<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="3" estpres="0" gruppo="20200327820200612094448813" id="20200327820200612094448813" modello="3" modifica="6/24/2020 3:02:02 PM" pdf="3" ricorrente="-OMISSIS-" stato="4" tipo="24" versione="4" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="03278"/><fascicolo anno="2020" n="07129"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1T:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200327820200612094448813.xml</file><wordfile>20200327820200612094448813.docm</wordfile><ricorso NRG="202003278">202003278\202003278.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Roma\Sezione 1T\2020\202003278\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>francesco arzillo</firma><data>24/06/2020 15:02:02</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Vincenzo Blanda</firma><data>15/06/2020 09:30:03</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>25/06/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima Ter)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Francesco Arzillo,	Presidente</h:div><h:div>Vincenzo Blanda,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Raffaello Scarpato,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento,</h:div><h:div>previa idonea misura cautelare, del decreto del Ministro dell’Interno prot.n. K10/0306191 del giorno 23.4.2019 e notificato il giorno 12.07.2019 con il quale è stata rigettata l’istanza diretta ad ottenere la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 comma 1, lett. F) della Legge 5.02.1992 n. 91.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3278 del 2020, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Maria Facilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Carlo Dossi 45; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno in persona del Ministro Pro Tempore Incaricato non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2020 il dott. Vincenzo Blanda come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>L’istante ha presentato domanda volta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera F) Legge 5 febbraio 1992, n. 91.</h:div><h:div>Successivamente, in data 12.7.2019 gli è stato notificato il decreto di rigetto della suddetta richiesta prot. K10/0306191 emesso in data 23.4.2019 dal Ministero dell'Interno, in quanto dagli atti istruttori è “<corsivo>emerso anche che nel nucleo familiare della richiedente sono presenti soggetti gravati da pregiudizi penali. Più precisamente, è risultato a carico della richiedente;</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>-	in data 30/07/1998 -OMISSIS-;</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- in data 21/02/2005 -OMISSIS-;</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- in data 12/02/2007 -OMISSIS-;</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- in data 06/06/2009 -OMISSIS-;</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>A carico del coniuge. Sig. -OMISSIS-, oltre alle denunce sopraindicate del 12/02/2007 e del 06/0612009, risultano;</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- in data 19/10/2010 -OMISSIS-;</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- in data 24/04/2004 -OMISSIS-</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- in data 09/02/2004 -OMISSIS-</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>L’istante ha impugnato l’atto di diniego presso il T.A.R. Veneto, chiedendone l’annullamento, previa sospensiva, per eccesso di potere.</h:div><h:div>Con ordinanza n. 1311 del 5.12.2019, il predetto Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza e il giudizio è stato riassunto presso questo T.A.R.-.</h:div><h:div>In proposito l’istante ha dedotto che l’Amministrazione non avrebbe valutato la sua integrazione nel tessuto sociale sotto il profilo della condizione lavorativa, economica e di correttezza della condotta. Aggiunge infine che non sarebbe “<corsivo>possibile però esigere dallo straniero, per riconoscergli la cittadinanza, un quantum di moralità superiore a quella posseduta mediamente dalla collettività nazionale in un dato momento storico, sicché il giudizio sulla integrazione sociale dello straniero richiedente la cittadinanza italiana, sebbene debba tenere conto di fatti penalmente rilevanti, non può ispirarsi ad un criterio di assoluta irreprensibilità morale o di impeccabilità sociale, del tutto antistorico prima che irrealistico e, perciò, umanamente inesigibile da chiunque, straniero o cittadino che sia</corsivo>”.</h:div><h:div>5. Ciò premesso si osserva, in primo luogo, che l’avversato diniego di cittadinanza richiama il preavviso di diniego del 20/6/2016, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n.241/1990, che reca l’elenco dei precedenti a carico della ricorrente sopra menzionati, osservando che la ricorrente non ha fatto pervenire osservazioni.</h:div><h:div>In secondo luogo il decreto di rigetto considera “<corsivo>che il comportamento dell'istante rimane valutabile come fatto storico e quindi può essere sempre ragionevolmente considerato come indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza</corsivo>”.<corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.</h:div><h:div>Alla camera di consiglio del 9 giugno 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione, rilevati i presupposti per una definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 del c.p.a.-.</h:div><h:div>1. Il ricorso è infondato.</h:div><h:div>Ai sensi dell’articolo 9 comma 1 lettera f) della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana “può” essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.</h:div><h:div>L’utilizzo dell’espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue “<corsivo>una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale</corsivo>” (v. Consiglio di Stato, sez. IV, 16 settembre 1999, n. 1474 e, tra le tante, da ultimo, CdS sez. III 23/07/2018 n. 4447/2018).</h:div><h:div>2. Il conferimento dello <corsivo>status civitatis</corsivo>, cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; Tar Lazio, sez. II quater, n. 3547 del 18 aprile 2012).</h:div><h:div>L’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (cfr. Tar Lazio, sez. II quater, n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi – rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri (cfr., sul principi <corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. St. n.798 del 1999).</h:div><h:div>3. Tale valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice non può dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Tar Lazio II quater n. 5665 del 19 giugno 2012).</h:div><h:div>4. Nel caso di specie l’Amministrazione ha evidenziato che a carico della richiedente sono emersi numerosi elementi pregiudizievoli ai fini della concessione della cittadinanza sopra riportati.</h:div><h:div>In proposito l’istante ha dedotto che l’Amministrazione non avrebbe potuto far derivare dalle richiamate denunce un parere negativo in via automatica.</h:div><h:div>5. Ciò premesso si osserva che l’avversato diniego di cittadinanza oltre a menzionare i predetti diversi precedenti di polizia, osserva che l’interessata, a seguito del preavviso ex art. 10 bis della legge n. 241/1990, “<corsivo>non ha fatto pervenire osservazioni al riguardo</corsivo>”, che “<corsivo>la condotta di inosservanza delle regole poste a tutela dei beni dell'integrità fisica e della libertà delle persone causa un grave allarme sociale e denota un mancato idoneo inserimento nella comunità nazionale</corsivo>” e che “<corsivo>alla luce della recente giurisprudenza amministrativa, sul piano amministrativo i precedenti penali sono suscettibili di valutazioni che prescindono dagli esiti processuali e le risultanze fattuali, oggetto della vicenda penale, possono valutarsi negativamente ai fini della conclusione del procedimento amministrativo</corsivo>”.</h:div><h:div>6. Invero, le vicende elencate si sono realizzate nel decennio anteriore alla richiesta di cittadinanza per cui sono state logicamente ritenute rilevanti dal Ministero intimato ai fini del diniego impugnato.</h:div><h:div>Le valutazioni finalizzate all'accertamento di una responsabilità penale si pongono, invero, su di un piano del tutto diverso ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo; da ciò deriva la possibilità che le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale possono valutarsi negativamente, sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I ter, sent. n. 823 del 22.01.2020; idem, sez. II quater, n. 7723 del 2012).</h:div><h:div>7. Nel caso di specie, le condotte menzionate nel preavviso di rigetto e nel decreto appaiono univoche per la loro lesività al bene della vita, perduranti nel tempo e ostative all’acquisizione del bene della vita richiesto. Tali comportamenti appaiono, infatti, tali da mettere in concreto pericolo la pacifica convivenza dei cittadini e rivelatrici di una “<corsivo>scarsa aderenza ai valori della comunità (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. II quater, 15/04/2015, n. 5554) e, nella fattispecie, ancor minore interesse per la concessione dello status civitatis ove non anche scarsa considerazione degli obblighi che si accompagnano a detta concessione</corsivo>” (cfr.  in tal senso Tar Lazio, sez. I ter, n. 5708/2019).</h:div><h:div>8. Invero, l'inserimento dello straniero nella comunità nazionale è considerato legittimo quando l'Amministrazione ritenga che quest'ultimo possieda ogni requisito atto ad inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare inconvenienti o, addirittura, commettere fatti di rilievo penale (cfr. Tar Lazio, sez. II quater, n. 12568 del 2009).</h:div><h:div>Inoltre, tale valutazione non può che rientrare nel potere discrezionale della Amministrazione circa il completo inserimento dello straniero nella comunità nazionale.</h:div><h:div>9. Ne deriva che, essendo affidato ad una valutazione ampiamente discrezionale, il controllo demandato al giudice, avendo – come detto - natura estrinseca e formale, non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio e della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione (cfr. Cons. Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Tar Lazio, sez. seconda quater, 19 giugno 2012, n. 5665).</h:div><h:div>10. Nel caso di specie, quindi, la valutazione svolta dall’Amministrazione non si rivela illogica, né irragionevole.</h:div><h:div>Nella vicenda in esame non emerge tanto un giudizio di pericolosità, che potrebbe comportare anche la revoca del titolo di soggiorno, ma una valutazione di non adeguatezza del ricorrente ad uno stabile inserimento nella comunità nazionale, non avendo potuto vantare una condotta irreprensibile, bensì fonte di allarme sociale quale è la ripetuta e grave violazione di norme poste a presidio della sicurezza.</h:div><h:div>11. La difesa della ricorrente non contesta la sussistenza dei fatti per i quali è stata denunciata, ma la residenza in Italia da oltre un decennio e l’asserito inserimento nel contesto sociale, proponendo una valutazione in termini di ammissibilità al rilascio della cittadinanza che, però, non appare idonea a scalfire il giudizio svolto dall’Amministrazione.</h:div><h:div>L’istante infatti non offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento è solo il prerequisito per la richiesta di cittadinanza, per quanto sopra osservato e non appare neanche significativo della insussistenza dei motivi ostativi di cui si tratta, posto che i diversi precedenti di polizia elencati non sono esclusi dallo stabile inserimento nella realtà economica, necessario, peraltro, per mantenersi e conservare il titolo di soggiorno.</h:div><h:div>12. Il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone l'accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già sul semplice riferimento dell'interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze.</h:div><h:div>La sicurezza della Repubblica è, infatti, interesse di rango certamente superiore rispetto all'interesse di uno straniero ad ottenere la cittadinanza italiana ed il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile, presuppone che "nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda" (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).</h:div><h:div>La giurisprudenza condivisa dal Collegio ha a tale riguardo affermato che “<corsivo>Il grado d’assimilazione e d’integrazione che uno straniero deve dimostrare per acquisire lo stato di cittadino non può non essere desunto anche dal rispetto delle norme di diritto penale, allo scopo di evitare che dalla concessione della cittadinanza possa derivare danno o nocumento alla società nazionale</corsivo>” (cfr. C.d.S. n. 2601/2015).</h:div><h:div>Per quanto osservato il ricorso va respinto poiché infondato.</h:div><h:div>Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza indicata nel dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Ministero dell’interno, che liquida nella misura complessiva di € 1.000,00 (mille/00) oltre IVA, CPA e oneri dovuti per legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente e il proprio consorte.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="09/06/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Vincenzo Blanda</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>