<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200408520200910161321433" descrizione="SB_mobilità_2020_blocco_5_anni_dif_giur" gruppo="20200408520200910161321433" modifica="9/11/2020 4:53:32 PM" stato="4" tipo="24" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2020" n="04085"/><fascicolo anno="2020" n="09554"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.3B:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200408520200910161321433.xml</file><wordfile>20200408520200910161321433.docm</wordfile><ricorso NRG="202004085">202004085\202004085.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Roma\Sezione 3B\2020\202004085\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>giuseppe sapone</firma><data>11/09/2020 16:53:32</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Daniele Profili</firma><data>11/09/2020 08:57:43</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>14/09/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Terza Bis)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Giuseppe Sapone,	Presidente</h:div><h:div>Ugo De Carlo,	Consigliere</h:div><h:div>Daniele Profili,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia</h:div><h:div>- del Decreto del Ministro dell'Istruzione prot. n. AOOUFGAB 0000182 del 23.3.2020;</h:div><h:div>- di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali;</h:div><h:div><corsivo>nonché, per l’accertamento </corsivo></h:div><h:div>del diritto dei ricorrenti a partecipare alla procedura di mobilità relativa all’a.s. 2020/21.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 4085 del 2020, proposto da </h:div><h:div>Federica Franceschini, Davide Greco, Mirko Mendolia, Giuseppe Alletto, Antonio Pesce, Sabina Arena, Antonella Argenio, Tommaso Filippo Arseni, Franca Badaracco, Matteo Pio Bancone, Castrenze Barcellona, Marianna Bartolotta, Giada Bottoni, Lavinia Burrone, Teresa Caggiano, Rosalinda Cammarata, Emma Campanale, Margaret Candura, Giulio Carpino, Michela Cavanna, Chiara Cirelli, Anna Cirillo, Margherita Colacicco, Maddalena Antonia Corvasce, Sandra Cosi, Rosa Costa, Gaia Cristofaro, Vittoria Cullia, Maria D'Amato, Vanessa Davia, Melissa De Santis, Marco Destino, Alessandra Di Mambro, Ilaria Di Stasio, Annalisa D'Introno, Graziella D'Itri, Lorenzo Faieta, Italia Farella, Eliana Ferraro, Mariassunta Ferrentino, Michele Fontana, Denise Fornai, Luisa Gagliardi, Giovanni Iannizzotto, Gina Infortuna, Tommaso Galtieri, Filippo Giacomelli, Giovanni Albano, Renata Aleksandra Goc, Annamaria Guarini, Eleonora Guzzetta, Sandra Ippolito, Giuseppe Iuso, Giuliamaria Majorana, Angela Manasseri, Michela Mandalari, Silvia Manganiello, Maria Marotta, Elena Marsella, Roberto Mattei, Anna Meli, Carmelo Messina, Loredana Montali, Antonietta Morgillo, Loredana Giovanna Naso, Giulio Lelio Pasquale Palmisano, Luisa Palumbo, Mariaroberta Palumbo, Flavio Panizzi, Michele Parenti, Sonia Perilli, Carmine Pesce, Angelo Pinnisi, Stefania Pipitone, Germana Pitrola, Patricia Prieto, Celeste Ramieri, Tiziana Pasqua Razzetti, Donata Saggio, Giuseppe Sberna, Melania Scarpino, Carmine Pierpaolo Scerra, Michele Servidio, Pasquale Sgrò, Maurizio Siciliano, Giuseppe Silvestri, Marialuisa Sinisi, Daniela Solazzo, Roberto Spadaro, Agnese Summa, Gaetano Tunno, Bruna Valotta, Cristina Vangi, Mario Ventola, Francesco Vino, Daniele Vita, Nunzia Volpe, Marianna Deiana, Ezio Isernia, Simona Caldonazzo, Stefania Tirini, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2020 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con il ricorso collettivo in epigrafe parte ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 182 del 23 marzo 2020 con cui è stata disciplinata la procedura per la mobilità del personale docente e ATA per l’anno scolastico 2020/21.</h:div><h:div>Nel merito, viene dedotta l’illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui nell’individuare i docenti che possono prendere parte alla procedura di mobilità esclude, in quanto sottoposti a vincolo di permanenza quinquennale, i docenti immessi in ruolo dal 1° settembre 2019 ed assunti dalle graduatorie regionali del concorso scuola D.D.G. 85/2018, pubblicate tra il 1.09.2018 e il 31.12.2018 che hanno ricevuto l’accantonamento del posto in virtù del D.M. 631/2018. Ciò in quanto il personale docente che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1, comma 792, lettera m), 3), “<corsivo>è tenuto a rimanere presso l'istituzione scolastica di immissione in ruolo, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso</corsivo>”.</h:div><h:div>L’Amministrazione resistente si è formalmente costituita in giudizio.</h:div><h:div>In conseguenza della camera di consiglio del 17 luglio 2020, tenutasi con modalità telematiche di cui all’art. 84 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, è stato dato avviso alle parti ai sensi degli artt 60 e 73 c.p.a., con ordinanza n. 8612/2020, della sussistenza di un possibile difetto di giurisdizione, con contestuale invito a produrre memorie e conseguente rinvio alla successiva camera di consiglio.</h:div><h:div>Alla camera di consiglio dell’8 settembre 2020, come già dato avviso in precedenza, il ricorso è stato trattenuto in decisione per la definizione del giudizio con sentenza breve ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo.</h:div><h:div>Come anticipato con la richiamata ordinanza n. 8612/2020 il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.</h:div><h:div>Sul tema del riparto di giurisdizione in materia di mobilità questa Sezione si è già espressa <corsivo>funditus </corsivo>con diverse, recenti pronunce (cfr. sent. nn. 7790/2020 e 8536/2020) che si richiamano quali precedenti conformi ai sensi dell’art. 74 del codice del processo amministrativo.</h:div><h:div>Per una compiuta disamina della questione non possono non prendersi le mosse dall’evoluzione normativa registrata nella materia del pubblico impiego a partire dagli anni Novanta. Come noto, prima della sua privatizzazione ad opera del d.lgs. n. 29/93, tutti gli atti emessi dalla p.a. datrice di lavoro, sia in materia di organizzazione degli uffici sia in tema di gestione del rapporto di lavoro, erano atti amministrativi a tutti gli effetti, essendo all’epoca la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione interamente attratta nell’alveo pubblicistico, con giurisdizione riservata al giudice amministrativo.</h:div><h:div>A seguito della privatizzazione, tuttavia, solo alcuni e peculiari atti emessi dalla p.a. rientranti nella sfera del pubblico impiego hanno mantenuto la natura di provvedimenti amministrativi, ossia:</h:div><h:div>- gli atti relativi alle procedure concorsuali indette per l’assunzione dei pubblici dipendenti (art. 63, co. 4, d.lgs. n. 165/2001);</h:div><h:div>- gli atti di “macro-organizzazione”, ove immediatamente lesivi, così come individuati dall’art. 2, co. 1, d.lgs. n. 165/2001;</h:div><h:div>- gli atti regolamentari o atti amministrativi generali, anche questi solo nel caso in cui si rivelino direttamente lesivi, rientrando il loro sindacato nell’ambito della generale giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo.</h:div><h:div>Tanto premesso, appare evidente come l’odierna<corsivo> res</corsivo> controversa, per poter essere affrontata nel merito da questo Collegio, deve necessariamente essere riconducibile ad una delle summenzionate categorie, consentendo così la conoscibilità da parte del g.a. di atti riferibili al pubblico impiego anche a seguito della sua privatizzazione.</h:div><h:div>Con riferimento alle questioni afferenti alla prima ed alla terza eccezione alla giurisdizione del giudice del lavoro in materia di pubblico impiego il Collegio intende effettuare un espresso richiamo ai contenuti della recente sentenza n. 7790 /2020 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 74 del codice del processo amministrativo.</h:div><h:div>Considerata la rilevanza nel caso di specie della seconda eccezione sopra richiamata, ossia della riconducibilità dell’ordinanza ministeriale in tema di mobilità nel <corsivo>genus</corsivo> degli atti di “macro-organizzazione”, il Collegio ritiene di dover effettuare un approfondimento su questo specifico punto, posto che il corretto inquadramento ontologico dell’atto in parola risulta essere determinante ai fini del riparto di giurisdizione.</h:div><h:div>Occorre in primo luogo prendere le mosse dall’art. 5, co. 2 del T.U.P.I. che, in via generale, prevede come nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all’art. 2, co. 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro siano assunte in via esclusiva con i poteri del privato datore di lavoro. Sia gli atti di organizzazione “minore” degli uffici (anche detti di “micro-organizzazione”) sia gli atti con cui avviene la gestione del rapporto di lavoro sono dunque atti di natura privatistica conoscibili dal giudice ordinario. Tra questi, in particolare, ben possono essere annoverati:</h:div><h:div>- gli atti di costituzione del rapporto di lavoro (ossia all’assunzione, con l’eccezione già esaminata della fase della scelta dei candidati da assumere mediante pubblico concorso che, ex art. 63, co. 4 T.U.P.I., si configura come attività amministrativa di carattere autoritativo e unilaterale e, in quanto tale, devoluta al g.a.);</h:div><h:div>- gli atti di estinzione del rapporto (licenziamento);</h:div><h:div>- gli atti di regolazione del rapporto di lavoro (dove gioca un ruolo fondamentale la concertazione con le associazioni sindacali, come nel caso della mobilità oggetto dell’odierno contendere, non trattandosi di questioni ove la p.a. possa agire con spendita di poteri pubblicistici).</h:div><h:div>Se la disposizione appena citata rappresenta la regola generale una delle sue eccezioni tassative è riferibile al potere unilaterale di natura pubblicistica costituzionalmente riconosciuto alla p.a., che si risolve nella sua capacità di definire l’organizzazione della propria macrostruttura, con conseguente attrazione nel <corsivo>genus</corsivo> degli atti amministrativi dei provvedimenti con cui l’Amministrazione esercita tali attività (c.d. atti di “macro-organizzazione”). I rimanenti atti di organizzazione, invece, nonché quelli relativi alla gestione del rapporto di lavoro, come già visto in precedenza, devono essere pacificamente intesi alla stregua di esternazioni di un potere di natura privatistica riconosciuto alla p.a. in qualità di datore di lavoro. </h:div><h:div>La tradizionale, e ormai recessiva, natura di atti di diritto pubblico è stata confermata pertanto solo per gli atti di “macro-organizzazione”, contemplati dall’art. 2, co. 1 del d.lgs. n. 165/2001, in quanto protesi a garantire alla p.a. la conservazione di quell’innata prerogativa propria di tutti gli enti pubblici di disciplinare, in autonomia e con atti unilaterali, l’organizzazione fondamentale della propria struttura al fine di renderla adeguatamente proporzionata agli interessi pubblici da perseguire, così come contemplato dall’art. 97 della Costituzione. A venire in rilievo, in particolare, sono quei particolari provvedimenti con cui si definiscono “<corsivo>le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive</corsivo>”. L’attrazione degli atti di “macro-organizzazione” alla giurisdizione di legittimità del g.a. risulta essere appuntata sul fatto che essi, pur afferendo al momento statico dell’Amministrazione, ossia al suo aspetto organizzativo e strutturale, possano comunque, in determinate circostanze (al pari dei regolamenti o degli atti amministrativi generali) incidere negativamente sulla sfera giuridica dei lavoratori pubblici, ledendo in via immediata delle situazioni giuridiche qualificabili alla stregua di interessi legittimi e, pertanto, tutelabili davanti al giudice amministrativo nei termini decadenziali previsti dalla legge. Si tratta di casi eccezionali e sporadici nella considerazione che gli atti di “macro-organizzazione”, avendo ad oggetto la struttura fondamentale dell’Amministrazione, non sono di norma idonei a produrre effetti immediatamente lesivi nei confronti dei privati, venendo più spesso in rilievo nella loro veste di atti presupposti. In tal caso, peraltro, ad essere oggetto di contestazione, in via principale, sono gli atti esecutivi “a valle”, la cui adozione rende effettiva ed attuale la lesione delle situazioni soggettive dei privati, legittimando così la reazione processuale. La delibazione degli atti di “macro-organizzazione”, in tale contesto, non è appannaggio esclusivo del giudice amministrativo, atteso il potere di disapplicazione <corsivo>incidenter tantum</corsivo> riconosciuto al g.o. in tutti quei casi in cui gli atti esecutivi gravati non siano espressione di un potere autoritativo di natura pubblicistica, incidendo su posizioni di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, fatte salve le ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. </h:div><h:div>Del resto, individuare il giudice munito di giurisdizione prendendo a riferimento la natura dell’atto impugnato dalla parte risulta essere fuorviante oltreché in contrasto con il consolidato principio del <corsivo>petitum </corsivo>sostanziale, in virtù del quale, come verrà anche precisato di seguito, ad essere determinante ai fini del riparto di giurisdizione è la posizione giuridica sostanziale della parte sottesa al rapporto controverso oggetto del giudizio. Con ciò significando che, a prescindere dalla natura degli atti impugnati, la giurisdizione potrà regolarmente essere attratta al g.a. solo laddove a residuare siano delle posizioni di interesse legittimo che si contrappongono all’esercizio di un potere autoritativo da intendersi in senso pubblicistico e non anche a fronte della spendita di prerogative riconosciute in capo al datore di lavoro, anch’esso per vero dotato di poteri autoritativi nei confronti dei propri dipendenti ma che sono destinati ad essere conosciuti dal giudice ordinario nella specifica sezione lavoro anche se la vicenda è afferente al pubblico impiego. </h:div><h:div>Quando si discorre di atti di “macro-organizzazione”, dunque, si fa riferimento ad ipotesi tassative espressamente individuate dal Legislatore, all’interno delle quali non si ravvedono gli estremi per ricondurre l’ordinanza ministeriale che regola annualmente le procedure di mobilità e ciò sulla scorta di diverse considerazioni.</h:div><h:div>In primo luogo, assurgendo la richiamata categoria degli atti di “macro-organizzazione” ad eccezione rispetto alla regola per cui il rapporto di lavoro alle dipendenze della p.a. è disciplinato da atti di natura privatistica, l’individuazione in concreto di tali provvedimenti formalmente e sostanzialmente amministrativi deve essere effettuata seguendo un approccio metodologico rigoroso e restrittivo, ossia mediante un esame caso per caso atto a verificare la sussistenza dei presupposti normativi tassativamente elencati all’art. 2, co. 1 del d.lgs. 165/2001. In tal senso, appare evidente come nella gestione delle procedure di mobilità dei pubblici dipendenti non residui alcun potere autoritativo di natura pubblicistica dell’Amministrazione che, invero, agisce in qualità di datore di lavoro. Del resto, la regolazione dei trasferimenti del personale, non solo nel caso del M.I.U.R. ma di qualsiasi altro ente pubblico, afferisce ad uno dei tanti aspetti riconducibili nell’ambito della gestione del rapporto di lavoro che nulla ha a che vedere con i provvedimenti amministrativi con cui la p.a. delinea le linee fondamentali della propria organizzazione o con cui fissa il contingente complessivo del proprio personale dipendente. L’ordinanza gravata non può essere pertanto ritenuta un atto di “macro-organizzazione” poiché si riferisce ad una singola procedura, quale è la mobilità relativa all’a.s. 2020/21, che riguarda la gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze del datore di lavoro pubblico. Del resto, non può essere tenuta in non cale la circostanza che mediante il perfezionamento della procedura annuale di mobilità, ossia dei trasferimenti a domanda dei dipendenti pubblici, si verifica una semplice modifica nel rapporto di lavoro preesistente, che consiste nel mero mutamento della località nella quale il dipendente è tenuto, in via stabile, a rendere la propria prestazione lavorativa nei confronti del medesimo datore di lavoro pubblico. Tale modificazione, sia essa a domanda o disposta d’ufficio, sia essa permanente (come nel caso della mobilità) o temporanea (ad esempio nel “distacco” o nella “missione”), non può che essere ritenuta un aspetto relativo alla regolazione ed alla gestione del rapporto di lavoro già instaurato, ove la p.a. agisce con poteri di natura datoriale cui si fronteggiano i diritti soggettivi dei lavoratori discendenti dalla legge, dalla contrattazione collettiva e dai contratti di lavoro individuali. </h:div><h:div>In secondo luogo, poi, si rileva come il d. lgs. n. 267/94, al comma sesto dell’articolo 462 sui trasferimenti a domanda, delimiti il raggio di azione dell’ordinanza ministeriale con la quale è possibile, esclusivamente, stabilire “<corsivo>il termine per la presentazione delle domande, i documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse e gli adempimenti propri del provveditore agli studi</corsivo>”, restando il resto della disciplina sulla mobilità attratta nell’ambito della contrattazione collettiva, così come previsto non solo dal richiamato d. lgs. n. 297/94 ma anche dal combinato disposto di cui agli artt. 2, co. 2 e 40, co. 1 del d. lgs. n. 165/2001. L’ordinanza in parola risulta così avere un contenuto complesso, posto che in parte si limita a richiamare i contenuti sostanziali in tema di mobilità concordati tra l’Amministrazione e le organizzazioni sindacali in sede di contrattazione collettiva e, negli stretti limiti di quanto stabilito dal richiamato art. 462 del T.U. sull’Istruzione, disciplina poi i residuali aspetti formali della procedura. Quest’ultima prerogativa riconosciuta dalla legge al Ministro dell’Istruzione, tuttavia, pur di natura unilaterale in quanto non soggetta a concertazione con le parti sociali, non può certo essere accostata ad un potere di natura pubblicistica che la legge attribuisce alla p.a. per la cura concreta di un interesse pubblico anch’esso individuato da norme di rango primario. A venire in rilievo, invero, è uno dei tanti poteri riconosciuti al datore di lavoro nella organizzazione del rapporto di impiego alle dipendenze dell’Amministrazione sottratto alla contrattazione collettiva, così come espressamente previsto dal quarto periodo dell’art. 2, co. 2 del T.U.P.I., senza che in tali circostanze si possano ravvedere poteri pubblicistici ma, semmai, dei poteri organizzativi unilaterali riconosciuti dalla legge al datore di lavoro pubblico. </h:div><h:div>Per tali ragioni, il Collegio intende dunque richiamare gli approdi raggiunti sul tema dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che con le sentenze nn. 4318/2020 e 8098/2020 oltre a confermare il loro consolidato e precedente indirizzo, hanno altresì precisato, tra l’altro, che “<corsivo>nell’ambito delle procedure di mobilità del personale docente ritenuta oggetto di contrattazione collettiva e dunque sottratta all’ambito dei poteri amministrativi ed autoritativi dell’amministrazione -, si è ravvisato l’esercizio di poteri della P.A., quale privato datore di lavoro, con riferimento all’ordinanza intervenuta a disciplinare le modalità di applicazione e svolgimento della procedura di mobilità, come definite dalla contrattazione collettiva integrativa nazionale, non ravvisandosi neppure un atto di macro organizzazione essendo il provvedimento amministrativo limitato alla previsione di norme di dettaglio circa i termini e le modalità di presentazione delle domande</corsivo>”. L’ordinanza impugnata, quindi, “<corsivo>non può essere neppure qualificata come atto di macro organizzazione, dal momento che, lungi dal dettare le linee fondamentali di organizzazione degli uffici o dal determinare le dotazioni organiche complessive, essa si limita alla previsione di norme di dettaglio circa i termini e le modalità di presentazione delle domande</corsivo>”. </h:div><h:div>Sulla impossibilità di ricondurre l’ordinanza ministeriale agli atti di macro-organizzazione, peraltro, anche il Consiglio di Stato si è recentemente espresso in tal senso con la sentenza n. 702/2020, aderendo al richiamato indirizzo delle Sezioni Unite della Cassazione.</h:div><h:div>Il Giudice della giurisdizione ha poi ricordato che “<corsivo>in forza degli artt. 5 e 386 c.p.c., la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra il giudice ordinario e il giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il</corsivo> petitum <corsivo>sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche, e soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti sono manifestazione ((v. Cass., Sez. Un., 26/6/2019, n. 17123; v. pure Cass. Sez. Un., 19/11/2019, n. 30009; Cass. Sez. Un., 23/09/2013, n. 21677)”.</corsivo></h:div><h:div>Quest’ultimo aspetto risulta essere estremamente rilevante con riferimento all’odierno giudizio, dovendosi rilevare come non sia sufficiente avere riguardo al solo <corsivo>petitum</corsivo> formale veicolato dal ricorso collettivo oggi preso in esame, con cui i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento dell’ordinanza ministeriale regolante la procedura di mobilità relativa all’a.s. 2020/21. La natura giuridica non già di atto di “macro-organizzazione” ma di atto di organizzazione di natura datoriale, disciplinato nei suoi contenuti sostanziali in sede di contrattazione collettiva, fa ritenere che non sia revocabile in dubbio che l’atto in parola non sia assolutamente in grado di incidere, in via immediata e diretta, la posizione giuridica soggettiva dei ricorrenti appuntata su interessi legittimi, difettandosi in tal caso del necessario sostrato costituto dalla spendita di poteri di natura pubblicistica. A residuare, semmai, sono situazioni soggettive configurabili alla stregua di diritti soggettivi di natura giuslavoristica. Da ciò discende che nella regolazione e nello svolgimento delle procedure di mobilità riferibili ai dipendenti pubblici, rientrando nella sfera gestionale del rapporto di lavoro, non possono che stagliarsi sullo sfondo delle posizioni di diritto soggettivo conoscibili dal giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. In tal senso, peraltro, anche le richiamate pronunce delle Sezioni Unite hanno “<corsivo>escluso la configurabilità di situazioni di interesse legittimo con specifico riguardo ad ipotesi di procedura di mobilità del personale docente ed hanno qualificato come diritto soggettivo l'interesse pregiudicato da decisioni assunte in esito a procedimenti riconducibili all'esercizio dei poteri del privato datore di lavoro, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo (v. Cass. Sez. Un., 27/12/2011, n. 28800, che rinvia a Cass. Sez. Un., 25/3/2005, n. 6421)</corsivo>”.</h:div><h:div><corsivo>Ad abundantiam</corsivo>, seppur in via meramente ipotetica e residuale, il Collegio ritiene che anche a voler ammettere la possibilità per il g.a. di pronunciarsi con un giudicato di annullamento sull’odierna controversia, circostanza che comunque deve intendersi preclusa per le ragioni sinora evidenziate, una sentenza di tal fatta sarebbe comunque <corsivo>inutiliter data</corsivo>, profilandosi una carenza di interesse originaria ad impugnare l’ordinanza in parola. Sul punto, invero, come già precisato in precedenza, l’art. 470, co. 1 del d. lgs. n. 297/94 esclude <corsivo>in nuce</corsivo> la possibilità di spendita di poteri pubblicistici da parte del M.I.U.R., riservando alla contrattazione collettiva il compito di disciplinare gli aspetti salienti in tema di mobilità del personale docente. Un’ipotetica caducazione dell’ordinanza ministeriale, pertanto, non potrebbe comunque condurre alla soddisfazione dei ricorrenti e ciò nella considerazione che nel riesercizio della sua azione il Ministero intimato non potrebbe conformarsi al giudicato, essendogli preclusa la possibilità di incidere unilateralmente su aspetti devoluti dalla legge alla contrattazione collettiva. A ciò si aggiunga il fatto che l’ipotetica pronuncia con cui si dovesse caducare l’ordinanza ministeriale per la sua illegittimità derivata lascerebbe comunque pienamente efficaci i contratti collettivi ivi richiamati che, a ben vedere, resterebbero del tutto insensibili all’effetto demolitorio del giudicato amministrativo e che comunque, per effetto di quanto stabilito dall’art. 2, co. 2 del T.U.P.I., al quarto periodo segnatamente, “<corsivo>Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1 </corsivo>(tra cui rientra la mobilità)<corsivo>, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazionali</corsivo>”.</h:div><h:div>Per le suesposte ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per rientrare nella sfera di conoscibilità del giudice del lavoro.</h:div><h:div>In considerazione della peculiarità delle questioni trattate e dell’esito del giudizio sussistono eccezionali ragioni per compensare le spese dell’odierno giudizio tra le parti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.</h:div><h:div>Il giudizio potrà essere riassunto davanti al giudice ordinario nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato di questa sentenza facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda <corsivo>ex</corsivo> art. 11 c.p.a.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="08/09/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Daniele Profili</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>