<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200659020200907145107627" descrizione="" gruppo="20200659020200907145107627" modifica="9/7/2020 3:06:41 PM" stato="4" tipo="15" modello="4" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2020" n="06590"/><fascicolo anno="2020" n="05559"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.2T:ordinanza.cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>15</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200659020200907145107627.xml</file><wordfile>20200659020200907145107627.docm</wordfile><ricorso NRG="202006590">202006590\202006590.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Roma\Sezione 2T\2020\202006590\</rilascio><tipologia>Ordinanza cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>Pietro Morabito</firma><data>07/09/2020 15:06:41</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Michelangelo Francavilla</firma><data>07/09/2020 14:55:19</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>08/09/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Seconda Ter)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Pietro Morabito,	Presidente</h:div><h:div>Fabio Mattei,	Consigliere</h:div><h:div>Michelangelo Francavilla,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>dei seguenti atti:</h:div><h:div>- provvedimento del 13/08/2020 prot. CA/138069 con cui Roma Capitale ha dichiarato l’inammissibilità della domanda di "occupazione suolo pubblico emergenza COVID/19”, ed ha ordinato la rimozione dell’occupazione stessa entro sette giorni;</h:div><h:div>- ove necessario, nota prot. n. QG/24947/2020 del Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale;</h:div><h:div>- determinazione dirigenziale prot. n. QH/794 del 30 luglio 2020 e determinazione dirigenziale prot. n. QH/772 del 21 luglio 2020 emesse da Roma Capitale;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 6590 del 2020, proposto da </h:div><h:div>STELLA S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 25 presso lo studio dell’avv. Andrea Ippoliti che la rappresenta e difende nel presente giudizio</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove n. 21 presso la sede dell’avvocatura comunale e rappresentata e difesa nel presente giudizio dall’avv. Rosalda Rocchi</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;</h:div><h:div>Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</h:div><h:div>Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2020 il dott. Michelangelo Francavilla;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Considerato che il ricorso non è assistito da sufficienti profili di fondatezza;</h:div><h:div>Considerato, in particolare, che:</h:div><h:div>- sia la delibera n. 81/2020 che la delibera n. 87/2020 stabiliscono che “il rilascio della concessione avviene comunque nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada, nonché di quelle derivanti da fonti normative nazionali e/o relative alla sicurezza della circolazione stradale”;</h:div><h:div>- la delibera n. 81/2020, invocata da parte ricorrente, ha specificamente citato (artt. 8 e 11) le previsioni del regolamento Cosap da intendersi temporaneamente derogate di talchè non può ritenersi verificata nella fattispecie, come, invece, prospettato nel gravame, una deroga generalizzata al regolamento stesso;</h:div><h:div>- in ogni caso l’art. 4 quater comma 2 del regolamento Cosap, richiamato nel gravato provvedimento di diniego quale ragione giustificativa dello stesso, secondo cui “sulle sedi stradali della viabilità principale non sono consentite nuove occupazioni di suolo pubblico” salvo, in alcuni casi ivi espressamente citati, i marciapiedi e le aree riservate alla sosta, è norma sicuramente riconducibile alla sicurezza stradale e, come tale, ricompresa nel novero di quelle espressamente fatte salve dall’art. 7 della delibera n. 81/2020;</h:div><h:div>- pertanto, poiché l’occupazione richiesta da parte ricorrente ricade, in parte, nella carreggiata stradale, la stessa è preclusa dal citato art. 4 quater comma 2 del regolamento Cosap;</h:div><h:div>Considerato che, per questi motivi, l’istanza cautelare deve essere respinta;</h:div><h:div>Considerato che la novità della normativa regolamentare applicabile alla fattispecie giustifica la compensazione delle spese della fase cautelare;</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter):</h:div><h:div>1) respinge l’istanza cautelare;</h:div><h:div>2) dispone la compensazione delle spese della fase cautelare.</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="07/09/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Michelangelo Francavilla</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>