<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200564820210309171639660" descrizione="" gruppo="20200564820210309171639660" modifica="3/10/2021 10:32:55 AM" stato="2" tipo="24" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="05648"/><fascicolo anno="2021" n="03043"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.3B:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200564820210309171639660.xml</file><wordfile>20200564820210309171639660.docm</wordfile><ricorso NRG="202005648">202005648\202005648.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\663 Giuseppe Sapone\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Emiliano Raganella</firma><data>10/03/2021 10:32:55</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>11/03/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Terza Bis)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Giuseppe Sapone,	Presidente</h:div><h:div>Emiliano Raganella,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Daniele Profili,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>DEL DECRETO N. 510/2020 RELATIVO ALLA “PROCEDURA STRAORDINARIA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'IMMISSIONE IN RUOLO DI PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO SU POSTO COMUNE E DI SOSTEGNO” - REQUISITI DI AMMISSIONE</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TEMPIO VALENTINA il 30\9\2020 : </h:div><h:div>- del Decreto Dipartimentale del M.I. n. 783 dell'8.07.2020, pubblicato nella G.U. n. 53 del 10.07.2020 e dei relativi allegati nella parte in cui sono lesivi dell'interesse di parte ricorrente;</h:div><h:div>nonché </h:div><h:div>- del Decreto Dipartimentale del M.I. n. 510 del 23.04.2020, pubblicato nella G.U. n. 34 del 28.04.2020, relativo alla “Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno” nella parte in cui è lesivo dell'interesse di parte ricorrente;</h:div><h:div>- Degli allegati A, B, C e D del Decreto M.I. 510 del 23.04.2020 nella parte in cui risultano lesivi dell'interesse di parte ricorrente;</h:div><h:div>- del Decreto Dipartimentale del M.I. n. 497 del 23.04.2020, del Decreto Dipartimentale del M.I. n. 498 del 23.04.2020, del Decreto Dipartimentale del M.I. n. 499 del 23.04.2020, del Decreto Dipartimentale del M.I. n. 499 del 23.04.2020, tutti pubblicati nella G.U. n. 34 del 28.04.2020, nonché del D.MI. 201/20 del 20 aprile 2020;</h:div><h:div>- del Decreto Dipartimentale del M.I. n. 510 del 23.04.2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale G.U. n. 34 del 28.04.2020 anche nella parte in cui non consente a parte ricorrente la presentazione della domanda di partecipazione al concorso tramite la piattaforma telematica ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;</h:div><h:div>- dell'eventuale diniego alla partecipazione dell'istante alla procedura concorsuale de qua nonostante la sua peculiare posizione; </h:div><h:div>- di tutti i riscontri del M.I., degli Uffici scolastici Regionali e di ogni diramazione, anche successivi e non conosciuti, alla domanda cartacea di partecipazione alla procedura concorsuale inoltrata da parte istante;</h:div><h:div>- dell'art. 2 del bando di concorso adottato con D.D. 510/2020 e di ogni atto prodromico, nella parte in cui non consente a parte ricorrente di prendere parte al concorso nonostante il possesso dei titoli di cui infra a causa;</h:div><h:div>- di ogni altro atto comunque depositato, presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione previa istanza di accesso agli atti debitamente inoltrata, e comunque meglio individuati nel ricorso, nel deposito degli atti e nel separato indice degli atti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 5648 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Valentina Tempio, Claudia Alecci, Angela Altamura, Monica Arpino, Lucia Baglio, Cecilia Barbesi, Enrico Bertocco, Serena Bosco, Valeria Bozzo, Silvia Briganti, Anna Emanuela Brusco, Valentina Capoluongo, Ada Carpentiere, Cinzia Centonza, Valeria Ceraolo, Alberto Cervo, Federica Conselvan, Erika Cuscusa, Giusi D'Altorio, Pamela D'Alfonso, Michela Esposito, Davide Fazio, Filomena Nicoletta Fortunato, Laura Franceschini, Gianluca Raffaele Galdieri, Alberto Grillo, Astrid Nazarena Gumina, Valeria Iberto, Antonio Inguì, Emilia Marsicovetere, Nicolas Armando Mijares Perez, Annunziata Murdolo, Sonia Murru, Mariangela Niglio, Antonio Cosmo Nistico', Fabio Noli, Pietro Nucera, Maria Anna Patti, Camilla Pero, Corrado Piazzese, Alessia Lucia Maria Re, Sara Rinarelli, Luca Rovero, Naomi Ruggeri, Anna Russo, Gregory Salbucci, Alessandro Schettino, Ferdinando Sestito, Francesca Sestito, Rosita Sorrentino, Bruno Tarsia, Daniela Trio, Sergio Quintino Vazzana, Maria Pia Versienti, Cristina Volta, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michele Bonetti in Roma, via San Tommaso D'Aquino 47; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Istruzione, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div><h:div>Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale per Le Marche non costituiti in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Dario Tartamella non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale Marche;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2021 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Gli odierni ricorrenti impugnano il decreto ministeriale n. 497/2020 con cui è stata indetta la “Procedura straordinaria, per esami, finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune”, nella parte in cui tra i requisiti di ammissione, prevede la necessità che i candidati siano in possesso non soltanto di almeno 36 mesi di anzianità di servizio ma anche dell’ulteriore requisito dell’anno specifico riferito alla classe di concorso per cui intendono presentare la domanda requisito di cui, non per loro colpa, gli istanti ad sarebbero carenti. I ricorrenti, difatti, sono inseriti nelle graduatorie disciplinari per l’assunzione sulla materia ma, per sopperire alle esigenze dell’amministrazione,</h:div><h:div>vengono utilizzati sul sostegno insegnando tale materia nella scuola secondaria ma ai ragazzi disabili con chiamata dalle c.d. graduatorie incrociate.</h:div><h:div>Alla camera di consiglio del 9 marzo 2021, tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>Il ricorso è infondato.</h:div><h:div> I ricorrenti impugnano il citato provvedimento ministeriale nella parte in cui richiede quale requisito di ammissione il possesso, tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020, di almeno un anno di servizio specifico relativamente alla classe di concorso prescelta, in aggiunta a quello delle tre annualità di servizio anche non consecutive.</h:div><h:div>La questione dell’annualità è stata già sottoposta al vaglio di questa Sezione e decisa con numerose sentenze (n.14196/2020): </h:div><h:div>“<corsivo>Con il decreto legge n. 126/2019, convertito dalla legge n. 159/2019, recante “misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, è stata autorizzata la procedura straordinaria impugnata. Il citato disposto normativo ha previsto, all’art. 1 segnatamente, i requisiti di ammissione alla procedura di carattere straordinario in oggetto. Il quinto comma, lett. a) b) e c), dell’articolo in parola, ha previsto che la partecipazione sia riservata ai soggetti anche di ruolo che, congiuntamente “tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020, hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualita' di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124; hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre; posseggono, per la classe di concorso richiesta, il titolo di studio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fermo restando quanto previsto all'articolo 22, comma 2, del predetto decreto. Per la partecipazione ai posti di sostegno e' richiesto l'ulteriore requisito del possesso della relativa specializzazione. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione e' considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b). I soggetti che raggiungono le tre annualita' di servizio prescritte unicamente in virtu' del servizio svolto nell'anno scolastico 2019/2020 partecipano con riserva alla procedura straordinaria di cui al comma 1. La riserva e' sciolta negativamente qualora il servizio relativo all'anno scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni di cui al predetto articolo 11, comma 14, entro il 30 giugno 2020”.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>7.2 Il d.m. n. 497/2020, attuativo della citata previsione, sancisce all’art. 2 (requisiti di ammissione) “1. Ai sensi dell'art. 1, comma 7, del Decreto Legge, la partecipazione alla procedura disciplinata dal presente decreto è riservata ai soggetti, ivi compresi i soggetti che partecipano alla procedura di cui all'art. 1, comma 2 del decreto-legge che, congiuntamente, alla data prevista per la presentazione della domanda, posseggono i seguenti requisiti: a. tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020 hanno svolto, su posto comune o di sostegno, in qualunque grado di istruzione, almeno tre annualita' di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno, anche in assenza di specializzazione, e' considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b). I soggetti che raggiungono le tre annualita' di servizio prescritte unicamente in virtu' del servizio svolto nell'anno scolastico 2019/2020 partecipano con riserva alla procedura straordinaria. La riserva e' sciolta negativamente qualora il servizio relativo all'anno scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni di cui al predetto art. 11, comma 14, entro il 30 giugno 2020; b. hanno svolto almeno una annualita' di servizio, tra quelle di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di partecipare. Il servizio prestato sulla classe di concorso A-29 e' ritenuto valido ai fini della partecipazione per la classe di concorso A-30 e il servizio prestato sulla classe di concorso A-66 e' ritenuto valido ai fini della partecipazione alla classe di concorso A-41, purche' congiunto al possesso del titolo di studio di cui alla lettera c; c. posseggono il titolo di studio previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, coerente con la classe di concorso richiesta, fermo restando quanto previsto dall'art. 22, comma 2, del predetto decreto con riferimento alle classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico, individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, ovvero posseggono i titoli di studio previsti per la fase transitoria dall'allegato E al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, con riferimento alle classi di concorso a posti nei licei musicali e coreutici relativi agli insegnamenti di nuova istituzione, secondo quanto disposto alle note 1, 2, 3 e 4 alla specifica tabella”.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>7.3 La previsione normativa, pertanto, richiede espressamente lo svolgimento di almeno un’annualità specifica relativamente alla classe di concorso per cui si intende presentare domanda di partecipazione. Il requisito di ammissione, impugnato e preclusivo della partecipazione alla procedura straordinaria dai ricorrenti, è previsto espressamente dalla legge. Ne discende che l’amministrazione non ha alcun potere discrezionale sulla scelta delle categorie ammesse in oggetto, essendo la scelta già stata compiuta a monte da parte del legislatore.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>7.4 Tali argomentazioni consentono di ritenere non fondati i motivi di ricorso mediante i quali viene contestata la violazione di legge o l’eccesso di potere, posto che la limitazione deriva direttamente dalla fonte primaria.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>7.5 Sulla legittimità di tale tecnica normativa il Collegio non intende dilungarsi, atteso il noto orientamento della Corte Costituzionale che ritiene come in tema di leggi-provvedimento non sia rinvenibile ex se un contrasto con l’assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione, tenuto conto che nessuna disposizione della Carta fondamentale prevede una “riserva di amministrazione” da riconoscersi in capo agli organi amministrativi o esecutivi, con ciò significando che anche fonti normative, come nel caso di specie, possano avere un contenuto particolare e concreto (cfr. Corte Cost., sent. n. 85/2013 e n. 143/1989).</corsivo></h:div><h:div><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>7.6 Ne discende che, per i soggetti lesi da tali disposizioni normative, poiché la forma di tutela segue la natura giuridica dell’atto contestato, i diritti di difesa si trasferiscano dalla giurisdizione amministrativa alla giustizia costituzionale, trovando la protezione del privato, dunque, riconoscimento attraverso il sindacato costituzionale di ragionevolezza della legge (in tal senso, ex multis, Cons. St., sez. III, 25 novembre 2014, n. 5831).</corsivo></h:div><h:div><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>8.1 Per quanto concerne i presupposti per sollevare questione di legittimità costituzionale deve ritenersi che, ferma la rilevanza della questione alla luce del carattere immediatamente escludente delle previsioni di legge e del bando, non sia possibile operare una lettura costituzionalmente orientata che consenta di far rientrare i ricorrenti tra i legittimati a partecipare alla selezione di carattere straordinario. La disposizione appare sul punto priva di polisemia e un risultato ermeneutico difforme si tradurrebbe in una forma di disapplicazione della legge, in deroga al sistema accentrato di costituzionalità previsto dalla Costituzione del 1948.</corsivo></h:div><h:div><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>8.2 Sia il senso letterale delle parole che l’intenzione del legislatore depongono nel senso della esclusione dei ricorrenti dalla procedura in oggetto, con la conseguenza che non sembra possibile un risultato ermeneutico idoneo a soddisfare l’interesse dei ricorrenti.</corsivo></h:div><h:div><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>8.3. Il collegio ritiene, tuttavia, non sussistenti i presupposti per sollevare questione di legittimità costituzionale della previsione di legge.</corsivo></h:div><h:div><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>8.4 La procedura in questione, per espressa previsione di legge, ha carattere straordinario, essendo destinata ad incidere su una platea ben delimitata di destinatari. Nel caso di specie, pertanto, il meccanismo introdotto dal legislatore prevede sia un concorso di carattere straordinario e riservato, indetto con il d.m. n. 510/2020, sia l’attivazione di una procedura straordinaria abilitante, al fine di assicurare, mediante detti procedimenti, la stabilità dell’insegnamento nelle istituzioni scolastiche, di porre rimedio alla grave carenza di personale di ruolo nelle scuole statali, di ridurre il ricorso a contratti a termine e, comunque, di fornire la possibilità ai docenti precari in possesso dei suddetti requisiti di ottenere l’abilitazione all’insegnamento.</corsivo></h:div><h:div><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>8.5. La previsione di una specifica esperienza professionale, di tre anni negli ultimi dodici presso istituzioni scolastiche unitamente al possesso dell’anno di servizio specifico non appare irragionevole o lesiva di altri principi costituzionali.</corsivo></h:div><h:div><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>8.6 In una procedura straordinaria, così come in un concorso straordinario, la previsione di un dato collegato all’esperienza professionale acquisita e al servizio svolto, ovviamente con specifico riferimento allo specifico insegnamento di riferimento, costituisce un parametro, da un lato, per inserire un criterio di merito collegato all’attività svolta, dall’altro, per delimitare il campo di applicazione della procedura straordinaria, coerente con la ratio di eliminare il precariato storico. La previsione, pertanto, non pare lesiva del principio di ragionevolezza; specie in una procedura straordinaria come quella in oggetto, che si affianca al concorso straordinario di cui al d.m. n. 510/2020, tenuto conto che il requisito dell’esperienza triennale e dell’anno specifico rappresentano un importante parametro sulla base del quale circoscrivere la platea dei destinatari delle misure straordinarie adottate dal legislatore” </corsivo></h:div><h:div>I principi richiamati<corsivo>
				</corsivo>trovano applicazione anche nel caso di specie poiché i<corsivo>
				</corsivo>ricorrenti, contrariamente a quanto dedotto, non hanno di fatto maturato un servizio per la classe specifica di riferimento, perché l’insegnante del sostegno è esclusivamente figura di ausilio al disabile ai fini dell’inserimento in classe e investe tutte le materie curriculari, a nulla rilevando l’iscrizione nella graduatoria per classe di concorso richiesta.<corsivo/></h:div><h:div> Le argomentazioni che precedono hanno carattere assorbente delle ulteriori censure proposte da parte ricorrente, rimanendo preclusa la possibilità di partecipare alla procedura in oggetto.</h:div><h:div> Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento e deve essere respinto.</h:div><h:div>La peculiarità e la parziale novità delle questioni trattate rappresentano eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="09/03/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Emiliano Raganella</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>