<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200561320250124164412490" descrizione="agcom" gruppo="20200561320250124164412490" modifica="24/01/2025 16:47:06" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Reti Televisive Italiane - Rti S.p.A." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="05613"/><fascicolo anno="2025" n="03197"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.4:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200561320250124164412490.xml</file><wordfile>20200561320250124164412490.docm</wordfile><ricorso NRG="202005613">202005613\202005613.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1024 Maria Barbara Cavallo\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Gianluca Verico</firma><data>24/01/2025 16:47:06</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>12/02/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Maria Barbara Cavallo,	Presidente FF</h:div><h:div>Gianluca Verico,	Referendario, Estensore</h:div><h:div>Luigi Edoardo Fiorani,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento:</h:div><h:div>- della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 157/19/CONS, del 15 maggio 2019, pubblicata sul sito web istituzionale dell'Autorità in data 23 maggio 2019, recante “Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all'hate speech”;</h:div><h:div>- della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 252/20/CONS, in data 25 giugno 2020, notificata in data 2 luglio 2020, recante “Diffida nei confronti della società R.T.I. – Reti Televisive Italiane S.p.A. (emittente televisiva Retequattro) per la violazione del combinato disposto dell'art. 32, comma 5, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 e degli artt. 3 e 4 del regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all'hate speech approvato con delibera 157/19/CONS (proc. n. cont. 13/20/DCA – proc. 2759 – RC)”;</h:div><h:div>- nonché di ogni altro atto ad essi preordinato, consequenziale o comunque coordinato o connesso.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 5613 del 2020, proposto da </h:div><h:div>Reti Televisive Italiane - Rti S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Molino, Stefano Previti, Giuseppe Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita per Le Garanzie Nelle Comunicazioni - Roma;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</h:div><h:div>Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 gennaio 2025 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.- Con ricorso notificato il 15.07.2020 e ritualmente depositato, la società Reti Televisive Italiane - RTI S.p.A. ha impugnato la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) n. 157/19/CONS del 15.05.2019 con la quale è stato emanato il “<corsivo>Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all’</corsivo>hate speech” (adottato a seguito del procedimento avviato con delibera n. 403/18/CONS del 25 luglio 2018 e della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 25/19/CONS del 19 gennaio 2019), nonché la delibera n. 252/20/CONS del 25.06.2020 con la quale l’Autorità, all’esito del procedimento sanzionatorio avviato con l’atto di contestazione n. 13/20/DCA del 24.04.2020, ha diffidato la società istante “<corsivo>a non reiterare la condotta illecita […] consistente nella violazione delle disposizioni di cui al combinato disposto dell’art. 32 comma 5, del D.lgs n. 177/2005 e degli artt. 3 e 4 del Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all’hate speech, allegato alla delibera n. 157/19/CONS”, </corsivo>ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 3, di tale Regolamento.</h:div><h:div>1.1- L’anzidetta diffida veniva adottata in relazione alle condotte poste in essere dai giornalisti Mario Giordano e Vittorio Feltri, rispettivamente conduttore e ospite del programma “Fuori dal coro” andato in onda sull’emittente Rete 4 in data 21 aprile 2020, in quanto ritenute idonee a veicolare espressioni di odio e discriminazione.</h:div><h:div>Più in particolare, dalla motivazione della delibera risulta che le condotte censurate dall’Autorità, oggetto di segnalazione da parte dell’Ordine dei giornalisti italiani, si sostanzierebbero, nel caso dell’ospite Vittorio Feltri, nell’utilizzo di espressioni “<corsivo>suscettibili di diffondere, propagandare o fomentare l’odio, il pregiudizio e la discriminazione nei confronti di un determinato insieme di persone</corsivo> [nel caso di specie “i meridionali”], <corsivo>attraverso stereotipi relativi a caratteristiche di gruppo, di provenienza territoriale, e lesive della dignità umana</corsivo>”, integranti la violazione dei princìpi sanciti dall’art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 177/2005 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici - Tusmar, successivamente sostituito dal d.lgs. n. 208/2021) e dagli artt. 3 e 4 del Regolamento (cfr. pag. 7 della delibera impugnata), e, nel caso del conduttore Mario Giordano, nella “<corsivo>mancata presa di posizione […] in merito al proprio contrario avviso rispetto a quanto accaduto per ricondurre il programma entro i limiti della correttezza e del rispetto dei principi richiamati dal regolamento; al contrario, il conduttore non solo non si è dissociato apertamente, ma è apparso da un lato ricondurre le affermazioni dell’intervistato ad un contesto ironico e dall’altro ha mostrato come unica preoccupazione in merito agli effetti delle affermazioni pregiudizievoli dell’intervistato, non già l’offesa alla dignità delle persone interessate, ma la possibile perdita di audience”.</corsivo></h:div><h:div>Nel corso del procedimento amministrativo l’Autorità ha accertato che, a causa delle predette condotte, la trasmissione “<corsivo>non ha assicurato il rispetto dei principi e delle disposizioni cui devono adeguarsi i fornitori di servizi media audiovisivi e radiofonici soggetti alla giurisdizione italiana nei programmi di informazione e intrattenimento, per assicurare il rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e contrasto alle espressioni di odio, come definite alla lett. n) dell’art. 1 del regolamento</corsivo>”.</h:div><h:div>Le condotte contestate integrano, secondo l’Autorità, “<corsivo>violazioni particolarmente gravi dei predetti principi, reiterando, inoltre, una condotta già segnalata nella […] comunicazione trasmessa in data 11 marzo 2020 a [RTI, n.d.r.] ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del Regolamento relativa a diverse puntate del medesimo programma di cui alla presente diffida. Con quella comunicazione [doc. 11], l’Autorità si riservava di vigilare la condotta del programma e, di adottare i provvedimenti previsti dalla normativa di riferimento laddove fossero state rilevate reiterazioni della condotta contestata</corsivo>” (pag. 7 della delibera n. 252/20/CONS).</h:div><h:div>Nella delibera impugnata si dà peraltro conto della “<corsivo>natura sistematica di violazione dei principi di cui agli art. 3, 4 e 32 del Testo unico</corsivo>” di cui al d.lgs. n. 177/2005, risultante dall’“<corsivo>analisi complessiva dell’intero ciclo 2019-2020 della trasmissione</corsivo>” televisiva “Fuori dal coro”, nonché di un ulteriore procedimento già avviato nei confronti della medesima trasmissione (proc. 21/20/DCA notificato contestualmente alla diffida oggetto del presente giudizio) per violazione del Regolamento di contrasto all’<corsivo>hate speech </corsivo>sempre in relazione al comportamento tenuto dal conduttore con riferimento, in quest’ultimo caso, alle dichiarazioni dell’On. Zanicchi rese nella puntata del 16 giugno 2020.</h:div><h:div>Da qui la decisione dell’Autorità di diffidare RTI, “<corsivo>esercente l’emittente Retequattro, a non reiterare la condotta illecita sopra indicata consistente nella violazione delle disposizioni di cui al combinato disposto dell’art. 32 comma 5, del D.lgs n. 177/2005 e degli artt. 3 e 4 del Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all’hate speech, allegato alla delibera n. 157/19/CONS</corsivo>”, con riserva “<corsivo>di verificare l’osservanza della presente diffida attraverso il puntuale monitoraggio del </corsivo>[successivo] <corsivo>ciclo della trasmissione</corsivo>” e ammonimento che l’inottemperanza alla diffida impartita con tale provvedimento avrebbe comporto l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.</h:div><h:div>1.2- La società ricorrente ha affidato il gravame ai seguenti motivi di censura:</h:div><h:div>I) “<corsivo>Difetto assoluto di potestà regolamentare</corsivo>” sul presupposto che il regolamento di cui all’Allegato B alla delibera n. 157/19/CONS sarebbe stato emanato in difetto della relativa potestà regolamentare;</h:div><h:div>II) “<corsivo>Violazione dell’art. 21, Cost., dell’art. 11, Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE, dell’art. 10, Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo</corsivo>”, in quanto l’Autorità si sarebbe attribuita un vero e proprio “ruolo guida” dell’informazione e del dibattito pubblico, del tutto inconciliabile con la libertà di manifestazione del pensiero, oltre che esorbitante rispetto alla funzione di garanzia propria dell’Autorità;</h:div><h:div>III) “<corsivo>Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e segg., l. 7 agosto 1990, n. 241, nonché degli artt. 6, 9 e 10, regolamento all. A alla delibera 581/15/CONS e dell’art. 28, regolamento di cui alla delibera 223/12/CONS</corsivo>” poiché sarebbero state sostanzialmente frustrate le garanzie partecipative della società ricorrente in quanto l’Autorità, contestualmente alla notifica a RTI dell’avvio del procedimento sanzionatorio, pubblicava sul proprio sito istituzionale un comunicato stampa da cui già emergeva una chiara e definita determinazione sulla vicenda;</h:div><h:div>IV) “<corsivo>Nullità della delibera 252/20/CONS per difetto di elementi essenziali, ex art. 21 septies, l. 7 agosto 1990, n. 241</corsivo>” in ragione dell’omessa indicazione sia dell’organo collegiale dell’Autorità da cui la medesima promana (si parla genericamente di “Autorità”)” sia della data della riunione in cui tale “non noto” organo avrebbe adottato detta delibera;</h:div><h:div>V) “<corsivo>Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 2, regolamento all. B alla delibera 157/19/CONS</corsivo>” in quanto l’Autorità avrebbe disconosciuto “la natura del tutto episodica dell’accaduto durante l’intervista a Vittorio Feltri” che avrebbe dovuto condurre all’applicazione dell’art. 7, comma 1, del Regolamento e, quindi, all’invio di una mera comunicazione in luogo della diffida prevista dal combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’art. 7;</h:div><h:div>VI) “<corsivo>Violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 5, d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, nonché degli artt. 3 e 4, comma 1, regolamento all. B alla delibera 157/19/CONS. Eccesso di potere nella figura sintomatica del difetto / manifesta illogicità della motivazione</corsivo>” poiché la motivazione sarebbe eccessivamente succinta e “pedissequa rispetto al comunicato stampa”.</h:div><h:div>1.3- L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.</h:div><h:div>1.4- All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 24 gennaio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>2.- Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.</h:div><h:div>2.1- Con il primo motivo di impugnazione la società ricorrente deduce che il gravato regolamento di cui all’all. B alla delibera 157/19/CONS - recante<corsivo> “disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all’</corsivo>hate speech” - sarebbe stato emanato dall’Autorità in assoluto difetto della relativa potestà regolamentare poiché non vi sarebbe alcuna norma di rango primario che espressamente attribuisca all’AGCOM il potere di emanare previsioni regolamentari di attuazione dell’art. 32, comma 5, d.lgs. 177/05 (c.d. Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici - Tusmar) vigente <corsivo>ratione temporis</corsivo>.</h:div><h:div>La censura non è suscettibile di positiva valutazione atteso che, come già evidenziato nella sentenza di questo TAR Lazio, sez. IV, 2.5.2024, n. 8665 relativa ad un caso analogo di <corsivo>hate speech</corsivo>, l’Autorità ha legittimamente adottato l’impugnato Regolamento nell’ambito della cornice normativa di rango primario di seguito descritta. </h:div><h:div>Invero, occorre anzitutto rammentare, con riguardo alle fonti normative sovranazionali, che l’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea prevede che “<corsivo>è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale</corsivo>”.</h:div><h:div>L’art. 14 della CEDU, inoltre, vieta le discriminazioni “<corsivo>fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione</corsivo>”.</h:div><h:div>Ed ancora, l’art. 6 della direttiva 2010/13/UE (direttiva servizi media audiovisivi, che ha sostituito l’art. 3 ter, direttiva 2007/65/UE), espressamente richiamata nella ridetta delibera 157/19/CONS, prevede che “<corsivo>Gli Stati membri assicurano, con misure adeguate, che i servizi di media audiovisivi forniti dai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione non contengano alcun incitamento all’odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità”</corsivo>.</h:div><h:div>La disposizione unionale da ultimo citata è stata recepita, pedissequamente, dal citato art. 32, comma 5, Tusmar a tenore del quale “<corsivo>i servizi di media audiovisivi prestati dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano la dignità umana e non contengono alcun incitamento all'odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità</corsivo>”.</h:div><h:div>Inoltre, l’art. 3 del Tusmar prevede che i fornitori di servizi di media sono tenuti a garantire “<corsivo>la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell’armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto dell’Unione europea, dalle norme internazionali vigenti nell’ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali</corsivo>”.</h:div><h:div>Ancora, l’art. 7, comma 3, del Tusmar prevede che “<corsivo>l’Autorità stabilisce ulteriori regole per le emittenti, anche analogiche e per le emittenti radiofoniche, diverse da quelle operanti in ambito locale, per rendere effettiva l’osservanza dei principi di cui al presente capo [</corsivo>relativo ai<corsivo>
				</corsivo>“<corsivo>Principi generali</corsivo>”]<corsivo> nei programmi di informazione e di propaganda</corsivo>”.</h:div><h:div>Con specifico riguardo alle “<corsivo>competenze in materia di servizi di media audiovisivi e radiodiffusione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni</corsivo>”, l’art. 10 del Tusmar stabilisce che “<corsivo>1. L’Autorità, nell’esercizio dei compiti ad essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni, anche mediante servizi di media audiovisivi o radiofonici.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>2. L’Autorità, in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici, esercita le competenze richiamate dalle norme del presente testo unico, nonché quelle rientranti nelle funzioni e nei compiti attribuiti dalle norme vigenti, anche se non trasposte nel testo unico, e, in particolare le competenze di cui alle leggi 6 agosto 1990, n. 223, 14 novembre 1995, n. 481 e 31 luglio 1997, n. 249</corsivo>”.</h:div><h:div>Dal quadro normativo innanzi esposto discende, pertanto, che l’Autorità ha adottato il regolamento in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all’hate speech” di cui alla delibera n. 157/19/CONS del 15 maggio 2019 al fine di stabilire regole attuative delle richiamate norme di rango primario.</h:div><h:div>Regolamento che, a sua volta, prevede l’emanazione di un provvedimento di diffida, quale quello di cui alla delibera n. 252/20/CONS del 25 giugno 2020, in caso di “<corsivo>violazioni sistematiche o comunque particolarmente gravi</corsivo>” (art. 7, commi 2 e 3 del regolamento).</h:div><h:div>Alla stregua di quanto sopra, pertanto, il primo motivo di censura deve essere respinto.</h:div><h:div>2.2- Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta una violazione del diritto fondamentale di manifestare liberamente il proprio pensiero con riferimento, in particolare, alla definizione di “<corsivo>espressioni o discorso d’odio (hate speech)”</corsivo> di cui all’art. 1, lett. n), del regolamento dell’AGCOM.</h:div><h:div>Il motivo va disatteso.</h:div><h:div>La menzionata disposizione regolamentare così definisce le “<corsivo>espressioni o discorso d’odio (hate speech</corsivo>)”: “<corsivo>l’utilizzo di contenuti o espressioni suscettibili di diffondere, propagandare o fomentare l’odio e la discriminazione e istigare alla violenza nei confronti di un determinato insieme di persone ‘target’, attraverso stereotipi relativi a caratteristiche di gruppo, etniche, di provenienza territoriale, di credo religioso, d’identità di genere, di orientamento sessuale, di disabilità, di condizioni personali e sociali, attraverso la diffusione e la distribuzione di scritti, immagini o altro materiale, anche mediante la rete internet, i social network o altre piattaforme telematiche</corsivo>”.</h:div><h:div>La ricorrente, in particolare, contesta che lo “stereotipo”, richiamato nella descrizione della fattispecie illecita, sarebbe una categoria indeterminata e priva di ogni significato giuridico, di modo che l’Autorità si sarebbe attribuita «<corsivo>il potere di decidere come si deve parlare di determinati argomenti (immigrazione, criminalità, diseguaglianze socio-economiche etc.), stabilendo che cosa “non si deve dire” (lo “stereotipo”), e che cosa, invece, “si può”, o addirittura “si deve” dire</corsivo>» (pag. 11 ricorso).</h:div><h:div>La tesi difensiva della ricorrente non è suscettibile di positivo apprezzamento atteso che, innanzitutto, come puntualmente evidenziato dalla difesa erariale, la definizione di “<corsivo>espressioni o discorso d’odio (hate speech</corsivo>)” costituisce il precipitato della consultazione pubblica che ha preceduto l’adozione della delibera n. 157/19/CONS.</h:div><h:div>Nella relazione illustrativa del regolamento (di cui all’Allegato A alla delibera n. 157/19/CONS) si evidenzia che, quanto alla definizione di “espressione d’odio” (hate speech), essa si sostanzia in una delle discriminazioni vietate dall’art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Cedu), in quanto consistente proprio in una violenza, realizzata attraverso modalità espressive verbali o audiovisive, atta a discriminare particolari categorie di individui.</h:div><h:div>Inoltre, quanto al riferimento allo “stereotipo” che incide negativamente sulla dignità della persona e alimenta discriminazioni, la medesima relazione illustrativa (pag. 30) rappresenta che tale termine viene utilizzato anche nella Raccomandazione di politica generale n. 15 della Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza del Consiglio d’Europa (ECRI) del 21 marzo 2016 relativa alla lotta contro le espressioni d’odio, le quali vengono ivi definite come «<corsivo>l’istigazione, la promozione o l’incitamento alla denigrazione, all’odio o alla diffamazione nei confronti di una persona o di un gruppo di persone, o il fatto di sottoporre a soprusi, molestie, insulti, stereotipi negativi, stigmatizzazione o minacce tale persona o gruppo, e comprende la giustificazione di queste varie forme di espressione, fondata su una serie di motivi, quali la “razza”, il colore, la lingua, la religione o le convinzioni, la nazionalità o l’origine nazionale o etnica, nonché l’ascendenza, l’età, la disabilità, il sesso, l’identità di genere, l’orientamento sessuale e ogni altra caratteristica o situazione personale</corsivo>”. </h:div><h:div>Il riferimento alla rappresentazione stereotipata, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, deve pertanto ritenersi sufficientemente determinato, in quanto si compendia in una precisa e ben identificabile scelta stilistica che, secondo quanto testualmente riportato nella relazione illustrativa al regolamento, si fonda sul “<corsivo>pregiudizio da sineddoche</corsivo>”, il quale (volutamente) «<corsivo>confonde una parte per il tutto, alimenta, infatti, generalizzazioni errate, ingiuste e discriminatorie che possono, a loro volta, incidere negativamente sulla vita quotidiana delle potenziali vittime di espressioni e di azioni d’odio. Soltanto una meticolosa cura dei fatti, della selezione delle fonti, della verifica dei numeri, dell’oggettività e della specificità del racconto, della pluralità delle esperienze raccontate, della diversità dei casi trattati può permettere una veritiera ricostruzione del contesto, offrendo al telespettatore strumenti informativi idonei a formarsi un’autonoma e non pregiudizievole opinione</corsivo>» (pag. 31 relazione illustrativa al regolamento).</h:div><h:div>In definitiva, ritiene il Collegio che la disposizione regolamentare denunciata recante la definizione di “<corsivo>espressioni o discorso d’odio (hate speech)</corsivo>”, finalizzata a dare attuazione alle suesposte norme sovranazionali e del Tusmar in materia di tutela della dignità umana e del principio di non discriminazione tramite il contrasto all’<corsivo>hate speech, </corsivo>sia conforme al diritto fondamentale alla libera manifestazione del pensiero la cui tutela, del resto, non può essere assoluta e incondizionata, dovendo tale principio costituzionale essere contemperato con gli altri diritti fondamentali della persona anche in virtù di quanto espressamente affermato dalla Corte costituzionale con la nota sentenza n. 85/2013, secondo cui «<corsivo>tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile, pertanto, individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre «sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro» (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona</corsivo>».</h:div><h:div>Ne discende che anche il secondo motivo va respinto.</h:div><h:div>2.3- Con il terzo motivo la società ricorrente lamenta una violazione dei principi relativi alla partecipazione al procedimento amministrativo che, in tesi, sarebbero stati ridotti “<corsivo>a mera e vuota forma</corsivo>” poiché contestualmente all’avvio del procedimento sanzionatorio nei confronti di RTI l’Autorità ha pubblicato un comunicato stampa sul proprio sito istituzionale da cui già emergerebbe una chiara presa di posizione sui fatti e, dunque, un convincimento già formato sulle condotte contestate.</h:div><h:div>La censura è infondata.</h:div><h:div>Invero, come puntualmente eccepito dalla difesa erariale, i diritti di partecipazione e di difesa di RTI sono stati pienamente garantiti in ogni fase del procedimento amministrativo come dimostra la presentazione da parte della ricorrente di ampie controdeduzioni e dalla richiesta – prontamente accolta dall’Autorità – di essere sentita in audizione (cfr. verbale del 20.05.2020 sub doc. 6).</h:div><h:div>Il provvedimento di diffida impugnato dà ampiamente conto delle osservazioni formulate da RTI nella propria memoria difensiva dell’11 maggio 2020 e in sede di audizione (cfr. pag. 3-6 della delibera n. 252/20/CONS) e precisa i motivi per i quali l’Autorità non ha ritenuto meritevoli di accoglimento le giustificazioni fornite dall’interessata (cfr. pag. 6-8 della medesima delibera); il che esclude chiaramente che il provvedimento possa ritenersi meramente riproduttivo dell’iniziale atto di contestazione e avvio del procedimento, così come del coevo comunicato stampa pubblicato sul sito web dell’Autorità.</h:div><h:div>Né le garanzie partecipative della società istante possono ritenersi frustrate dal mero fatto della contestuale pubblicazione del comunicato stampa atteso che, come espressamente precisato nella medesima diffida, “<corsivo>il comunicato stampa è privo di qualsiasi valore provvedimentale e ha l’esclusivo scopo di informare, con linguaggio non tecnico, in merito all’attività svolta dall’Autorità senza svolgere alcuna funzione anticipatrice delle decisioni che i competenti organi collegiali dell’Autorità assumono nelle forme previste dalle fonti normative primarie e regolamentari</corsivo>” (pag. 6 della delibera n. 252/20/CONS).</h:div><h:div>Ne consegue, pertanto, che la partecipazione procedimentale non è stata ridotta “<corsivo>a vacua forma</corsivo>”, come asserito da RTI, in quanto la pubblicazione dell’anzidetto comunicato lasciava evidentemente impregiudicato l’esito del procedimento sanzionatorio che, come comprovato <corsivo>per tabulas</corsivo>, risulta in ogni caso essersi svolto nel pieno rispetto delle garanzie partecipative prescritte dalle disposizioni normative e regolamentari.</h:div><h:div>2.4- Destituito di fondamento è anche il quarto motivo a mezzo del quale la ricorrente lamenta la nullità per mancanza di elementi essenziali <corsivo>ex</corsivo> art. 21-<corsivo>septies</corsivo> della legge n. 241/1990 in quanto la delibera impugnata difetterebbe dell’indicazione sia dell’organo collegiale dell’Autorità da cui la medesima promana (sarebbe indicata genericamente solo la sigla “CONS”) sia della data della riunione in cui tale asserito “non noto” organo avrebbe adottato detta delibera, il che determinerebbe una assoluta incertezza sull’individuazione dell’organo collegiale competente.</h:div><h:div>Ebbene, rileva il Collegio che, sotto il primo profilo, non vi è dubbio che la “delibera n. 252/20/CONS” sia stata adottata dall’Organo dell’Autorità identificato dalla sigla “CONS”, ossia dal Consiglio. Al riguardo, giova ricordare che ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge istitutiva dell’AGCOM 31 luglio 1997, n. 249, “<corsivo>sono organi dell’Autorità il presidente, la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio</corsivo>”, di modo che ciascuna delibera AGCOM reca nel numero identificativo in epigrafe la sigla/acronimo dell’organo che l’ha adottata: “PRES” nel caso del Presidente, “CIR” nel caso della Commissione per le infrastrutture e le reti, “CSP” nel caso della Commissione per i servizi e i prodotti e “CONS” nel caso – quale quello in scrutinio - del Consiglio.</h:div><h:div>Né sussiste incertezza sulla data della riunione in cui è stata adottata tale delibera, in quanto espressamente indicata in calce al provvedimento (cfr. pag. 9 della delibera n. 252/20/CONS, ove si legge “<corsivo>Roma, 25 giugno 2020</corsivo>” prima delle sottoscrizioni del Presidente e, “<corsivo>per attestazione di conformità a quanto deliberato</corsivo>”, del Segretario generale f.f. pro tempore dell’Autorità).</h:div><h:div>2.5- Con il quinto motivo la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 2, del regolamento di cui alla delibera n. 252/20/CONS per aver l’Autorità disconosciuto “<corsivo>la natura del tutto episodica dell’accaduto durante l’intervista a Vittorio Feltri</corsivo>” che avrebbe dovuto condurre all’applicazione dell’art. 7, comma 1, del Regolamento e, quindi, all’invio di una mera comunicazione in luogo della diffida prevista dal combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’art. 7 secondo cui “<corsivo>in presenza di violazioni sistematiche o comunque particolarmente gravi, l’Autorità avvia un procedimento sanzionatorio” </corsivo>(comma 2) e “<corsivo>all’esito del procedimento istruttorio, in caso di violazione delle disposizioni recate dal presente regolamento, l’Autorità diffida il fornitore di servizi media a non reiterare la condotta illecita</corsivo>” (comma 3).</h:div><h:div>Ebbene, ritiene il Collegio che le condotte contestate non costituiscano violazioni episodiche come eccepito dalla ricorrente, atteso che già nell’atto di avvio del procedimento sanzionatorio del 24.04.2020 nonché nel provvedimento finale qui impugnato si rappresenta che le condotte contestate dall’Autorità (ossia le espressioni utilizzate dal giornalista Vittorio Feltri nei confronti dei meridionali e la mancata dissociazione del conduttore Mario Giordano) non sono affatto un episodio isolato, dal momento che l’Autorità aveva già segnalato ad RTI, con la comunicazione dell’11 marzo 2020 (doc. 10) inviata ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento, condotte analoghe poste in essere – in violazione dei medesimi artt. 32, comma 5, del Tusmar e 3 e 4 del Regolamento AGCOM – nel corso di alcune puntate della trasmissione “Fuori dal coro” andate in onda su Rete 4 nel periodo settembre-ottobre 2019. </h:div><h:div>Nel ridetto atto di avvio del procedimento sanzionatorio già si dava atto che “<corsivo>con quella comunicazione</corsivo> [dell’11 marzo 2020] <corsivo>l’Autorità si riservava di vigilare la condotta del programma e di adottare i provvedimenti previsti dalla normativa di riferimento laddove fossero state rilevate reiterazioni della condotta contestata</corsivo>”.</h:div><h:div>Né vale ad escludere la reiterazione e la sistematicità delle violazioni in questione il fatto che la diffida di cui alla delibera n. 252/20/CONS – relativa a dichiarazioni denigratorie su coloro che provengono dalla regione Campania - avesse ad oggetto fatti asseritamente “<corsivo>del tutto diversi</corsivo>” rispetto a quelli contestati in precedenza dall’Autorità con la comunicazione dell’11 marzo 2020 (relativa ad interventi “<corsivo>in materia di rapporto tra immigrazione clandestina e criminalità, oltre che di reati commessi da persone di etnia rom</corsivo>”; cfr. pag. 16 del ricorso).</h:div><h:div>Invero, ai sensi del Regolamento AGCOM ciò che conta è l’identità dell’interesse pubblico tutelato (il rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione), in quanto il disvalore risiede in sé nell’utilizzo di espressioni suscettibili di diffondere, propagandare o fomentare l’odio, il pregiudizio e la discriminazione nei confronti di un determinato insieme di persone, non assumendo invece rilievo, a tal fine, che i “destinatari” di tali espressioni siano diversi.</h:div><h:div>In altri termini, come correttamente evidenziato dalla difesa erariale, la responsabilità di RTI riguarda la (reiterata) mancata adozione di idonee misure volte a garantire il rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e ad evitare qualsiasi forma di incitamento all’odio nell’ambito del programma di informazione e di intrattenimento “Fuori dal coro”, non la tutela in modo specifico dei “<corsivo>meridionali</corsivo>” rispetto ai quali si è espresso improvvidamente l’ospite Vittorio Feltri (cfr. l’art 4 del Regolamento AGCOM, il quale prevede che “<corsivo>1. I fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici, nel rispetto dei principi di cui all’art. 3, e tenuto conto di quanto stabilito nel Testo unico dei doveri del giornalista vigente, osservano una serie di cautele e indirizzi, ponendo particolare attenzione alla identificazione del contesto specifico di riferimento rispetto a possibili rappresentazioni stereotipate e generalizzazioni che, attraverso il ricorso a espressioni di odio, possano generare pregiudizio nei confronti di persone che vengano associate ad una determinata categoria o gruppo oggetto di discriminazione, offendendo così la dignità umana e generando una lesione dei diritti della persona. 2. A tal fine, vanno considerati anche eventuali elementi grafici, presenti nel programma, passibili di generare effetti “discriminatori” (titoli, sottopancia, affermazioni virgolettate) in quanto volti a generalizzare o a conferire natura sistematica a fatti specifici ed episodi particolari, nonché volti, in assenza di precisazioni in merito al contesto di riferimento, a generare dubbi sulla loro natura episodica, rispetto ai diversi temi oggetto di discussione in trasmissione”).</corsivo></h:div><h:div>La gravità delle affermazioni poste in essere nel corso della trasmissione sopra citata conferma la legittimità del provvedimento impugnato.</h:div><h:div>Al riguardo, infatti, appare sufficiente richiamare le sconvenienti affermazioni del giornalista Vittorio Feltri riportate alle pagine 2 e 3 della diffida: “<corsivo>Io credo che nessuno di noi abbia voglia di trasferirsi in Campania”, “io in Campania, io, te e altri ma perché dovremmo andare in Campania, ma a fare che cosa, i posteggiatori abusivi? Non credo che sia al vertice delle nostre ambizioni un’occupazione simile”, “il fatto che la Lombardia sia andata in disgrazia per via del coronavirus ha eccitato gli animi di molta gente che è naturalmente nutrita da un sentimento di invidia o di rabbia nei nostri confronti perché subisce una sorta di complesso di inferiorità; io non credo ai complessi di inferiorità, credo che i meridionali in molti casi siano inferiori”, “E chi se ne frega, si arrabbino. Ma chi se ne frega se si arrabbiano. Secondo me si arrabbiano tutti i giorni, mi insultano, mi augurano di morire”, “Ma no, no, anzi io dico queste cose non cambiano canale, stanno lì di più per odiarmi maggiormente</corsivo>”.</h:div><h:div>Nella diffida si riferisce, inoltre, di una condotta del conduttore che non avrebbe mostrato una pronta e ferma dissociazione dalle dichiarazioni dell’ospite.</h:div><h:div>Ad ulteriore sostegno della gravità delle condotte oggetto di diffida depone la circostanza che anche l’Ordine dei Giornalisti – solitamente incline a tutelare la libertà di espressione dei suoi iscritti - abbia ritenuto di denunciare i fatti accaduti in tale trasmissione.</h:div><h:div>Ne discende, pertanto, che anche la doglianza in esame va disattesa.</h:div><h:div>2.6- Deve, infine, essere respinto il sesto motivo di gravame con il quale si deduce che la diffida impugnata sarebbe affetta da un vizio di motivazione.</h:div><h:div>Invero, dalla disamina della delibera gravata emerge un ampio e approfondito <corsivo>iter </corsivo>motivazionale che, oltre a ricostruire in modo dettagliato l’intervista al dott. Feltri, riporta anche le osservazioni formulate dalla società istante nell’ambito del contraddittorio procedimentale nonché le ragioni per le quali sono state ritenute non accoglibili, in particolare rilevando che «<corsivo>le affermazioni reiteratamente proferite da Vittorio Feltri nei confronti di una categoria stereotipata di persone (“i meridionali”) non sono suscettibili di contestualizzazione, stante la loro gravità e il loro riferimento a contesti diversi (la sanità, il parcheggiatore abusivo, l’uso dei mezzi di trasporto</corsivo>)» e che «<corsivo>quanto alla asserita funzione calmieratrice dell’ironia nell’intervento del conduttore Giordano, mette conto rilevare che se l’ironia può valere a “stemperare” un clima, essa – diversamente dalla chiara stigmatizzazione – non risulta avere la capacità di contrapporsi alla rilevanza negativa dell’hate speech contribuendo a rimuoverne o ad attenuarne gli effetti perniciosi».</corsivo></h:div><h:div>In ultima analisi, l’Autorità ha ampiamente evidenziato che le espressioni diffuse nel corso del programma in questione integravano la violazione delle disposizioni in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona, cui devono adeguarsi i fornitori di servizi media audiovisivi e radiofonici per assicurare il rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e contrasto alle espressioni di odio.</h:div><h:div>3.- In conclusione, dall’infondatezza di tutte le censure proposte discende la reiezione del ricorso.</h:div><h:div>Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di lite, liquidate in complessivi €1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="24/01/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Gianluca Verico</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>