<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Decreti.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200381620200527193048035" descrizione="" gruppo="20200381620200527193048035" modifica="5/27/2020 8:42:37 PM" stato="4" tipo="21" modello="1" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="1" versionePDF="1" pdf="2"><descrittori><registro anno="2020" n="03816"/><fascicolo anno="2020" n="04106"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.2:decreto-cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>21</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200381620200527193048035.xml</file><wordfile>20200381620200527193048035.docm</wordfile><ricorso NRG="202003816">202003816\202003816.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Roma\Sezione 2\2020\202003816\</rilascio><tipologia>Decreto-Cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>Francesco Riccio</firma><data>27/05/2020 20:42:37</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma/><data>00:00:00</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>28/05/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato il presente</h:div><h:div>DECRETO</h:div><h:div>Francesco Riccio</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell'efficacia,</h:div><h:div>- delle modalità operative, ATTUATIVE DELLA LEGGE N. 23 DEL 2020, concordate tra da SACE S.p.A. e ABI – Associazione Bancaria Italiana - per l’accesso, fino al 31 dicembre 2020, alla garanzia per finanziamenti sotto qualsiasi forma erogati alle imprese colpite dall’epidemia Covid-19, di cui all’art. 1 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, da parte di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, rese note con Circolare Abi del 21 aprile 2020 (Prot. UCR 000766), nella parte in cui non esclude dall’accesso al prestito garantito le imprese facenti parte di un gruppo la cui controllante ha sede all’estero, e più in particolare le imprese sottoposte a Direzione e coordinamento, ex art. 2497 c.c., da parte di capogruppo avente sede all’estero;</h:div><h:div>- dell’aggiornamento alle modalità operative di cui al precedente punto, ATTUATIVE DELLA LEGGE N. 23 DEL 2020, reso noto con Circolare Abi del 9 maggio 2020 (Prot. UCR/000899), nella parte in cui non esclude dall’accesso al prestito garantito le imprese facenti parte di un gruppo la cui controllante ha sede all’estero, e più in particolare le imprese sottoposte a Direzione e coordinamento, ex art. 2497 c.c., da parte di capogruppo avente sede all’estero;</h:div><h:div>- di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale RELATIVO alle modalità ATTUATIVE ED operative per il rilascio delle garanzie di cui all’articolo 1 del Decreto-Legge 8 aprile 2020 n. 23, ivi compresi il “Manuale Operativo”, le “Condizioni generali” del contratto di garanzia e tutti i relativi allegati, nonché i Decreti Ministeriali adottati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Ministero dello Sviluppo economico, di contenuto ed estremi ignoti, che hanno approvato le Faq pubblicate sui relativi siti web istituzionali, anch’essi nella parte in cui non escludono dall’accesso al prestito garantito le imprese facenti parte di un gruppo la cui controllante ha sede all’estero, e più in particolare le imprese sottoposte a Direzione e coordinamento, ex art. 2497 c.c., da parte di capogruppo avente sede all’estero;</h:div><h:div>- del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di data ed estremi ignoti, con cui ha impartito, ai sensi del comma 5 dell’art. 1 del D.L. n. 23 del 2020, a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al  fine  dell'escussione  della  garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti  indirizzi  e  dei  criteri  e condizioni previsti dall’art. 1 del D.L. n. 23 del 2020 nella parte in cui non esclude dall’accesso al prestito garantito le imprese facenti parte di un gruppo la cui controllante ha sede all’estero, e più in particolare le imprese sottoposte a Direzione e coordinamento, ex art. 2497 c.c., da parte di capogruppo avente sede all’estero;</h:div><h:div>- del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di data ed estremi ignoti, con cui ha disciplinato, ai sensi dell’art. 1 comma 10  del D.L. n. 23 del 2020, ulteriori modalità  attuative  e  operative,  ed eventuali elementi e requisiti integrativi,  per  l'esecuzione  delle operazioni di cui ai commi da 1 a 9 dell’art. 1 del D.L. n. 23 del 2020, nella parte in cui non esclude dall’accesso al prestito garantito le imprese facenti parte di un gruppo la cui controllante ha sede all’estero, e più in particolare le imprese sottoposte a Direzione e coordinamento, ex art. 2497 c.c., da parte di capogruppo avente sede all’estero;</h:div><h:div>- del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base  dell'istruttoria  trasmessa  da   SACE   S.p.A., ai sensi del Comma 7 dell’art. 1 del D.L. n. 23 del 2020, di data ed estremi ignoti con cui ha consentito l’erogazione del prestito garantito in favore dell’impresa Fca Italy s.p.a. controllata di un gruppo la cui controllante FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V. è un società OLANDESE CHE HA SEDE A LONDRA IN 25 St James's Street SW1A 1HA;</h:div><h:div>- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi comunque denominati, e anche emessi dalla Banca D’italia e dalla Sace S.p.a. le quali, in forza della delega di legge, rivestono il carattere di pubblici concessionari di servizi pubblici, di data ed estremi ignoti, attuativi dell’art. 1 del d.l. n. 23 del 2020;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3816 del 2020, proposto da </h:div><h:div>Codacons (Coordinamento delle Associazioni A Tutela dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori), Roberto Battaglia Ditta Individuale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Gino Giuliano, Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio C/O Codacons Carlo Rienzi in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sace S.p.A., Sace S.P.A, n.Q. di Pubblico Concessionario di Servizio Pubblico, Abi – Associazione Bancaria Italiana, Banca D'Italia, Banca D'Italia- n.Q. di Pubblico Concessionario di Servizio Pubblico, non costituiti in giudizio;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Fca Italy S.p.A. non costituita in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Premesso che funzione del decreto cautelare non è quella di anticipare il giudizio, ma solo quella di prevenire pregiudizi irreversibili, tali che non possano essere evitati nemmeno dalla misura cautelare collegiale;</h:div><h:div>Dato atto che, a questi fini, la gravità del danno va valutata con una ragionevole comparazione degli effetti che il provvedimento cautelare produce sui contrapposti interessi delle parti;</h:div><h:div>Considerato che:</h:div><h:div>- alla luce dei dati concreti che connotano la fattispecie del gravame depositato, la posizione legittimante dei soggetti ricorrenti (Associazione italiana di consumatori iscritta nell’elenco delle associazioni di consumatori e utenti rappresentative a livello nazionale <corsivo>ex </corsivo>art. 137 del D.Lgs. n. 206/2005, nonché la ditta individuale iscritta alla predetta associazione) è descritta in fatto dall’essere lesi dal previsto accesso al prestito garantito, ai sensi dell’art. 1 del Decreto-Legge 8 aprile 2020 n. 23, a favore di un’impresa con sede in Italia, ma controllata da un’impresa avente sede a Londra, come è il caso di FCA Italy S.p.a., i cui dividendi, distribuiti dalla stessa all’impresa controllante estera, non sarebbero tassati in Italia con la conseguenza che lo Stato italiano e gli italiani non beneficerebbero minimamente della garanzia prestata dall’Italia e con l’ulteriore conseguenza che gli stessi cittadini italiani potrebbero trovarsi onerati di imposizioni fiscali maggiorate dallo Stato per sopperire alle eventuali uscite non compensate dal sistema dei prestiti garantiti dal citato art. 1 onde perseguire gli obiettivi di bilancio;</h:div><h:div>- si possono ritenere insussistenti i presupposti dell’estrema gravità ed urgenza richiesti dall’art. 56, primo comma, del c.p.a., stante la descritta prospettazione del periculum in mora che appare priva di circostanze concrete tali da imporre una sospensione immediata degli effetti dei provvedimenti impugnati (i quali, tra l’altro, hanno natura essenzialmente normativa e programmatica e senza che si possa, al momento ed allo stato degli atti depositati, intravedere una loro concreta e sicura applicazione nel senso paventato nell’atto introduttivo del giudizio);</h:div><h:div>- tali circostanze inducono a negare la misura cautelare monocratica richiesta, rinviando l’esame collegiale della domanda cautelare alla camera di consiglio utile del 17 giugno 2020, nel cui contesto potranno essere assunte le eventuali determinazioni idonee alla definizione del giudizio nello stato in cui versa;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Respinge l’istanza di decreto cautelare monocratico presentata dalla società ricorrente.</h:div><h:div>Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 17 giugno 2020.</h:div><h:div>Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Roma il giorno 27 maggio 2020.</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="27/05/2020"/><sottoscrivente><h:div>Il Presidente</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>