello principale che quello incidentale, chiedendone il rigetto.</h:div><h:div>Con memoria depositata in data 9.10.2020, parte ricorrente, preliminarmente, ha rappresentato l’intervenuta adozione della determina n. 99902918 dell’1.10.2020, con cui la stazione appaltante, in adesione al primo motivo di gravame, ha rettificato i punteggi assegnati ai raggruppamenti collocatisi ai primi due posti in graduatoria. Dopo essersi riportata alle ulteriori censure di cui al ricorso principale, la società TPS Pro srl ha contestato la fondatezza di quelle poste a base del ricorso incidentale, affermando la piena legittimità dell’ammissione alla gara del costituendo raggruppamento dalla stessa guidato ed evidenziando, in particolare, la piena validità dei contratti di avvalimento sottoscritti dalle mandanti in assenza dell’indicazione del corrispettivo da versare in favore dell’ausiliaria, che sarebbe stato fissato in occasione di una successiva pattuizione. Trattandosi, infatti, di avvalimenti interni al raggruppamento, l’interesse economico dell’ausiliaria e, quindi, la serietà dell’impegno da quest’ultima assunto nei confronti dell’ausiliata sarebbero <corsivo>in re ipsa</corsivo> in quanto connessi allo stesso affidamento della commessa pubblica. La determinazione del corrispettivo sarebbe, in ogni caso, demandata alla stipula di un successivo negozio e, come tale, determinabile <corsivo>per relationem.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Il raggruppamento ricorrente in via incidentale, con memoria depositata il 10.10.2020, ha variamente confutato la fondatezza di tutti i motivi di gravame articolati dall’RTI TPS Pro S.r.l., evidenziando, quanto alla contestata validità dell’avvalimento intercorrente tra Go-Mobility e MIC srl, che, pur volendo considerare i cd. servizi di punta di cui all’art. 2, comma 2 ter, lett. j del disciplinare di gara quali “<corsivo>esperienze professionali pertinenti</corsivo>”, ai sensi dell’art. 89 Codice appalti, le plurime e dettagliate previsioni contrattuali in questione sarebbero tali da assicurare, nella sostanza, un effettivo e concreto ruolo esecutivo dell’ausiliaria nello svolgimento dell’appalto.</h:div><h:div>Nel corpo di tale memoria, inoltre, la ricorrente incidentale ha avanzato istanza di cancellazione delle espressioni, ritenute ingiuriose, di cui a pagina 36 del gravame principale laddove parte ricorrente, nel riferire della dichiarazione compiuta dall’Ing. Daniele Mancuso di GO Mobility nel suo CV presentato in gara, secondo la quale egli sarebbe stato “<corsivo>coordinatore del RTI che ha sviluppato il PUMS della Città Metropolitana di Bologna</corsivo>”, l’ha definita “<corsivo>totalmente falsa</corsivo>”.</h:div><h:div>Si tratterebbe di una asserzione grave, travalicante i limiti dell’ordinaria dialettica processuale oltre che infondata, secondo quanto si evincerebbe dalla documentazione in atti. </h:div><h:div>Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 12.10.2020, il costituendo raggruppamento ricorrente, per mero tuziorismo, deducendo gli stessi vizi di legittimità posti a base del gravame principale, ha impugnato anche la determina n. 99902918 dell’1.10.2020, con cui Roma Capitale, pur confermando l’aggiudicazione in favore della controinteressata, ha rettificato, nel senso dallo stesso proposto, i punteggi assegnati ai raggruppamenti collocatisi ai primi due posti in graduatoria, con ciò riconoscendo l’errore materiale in cui è incorsa la Commissione di gara. </h:div><h:div>In vista della trattazione della vertenza nel merito, fissata previa rinuncia all’istanza cautelare, formulata dalla ricorrente alla camera di consiglio del 13.10.2020, ciascuna delle parti ha ribadito, con memoria conclusiva e di replica, le rispettive ragioni.</h:div><h:div>In particolare, la TPS Pro srl, dopo aver variamente argomentato, anche sulla scorta di recenti arresti giurisprudenziali, la fondatezza delle proprie censure, tese a contestare l’ammissibilità dell’aggiudicataria alla procedura, quanto all’istanza avversaria di cancellazione delle espressioni ingiuriose, nel contestarla, ha affermato, in rettifica a quanto riferito a pag. 36 del ricorso, che la dichiarazione resa dall’Ing. Daniele Mancuso di GO Mobility nel relativo curriculum vitae sarebbe (non più “<corsivo>totalmente falsa</corsivo>”  bensì) “<corsivo>gravemente inesatta e fonte di equivoci</corsivo>” (così nella memoria depositata in data 27.11.2020).</h:div><h:div>Il costituendo raggruppamento ricorrente ha, altresì, insistito nella richiesta di dispensa dal versamento del contributo unificato per i motivi aggiunti al ricorso depositati in data 12.10.2020 in quanto ritenuti inidonei ad ampliare il <corsivo>thema decidendum</corsivo>. </h:div><h:div>La Go-Mobiliy srl ha parimenti insistito nelle proprie difese e censure incidentali, argomentandone diffusamente la fondatezza. In particolare, nel caso in cui venisse accolta la censura, potenzialmente assorbente, relativa alla nullità del contratto di avvalimento sottoscritto con la MIC srl onde comprovare il requisito tecnico-professionale di cui all’art. 2, comma 2 ter, lett. j, avuto riguardo ai cd. servizi di punta, Go-Mobiliy srl ha avanzato istanza di rinvio pregiudiziale alla CGUE ai sensi dell’art. 267 TFUE, affinché la Corte chiarisca “<corsivo>se l’articolo 63, paragrafo 1, della Direttiva n. 24/2014/UE, in uno con i principi di massima contendibilità delle procedure di affidamento dei contratti e del favor partecipationis osta ad un’interpretazione del diritto nazionale che consente l’esclusione di un operatore economico in caso di avvalimento di requisiti tecnico professionali, se l’impresa ausiliaria, pur avendo specificato analiticamente le risorse messe a disposizione del concorrente, elencando le figure professionali qualificate “necessarie per lo svolgimento del servizio” ed essendosi obbligata a garantire supporto e assistenza all’operatore economico, con l’assunzione di uno specifico ruolo operativo nello svolgimento del servizio, non abbia espressamente dichiarato di svolgere le predette prestazioni al posto dell’operatore economico che ha preso parte alla procedura</corsivo>”. Quanto, invece, alla censura incidentale relativa alla nullità dei contratti di avvalimento stipulati dalle mandanti dell’R.T.I. collocatosi al secondo posto in graduatoria, l’aggiudicataria, in replica alle obiezioni avversarie, ha evidenziato che, avuto riguardo al sinallagma intercorrente tra ATT (mandante) e Transport Planning Service srl, non si potrebbe, comunque, parlare di avvalimento cd. interno, onde giustificare la mancata indicazione di un compenso da corrispondere all’ausiliaria, attesa l’estraneità di quest’ultima al raggruppamento concorrente. </h:div><h:div>Ciascuna delle parti ha, ulteriormente, puntualizzato le proprie difese, con note di trattazione scritta ai sensi degli artt.  4, comma 1 D.L. 28/2020 e 25 D.L. n. 137/2020.</h:div><h:div>In occasione della pubblica udienza pubblica del 15 dicembre 2020, tenutasi ex art. 25 D.L. n. 137/2020, la causa è stata trattenuta in decisione. </h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Preliminarmente il Collegio rileva la necessità di scrutinare tanto il ricorso principale, proposto dal costituendo raggruppamento collocatosi al secondo posto in graduatoria, quanto il ricorso incidentale cd. escludente, proposto da costituendo R.T.I. aggiudicatario. Ciò in ossequio ai principi recentemente ribaditi dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 5.09.2019 resa nella causa C-333/18 (in risposta ad una questione pregiudiziale sollevata dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato), secondo cui allorquando  due concorrenti, sia pure in presenza di altri partecipanti non coinvolti nel giudizio, contestano reciprocamente l’ammissibilità della loro partecipazione alla procedura, il giudice nazionale deve scrutinare i gravami proposti da entrambi i concorrenti, giacché la p.a. potrebbe determinarsi comunque ad annullare la gara, tenuto conto della valutazione di non opportunità di aggiudicarla alle altre rimaste.</h:div><h:div>1.2 Quanto sopra vale viepiù nella peculiare fattispecie posta all’attenzione del Collegio giacché il ricorso incidentale cd. escludente tende a contestare la partecipazione alla procedura non soltanto del concorrente collocatosi al secondo posto in graduatoria (ricorrente principale) ma anche dell’ulteriore ed ultimo concorrente, terzo graduato, con ciò azionando l’interesse strumentale dell’aggiudicataria alla rinnovazione dell’intera gara.</h:div><h:div>2. Principiando, dunque, dallo scrutinio del ricorso principale e dei successivi motivi aggiunti, coglie nel segno l’assorbente censura (II motivo di gravame) tesa a contestare la partecipazione alla gara da parte dell’R.T.I. controinteressato, in considerazione della nullità del contratto di avvalimento stipulato tra la capogruppo Go-Mobility srl e la MIC srl, onde soddisfare il requisito tecnico-professionale consistente nell’aver realizzato nel decennio 1.01.2009/1.12.2019, nell’ambito dei cd. servizi analoghi, i cinque servizi di punta elencati nell’art. 2, comma 2 ter, lett. j del disciplinare di gara.</h:div><h:div>2.1 L’apprezzamento della fondatezza di siffatta censura passa dalla necessaria ricognizione:</h:div><h:div>a) dell’oggetto della commessa pubblica e, dunque, della natura delle prestazioni da affidare all’appaltatore;</h:div><h:div>b) delle cinque tipologie di “servizi analoghi” a quelli oggetto dell’appalto che ciascun concorrente, a pena di inammissibilità alla procedura, avrebbe dovuto dimostrare di aver svolto – eventualmente tramite il ricorso all’istituto dell’avvalimento ex art. 89 D.lgs. n. 50/2016 - nel decennio 1.01.2019/1.12.2019, quale requisito di capacità tecnica e professionale, secondo il chiaro disposto di cui all’art. 2. nell’art. 2, comma 2 ter, lett. j del disciplinare di gara.</h:div><h:div>Tale ricognizione consentirà di verificare se, per come dedotto dal raggruppamento ricorrente, i servizi di punta in questione siano o meno qualificabili in termini di “<corsivo>esperienze professionali equivalenti</corsivo>”, come tali attratte al peculiare regime di cui all’art. 89 D.lgs. n. 50/2016 a norma del quale “[…] <corsivo>gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste”.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>3. La competizione oggetto di causa, per come evincibile dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> della stessa ed in particolar modo dal documento definito “<corsivo>Progetto del Servizio</corsivo>” e dal “<corsivo>Capitolato Tecnico</corsivo>” (doc. all.ti ricorso principale), riguarda la redazione del cd. Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) della Città Metropolitana di Roma Capitale, espressamente previsto dall’art. 3, comma 7 del D.lgs. 16 dicembre 2016, n. 257 secondo cui “<corsivo>Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza unificata, sono adottate le linee guida per la redazione dei piani urbani per la mobilita' sostenibile – PUMS”.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Il PUMS, rientrante tra i contenuti dei principali documenti di indirizzo della Commissione Europea in tema di trasporti, consiste in uno strumento di “pianificazione strategica” che, in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo (10 anni), sviluppa una visione di sistema della mobilità urbana (riferita all’area della Città metropolitana), proponendo il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica attraverso la definizione di azioni orientate a migliorare l’efficacia e l’efficienza del sistema della mobilità e la sua integrazione con l’assetto e gli sviluppi urbanistici e territoriali.</h:div><h:div>Il Piano si inquadra, oltre che nello scenario pianificatorio della mobilità a scala nazionale (Piano Generale dei Trasporti e della Logistica – PGTL, Allegato al DEF 2017 “Connettere l’Italia”), in un’ottica di integrazione e messa a sistema con gli strumenti di pianificazione territoriale e trasportistica già esistenti a livello regionale e locale, ponendosi come piano sovraordinato rispetto ai piani di settore in materia trasportistica. </h:div><h:div>Coerentemente con quanto stabilito dalle linee di indirizzo emanate dalla Commissione Europea e dalla legislazione italiana, il PUMS, costituisce, dunque, il documento strategico avente la funzione di mettere a sistema le politiche per la mobilità e gli interventi sulle infrastrutture con le strategie di carattere economico, sociale, urbanistico e di tutela ambientale. </h:div><h:div>3.1 Tenuto espressamente conto della “<corsivo>complessità del servizio</corsivo>” nonché della “<corsivo>necessità di svolgere attività specialistiche attinenti a differenti aree tecniche, non realizzabili con risorse interne all’Ente, tenuto conto dell’esiguità delle professionalità presenti all'interno del proprio organico, in particolare di quelle in tema di pianificazione della mobilità</corsivo>” (così si legge nel “<corsivo>Progetto del Servizio</corsivo>” doc. all. al ricorso principale) la Città Metropolitana di Roma Capitale si è, pertanto, determinata ad aggiudicarlo all'esterno, avviando la procedura ad evidenza pubblica di cui si discute, avente ad oggetto, per come è dato leggere nel capitolato tecnico in atti (pag. 3), “<corsivo>l’espletamento di tutte le prestazioni professionali e le attività necessarie nonché le attività connesse di partecipazione, comunicazione e monitoraggio per la redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile della Città metropolitana di Roma Capitale”.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Tale PUMS è comprensivo dei seguenti, per così dire, sub-piani: <corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- Piano di Bacino di traffico ed unità di rete del territorio metropolitano, previsto dall’art.15 della L.R. del Lazio n. 30 del 16 luglio 1998, tenendo conto della programmazione socio-economica e territoriale regionale e della rete e delle unità di rete individuate dalla Regione, con il fine di assicurare la mobilità nell’ambito del territorio metropolitano, favorendo le modalità di trasporto con minore impatto ambientale. Il piano costituisce lo strumento di pianificazione del trasporto pubblico locale nell’ambito della mobilità di livello metropolitano.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- Piano metropolitano della mobilità ciclistica (“Biciplan”), previsto dall’art.6 della legge 11 gennaio 2018, n.2 “Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica”, finalizzato a definire gli obiettivi, le strategie e le azioni necessarie a promuovere e intensificare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative e a migliorare la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- Piano delle merci e della logistica sostenibile, strumento che riguarda specificamente il governo dei processi di distribuzione e trasporto delle merci in ambito urbano e metropolitano in un'ottica d sostenibilità ambientale, al fine di ridurre gli impatti negativi che essi generano. Il piano attraverso un approccio integrato, dovrà prevedere azioni in grado di armonizzare la complessità dei sistemi di trasporto urbano, i rapporti tra il comune capoluogo ed i territori circostanti, l’interdipendenza fra le differenti modalità di trasporto, i limiti spaziali dell’ambiente urbano e di incentivare la cooperazione tra i diversi stakeholder, al fine di sviluppare infrastrutture e servizi di trasporto e consolidare il raccordo tra politiche dei trasporti, politiche ambientali e politiche industriali.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- Piano della mobilità delle persone con disabilità, previsto dall’art. 7 c. 1, letto. h) della L.R. del Lazio n. 30/1998 e dall’art. 26, comma 3 della L.104/1992, strumento finalizzato a prevedere politiche e azioni per garantire l’accessibilità intesa come sintesi di dotazioni infrastrutturali, strumentali e di servizi idonei ed utili all’autonomia e facilità di spostamento negli spazi urbani ed extraurbani attraverso mezzi accessibili.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- Indirizzi per l’aggiornamento del sistema insediativo del PTPG e individuazione dei requisiti di sostenibilità da rispettare nelle nuove trasformazioni urbane. In particolare nell’ambito della redazione del PUMS dovranno essere individuate strategie ed indirizzi per una revisione delle politiche insediative territoriali integrate con il nuovo sistema della mobilità previsto dal PUMS, tenendo conto delle attuali criticità rilevate, in continuità e nel rispetto di quanto già previsto nelle direttive e prescrizioni del Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG).</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Dal PUMS discenderanno gli indirizzi applicabili per l'aggiornamento del PTPG ai fini dell’integrazione tra la pianificazione della mobilità e dei trasporti e la pianificazione territoriale ed i requisiti di sostenibilità, applicabile nel breve e medio periodo, tesi ad integrare la pianificazione territoriale con la pianificazione della mobilità da rispettare nelle nuove trasformazioni proposte dai Comuni” </corsivo>(così pag. 3 del capitolato tecnico).</h:div><h:div>Inoltre, “<corsivo>L’incarico prevede anche il supporto e la redazione di tutti i materiali utili per l’adozione e l’approvazione del PUMS e dei piani di settore sopraelencati (documenti preliminari, deduzioni, documenti controdedotti, documenti finali e relative elaborati grafici, ecc.) la gestione della fase partecipativa e di comunicazione verso il pubblico/portatori di interesse/Enti interessati, la pianificazione del sistema di monitoraggio, nonché tutti i materiali e le attività necessarie all’espletamento delle procedure per la Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Incidenza Ambientale (D.lgs. 152/06).</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Inoltre nei termini e nei modi richiesti dall’iter approvativo, l’Affidatario dovrà valutare le osservazioni e opposizioni pervenute e predisporre le controdeduzioni al fine dell’accoglimento, totale o parziale, o del rigetto delle stesse” </corsivo>(pag. 3 Capitolato).</h:div><h:div>3.2 Nel documento denominato “Progetto del Servizio” (doc. all. 2 al ricorso) viene altresì chiarito che “<corsivo>Le attività avranno per oggetto l’analisi della mobilità metropolitana, in relazione agli spostamenti interni, a quelli da e verso l’esterno e di attraversamento, rilevati attraverso adeguate campagne di indagine su domanda, flussi di traffico, scelte e preferenze dell’utenza. Con l’implementazione e l’utilizzo di uno o più modelli di simulazione, verranno valutati, scenari che simulano le soluzioni a problematiche inerenti la mobilità delle persone (sistematica e non) e delle merci. L’affidatario dovrà organizzare e gestire, garantendo adeguate professionalità ed esperienza, la pianificazione generale e, in alcune aree di interesse strategico, una progettazione di dettaglio della mobilità. Dovrà inoltre garantire la relazione fra gli enti e le categorie coinvolti, preparando e gestendo strumenti ed eventi di partecipazione/comunicazione; dovrà infine elaborare un sistema di monitoraggio ex ante e post sulla base degli indicatori definiti dalle normative.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>L’affidatario dovrà, infine, proporre e implementare metodi e soluzioni innovative sulle diverse tematiche trattate dal Piano. L’affidatario dovrà predisporre tutta la documentazione necessaria per le varie fasi previste dall’iter di approvazione del piano, in relazione agli adempimenti necessari, come definito nell’allegato capitolato, fornendo l’assistenza tecnica necessaria agli uffici e ai referenti politici, partecipando ai necessari incontri tecnico/politici interni all’Amministrazione e a tutti gli incontri pubblici e approntando materiale esplicativo necessario”.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>4. Questo, dunque, il quadro complessivo dell’oggetto dell’appalto, rientrante per espressa previsione del bando di gara (doc. all. 1 al ricorso), tra  i “<corsivo>Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione</corsivo>”: si tratta di prestazioni di natura professionale, richiedenti un elevatissimo livello di specializzazione multidisciplinare oltre che di esperienza nel settore della pianificazione della mobilità delle persone e delle merci, all’interno di un ambito territoriale coincidente con quello di una città metropolitana.</h:div><h:div>5. Proprio in considerazione del carattere altamente specialistico delle prestazioni professionali oggetto della commessa pubblica, la stazione appaltante, in sede di individuazione dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all’art. 2 co. 2-ter, lett. j del disciplinare - che condizionano l’ammissione alla gara degli operatori economici, così operandone una prima selezione <corsivo>ex ante</corsivo> - ha effettuato una specifica scelta, di indubbia natura discrezionale, alla quale si è auto-vincolata e che, giova chiarirlo fin da subito, non è stata oggetto di alcuna censura da parte del raggruppamento controinteressato, ricorrente in via incidentale. </h:div><h:div>5.1 Quest’ultimo, infatti, come si vedrà più avanti, si è limitato a contestare la qualificazione giuridica dei requisiti tecnico-professionali in questione in termini di “<corsivo>esperienze professionali pertinenti</corsivo>”, per come operata dal raggruppamento ricorrente, ma non ha contestato il fatto in sé dell’intervenuta imposizione, da parte della stazione appaltante, degli analitici requisiti professionali ed esperienziali <corsivo>de quibus</corsivo>, quale condizione per l’ammissione alla gara.</h:div><h:div>6. Passando, dunque, all’esame di siffatti requisiti, la Città Metropolitana di Roma Capitale, all’art. 2 co. 2-ter, lett. j del disciplinare, ha previsto che ciascun concorrente avrebbe dovuto comprovare, mediante la predisposizione di un apposito elenco, di aver realizzato, nell’ultimo decennio, “<corsivo>servizi analoghi nel settore oggetto della gara</corsivo>”, con la precisazione che quelli espletati nel triennio 2016/2018 avrebbero dovuto avere un importo non inferiore alla basa d’asta, IVA esclusa. </h:div><h:div>6.1 Quale prescrizione ulteriore rispetto a quella appena indicata, la stazione appaltante ha, altresì, previsto che “<corsivo>Nell’ambito dei servizi analoghi il concorrente deve aver espletato nel decennio (01/01/2009-01/12/2019), per conto di enti pubblici TUTTE le seguenti tipologie: </corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>1. almeno n. 1 (uno) PUMS/PUM per comuni di almeno 100.000 abitanti, oppure almeno due piani urbani del traffico o piani urbani della mobilità, di cui almeno uno di un comune di 100.000 abitanti, oppure piani di mobilità sovra comunale o di area vasta, per un'area di almeno 300.000 (trecentomila) abitanti </corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>2. almeno n. 1 (uno) incarico di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), riferito a piani di mobilità; </corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>3. almeno n. 1 (uno) piano di settore per la mobilità e la logistica delle merci coerente con l’oggetto di gara; </corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>4. almeno n. 1 (uno) piano di settore per la mobilità ciclistica; </corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>5. almeno n.1 (uno) incarico in materia di organizzazione e gestione di processi di partecipazione pubblica per l’elaborazione di piano urbanistici o della mobilità; </corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Il requisito si intende soddisfatto solo se il concorrente dichiara che: </corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- i piani 1), 3) 4) e 5) sono arrivati almeno alla fase di adozione da parte degli enti committenti; </corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>-per il piano 2 è stato formalizzato il “Parere Motivato” da parte dell'autorità competente”.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Ciò premesso, la <corsivo>quaestio iuris</corsivo> che occorre affrontare, con priorità logico-giuridica, al fine di valutare la fondatezza del secondo motivo posto a base del ricorso principale - attinente alla pretesa nullità del contratto di avvalimento intercorrente tra la capogruppo Go-Mobility srl e la MIC srl - è quella della qualificabilità o meno in termini di “<corsivo>esperienze professionali pertinenti</corsivo>” delle specifiche tipologie di “servizi analoghi”, analiticamente indicati dal n. 1 al n. 5 dell’articolo 2 del disciplinare sopra trascritto.</h:div><h:div>Orbene, ritiene il Collegio, in linea con quanto dedotto dal costituendo raggruppamento ricorrente, che i requisiti in questione, per come sopra dettagliati, attesa la loro stretta inerenza all’oggetto della gara, siano certamente qualificabili in termini di “<corsivo>esperienze professionali pertinenti</corsivo>”, la cui <corsivo>ratio</corsivo> è quella di consentire l’accesso alla selezione soltanto ad operatori economici aventi un bagaglio esperienziale adeguato alla natura altamente specialistica delle prestazioni professionali da affidare.</h:div><h:div>7. <corsivo>Rebus sic stantibus</corsivo>, al fine di comprovare l’esistenza dello stringente ed articolato requisito esperienziale in questione, il costituendo raggruppamento aggiudicatario si sarebbe sì potuto giovare dello strumento giuridico del cd. avvalimento ma ciò a condizione che, per come espressamente previsto dall’art. 89 del Codice appalti – che sul punto ricalca pedissequamente il testo normativo dell’articolo 63, paragrafo 1, della Direttiva n. 24/2014/UE – l’impresa ausiliaria si assumesse l’obbligo di eseguire direttamente “<corsivo>i servizi per cui tali capacità sono richieste</corsivo>”.</h:div><h:div>Così recita, infatti, l’art. 63 par. 1 della citata Direttiva Europea: “<corsivo>[…] Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia fare affidamento sulle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste”.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>L’interpretazione della norma in questione fornita dalla stessa Corte Giustizia Unione Europea è nel senso di ammettere che l’avvalimento “<corsivo>tenuto conto dell'oggetto dell'appalto in questione e delle finalità dello stesso” </corsivo>possa<corsivo> “essere limitato in circostanze particolari, come quelle richiamate ai punti da 39 a 41 della presente sentenza</corsivo>”. Più precisamente “<corsivo>41</corsivo>
				<corsivo>[…] non si può escludere che, in circostanze particolari, tenuto conto della natura e degli obiettivi di un determinato appalto, le capacità di cui dispone un soggetto terzo, e che sono necessarie all'esecuzione di un determinato</corsivo>
				<corsivo>appalto, non siano trasmissibili all'offerente. Di conseguenza, in simili circostanze, l'offerente può fare affidamento su dette capacità solo se il soggetto terzo partecipa direttamente e personalmente all'esecuzione dell'appalto in questione”.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>In tali evenienze, prosegue la Corte “<corsivo>non è da escludere a priori che l'amministrazione aggiudicatrice, ai fini della corretta esecuzione dell'appalto di cui trattasi, possa indicare espressamente, nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, regole precise che consentano ad un operatore economico di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti”, </corsivo>con l’unica condizione che<corsivo> “le regole che stabilisce siano connesse e proporzionate all'oggetto e alle finalità di detto appalto”.</corsivo> (così Corte di Giustizia Unione Europea, sentenza del 07.04.2016 - C-324/14),<corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>In applicazione dei principi euro-unitari testé riassunti, ritiene il Collegio che il carattere altamente specialistico delle prestazioni di natura squisitamente professionale oggetto di gara e conseguente l’esigenza di assicurare in capo ai concorrenti il possesso di un <corsivo>curriculum </corsivo>esperienziale adeguato oltre che proporzionato rispetto all'oggetto dell'appalto, comprovato dallo svolgimento di “<corsivo>TUTTE</corsivo>” le attività analiticamente elencate dal n. 1 al n. 5 dell’art. 2 del disciplinare professionale, giustifichi l’assunzione dell’obbligo di esecuzione diretta delle attività in questione in capo all’ausiliaria, quale condizione di validità del contratto di avvalimento da parte del concorrente ausiliato (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 14/09/2020, n. 9568 e giurisprudenza ivi citata tra cui Consiglio di Stato sez. V, 03/04/2019, n.2191).</h:div><h:div>7.1 L’avvalimento dei c.d. “<corsivo>requisiti esperienziali</corsivo>”, condizionato all’esecuzione diretta dei lavori o dei servizi da parte degli ausiliari, per come espressamente previsto dall’art. 89, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituisce, invero, una forma di avvalimento ulteriore e diversa dall’avvalimento cd. “garanzia” e dall’avvalimento “operativo” (cfr. T.A.R. Veneto, Venezia, sez. I, 16/03/2020, n. 257).</h:div><h:div>In particolare e per quanto qui di interesse, mentre nell’ordinario avvalimento cd. operativo, il concorrente deve, in ogni caso, fornire adeguate garanzie circa l'effettivo impiego e disponibilità, in fase di esecuzione contrattuale, delle risorse necessarie ed a tanto giova l’espressa previsione di nullità di quei contratti di avvalimento privi della “<corsivo>specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria” </corsivo>(così art. 89 Codice appalti, per come modificato dal correttivo di cui al D.lgs. n. 56/2017), nella particolare forma di avvalimento avente ad oggetto le “<corsivo>esperienze professionali pertinenti</corsivo>”, siffatta “<corsivo>messa a disposizione</corsivo>” di mezzi, personale e professionalità  non è sufficiente al fine di garantire la validità del contratto, essendo necessaria l’ineludibile assunzione dell’obbligo, da parte dell’ausiliaria, di eseguire personalmente e direttamente le prestazioni dedotte in contratto.</h:div><h:div>Ciò in quanto, tenuto conto della natura altamente specialistica delle prestazioni professionali oggetto di gara, la garanzia ricollegabile al possesso di uno specifico bagaglio esperienziale pertinente può essere realisticamente assicurata soltanto in caso di esecuzione diretta delle prestazioni da parte dell’operatore economico che siffatta esperienza professionale ha, in concreto, maturato, non potendo sortire lo stesso effetto la mera “<corsivo>messa a disposizione</corsivo>” di risorse, strumenti e professionalità.</h:div><h:div>8. Le superiori considerazioni trovano avallo e non smentita, per come preteso tanto dall’amministrazione comunale quanto dal costituendo raggruppamento aggiudicatario, nel recente arresto del Consiglio di Stato, costituito dalla sentenza n. 1704 del 9.03.2020. </h:div><h:div>Ed invero, la fattispecie concreta in quel caso posta all’attenzione del Supremo Consesso consisteva non già in un appalto di “<corsivo>Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione</corsivo>”, bensì di un appalto “<corsivo>per la fornitura domiciliare di ausili per incontinenti ad assorbenza a ridotto impatto ambientale, destinata alle aziende sanitarie della Calabria”</corsivo>. </h:div><h:div>L’oggetto del contratto coincideva, dunque, con prestazioni di <corsivo>dare</corsivo> - e non anche di <corsivo>facere </corsivo>altamente qualificate, come quelle in esame – la cui fungibilità <corsivo>in rerum natura</corsivo>, giustificava, per come chiarito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1704/2020, il ricorso ad un avvalimento c.d. tecnico-operativo – e non anche “<corsivo>esperienziale</corsivo>” - nell’ambito del quale sarebbe stato sufficiente che l'impresa ausiliaria si assumesse l’impegno di mettere a disposizione risorse e mezzi determinati per l'esecuzione dell'appalto, ma non anche quello di eseguire direttamente le prestazioni.</h:div><h:div>Così delineato il concreto <corsivo>thema decidendum</corsivo> dipanato dal Supremo Consesso, si appalesa pienamente condivisibile il principio di diritto dallo stesso enunciato a confutazione della censura dell’appellante, secondo cui l’ausiliaria si sarebbe dovuta assumere l’impegno ad “<corsivo>eseguire direttamente, in proprio, il servizio oggetto dell'avvalimento”.</corsivo> E’ stato, in più precisamente, affermato che “<corsivo>il meccanismo sostitutivo rivendicato dall'appellante</corsivo>” ha “<corsivo>una portata circoscritta a determinati e ben individuati requisiti ("...si avvalga di altri soggetti per sopperire alla mancanza di titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f) o di esperienze professionali pertinenti") e la valenza eccezionale della disposizione suindicata preclude l'estensione del suo ambito operativo a fattispecie diverse da quelle ivi espressamente contemplate. Ed, invero, le prestazioni relative all'appalto qui in rilievo non rivelano caratteri infungibili e, dunque, non richiedono la spendita di alcun "titolo di studio" e/o di alcuna "esperienza professionale pertinente", ovvero di capacità non agevolmente trasferibili con la messa a disposizione che discende dall'avvalimento qui in rilievo”</corsivo> (così Consiglio di Stato sez. III, 09/03/2020, n. 1704).</h:div><h:div>Ebbene, nella fattispecie posta all’attenzione del Collegio, le prestazioni professionali altamente qualificate e specialistiche oggetto dell'appalto bandito dalla Città Metropolitana di Roma Capitale<corsivo>
				</corsivo>legittimano la richiesta, quale requisito di partecipazione, di "<corsivo>esperienze professionali pertinenti</corsivo>", dimostrabili anche mediante il ricorso all’avvalimento cd. esperienziale di cui all'art. 89, 1° comma del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 a condizione, pena la nullità del relativo contratto, che l’ausiliaria si impegni a svolgere direttamente le siffatte prestazioni professionali, non essendo all’uopo sufficiente la semplice “<corsivo>messa a disposizione</corsivo>” di risorse, mezzi, professionisti e consulenze (cfr. tra le tante T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 14/09/2020, n. 9568; T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 11/06/2020, n. 698; Cons. Stato, sez. III, 9.3.2020, n. 1704; TAR Puglia, sez. I, 19.3.2020, n. 428; TAR Campania, sez. III, 7.1.2020, n. 51; Cons. Stato, sez. V, 3.4.2019, n. 2191; Cons. Stato, sez. V, 19.7.2018, n. 4396; Parere ANAC 2.5.2018 n. 419).</h:div><h:div>Le superiori considerazioni disvelano l’inconsistenza dell’istanza di rinvio pregiudiziale alla CGUE ex art. 267 TFUE proposta dalla Go-Mobility srl giacché la previsione di cui all'art. 89, 1° comma del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ricalca perfettamente l'art. 63 della dir. 26 febbraio 2014, n. 2014/24/UE (direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici) e l’interpretazione della stessa proposta dal Collegio risulta del tutto in linea con quella offerta dalla Corte di Giustizia Europea, con la sentenza del 07.04.2016 - C-324/14, sopra citata.</h:div><h:div>8.1 In applicazione dei principi testé enunciati, si deve rilevare, in accoglimento dell’assorbente censura sub 2 del ricorso principale, la nullità del contratto di avvalimento che Go-Mobility srl ha speso al fine di dimostrare il possesso del requisito cd. “esperienziale” richiesto, a pena di inammissibilità alla gara, dall’art. 2 comma 2 ter lett. j del disciplinare di gara, avente ad oggetto “<corsivo>TUTTE”</corsivo> le tipologie di prestazioni professionali elencate dal punto 1) al punto 5) della <corsivo>lex specialis.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>8.2 Nello specifico, il contratto in questione ha ad oggetto, tra le altre cose, la “<corsivo>messa a disposizione</corsivo>” da parte della società MIC srl in favore della capogruppo Go-Mobility srl del requisito esperienziale, consistente nell’aver svolto i servizi analoghi di cui ai numeri “<corsivo>1, 4 e 5 della lett. j)</corsivo>” art. 2, comma 2 del disciplinare (così è dato leggere a pag. 2 del contratto di avvalimento versato agli atti del giudizio), essendone quest’ultima priva. </h:div><h:div>Il contratto in questione non contiene, tuttavia, il necessario e inequivocabile impegno, da parte dell’ausiliaria, allo svolgimento diretto delle prestazioni professionali in parola, essendosi la stessa obbligata alla mera “<corsivo>messa a disposizione</corsivo>” di “<corsivo>risorse umane e strumentali</corsivo>”, del “<corsivo>know how”,</corsivo> “<corsivo>singole figure professionali dedicate</corsivo>” e nominativamente indicate, delle “<corsivo>risorse strumentali</corsivo>” necessarie allo svolgimento dell’incarico, nonché di “<corsivo>supporto consulenziale</corsivo>” ed “<corsivo>assistenziale</corsivo>”. </h:div><h:div>Siffatte dettagliate prestazioni, ad avviso del Collegio, non si risolvono, per come preteso dal raggruppamento aggiudicatario, nel sostanziale affidamento alla MIC srl di un “<corsivo>effettivo e concreto ruolo esecutivo</corsivo>” assimilabile, quanto agli effetti, alla formale assunzione dell’obbligo da parte di quest’ultima di esecuzione diretta delle prestazioni dedotte nel contratto. Trattasi, piuttosto, di disposizioni contrattuali coerenti con la più generale previsione di nullità dei contratti di avvalimento privi della “<corsivo>specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria</corsivo>”, sancita dall’ultimo inciso del comma 1 dell’art. 89 Codice appalti (nel testo modificato dal correttivo di cui al D.lgs. n. 56/2017), come tale “neutra” ai fini di causa in quanto non sintomatica dell’assunzione di un obbligo di esecuzione diretta dell’appalto da parte dell’ausiliaria, invero inesistente.</h:div><h:div>9. Dall’accertata inidoneità, per i motivi sopra esposti, del contratto di avvalimento in parola a supplire al deficit del requisito di idoneità professionale di natura esperienziale imposto all’art. 2 comma 2 ter lett. j dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> discende, quindi, rimanendo assorbita ogni altra censura, l’illegittimità dell’ammissione alla gara del costituendo raggruppamento di cui la Go-Mobility srl è mandataria e, dunque, in via derivata, di tutti i successivi atti procedimentali, ivi inclusa l’aggiudicazione dell’appalto in favore di quest’ultimo.</h:div><h:div>10. Occorre, dunque, passare, all’esame del ricorso incidentale spiegato dall’R.T.I. controinteressato, tendente a contestare l’ammissione alla gara sia del costituendo raggruppamento guidato dalla TPS Pro srl (motivi di gravame di cui alla Parte A) che dell’ulteriore ed ultimo concorrente, costituito dal costituendo RTI guidato dalla Sintagma srl (motivi di gravame di cui alla parte B).</h:div><h:div>Il ricorso è fondato, avuto esclusivo riguardo alla contestazione circa la legittimità della partecipazione alla gara del costituendo raggruppamento collocatosi al secondo posto in graduatoria, appalesandosi, nel resto, privo di pregio.</h:div><h:div>11. Coglie nel segno l’assorbente censura di cui al “<corsivo>Motivo I.4”</corsivo> tesa a contestare la validità dei contratti di avvalimento, aventi ad oggetto certificazioni di qualità, sottoscritti dalla mandanti ATT e CRAS, rispettivamente, con TPS srl e TPS Pro srl.</h:div><h:div>Ritiene, infatti, il Collegio di poter soprassedere dalla valutazione della censura relativa alla pretesa nullità dei contratti <corsivo>de quibus</corsivo> a cagione della pretesa “<corsivo>mancata espressa individuazione delle risorse</corsivo>” messe a disposizione dall’ausiliaria, che invero si ritiene infondata, giacché in tema di avvalimento di una certificazione di qualità ISO 9001:2015 attestante il sistema di qualità aziendale per i servizi oggetto di appalto, l’aver dichiarato <corsivo>“di mettere a disposizione, l’intera organizzazione aziendale”, ex se </corsivo>comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, soddisfa le esigenze di certezza e determinatezza dell’oggetto del contratto.</h:div><h:div>E’, tuttavia, meritevole di apprezzamento l’ulteriore obiezione afferente ai contratti <corsivo>de quibus</corsivo> che si appalesano invalidi stante la mancata indicazione del corrispettivo da versare in favore dell’ausiliaria, in assenza di ulteriori elementi da cui poter desumere, sia pure in via indiretta, la natura gratuita del rapporto e, dunque, l’eventuale interesse non economico allo stesso sotteso, comunque meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico.</h:div><h:div>Nel corpo dei contratti in questione, infatti, ivi incluso quello sottoscritto in data 22.01.2020 tra A.T.T. srl (mandante) e TPS srl - società quest’ultima totalmente estranea al raggruppamento, con conseguente impossibilità di spendere le obiezioni relative al cd. “<corsivo>avvalimento interno</corsivo>”, articolate dalla ricorrente principale a confutazione della censura incidentale in questione - le parti si sono limitate alla seguente laconica previsione contrattuale, identica in entrambe le scritture private: “<corsivo>In caso di aggiudicazione della gara, l’impresa Ausiliata stipulerà con l’impresa Ausiliaria apposita scrittura privata per regolamentare nel dettaglio gli espetti tecnico-economici relativi al presente avvalimento</corsivo>”.</h:div><h:div>Orbene siffatta previsione contrattuale è estremamente generica in quanto identifica nella stipula di una futura pattuizione contrattuale (per la quale non è stato fissato altro criterio temporale che quello successivo all’eventuale aggiudicazione della gara) la sede in cui verrà determinato il corrispettivo dell’avvalimento, sulla cui quantificazione tuttavia le parti non hanno indicato alcun elemento che consenta, sia pure in via indiretta, di apprezzarne l’entità, a garanzia della serietà degli impegni assunti dall’ausiliaria. </h:div><h:div>In altri termini gli aspetti “economici” di questa “<corsivo>messa a disposizione dell’intera organizzazione aziendale</corsivo>” da parte dell’ausiliaria restano, allo stato, totalmente ignoti giacché dal tenore delle scritture in parola non è possibile evincere né la gratuità del rapporto né quale sarà il corrispettivo, non essendo stato quest’ultimo né determinato <corsivo>ex ante</corsivo> né reso determinabile <corsivo>per relationem</corsivo> ovvero in quanto ancorato a parametri predeterminati. Quanto sopra trova conferma nel parere ANAC del 10.06.2020, n. 480, a torto addotto dal raggruppamento ricorrente a confutazione della censura in questione. In tale circostanza, infatti, l’Autorità ha considerato valida la pattuizione contrattuale di un avvalimento in cui le parti avevano specificato che avrebbero compensato le reciproche poste creditorie e debitorie, con ogni conseguenza in punto di determinabilità <corsivo>ab externo</corsivo> del corrispettivo in questione, ancorato ad elementi certi, sia pure estranei al contratto.</h:div><h:div>11.1 Quanto sopra trova conferma in quel consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui il contratto di avvalimento presenta tipicamente un carattere di onerosità, per cui ove in sede negoziale non sia stato espressamente stabilito un corrispettivo in favore dell'impresa ausiliaria, il contratto potrà dirsi valido a condizione che:</h:div><h:div>- dal relativo tenore sia comunque possibile individuare un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico - di carattere direttamente o indirettamente patrimoniale ovvero anche non patrimoniale - che ha indotto l'ausiliaria medesima ad assumere, senza corrispettivo, le proprie obbligazioni;</h:div><h:div>- siffatto corrispettivo economico sia, comunque<corsivo>, </corsivo>determinabile, <corsivo>per relationem,</corsivo> sulla base di elementi certi e predeterminati <corsivo>ex ante</corsivo> (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 01/06/2020, n.1006; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 06/12/2019, n.14019; T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 14/08/2018, n.1144: Cons. Stato Adunanza plenaria 4 novembre 2016, n. 23, Cons. Stato, sez. V, 27 maggio 2018, n. 2953).</h:div><h:div>Invero, l'onerosità del contratto è ritenuta indice della effettiva concessione delle risorse da parte dell'ausiliaria a favore della concorrente, e, per questo, idoneo (unitamente alla determinatezza del contenuto contrattuale) a fugare i dubbi sul carattere meramente formale della disponibilità delle ricorse che spesso circondano il ricorso all'avvalimento per l'acquisizione dei requisiti di partecipazione mancanti da parte di un concorrente.</h:div><h:div>Ebbene siffatte condizioni di validità delle pattuizioni contrattuali sono, nel caso in esame, carenti, per come sopra evidenziato, non essendo sufficiente, al fine di comprovare l’onerosità e, quindi, la serietà degli impegni assunti dall’ausiliaria, il mero rinvio a future e non meglio precisate pattuizioni contrattuali in assenza dell’indicazione di elementi da cui poter desumere, sia pure <corsivo>per relationem</corsivo>, il <corsivo>quantum</corsivo> di siffatto corrispettivo.</h:div><h:div>11.2 Ne consegue l’invalidità dei contratti di avvalimento sottoscritti dalla ATT e dalla CRAS, con conseguente assenza in capo all’R.T.I. con mandataria TPS Pro S.r.l. e con CITEC Italia S.r.l., A.T.T. S.r.l. e CRAS S.r.l. quali mandanti, dei requisiti di partecipazione ad una gara alla quale avrebbe dovuto essere esclusa fin dall’inizio.</h:div><h:div>12. Non resta, dunque, al Collegio che scrutinare i motivi di gravame di cui alla parte B. del ricorso incidentale, sub II.1 e II.2, con cui l’aggiudicataria, onde tutelare il suo interesse strumentale alla rinnovazione dell’intera procedura, ha contestato la partecipazione anche del costituendo R.T.I., terzo classificatosi in graduatoria, guidato dalla società Sintagma srl, la quale, benché ritualmente evocata in giudizio a mezzo pec del 30/09/2020, non ha inteso costituirsi.</h:div><h:div>I motivi di gravame in parola sono infondati.</h:div><h:div>12.1 Priva di pregio si appalesa la censura secondo cui il raggruppamento ricorrente non avrebbe rispettato l’obbligo di corrispondenza tra quote di qualificazione dell’R.T.I. e le quote di esecuzione della commessa pubblica, espressamente previsto dall’art. 2 comma 3 del Disciplinare di gara, a pena di esclusione, avendo le singole imprese dichiarato il possesso di un fatturato specifico largamente non corrispondente alla rispettiva quota di esecuzione.</h:div><h:div>La censura in esame è infondata in quanto, per come obiettato dall’amministrazione e dalla ricorrente principale, la corrispondenza tra la quota di qualificazione (data dal fatturato specifico per servizi analoghi posseduto da ciascun partecipante) e la quota di esecuzione dei lavori deve essere rapportata all’importo posto a base d’asta e non anche al valore totale della qualificazione dell’intero raggruppamento (che pur vale ai fini dell’ammissione alla gara, quale requisito che il raggruppamento deve avere nel complesso, per poter partecipare).</h:div><h:div>Diversamente opinando si avrebbe che in un raggruppamento quale quello ricorrente, complessivamente qualificato in misura addirittura maggiore (€ 666.249,42) rispetto all’importo posto a base d’asta (€ 510.000,00), la mandataria, avente un fatturato specifico valido ai fini della qualificazione superiore alla metà dell’importo a base d’asta, sarebbe costretta ad eseguire lavori in misura inferiore rispetto alla qualificazione medesima, con conseguente frustrazione della <corsivo>ratio</corsivo> sottesa alla disposizione della <corsivo>lex specialis</corsivo> summenzionata, che è quella di assicurare che ciascun operatore economico sia qualificato in relazione alla quota di lavori che si impegna a realizzare.</h:div><h:div>La verifica circa la corrispondenza tra la quota di qualificazione e la quota di partecipazione ai lavori deve essere, dunque, compiuta avuto riguardo all’importo posto a base d’asta e non anche al totale della qualificazione dell’intero raggruppamento. </h:div><h:div>Quanto sopra trova conforto in quella giurisprudenza amministrativa secondo cui la regola detta dall'art. 83, comma 8, D.lgs. n. 50/2016, che dispone testualmente "<corsivo>La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria",</corsivo> diretto<corsivo>
				</corsivo>corollario della regola di corrispondenza tra quote di qualificazione, quote di partecipazione e quote di esecuzione, di cui si discute, fissata nella <corsivo>lex specialis</corsivo> della gara in esame (cfr. sul punto Consiglio di Stato sez. III, 01/07/2020, n. 4206), fa riferimento ai requisiti minimi previsti per concorrere allo specifico appalto, e non ai requisiti posseduti in astratto ed in termini assoluti dalle singole imprese raggruppate.</h:div><h:div>Diversamente opinando “<corsivo>si creerebbe un vincolo restrittivo al mercato, in contrasto con il principio della libera determinazione delle imprese in sede associativa, in quanto sarebbero privilegiate comunque le imprese di maggiori dimensioni, che sarebbero le uniche che possono assumere la posizione di mandatarie (determinazione Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici n. 15/01; T.A.R. Sicilia Sez. I Catania n. 17/6/03 n. 985; CSI 8/3/05 n. 97; T.A.R. Umbria 387/05; T.A.R. Lazio Roma, III, 8/8/2006 n. 7108). In sostanza, ai fini della verifica della corretta formazione del raggruppamento sotto il profilo indicato dall'art. 83, comma 8, D. lgs. n. 50/2016, il confronto delle quote di partecipazione va fatto con il bando e non tra le imprese che lo formano” </corsivo>(così TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 6.07.2020, n. 1287; Cons. Stato, Adunanza Plenaria 27.03.2019, n. 6).</h:div><h:div>13. Parimenti priva di pregio si appalesa l’ulteriore censura di cui al motivo II.2 secondo cui il raggruppamento guidato da Sintagma non avrebbe svolto, neanche mediante avvalimento, uno dei cd. servizi di punta integranti le cd. “<corsivo>esperienze professionali pertenenti</corsivo>” di cui all’art. 2 comma 2 ter lett. j) del disciplinare di gara, consistente nell’avere realizzato “almeno” un piano di settore per la mobilità e la logistica delle merci coerente con l’oggetto di gara. </h:div><h:div>Ad avviso della ricorrente incidentale, gli incarichi dedotti dai componenti il raggruppamento ai fini della partecipazione non soddisferebbero il requisito esperienziale sopra indicato giacché i piani indicati in sede di partecipazione non afferirebbero specificamente ed in via esclusiva alla “<corsivo>logistica delle merci</corsivo>”, ma esclusivamente a strumenti più generali che affrontano, tra le altre materie, anche quella della logistica delle merci.</h:div><h:div>Sul punto appaiono convincenti le controdeduzioni svolte dalla difesa della Città Metropolitana di Roma Capitale. </h:div><h:div>Ed invero, in sede di soccorso istruttorio, avuto particolare riguardo al piano di tipologia 3) dell’art. 2 comma 3 ter lett. j del disciplinare, coincidente con il  “<corsivo>piano di settore per la mobilità e la logistica delle merci coerente con l’oggetto di gara</corsivo>”, la Commissione ha chiesto di esplicitare la riconducibilità a siffatto piano tra quelli dichiarati dalla stessa Sintagma, commissionati dal Comune di Udine, di Pordenone e di Viareggio, nonché dalla mandante TRT Trasporti e Territorio Srl, piano commissionato dal Ministero dei Trasporti della Giordania. All’esito del soccorso in questione è emerso che il “<corsivo>piano della logistica e delle merci</corsivo>” è stato predisposto da Sintagma quale parte integrante:</h:div><h:div>a)  del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) approvato dalla città di Viareggio con delibera n. 284/2012 ed approvato con delibera del Commissario Prefettizio n. 89/2012;</h:div><h:div>b) del Piano Urbano della Mobilità del Comune di Udine e del Comune di Pordenone, anch’essi regolarmente approvati.</h:div><h:div>Inoltre la mandante TRT Trasporti e Territorio srl ha redatto il piano di settore della mobilità e logistica delle merci, quale parte integrante del Piano strategico dei trasporti della Giordania, regolarmente approvato dagli organi competenti. Esaminata la documentazione offerta dal concorrente, tra cui alcuni estratti della relazione del Piano approvato, con l’indice del rapporto, l’introduzione e le sezioni relative al settore della mobilità e logistica delle merci e la certificazione rilasciata dal Committente, la Commissione aggiudicatrice, con giudizio non inficiato da manifeste illogicità ed irragionevolezze, come tale insindacabile da parte di questo Tribunale, ha ritenuto che il piano sia stato elaborato in tutte le sue componenti ed in linea con quanto previsto dall’incarico per la stesura del Piano nel suo complesso, prevedendosi al suo interno l’individuazione delle strategie del settore della logistica e del trasporto delle merci rispetto a una serie di obiettivi definiti e condivisi con incontri e workshop con gli stakeholders locali. </h:div><h:div>14. In conclusione, sulla scorta di quanto fin qui esposto è fondato e va, dunque, accolto, in adesione alla censura assorbente sopra scrutinata, il ricorso principale, per come integrato da motivi aggiunti, proposto da Tps Pro S.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo R.T.I. con CITEC Italia S.r.l., A.T.T. S.r.l. e CRAS S.r.l.</h:div><h:div>Ne consegue l’annullamento dei verbali di gara e della dichiarazione del Seggio di Gara del 2.3.2020 nella parte in cui si dispone l’ammissione del R.T.I. aggiudicatario (Go-Mobility S.r.l., mandataria del costituendo RTI con Fit Consulting S.r.l. e Airis S.r.l.) alla procedura avente ad oggetto l’affidamento dei “<corsivo>Servizi di redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.) della Città Metropolitana di Roma Capitale, dei relativi Piani di Settore e delle attività connesse di Partecipazione, Comunicazione e Monitoraggio e Valutazione Ambientale Strategica</corsivo>” (CIG 814306804C - CUP F32H18000700001), bandita dalla Città Metropolita di Roma Capitale<corsivo>
				</corsivo>e, quindi, a cascata l’annullamento della D.D. n. R.U. 1975 - prot. n. 0111239 del 27.7.2020 di aggiudicazione della procedura in parola in favore del suddetto raggruppamento nonché della successiva Determina Dirigenziale di Città Metropolitana di Roma Capitale n. 99902919 (prot. n. 0138862) dell'1.10.2020, con la quale è stata disposta la rettifica dei punteggi, con redazione della nuova graduatoria finale, e la conferma dell'aggiudicazione al R.T.I. tra GO Mobility S.r.l. (capogruppo mandataria), AIRIS S.r.l. e FIT Consulting S.r.l. (mandanti).</h:div><h:div>14.1 E’, altresì, fondato e, va quindi, accolto, in adesione all’assorbente censura sopra scrutinata, il ricorso incidentale proposto dalla R.T.I. tra GO Mobility S.r.l. (capogruppo mandataria), AIRIS S.r.l. e FIT Consulting S.r.l. (mandanti) esclusivamente nella parte in cui contesta l’ammissione alla gara del raggruppamento guidato da Tps Pro S.r.l., ricorrente principale, essendo, quanto alla restante parte, infondato.</h:div><h:div>Ne consegue l’annullamento di tutti i verbali e gli atti gara che dispongono l’ammissione dell’R.T.I. con mandataria TPS Pro S.r.l. e con CITEC Italia S.r.l., A.T.T. S.r.l. e CRAS S.r.l. quali mandanti e, quindi, a cascata l’annullamento della D.D. n. R.U. 1975 - prot. n. 0111239 del 27.7.2020 e della successiva Determina Dirigenziale di Città Metropolitana di Roma Capitale n. 99902919 (prot. n. 0138862) dell'1.10.2020, nella parte in cui approvano la collocazione del raggruppamento in parola al secondo posto della graduatoria.</h:div><h:div>14.2 Poiché, quale conseguenza immediata e diretta delle statuizioni annullatorie della presente sentenza, rimane in gara il costituendo raggruppamento guidato da Sintagma srl, resta ferma la facoltà della stazione appaltante di procedere, sussistendone i presupposti, all’eventuale rinnovazione della procedura.</h:div><h:div>15. Le spese, in considerazione della reciproca soccombenza, possono essere integralmente compensate tra tutte le parti costituite.</h:div><h:div>16. Quanto alla richiesta di cancellazione di talune espressioni ritenute ingiuriose, avanzata dalla ricorrente incidentale, con memoria depositata il 10.10.2020, la stessa merita accoglimento. Il carattere ingiurioso dell’espressione contenuta a pagina 36 del gravame principale, laddove parte ricorrente, nel riferire della dichiarazione compiuta dall’Ing. Daniele Mancuso di GO Mobility nel suo CV presentato in gara, secondo la quale egli sarebbe stato “<corsivo>coordinatore del RTI che ha sviluppato il PUMS della Città Metropolitana di Bologna</corsivo>”, l’ha definita “<corsivo>totalmente falsa</corsivo>”, trova conferma nelle stesse difese all’uopo approntate da TPS pro srl.</h:div><h:div>Quest’ultima, infatti, nel contestare siffatto addebito (cfr. memoria depositata in data 27.11.2020) ha affermato, così correggendo il tiro rispetto alle espressioni in precedenza utilizzate, che la dichiarazione resa dall’Ing. Daniele Mancuso di GO Mobility nel relativo <corsivo>curriculum vitae</corsivo> sarebbe “<corsivo>gravemente inesatta e fonte di equivoci</corsivo>” e, quindi, non più “<corsivo>totalmente falsa</corsivo>”, locuzione quest’ultima certamente evocativa, vieppiù in considerazione dell’utilizzo del carattere “grassetto”, di comportamenti rilevanti non soltanto ai fini della partecipazione alle gara ma anche ai fini penali.</h:div><h:div>In considerazione di ciò, il Collegio, ai sensi degli artt. 89 c.p.c. e 39 c.p.a., dispone che l’espressione “<corsivo>totalmente falsa</corsivo>” che compare a pagina 36 del gravame principale venga cancellata a cura della Segreteria.</h:div><h:div>17. E’, invece, inammissibile la richiesta di esenzione dal pagamento del contributo unificato connesso alla proposizione dei motivi aggiunti da parte di TPS Pro srl, in quanto esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, per rientrare in quella del giudice tributario (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 09/09/2019, n. 4464).</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso principale, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti nonché sul ricorso incidentale:</h:div><h:div>a) accoglie il ricorso principale, per come integrato da motivi aggiunti, proposto da Tps Pro S.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo R.T.I. con CITEC Italia S.r.l., A.T.T. S.r.l. e CRAS S.r.l. ai sensi e nei termini di cui in parte motiva. Per l’effetto annulla i verbali di gara e della dichiarazione del Seggio di Gara del 2.3.2020 nella parte in cui si dispone l’ammissione del R.T.I. aggiudicatario (Go-Mobility S.r.l., mandataria del costituendo RTI con Fit Consulting S.r.l. e Airis S.r.l.) alla procedura avente ad oggetto l’affidamento dei “<corsivo>Servizi di redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.) della Città Metropolitana di Roma Capitale, dei relativi Piani di Settore e delle attività connesse di Partecipazione, Comunicazione e Monitoraggio e Valutazione Ambientale Strategica</corsivo>” (CIG 814306804C - CUP F32H18000700001), bandita dalla Città Metropolita di Roma Capitale. Annulla altresì, a cascata, la D.D. n. R.U. 1975 - prot. n. 0111239 del 27.7.2020 di aggiudicazione della procedura in parola in favore del suddetto raggruppamento nonché della successiva Determina Dirigenziale di Città Metropolitana di Roma Capitale n. 99902919 (prot. n. 0138862) dell'1.10.2020, con la quale è stata disposta la rettifica dei punteggi, con redazione della nuova graduatoria finale, e la conferma dell'aggiudicazione al R.T.I. tra GO Mobility S.r.l. (capogruppo mandataria), AIRIS S.r.l. e FIT Consulting S.r.l. (mandanti).</h:div><h:div>b) accoglie, in parte, ai sensi e nei termini di cui in motivazione, il ricorso incidentale proposto dalla R.T.I. tra GO Mobility S.r.l. (capogruppo mandataria), AIRIS S.r.l. e FIT Consulting S.r.l. (mandanti) esclusivamente nella parte in cui contesta l’ammissione alla gara del raggruppamento guidato da Tps Pro S.r.l. e, nella restante parte, lo rigetta.</h:div><h:div>Per l’effetto annulla i verbali e gli atti gara che dispongono l’ammissione dell’R.T.I. con mandataria TPS Pro S.r.l. e con CITEC Italia S.r.l., A.T.T. S.r.l. e CRAS S.r.l. quali mandanti e, quindi, a cascata la D.D. n. R.U. 1975 - prot. n. 0111239 del 27.7.2020 e a successiva Determina Dirigenziale di Città Metropolitana di Roma Capitale n. 99902919 (prot. n. 0138862) dell'1.10.2020, nella parte in cui approvano la collocazione del raggruppamento in parola al secondo posto della graduatoria.</h:div><h:div>In accoglimento della relativa istanza, dispone che l’espressione “<corsivo>totalmente falsa</corsivo>” che compare a pagina 36 del gravame principale venga cancellata a cura della Segreteria, ai degli artt. 89 c.p.c. e 39 c.p.a.</h:div><h:div>Dichiara inammissibile la richiesta di esenzione dal pagamento del contributo unificato connesso alla proposizione dei motivi aggiunti da parte di TPS Pro srl, per difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="15/12/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott. Antonino Onorato</h:div><h:div>Roberta Mazzulla</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>