<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="CITT senza avviso" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20200459120250318175846680" id="20200459120250318175846680" modello="3" modifica="22/03/2025 07:59:26" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="2" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="04591"/><fascicolo anno="2025" n="05900"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.5B:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200459120250318175846680.xml</file><wordfile>20200459120250318175846680.docm</wordfile><ricorso NRG="202004591">202004591\202004591.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\848 Giuseppina Adamo\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>giuseppina adamo</firma><data>21/03/2025 09:03:07</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Calogero Commandatore</firma><data>19/03/2025 19:07:34</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>24/03/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Quinta Bis)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Giuseppina Adamo,	Presidente</h:div><h:div>Calogero Commandatore,	Primo Referendario, Estensore</h:div><h:div>Nino Dello Preite,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>del decreto di rigetto della richiesta di cittadinanza italiana -OMISSIS- emesso dal Ministero dell’interno il -OMISSIS- e notificato il 27 febbraio 2020</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 4591 del 2020, proposto da-OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Trussardi, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>il Ministero dell’interno, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l’art. 87, comma 4-<corsivo>bis</corsivo>, del codice del processo amministrativo;</h:div><h:div>Relatore all’udienza <corsivo>ex</corsivo> art. 87, comma 4-<corsivo>bis</corsivo> c.p.a. del 17 gennaio 2025 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Oggetto del presente giudizio è il decreto emesso dal Ministero dell’interno in data -OMISSIS- e notificato al ricorrente in data 27 febbraio 2020, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza presentata in data 27 gennaio 2016.</h:div><h:div>Dalle risultanze istruttorie dell’Amministrazione è emerso che dall’esame del casellario giudiziale la parte istante “ha a proprio carico le seguenti vicende penali: 1) sentenza del Tribunale di Monza del -OMISSIS- divenuta irrevocabile il 20 novembre 2000, per gli artt. 110, 477 e 482 c.p.; 2) sentenza del Tribunale di Monza del -OMISSIS-, divenuta irrevocabile il 26 febbraio 2005, per gli artt. 81, 110, 582 del c.p. e 4 della l. 110/1975”, pertanto, “CONSIDERATO, inoltre, che la concessione della cittadinanza italiana, richiesta ai sensi dell’art. 9 della citata legge 91/92, comporta l’esercizio di un potere altamente discrezionale da parte dell’Amministrazione che è tenuta ad accertare la coincidenza tra l’interesse pubblico da tutelare e quello vantato dal richiedente, mediante una valutazione complessiva dell’impatto che avrebbe sull’ordinamento l’attribuzione dello <corsivo>status civitatis</corsivo> e evitando che dalla concessione possa derivare danno o nocumento all’ordinamento nazionale” ha respinto la domanda. </h:div><h:div>Avverso il gravato provvedimento il ricorrente deduce l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990; travisamento dei fatti; erronea valutazione dei fatti; violazione e falsa applicazione dell’art. 6 e 8 della legge n. 91 del 1992; violazione art. 10-<corsivo>bis</corsivo> della legge n. 241/1990. </h:div><h:div>In punto di fatto la difesa rappresenta che il ricorrente ormai da anni è positivamente integrato con la propria famiglia, ha infatti una moglie, -OMISSIS-, e due figlie entrambe nate a -OMISSIS- (-OMISSIS-) e -OMISSIS-). Peraltro, rappresenta che quest’ultima è gravemente ammalata in quanto, a causa di un errore medico, ha subito una -OMISSIS- che ne ha compromesso le capacità cognitive e fisiche. L’invalidità di -OMISSIS- e la piccola abbisogna di continuativa assistenza, che le viene fornita dalla struttura sanitaria italiana e dalla comunità in cui vive.</h:div><h:div>Rappresenta, poi, che il ricorrente lavora stabilmente come operaio alla -OMISSIS-ed è proprietario, unitamente alla moglie, dell’immobile in cui vive, come da documentazione allegata al ricorso. </h:div><h:div>Non solo, il ricorrente rileva che per i fatti contestati ha svolto un periodo di affidamento in prova, con estinzione della pena e che non ha posto in essere successive condotte penalmente rilevanti.</h:div><h:div>In punto di diritto, la difesa ritiene illegittimo il provvedimento impugnato nella misura in cui l’Amministrazione nell’emettere il gravato provvedimento non ha attribuito alcun rilievo a elementi, quali il perfetto inserimento nel tessuto sociale e la produzione di un congruo reddito proveniente da attività lecite, e ne evidenzia il difetto di istruttoria e di motivazione. </h:div><h:div>In altre parole, la difesa ritiene che l’Amministrazione abbia limitato il proprio accertamento esclusivamente alla verifica di un precedente periodo di stato di clandestinità, omettendo di compiere un’istruttoria completa che avrebbe consentito all'interessato di depositare documentazione comprovante l’inizio di una attività lavorativa necessaria a garantire il sostentamento della propria famiglia, contestando quanto precisato dall’amministrazione relativamente all’incompatibilità del permesso per cure mediche con lo svolgimento di attività lavorativa. </h:div><h:div>La difesa asserisce, poi, che la mancata notificazione dell’atto <corsivo>ex</corsivo> art. 10-<corsivo>bis</corsivo> della legge n. 241/1990 determini un insanabile vizio del procedimento istruttorio volto all’adozione del provvedimento di inammissibilità che non può che incidere sulla validità di quest’ultimo con conseguente annullamento. </h:div><h:div>In data 24 giugno 2020 si è costituto il Ministero dell’interno che in data 15 gennaio 2025 ha depositato documenti.</h:div><h:div>All’udienza <corsivo>ex</corsivo> art. 87, comma 4-<corsivo>bis</corsivo> c.p.a., presente il difensore di parte ricorrente, la causa è stata posta in decisione.</h:div><h:div>Il ricorso va accolto.</h:div><h:div>Con riferimento all’ordine di esame dei motivi di ricorso, il Collegio deve svolgere delle considerazioni preliminari tenuto conto delle regole giurisprudenziali dettata dall’Adunanza plenaria 27 aprile 2015, n. 5 secondo cui</h:div><h:div><corsivo>i</corsivo>) il giudice amministrativo ha il dovere di esaminare i motivi di ricorso secondo la graduazione dettata dalla parte ricorrente che deve essere espressa non potendo desumersi implicitamente dalla semplice enumerazione delle censure o dal mero ordine di prospettazione delle stesse;</h:div><h:div><corsivo>ii</corsivo>) in mancanza di una espressa graduazione, si riespande nella sua pienezza l’obbligo del giudice di primo grado di pronunciare, salvo precise deroghe, su tutti i motivi e le domande;</h:div><h:div><corsivo>iii</corsivo>) una deroga a tali regole si rinviene nell’art. 34, comma 2, c.p.a., ove si dispone che in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati dall’autorità competente chiamata a esplicare la propria volontà provvedimentale in base al micro ordinamento di settore;</h:div><h:div><corsivo>iv</corsivo>) in tutte le situazioni di incompetenza, carenza di proposta o parere obbligatorio, si versa nella situazione in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il giudice non può fare altro che rilevare, se assodato, il relativo vizio – così radicale – da assorbire tutte le altre censure, non potendo dettare le regole dell’azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo <corsivo>munus</corsivo>.</h:div><h:div>La violazione dell’art. 10-<corsivo>bis</corsivo> della legge n. 241 del 1990 – conseguente all’intervenuta modifica dell’art. 21-<corsivo>octies</corsivo>, comma 2, della stessa legge (in ragione dell’art. 12, comma 1, lettera i), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) nella parte cui si prevede che “la disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10-<corsivo>bis</corsivo>” – si atteggia come vizio radicale – nei sensi indicato al precedente punto <corsivo>iv</corsivo>) – del provvedimento nel caso di attività discrezionale .</h:div><h:div>E invero, per il tradizionale orientamento giurisprudenziale, l’eccezione di cui all’art. 21-<corsivo>octies</corsivo> della legge n. 241/1990, secondo periodo, si estendeva anche all’art. 10-<corsivo>bis</corsivo>, la cui violazione inficiava la legittimità del successivo provvedimento adottato solo nel caso di  un effettivo e oggettivo pregiudizio causato dalla sua inosservanza (Cons. Stato, sez. II, 12 febbraio 2020, n. 1081), di contro, alla luce della nuova formulazione dell’art. 21-<corsivo>octies</corsivo> della l. n. 241 del 1990, il predetto <corsivo>favor</corsivo> per la stabilità de provvedimento è stato superato, sicché in caso di provvedimento discrezionale – e solo in questo caso – l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto comporta la necessaria caducazione dell’atto viziato (Cons. Stato, sez. III, 18 agosto 2022, n. 7267) presumendosi <corsivo>iure et de iure</corsivo> la rilevanza causale di tale omissione nel corretto esercizio del potere della P.A. impossibilità provare in giudizio che il provvedimento adottato non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.</h:div><h:div>Alla luce di tali coordinate ermeneutiche il motivo di doglianza è fondato e il ricorso va accolto nei sensi e nei limiti infraspecificati. E invero, il provvedimento in esame si connota per l’ampia natura discrezionale della valutazione rimessa all’autorità amministrativa (T.a.r. per il Lazio, sez. V, 3 gennaio 2025, n. 142), sicché la denunciata violazione dell’art. 10-<corsivo>bis</corsivo> integra un vizio talmente radicale da precludere a questo Giudice di esaminare censure (nello specifico la prima) astrattamente idonee <corsivo>i</corsivo>) a far ritenere che il provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere o avere un contenuto diverso; <corsivo>ii</corsivo>) a sostituire, in prima battuta, le valutazioni discrezionali non ancora esercitate da parte della P.A.</h:div><h:div>La parte ricorrente ha infatti prospettato di non avere ricevuto il preavviso di rigetto e l’Amministrazione resistente, neppure con il deposito del 15 gennaio 2025, ha comprovato la regolare notifica di tale atto endoprocedimentale.</h:div><h:div>In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, il provvedimento impugnato va annullato.</h:div><h:div>Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite anche in ragione della novella legislativa.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione quinta-<corsivo>bis</corsivo>), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2025, tenutosi tramite collegamento da remoto, con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="17/01/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Calogero Commandatore</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>