<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="3" estpres="0" gruppo="20200664220210111131312315" id="20200664220210111131312315" modello="2" modifica="1/17/2021 5:26:51 PM" pdf="3" ricorrente="-OMISSIS-" stato="4" tipo="2" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="06642"/><fascicolo anno="2021" n="00783"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.2T:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200664220210111131312315.xml</file><wordfile>20200664220210111131312315.docm</wordfile><ricorso NRG="202006642">202006642\202006642.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Roma\Sezione 2T\2020\202006642\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Pietro Morabito</firma><data>17/01/2021 17:26:51</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Michelangelo Francavilla</firma><data>13/01/2021 08:29:09</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>19/01/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Seconda Ter)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Pietro Morabito,	Presidente</h:div><h:div>Michelangelo Francavilla,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Francesca Mariani,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del provvedimento prot. n. 3684 del 22/07/2020, avente ad oggetto “Sospensione dai Sistemi di Qualificazione Acea e interdizione dalla partecipazione alle gare”, con il quale Acea s.p.a. ha disposto la sospensione della -OMISSIS- s.r.l. dall’elenco dei fornitori istituito per le categorie “Lettura contatori e/o distacchi utenze” e “Servizio di installazione contatori elettronici” e la sua interdizione, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. c-bis) d. lgs. n. 50/2016, dalla partecipazione a tutte le gare di appalto indette da Acea s.p.a. e dalle società del Gruppo Acea controllate e per le quali Acea espleta le relative gare, in entrambi i casi per una durata di 12 mesi, e di tutti gli atti connessi;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 6642 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS- S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Ignazio Tranquilli che, unitamente all’avv. Marco Pistolese, la rappresenta e difende nel presente giudizio</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>ACEA S.P.A., in proprio e nella qualità di mandataria della ARETI S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Andrea Grazzini che la rappresenta e difende nel presente giudizio</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS--OMISSIS-S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. – non costituita in giudizio</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Acea s.p.a.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2021 il dott. Michelangelo Francavilla;</h:div><h:div>Considerato che la pubblica udienza si è svolta, ai sensi degli artt. 25 d. l. n. 137/2020 e 4 d. l. n. 28/2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13/03/2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con ricorso notificato il 20/08/2020 e depositato in pari data la -OMISSIS- s.r.l. ha impugnato il provvedimento prot. n. 3684 del 22/07/2020, avente ad oggetto “Sospensione dai Sistemi di Qualificazione Acea e interdizione dalla partecipazione alle gare”, con il quale Acea s.p.a. ha disposto la sospensione della -OMISSIS- s.r.l. dall’elenco dei fornitori istituito per le categorie “Lettura contatori e/o distacchi utenze” e “Servizio di installazione contatori elettronici” e la sua interdizione, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. c-bis) d. lgs. n. 50/2016, dalla partecipazione a tutte le gare di appalto indette da Acea s.p.a. e dalle società del Gruppo Acea controllate e per le quali Acea espleta le relative gare, in entrambi i casi per una durata di 12 mesi, e tutti gli atti connessi.</h:div><h:div>L’Acea s.p.a., costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 28/08/2020, ha chiesto il rigetto del ricorso.</h:div><h:div>Con ricorso notificato il 19/10/2020 e depositato in pari data la -OMISSIS- s.r.l. ha impugnato con motivi aggiunti il provvedimento già gravato in via principale.</h:div><h:div>Con ordinanza n. 10694/2020 del 20/10/2020 il Tribunale, a seguito della proposizione dei motivi aggiunti, ha rinviato la causa all’udienza del 09/03/21 poi anticipata, su istanza della ricorrente, all’11/01/21.</h:div><h:div>Alla pubblica udienza dell’11/01/21 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Il ricorso è fondato e merita accoglimento.</h:div><h:div>La -OMISSIS- s.r.l. impugna il provvedimento prot. n. 3684 del 22/07/2020, avente ad oggetto “Sospensione dai Sistemi di Qualificazione Acea e interdizione dalla partecipazione alle gare”, con il quale Acea s.p.a. ha disposto la sospensione della -OMISSIS- s.r.l. dall’elenco dei fornitori istituito per le categorie “Lettura contatori e/o distacchi utenze” e “Servizio di installazione contatori elettronici” e la sua interdizione, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. c-bis) d. lgs. n. 50/2016, dalla partecipazione a tutte le gare di appalto indette da Acea s.p.a. e dalle società del Gruppo Acea controllate e per le quali Acea espleta le relative gare, in entrambi i casi per una durata di 12 mesi, e tutti gli atti connessi.</h:div><h:div>Con una serie di censure tra loro connesse, formulate nel ricorso principale (ivi rubricate sub I) e nel ricorso per motivi aggiunti (ivi rubricate sub II), la -OMISSIS- s.r.l. prospetta la violazione degli artt. 1 e ss. l. n. 241/1990 con particolare riguardo agli artt. 3, per difetto di motivazione, e 7 e ss., per difetto di istruttoria e di un procedimento ad hoc, 12.3 comma 2 lett. b) del Regolamento Unico Sistemi di Qualificazione Ue - Beni e Servizi di Acea s.p.a. nonché 80 comma 5 lettera c- bis) d. lgs. n. 50/16, la violazione dei principi generali del favor partecipationis, di adeguatezza, proporzionalità e buon andamento di cui agli art. 3 e 97 Cost. ed il difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità e abnormità evidenziando che la sospensione dall’elenco fornitori per 12 mesi e l’interdizione dalle gare per un analogo periodo, disposte dal provvedimento impugnato, sarebbero illegittime in quanto:</h:div><h:div>- nella fattispecie non sarebbe stato seguito uno specifico procedimento nell’ambito del quale valutare adeguatamente la condotta censurata e la relativa gravità ai fini dell’eventuale sanzione da comminare e della sua graduazione, elementi, questi, di cui l’ente resistente avrebbe dovuto dare adeguata evidenza con una specifica motivazione richiesta dall’art. 12.3 lettera b) del Regolamento Unico dei Sistemi di Qualificazione e nella fattispecie mancante;</h:div><h:div>- anche l’art. 80 comma 5 lettera c) d. lgs. n. 50/16 avrebbe imposto ad Acea di rendere una congrua motivazione in ordine all’eventuale ricorrenza di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o l’affidabilità dell’operatore economico che se ne fosse reso colpevole, e in ordine alla riconducibilità della fattispecie alla disposizione citata, all’esistenza in concreto di un conflitto d’interessi (tenuto conto del licenziamento del dipendente in relazione al quale è stata contestata tale ipotesi) e alla responsabilità della società per il fatto del suo socio;</h:div><h:div>- Acea s.p.a., oltre che sull’an, avrebbe dovuto anche motivare in ordine all’entità della misura della sanzione applicata anche perché l’art. 12.3 del Regolamento dell’ente prevede una sospensione per un periodo variabile da 3 a 12 mesi;</h:div><h:div>- inoltre, il provvedimento gravato non si limiterebbe a sospendere per il più lungo periodo possibile la ricorrente dall’elenco dei fornitori di Acea, ma addirittura la sanzionerebbe, senza alcuna motivazione, anche con l’interdizione, per lo stesso periodo, dalla partecipazione alle gare indette da tutte le società del Gruppo Acea, nonostante con le stesse il sig. -OMISSIS--OMISSIS-(già dipendente soltanto di una di esse, cioè Areti), persona in riferimento alla quale si sarebbe verificato il conflitto d’interesse posto a fondamento delle presupposte risoluzioni contrattuali, non avesse mai avuto nulla a che fare e nonostante la ricorrente non avesse omesso di fornire alcuna informazione rilevante ai fini della partecipazione alla gara;</h:div><h:div>- in ogni caso, la sanzione interdittiva del divieto di partecipazione, per la durata di 12 mesi, a tutte le gare indette da Acea s.p.a. e del suo gruppo sarebbe illegittima e, comunque, non sarebbe riconducibile all’art. 80 comma 5 d. lgs. n. 50/16 in quanto “nessun effetto interdittivo che si propaghi oltre la gara direttamente &lt;interessata&gt; è previsto dall’art. 80, comma 5, lett. c-bis), del d.lgs. n. 50/2016 o da una qualche altra norma” (pag. 4 del ricorso per motivi aggiunti).</h:div><h:div>I motivi sono fondati secondo quanto in prosieguo specificato.</h:div><h:div>Con il gravato provvedimento prot. n. 3684 del 22/07/2020 Acea s.p.a. ha disposto la sospensione della -OMISSIS- s.r.l. dall’elenco dei fornitori istituito per le categorie “Lettura contatori e/o distacchi utenze” e “Servizio di installazione contatori elettronici” e la sua interdizione, ex art. 80 comma 5 lett. c-bis) d.lgs. n. 50/2016, dalla partecipazione a tutte le gare di appalto indette da Acea s.p.a. e dalle società del Gruppo Acea controllate, in entrambi i casi per una durata di 12 mesi, &lt;facendo seguito alla risoluzione del contratto n. 3200000484 - Gara di appalto n. 8800002557/SMA – “Servizio di sostituzione dei misuratori elettronici”, disposta nei confronti di codesto operatore economico con nota prot. 43382/20 del 20 luglio 2020; alla risoluzione del contratto n. 3900008841 - Gara d’Appalto n. 8800002318/SMA – “Servizi di rilevazione dati inerenti i contatori di energia elettrica” e dell’oda n. 6600007684 - Gara d’Appalto n. 8800000343/SMA – “Servizi di rilevazione e lettura inerenti i contatori di energia elettrica”, disposte con nota prot. 43380/20 del 20 luglio 2020&gt; (così nel provvedimento impugnato).</h:div><h:div>Secondo l’art. 12.3 del Regolamento Unico Sistemi di Qualificazione Ue – Beni e Servizi, Acea s.p.a. “<corsivo>si riserva di sospendere il Fornitore Qualificato dall’Elenco, con provvedimento motivato, nei casi di:…</corsivo></h:div><h:div><corsivo> b) perdita dell’affidabilità del Fornitore Qualificato, qualora quest’ultimo si trovi in circostanze quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: </corsivo></h:div><h:div><corsivo>• rinuncia all’aggiudicazione della gara o alla stipula del contratto senza giustificato motivo; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>• mancato rispetto degli eventuali impegni assunti all’atto della partecipazione alla singola gara a seguito di formale nota di richiamo inviata da Acea; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>• abbandono dell’appalto dopo il perfezionamento del contratto senza giustificato motivo; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>• grave inadempimento contrattuale accertato nei confronti di Acea o di altre società del Gruppo; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>• grave negligenza accertata nei confronti di Acea o di altre società del Gruppo; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>• esito “inadeguato” della visita ispettiva QASER (cfr. art.. 13.6); </corsivo></h:div><h:div><corsivo>• contenzioso conclusosi a favore di Acea; • condotta non in linea con i principi del Codice Etico Acea;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>• accertamento di “collegamento sostanziale” tra due o più imprese partecipanti alla medesima gara; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>• mancate comunicazioni degli eventi di cui all’art 13.3. </corsivo></h:div><h:div><corsivo>• azioni scaturite a seguito delle valutazioni di Vendor Rating (cfr. successivo art. 15). </corsivo></h:div><h:div><corsivo>Il provvedimento di sospensione dall’Elenco interesserà – salvo diversa previsione contenuta nello stesso - tutti i Gruppi Merce di cui all’art. 4 del presente Regolamento e specificherà il periodo di sospensione comminato - che potrà variare da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 12 mesi - fatta salva l’ipotesi di cui al successivo art. 13.6”.</corsivo></h:div><h:div>La disposizione in esame richiede, per l’applicazione della misura ivi prevista, uno specifico onere motivazionale (così come evidenziato in un precedente della Sezione riferibile a vicenda analoga: TAR Lazio – Roma n. 8690/2020) avente ad oggetto la riconducibilità della fattispecie contestata alle ipotesi previste dal citato art. 12.3 lettera b) del Regolamento ed, in particolare, la specificazione delle ragioni per cui la condotta contestata incide sull’affidabilità dell’operatore economico ed, altresì, dei motivi per cui è stata applicata in concreto, per uno specifico periodo di tempo, la misura della sospensione dall’elenco dei fornitori di Acea s.p.a. tenuto conto del fatto che l’art. 12.3 lettera b) del Regolamento stabilisce che la sospensione deve essere disposta con un provvedimento motivato e che la sua durata può variare da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 12 mesi.</h:div><h:div>Nella fattispecie tale onere motivazionale non è stato assolto in quanto il provvedimento impugnato si limita ad applicare, nel massimo, la sospensione dall’elenco quale conseguenza automatica delle risoluzioni contrattuali senza specificare né le ragioni per cui la condotta contestata alla ricorrente abbia determinato un giudizio di complessiva inaffidabilità della stessa, secondo quanto previsto dall’art. 12.3 lettera b) del Regolamento, né, soprattutto, i motivi per cui le misure interdittive sono state irrogate nel massimo previsto dal citato art. 12.3 del Regolamento.</h:div><h:div>In senso contrario alla fondatezza della censura in esame non può essere condivisa la prospettazione di Acea s.p.a. allorché (pag. 9-10 della memoria difensiva depositata il 04/09/2020) deduce che il provvedimento impugnato nel presente giudizio è stato adeguatamente motivato per relationem attraverso il richiamo alle note del 20/07/2020 di risoluzione ed annullamento in autotutela.</h:div><h:div>Infatti, il provvedimento del 22/07/2020 si limita a dichiarare di “fare seguito” alle risoluzioni del 20/07/2020 e tale inciso, per come esplicitato, non costituisce, neppure indirettamente, un richiamo all’apparato motivazionale di tali provvedimenti; in ogni caso, quand’anche ipotizzabile, tale richiamo non sarebbe idoneo ai fini della motivazione del provvedimento di applicazione della misura della sospensione dall’elenco dei fornitori in quanto, come già detto, sarebbe stata nella fattispecie necessaria l’esplicitazione (non presente negli atti del 20/07/2020) delle ragioni per cui la condotta contestata alla ricorrente ha determinato un giudizio di complessiva inaffidabilità della stessa, secondo quanto previsto dall’art. 12.3 lettera b) del Regolamento, e, soprattutto, dei motivi per cui le misure interdittive sono state irrogate nel massimo previsto dal citato art. 12.3 del Regolamento.</h:div><h:div>Per altro, il ricorso risulta fondato anche laddove contesta, in radice, la possibilità di irrogare la sospensione dalle gare per un periodo di 12 mesi quale conseguenza dell’applicazione dell’art. 80 comma 5 lettera c-bis) d. lgs. n. 50/16.</h:div><h:div>Ed, infatti, come correttamente prospettato nell’atto introduttivo, la fattispecie di cui all’art. 80 comma 5 lettera c-bis) d. lgs. n. 50/16 comporta solo l’estromissione dalla gara in cui è stata rilevata tale causa di esclusione ma non già un’automatica interdizione dalla futura partecipazione a successive gare per un periodo continuato.</h:div><h:div>In quest’ottica, la condotta assunta, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lettera c-bis) d. lgs. n. 50/16, a fondamento dell’esclusione dalle gare citate dai provvedimenti del 20/07/2020 e 22/07/2020 potrà produrre analogo effetto espulsivo in singole gare successive solo laddove la stazione appaltante, con specifici provvedimenti adottati di volta in volta, ritenga che la stessa integri tale causa di esclusione.</h:div><h:div>In riferimento all’interdizione dalla partecipazione alle gare, Acea s.p.a. ha affermato che “trattasi di una sanzione inevitabilmente connessa con la disposta sospensione dal Sistema di Qualificazione, considerato che, se l’operatore economico risulta sospeso dal Sistema, che è unico per tutte le società del Gruppo, nemmeno può partecipare alle procedure ristrette indette per l’affidamento degli appalti, a cui sono invitati solo i soggetti regolarmente iscritti al Sistema” (pagg. 7-8 della memoria depositata il 24/12/2020).</h:div><h:div>La prospettazione dell’ente resistente non può, però, essere condivisa in quanto il dedotto nesso tra l’iscrizione all’elenco dei fornitori e la partecipazione alle procedure riguarda, al più, le sole procedure ristrette, come per altro evidenziato alla stessa Acea s.p.a., mentre la misura interdittiva applicata alla ricorrente concerne la partecipazione a tutte le procedure, ivi comprese quelle aperte.</h:div><h:div>Per questi motivi il ricorso principale e la prima censura del ricorso per motivi aggiunti sono fondate e meritano accoglimento.</h:div><h:div>Inammissibili e, comunque, infondate sono, invece, le censure successive del ricorso per motivi aggiunti (ivi rubricate sub III) con cui parte ricorrente contesta, nel merito, la legittimità dei &lt;provvedimenti di Areti (note nn. 43380/20 e 43382/20) con i quali sono state disposte dette rimozioni in autotutela, riferite agli affidamenti di cui alle gare d’appalto n. 8800002557/SMA – “Servizio di sostituzione dei misuratori elettronici”, n. 8800002318/SMA – “Servizi di rilevazione dati inerenti i contatori di energia elettrica” e n. 8800000343/SMA “Servizi di rilevazione letture inerenti i contatori di energia elettrica”&gt; (pagg. 6 e seguenti del ricorso per motivi aggiunti).</h:div><h:div>I motivi in esame, infatti, ineriscono ad atti, quali i provvedimenti di risoluzione e di annullamento in autotutela, di cui la ricorrente non ha chiesto l’annullamento nel presente giudizio; in particolare, tali censure sono state proposte nei giudizi instaurati dalla ricorrente avverso i provvedimenti in esame e definiti con le sentenze nn. 12849/2020, 12850/2020 e 13183/2020 con cui questo Tribunale ha respinto i ricorsi ritenendo l’infondatezza delle doglianze ivi proposte, come già detto omogenee a quelle rubricate sub III nel ricorso per motivi aggiunti.</h:div><h:div>L’infondatezza, per le ragioni predette, delle censure di cui sub III del ricorso per motivi aggiunti rende inaccoglibile, in quanto irrilevante ai fini della decisione, l’istanza istruttoria, ivi prospettata in via strumentale all’accoglimento delle doglianze in questione.</h:div><h:div>La fondatezza del ricorso principale e della prima censura del ricorso per motivi aggiunti comporta l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’atto impugnato con salvezza degli ulteriori motivati provvedimenti che Acea s.p.a. riterrà di adottare in occasione dell’eventuale riedizione del procedimento tenendo conto delle indicazioni provenienti dalla presente sentenza.</h:div><h:div>L’Acea s.p.a., in quanto soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definendo il giudizio, così provvede:</h:div><h:div>1) accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’ente resistente;</h:div><h:div>2) condanna l’Acea s.p.a. a pagare, in favore della ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo liquida in complessivi euro tremila/00, per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e contributo unificato come per legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52 d. lgs. n. 196/03 e 9 Reg. UE n. 2016/679, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona fisica indicata nella sentenza (-OMISSIS--OMISSIS-) e, conseguentemente, anche l’ente ricorrente.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dall’art. 25 comma 2 d. l. n. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="11/01/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Michelangelo Francavilla</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>